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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 164. Domanda di privativa per varieta' vegetale 1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue ((caratteristiche)) specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
3. I documenti indicati ((al comma 2, lettere d), ed e),)) possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al ((comma 2, lettera c),)) possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue ((caratteristiche)) specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
3. I documenti indicati ((al comma 2, lettere d), ed e),)) possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al ((comma 2, lettera c),)) possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.
Commentari • 56
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Giurisprudenza • 29
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