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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9063 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Uta, anno 2019, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 11 maggio 2019 presso il Comune di Uta (CA), ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 2, lett. b) e dell'art. 5 della legge n. 898/1970.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uta (CA) di procedere all'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile e alle ulteriori incombenze previste dalla legge.
Pag. 2 di 4 3) Assegnare la casa coniugale sita in Monserrato, via Tito Livio n. 33, di proprietà esclusiva del sig. allo stesso con rinuncia CP_1 all'assegnazione da parte della sig.ra già trasferita con il figlio in Parte_1 altra abitazione.
4) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con l'obbligo per gli stessi di adottare consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative.
5) Stabilire le seguenti modalità di frequentazione del figlio minore con il padre:
- giorni infrasettimanali: il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 (salvo esigenze lavorative che potrebbero posticipare l'incontro alle ore 17:30) sino al dopo cena, quando verrà riaccompagnato dalla madre;
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 17:00 della domenica;
- una settimana consecutiva durante le vacanze estive da programmare almeno un mese prima;
- pernottamenti infrasettimanali: non appena il ragazzo sarà in grado di andare autonomamente a scuola.
6) Disporre per le festività il criterio dell'alternanza, con particolare riferimento al giorno 24 dicembre e il giorno di Natale, alla notte di San Silvestro e al 1° gennaio, al giorno di Pasqua e al Lunedì dell'Angelo.
7) Porre a carico del sig. i seguenti obblighi economici: CP_1
- l'estinzione integrale del debito comune contratto in costanza di matrimonio pari ad € 34.000,00, assumendosene l'onere esclusivo in luogo della ripartizione al 50% originariamente prevista;
- le spese per i passaggi di proprietà delle automobili (Fiat 500 e BMW).
8) Stabilire che l'Assegno Unico per il figlio minore spetti al 100% alla sig.ra fino ad aprile 2028, e successivamente sia ripartito al Parte_1
50% a partire da maggio 2028; il signor , il quale fino ad ottobre 2025 CP_1 ha percepito l'assegno unico al 100% si farà carico della modifica di attribuzione dell'assegno unico a favore della Signora a partire dal Parte_1 mese di novembre 2025 e in caso di impossibilità si impegna a versare a favore della l'importo ricevuto per l'assegno unico. Parte_1
9) Porre a carico del sig. un assegno mensile, a partire dal mese di CP_1 ottobre 2025, per il mantenimento del figlio pari a: Persona_1
- € 150,00 mensili fino ad aprile 2028;
Pag. 3 di 4 - € 400,00 mensili a partire da maggio 2028 (in corrispondenza dell'estinzione del debito comune).
Con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
10) Porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, secondo le seguenti modalità:
a) spese che richiedono preventivo accordo: spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN presso strutture private;
attività sportive e ricreative;
spese per viaggi di istruzione con pernottamento;
corsi di specializzazione e lezioni private;
b) spese che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
spese mediche indifferibili ed urgenti;
libri di testo e materiale didattico di base;
tasse scolastiche obbligatorie.
11) Stabilire che per le spese che richiedono accordo, il genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla richiesta, e che il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
12) Riconoscere in favore della sig.ra un assegno divorzile di Parte_1
€ 50,00 mensili, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
13) Stabilire le seguenti modalità per le comunicazioni e i rapporti con il minore:
- comunicazioni telefoniche del figlio con il genitore non presente a richiesta del bambino e comunque durante la settimana alle ore 20:00 e durante il weekend alle ore 8:00, 13:00 e 20:00;
- obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali assenze del minore da scuola, cambi di orari ed eventuali impedimenti;
- necessità del consenso dell'altro genitore per i viaggi, con dettagliate indicazioni su destinazione, sistemazione e recapiti.
14) Dichiarare che con il presente accordo i coniugi hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9063 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Uta, anno 2019, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 11 maggio 2019 presso il Comune di Uta (CA), ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 2, lett. b) e dell'art. 5 della legge n. 898/1970.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uta (CA) di procedere all'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile e alle ulteriori incombenze previste dalla legge.
Pag. 2 di 4 3) Assegnare la casa coniugale sita in Monserrato, via Tito Livio n. 33, di proprietà esclusiva del sig. allo stesso con rinuncia CP_1 all'assegnazione da parte della sig.ra già trasferita con il figlio in Parte_1 altra abitazione.
4) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con l'obbligo per gli stessi di adottare consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative.
5) Stabilire le seguenti modalità di frequentazione del figlio minore con il padre:
- giorni infrasettimanali: il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 (salvo esigenze lavorative che potrebbero posticipare l'incontro alle ore 17:30) sino al dopo cena, quando verrà riaccompagnato dalla madre;
- fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 17:00 della domenica;
- una settimana consecutiva durante le vacanze estive da programmare almeno un mese prima;
- pernottamenti infrasettimanali: non appena il ragazzo sarà in grado di andare autonomamente a scuola.
6) Disporre per le festività il criterio dell'alternanza, con particolare riferimento al giorno 24 dicembre e il giorno di Natale, alla notte di San Silvestro e al 1° gennaio, al giorno di Pasqua e al Lunedì dell'Angelo.
7) Porre a carico del sig. i seguenti obblighi economici: CP_1
- l'estinzione integrale del debito comune contratto in costanza di matrimonio pari ad € 34.000,00, assumendosene l'onere esclusivo in luogo della ripartizione al 50% originariamente prevista;
- le spese per i passaggi di proprietà delle automobili (Fiat 500 e BMW).
8) Stabilire che l'Assegno Unico per il figlio minore spetti al 100% alla sig.ra fino ad aprile 2028, e successivamente sia ripartito al Parte_1
50% a partire da maggio 2028; il signor , il quale fino ad ottobre 2025 CP_1 ha percepito l'assegno unico al 100% si farà carico della modifica di attribuzione dell'assegno unico a favore della Signora a partire dal Parte_1 mese di novembre 2025 e in caso di impossibilità si impegna a versare a favore della l'importo ricevuto per l'assegno unico. Parte_1
9) Porre a carico del sig. un assegno mensile, a partire dal mese di CP_1 ottobre 2025, per il mantenimento del figlio pari a: Persona_1
- € 150,00 mensili fino ad aprile 2028;
Pag. 3 di 4 - € 400,00 mensili a partire da maggio 2028 (in corrispondenza dell'estinzione del debito comune).
Con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
10) Porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, secondo le seguenti modalità:
a) spese che richiedono preventivo accordo: spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN presso strutture private;
attività sportive e ricreative;
spese per viaggi di istruzione con pernottamento;
corsi di specializzazione e lezioni private;
b) spese che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
spese mediche indifferibili ed urgenti;
libri di testo e materiale didattico di base;
tasse scolastiche obbligatorie.
11) Stabilire che per le spese che richiedono accordo, il genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla richiesta, e che il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
12) Riconoscere in favore della sig.ra un assegno divorzile di Parte_1
€ 50,00 mensili, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
13) Stabilire le seguenti modalità per le comunicazioni e i rapporti con il minore:
- comunicazioni telefoniche del figlio con il genitore non presente a richiesta del bambino e comunque durante la settimana alle ore 20:00 e durante il weekend alle ore 8:00, 13:00 e 20:00;
- obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali assenze del minore da scuola, cambi di orari ed eventuali impedimenti;
- necessità del consenso dell'altro genitore per i viaggi, con dettagliate indicazioni su destinazione, sistemazione e recapiti.
14) Dichiarare che con il presente accordo i coniugi hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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