Art. 60.
Il controllo sugli atti degli Enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.
Il controllo sugli atti degli Enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.