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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del
27 giugno 2024, alla scadenza del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
SEGHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
BRUNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
CONVENUTA
Oggetto: regolamento di confini con apposizione di termini e servitù prediali.
CONCLUSIONI per l'attore: precisa le conclusioni come da foglio depositato ieri in PCT (voglia l'Ill.mo Tribunale adito per i titoli di cui in narrativa e di legge, allegati al presente atto ed acquisiti in corso di causa, con particolare riferimento alle risultanze della CTU espletata, accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa e di legge, stante le spiegate azioni reali e personali citate, che: 1. il confine fra i terreni meglio individuati dalle particelle catastali foglio di mappa 79 particelle 74, 45, 76 e 41 di proprietà del SI. ed i terreni meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 Parte_1
di proprietà della SI.ra , tutti di cui al foglio di mappa 79 catasto terreni di TA, Controparte_1
corrisponde al confine catastale come indicato dal CTU in corso di causa nel proprio elaborato, cui si rimanda, autorizzando all'uopo l'apposizione di termini, e, per l'effetto, dichiarare che rispetto al confine così tracciato gli olivi piantatati dall'attore nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato pagina 1 di 14 grafico di cui all'allegato “N” della CTU dai punti 157, 158, 159, 160, 161 e 162 si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine con la convenuta;
2. accertare l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni agricoli di cui in narrativa meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 F 79 catasto terreni di
TA, di proprietà della SI.ra a favore delle particelle catastali "74, 97, 76, 62 e Controparte_1
107" di proprietà del SI. , servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita Parte_1
contrattualmente e comunque per destinazione del padre di famiglia e/o comunque per intervenuta usucapione stante il pacifico possesso dal 1970 al novembre 2020, non contestato, e quindi che i fondi di proprietà della SI.ra meglio individuati al catasto terreni del Comune di TA, Controparte_1
foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75, 77 e 78 comunque come meglio individuati anche catastalmente a mezzo della CTU, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà del SI. indicati in narrativa e meglio individuabili Parte_1
catastalmente al Catasto Terreni del Comune di TA al foglio di mappa n. 79, particelle "74, 97,
76, 62 e 107 come meglio sono stati individuati anche a mezzo della CTU;
dichiarare, come evidenziato dal CTU, che la fossetta rappresentata dai punti 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621 non pregiudica l'accesso al fondo della convenuta. Dichiarare, come accertato dal CTU, che la strada poderale riconducibile al 1968 e rappresentata con linea tratteggiata all'interno della particella 75
(parte convenuta) evidenziata con campitura di colore arancio nell'elaborato grafico allegato “ P “ della CTU è il tratto di strada della poderale che deve essere ripristinato a fronte della strada/passaggio presente sulla particella 62 tratto E-F e che rispetto al confine catastale tracciato la posizione dell'originaria strada poderale da ripristinare è individuata dalle misure riportate nell'allegato “ P “ particolare 1, 2 e 3; accertare che essendo presente una rete metallica con pali di cemento in fregio al confine tracciato tra i punti E ed F, come segnalato dal CTU ( vedi foto 7 allegato
“ M “) le opere necessarie sono la rimozione di quanto basta del tratto di recinzione per permettere
l'accesso con i mezzi agricoli e la sistemazione della fossetta di scolo in modo che la stessa possa essere attraversata per il passaggio tra la particella 62 ( parte attrice ) e la particella 75 (parte convenuta) con i passaggi di attraversamento da individuare in prossimità del punto di confine E ed il punto di confine F;
3. accertare l'esistenza di servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna che fanno confluire le acque meteoriche delle proprietà delle parti in causa nel torrente/borro dell'Avane, servitù costituitasi contrattualmente, per destinazione del padre di famiglia e comunque per usucapione, secondo il percorso dei fossi posti lungo il confine fra le proprietà delle parti meglio
pagina 2 di 14 indicati in atti ed individuabili negli allegati 4 ed 8 alla citazione, servitù di scarico a favore dei terreni di proprietà D'LE meglio individuabili alle particelle del CT del Comune di TA 74,
97, 76, 62 e 107. F 79 e gravanti sui terreni di proprietà ove corrono tali fossi di campagna _1
individuabili alle particelle del CT del Comune di TA foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75,
77 e 78 e comunque meglio individuate catastalmente in corso di nella CTU;
trattasi dei fossi di colore azzurro e viola nelle planimetrie allegate alla citazione;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti rispetto all'esistenza delle servitù e dell'estensione delle rispettive proprietà condannare la convenuta SI.ra al ripristino della _1 situazione precedente all'intervento illecito del 20.11.2020 con il quale è stato divelto il fosso 'viola' e la poderale 'rossa', realizzando un nuovo fosso di scolo delle acque a cavallo del confine fra le due proprietà (foto allegato 9 alla citazione) e quindi provvedere alla liberazione del terreno occupato in proprietà D'LE; condannare parte convenuta al riempimento del nuovo fosso di colore verde realizzato sulla strada poderale 'rossa', a cavallo del confine fra le due proprietà e meglio individuabile nella planimetria allegato 10 alla citazione e nella CTU, all. L e foto allegato 9 alla citazione, ed al suo spostamento in proprietà per ripristinare la strada poderale, all. P alla _1
CTU, con spostamento nella posizione originaria o comunque alla sua realizzazione nel rispetto della strada poderale al fine di consentire l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla poderale citata e comunque, in denegata ipotesi e salvo gravame, disporre a carico della SI.ra _1 che la realizzazione di tale nuovo fosso di campagna avvenga nel rispetto dell'art. 891 c.c. con profondità di almeno 50 centimetri e posizionamento ad almeno 50 centimetri dalla poderale 'rossa'
e/o in ipotesi e salvo gravame dal confine con la proprietà , cessando altresì l'occupazione Pt_1 attuale del terreno di proprietà D'LE con condanna della convenuta al rilascio di tale terreno in proprietà D attualmente occupato dal fosso campestre di scarico di colore verde realizzato Pt_1
indebitamente a cavallo del confine dalla SI.ra _1
5. dichiarare tenute le parti del presente giudizio alla manutenzione della strada poderale e delle fosse di cui in narrativa al 50% ciascuna in caso di accordo o sulla base di tabella millesimale da redigere in caso di disaccordo consentendo in ogni caso la possibilità di realizzare delle zanelle sulla detta poderale, per il deflusso delle acque meteoriche nei fossi azzurro e viola, che ne permettano la conservazione ai fini della servitù di passaggio sulla poderale rossa con deflusso delle relative acque nei fossi di scolo di cui in narrativa azzurro e viola;
6. respingere tutte le domande riconvenzionali di parte attrice con particolare riferimento alla presunta usucapione del terreno di proprietà e quindi la costituzione per usucapione di una Pt_1 presunta servitù di passaggio carrabile e pedonale sui terreni di proprietà , nella zona ove Pt_1
pagina 3 di 14 esso ha piantato gli olivi nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato grafico di cui all'allegato “ N
“ della CTU dai punti 157,158,159,160,161 e 162, olivi che come segnalato dal CTU si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine. Il tutto per non essere stato dimostrato dalla convenuta un possesso almeno ventennale, con animus e corpus, utile all'usucapione;
7. condannare infine parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore con gli atti illeciti tutti di cui in narrativa (realizzazione di fosso in proprietà e impedimento all'esercizio della Pt_1 servitù sulla poderale che ci occupa), danno rimesso all'equa valutazione del Giudicante ex art. 2056
c.c. con particolare riferimento al mancato godimento della proprietà del SI. ; il tutto con Pt_1
valutazione da effettuarsi anche in via equitativa sulla base del valore commerciale del bene a partire dallo spossessamento della strada poderale mediante la realizzazione di un fosso sul confine come meglio indicato in atti avvenuto in data 20.11.2020 e fino all'effettiva liberazione del terreno indicato.
Con vittoria di spese e competenze legali); per la convenuta: precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta (“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare i confini tra le proprietà e in base ai rispettivi atti di Controparte_1 Parte_1
acquisto e respingere le domande attoree di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nessuna servitù di passaggio pedonale o carrabile o di scolo e/o scarico di acque meteoriche, mediante fossi, sussiste in danno dei terreni individuati alle particelle catastali n. 61, 75, 76, 77 e 78 F. 79 Catasto terreni di TA, di proprietà di
[...]
ed in favore delle particelle catastali 74, 97 (già 45), 62 e 107 di proprietà di _1 Parte_1
, non essendosi costituite, contrattualmente e/o per destinazione del padre di famiglia e/ o per
[...]
usucapione. In via riconvenzionale, chiede che il Giudice Voglia: - accertare e condannare Parte_1
al pagamento in favore di , per la causali di cui in narrativa, a titolo di danni
[...] Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali e rimborso spese, della complessiva somma di Euro 10.000,00
(diecimila/00), per la realizzazione della nuova strada e del nuovo fosso, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- ordinare a la rimozione a propria cura e spese, del filare di ulivi ubicati sulla Parte_1
strada poderale che discende dalla Strada Poderale di Megognano individuata tra le particelle n. 61 e
74 F. 79 Catasto Terreni di TA, oltre alla rimozione dell'ulivo che blocca l'accesso sul lato della strada denominata strada poderale nuova, ove non vi abbia nelle more provveduto alla rimozione parte convenuta;
- ordinare a che venga ricoperta a sua cure e spese, la fossetta Parte_1 realizzata all'interno della particelle n. 76, 61, 62, F. 79, Catasto Terreni di TA, nei terreni di proprietà della , realizzandola sul confine o a distanza di legge qualora il Giudicante Controparte_1
pagina 4 di 14 ritenesse di applicare il criterio di cui all'art. 891 c.c., in modo da ripristinare e rendere meno pericolosa la viabilità sulla suddetta strada poderale;
- in via subordinata per il caso in cui dovessero emergere dalla domanda di accertamento di cui al n. 1) dell'atto di citazione, confini diversi rispetto a quelli derivanti dall'allegato A) del contratto di compravendita / o comunque Controparte_1 Parte_2
diversi da quelli pacificamente compravenduti e posseduti uti dominus dalla , si chiede Controparte_1
che il Giudice Voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale da parte ed in favore di in relazione ai terreni da sempre coltivati dalla Controparte_1
stessa ed ubicati sulle particelle 61, 75, 76, 77, 78 F. 79 Catasto Terreni Comune di TA in danno ai terreni di cui alle particelle catastali 74, 97, 62 e 107 di proprietà di , nonché Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada poderale esistente sui suddetti fondi e/o a confine degli stessi, strada utilizzata dalla Controparte_1
per accedere alla sua proprietà; - accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del terreno agricolo di proprietà ed individuato alla Parte_1
particella 74, Foglio 79 del Catasto Terreni di TA , in favore della particella 61 Foglio n. 79 del
Catasto terreni di TA di proprietà di , servitù costituitasi per usucapione Controparte_1
ultraventennale, onde consentire lo sbocco su tale via della cd. strada poderale nuova) e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove avanzate dalla controparte nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, successivamente all'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere l'accertamento dei confini catastali tra i terreni di rispettiva Controparte_1
proprietà con apposizione di termini, dell'esistenza di servitù di passo pedonale e carrabile e di scolo e scarico di acque meteoriche in favore dei terreni di sua proprietà -servitù costituite contrattualmente, o comunque per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione ventennale, stante il pacifico possesso dal 1979 al 2000- con condanna della alla riduzione in _1 pristino della situazione preesistente all'intervento da lei concluso il 20.11.2020, quando avrebbe realizzato un nuovo fosso di scolo delle acque piovane, con obbligo di mantenere la strada poderale e le fosse in misura del 50% ciascuno e con condanna al risarcimento dei danni a lui cagionati.
2. A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva che le due proprietà facevano originariamente parte di un unico podere appartenuto ai SInori e poi venduto in due lotti alle CP_2 Parte_3 odierne parti del giudizio -nel 1969 alla SInora e nel 1970 a che il Controparte_1 Persona_1
pagina 5 di 14 confine tra le due proprietà correva in linea di massima lungo o in prossimità di una strada poderale
-che nella piantin catastali prodotte (docc. 2 e 3) era evidenziata in colore rosso- che al momento della divisione rimase a servizio di entrambe le proprietà vendute;
che al momento delle vendite esistevano due fossi di campagna che convogliavano le acque meteoriche provenienti dai terreni a monte verso il borro dell'Avane, evidenziati nella piantina allegata sub doc. 2 (o 2 bis) con i colori azzurro (fosso campestre 1) e viola (fosso campestre 2), quest'ultimo interamente nella proprietà
che sull'accordo delle parti la strada poderale venne spostata verso la proprietà _1 Pt_1
così come venne spostato il fosso viola che tuttavia rimase totalmente nella proprietà che _1
essendo le parti consapevoli che la poderale non segnava esattamente il confine tra le rispettive proprietà, per 50 anni avevano evitato di coltivare i terreni nella parte adiacente la poderale, per non rischiare di invadere la proprietà altrui;
che la situazione rimase tale fino al 2013, allorché la _1 commissionò ad uno dei figli di SInor la realizzazione di una Parte_4 Parte_5
strada poderale alternativa rispetto a quella rossa, che si dipartiva da quest'ultima ma correva poi solo nella proprietà consentendo ai mezzi agricoli di quest'ultima di raggiungere più _1
comodamente i terreni a valle (la nuova strada è evidenziata in verde nella planimetria sub doc. 3); che la vecchia strada poderale rossa, posta tra le due proprietà, non venne più utilizzata dalla _1
che cessò di fare qualsiasi manutenzione sia su quella strada che sul fosso campestre viola, che solo lei poteva effettuare trovandosi esso interamente nella sua proprietà, mentre il D'LE provvedeva ad effettuare regolarmente la manutenzione sul fosso di colore azzurro;
che il fosso viola cominciò allora a franare ed allargarsi minacciando di rendere impraticabile la strada poderale rossa;
che per tale ragione il D'LE aveva dovuto realizzare un nuovo fosso nella sua proprietà, in posizione parallela a quello viola da sempre posto in proprietà ed occluso per mancanza di _1
manutenzione, al fine di convogliare le acque del fosso originario viola nel borro dell'Avane; che nel settembre del 2019 la incaricò il geometra di individuare il confine tra le _1 CP_3
due proprietà ed emerse che alcune aree che prima facevano parte della zona cuscinetto intorno alla poderale, non coltivate da nessuno, erano di proprietà D'LE e che la parte iniziale della nuova poderale verde realizzata dalla nel 2013 si trovava per alcuni metri in proprietà esclusiva _1
D'LE (vedi all. 4), che piantò in quel tratto delle piante di olivo, al fine di evitare il passaggio sulla sua proprietà di mezzi agricoli della che avrebbe potuto portare alla costituzione di una _1 servitù di passaggio in favore dei terreni di quest'ultima; che mentre era in corso il procedimento di mediazione, tra l'ottobre e il 20 novembre del 2020, operai della iniziarono a scavare lungo _1
la strada poderale rossa, laddove questa correva lungo il fosso campestre n. 2 (di colore viola), un fosso campestre di colore verde (allegato 9) a cavallo delle due proprietà, mentre prima il fosso pagina 6 di 14 viola -che veniva eliminato e ricoperto di terra- era solo nella proprietà così occupando quasi _1
100 metri quadrati di terreno di proprietà D'LE ed eliminando il passaggio carrabile e pedonale sulla strada poderale rossa, utilizzato da circa 50 anni dal D'LE, in quanto la parte di strada di sua esclusiva proprietà era troppo stretta per il passaggio di mezzi agricoli;
che nel corso di detti lavori veniva rotto dagli operai della un tubo interrato che si era occluso a seguito delle _1
piogge e che consentiva al fosso campestre azzurro proveniente da monte di confluire in quello viola posto più a valle.
3. si è tempestivamente costituita in giudizio contestando analiticamente tutto quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte e rilevando come non si fosse costituita alcuna servitù di passaggio pedonale o carrabile né tanto meno alcuna servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna in danno della proprietà ed in favore della proprietà né per _1 Pt_1
contratto, né per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, come risultava dalla semplice lettura del suo atto di acquisto e dalle sue contestazioni effettuate sin dal 1998, tramite lettere raccomandate A/R, mentre non si opponeva alla domanda di accertamento dell'esatto confine catastale fra i terreni di proprietà e corrispondente a quello contrattuale (sulla base Pt_1 _1
della planimetria allegata in originale agli atti di acquisto e sottoscritta da entrambe le parti) autorizzando il CTU all'apposizione dei termini.
4. In particolare deduceva che all'epoca dell'acquisto delle proprietà (anni 1969/1970) il vigneto del
D sulla particella 62 non esisteva, per cui non corrispondeva a verità che vi fossero servitù Pt_1
di passaggio pedonale o carrabile e/o di scolo mediante fossi per destinazione del padre di famiglia o contrattuali;
che a partire dagli anni 1998 il D'LE pretendeva di utilizzare la strada poderale che attraversava le particelle 61 a) e 61 b) -della planimetria allegata al contratto di acquisto
[...]
prodotta dalla convenuta sub doc.
2- per accedere ai propri terreni e pretendeva di Parte_6
allargare le fossette di campagna (che originariamente venivano mantenute con la sola zappa), ma ella lo diffidava sia per iscritto che verbalmente a non effettuare transiti non autorizzati e a regimare le proprie acque in modo da non recare danni alla propria uliveta ed ai suoi vigneti specializzati, ma il regimava le proprie acque piovane con fossette trasversali dirette verso la proprietà e le Pt_1
fosse della evitando, così facendo, di avere costi per le fosse laterali in quanto utilizzava _1 quelle della senza provvedere alla loro manutenzione;
che l'unica fossetta che il _1 Pt_1
allargava era quella che lui aveva realizzato a margine della strada poderale sulla particella 62 c) - ora particella 76 del foglio 79- e tale allargamento con mezzi meccanici, oltre ad essere illegittimo perché avvenuto contro la sua volontà, aveva comportato la riduzione della larghezza della strada poderale nella parte sottostante al ciglio dell'uliveta, con necessità per lei di trovare altri passaggi pagina 7 di 14 per l'utilizzo di mezzi agricoli più grandi;
che pertanto, ella iniziò ad utilizzare in maniera molto più frequente la strada che correva all'interno della propria uliveta -quella che controparte definisce come strada nuova-, parallela alla c.d. “vecchia strada poderale”, per poi immettersi più a monte sulla vecchia strada, mentre era costretta a rivolgersi a terzi per il passaggio della mietitrebbia.
5. Riferiva, inoltre, che le parti tentarono di definire in via bonaria la questione dei confini, instaurando nel 2019 anche la procedura di mediazione davanti all'OCF di Firenze, ma che le trattative vennero interrotte dal comportamento arbitrario del D'LE che non aveva accettato il riconfinamento del Geometra e nel marzo 2020 (proprio quando le parti stavano per CP_3 raggiungere un accordo) piantava un filare di ulivi all'interno della proprietà oltre ad un ulivo _1
proprio all'inizio della c.d. “poderale nuova” impedendole di fatto l'accesso e l'utilizzo di tale strada e iniziava a realizzare tagli laterali per indirizzare le acque piovane nell'oliveta della _1
che, come risultava dalla perizia prodotta sub doc. 7), ella aveva provveduto alla corretta regimazione delle acque meteoriche realizzando e mantenendo correttamente le canalette di scolo all'interno dell'oliveta ubicata sulle particelle 61 e 48 e di essere stata costretta a creare il nuovo fosso a cavallo delle particelle 62 e 107 dell'attore e 75-77 di sua proprietà, al fine di proteggere il proprio vigneto dalle acque provenienti dai terreni del D'LE e per consentire a quest'ultimo di svolgere la doverosa manutenzione sul nuovo fosso, ora posto a cavallo del confine dei due appezzamenti e non più interamente in proprietà _1
6. Spiegava, infine, le domande riconvenzionali sopra riportate.
7. La causa è stata istruita documentalmente, mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e con l'assunzione di prove testimoniali.
8. All'udienza del 27.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che entrambe le parti hanno depositato.
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Inammissibilità delle domande nuove
9. In via preliminare si deve rilevare che l'attore nella nota di precisazione delle conclusioni ha illegittimamente esteso il contenuto delle domande originariamente rassegnate nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che, secondo il consolidato insegnamento della
Corte di legittimità, costituisce il termine ultimo per operare una emendatio libelli (vedi, solo tra le più recenti, Cass. 2021/4031) e la convenuta si è opposta a tale ampliamento alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 10. Si dovrà pertanto avere riguardo alle domande dell'attore come precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che si riportano qui di seguito: 1. Accertare il confine catastale fra i terreni meglio individuati alle particelle catastali foglio di mappa 79 particelle 74, 45, 76 e 41 di proprietà del SI. ed i terreni meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 Parte_1
e 78 di proprietà della SI.ra , tutti di cui al foglio di mappa 79 catasto terreni di Controparte_1
TA, confine catastale che corrisponde a quello contrattuale da verificare a mezzo CTU autorizzando all'uopo l'apposizione di termini;
2. accertare l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni agricoli di cui in narrativa meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 F. 79 catasto terreni di TA, di proprietà della SI.ra
[...]
a favore delle particelle catastali "74, 97, 76, 62 e 107" di proprietà del SI. _1 Parte_1
, servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita contrattualmente e comunque per
[...]
destinazione del padre di famiglia e/o comunque per intervenuta usucapione stante il pacifico possesso dal 1970 al novembre 2020 e quindi che i fondi di proprietà della SI.ra Controparte_1
meglio individuati al catasto terreni del Comune di TA, foglio di mappa n. 79, particelle nn
61, 75, 77 e 78 comunque meglio eventualmente individuati catastalmente in corso di causa anche
a mezzo di CTU, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà del SI. indicati in narrativa e meglio individuabile catastalmente al Parte_1
Catasto Terreni del Comune di TA al foglio di mappa n. 79, particelle "74, 97, 76, 62 e 107 o meglio eventualmente individuato catastalmente in corso di causa anche a mezzo di CTU ed alla luce delle difese di controparte;
3. accertare l'esistenza di servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna che fanno confluire le acque meteoriche delle proprietà delle parti in causa nel torrente/borro dell'Avane, servitù costituitasi contrattualmente, per destinazione del padre di famiglia e comunque per usucapione, secondo il percorso dei fossi posti lungo il confine fra le proprietà delle parti meglio indicati in atti ed individuabili negli allegati 4 ed
8 alla citazione, servitù di scarico a favore dei terreni di proprietà D'LE meglio individuabili alle particelle del CT del Comune di TA 74, 97, 76, 62 e 107. F. 79 e gravanti sui terreni di proprietà ove corrono tali fossi di campagna individuabili alle particelle del CT del Comune _1
di TA foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75, 77 e 78 e comunque meglio eventualmente individuate catastalmente in corso di causa anche a mezzo di CTU ed alla luce delle difese di controparte;
trattasi dei fossi di colore azzurro e viola nelle planimetrie allegate alla citazione;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato rispetto all'esistenza delle precedenti servitù e dell'estensione delle rispettive proprietà condannare la convenuta SI.ra al ripristino della _1
situazione precedente all'intervento illecito del 20.11.2020 con il quale è stato divelto il fosso
pagina 9 di 14 'viola' e la poderale 'rossa' e quindi provvedere alla liberazione del terreno occupato in proprietà
D'LE; condannare cioè parte convenuta al riempimento del nuovo fosso di colore verde realizzato sulla strada poderale 'rossa' a cavallo del confine e meglio individuabile nella planimetria allegato 10 alla citazione ed al suo ripristino con spostamento nella posizione originaria o comunque alla sua realizzazione nel rispetto della strada poderale al fine di consentire
l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla poderale citata e comunque, in denegata ipotesi e salvo gravame, disporre a carico della SI.ra che la realizzazione di tale _1
nuovo fosso di campagna avvenga nel rispetto dell'art. 891 c.c. con profondità di almeno 50 centimetri e 50 centimetri dalla poderale 'rossa' e/o in ipotesi e salvo gravame dal confine con la proprietà D cessando altresì l'occupazione attuale del terreno di proprietà D con Pt_1 Pt_1 condanna della convenuta al rilascio di tale terreno in proprietà D'LE attualmente occupato dal fosso campestre di scarico di colore verde;
5. dichiarare tenute le parti del presente giudizio alla manutenzione della strada poderale e delle fosse di cui in narrativa al 50% ciascuna in caso di accordo o sulla base di tabella millesimale da redigere mediante CTU in corso di causa in caso di disaccordo consentendo in ogni caso la possibilità di realizzare delle zanelle sulla detta poderale per il deflusso delle acque meteoriche nei fossi azzurro e viola che ne permettano la conservazione ai fini della servitù di passaggio sulla poderale rossa con deflusso delle relative acque nei fossi di scolo di cui in narrativa azzurro e viola;
6. condannare infine parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore con gli atti illeciti tutti di cui in narrativa (realizzazione di fosso in proprietà e impedimento all'esercizio della servitù sulla poderale che ci occupa), danno Pt_1
da quantificarsi in corso di causa e rimesso anche all'equa valutazione del Giudicante ex art. 2056
c.c. con particolare riferimento al mancato godimento della proprietà del SI. ; il tutto con Pt_1
valutazione da effettuarsi anche in via equitativa sulla base del valore commerciale del bene a partire dallo spossessamento avvenuto in data 20.11.2020 e fino all'effettiva liberazione del terreno indicato.
11. Nella stessa memoria l'attore ha dato atto che rispetto alle particelle catastali prima citate, a seguito di successivi frazionamenti rispetto ai contratti di acquisto, la particella 74 è rimasta 74, la particella 45 è diventata 97, la particella 76 è rimasta 76, la particella 41 è diventata 107.
La regolamentazione dei confini
12. Le parti concordano sul fatto che il confine tra le due proprietà sia quello contrattuale, ovvero sia quello risultante dai rispettivi atti di acquisto (doc. 1 attore e doc. 2 convenuta) e il CTU, geometra le cui conclusioni sul punto non sono state contestate dalle parti, ha provveduto ad Persona_2
identificare i confini a delimitazione dei terreni identificati al Foglio di mappa 79 del Catasto
pagina 10 di 14 Terreni di TA alle particelle catastali 62, 74, 97 (già 45), e 107 (già 41) di proprietà del
D'LE e quelli alle particelle 61, 75, 76, 77 e 78 della ponendo sul confine dei picchetti in _1 legno con testa rossa, come riprodotto nell'allegato I.
13. Al riguardo vale solo la pena di precisare che la particella 62c, ora particella 76, che il D'LE afferma far parte della sua proprietà, risulta invece già dagli atti di compravendita e dalla planimetria allegata, di proprietà della circostanza non contestata dal D'LE, né nel corso _1
della CTU né in alcun altro atto di causa.
Sulla servitù di passaggio pedonale e carrabile sui terreni di proprietà a favore dei terreni _1 di proprietà D'LE.
14. Al riguardo va in primo luogo dato atto che detta servitù non risulta prevista nei contratti con i quali le parti hanno rispettivamente acquistato i loro terreni.
15. Quanto all'acquisto della stessa per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, si deve partire dal disposto dell'art. 1061 c.c. il quale al primo comma dispone che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e al secondo comma precisa che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
16. Sul punto, va ribadito come, secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configuri come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù, in modo da poter presumere che il proprietario del fondo servente ne sia a conoscenza (così, tra le tante, Cass.
2022/27515; 2022/1794; 2021/11834; 2017/7004; 2010/13238; 2005/10696: 1972/2554). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita, anche si vi è stato un possesso ultraventennale, né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente pagina 11 di 14 destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. 2004/2994).
17. Alla luce dei principi sopra richiamati, deve evidenziarsi come dalle prove assunte non sia emersa la sussistenza di alcun elemento rivelante in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
18. In primo luogo va, infatti, evidenziato come dalle foto prodotte dall'attore (vedi doc. 5) non emerga neppure l'esistenza di una strada, mentre da quelle prodotte dalla convenuta la stessa sarebbe individuabile solo per il segno lasciato dai mezzi agricoli in alcune stagioni dell'anno, sicché mancano segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù vantata dall'attore e, a maggior ragione, elementi che dimostrino che dette asserite opere sarebbero state realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
19. Lo stesso CTU sul punto, ha rilevato che i fotogrammi dei voli aerei del 1965 e del 1972 (All. G, H della sua relazione), possono dare solo un' “indicazione sommaria” circa l'esistenza delle strade, non consentendo però di valutare se esse fossero accessibili o percorribili (pag. 10 della sua relazione) e le prove per testi nulla hanno aggiunto sul punto, avendo i testi al più riferito circa il passaggio su quella strada, il che, come già sopra evidenziato, anche ove dovesse integrare un possesso ultraventennale, non sarebbe elemento sufficiente a consentire l'acquisto della servitù né per usucapione, né per destinazione del padre di famiglia.
20. Le domande dell'attore relative alla servitù di passaggio pedonale e carrabile non possono pertanto essere accolte.
Sulla servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna.
21. Anche questa servitù per l'attore sarebbe stata costituita contrattualmente o per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione ventennale.
22. In primo luogo anche per questa servitù deve escludersi che nei contratti con i quali le parti hanno rispettivamente acquistato i loro terreni vi sia qualsiasi previsione sul punto.
23. Del pari non è stata raggiunta alcuna prova circa il fatto che detti fossetti esistessero al momento della divisione dell'unico fondo e dunque che la servitù vantata sia sorta per destinazione del padre di famiglia e comunque, anche al fine di escludere l'acquisto della vantata servitù per usucapione, dalle foto prodotte e dalle testimonianze assunte non è emersa l'esistenza di una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù.
24. Anche questa domanda deve pertanto essere rigettata. pagina 12 di 14 25. Piuttosto, poiché come accertato dal CTU, detti fossi si trovano sul confine tra le due proprietà, gli stessi devono ritenersi comuni ai sensi dell'art. 897 c.c., con obbligo delle parti di provvedere alla loro manutenzione per il 50% ciascuna.
Sulla domanda dell'attore di condanna al ripristino dello status quo ante le modifiche apportate dalla ai terreni in data 20.11.2020 e di risarcimento del danno _1
26. In conseguenza del rigetto delle domande di cui sopra anche queste domande devono essere rigettate.
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla convenuta
27. ha affermato che a causa dell'allargamento del fosso azzurro da parte del D'LE Controparte_1
ella non riusciva più a transitare sulla strada poderale rossa e a seguito della piantumazione di ulivi da parte di quest'ultimo non poteva più passare neppure dalla poderale verde e che pertanto ha dovuto realizzare una nuova strada di accesso ai propri terreni posti a valle e oltre ad un nuovo fossato di protezione a confine della sua proprietà, del cui costo (pari a complessivi € 10.000,00) chiede di essere risarcita dall'attore.
28. Anche questa domanda deve essere rigettata, non avendo la dato, né chiesto di dare, alcuna _1 prova della necessità di realizzare detta nuova strada e detto fosso per colpa del . Pt_1
29. Il CTU, inoltre, ha rilevato che l'attuale posizione del fosso azzurro non costituisce ostacolo per l'accesso al fondo della convenuta, evidenziando solo un'opportuna opera di risagomatura a causa dello spostamento a valle del piede della scarpata (pag. 9 della relazione).
Sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla rimozione del filare di olivi da lui piantati nel marzo 2020 sulla particella 74
30. Anche questa domanda deve essere rigettata, avendo il CTU accertato che tali piante sono poste nella proprietà esclusiva del D'LE, a distanza legale dal confine e che non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli (vedi risposta al quesito 3 e allegato N alla relazione).
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale dei terreni ubicati sulle particelle
61, 75, 76, 77 e 78 del Foglio di mappa 79 in danno dei terreni di cui alle particelle 74, 97, 62 e 107 di D'LE Pt_1
31. La domanda non può essere accolta non avendo la dato la prova, neppure mediante i testi _1 escussi, di aver esercitato su detti terreni, per un periodo di almeno vent'anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento delle facoltà proprie del diritto di proprietà, in modo da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto.
pagina 13 di 14 Sulla domande riconvenzionali di accertamento di servitù di passaggio pedonale e carrabile costituitesi per usucapione ultraventennale.
32. Anche queste domande devono essere rigettate non essendo stata offerta la prova, né attraverso le foto prodotte, né per testi, dell'esistenza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio di detta servitù, né tanto meno dell'esercizio un possesso ultraventennale.
Le spese di lite
33. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra loro, ad eccezione di quelle di CTU, come già liquidate con separato decreto, che vengono poste per il 50% a definitivo carico dell'attore e per il 50% a definitivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
DICHIARA che il confine tra i terreni identificati al Foglio di mappa 79 del Catasto Terreni di
TA alle particelle catastali 62, 74, 97 (già 45), e 107 (già 41) di proprietà del D'LE e quelli identificati nel medesimo Foglio di mappa 79 alle particelle 61, 75, 76, 77 e 78 di proprietà della _1
è quello individuato dal CTU nell'allegato I alla sua relazione del 9.3.2023 e materializzato sul terreno con i picchetti in legno con testa rossa;
RIGETTA tutte le altre domande di;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ad eccezione delle spese di CTU che pone per il 50% a definitivo carico dell'attore e per il restante 50% a definitivo carico della convenuta.
Firenze 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del
27 giugno 2024, alla scadenza del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
SEGHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
BRUNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
CONVENUTA
Oggetto: regolamento di confini con apposizione di termini e servitù prediali.
CONCLUSIONI per l'attore: precisa le conclusioni come da foglio depositato ieri in PCT (voglia l'Ill.mo Tribunale adito per i titoli di cui in narrativa e di legge, allegati al presente atto ed acquisiti in corso di causa, con particolare riferimento alle risultanze della CTU espletata, accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa e di legge, stante le spiegate azioni reali e personali citate, che: 1. il confine fra i terreni meglio individuati dalle particelle catastali foglio di mappa 79 particelle 74, 45, 76 e 41 di proprietà del SI. ed i terreni meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 Parte_1
di proprietà della SI.ra , tutti di cui al foglio di mappa 79 catasto terreni di TA, Controparte_1
corrisponde al confine catastale come indicato dal CTU in corso di causa nel proprio elaborato, cui si rimanda, autorizzando all'uopo l'apposizione di termini, e, per l'effetto, dichiarare che rispetto al confine così tracciato gli olivi piantatati dall'attore nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato pagina 1 di 14 grafico di cui all'allegato “N” della CTU dai punti 157, 158, 159, 160, 161 e 162 si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine con la convenuta;
2. accertare l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni agricoli di cui in narrativa meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 F 79 catasto terreni di
TA, di proprietà della SI.ra a favore delle particelle catastali "74, 97, 76, 62 e Controparte_1
107" di proprietà del SI. , servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita Parte_1
contrattualmente e comunque per destinazione del padre di famiglia e/o comunque per intervenuta usucapione stante il pacifico possesso dal 1970 al novembre 2020, non contestato, e quindi che i fondi di proprietà della SI.ra meglio individuati al catasto terreni del Comune di TA, Controparte_1
foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75, 77 e 78 comunque come meglio individuati anche catastalmente a mezzo della CTU, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà del SI. indicati in narrativa e meglio individuabili Parte_1
catastalmente al Catasto Terreni del Comune di TA al foglio di mappa n. 79, particelle "74, 97,
76, 62 e 107 come meglio sono stati individuati anche a mezzo della CTU;
dichiarare, come evidenziato dal CTU, che la fossetta rappresentata dai punti 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621 non pregiudica l'accesso al fondo della convenuta. Dichiarare, come accertato dal CTU, che la strada poderale riconducibile al 1968 e rappresentata con linea tratteggiata all'interno della particella 75
(parte convenuta) evidenziata con campitura di colore arancio nell'elaborato grafico allegato “ P “ della CTU è il tratto di strada della poderale che deve essere ripristinato a fronte della strada/passaggio presente sulla particella 62 tratto E-F e che rispetto al confine catastale tracciato la posizione dell'originaria strada poderale da ripristinare è individuata dalle misure riportate nell'allegato “ P “ particolare 1, 2 e 3; accertare che essendo presente una rete metallica con pali di cemento in fregio al confine tracciato tra i punti E ed F, come segnalato dal CTU ( vedi foto 7 allegato
“ M “) le opere necessarie sono la rimozione di quanto basta del tratto di recinzione per permettere
l'accesso con i mezzi agricoli e la sistemazione della fossetta di scolo in modo che la stessa possa essere attraversata per il passaggio tra la particella 62 ( parte attrice ) e la particella 75 (parte convenuta) con i passaggi di attraversamento da individuare in prossimità del punto di confine E ed il punto di confine F;
3. accertare l'esistenza di servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna che fanno confluire le acque meteoriche delle proprietà delle parti in causa nel torrente/borro dell'Avane, servitù costituitasi contrattualmente, per destinazione del padre di famiglia e comunque per usucapione, secondo il percorso dei fossi posti lungo il confine fra le proprietà delle parti meglio
pagina 2 di 14 indicati in atti ed individuabili negli allegati 4 ed 8 alla citazione, servitù di scarico a favore dei terreni di proprietà D'LE meglio individuabili alle particelle del CT del Comune di TA 74,
97, 76, 62 e 107. F 79 e gravanti sui terreni di proprietà ove corrono tali fossi di campagna _1
individuabili alle particelle del CT del Comune di TA foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75,
77 e 78 e comunque meglio individuate catastalmente in corso di nella CTU;
trattasi dei fossi di colore azzurro e viola nelle planimetrie allegate alla citazione;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti rispetto all'esistenza delle servitù e dell'estensione delle rispettive proprietà condannare la convenuta SI.ra al ripristino della _1 situazione precedente all'intervento illecito del 20.11.2020 con il quale è stato divelto il fosso 'viola' e la poderale 'rossa', realizzando un nuovo fosso di scolo delle acque a cavallo del confine fra le due proprietà (foto allegato 9 alla citazione) e quindi provvedere alla liberazione del terreno occupato in proprietà D'LE; condannare parte convenuta al riempimento del nuovo fosso di colore verde realizzato sulla strada poderale 'rossa', a cavallo del confine fra le due proprietà e meglio individuabile nella planimetria allegato 10 alla citazione e nella CTU, all. L e foto allegato 9 alla citazione, ed al suo spostamento in proprietà per ripristinare la strada poderale, all. P alla _1
CTU, con spostamento nella posizione originaria o comunque alla sua realizzazione nel rispetto della strada poderale al fine di consentire l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla poderale citata e comunque, in denegata ipotesi e salvo gravame, disporre a carico della SI.ra _1 che la realizzazione di tale nuovo fosso di campagna avvenga nel rispetto dell'art. 891 c.c. con profondità di almeno 50 centimetri e posizionamento ad almeno 50 centimetri dalla poderale 'rossa'
e/o in ipotesi e salvo gravame dal confine con la proprietà , cessando altresì l'occupazione Pt_1 attuale del terreno di proprietà D'LE con condanna della convenuta al rilascio di tale terreno in proprietà D attualmente occupato dal fosso campestre di scarico di colore verde realizzato Pt_1
indebitamente a cavallo del confine dalla SI.ra _1
5. dichiarare tenute le parti del presente giudizio alla manutenzione della strada poderale e delle fosse di cui in narrativa al 50% ciascuna in caso di accordo o sulla base di tabella millesimale da redigere in caso di disaccordo consentendo in ogni caso la possibilità di realizzare delle zanelle sulla detta poderale, per il deflusso delle acque meteoriche nei fossi azzurro e viola, che ne permettano la conservazione ai fini della servitù di passaggio sulla poderale rossa con deflusso delle relative acque nei fossi di scolo di cui in narrativa azzurro e viola;
6. respingere tutte le domande riconvenzionali di parte attrice con particolare riferimento alla presunta usucapione del terreno di proprietà e quindi la costituzione per usucapione di una Pt_1 presunta servitù di passaggio carrabile e pedonale sui terreni di proprietà , nella zona ove Pt_1
pagina 3 di 14 esso ha piantato gli olivi nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato grafico di cui all'allegato “ N
“ della CTU dai punti 157,158,159,160,161 e 162, olivi che come segnalato dal CTU si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine. Il tutto per non essere stato dimostrato dalla convenuta un possesso almeno ventennale, con animus e corpus, utile all'usucapione;
7. condannare infine parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore con gli atti illeciti tutti di cui in narrativa (realizzazione di fosso in proprietà e impedimento all'esercizio della Pt_1 servitù sulla poderale che ci occupa), danno rimesso all'equa valutazione del Giudicante ex art. 2056
c.c. con particolare riferimento al mancato godimento della proprietà del SI. ; il tutto con Pt_1
valutazione da effettuarsi anche in via equitativa sulla base del valore commerciale del bene a partire dallo spossessamento della strada poderale mediante la realizzazione di un fosso sul confine come meglio indicato in atti avvenuto in data 20.11.2020 e fino all'effettiva liberazione del terreno indicato.
Con vittoria di spese e competenze legali); per la convenuta: precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta (“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare i confini tra le proprietà e in base ai rispettivi atti di Controparte_1 Parte_1
acquisto e respingere le domande attoree di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nessuna servitù di passaggio pedonale o carrabile o di scolo e/o scarico di acque meteoriche, mediante fossi, sussiste in danno dei terreni individuati alle particelle catastali n. 61, 75, 76, 77 e 78 F. 79 Catasto terreni di TA, di proprietà di
[...]
ed in favore delle particelle catastali 74, 97 (già 45), 62 e 107 di proprietà di _1 Parte_1
, non essendosi costituite, contrattualmente e/o per destinazione del padre di famiglia e/ o per
[...]
usucapione. In via riconvenzionale, chiede che il Giudice Voglia: - accertare e condannare Parte_1
al pagamento in favore di , per la causali di cui in narrativa, a titolo di danni
[...] Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali e rimborso spese, della complessiva somma di Euro 10.000,00
(diecimila/00), per la realizzazione della nuova strada e del nuovo fosso, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- ordinare a la rimozione a propria cura e spese, del filare di ulivi ubicati sulla Parte_1
strada poderale che discende dalla Strada Poderale di Megognano individuata tra le particelle n. 61 e
74 F. 79 Catasto Terreni di TA, oltre alla rimozione dell'ulivo che blocca l'accesso sul lato della strada denominata strada poderale nuova, ove non vi abbia nelle more provveduto alla rimozione parte convenuta;
- ordinare a che venga ricoperta a sua cure e spese, la fossetta Parte_1 realizzata all'interno della particelle n. 76, 61, 62, F. 79, Catasto Terreni di TA, nei terreni di proprietà della , realizzandola sul confine o a distanza di legge qualora il Giudicante Controparte_1
pagina 4 di 14 ritenesse di applicare il criterio di cui all'art. 891 c.c., in modo da ripristinare e rendere meno pericolosa la viabilità sulla suddetta strada poderale;
- in via subordinata per il caso in cui dovessero emergere dalla domanda di accertamento di cui al n. 1) dell'atto di citazione, confini diversi rispetto a quelli derivanti dall'allegato A) del contratto di compravendita / o comunque Controparte_1 Parte_2
diversi da quelli pacificamente compravenduti e posseduti uti dominus dalla , si chiede Controparte_1
che il Giudice Voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale da parte ed in favore di in relazione ai terreni da sempre coltivati dalla Controparte_1
stessa ed ubicati sulle particelle 61, 75, 76, 77, 78 F. 79 Catasto Terreni Comune di TA in danno ai terreni di cui alle particelle catastali 74, 97, 62 e 107 di proprietà di , nonché Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada poderale esistente sui suddetti fondi e/o a confine degli stessi, strada utilizzata dalla Controparte_1
per accedere alla sua proprietà; - accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del terreno agricolo di proprietà ed individuato alla Parte_1
particella 74, Foglio 79 del Catasto Terreni di TA , in favore della particella 61 Foglio n. 79 del
Catasto terreni di TA di proprietà di , servitù costituitasi per usucapione Controparte_1
ultraventennale, onde consentire lo sbocco su tale via della cd. strada poderale nuova) e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove avanzate dalla controparte nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, successivamente all'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere l'accertamento dei confini catastali tra i terreni di rispettiva Controparte_1
proprietà con apposizione di termini, dell'esistenza di servitù di passo pedonale e carrabile e di scolo e scarico di acque meteoriche in favore dei terreni di sua proprietà -servitù costituite contrattualmente, o comunque per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione ventennale, stante il pacifico possesso dal 1979 al 2000- con condanna della alla riduzione in _1 pristino della situazione preesistente all'intervento da lei concluso il 20.11.2020, quando avrebbe realizzato un nuovo fosso di scolo delle acque piovane, con obbligo di mantenere la strada poderale e le fosse in misura del 50% ciascuno e con condanna al risarcimento dei danni a lui cagionati.
2. A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva che le due proprietà facevano originariamente parte di un unico podere appartenuto ai SInori e poi venduto in due lotti alle CP_2 Parte_3 odierne parti del giudizio -nel 1969 alla SInora e nel 1970 a che il Controparte_1 Persona_1
pagina 5 di 14 confine tra le due proprietà correva in linea di massima lungo o in prossimità di una strada poderale
-che nella piantin catastali prodotte (docc. 2 e 3) era evidenziata in colore rosso- che al momento della divisione rimase a servizio di entrambe le proprietà vendute;
che al momento delle vendite esistevano due fossi di campagna che convogliavano le acque meteoriche provenienti dai terreni a monte verso il borro dell'Avane, evidenziati nella piantina allegata sub doc. 2 (o 2 bis) con i colori azzurro (fosso campestre 1) e viola (fosso campestre 2), quest'ultimo interamente nella proprietà
che sull'accordo delle parti la strada poderale venne spostata verso la proprietà _1 Pt_1
così come venne spostato il fosso viola che tuttavia rimase totalmente nella proprietà che _1
essendo le parti consapevoli che la poderale non segnava esattamente il confine tra le rispettive proprietà, per 50 anni avevano evitato di coltivare i terreni nella parte adiacente la poderale, per non rischiare di invadere la proprietà altrui;
che la situazione rimase tale fino al 2013, allorché la _1 commissionò ad uno dei figli di SInor la realizzazione di una Parte_4 Parte_5
strada poderale alternativa rispetto a quella rossa, che si dipartiva da quest'ultima ma correva poi solo nella proprietà consentendo ai mezzi agricoli di quest'ultima di raggiungere più _1
comodamente i terreni a valle (la nuova strada è evidenziata in verde nella planimetria sub doc. 3); che la vecchia strada poderale rossa, posta tra le due proprietà, non venne più utilizzata dalla _1
che cessò di fare qualsiasi manutenzione sia su quella strada che sul fosso campestre viola, che solo lei poteva effettuare trovandosi esso interamente nella sua proprietà, mentre il D'LE provvedeva ad effettuare regolarmente la manutenzione sul fosso di colore azzurro;
che il fosso viola cominciò allora a franare ed allargarsi minacciando di rendere impraticabile la strada poderale rossa;
che per tale ragione il D'LE aveva dovuto realizzare un nuovo fosso nella sua proprietà, in posizione parallela a quello viola da sempre posto in proprietà ed occluso per mancanza di _1
manutenzione, al fine di convogliare le acque del fosso originario viola nel borro dell'Avane; che nel settembre del 2019 la incaricò il geometra di individuare il confine tra le _1 CP_3
due proprietà ed emerse che alcune aree che prima facevano parte della zona cuscinetto intorno alla poderale, non coltivate da nessuno, erano di proprietà D'LE e che la parte iniziale della nuova poderale verde realizzata dalla nel 2013 si trovava per alcuni metri in proprietà esclusiva _1
D'LE (vedi all. 4), che piantò in quel tratto delle piante di olivo, al fine di evitare il passaggio sulla sua proprietà di mezzi agricoli della che avrebbe potuto portare alla costituzione di una _1 servitù di passaggio in favore dei terreni di quest'ultima; che mentre era in corso il procedimento di mediazione, tra l'ottobre e il 20 novembre del 2020, operai della iniziarono a scavare lungo _1
la strada poderale rossa, laddove questa correva lungo il fosso campestre n. 2 (di colore viola), un fosso campestre di colore verde (allegato 9) a cavallo delle due proprietà, mentre prima il fosso pagina 6 di 14 viola -che veniva eliminato e ricoperto di terra- era solo nella proprietà così occupando quasi _1
100 metri quadrati di terreno di proprietà D'LE ed eliminando il passaggio carrabile e pedonale sulla strada poderale rossa, utilizzato da circa 50 anni dal D'LE, in quanto la parte di strada di sua esclusiva proprietà era troppo stretta per il passaggio di mezzi agricoli;
che nel corso di detti lavori veniva rotto dagli operai della un tubo interrato che si era occluso a seguito delle _1
piogge e che consentiva al fosso campestre azzurro proveniente da monte di confluire in quello viola posto più a valle.
3. si è tempestivamente costituita in giudizio contestando analiticamente tutto quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte e rilevando come non si fosse costituita alcuna servitù di passaggio pedonale o carrabile né tanto meno alcuna servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna in danno della proprietà ed in favore della proprietà né per _1 Pt_1
contratto, né per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, come risultava dalla semplice lettura del suo atto di acquisto e dalle sue contestazioni effettuate sin dal 1998, tramite lettere raccomandate A/R, mentre non si opponeva alla domanda di accertamento dell'esatto confine catastale fra i terreni di proprietà e corrispondente a quello contrattuale (sulla base Pt_1 _1
della planimetria allegata in originale agli atti di acquisto e sottoscritta da entrambe le parti) autorizzando il CTU all'apposizione dei termini.
4. In particolare deduceva che all'epoca dell'acquisto delle proprietà (anni 1969/1970) il vigneto del
D sulla particella 62 non esisteva, per cui non corrispondeva a verità che vi fossero servitù Pt_1
di passaggio pedonale o carrabile e/o di scolo mediante fossi per destinazione del padre di famiglia o contrattuali;
che a partire dagli anni 1998 il D'LE pretendeva di utilizzare la strada poderale che attraversava le particelle 61 a) e 61 b) -della planimetria allegata al contratto di acquisto
[...]
prodotta dalla convenuta sub doc.
2- per accedere ai propri terreni e pretendeva di Parte_6
allargare le fossette di campagna (che originariamente venivano mantenute con la sola zappa), ma ella lo diffidava sia per iscritto che verbalmente a non effettuare transiti non autorizzati e a regimare le proprie acque in modo da non recare danni alla propria uliveta ed ai suoi vigneti specializzati, ma il regimava le proprie acque piovane con fossette trasversali dirette verso la proprietà e le Pt_1
fosse della evitando, così facendo, di avere costi per le fosse laterali in quanto utilizzava _1 quelle della senza provvedere alla loro manutenzione;
che l'unica fossetta che il _1 Pt_1
allargava era quella che lui aveva realizzato a margine della strada poderale sulla particella 62 c) - ora particella 76 del foglio 79- e tale allargamento con mezzi meccanici, oltre ad essere illegittimo perché avvenuto contro la sua volontà, aveva comportato la riduzione della larghezza della strada poderale nella parte sottostante al ciglio dell'uliveta, con necessità per lei di trovare altri passaggi pagina 7 di 14 per l'utilizzo di mezzi agricoli più grandi;
che pertanto, ella iniziò ad utilizzare in maniera molto più frequente la strada che correva all'interno della propria uliveta -quella che controparte definisce come strada nuova-, parallela alla c.d. “vecchia strada poderale”, per poi immettersi più a monte sulla vecchia strada, mentre era costretta a rivolgersi a terzi per il passaggio della mietitrebbia.
5. Riferiva, inoltre, che le parti tentarono di definire in via bonaria la questione dei confini, instaurando nel 2019 anche la procedura di mediazione davanti all'OCF di Firenze, ma che le trattative vennero interrotte dal comportamento arbitrario del D'LE che non aveva accettato il riconfinamento del Geometra e nel marzo 2020 (proprio quando le parti stavano per CP_3 raggiungere un accordo) piantava un filare di ulivi all'interno della proprietà oltre ad un ulivo _1
proprio all'inizio della c.d. “poderale nuova” impedendole di fatto l'accesso e l'utilizzo di tale strada e iniziava a realizzare tagli laterali per indirizzare le acque piovane nell'oliveta della _1
che, come risultava dalla perizia prodotta sub doc. 7), ella aveva provveduto alla corretta regimazione delle acque meteoriche realizzando e mantenendo correttamente le canalette di scolo all'interno dell'oliveta ubicata sulle particelle 61 e 48 e di essere stata costretta a creare il nuovo fosso a cavallo delle particelle 62 e 107 dell'attore e 75-77 di sua proprietà, al fine di proteggere il proprio vigneto dalle acque provenienti dai terreni del D'LE e per consentire a quest'ultimo di svolgere la doverosa manutenzione sul nuovo fosso, ora posto a cavallo del confine dei due appezzamenti e non più interamente in proprietà _1
6. Spiegava, infine, le domande riconvenzionali sopra riportate.
7. La causa è stata istruita documentalmente, mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e con l'assunzione di prove testimoniali.
8. All'udienza del 27.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che entrambe le parti hanno depositato.
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Inammissibilità delle domande nuove
9. In via preliminare si deve rilevare che l'attore nella nota di precisazione delle conclusioni ha illegittimamente esteso il contenuto delle domande originariamente rassegnate nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che, secondo il consolidato insegnamento della
Corte di legittimità, costituisce il termine ultimo per operare una emendatio libelli (vedi, solo tra le più recenti, Cass. 2021/4031) e la convenuta si è opposta a tale ampliamento alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 10. Si dovrà pertanto avere riguardo alle domande dell'attore come precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che si riportano qui di seguito: 1. Accertare il confine catastale fra i terreni meglio individuati alle particelle catastali foglio di mappa 79 particelle 74, 45, 76 e 41 di proprietà del SI. ed i terreni meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 Parte_1
e 78 di proprietà della SI.ra , tutti di cui al foglio di mappa 79 catasto terreni di Controparte_1
TA, confine catastale che corrisponde a quello contrattuale da verificare a mezzo CTU autorizzando all'uopo l'apposizione di termini;
2. accertare l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni agricoli di cui in narrativa meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 F. 79 catasto terreni di TA, di proprietà della SI.ra
[...]
a favore delle particelle catastali "74, 97, 76, 62 e 107" di proprietà del SI. _1 Parte_1
, servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita contrattualmente e comunque per
[...]
destinazione del padre di famiglia e/o comunque per intervenuta usucapione stante il pacifico possesso dal 1970 al novembre 2020 e quindi che i fondi di proprietà della SI.ra Controparte_1
meglio individuati al catasto terreni del Comune di TA, foglio di mappa n. 79, particelle nn
61, 75, 77 e 78 comunque meglio eventualmente individuati catastalmente in corso di causa anche
a mezzo di CTU, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà del SI. indicati in narrativa e meglio individuabile catastalmente al Parte_1
Catasto Terreni del Comune di TA al foglio di mappa n. 79, particelle "74, 97, 76, 62 e 107 o meglio eventualmente individuato catastalmente in corso di causa anche a mezzo di CTU ed alla luce delle difese di controparte;
3. accertare l'esistenza di servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna che fanno confluire le acque meteoriche delle proprietà delle parti in causa nel torrente/borro dell'Avane, servitù costituitasi contrattualmente, per destinazione del padre di famiglia e comunque per usucapione, secondo il percorso dei fossi posti lungo il confine fra le proprietà delle parti meglio indicati in atti ed individuabili negli allegati 4 ed
8 alla citazione, servitù di scarico a favore dei terreni di proprietà D'LE meglio individuabili alle particelle del CT del Comune di TA 74, 97, 76, 62 e 107. F. 79 e gravanti sui terreni di proprietà ove corrono tali fossi di campagna individuabili alle particelle del CT del Comune _1
di TA foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75, 77 e 78 e comunque meglio eventualmente individuate catastalmente in corso di causa anche a mezzo di CTU ed alla luce delle difese di controparte;
trattasi dei fossi di colore azzurro e viola nelle planimetrie allegate alla citazione;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato rispetto all'esistenza delle precedenti servitù e dell'estensione delle rispettive proprietà condannare la convenuta SI.ra al ripristino della _1
situazione precedente all'intervento illecito del 20.11.2020 con il quale è stato divelto il fosso
pagina 9 di 14 'viola' e la poderale 'rossa' e quindi provvedere alla liberazione del terreno occupato in proprietà
D'LE; condannare cioè parte convenuta al riempimento del nuovo fosso di colore verde realizzato sulla strada poderale 'rossa' a cavallo del confine e meglio individuabile nella planimetria allegato 10 alla citazione ed al suo ripristino con spostamento nella posizione originaria o comunque alla sua realizzazione nel rispetto della strada poderale al fine di consentire
l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla poderale citata e comunque, in denegata ipotesi e salvo gravame, disporre a carico della SI.ra che la realizzazione di tale _1
nuovo fosso di campagna avvenga nel rispetto dell'art. 891 c.c. con profondità di almeno 50 centimetri e 50 centimetri dalla poderale 'rossa' e/o in ipotesi e salvo gravame dal confine con la proprietà D cessando altresì l'occupazione attuale del terreno di proprietà D con Pt_1 Pt_1 condanna della convenuta al rilascio di tale terreno in proprietà D'LE attualmente occupato dal fosso campestre di scarico di colore verde;
5. dichiarare tenute le parti del presente giudizio alla manutenzione della strada poderale e delle fosse di cui in narrativa al 50% ciascuna in caso di accordo o sulla base di tabella millesimale da redigere mediante CTU in corso di causa in caso di disaccordo consentendo in ogni caso la possibilità di realizzare delle zanelle sulla detta poderale per il deflusso delle acque meteoriche nei fossi azzurro e viola che ne permettano la conservazione ai fini della servitù di passaggio sulla poderale rossa con deflusso delle relative acque nei fossi di scolo di cui in narrativa azzurro e viola;
6. condannare infine parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore con gli atti illeciti tutti di cui in narrativa (realizzazione di fosso in proprietà e impedimento all'esercizio della servitù sulla poderale che ci occupa), danno Pt_1
da quantificarsi in corso di causa e rimesso anche all'equa valutazione del Giudicante ex art. 2056
c.c. con particolare riferimento al mancato godimento della proprietà del SI. ; il tutto con Pt_1
valutazione da effettuarsi anche in via equitativa sulla base del valore commerciale del bene a partire dallo spossessamento avvenuto in data 20.11.2020 e fino all'effettiva liberazione del terreno indicato.
11. Nella stessa memoria l'attore ha dato atto che rispetto alle particelle catastali prima citate, a seguito di successivi frazionamenti rispetto ai contratti di acquisto, la particella 74 è rimasta 74, la particella 45 è diventata 97, la particella 76 è rimasta 76, la particella 41 è diventata 107.
La regolamentazione dei confini
12. Le parti concordano sul fatto che il confine tra le due proprietà sia quello contrattuale, ovvero sia quello risultante dai rispettivi atti di acquisto (doc. 1 attore e doc. 2 convenuta) e il CTU, geometra le cui conclusioni sul punto non sono state contestate dalle parti, ha provveduto ad Persona_2
identificare i confini a delimitazione dei terreni identificati al Foglio di mappa 79 del Catasto
pagina 10 di 14 Terreni di TA alle particelle catastali 62, 74, 97 (già 45), e 107 (già 41) di proprietà del
D'LE e quelli alle particelle 61, 75, 76, 77 e 78 della ponendo sul confine dei picchetti in _1 legno con testa rossa, come riprodotto nell'allegato I.
13. Al riguardo vale solo la pena di precisare che la particella 62c, ora particella 76, che il D'LE afferma far parte della sua proprietà, risulta invece già dagli atti di compravendita e dalla planimetria allegata, di proprietà della circostanza non contestata dal D'LE, né nel corso _1
della CTU né in alcun altro atto di causa.
Sulla servitù di passaggio pedonale e carrabile sui terreni di proprietà a favore dei terreni _1 di proprietà D'LE.
14. Al riguardo va in primo luogo dato atto che detta servitù non risulta prevista nei contratti con i quali le parti hanno rispettivamente acquistato i loro terreni.
15. Quanto all'acquisto della stessa per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, si deve partire dal disposto dell'art. 1061 c.c. il quale al primo comma dispone che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e al secondo comma precisa che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
16. Sul punto, va ribadito come, secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configuri come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù, in modo da poter presumere che il proprietario del fondo servente ne sia a conoscenza (così, tra le tante, Cass.
2022/27515; 2022/1794; 2021/11834; 2017/7004; 2010/13238; 2005/10696: 1972/2554). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita, anche si vi è stato un possesso ultraventennale, né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente pagina 11 di 14 destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. 2004/2994).
17. Alla luce dei principi sopra richiamati, deve evidenziarsi come dalle prove assunte non sia emersa la sussistenza di alcun elemento rivelante in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
18. In primo luogo va, infatti, evidenziato come dalle foto prodotte dall'attore (vedi doc. 5) non emerga neppure l'esistenza di una strada, mentre da quelle prodotte dalla convenuta la stessa sarebbe individuabile solo per il segno lasciato dai mezzi agricoli in alcune stagioni dell'anno, sicché mancano segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù vantata dall'attore e, a maggior ragione, elementi che dimostrino che dette asserite opere sarebbero state realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
19. Lo stesso CTU sul punto, ha rilevato che i fotogrammi dei voli aerei del 1965 e del 1972 (All. G, H della sua relazione), possono dare solo un' “indicazione sommaria” circa l'esistenza delle strade, non consentendo però di valutare se esse fossero accessibili o percorribili (pag. 10 della sua relazione) e le prove per testi nulla hanno aggiunto sul punto, avendo i testi al più riferito circa il passaggio su quella strada, il che, come già sopra evidenziato, anche ove dovesse integrare un possesso ultraventennale, non sarebbe elemento sufficiente a consentire l'acquisto della servitù né per usucapione, né per destinazione del padre di famiglia.
20. Le domande dell'attore relative alla servitù di passaggio pedonale e carrabile non possono pertanto essere accolte.
Sulla servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna.
21. Anche questa servitù per l'attore sarebbe stata costituita contrattualmente o per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione ventennale.
22. In primo luogo anche per questa servitù deve escludersi che nei contratti con i quali le parti hanno rispettivamente acquistato i loro terreni vi sia qualsiasi previsione sul punto.
23. Del pari non è stata raggiunta alcuna prova circa il fatto che detti fossetti esistessero al momento della divisione dell'unico fondo e dunque che la servitù vantata sia sorta per destinazione del padre di famiglia e comunque, anche al fine di escludere l'acquisto della vantata servitù per usucapione, dalle foto prodotte e dalle testimonianze assunte non è emersa l'esistenza di una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù.
24. Anche questa domanda deve pertanto essere rigettata. pagina 12 di 14 25. Piuttosto, poiché come accertato dal CTU, detti fossi si trovano sul confine tra le due proprietà, gli stessi devono ritenersi comuni ai sensi dell'art. 897 c.c., con obbligo delle parti di provvedere alla loro manutenzione per il 50% ciascuna.
Sulla domanda dell'attore di condanna al ripristino dello status quo ante le modifiche apportate dalla ai terreni in data 20.11.2020 e di risarcimento del danno _1
26. In conseguenza del rigetto delle domande di cui sopra anche queste domande devono essere rigettate.
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla convenuta
27. ha affermato che a causa dell'allargamento del fosso azzurro da parte del D'LE Controparte_1
ella non riusciva più a transitare sulla strada poderale rossa e a seguito della piantumazione di ulivi da parte di quest'ultimo non poteva più passare neppure dalla poderale verde e che pertanto ha dovuto realizzare una nuova strada di accesso ai propri terreni posti a valle e oltre ad un nuovo fossato di protezione a confine della sua proprietà, del cui costo (pari a complessivi € 10.000,00) chiede di essere risarcita dall'attore.
28. Anche questa domanda deve essere rigettata, non avendo la dato, né chiesto di dare, alcuna _1 prova della necessità di realizzare detta nuova strada e detto fosso per colpa del . Pt_1
29. Il CTU, inoltre, ha rilevato che l'attuale posizione del fosso azzurro non costituisce ostacolo per l'accesso al fondo della convenuta, evidenziando solo un'opportuna opera di risagomatura a causa dello spostamento a valle del piede della scarpata (pag. 9 della relazione).
Sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla rimozione del filare di olivi da lui piantati nel marzo 2020 sulla particella 74
30. Anche questa domanda deve essere rigettata, avendo il CTU accertato che tali piante sono poste nella proprietà esclusiva del D'LE, a distanza legale dal confine e che non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli (vedi risposta al quesito 3 e allegato N alla relazione).
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale dei terreni ubicati sulle particelle
61, 75, 76, 77 e 78 del Foglio di mappa 79 in danno dei terreni di cui alle particelle 74, 97, 62 e 107 di D'LE Pt_1
31. La domanda non può essere accolta non avendo la dato la prova, neppure mediante i testi _1 escussi, di aver esercitato su detti terreni, per un periodo di almeno vent'anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento delle facoltà proprie del diritto di proprietà, in modo da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto.
pagina 13 di 14 Sulla domande riconvenzionali di accertamento di servitù di passaggio pedonale e carrabile costituitesi per usucapione ultraventennale.
32. Anche queste domande devono essere rigettate non essendo stata offerta la prova, né attraverso le foto prodotte, né per testi, dell'esistenza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio di detta servitù, né tanto meno dell'esercizio un possesso ultraventennale.
Le spese di lite
33. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra loro, ad eccezione di quelle di CTU, come già liquidate con separato decreto, che vengono poste per il 50% a definitivo carico dell'attore e per il 50% a definitivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
DICHIARA che il confine tra i terreni identificati al Foglio di mappa 79 del Catasto Terreni di
TA alle particelle catastali 62, 74, 97 (già 45), e 107 (già 41) di proprietà del D'LE e quelli identificati nel medesimo Foglio di mappa 79 alle particelle 61, 75, 76, 77 e 78 di proprietà della _1
è quello individuato dal CTU nell'allegato I alla sua relazione del 9.3.2023 e materializzato sul terreno con i picchetti in legno con testa rossa;
RIGETTA tutte le altre domande di;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento, ad eccezione delle spese di CTU che pone per il 50% a definitivo carico dell'attore e per il restante 50% a definitivo carico della convenuta.
Firenze 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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