Articolo 1 della Legge 20 dicembre 2012, n. 238
Articolo 2
Versione
10 gennaio 2013
Art. 1.

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Entrata in vigore il 10 gennaio 2013
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