Articolo 60 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 59Articolo 61
Versione
16 febbraio 1963
Art. 60.
Il controllo sugli atti degli Enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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