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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8062 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21243/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21243/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 nel termine indicato dal comma terzo.
Tra
c.f. , elettivamente domiciliata in Casagiove, alla via Parte_1 C.F._1
Liguria p.co Merola 26, presso lo studio dell'Avv. Moscatiello Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Moscatiello, come da procura in atti
- ATTRICE
E
C.F. elett.te dom.to in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, Controparte_1 C.F._2
170 presso lo studio dell'Avv. Fabio SACCONE (C.F. ) dal quale è rapp.to e C.F._3 difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
E
, in persona del suo Procuratore ad negotia – Dott. , Controparte_2 Controparte_3
a tanto autorizzato in virtù di procura speciale del 17/02/2023, per notar di Persona_1
1 Bologna, ai nn. 97405/12540 di rep. /racc., con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Napolitano, Rita Napolitano ed Antonio Napolitano, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via G. Rossini n. 22.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace in quanto ai sensi del novellato art. 7 c.p.c. , come novellato dalla riforma Cartabia, applicabile ratione temporis alla presente controversia( l'atto di citazione è stato notificato ad entrambe le parti in data successiva al 28.2.2023) il Giudice di Pace “è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno riflesso conseguente alla lesioni patite dal congiunto per effetto del sinistro descritto in citazione richiedendo e delimitando la pretesa alla somma di euro 20.000,00 che in ragione della riforma citata rientra nell'ampliata competenza per valore dell'ufficio del Giudice di Pace.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla compagnia con comparsa di CP_2 costituzione (70 giorni prima dell'udienza) depositata in data 10.11.2023 e sul punto parte attrice nulla ha dedotto.
Segue la declaratoria di incompetenza per valore in favore dell'ufficio del Giudice di Pace, con assegnazione alle parti del termine di mesi 3 per la riassunzione del procedimento dinanzi al Giudice indicato competente ex art. 50 c.p.c. .
In ordine al governo della spese di lite il Tribunale ritiene che la natura in rito della decisione, la limitata attività svolta rappresentino gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 21243/2023 così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice competente.
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Napoli, 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21243/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 nel termine indicato dal comma terzo.
Tra
c.f. , elettivamente domiciliata in Casagiove, alla via Parte_1 C.F._1
Liguria p.co Merola 26, presso lo studio dell'Avv. Moscatiello Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Moscatiello, come da procura in atti
- ATTRICE
E
C.F. elett.te dom.to in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, Controparte_1 C.F._2
170 presso lo studio dell'Avv. Fabio SACCONE (C.F. ) dal quale è rapp.to e C.F._3 difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
E
, in persona del suo Procuratore ad negotia – Dott. , Controparte_2 Controparte_3
a tanto autorizzato in virtù di procura speciale del 17/02/2023, per notar di Persona_1
1 Bologna, ai nn. 97405/12540 di rep. /racc., con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Napolitano, Rita Napolitano ed Antonio Napolitano, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via G. Rossini n. 22.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace in quanto ai sensi del novellato art. 7 c.p.c. , come novellato dalla riforma Cartabia, applicabile ratione temporis alla presente controversia( l'atto di citazione è stato notificato ad entrambe le parti in data successiva al 28.2.2023) il Giudice di Pace “è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno riflesso conseguente alla lesioni patite dal congiunto per effetto del sinistro descritto in citazione richiedendo e delimitando la pretesa alla somma di euro 20.000,00 che in ragione della riforma citata rientra nell'ampliata competenza per valore dell'ufficio del Giudice di Pace.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla compagnia con comparsa di CP_2 costituzione (70 giorni prima dell'udienza) depositata in data 10.11.2023 e sul punto parte attrice nulla ha dedotto.
Segue la declaratoria di incompetenza per valore in favore dell'ufficio del Giudice di Pace, con assegnazione alle parti del termine di mesi 3 per la riassunzione del procedimento dinanzi al Giudice indicato competente ex art. 50 c.p.c. .
In ordine al governo della spese di lite il Tribunale ritiene che la natura in rito della decisione, la limitata attività svolta rappresentino gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 21243/2023 così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice competente.
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Napoli, 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti
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