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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 4945/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 7902/2022, pubblicata in data 08.09.2022, non notificata, pendente
TRA
, (C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dagli Avv.ti Alessandro Milo (C.F. ) e C.F._2
Pasquale Spina (C.F.: ), come da procura apposta C.F._3
su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P. IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Augusto
Chiosi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'Avv. Giuseppe Carlo Sapienza (C.F.: , come C.F._6
da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado;
APPELLATO
E
(C.F./P. IVA: , in persona Parte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore Avvocato , Controparte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Andrea
Sirena (C.F.: ) e RC De SI (C.F.: CodiceFiscale_7 [...]
; C.F._8
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello con il quale aveva chiesto: “a) In accoglimento delle censure di cui al punto “A” della su estesa motivazione, in parziale riforma della sentenza n. 7902/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare l'error in iudicando del Magistrato di prime cure, nella parte
pag. 2/40 in cui in motivazione riconosce solo il 70% della responsabilità, violando
i principi in tema di accertamento del nesso di causa;
In ogni caso, sempre accogliendo le censure di cui al punto “A” della suestesa motivazione, in totale riforma della sentenza n. 7902/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli, riconoscere l'integrale risarcimento in capo alla
b) In accoglimento della censura di cui al punto “B” e “C” della Parte_1
suestesa motivazione, in parziale riforma della Sentenza n. 7902/2022, emessa dal Tribunale di Napoli quantificare l'ammontare del risarcimento del danno parentale secondo i parametri riconosciuti dal
Tribunale di Roma, ovvero in alternativa del Tribunale di Milano 2022; e per l'effetto riconoscere: 1) danno tanatologico, per la perdita della vita, da intendersi nella progressiva perdita delle funzioni biologiche essenziali atte alla sopravvivenza, determinativa del decesso;
2) danno biologico terminale;
3) pregiudizio morale ed esistenziale dinamicamente correlato alla lucida consapevolezza del peggioramento clinico in fieri e dell'imminente decesso. 4) DANNO DA SOFFERENZA
MORALE PRE-MORTE; 5) DANNO DA PERDITA PARENTALE E DANNO
MORALE e per l'effetto condannare, in solido o chi di ragione, il Dott. rapp.to e difeso dall'avv. Sapienza Giuseppe Carlo, l' Controparte_2 [...]
nella persona del LRPT rapp.to e Controparte_4
difeso dall'avv. Chiosi Augusto, nella persona del Parte_2
LRPT rapp.to e difeso dagli avv.ti De Simona RC e Sirena Andrea”;
l'appellato, dott. , concludeva come segue: “.. 1) Rigetti Controparte_2
l'appello proposto dalla sig.ra , quale erede della fu Parte_1
, per le motivazioni esposte;
2) Rigetti altresì l'appello Persona_1
pag. 3/40 incidentale proposto dall' Parte_2
relativamente al secondo motivo d'appello riguardante l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza assicurativa N. 060029479223 stipulata dal dott. . 3) Controparte_2
Condanni il soccombente e, in ogni caso, l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite, incluse Parte_2
spese generali IVA e CPA come per legge, in favore del Dott.
[...]
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai CP_2
sensi dell'art. 93 c.p.c. .. ”;
l'appellata, , Controparte_1
concludeva come segue: “- rigettare l'appello perché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, e confermare, quanto meno nei confronti dell convenuta, la sentenza impugnata, con conseguenze CP_5
di legge in merito alle spese competenze e onorari del presente giudizio
..”;
l'appellante incidentale, , concludeva come Parte_2
segue:” - respingere l'appello proposto dalla GN e per Parte_1
l'effetto confermare la decisione impugnata;
in accoglimento dell'appello incidentale tempestivo pro-posto da - in via Parte_2
principale, respingere la domanda di garanzia proposta dal OT
, previo accertamento e dichia-razione dell'inesistenza dell'obbligo CP_2
di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa
pag. 4/40 riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato per i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 21.06.2015, , agendo in Parte_1
proprio e quale unica erede della defunta madre, , Persona_1
conveniva in giudizio, l' ed Controparte_6
il dr. , deducendo che: la madre, accusando gonfiore e Controparte_2
dolore alla gamba destra, si sottoponeva a visite ed esami diagnostici presso la Clinica “Villa dei fiori” di Acerra, in seguito ai quali, poiché rilevava l'aggravamento delle proprie condizioni di salute con l'insorgenza di febbre alta ed ulteriore gonfiore, in data 07.10.2014, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “ ” Controparte_4
di ; presso la menzionata struttura sanitaria, la era CP_1 Per_1
sottoposta a visita specialistica vascolare, solo il giorno seguente, dal dr. , il quale, escluse problematiche vascolari, Controparte_2
diagnosticava “dermo-ipodermite all'intero arto inferiore destro ed erisipela alla gamba destra”; in base a tale diagnosi, il sanitario convenuto mutava la terapia antibiotica in corso e prescriveva alla l'assunzione di trattamento antinfiammatorio con FANS, Per_1
pag. 5/40 senza disporre né il ricovero, né visita dermatologica, né approfondimenti diagnostici;
la , a partire da quel momento, Per_1
era presa in cura privatamente dal dr. , il quale prescriveva la CP_2
prosecuzione del trattamento antibiotico indicato in occasione della visita presso l' fino al 23.10.2014, Controparte_6
quando ne prescriveva l'interruzione, fissando una visita di controllo ad un mese;
nonostante le terapie prescritte dal dr. , la CP_2 Per_1
continuava a patire gravi dolori alla gamba, che le impedivano di recarsi alla visita fissata per la fine di novembre con il predetto medico, il quale, per via telefonica, non introduceva alcun correttivo terapeutico;
il 21.12.2014 si constatava l'innalzamento della febbre e l'aggravamento della sintomatologia dolorosa ad entrambe le gambe della;
in conseguenza di tanto, essa istante conduceva Per_1
nuovamente la madre al pronto soccorso dell'Ospedale CP_4
”, ove la diagnosi riportata in cartella clinica era stato di
[...]
shock, con sepsi severa, leucopenia e CID. Nell'anamnesi si indicava la cronicizzazione dell'erisipela quale causa scatenante della sepsi;
la decedeva a causa di sepsi il 25.12.2014 presso la menzionata Per_1
struttura ospedaliera, ove non era sottoposta ad alcuna terapia antibiotica o esame clinico.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice domandava accertarsi la responsabilità professionale della struttura e del medico convenuto, per essersi una patologia delicata, ma facilmente curabile, evoluta nell'exitus della paziente , e, per l'effetto, condannarsi Persona_1
la Controparte_7 CP_2
pag. 6/40 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da CP_2
essa subiti iure proprio e iure hereditatis.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda attorea in
[...]
quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
Si costituiva, altresì, il dr. deducendo la nullità della Controparte_2
citazione per mancato rispetto dei termini minimi a comparire, chiedendo di essere rimesso in termini per chiamare in causa la compagnia “ , da cui pretendeva di essere Parte_2
garantito. Nel merito, il sollecitava l'integrale rigetto della CP_2
domanda attorea, disconoscendo ogni responsabilità rispetto all'exitus della e, in caso di accoglimento della domanda attorea, Per_1
chiedeva disporsi la condanna dell'assicurazione a tenerlo indenne da ogni somma posta a suo carico.
Autorizzata dal G.I. l'estensione del contraddittorio, notificato l'atto di citazione per chiamata del terzo, si costituiva Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda di garanzia formulata dal
[...]
, in quanto, a suo dire, i fatti oggetto di giudizio avrebbero CP_2
esulato dall'oggetto dell'assicurazione, oltre a configurarsi una ipotesi ex art. 1892, cod. civ. Inoltre, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda principale per assenza del nesso di causalità.
Istruita la causa a mezzo di una CTU e di una successiva integrazione peritale, all'esito del giudizio l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Accoglie per quanto di
pag. 7/40 ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in solido con al pagamento Controparte_6 Controparte_2
in favore di della somma di € 61.573,05 ed il solo Parte_1
al pagamento in via esclusiva in favore di Controparte_2 Parte_1
dei restanti € 125.011,95. Su tali somme decorrono interessi
[...]
compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (07.10.2014) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT .. Condanna le parti convenute, in solido tra loro nella misura di 1/3, e per i restanti 2/3 ad esclusivo carico di
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di CP_2
parte attrice per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 520,00 per spese vive, € 13.430,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15% Iva e Cpa se dovute come per legge .. pone le spese di CTU a carico dei convenuti, per un terzo in solido tra loro e per due terzi in via esclusiva nei confronti di .. Condanna Controparte_2 [...]
a tenere indenne dalle somme che sarà Parte_2 Controparte_2
tenuto a versare quale debitore esclusivo e non solidale con l'ente in attuazione della presente sentenza .. condanna a Parte_2
tenere indenne il delle somme che sarà tenuto a versare CP_2
solidalmente con l ma Controparte_6
unicamente in secondo rischio, ovvero oltre al massimale assicurato dall'ente stesso;
ovvero delle somme che sarà tenuto a versare solidalmente con l in Controparte_6
mancanza di copertura assicurativa dell'ente, in caso di insolvenza di
pag. 8/40 quest'ultimo; in tutti i casi la garanzia non opera per la quota del 50% di competenza risarcitoria dell'ente ospedaliero”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, pubblicata l'08/09/2022, non notificata ai fini del decorso del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 10/11/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., con il quale ne sollecitava l'integrale riforma e chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 27.1.2023, tempestivamente rispetto alla data della prima udienza fissata nell'atto di appello per il giorno
16.2.2023, si costituiva resistendo Parte_2
all'appello e proponendo appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal . CP_2
Si costituivano gli appellati, l' Controparte_6
ed il dr. , resistendo, ciascuno per quanto di
[...] Controparte_2
ragione, all'avversa impugnazione ed il anche a quella CP_2
incidentale.
Con ordinanza del 21.2.2023, emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al 28.2.2025.
pag. 9/40 Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
05.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi trascritte, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, valorizzando gli esiti della CTU a firma del dr.
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) Persona_2
e dell'integrazione peritale redatta dai dottori Persona_3
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e Per_4
(specialista in Malattie Infettive), riteneva dimostrato che la
[...]
causa del decesso della era da rinvenire in uno shock settico Per_1
indotto da una forma di erisipela agli arti inferiori e che era ravvisabile una condotta omissiva censurabile, dei sanitari convenuti, in rapporto di causalità materiale con il decesso, in quanto, pur a fronte di una corretta diagnosi di erisipela, qualora fosse stato intrapreso un diverso approccio clinico-terapeutico, basato su antibioticoterapia conforme alle linee guida inerenti il caso di specie e su una consulenza specialistica di natura infettivologica e/o dermatologica e/o internistica, l'evoluzione dell'erisipela sarebbe stata, con il criterio del
“più probabile che non”, diversa, ciò in quanto sotto adeguata terapia antibiotica l'evoluzione delle dermoipodermiti sarebbe stata soddisfacente, con complicanze locali e generali essenzialmente rare e guarigione nella quasi totalità dei casi.
pag. 10/40 Il Giudice, inoltre, sempre valorizzando gli esiti delle CTU, asseriva che la mancata presentazione della paziente alla visita di controllo, programmata dal dott. e da svolgersi ragionevolmente il CP_2
23.11.2014, non aveva causalmente concorso al verificarsi dell'exitus, in quanto, anche supponendo che in occasione di tale visita si fossero adottati gli adeguati provvedimenti assistenziali e terapeutici (fino ad allora non intrapresi), non si sarebbe potuto prevenire, con qualificate probabilità, l'esito infausto della patologia infettiva da cui la Per_1
era affetta, considerato che la patologia infettiva sarebbe stata già in una fase avanzata e che anche nelle precedenti osservazioni cliniche era stata instaurata una terapia non adeguata.
Riguardo alla condotta tenuta dal dott. , il primo Giudice rilevava CP_2
che l'apporto causale dallo stesso fornito si era estrinsecato nel corso di tre occasioni in cui ebbe in cura la e, in particolare, durante Per_1
la prima visita specialistica dell'08.10.2014 presso l' Controparte_6
di , che, in ragione di tanto, rispondeva, in solido
[...] CP_1
con il medico, nella misura di 1/3, ai sensi dell'art. 1228 c.c., nonché in occasione delle visite espletate dal medico, presso il suo studio professionale privato, il 16.10.2014 ed il 23.10.2014, fatto che giustificava la responsabilità esclusiva del medico nella misura dei residui 2/3.
Quanto al riparto interno di responsabilità tra i condebitori in solido,
ed , nella quota parte di 1/3, il Giudice riteneva CP_2 Controparte_8
che essa andasse operata per quote eguali.
pag. 11/40 Infine, il Giudice poneva in risalto che, come accertato nella relazione di CTU integrativa, “l'apporto causale nel determinismo dell'exitus della
p. da correlare alla colpevole condotta tecnica del dott. anche in CP_2
occasione dell'osservazione clinica del 23/10/14 fu ragionevolmente importante e comunque prevalente (da stimare in termini percentualistici all'incirca nella misura del 70%)”.
A questo punto il Giudice, venendo al quantum, rilevava che i danni spettanti all'attrice consistevano, iure hereditatis, in quello morale e/o biologico terminale sofferto dalla paziente prima del decesso, e, iure proprio, nel danno da perdita del rapporto parentale e riteneva che entrambi siffatti pregiudizi dovessero essere liquidati secondo i criteri di cui alle tabelle del 2021 del Tribunale di Milano.
Di conseguenza, tenuto conto della durata ed entità delle sofferenze patite dalla nel periodo intercorso tra il 21.12.2014, data del Per_1
suo ultimo ricovero presso l' “ , ed il CP_5 Controparte_4
25.12.2014, data della morte, e della circostanza che la paziente aveva lucidamente assistito al progressivo decadimento delle proprie condizioni di salute, il Tribunale, facendo applicazione delle tabelle del
2021 del Tribunale di Milano, relativamente ai parametri monetari elaborati per la liquidazione del danno terminale comprensivo della componente biologica temporanea, riconosceva complessivi euro
31.000,00.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, il Giudice, tenuto conto della stretta relazione parentale intercorrente tra l'attrice e la , madre della prima, dell'età ancora relativamente giovane Per_1
pag. 12/40 della defunta al tempo dei fatti (anni 64), della relazione di convivenza tra le stesse, dell'assenza di residualità affettiva per l'attrice, il cui nucleo familiare era limitato alla figura materna, riteneva equo riconoscere all'istante l'importo di euro 235.550,00, pari al 70% del valore massimo attribuibile in base alla tabella di Milano.
Infine, il Giudice, valorizzando il dato, accertato dai CTU, per il quale l'apporto causale del dott. al decesso della paziente non era CP_2
stato esclusivo, ma stimato nell'ordine del 70%, riduceva il risarcimento in misura corrispondente a tale quota percentuale e, quindi, lo determinava in complessivi euro 186.585,00, somma posta solidalmente a carico dei convenuti per 1/3, frazione da suddividersi internamente nei rapporti tra il e l' CP_2 Controparte_6
in quote uguali, e per i restanti 2/3 a carico del
[...]
solo . CP_2
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante sottoponeva a censura il capo della sentenza, dinanzi riportato, nel quale il Giudice aveva, in maniera erronea, riconosciuto ad essa danneggiata solo la quota pari al 70% del risarcimento complessivamente liquidato.
In proposito deduceva che il Tribunale, da un lato, riconosceva la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del ed il decesso della paziente, escludendo la rilevanza causale del CP_2
comportamento della paziente (come evidenziato dai CTU), salvo poi operare una riduzione del quantum, prendendo a spunto la pag. 13/40 percentualizzazione dell'apporto causale - operata dai secondi CTU – dei vari sanitari alternatisi nella storia clinica della paziente.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice aveva male interpretato i chiarimenti resi dal collegio costituito dal dr.
[...]
e dal dr. , dal momento che gli stessi CP_9 Persona_4
erano stati incaricati di riferire in ordine ad un ipotizzato concorso di colpa della paziente e sulla percentuale di colpa del , alla luce del CP_2
coinvolgimento, nella vicenda clinica, anche di altri medici. Orbene, nel dare risposta a siffatti quesiti, i ridetti CTU, mentre avevano escluso la rilevanza causale della condotta della paziente, consistita nel non sottoporsi alla visita di controllo programmata per il 23.11.2014, avevano quantificato nel 70% la misura dell'apporto causale del dott.
, rispetto a quello di altri medici intervenuti successivamente ad CP_2
esso, nel determinismo dell'exitus.
Nondimeno, tale graduazione di responsabilità avrebbe, al limite, potuto rilevare solo nell'ambito dei rapporti interni tra i diversi sanitari che si erano succeduti nella prestazione delle cure, giammai, invece, rispetto alla domanda proposta dalla danneggiata che aveva diritto di ottenere l'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili del danno.
Del tutto errata si rivelava, quindi, la decurtazione, per il 30%, della misura del risarcimento, operata dal primo Giudice, restando la questione della percentualizzazione della colpa confinata ai rapporti interni tra i convenuti.
pag. 14/40 § 5.
Il motivo è fondato.
Dalla CTU a firma del Prof. Dott. espletata in primo Persona_2
grado, emerge, inequivocamente, come ritenuto del resto dal primo
Giudice con statuizione non oggetto di alcuna impugnazione incidentale, il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva tenuta dal dott. e l'exitus della paziente. Quel consulente aveva, CP_2
infatti, rilevato che il dott. , pur avendo posto, in occasione della CP_2
visita della paziente eseguita in data 08/10/2014 presso l'
[...]
, corretta diagnosi di erisipela, Controparte_10
aveva, tuttavia, prescritto una terapia antibiotica non adeguata alla gravità della patologia ed aveva anche omesso di modificarla alla successiva visita del 16.10.2014, quando, decorsi alcuni giorni, la stessa si era rivelata inefficace. Del pari erronea si era rivelata, a parere del CTU, la terapia disposta dal dott. in occasione dell'ultima CP_2
visita dallo stesso eseguita in data 23/10/2014.
Tale parere era stato confermato dal dott. anche Per_2
nell'integrazione peritale depositata in data 1.10.2021, nella quale lo stesso aveva escluso qualsivoglia incidenza causale, rispetto all'evento morte, della mancata sottoposizione della paziente alla visita di controllo programmata dal dott. a distanza di circa un mese da CP_2
quella eseguita in data 23/10/2014. Nella medesima relazione integrativa, inoltre, il CTU qualificava come minimale, rispetto all'evento morte, l'apporto causale della condotta omissiva degli altri pag. 15/40 sanitari che avevano visitato la paziente una sola volta, nel mese di novembre del 2014.
A conclusioni pienamente coerenti, con quelle esposte dal primo CTU, perveniva anche il Collegio peritale officiato dal Tribunale al fine di chiarire ulteriormente l'eventuale incidenza causale della condotta tenuta dalla paziente, consistita nell'omessa sottoposizione alla visita di controllo programmata all'incirca per il 23.11.2014, e in merito alla misura dell'apporto causale della condotta tenuta dal dott. CP_2
rispetto a quella degli altri sanitari intervenuti nell'ambito del percorso di cura.
Invero, nella relazione depositata in data 18.4.2022, i dottori
[...]
e confermavano l'addebito, già rivolto Persona_3 Persona_4
all'operato del dott. dal primo CTU, concernente l'omessa CP_2
prescrizione di un'adeguata terapia antibiotica. Gli stessi, inoltre, escludevano che la mancata presentazione della paziente alla visita di controllo programmata dal dott. per il 23.11.2024 potesse CP_2
avere avuto un'incidenza causale rispetto al prodursi della morte e, avuto riguardo ai successivi controlli clinici cui la paziente si era sottoposta tra l'ultima visita del dott. , risalente al 23.10.2024, e CP_2
quella omessa, asserivano che l'apporto causale della condotta omissiva tenuta da siffatti medici andava qualificato come minimale. In altri termini, la pur censurabile condotta degli altri sanitari che avevano osservato la paziente dopo il dott. , aveva privato la CP_2
stessa di mere contenute chances di guarigione, essendo gli stessi pag. 16/40 intervenuti quando il quadro clinico doveva ritenersi già irrimediabilmente compromesso.
In questa prospettiva, quindi, i secondi CTU quantificavano l'apporto causale della condotta omissiva e colposa del dott. , nel CP_2
determinismo dell'exitus della paziente, come ragionevolmente importante e comunque prevalente (da stimare in termini percentualistici all'incirca nella misura del 70%).
Tali essendo le chiare risultanze istruttorie acquisite agli atti deve, allora, ritenersi che la pronuncia impugnata sia effettivamente affetta dal denunciato errore, laddove, proprio valorizzando il contenuto della relazione integrativa da ultimo richiamata, riduceva il risarcimento, complessivamente riconosciuto alla al 70% del totale Parte_1
astrattamente liquidato. Infatti, come correttamente opinato dall'appellante, il riferimento, operato dai secondi CTU, alla misura dell'incidenza causale dell'apporto della condotta omissiva del dott.
non assumeva alcuna rilevanza in relazione alla pretesa CP_2
risarcitoria azionata in giudizio dall'attrice, potendo, al più, valorizzarsi solo ai fini di un riparto interno di responsabilità tra corresponsabili
(riparto, giova soggiungere, che, peraltro, nella specie, non era stato nemmeno oggetto di domanda e che, in ogni caso, non poteva riguardare la posizione della . Parte_1
A conforto di quanto osservato depone, infatti, il principio a mente del quale “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per
l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati
pag. 17/40 corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla
responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la
responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di
responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la
responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021; conf. Sez. U - , Sentenza n.
13143 del 27/04/2022: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile
a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente
l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se
a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso
e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024).
pag. 18/40 Pertanto, siccome, nella specie, come dinanzi ampiamente chiarito, la condotta omissiva tenuta dal dott. ha avuto una concreta CP_2
rilevanza causale (riconosciuta, come visto, da ben due CTU) rispetto all'exitus della paziente, il predetto sanitario deve rispondere del danno per intero, erronea rivelandosi la decurtazione della quota percentuale del 30%, rispetto al totale liquidato, operata nella sentenza di primo grado.
Né, del resto, può condividersi il rilievo difensivo svolto da
, a tenore del quale, in realtà, la riduzione del Parte_2
risarcimento in misura pari al 30% doveva essere giustificata alla luce delle condizioni di salute pregresse e gravemente deficitarie della paziente, le quali avevano avuto un ruolo rilevantissimo sul piano eziologico favorendo la rapida progressione dell'infezione fino all'exitus.
Si tratta, infatti, a ben vedere, di un'affermazione che non trova riscontro in alcuna delle due CTU svolte in primo grado, non avendo, nessuno degli esperti officiati dal Tribunale, in alcun modo ritenuto di attribuire rilevanza, sul piano causale, alle pregresse condizioni della paziente rispetto al verificarsi dell'evento morte.
D'altra parte, il riportato assunto è chiaramente contraddetto dalla conclusione resa dal prof. nell'elaborato peritale depositato in Per_2
data 14.3.2020, secondo la quale “qualora fosse stato intrapreso un diverso approccio clinico-terapeutico, basato su un'antibioticoterapia conforme alle linee guida inerenti il caso di specie e su una consulenza specialistica di natura infettivologica e/o dermatologica e/o internistica,
pag. 19/40 l'evoluzione dell'erisipela sarebbe stata, con il criterio del “più probabile che non”, l'unico cui fare riferimento in tema di responsabilità professionale sanitaria per condotta omissiva in ambito civilistico, diversa, in quanto sotto adeguata terapia antibiotica l'evoluzione delle dermoipodermiti è soddisfacente, con complicanze locali e generali essenzialmente rare e guarigione nella quasi totalità dei casi”.
Tale affermazione dimostra che, se correttamente curata, la paziente, ad onta delle altre patologie di cui era portatrice, secondo il criterio del più probabile che non, sarebbe sopravvissuta.
In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivo, all'appellante spetta per intero (vale a dire, esclusa la riduzione del 30% applicata ingiustamente dal Tribunale) il risarcimento sia del danno iure hereditatis, liquidato dal primo Giudice in euro 31.000,00, sia del danno iure proprio da perdita parentale, a sua volta oggetto dei successivi motivi di appello.
§ 6.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza Parte_1
dolendosi della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, operata dal Giudice di primo grado, in misura pari al 70% del valore massimo attribuibile secondo la Tabella di Milano del 2021.
Sul punto, l'istante obiettava che la sentenza era diretta conseguenza dell'errata valorizzazione che il Giudice aveva operato, in sede di liquidazione del danno, dell'affermazione dei secondi CTU, nella parte pag. 20/40 in cui questi avevano quantificato in misura corrispondente al 70%
l'apporto causale della condotta omissiva tenuta dal dott. . CP_2
Sosteneva, quindi, che, non giustificandosi l'operata riduzione al 70% dell'importo tabellare massimo previsto dall'indicata tabella, avrebbe dovuto riconoscersi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la maggior somma di euro 336.500,00.
Inoltre, la sentenza era erronea anche perché il Giudice aveva fatto applicazione della tabella milanese del 2021 e non di quella pubblicata nel 2022, in base alla quale avrebbe dovuto riconoscere, per la predetta posta di danno, euro 367.500,00.
§ 7.
Con il terzo motivo, l'istante censurava la sentenza, dolendosi della scelta, operata dal primo Giudice, consistita nel fare applicazione delle tabelle milanesi in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Roma, cui essa si era richiamata nelle proprie difese.
Al riguardo, deduceva di avere, invano, sollecitato il Giudice a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale e di avere, a tal fine, richiamato la giurisprudenza della S.C., in base alla quale tale liquidazione avrebbe dovuto essere operata, non già secondo le tabelle relative al danno parentale, ma seguendo una tabella basata Pt_2
sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di pag. 21/40 parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Sosteneva che qualora fosse stata applicata la tabella di Roma, in luogo di quella di Milano a forbice, il risarcimento ad essa riconosciuto sarebbe stato non inferiore ad euro 500.000,00, corrispondente all'importo base aumentato della metà.
Evidenziava come la stessa giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto che, in relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi aggiornate nel 2021, cui il primo Giudice si era riferito, non erano conformi a diritto, non essendo strutturate secondo i criteri indicati per permettere una liquidazione il più possibile uniforme ed aderente al caso concreto, atteso che si limitavano a contemplare un valore monetario base ed un aumento personalizzato fino ai valori massimi a seconda del grado di parentela
(di primo o secondo grado), prevedendo tra i detti valori un ampio range.
Rilevava, da ultimo, che lo stesso Tribunale di Milano, al fine di adeguarsi ai principi espressi dalla Cassazione, aveva, nel corso del
2022, elaborato a sua volta una tabella modulata secondo il criterio del sistema a punti.
§ 8.
Il terzo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
pag. 22/40 Dirimente risulta, invero, la censura concernente l'applicazione, ad opera del Giudice di primo grado, della tabella milanese del 2021 in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto giova, infatti, rilevare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la tabella di Milano, con riferimento al danno da perdita parentale, nelle sue precedenti versioni, anteriori a quella elaborata nel mese di giugno 2022, “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra
Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 10579 del 2021, in motivazione pag. 16).
Ha, pertanto, errato il primo Giudice nel fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2021, tenuto conto del fatto che, alla data di decisione della causa (settembre 2022), già era intervenuta pag. 23/40 la giurisprudenza della S.C. appena richiamata ed era, altresì, disponibile, oltre alla tabella di Roma, anche la versione della medesima tabella milanese elaborata secondo il criterio del sistema a punti (infatti, la prima versione di siffatta tabella milanese, risale, come detto, al mese di giugno del 2022 e nella premessa della stessa si chiariva che la relativa elaborazione era avvenuta proprio al fine di adeguarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione nella sopra richiamata sentenza n. 10579 del 2021).
Alla luce di quanto osservato, quindi, in accoglimento del terzo motivo di gravame, si impone la rinnovata liquidazione del danno da perdita parentale, da operarsi in base alla tabella pubblicata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano da ultimo in data 5.6.2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento all'indice Istat all'1.1.2024, dei valori monetari di cui alla precedente Tabella dello stesso Osservatorio del giugno 2022, e tanto in ossequio al principio secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 -
01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Del resto, la Cassazione ha ritenuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato
pag. 24/40 ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022). E, ovviamente, tale principio vale anche in relazione alla versione della medesima Tabella che è stata licenziata a giugno 2024, la quale costituisce il mero adeguamento, al mutato potere di acquisto della moneta frattanto registrato dall'Istat, in relazione al periodo dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%
(coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
§ 9.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che andrà determinato come segue:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare).
Il congiunto ha 33 anni (tale essendo l'età della al Parte_1
25.12.2014, data del decesso della madre), è figlio della vittima primaria: punti 22; la vittima aveva 64 anni al momento del decesso: punti 16; la vittima era convivente con il congiunto: punti 16; nel nucleo familiare primario non erano presenti altri familiari: punti 16;
pag. 25/40 punti per qualità/intensità della relazione: 15 punti (valore medio); totale punti riconosciuti: 70.
Il danno deve, quindi, determinarsi come segue: € 3.911,00 (Valore del
Punto Base) x 70 = € 273.770,00 (in luogo del minore importo di euro
235.550,00 riconosciuto dal primo Giudice al lordo dell'applicata riduzione del 30%).
Non si giustifica, invece, alcun incremento della misura del risarcimento, non essendo stati offerti elementi tali da giustificare alcuna ulteriore e più favorevole personalizzazione.
Poiché l'importo in questione risulta determinato sulla base di una tabella, come detto, aggiornata alla data dell'01.01.2024, si impone la rivalutazione ulteriore dello stesso a decorrere da detta data e sino al
30.4.2025, cui risale il più aggiornato incide Istat disponibile al momento di deliberazione della presente pronuncia.
Quindi, rivalutando euro 273.770,00 dall'01.01.2024 al 30.4.2025, si ottiene euro 278.424,09 (indice alla decorrenza: 119,3; indice alla scadenza: 121,3; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,017; totale rivalutazione: € 4.654,09).
§ 10.
Riguardo all'importo di euro 31.000,00, riconosciuto dal primo Giudice
a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, giova premettere che il motivo di appello sia, in parte qua, finanche inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendosi l'istante limitata a sollecitare il riconoscimento della maggiore somma di ben euro 500.000,00, senza pag. 26/40 avere cura di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, di cui dinanzi si è dato analiticamente conto (cfr. pag. 23 e
24 dell'atto di appello, in raffronto con quanti si legge alle pagine 15,
16 della sentenza di primo grado).
Ciò chiarito, anche l'importo di euro 31.000,00, già riconosciuto dal
Tribunale e da riconoscersi, come detto, per intero, essendo espresso in valori monetari aggiornati all'01.01.2021, deve essere attualizzato.
Ne segue che rivalutando euro 31.000,00 dall'01.01.2021 al 30.4.2025, si ottiene euro 36.549,00 (indice alla decorrenza: 102,9; indice alla scadenza: 121,3; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,179; totale rivalutazione: € 5.549,00).
Nessun dubbio si pone, del resto, in ordine alla necessità di procedere alla predetta rivalutazione degli importi all'attualità, peraltro riconosciuta anche dal Giudice di prime cure, essendo la relativa richiesta insita nel petitum originario della domanda attorea (cfr. 18 della citazione di primo grado, contenente la richiesta di risarcimento integrale del danno, patrimoniale e non).
In totale, pertanto, il pregiudizio, iure proprio e iure hereditatis, ascende a complessivi euro 314.973,09, che l'istante ha, per quanto dinanzi chiarito, diritto a vedersi interamente riconosciuto, esclusa la decurtazione del 30% erroneamente operata dal primo Giudice.
Sugli indicati importi competono gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dalla data dell'evento dannoso (25.12.2014) alla pubblicazione della presente pag. 27/40 sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla predetta data e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, oltre successivi interessi al medesimo tasso dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Al pagamento di tale somma, secondo la, sul punto, non censurata (e, come tale, coperta dal giudicato) statuizione della sentenza di primo grado, debbono essere condannati, in solido, per la quota di 1/3,
e l' e, per la residua quota di 2/3, il Controparte_2 Controparte_6
solo dott. . CP_2
§ 11.
Il Giudice di primo grado, nell'esaminare la domanda di manleva proposta dal dott. , affermava che”.. in virtù della polizza CP_2
assicurativa n. 060029479223 stipulata dal sanitario con l'
[...]
la compagnia è obbligata a tenere indenne l'assicurato Parte_2
dalle somme poste a suo carico dalla presente sentenza, con esclusione della sola parte riferita alla responsabilità concorrente dell'
[...]
”, cui il è tenuto in via solidale, in Parte_3 CP_2
virtù di quanto previsto dagli artt. 16, n.1 e 18 delle C.G.A.”.
Il Tribunale, in particolare, nel disattendere le deduzioni difensive dell'impresa di assicurazione, osservava che “.. La polizza, indipendentemente dalle osservazioni in merito all'attività dichiarata in epigrafe al contratto, quale attività di “chirurgia”, copre senz'altro anche
i danni cagionati a terzi “per morte, per lesioni personali e per
pag. 28/40 danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale” (Cfr. art. 22 C.G.A.).
Peraltro, il riferimento letterale ad un “fatto accidentale” va inteso, stante la non risarcibilità delle conseguenze dannose connesse a caso fortuito o forza maggiore, quale sinonimo di fatto colposo, contrapposto al fatto doloso di cui l'assicurazione non risponde (Cfr. Cass. 5273/2008;
Cass. 4799/2013; Cass. 20070/2017).
Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892, cod. civ., o di riduzione dell'indennizzo ai sensi del successivo art. 1893, cod. civ.
La evidenziata, espressa inclusione dei fatti occorsi nell'esercizio dello studio professionale nell'ambito di quelli coperti dalla garanzia, smentisce in radice che possa postularsi un'inesatta o falsa rappresentazione del rischio assicurato, tale da legittimare
l'annullamento del contratto o la mancata corresponsione dell'indennizzo, o, in subordine, la riduzione di questo.
Peraltro, l'assicurazione nulla ha provato relativamente all'elemento soggettivo dell'assicurato, né alla circostanza che, ove compiutamente edotta del reale stato di rischio, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni differenti.
Privo di pregio è anche il rilievo, avanzato dall'assicuratrice, secondo cui sarebbero esclusi dalla copertura assicurativa i danni azionati iure proprio dalla in quanto la polizza sarebbe limitata ai soli Parte_1
pag. 29/40 pregiudizi recati ai pazienti dell'assicurato. L'evento dannoso sul quale riposano le pretese risarcitorie dell'attrice, infatti, consiste nel decesso della paziente , a causa di malpractice medica del Persona_1
Cecere. L'evento dunque rientra a pieno titolo tra i fatti, connessi all'attività professionale medica, di cui l'assicuratrice risponde ai sensi dell'art. 16 delle C.G.A., con inclusione anche delle conseguenze dannose patite da terzi, che abbiano trovano nella condotta colposa dell'assicurato, delineata dalla polizza, il proprio momento genetico.
Non merita di avere seguito neppure l'eccezione afferente alla operatività in secondo rischio della polizza, rispetto a quella stipulata dalla struttura sanitaria, in quanto la fattispecie di coassicurazione, o concorrenza di polizze, presuppone l'identità del rischio assicurato, presupposto che, nel caso di polizze RCT stipulate da soggetti diversi, non ricorre (cfr. Cass. 30314/15)”.
§ 12.
Con un unico motivo di appello incidentale, Parte_2
impugnava il richiamato capo della sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nell'interpretazione del contratto di assicurazione azionato in giudizio dal dott. . CP_2
In particolare, l'appellante incidentale deduceva che il riferimento, operato dal Giudice, all'art. 22 delle condizioni generali della polizza numero 060029479223 era inconferente, in quanto tale previsione riguardava la copertura assicurativa della responsabilità nella quale il medico sarebbe potuto incorrere quale proprietario, possessore o pag. 30/40 detentore dei locali adibiti all'esercizio della professione e non, invece, la responsabilità civile dipendente dall'esercizio della professione medica. Quest'ultima, opinava l'istante, era disciplinata dagli artt. 16 e seguenti delle condizioni generali, i quali, nel definire e circoscrivere il rischio assicurato, lo ricollegavano ai danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Orbene, assumeva l'appellante, siccome, nella specie, il dott. , nel sottoscrivere il contratto, CP_2
aveva dichiarato di svolgere l'attività di “chirurgo” presso una
“Struttura Accreditata Privata Pubblica” e di essere un “Medico che pratica la chirurgia”, esulavano dalla copertura assicurativa i danni oggetto di causa, essendosi gli stessi prodotti in conseguenza di prestazioni mediche che esulavano da quelle proprie di un chirurgo, rientrando, piuttosto, nell'ambito dell'infettivologia od al più del settore vascolare e che, ad eccezione della prima visita praticata presso l' , erano state svolte dall'assicurato presso il suo Controparte_8
ambulatorio privato.
Pertanto, nella specie, doveva ritenersi certo, a giudizio dell'appellante incidentale, che al dottor fosse stata ascritta una responsabilità CP_2
dipendente da una attività professionale disomogenea rispetto a quella oggetto della garanzia assicurativa.
In subordine, l'istante chiedeva che fossero dichiarate estranee all'oggetto della garanzia le prestazioni rese in regime libero professionale puro presso il proprio ambulatorio, operando la garanzia soltanto con riferimento a quelle rese invece quale ausiliario necessario di ente ospedaliero.
pag. 31/40 § 13.
Il motivo è infondato ma impone di correggere la motivazione dell'appellata sentenza.
Errato risulta, infatti, il riferimento, operato dal primo Giudice, all'art. 22 delle condizioni generali della polizza assicurativa numero
060029479223, stipulata dal dott. con . CP_2 Parte_2
Ed invero, come emerge chiaramente dalla rubrica di siffatta previsione, che parla inequivocamente di “conduzione dei locali adibiti
a studio professionale”, l'articolo 22 copre la responsabilità civile derivante all'assicuratore per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione “all'esercizio ed alla conduzione dello studio professionale”. Tale garanzia, quindi, come è reso palese dalla lettura congiunta della rubrica e del contenuto dell'articolo, non concerne i danni conseguenti all'esercizio della professione medica, ma quelli connessi all'utilizzo dello studio professionale e, quindi, danni sostanzialmente riconducibili alla fattispecie dell'art. 2051 c.c..
Ciò posto, osserva il Collegio che, invece, la copertura assicurativa della responsabilità nascente dalla professione medica sia regolata dall'art. 16 della polizza de qua, che, nel delimitarne l'ambito, la ricollega ai danni involontariamente cagionati a terzi, dall'assicurato, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti.
In base al documento allegato alla polizza in questione, emesso dalla compagnia in data 18.2.2013, il dott. aveva dichiarato di CP_2
svolgere l'attività di chirurgo, libero professionista, presso una pag. 32/40 struttura accreditata pubblico privata, quale medico che pratica la chirurgia.
Secondo quanto previsto dall'art. 16 delle condizioni generali, pertanto, la copertura assicurativa opera in relazione ai danni cagionati a terzi, dal dott. , nell'esercizio dell'attività di chirurgo CP_2
espletata presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
Discende da quanto sin qui detto che l'assicurazione non opera in relazione a danni prodottisi in conseguenza di prestazioni svolte dall'assicurato, non presso una struttura accreditata, ma presso un suo ambulatorio privato, né in relazione ad eventi di danno conseguenti a prestazioni non riconducibili all'attività di chirurgo.
Ne segue che vada certamente affermata l'inoperatività della garanzia assicurativa in riferimento alle due prestazioni, che come dinanzi detto hanno causalmente concorso a cagionare la morte della paziente, che il dott. svolgeva, presso il suo ambulatorio privato, in data CP_2
16/10/2014 e 23/10/2014.
Resta da accertare se possa affermarsi l'operatività della polizza de qua, in ragione dell'incidenza causale che, rispetto all'evento di danno, ha avuto la condotta omissiva e colposa tenuta dal sanitario come consulente di chirurgia vascolare presso l' “ Controparte_1
” di , in data 08/10/2014.
[...] CP_1
All'indicato quesito deve fornirsi risposta affermativa.
Dalla CTU del prof. invero, emerge che, in tale occasione, Per_2
l'odierno appellato aveva, appunto, prestato la sua opera professionale,
pag. 33/40 quale medico che agiva presso l'indicata azienda ospedaliera, formulando la corretta diagnosi di erisipela, ma prescrivendo, secondo il motivato parere del CTU, una terapia antibiotica non conforme a quanto indicato dalle linee guida.
Pertanto, la condotta omissiva tenuta dal dott. nel corso di tale CP_2
prestazione, secondo quanto emerge dall'espletata CTU, ha innegabilmente avuto incidenza causale nel determinismo dell'exitus, avendo innescato la serie causale che condusse successivamente a morte la paziente.
Non dirimente è, invece, in senso contrario che, come si ricava dall'esame della cartella clinica relativa al ricovero della paziente presso l' , il dott. , in data 8.10.2014, sia stato Controparte_8 CP_2
interpellato, dal medico di turno del pronto soccorso, quale consulente chirurgo vascolare ed abbia reso la sua prestazione in tale qualità (cfr. al riguardo, la richiesta di consulenza specialistica contenuta nella cartella clinica allegata alla produzione di parte della e la Parte_1
relazione a firma del dott. , recante, in calce, la sottoscrizione CP_2
dello stesso ed il timbro riportante la dicitura: “specialista in chirurgia vascolare”).
Infatti, l'attività diagnostica svolta dall'assicurato in qualità di professionista operante presso una struttura sanitaria pubblica rientra pienamente nell'oggetto della garanzia assicurativa.
D'altra parte, non è fondatamente sostenibile che l'indicata prestazione professionale esuli dalle competenze proprie di un medico chirurgo,
pag. 34/40 non essendosi al cospetto di un intervento di chirurgia vascolare, ma, deve ribadirsi, di una consulenza finalizzata ad accertare la natura della patologia agli arti inferiori da cui era affetta . Persona_1
Di conseguenza, integrata alla luce dei rilievi che precedono la motivazione della sentenza, la domanda di manleva proposta dal sanitario deve ritenersi fondata e la pronuncia di primo grado va, in parte qua, confermata.
Secondo quanto statuito dal primo Giudice, con statuizione in parte qua non censurata dal , la copertura assicurativa opera in CP_2
relazione alle somme che il predetto sanitario è stato condannato a pagare alla quale debitore esclusivo e non solidale. Parte_1
Del pari deve ritenersi coperta dal giudicato la statuizione, di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, per la quale, in base alla polizza de qua, la copertura assicurativa, per gli importi oggetto di condanna solidale del medico e della struttura sanitaria, opera in secondo rischio, cioè oltre il massimale assicurativo della struttura sanitaria, ovvero, qualora la stessa non sia assicurata, per il caso di insolvenza della struttura.
§ 14.
Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello principale impone, come conseguenza della parziale riforma dell'impugnata sentenza, un rinnovato regolamento delle stesse, da operarsi alla stregua dei criteri di seguito indicati in applicazione del pag. 35/40 principio di soccombenza e, quindi, considerando che la domanda risarcitoria proposta dalla è risultata fondata. Parte_1
Riguardo al rapporto tra la danneggiata, da un lato, l' ed Controparte_8
il , dall'altro, il riconoscimento, in conseguenza CP_2
dell'accoglimento dell'appello principale, di un importo maggiore, che porta il decisum nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, impone di rinnovare la liquidazione delle spese processuali contenute nella sentenza di primo grado, operata dal Giudice secondo lo scaglione inferiore.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, deve ritenersi giustificato il riconoscimento, per tutte le fasi processuali, dei compensi medi.
Riguardo al grado di appello, le spese debbono liquidarsi secondo lo scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, pari alla differenza tra la maggiore somma in questa sede riconosciuta e quella liquidata dal primo Giudice.
Anche per il grado di appello appare giustificato il riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, si giustifica il riconoscimento dei minimi.
Riguardo agli esborsi del grado di appello si riconosce il solo importo di euro 27,00, effettivamente versato, stante il documentato mancato versamento, da parte dei difensori antistatari, del contributo unificato pag. 36/40 di euro 2.529,00, per il quale vi è stata l'emissione, in data 22.11.2022, dell'avviso di recupero da parte della Cancelleria.
Le spese processuali, riconosciute all'appellante principale, vanno distratte in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Le spese processuali debbono porsi per l'intero, stante l'interesse comune di tali parti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., a carico di
[...]
e dell' , al pari di quelle relative alla CTU, come CP_2 Controparte_8
riconosciute dal primo Giudice, dovendosi, ai fini del riparto interno tra condebitori, ritenere giustificato disporne la suddivisione per quote eguali.
Al rigetto dell'appello incidentale segue la condanna di Parte_2
alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del
[...] CP_2
grado di appello.
Le stesse si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, con applicazione dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, inerendo l'appello incidentale al solo rapporto di garanzia.
Alcuna pronuncia si impone, invece, in difetto di impugnazione incidentale da parte del , riguardo alle spese processuali di CP_2
primo grado, che, nella sentenza impugnata, quanto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, non erano oggetto di specifica regolamentazione.
pag. 37/40 Le spese processuali spettanti al vanno distratte in favore CP_2
dell'Avv. Giuseppe Carlo Sapienza, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il gravame incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Napoli, n. 7902/2022, pubblicata in data 08.09.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ed Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1
di loro, a pagare, in favore di , l'importo di euro Parte_1
104.991,03 ed il solo l'importo di ulteriori euro Controparte_2
209.982,06, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dal 25.12.2014 alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla predetta data e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT, oltre successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta pag. 38/40 capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna ed Controparte_2 Controparte_1
, in solido tra di loro, alla rifusione, in
[...]
favore dell'appellante principale, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 520,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Alessandro Milo e Pasquale
Spina;
d) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ed Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1
di loro, ed in eguale misura nei rapporti interni;
e) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2
, delle spese processuali del grado di appello, Controparte_2
che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Carlo
Sapienza;
f) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 39/40 g) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il gravame incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 4945/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 7902/2022, pubblicata in data 08.09.2022, non notificata, pendente
TRA
, (C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dagli Avv.ti Alessandro Milo (C.F. ) e C.F._2
Pasquale Spina (C.F.: ), come da procura apposta C.F._3
su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P. IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Augusto
Chiosi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'Avv. Giuseppe Carlo Sapienza (C.F.: , come C.F._6
da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado;
APPELLATO
E
(C.F./P. IVA: , in persona Parte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore Avvocato , Controparte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Andrea
Sirena (C.F.: ) e RC De SI (C.F.: CodiceFiscale_7 [...]
; C.F._8
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello con il quale aveva chiesto: “a) In accoglimento delle censure di cui al punto “A” della su estesa motivazione, in parziale riforma della sentenza n. 7902/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare l'error in iudicando del Magistrato di prime cure, nella parte
pag. 2/40 in cui in motivazione riconosce solo il 70% della responsabilità, violando
i principi in tema di accertamento del nesso di causa;
In ogni caso, sempre accogliendo le censure di cui al punto “A” della suestesa motivazione, in totale riforma della sentenza n. 7902/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli, riconoscere l'integrale risarcimento in capo alla
b) In accoglimento della censura di cui al punto “B” e “C” della Parte_1
suestesa motivazione, in parziale riforma della Sentenza n. 7902/2022, emessa dal Tribunale di Napoli quantificare l'ammontare del risarcimento del danno parentale secondo i parametri riconosciuti dal
Tribunale di Roma, ovvero in alternativa del Tribunale di Milano 2022; e per l'effetto riconoscere: 1) danno tanatologico, per la perdita della vita, da intendersi nella progressiva perdita delle funzioni biologiche essenziali atte alla sopravvivenza, determinativa del decesso;
2) danno biologico terminale;
3) pregiudizio morale ed esistenziale dinamicamente correlato alla lucida consapevolezza del peggioramento clinico in fieri e dell'imminente decesso. 4) DANNO DA SOFFERENZA
MORALE PRE-MORTE; 5) DANNO DA PERDITA PARENTALE E DANNO
MORALE e per l'effetto condannare, in solido o chi di ragione, il Dott. rapp.to e difeso dall'avv. Sapienza Giuseppe Carlo, l' Controparte_2 [...]
nella persona del LRPT rapp.to e Controparte_4
difeso dall'avv. Chiosi Augusto, nella persona del Parte_2
LRPT rapp.to e difeso dagli avv.ti De Simona RC e Sirena Andrea”;
l'appellato, dott. , concludeva come segue: “.. 1) Rigetti Controparte_2
l'appello proposto dalla sig.ra , quale erede della fu Parte_1
, per le motivazioni esposte;
2) Rigetti altresì l'appello Persona_1
pag. 3/40 incidentale proposto dall' Parte_2
relativamente al secondo motivo d'appello riguardante l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza assicurativa N. 060029479223 stipulata dal dott. . 3) Controparte_2
Condanni il soccombente e, in ogni caso, l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite, incluse Parte_2
spese generali IVA e CPA come per legge, in favore del Dott.
[...]
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai CP_2
sensi dell'art. 93 c.p.c. .. ”;
l'appellata, , Controparte_1
concludeva come segue: “- rigettare l'appello perché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, e confermare, quanto meno nei confronti dell convenuta, la sentenza impugnata, con conseguenze CP_5
di legge in merito alle spese competenze e onorari del presente giudizio
..”;
l'appellante incidentale, , concludeva come Parte_2
segue:” - respingere l'appello proposto dalla GN e per Parte_1
l'effetto confermare la decisione impugnata;
in accoglimento dell'appello incidentale tempestivo pro-posto da - in via Parte_2
principale, respingere la domanda di garanzia proposta dal OT
, previo accertamento e dichia-razione dell'inesistenza dell'obbligo CP_2
di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa
pag. 4/40 riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato per i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 21.06.2015, , agendo in Parte_1
proprio e quale unica erede della defunta madre, , Persona_1
conveniva in giudizio, l' ed Controparte_6
il dr. , deducendo che: la madre, accusando gonfiore e Controparte_2
dolore alla gamba destra, si sottoponeva a visite ed esami diagnostici presso la Clinica “Villa dei fiori” di Acerra, in seguito ai quali, poiché rilevava l'aggravamento delle proprie condizioni di salute con l'insorgenza di febbre alta ed ulteriore gonfiore, in data 07.10.2014, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “ ” Controparte_4
di ; presso la menzionata struttura sanitaria, la era CP_1 Per_1
sottoposta a visita specialistica vascolare, solo il giorno seguente, dal dr. , il quale, escluse problematiche vascolari, Controparte_2
diagnosticava “dermo-ipodermite all'intero arto inferiore destro ed erisipela alla gamba destra”; in base a tale diagnosi, il sanitario convenuto mutava la terapia antibiotica in corso e prescriveva alla l'assunzione di trattamento antinfiammatorio con FANS, Per_1
pag. 5/40 senza disporre né il ricovero, né visita dermatologica, né approfondimenti diagnostici;
la , a partire da quel momento, Per_1
era presa in cura privatamente dal dr. , il quale prescriveva la CP_2
prosecuzione del trattamento antibiotico indicato in occasione della visita presso l' fino al 23.10.2014, Controparte_6
quando ne prescriveva l'interruzione, fissando una visita di controllo ad un mese;
nonostante le terapie prescritte dal dr. , la CP_2 Per_1
continuava a patire gravi dolori alla gamba, che le impedivano di recarsi alla visita fissata per la fine di novembre con il predetto medico, il quale, per via telefonica, non introduceva alcun correttivo terapeutico;
il 21.12.2014 si constatava l'innalzamento della febbre e l'aggravamento della sintomatologia dolorosa ad entrambe le gambe della;
in conseguenza di tanto, essa istante conduceva Per_1
nuovamente la madre al pronto soccorso dell'Ospedale CP_4
”, ove la diagnosi riportata in cartella clinica era stato di
[...]
shock, con sepsi severa, leucopenia e CID. Nell'anamnesi si indicava la cronicizzazione dell'erisipela quale causa scatenante della sepsi;
la decedeva a causa di sepsi il 25.12.2014 presso la menzionata Per_1
struttura ospedaliera, ove non era sottoposta ad alcuna terapia antibiotica o esame clinico.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice domandava accertarsi la responsabilità professionale della struttura e del medico convenuto, per essersi una patologia delicata, ma facilmente curabile, evoluta nell'exitus della paziente , e, per l'effetto, condannarsi Persona_1
la Controparte_7 CP_2
pag. 6/40 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da CP_2
essa subiti iure proprio e iure hereditatis.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda attorea in
[...]
quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
Si costituiva, altresì, il dr. deducendo la nullità della Controparte_2
citazione per mancato rispetto dei termini minimi a comparire, chiedendo di essere rimesso in termini per chiamare in causa la compagnia “ , da cui pretendeva di essere Parte_2
garantito. Nel merito, il sollecitava l'integrale rigetto della CP_2
domanda attorea, disconoscendo ogni responsabilità rispetto all'exitus della e, in caso di accoglimento della domanda attorea, Per_1
chiedeva disporsi la condanna dell'assicurazione a tenerlo indenne da ogni somma posta a suo carico.
Autorizzata dal G.I. l'estensione del contraddittorio, notificato l'atto di citazione per chiamata del terzo, si costituiva Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda di garanzia formulata dal
[...]
, in quanto, a suo dire, i fatti oggetto di giudizio avrebbero CP_2
esulato dall'oggetto dell'assicurazione, oltre a configurarsi una ipotesi ex art. 1892, cod. civ. Inoltre, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda principale per assenza del nesso di causalità.
Istruita la causa a mezzo di una CTU e di una successiva integrazione peritale, all'esito del giudizio l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Accoglie per quanto di
pag. 7/40 ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in solido con al pagamento Controparte_6 Controparte_2
in favore di della somma di € 61.573,05 ed il solo Parte_1
al pagamento in via esclusiva in favore di Controparte_2 Parte_1
dei restanti € 125.011,95. Su tali somme decorrono interessi
[...]
compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (07.10.2014) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT .. Condanna le parti convenute, in solido tra loro nella misura di 1/3, e per i restanti 2/3 ad esclusivo carico di
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di CP_2
parte attrice per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 520,00 per spese vive, € 13.430,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15% Iva e Cpa se dovute come per legge .. pone le spese di CTU a carico dei convenuti, per un terzo in solido tra loro e per due terzi in via esclusiva nei confronti di .. Condanna Controparte_2 [...]
a tenere indenne dalle somme che sarà Parte_2 Controparte_2
tenuto a versare quale debitore esclusivo e non solidale con l'ente in attuazione della presente sentenza .. condanna a Parte_2
tenere indenne il delle somme che sarà tenuto a versare CP_2
solidalmente con l ma Controparte_6
unicamente in secondo rischio, ovvero oltre al massimale assicurato dall'ente stesso;
ovvero delle somme che sarà tenuto a versare solidalmente con l in Controparte_6
mancanza di copertura assicurativa dell'ente, in caso di insolvenza di
pag. 8/40 quest'ultimo; in tutti i casi la garanzia non opera per la quota del 50% di competenza risarcitoria dell'ente ospedaliero”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, pubblicata l'08/09/2022, non notificata ai fini del decorso del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 10/11/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., con il quale ne sollecitava l'integrale riforma e chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 27.1.2023, tempestivamente rispetto alla data della prima udienza fissata nell'atto di appello per il giorno
16.2.2023, si costituiva resistendo Parte_2
all'appello e proponendo appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal . CP_2
Si costituivano gli appellati, l' Controparte_6
ed il dr. , resistendo, ciascuno per quanto di
[...] Controparte_2
ragione, all'avversa impugnazione ed il anche a quella CP_2
incidentale.
Con ordinanza del 21.2.2023, emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al 28.2.2025.
pag. 9/40 Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
05.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi trascritte, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, valorizzando gli esiti della CTU a firma del dr.
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) Persona_2
e dell'integrazione peritale redatta dai dottori Persona_3
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e Per_4
(specialista in Malattie Infettive), riteneva dimostrato che la
[...]
causa del decesso della era da rinvenire in uno shock settico Per_1
indotto da una forma di erisipela agli arti inferiori e che era ravvisabile una condotta omissiva censurabile, dei sanitari convenuti, in rapporto di causalità materiale con il decesso, in quanto, pur a fronte di una corretta diagnosi di erisipela, qualora fosse stato intrapreso un diverso approccio clinico-terapeutico, basato su antibioticoterapia conforme alle linee guida inerenti il caso di specie e su una consulenza specialistica di natura infettivologica e/o dermatologica e/o internistica, l'evoluzione dell'erisipela sarebbe stata, con il criterio del
“più probabile che non”, diversa, ciò in quanto sotto adeguata terapia antibiotica l'evoluzione delle dermoipodermiti sarebbe stata soddisfacente, con complicanze locali e generali essenzialmente rare e guarigione nella quasi totalità dei casi.
pag. 10/40 Il Giudice, inoltre, sempre valorizzando gli esiti delle CTU, asseriva che la mancata presentazione della paziente alla visita di controllo, programmata dal dott. e da svolgersi ragionevolmente il CP_2
23.11.2014, non aveva causalmente concorso al verificarsi dell'exitus, in quanto, anche supponendo che in occasione di tale visita si fossero adottati gli adeguati provvedimenti assistenziali e terapeutici (fino ad allora non intrapresi), non si sarebbe potuto prevenire, con qualificate probabilità, l'esito infausto della patologia infettiva da cui la Per_1
era affetta, considerato che la patologia infettiva sarebbe stata già in una fase avanzata e che anche nelle precedenti osservazioni cliniche era stata instaurata una terapia non adeguata.
Riguardo alla condotta tenuta dal dott. , il primo Giudice rilevava CP_2
che l'apporto causale dallo stesso fornito si era estrinsecato nel corso di tre occasioni in cui ebbe in cura la e, in particolare, durante Per_1
la prima visita specialistica dell'08.10.2014 presso l' Controparte_6
di , che, in ragione di tanto, rispondeva, in solido
[...] CP_1
con il medico, nella misura di 1/3, ai sensi dell'art. 1228 c.c., nonché in occasione delle visite espletate dal medico, presso il suo studio professionale privato, il 16.10.2014 ed il 23.10.2014, fatto che giustificava la responsabilità esclusiva del medico nella misura dei residui 2/3.
Quanto al riparto interno di responsabilità tra i condebitori in solido,
ed , nella quota parte di 1/3, il Giudice riteneva CP_2 Controparte_8
che essa andasse operata per quote eguali.
pag. 11/40 Infine, il Giudice poneva in risalto che, come accertato nella relazione di CTU integrativa, “l'apporto causale nel determinismo dell'exitus della
p. da correlare alla colpevole condotta tecnica del dott. anche in CP_2
occasione dell'osservazione clinica del 23/10/14 fu ragionevolmente importante e comunque prevalente (da stimare in termini percentualistici all'incirca nella misura del 70%)”.
A questo punto il Giudice, venendo al quantum, rilevava che i danni spettanti all'attrice consistevano, iure hereditatis, in quello morale e/o biologico terminale sofferto dalla paziente prima del decesso, e, iure proprio, nel danno da perdita del rapporto parentale e riteneva che entrambi siffatti pregiudizi dovessero essere liquidati secondo i criteri di cui alle tabelle del 2021 del Tribunale di Milano.
Di conseguenza, tenuto conto della durata ed entità delle sofferenze patite dalla nel periodo intercorso tra il 21.12.2014, data del Per_1
suo ultimo ricovero presso l' “ , ed il CP_5 Controparte_4
25.12.2014, data della morte, e della circostanza che la paziente aveva lucidamente assistito al progressivo decadimento delle proprie condizioni di salute, il Tribunale, facendo applicazione delle tabelle del
2021 del Tribunale di Milano, relativamente ai parametri monetari elaborati per la liquidazione del danno terminale comprensivo della componente biologica temporanea, riconosceva complessivi euro
31.000,00.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, il Giudice, tenuto conto della stretta relazione parentale intercorrente tra l'attrice e la , madre della prima, dell'età ancora relativamente giovane Per_1
pag. 12/40 della defunta al tempo dei fatti (anni 64), della relazione di convivenza tra le stesse, dell'assenza di residualità affettiva per l'attrice, il cui nucleo familiare era limitato alla figura materna, riteneva equo riconoscere all'istante l'importo di euro 235.550,00, pari al 70% del valore massimo attribuibile in base alla tabella di Milano.
Infine, il Giudice, valorizzando il dato, accertato dai CTU, per il quale l'apporto causale del dott. al decesso della paziente non era CP_2
stato esclusivo, ma stimato nell'ordine del 70%, riduceva il risarcimento in misura corrispondente a tale quota percentuale e, quindi, lo determinava in complessivi euro 186.585,00, somma posta solidalmente a carico dei convenuti per 1/3, frazione da suddividersi internamente nei rapporti tra il e l' CP_2 Controparte_6
in quote uguali, e per i restanti 2/3 a carico del
[...]
solo . CP_2
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante sottoponeva a censura il capo della sentenza, dinanzi riportato, nel quale il Giudice aveva, in maniera erronea, riconosciuto ad essa danneggiata solo la quota pari al 70% del risarcimento complessivamente liquidato.
In proposito deduceva che il Tribunale, da un lato, riconosceva la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del ed il decesso della paziente, escludendo la rilevanza causale del CP_2
comportamento della paziente (come evidenziato dai CTU), salvo poi operare una riduzione del quantum, prendendo a spunto la pag. 13/40 percentualizzazione dell'apporto causale - operata dai secondi CTU – dei vari sanitari alternatisi nella storia clinica della paziente.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice aveva male interpretato i chiarimenti resi dal collegio costituito dal dr.
[...]
e dal dr. , dal momento che gli stessi CP_9 Persona_4
erano stati incaricati di riferire in ordine ad un ipotizzato concorso di colpa della paziente e sulla percentuale di colpa del , alla luce del CP_2
coinvolgimento, nella vicenda clinica, anche di altri medici. Orbene, nel dare risposta a siffatti quesiti, i ridetti CTU, mentre avevano escluso la rilevanza causale della condotta della paziente, consistita nel non sottoporsi alla visita di controllo programmata per il 23.11.2014, avevano quantificato nel 70% la misura dell'apporto causale del dott.
, rispetto a quello di altri medici intervenuti successivamente ad CP_2
esso, nel determinismo dell'exitus.
Nondimeno, tale graduazione di responsabilità avrebbe, al limite, potuto rilevare solo nell'ambito dei rapporti interni tra i diversi sanitari che si erano succeduti nella prestazione delle cure, giammai, invece, rispetto alla domanda proposta dalla danneggiata che aveva diritto di ottenere l'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili del danno.
Del tutto errata si rivelava, quindi, la decurtazione, per il 30%, della misura del risarcimento, operata dal primo Giudice, restando la questione della percentualizzazione della colpa confinata ai rapporti interni tra i convenuti.
pag. 14/40 § 5.
Il motivo è fondato.
Dalla CTU a firma del Prof. Dott. espletata in primo Persona_2
grado, emerge, inequivocamente, come ritenuto del resto dal primo
Giudice con statuizione non oggetto di alcuna impugnazione incidentale, il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva tenuta dal dott. e l'exitus della paziente. Quel consulente aveva, CP_2
infatti, rilevato che il dott. , pur avendo posto, in occasione della CP_2
visita della paziente eseguita in data 08/10/2014 presso l'
[...]
, corretta diagnosi di erisipela, Controparte_10
aveva, tuttavia, prescritto una terapia antibiotica non adeguata alla gravità della patologia ed aveva anche omesso di modificarla alla successiva visita del 16.10.2014, quando, decorsi alcuni giorni, la stessa si era rivelata inefficace. Del pari erronea si era rivelata, a parere del CTU, la terapia disposta dal dott. in occasione dell'ultima CP_2
visita dallo stesso eseguita in data 23/10/2014.
Tale parere era stato confermato dal dott. anche Per_2
nell'integrazione peritale depositata in data 1.10.2021, nella quale lo stesso aveva escluso qualsivoglia incidenza causale, rispetto all'evento morte, della mancata sottoposizione della paziente alla visita di controllo programmata dal dott. a distanza di circa un mese da CP_2
quella eseguita in data 23/10/2014. Nella medesima relazione integrativa, inoltre, il CTU qualificava come minimale, rispetto all'evento morte, l'apporto causale della condotta omissiva degli altri pag. 15/40 sanitari che avevano visitato la paziente una sola volta, nel mese di novembre del 2014.
A conclusioni pienamente coerenti, con quelle esposte dal primo CTU, perveniva anche il Collegio peritale officiato dal Tribunale al fine di chiarire ulteriormente l'eventuale incidenza causale della condotta tenuta dalla paziente, consistita nell'omessa sottoposizione alla visita di controllo programmata all'incirca per il 23.11.2014, e in merito alla misura dell'apporto causale della condotta tenuta dal dott. CP_2
rispetto a quella degli altri sanitari intervenuti nell'ambito del percorso di cura.
Invero, nella relazione depositata in data 18.4.2022, i dottori
[...]
e confermavano l'addebito, già rivolto Persona_3 Persona_4
all'operato del dott. dal primo CTU, concernente l'omessa CP_2
prescrizione di un'adeguata terapia antibiotica. Gli stessi, inoltre, escludevano che la mancata presentazione della paziente alla visita di controllo programmata dal dott. per il 23.11.2024 potesse CP_2
avere avuto un'incidenza causale rispetto al prodursi della morte e, avuto riguardo ai successivi controlli clinici cui la paziente si era sottoposta tra l'ultima visita del dott. , risalente al 23.10.2024, e CP_2
quella omessa, asserivano che l'apporto causale della condotta omissiva tenuta da siffatti medici andava qualificato come minimale. In altri termini, la pur censurabile condotta degli altri sanitari che avevano osservato la paziente dopo il dott. , aveva privato la CP_2
stessa di mere contenute chances di guarigione, essendo gli stessi pag. 16/40 intervenuti quando il quadro clinico doveva ritenersi già irrimediabilmente compromesso.
In questa prospettiva, quindi, i secondi CTU quantificavano l'apporto causale della condotta omissiva e colposa del dott. , nel CP_2
determinismo dell'exitus della paziente, come ragionevolmente importante e comunque prevalente (da stimare in termini percentualistici all'incirca nella misura del 70%).
Tali essendo le chiare risultanze istruttorie acquisite agli atti deve, allora, ritenersi che la pronuncia impugnata sia effettivamente affetta dal denunciato errore, laddove, proprio valorizzando il contenuto della relazione integrativa da ultimo richiamata, riduceva il risarcimento, complessivamente riconosciuto alla al 70% del totale Parte_1
astrattamente liquidato. Infatti, come correttamente opinato dall'appellante, il riferimento, operato dai secondi CTU, alla misura dell'incidenza causale dell'apporto della condotta omissiva del dott.
non assumeva alcuna rilevanza in relazione alla pretesa CP_2
risarcitoria azionata in giudizio dall'attrice, potendo, al più, valorizzarsi solo ai fini di un riparto interno di responsabilità tra corresponsabili
(riparto, giova soggiungere, che, peraltro, nella specie, non era stato nemmeno oggetto di domanda e che, in ogni caso, non poteva riguardare la posizione della . Parte_1
A conforto di quanto osservato depone, infatti, il principio a mente del quale “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per
l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati
pag. 17/40 corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla
responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la
responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di
responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la
responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021; conf. Sez. U - , Sentenza n.
13143 del 27/04/2022: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile
a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente
l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se
a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso
e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024).
pag. 18/40 Pertanto, siccome, nella specie, come dinanzi ampiamente chiarito, la condotta omissiva tenuta dal dott. ha avuto una concreta CP_2
rilevanza causale (riconosciuta, come visto, da ben due CTU) rispetto all'exitus della paziente, il predetto sanitario deve rispondere del danno per intero, erronea rivelandosi la decurtazione della quota percentuale del 30%, rispetto al totale liquidato, operata nella sentenza di primo grado.
Né, del resto, può condividersi il rilievo difensivo svolto da
, a tenore del quale, in realtà, la riduzione del Parte_2
risarcimento in misura pari al 30% doveva essere giustificata alla luce delle condizioni di salute pregresse e gravemente deficitarie della paziente, le quali avevano avuto un ruolo rilevantissimo sul piano eziologico favorendo la rapida progressione dell'infezione fino all'exitus.
Si tratta, infatti, a ben vedere, di un'affermazione che non trova riscontro in alcuna delle due CTU svolte in primo grado, non avendo, nessuno degli esperti officiati dal Tribunale, in alcun modo ritenuto di attribuire rilevanza, sul piano causale, alle pregresse condizioni della paziente rispetto al verificarsi dell'evento morte.
D'altra parte, il riportato assunto è chiaramente contraddetto dalla conclusione resa dal prof. nell'elaborato peritale depositato in Per_2
data 14.3.2020, secondo la quale “qualora fosse stato intrapreso un diverso approccio clinico-terapeutico, basato su un'antibioticoterapia conforme alle linee guida inerenti il caso di specie e su una consulenza specialistica di natura infettivologica e/o dermatologica e/o internistica,
pag. 19/40 l'evoluzione dell'erisipela sarebbe stata, con il criterio del “più probabile che non”, l'unico cui fare riferimento in tema di responsabilità professionale sanitaria per condotta omissiva in ambito civilistico, diversa, in quanto sotto adeguata terapia antibiotica l'evoluzione delle dermoipodermiti è soddisfacente, con complicanze locali e generali essenzialmente rare e guarigione nella quasi totalità dei casi”.
Tale affermazione dimostra che, se correttamente curata, la paziente, ad onta delle altre patologie di cui era portatrice, secondo il criterio del più probabile che non, sarebbe sopravvissuta.
In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivo, all'appellante spetta per intero (vale a dire, esclusa la riduzione del 30% applicata ingiustamente dal Tribunale) il risarcimento sia del danno iure hereditatis, liquidato dal primo Giudice in euro 31.000,00, sia del danno iure proprio da perdita parentale, a sua volta oggetto dei successivi motivi di appello.
§ 6.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza Parte_1
dolendosi della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, operata dal Giudice di primo grado, in misura pari al 70% del valore massimo attribuibile secondo la Tabella di Milano del 2021.
Sul punto, l'istante obiettava che la sentenza era diretta conseguenza dell'errata valorizzazione che il Giudice aveva operato, in sede di liquidazione del danno, dell'affermazione dei secondi CTU, nella parte pag. 20/40 in cui questi avevano quantificato in misura corrispondente al 70%
l'apporto causale della condotta omissiva tenuta dal dott. . CP_2
Sosteneva, quindi, che, non giustificandosi l'operata riduzione al 70% dell'importo tabellare massimo previsto dall'indicata tabella, avrebbe dovuto riconoscersi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la maggior somma di euro 336.500,00.
Inoltre, la sentenza era erronea anche perché il Giudice aveva fatto applicazione della tabella milanese del 2021 e non di quella pubblicata nel 2022, in base alla quale avrebbe dovuto riconoscere, per la predetta posta di danno, euro 367.500,00.
§ 7.
Con il terzo motivo, l'istante censurava la sentenza, dolendosi della scelta, operata dal primo Giudice, consistita nel fare applicazione delle tabelle milanesi in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Roma, cui essa si era richiamata nelle proprie difese.
Al riguardo, deduceva di avere, invano, sollecitato il Giudice a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale e di avere, a tal fine, richiamato la giurisprudenza della S.C., in base alla quale tale liquidazione avrebbe dovuto essere operata, non già secondo le tabelle relative al danno parentale, ma seguendo una tabella basata Pt_2
sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di pag. 21/40 parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Sosteneva che qualora fosse stata applicata la tabella di Roma, in luogo di quella di Milano a forbice, il risarcimento ad essa riconosciuto sarebbe stato non inferiore ad euro 500.000,00, corrispondente all'importo base aumentato della metà.
Evidenziava come la stessa giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto che, in relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi aggiornate nel 2021, cui il primo Giudice si era riferito, non erano conformi a diritto, non essendo strutturate secondo i criteri indicati per permettere una liquidazione il più possibile uniforme ed aderente al caso concreto, atteso che si limitavano a contemplare un valore monetario base ed un aumento personalizzato fino ai valori massimi a seconda del grado di parentela
(di primo o secondo grado), prevedendo tra i detti valori un ampio range.
Rilevava, da ultimo, che lo stesso Tribunale di Milano, al fine di adeguarsi ai principi espressi dalla Cassazione, aveva, nel corso del
2022, elaborato a sua volta una tabella modulata secondo il criterio del sistema a punti.
§ 8.
Il terzo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
pag. 22/40 Dirimente risulta, invero, la censura concernente l'applicazione, ad opera del Giudice di primo grado, della tabella milanese del 2021 in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto giova, infatti, rilevare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la tabella di Milano, con riferimento al danno da perdita parentale, nelle sue precedenti versioni, anteriori a quella elaborata nel mese di giugno 2022, “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra
Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 10579 del 2021, in motivazione pag. 16).
Ha, pertanto, errato il primo Giudice nel fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2021, tenuto conto del fatto che, alla data di decisione della causa (settembre 2022), già era intervenuta pag. 23/40 la giurisprudenza della S.C. appena richiamata ed era, altresì, disponibile, oltre alla tabella di Roma, anche la versione della medesima tabella milanese elaborata secondo il criterio del sistema a punti (infatti, la prima versione di siffatta tabella milanese, risale, come detto, al mese di giugno del 2022 e nella premessa della stessa si chiariva che la relativa elaborazione era avvenuta proprio al fine di adeguarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione nella sopra richiamata sentenza n. 10579 del 2021).
Alla luce di quanto osservato, quindi, in accoglimento del terzo motivo di gravame, si impone la rinnovata liquidazione del danno da perdita parentale, da operarsi in base alla tabella pubblicata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano da ultimo in data 5.6.2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento all'indice Istat all'1.1.2024, dei valori monetari di cui alla precedente Tabella dello stesso Osservatorio del giugno 2022, e tanto in ossequio al principio secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 -
01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Del resto, la Cassazione ha ritenuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato
pag. 24/40 ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022). E, ovviamente, tale principio vale anche in relazione alla versione della medesima Tabella che è stata licenziata a giugno 2024, la quale costituisce il mero adeguamento, al mutato potere di acquisto della moneta frattanto registrato dall'Istat, in relazione al periodo dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%
(coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
§ 9.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che andrà determinato come segue:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare).
Il congiunto ha 33 anni (tale essendo l'età della al Parte_1
25.12.2014, data del decesso della madre), è figlio della vittima primaria: punti 22; la vittima aveva 64 anni al momento del decesso: punti 16; la vittima era convivente con il congiunto: punti 16; nel nucleo familiare primario non erano presenti altri familiari: punti 16;
pag. 25/40 punti per qualità/intensità della relazione: 15 punti (valore medio); totale punti riconosciuti: 70.
Il danno deve, quindi, determinarsi come segue: € 3.911,00 (Valore del
Punto Base) x 70 = € 273.770,00 (in luogo del minore importo di euro
235.550,00 riconosciuto dal primo Giudice al lordo dell'applicata riduzione del 30%).
Non si giustifica, invece, alcun incremento della misura del risarcimento, non essendo stati offerti elementi tali da giustificare alcuna ulteriore e più favorevole personalizzazione.
Poiché l'importo in questione risulta determinato sulla base di una tabella, come detto, aggiornata alla data dell'01.01.2024, si impone la rivalutazione ulteriore dello stesso a decorrere da detta data e sino al
30.4.2025, cui risale il più aggiornato incide Istat disponibile al momento di deliberazione della presente pronuncia.
Quindi, rivalutando euro 273.770,00 dall'01.01.2024 al 30.4.2025, si ottiene euro 278.424,09 (indice alla decorrenza: 119,3; indice alla scadenza: 121,3; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,017; totale rivalutazione: € 4.654,09).
§ 10.
Riguardo all'importo di euro 31.000,00, riconosciuto dal primo Giudice
a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, giova premettere che il motivo di appello sia, in parte qua, finanche inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendosi l'istante limitata a sollecitare il riconoscimento della maggiore somma di ben euro 500.000,00, senza pag. 26/40 avere cura di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, di cui dinanzi si è dato analiticamente conto (cfr. pag. 23 e
24 dell'atto di appello, in raffronto con quanti si legge alle pagine 15,
16 della sentenza di primo grado).
Ciò chiarito, anche l'importo di euro 31.000,00, già riconosciuto dal
Tribunale e da riconoscersi, come detto, per intero, essendo espresso in valori monetari aggiornati all'01.01.2021, deve essere attualizzato.
Ne segue che rivalutando euro 31.000,00 dall'01.01.2021 al 30.4.2025, si ottiene euro 36.549,00 (indice alla decorrenza: 102,9; indice alla scadenza: 121,3; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,179; totale rivalutazione: € 5.549,00).
Nessun dubbio si pone, del resto, in ordine alla necessità di procedere alla predetta rivalutazione degli importi all'attualità, peraltro riconosciuta anche dal Giudice di prime cure, essendo la relativa richiesta insita nel petitum originario della domanda attorea (cfr. 18 della citazione di primo grado, contenente la richiesta di risarcimento integrale del danno, patrimoniale e non).
In totale, pertanto, il pregiudizio, iure proprio e iure hereditatis, ascende a complessivi euro 314.973,09, che l'istante ha, per quanto dinanzi chiarito, diritto a vedersi interamente riconosciuto, esclusa la decurtazione del 30% erroneamente operata dal primo Giudice.
Sugli indicati importi competono gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dalla data dell'evento dannoso (25.12.2014) alla pubblicazione della presente pag. 27/40 sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla predetta data e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, oltre successivi interessi al medesimo tasso dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Al pagamento di tale somma, secondo la, sul punto, non censurata (e, come tale, coperta dal giudicato) statuizione della sentenza di primo grado, debbono essere condannati, in solido, per la quota di 1/3,
e l' e, per la residua quota di 2/3, il Controparte_2 Controparte_6
solo dott. . CP_2
§ 11.
Il Giudice di primo grado, nell'esaminare la domanda di manleva proposta dal dott. , affermava che”.. in virtù della polizza CP_2
assicurativa n. 060029479223 stipulata dal sanitario con l'
[...]
la compagnia è obbligata a tenere indenne l'assicurato Parte_2
dalle somme poste a suo carico dalla presente sentenza, con esclusione della sola parte riferita alla responsabilità concorrente dell'
[...]
”, cui il è tenuto in via solidale, in Parte_3 CP_2
virtù di quanto previsto dagli artt. 16, n.1 e 18 delle C.G.A.”.
Il Tribunale, in particolare, nel disattendere le deduzioni difensive dell'impresa di assicurazione, osservava che “.. La polizza, indipendentemente dalle osservazioni in merito all'attività dichiarata in epigrafe al contratto, quale attività di “chirurgia”, copre senz'altro anche
i danni cagionati a terzi “per morte, per lesioni personali e per
pag. 28/40 danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale” (Cfr. art. 22 C.G.A.).
Peraltro, il riferimento letterale ad un “fatto accidentale” va inteso, stante la non risarcibilità delle conseguenze dannose connesse a caso fortuito o forza maggiore, quale sinonimo di fatto colposo, contrapposto al fatto doloso di cui l'assicurazione non risponde (Cfr. Cass. 5273/2008;
Cass. 4799/2013; Cass. 20070/2017).
Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892, cod. civ., o di riduzione dell'indennizzo ai sensi del successivo art. 1893, cod. civ.
La evidenziata, espressa inclusione dei fatti occorsi nell'esercizio dello studio professionale nell'ambito di quelli coperti dalla garanzia, smentisce in radice che possa postularsi un'inesatta o falsa rappresentazione del rischio assicurato, tale da legittimare
l'annullamento del contratto o la mancata corresponsione dell'indennizzo, o, in subordine, la riduzione di questo.
Peraltro, l'assicurazione nulla ha provato relativamente all'elemento soggettivo dell'assicurato, né alla circostanza che, ove compiutamente edotta del reale stato di rischio, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni differenti.
Privo di pregio è anche il rilievo, avanzato dall'assicuratrice, secondo cui sarebbero esclusi dalla copertura assicurativa i danni azionati iure proprio dalla in quanto la polizza sarebbe limitata ai soli Parte_1
pag. 29/40 pregiudizi recati ai pazienti dell'assicurato. L'evento dannoso sul quale riposano le pretese risarcitorie dell'attrice, infatti, consiste nel decesso della paziente , a causa di malpractice medica del Persona_1
Cecere. L'evento dunque rientra a pieno titolo tra i fatti, connessi all'attività professionale medica, di cui l'assicuratrice risponde ai sensi dell'art. 16 delle C.G.A., con inclusione anche delle conseguenze dannose patite da terzi, che abbiano trovano nella condotta colposa dell'assicurato, delineata dalla polizza, il proprio momento genetico.
Non merita di avere seguito neppure l'eccezione afferente alla operatività in secondo rischio della polizza, rispetto a quella stipulata dalla struttura sanitaria, in quanto la fattispecie di coassicurazione, o concorrenza di polizze, presuppone l'identità del rischio assicurato, presupposto che, nel caso di polizze RCT stipulate da soggetti diversi, non ricorre (cfr. Cass. 30314/15)”.
§ 12.
Con un unico motivo di appello incidentale, Parte_2
impugnava il richiamato capo della sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nell'interpretazione del contratto di assicurazione azionato in giudizio dal dott. . CP_2
In particolare, l'appellante incidentale deduceva che il riferimento, operato dal Giudice, all'art. 22 delle condizioni generali della polizza numero 060029479223 era inconferente, in quanto tale previsione riguardava la copertura assicurativa della responsabilità nella quale il medico sarebbe potuto incorrere quale proprietario, possessore o pag. 30/40 detentore dei locali adibiti all'esercizio della professione e non, invece, la responsabilità civile dipendente dall'esercizio della professione medica. Quest'ultima, opinava l'istante, era disciplinata dagli artt. 16 e seguenti delle condizioni generali, i quali, nel definire e circoscrivere il rischio assicurato, lo ricollegavano ai danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Orbene, assumeva l'appellante, siccome, nella specie, il dott. , nel sottoscrivere il contratto, CP_2
aveva dichiarato di svolgere l'attività di “chirurgo” presso una
“Struttura Accreditata Privata Pubblica” e di essere un “Medico che pratica la chirurgia”, esulavano dalla copertura assicurativa i danni oggetto di causa, essendosi gli stessi prodotti in conseguenza di prestazioni mediche che esulavano da quelle proprie di un chirurgo, rientrando, piuttosto, nell'ambito dell'infettivologia od al più del settore vascolare e che, ad eccezione della prima visita praticata presso l' , erano state svolte dall'assicurato presso il suo Controparte_8
ambulatorio privato.
Pertanto, nella specie, doveva ritenersi certo, a giudizio dell'appellante incidentale, che al dottor fosse stata ascritta una responsabilità CP_2
dipendente da una attività professionale disomogenea rispetto a quella oggetto della garanzia assicurativa.
In subordine, l'istante chiedeva che fossero dichiarate estranee all'oggetto della garanzia le prestazioni rese in regime libero professionale puro presso il proprio ambulatorio, operando la garanzia soltanto con riferimento a quelle rese invece quale ausiliario necessario di ente ospedaliero.
pag. 31/40 § 13.
Il motivo è infondato ma impone di correggere la motivazione dell'appellata sentenza.
Errato risulta, infatti, il riferimento, operato dal primo Giudice, all'art. 22 delle condizioni generali della polizza assicurativa numero
060029479223, stipulata dal dott. con . CP_2 Parte_2
Ed invero, come emerge chiaramente dalla rubrica di siffatta previsione, che parla inequivocamente di “conduzione dei locali adibiti
a studio professionale”, l'articolo 22 copre la responsabilità civile derivante all'assicuratore per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione “all'esercizio ed alla conduzione dello studio professionale”. Tale garanzia, quindi, come è reso palese dalla lettura congiunta della rubrica e del contenuto dell'articolo, non concerne i danni conseguenti all'esercizio della professione medica, ma quelli connessi all'utilizzo dello studio professionale e, quindi, danni sostanzialmente riconducibili alla fattispecie dell'art. 2051 c.c..
Ciò posto, osserva il Collegio che, invece, la copertura assicurativa della responsabilità nascente dalla professione medica sia regolata dall'art. 16 della polizza de qua, che, nel delimitarne l'ambito, la ricollega ai danni involontariamente cagionati a terzi, dall'assicurato, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti.
In base al documento allegato alla polizza in questione, emesso dalla compagnia in data 18.2.2013, il dott. aveva dichiarato di CP_2
svolgere l'attività di chirurgo, libero professionista, presso una pag. 32/40 struttura accreditata pubblico privata, quale medico che pratica la chirurgia.
Secondo quanto previsto dall'art. 16 delle condizioni generali, pertanto, la copertura assicurativa opera in relazione ai danni cagionati a terzi, dal dott. , nell'esercizio dell'attività di chirurgo CP_2
espletata presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
Discende da quanto sin qui detto che l'assicurazione non opera in relazione a danni prodottisi in conseguenza di prestazioni svolte dall'assicurato, non presso una struttura accreditata, ma presso un suo ambulatorio privato, né in relazione ad eventi di danno conseguenti a prestazioni non riconducibili all'attività di chirurgo.
Ne segue che vada certamente affermata l'inoperatività della garanzia assicurativa in riferimento alle due prestazioni, che come dinanzi detto hanno causalmente concorso a cagionare la morte della paziente, che il dott. svolgeva, presso il suo ambulatorio privato, in data CP_2
16/10/2014 e 23/10/2014.
Resta da accertare se possa affermarsi l'operatività della polizza de qua, in ragione dell'incidenza causale che, rispetto all'evento di danno, ha avuto la condotta omissiva e colposa tenuta dal sanitario come consulente di chirurgia vascolare presso l' “ Controparte_1
” di , in data 08/10/2014.
[...] CP_1
All'indicato quesito deve fornirsi risposta affermativa.
Dalla CTU del prof. invero, emerge che, in tale occasione, Per_2
l'odierno appellato aveva, appunto, prestato la sua opera professionale,
pag. 33/40 quale medico che agiva presso l'indicata azienda ospedaliera, formulando la corretta diagnosi di erisipela, ma prescrivendo, secondo il motivato parere del CTU, una terapia antibiotica non conforme a quanto indicato dalle linee guida.
Pertanto, la condotta omissiva tenuta dal dott. nel corso di tale CP_2
prestazione, secondo quanto emerge dall'espletata CTU, ha innegabilmente avuto incidenza causale nel determinismo dell'exitus, avendo innescato la serie causale che condusse successivamente a morte la paziente.
Non dirimente è, invece, in senso contrario che, come si ricava dall'esame della cartella clinica relativa al ricovero della paziente presso l' , il dott. , in data 8.10.2014, sia stato Controparte_8 CP_2
interpellato, dal medico di turno del pronto soccorso, quale consulente chirurgo vascolare ed abbia reso la sua prestazione in tale qualità (cfr. al riguardo, la richiesta di consulenza specialistica contenuta nella cartella clinica allegata alla produzione di parte della e la Parte_1
relazione a firma del dott. , recante, in calce, la sottoscrizione CP_2
dello stesso ed il timbro riportante la dicitura: “specialista in chirurgia vascolare”).
Infatti, l'attività diagnostica svolta dall'assicurato in qualità di professionista operante presso una struttura sanitaria pubblica rientra pienamente nell'oggetto della garanzia assicurativa.
D'altra parte, non è fondatamente sostenibile che l'indicata prestazione professionale esuli dalle competenze proprie di un medico chirurgo,
pag. 34/40 non essendosi al cospetto di un intervento di chirurgia vascolare, ma, deve ribadirsi, di una consulenza finalizzata ad accertare la natura della patologia agli arti inferiori da cui era affetta . Persona_1
Di conseguenza, integrata alla luce dei rilievi che precedono la motivazione della sentenza, la domanda di manleva proposta dal sanitario deve ritenersi fondata e la pronuncia di primo grado va, in parte qua, confermata.
Secondo quanto statuito dal primo Giudice, con statuizione in parte qua non censurata dal , la copertura assicurativa opera in CP_2
relazione alle somme che il predetto sanitario è stato condannato a pagare alla quale debitore esclusivo e non solidale. Parte_1
Del pari deve ritenersi coperta dal giudicato la statuizione, di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, per la quale, in base alla polizza de qua, la copertura assicurativa, per gli importi oggetto di condanna solidale del medico e della struttura sanitaria, opera in secondo rischio, cioè oltre il massimale assicurativo della struttura sanitaria, ovvero, qualora la stessa non sia assicurata, per il caso di insolvenza della struttura.
§ 14.
Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello principale impone, come conseguenza della parziale riforma dell'impugnata sentenza, un rinnovato regolamento delle stesse, da operarsi alla stregua dei criteri di seguito indicati in applicazione del pag. 35/40 principio di soccombenza e, quindi, considerando che la domanda risarcitoria proposta dalla è risultata fondata. Parte_1
Riguardo al rapporto tra la danneggiata, da un lato, l' ed Controparte_8
il , dall'altro, il riconoscimento, in conseguenza CP_2
dell'accoglimento dell'appello principale, di un importo maggiore, che porta il decisum nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, impone di rinnovare la liquidazione delle spese processuali contenute nella sentenza di primo grado, operata dal Giudice secondo lo scaglione inferiore.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, deve ritenersi giustificato il riconoscimento, per tutte le fasi processuali, dei compensi medi.
Riguardo al grado di appello, le spese debbono liquidarsi secondo lo scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, pari alla differenza tra la maggiore somma in questa sede riconosciuta e quella liquidata dal primo Giudice.
Anche per il grado di appello appare giustificato il riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, si giustifica il riconoscimento dei minimi.
Riguardo agli esborsi del grado di appello si riconosce il solo importo di euro 27,00, effettivamente versato, stante il documentato mancato versamento, da parte dei difensori antistatari, del contributo unificato pag. 36/40 di euro 2.529,00, per il quale vi è stata l'emissione, in data 22.11.2022, dell'avviso di recupero da parte della Cancelleria.
Le spese processuali, riconosciute all'appellante principale, vanno distratte in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Le spese processuali debbono porsi per l'intero, stante l'interesse comune di tali parti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., a carico di
[...]
e dell' , al pari di quelle relative alla CTU, come CP_2 Controparte_8
riconosciute dal primo Giudice, dovendosi, ai fini del riparto interno tra condebitori, ritenere giustificato disporne la suddivisione per quote eguali.
Al rigetto dell'appello incidentale segue la condanna di Parte_2
alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del
[...] CP_2
grado di appello.
Le stesse si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, con applicazione dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, inerendo l'appello incidentale al solo rapporto di garanzia.
Alcuna pronuncia si impone, invece, in difetto di impugnazione incidentale da parte del , riguardo alle spese processuali di CP_2
primo grado, che, nella sentenza impugnata, quanto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, non erano oggetto di specifica regolamentazione.
pag. 37/40 Le spese processuali spettanti al vanno distratte in favore CP_2
dell'Avv. Giuseppe Carlo Sapienza, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il gravame incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Napoli, n. 7902/2022, pubblicata in data 08.09.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ed Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1
di loro, a pagare, in favore di , l'importo di euro Parte_1
104.991,03 ed il solo l'importo di ulteriori euro Controparte_2
209.982,06, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dal 25.12.2014 alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla predetta data e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT, oltre successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta pag. 38/40 capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna ed Controparte_2 Controparte_1
, in solido tra di loro, alla rifusione, in
[...]
favore dell'appellante principale, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 520,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Alessandro Milo e Pasquale
Spina;
d) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ed Controparte_2 [...]
, in solido tra Controparte_1
di loro, ed in eguale misura nei rapporti interni;
e) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2
, delle spese processuali del grado di appello, Controparte_2
che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Carlo
Sapienza;
f) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 39/40 g) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il gravame incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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