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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 509 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi come da mandati allegati in calce al C.F._2 ricorso in appello, dall'Avv. Sirio Solidoro ( ), presso il cui C.F._3 indirizzo di p.e.c. sono elettivamente domiciliati appellanti
E
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in conseguenza della titolarità di 24 CFU in settori formativi psico – antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titoli di accesso ai concorsi previsti dal D.lgs. 59/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: <<… In via principale, 1) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il presente appello, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, e, per lo effetto, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 06/05/2022 e del DM n. 18095 del 11/05/2022, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che le parti appellanti siano in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento composto dal proprio titolo di studio come sopra indicato oltre ai 24 CFU ovvero dal solo titolo di studio, ed ordinare al CP_1 convenuto di inserire le parti ricorrenti nella seconda fascia (II fascia) delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per la provincia e classe di concorso di seguito indicate:
- , inserito in GPS di Cosenza classe di concorso B-14; Parte_1
- , inserita in GPS di Cosenza classi di concorso A046, Parte_2
B016,
1 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, in ogni caso fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio. >>;
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e , premesso di essere iscritti nelle Parte_1 Parte_2
GPS e nelle graduatorie di istituto della Provincia di Cosenza e di essere stati esclusi dalla prima fascia delle GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, pur essendo in possesso (oltre che dei titoli indicati in ricorso) di 24 CFU in settori formativi psico – antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titoli di accesso ai concorsi previsti dal D.lgs. 59/2017, chiedevano, previa disapplicazione delle norme regolamentari in materia, una condanna l'amministrazione convenuta ad inserirli nelle suddette fasce. Il
[...]
si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza>>. Controparte_1
§2
Il Tribunale rigetta il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da e con atto Parte_1 Parte_2 depositato il 23 maggio 2023. L'udienza del 21 maggio 2024 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <<
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
2 A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 25 ottobre 2019, Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1524/2019, pubblicata in data 17 settembre 2019, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
3
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 509 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi come da mandati allegati in calce al C.F._2 ricorso in appello, dall'Avv. Sirio Solidoro ( ), presso il cui C.F._3 indirizzo di p.e.c. sono elettivamente domiciliati appellanti
E
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in conseguenza della titolarità di 24 CFU in settori formativi psico – antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titoli di accesso ai concorsi previsti dal D.lgs. 59/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: <<… In via principale, 1) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il presente appello, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, e, per lo effetto, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 06/05/2022 e del DM n. 18095 del 11/05/2022, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che le parti appellanti siano in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento composto dal proprio titolo di studio come sopra indicato oltre ai 24 CFU ovvero dal solo titolo di studio, ed ordinare al CP_1 convenuto di inserire le parti ricorrenti nella seconda fascia (II fascia) delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per la provincia e classe di concorso di seguito indicate:
- , inserito in GPS di Cosenza classe di concorso B-14; Parte_1
- , inserita in GPS di Cosenza classi di concorso A046, Parte_2
B016,
1 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, in ogni caso fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio. >>;
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e , premesso di essere iscritti nelle Parte_1 Parte_2
GPS e nelle graduatorie di istituto della Provincia di Cosenza e di essere stati esclusi dalla prima fascia delle GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, pur essendo in possesso (oltre che dei titoli indicati in ricorso) di 24 CFU in settori formativi psico – antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titoli di accesso ai concorsi previsti dal D.lgs. 59/2017, chiedevano, previa disapplicazione delle norme regolamentari in materia, una condanna l'amministrazione convenuta ad inserirli nelle suddette fasce. Il
[...]
si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza>>. Controparte_1
§2
Il Tribunale rigetta il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da e con atto Parte_1 Parte_2 depositato il 23 maggio 2023. L'udienza del 21 maggio 2024 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <<
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
2 A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 25 ottobre 2019, Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1524/2019, pubblicata in data 17 settembre 2019, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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