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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1340/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TOSTI ENZO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore sia affidato in maniera congiunta ad entrambi i Persona_1 genitori;
2) Poichè è interesse primario che il figlio minore, , mantenga Persona_1 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e che venga curato, istruito ed educato da entrambi, nel pieno rispetto delle norme previste in tema di affido condiviso e nell'esclusivo interesse del minore, i genitori stabiliscono che: -il figlio minore Persona_1
abiti e abiterà in via prevalente ed esclusiva con la madre presso l'abitazione sita
[...] in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 di proprietà di entrambi i coniugi e precisamente al
Piano Terra di detta abitazione;
- il padre abiterà nell'abitazione sita in Latina Via Giovanni
Taglienti n. 14 e precisamente al Piano primo essendo la detta abitazione già divisa e dotata di due ingressi autonomi;
- il padre, al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e nell'esclusivo interesse del minore, potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore, alternativamente per una settimana nei giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dalle ore 16;00 alla ore
20:00, e il fine settimana con pernotto dal sabato dalle ore 10:00 al giorno di lunedì ore
08:30 ove il padre accompagnerà il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato dal piccolo, per la settimana successiva nei giorni infrasettimanali dal martedì alle ore 13:30, ove il padre prenderà il figlio all'uscita dalla scuola da esso frequentata, al giovedì alle ore
08:30 ove il padre accompagnerà il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato dal piccolo e il fine settimana, a settimane alterne, nei giorni di sabato o di domenica dalle ore
10:00 alle ore 20:00; - nel periodo estivo il padre, , potrà vedere e tenere Parte_2 con sé il proprio figlio per 21 giorni consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, comunicando alla madre, entro la fine del mese di luglio di ogni anno, il periodo in cui trascorrerà con il minore le vacanze estive;
- nel periodo natalizio i coniugi osserveranno il principio dell'alternanza e così in particolare: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 3 gennaio, nonché ad anni alterni giorno dell'epifania, 6 gennaio, e così via per i successivi anni;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. - il padre è libero, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sociali del minore, di vedere e tenere con sé il minore anche in giorni ed orarî diversi rispetto a quelli sopra indicati a condizione di avvertire la madre almeno 24 ore prima. 3) Il padre, SI. , Parte_2
verserà alla madre SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La SI.ra Pt_1
percepirà integralmente ed esclusivamente l'assegno unico e universale per i figli a
[...] carico erogato dall' e il padre si impegna a prestare a tal fine il suo consenso CP_1
irrevocabile obbligandosi a espletare le formalità necessarie a tal fine presso l 5) CP_1
La SI.ra e il SI. ripartiranno al 50% le spese Parte_1 Parte_2
straordinarie sostenute per il figlio minore purché previamente concordate e documentate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019 che le stesse parti dichiarano di aver letto e compreso che si allega 6) Entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento rinunciando, pertanto, ad ogni forma di contribuzione al mantenimento proprio. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI 7) i coniugi si obbligano a conferire mandato ad apposita agenzia immobiliare per la vendita dell'immobile sito in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa;
8) relativamente al
UT (WebankIT – Banco BPM S.p.a.) per acquisto casa familiare, con somma erogata €
160.000,00 con scadenza al 31.01.2041, con ammontare rata di € 775,81 cointestato ad entrambi i coniugi, i medesimi si obbligano a corrispondere ciascuno la metà (50%) della rata mensile ammontante ad € 775,81, precisandosi che nel momento in cui l'immobile sito in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 sarà venduto, il ricavato sarà destinato ad estinguere il menzionato mutuo e la somma residua ripartita in parti uguali (50% ciascuno) tra i coniugi.
9) relativamente al UT (BNL S.p.a.), con somma erogata € 51.409,82, durata 15 anni con scadenza al 31.07.2036, con ammontare rata ad oggi 250,60, quest'ultima sarà corrisposta dal SI. ; 10) il veicolo Honda Civic Tg. DZ 965 AA, ad oggi intestato al Parte_2
SI. , sarà intestato alla SI.ra , impegnandosi entrambi Parte_2 Parte_1
i coniugi, entro trenta giorni dal provvedimento di omologa, a porre in essere le necessarie formalità a tal fine;
11) il veicolo Renault Tg GB 601 Te, ad oggi intestato alla SI.ra Pt_1 , sarà intestato al SI. , impegnandosi entrambi i coniugi, entro
[...] Parte_2
trenta giorni dal provvedimento di omologa, a porre in essere le necessarie formalità a tal fine”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PONTINIA (LT) il 28/08/2006,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 16, P. 2, Serie A, dell'anno 2006);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 22/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TOSTI ENZO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore sia affidato in maniera congiunta ad entrambi i Persona_1 genitori;
2) Poichè è interesse primario che il figlio minore, , mantenga Persona_1 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e che venga curato, istruito ed educato da entrambi, nel pieno rispetto delle norme previste in tema di affido condiviso e nell'esclusivo interesse del minore, i genitori stabiliscono che: -il figlio minore Persona_1
abiti e abiterà in via prevalente ed esclusiva con la madre presso l'abitazione sita
[...] in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 di proprietà di entrambi i coniugi e precisamente al
Piano Terra di detta abitazione;
- il padre abiterà nell'abitazione sita in Latina Via Giovanni
Taglienti n. 14 e precisamente al Piano primo essendo la detta abitazione già divisa e dotata di due ingressi autonomi;
- il padre, al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e nell'esclusivo interesse del minore, potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore, alternativamente per una settimana nei giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dalle ore 16;00 alla ore
20:00, e il fine settimana con pernotto dal sabato dalle ore 10:00 al giorno di lunedì ore
08:30 ove il padre accompagnerà il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato dal piccolo, per la settimana successiva nei giorni infrasettimanali dal martedì alle ore 13:30, ove il padre prenderà il figlio all'uscita dalla scuola da esso frequentata, al giovedì alle ore
08:30 ove il padre accompagnerà il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato dal piccolo e il fine settimana, a settimane alterne, nei giorni di sabato o di domenica dalle ore
10:00 alle ore 20:00; - nel periodo estivo il padre, , potrà vedere e tenere Parte_2 con sé il proprio figlio per 21 giorni consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, comunicando alla madre, entro la fine del mese di luglio di ogni anno, il periodo in cui trascorrerà con il minore le vacanze estive;
- nel periodo natalizio i coniugi osserveranno il principio dell'alternanza e così in particolare: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 3 gennaio, nonché ad anni alterni giorno dell'epifania, 6 gennaio, e così via per i successivi anni;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. - il padre è libero, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sociali del minore, di vedere e tenere con sé il minore anche in giorni ed orarî diversi rispetto a quelli sopra indicati a condizione di avvertire la madre almeno 24 ore prima. 3) Il padre, SI. , Parte_2
verserà alla madre SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La SI.ra Pt_1
percepirà integralmente ed esclusivamente l'assegno unico e universale per i figli a
[...] carico erogato dall' e il padre si impegna a prestare a tal fine il suo consenso CP_1
irrevocabile obbligandosi a espletare le formalità necessarie a tal fine presso l 5) CP_1
La SI.ra e il SI. ripartiranno al 50% le spese Parte_1 Parte_2
straordinarie sostenute per il figlio minore purché previamente concordate e documentate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019 che le stesse parti dichiarano di aver letto e compreso che si allega 6) Entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento rinunciando, pertanto, ad ogni forma di contribuzione al mantenimento proprio. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI 7) i coniugi si obbligano a conferire mandato ad apposita agenzia immobiliare per la vendita dell'immobile sito in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa;
8) relativamente al
UT (WebankIT – Banco BPM S.p.a.) per acquisto casa familiare, con somma erogata €
160.000,00 con scadenza al 31.01.2041, con ammontare rata di € 775,81 cointestato ad entrambi i coniugi, i medesimi si obbligano a corrispondere ciascuno la metà (50%) della rata mensile ammontante ad € 775,81, precisandosi che nel momento in cui l'immobile sito in Latina Via Giovanni Taglienti n. 14 sarà venduto, il ricavato sarà destinato ad estinguere il menzionato mutuo e la somma residua ripartita in parti uguali (50% ciascuno) tra i coniugi.
9) relativamente al UT (BNL S.p.a.), con somma erogata € 51.409,82, durata 15 anni con scadenza al 31.07.2036, con ammontare rata ad oggi 250,60, quest'ultima sarà corrisposta dal SI. ; 10) il veicolo Honda Civic Tg. DZ 965 AA, ad oggi intestato al Parte_2
SI. , sarà intestato alla SI.ra , impegnandosi entrambi Parte_2 Parte_1
i coniugi, entro trenta giorni dal provvedimento di omologa, a porre in essere le necessarie formalità a tal fine;
11) il veicolo Renault Tg GB 601 Te, ad oggi intestato alla SI.ra Pt_1 , sarà intestato al SI. , impegnandosi entrambi i coniugi, entro
[...] Parte_2
trenta giorni dal provvedimento di omologa, a porre in essere le necessarie formalità a tal fine”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PONTINIA (LT) il 28/08/2006,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 16, P. 2, Serie A, dell'anno 2006);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 22/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino