Versione
10 gennaio 2013
10 gennaio 2013
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 08/01/2024, n. 191Provvedimento: […] difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle voci delle cartelle esattoriali inerenti ad addebiti INPS (di competenza del giudice del lavoro) ed a sanzioni per violazioni al codice della strada (di competenza del giudice di pace); inammissibilità per tardività dell'istanza ex art. 1 co. 538 della legge n. 238/2012, proposta oltre il 60 gg. dalla notifica del primo atto di riscossione con riferimento alla cartella n. 01720110013253825000 notificata il 4/1/2013 ed alla cartella n. 01720130001884739000 notificata il 19/09/2013 (per le quali furono presentate anche istanze di rateizzo e furono eseguiti alcuni pagamenti); […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- estratto di ruolo·
- giurisdizione giudice tributario·
- art. 1 commi 537 e segg. legge n. 228/2012·
- art. 21 d.lgs. n. 546/1992·
- tardività ricorso·
- art. 19 d.lgs. n. 546/1992·
- decadenza e prescrizione·
- spese di giudizio