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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/12/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione civile
(Ruolo collegiale Famiglie)
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. 363/ 2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del 6.11.2024, avente ad oggetto: Divorzio TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ventrice Parte_1 C.F._1 rocu E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Cerliani CP_1 C.F._2 rocur Ricorrenti NONCHE' P.M. - sede-. Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.6.2024 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio con rito Per_ concordatario in data 28.5.2005; che dall'unione è nata (cl. 2005); di essere separati con decreto omologa del Tribunale di Vibo Valentia del 21.3.2007 cron. 2193/2007, emesso nel giudizio R.G. n.
105/2007-; previa dichiarazione di non volersi riconciliare, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle pattuite condizioni.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Pag. 1 a 3 Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione R.G. n. 105/2007 del Tribunale di Vibo Valentia definito con decreto di omologa del 21.3.2007 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato Comune di San Gregorio d'Ippona (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Gregorio d'Ippona Anno 2005, Parte 2, Serie A, Numero 7, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Gregorio d'Ippona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
CP_ B) rimane a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma ancora non autosufficiente, un assegno mensile di Per_1
€ 200,00 (duecento/00) con vaglia postale, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e adeguatamente documentate.
C) le parti dichiarano di avere integralmente tacitato ad oggi ogni reciproco rapporto debitorio pregresso e di non avere, ad oggi, null'altro reciprocamente a pretendere per i fatti pregressi ivi inclusi l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie ad oggi maturate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e smg – con le condizioni concordate e riportate i Pt_1 CP_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio d'Ippona (R.A.M. Anno 2005, Parte 2, Serie A, Numero 7) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
Pag. 2 a 3 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.; C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
(Ruolo collegiale Famiglie)
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. 363/ 2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del 6.11.2024, avente ad oggetto: Divorzio TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ventrice Parte_1 C.F._1 rocu E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Cerliani CP_1 C.F._2 rocur Ricorrenti NONCHE' P.M. - sede-. Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.6.2024 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio con rito Per_ concordatario in data 28.5.2005; che dall'unione è nata (cl. 2005); di essere separati con decreto omologa del Tribunale di Vibo Valentia del 21.3.2007 cron. 2193/2007, emesso nel giudizio R.G. n.
105/2007-; previa dichiarazione di non volersi riconciliare, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle pattuite condizioni.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Pag. 1 a 3 Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione R.G. n. 105/2007 del Tribunale di Vibo Valentia definito con decreto di omologa del 21.3.2007 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato Comune di San Gregorio d'Ippona (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Gregorio d'Ippona Anno 2005, Parte 2, Serie A, Numero 7, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Gregorio d'Ippona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
CP_ B) rimane a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma ancora non autosufficiente, un assegno mensile di Per_1
€ 200,00 (duecento/00) con vaglia postale, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e adeguatamente documentate.
C) le parti dichiarano di avere integralmente tacitato ad oggi ogni reciproco rapporto debitorio pregresso e di non avere, ad oggi, null'altro reciprocamente a pretendere per i fatti pregressi ivi inclusi l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie ad oggi maturate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e smg – con le condizioni concordate e riportate i Pt_1 CP_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio d'Ippona (R.A.M. Anno 2005, Parte 2, Serie A, Numero 7) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
Pag. 2 a 3 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.; C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3