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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14626/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14626 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AN IA RO LA IG NO
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. AN IA RO LA, nata in [...] il [...], c.f. C.F._1 residente in [...], 1175, casa 34, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP C.F._2 ;
[...]
2. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4 residente in [...], 1175, casa 34, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP 82310- 000; 4. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, residente in [...], 1175, casa 51, Sao Braz, Curitiba – C.F._5 PR/Brasil, CEP;
C.F._6 5. , nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_4 C.F._7 residente in [...], 1175, casa 51, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP C.F._8 000;
6. nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...], 197, Contorno, Ponta Grossa, PR, Brasil, CEP C.F._10
7. , nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_6 C.F._11 residente in [...], 197, Contorno, Ponta Grossa, PR, Brasil, CEP 84060570;
8. nata in [...] il [...], c.f. Controparte_7 C.F._12 residente in [...]de Freitas, 237, ap 181, Bela Vista, Sao Paulo, SP, Brasil, CEP 01308020;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_8 le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che AN IA RO LA, , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, sono Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve di Soligo (TV), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Pieve di Soligo (TV). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (anche noto come Parte_1
o o o Parte_1 Parte_1 Parte_1
o o o Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
o o o o
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
– Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato a [...] il Persona_1
23.09.1876, figlio di e , emigrato in Brasile, ove contraeva Parte_1 Persona_2 matrimonio con , in data 24.09.1904, senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_3 italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva:
• il 01.04.1915, , la quale il 15.09.1936 contraeva matrimonio con Persona_4
(anche noto come , assumendo il nome di Parte_5 Parte_5 Parte_6
o o e dalla loro unione nascevano:
[...] Parte_6 Parte_6
➢ il 20.07.1937, la quale nel 1955 sposava Parte_7 Persona_5 passando a chiamarsi e dalla loro unione nascevano: Parte_8
✓ il 13.01.1958, che nel 1979 sposava Parte_9 Persona_6 assumendo il nome di dalla cui
[...] Parte_10 unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 2
❖ il 15.05.1980, odierna Controparte_5 ricorrente. Dalla relazione con Parte_11 generava:
▪ il 11.04.2002, CP_6 CP_6 odierna ricorrente;
nel 2010 sposava Controparte_5 [...]
assumendo il nome di CP_9 Persona_7
[...]
✓ il 23.05.1970, , odierna ricorrente, la Controparte_3 quale nel 1997 sposava dalla cui Controparte_10 unione nasceva:
❖ il 10.06.2001, , Controparte_4 odierna ricorrente;
nel 2022 contraeva matrimonio con Controparte_3 [...]
adottando il nome di CP_11 Controparte_3 ;
[...]
✓ il 05.09.1971, AN IA RO, odierna ricorrente, che nel 1994 sposava passando a chiamarsi AN IA Controparte_2 RO LA. Dalla loro unione nascevano:
❖ il 11.11.1995, , odierna ricorrente;
Controparte_1
❖ il 04.01.2001, , odierno Controparte_2 ricorrente;
➢ il 16.02.1945, che nel 1965 sposava dalla Persona_8 Persona_9 cui unione nascevano:
✓ il 19.08.1967, il quale nel 2004 sposava Persona_10 [...]
, dalla cui unione nasceva: CP_12
❖ il 25.12.1990, odierna Controparte_7 ricorrente;
I. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
II. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Parte_1
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato a [...] il [...], il quale
[...] contraeva matrimonio, in Brasile, in data 24.09.1904, con la Sig.ra , Persona_3 trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata l'[...], che contraendo Persona_4 matrimonio, in data 15.09.1936, con il Sig. cittadino brasiliano, e procreando Parte_5 prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in
Dott. Giovanni Calasso 3
vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 4
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14626 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AN IA RO LA IG NO
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. AN IA RO LA, nata in [...] il [...], c.f. C.F._1 residente in [...], 1175, casa 34, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP C.F._2 ;
[...]
2. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4 residente in [...], 1175, casa 34, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP 82310- 000; 4. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, residente in [...], 1175, casa 51, Sao Braz, Curitiba – C.F._5 PR/Brasil, CEP;
C.F._6 5. , nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_4 C.F._7 residente in [...], 1175, casa 51, Sao Braz, Curitiba – PR/Brasil, CEP C.F._8 000;
6. nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...], 197, Contorno, Ponta Grossa, PR, Brasil, CEP C.F._10
7. , nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_6 C.F._11 residente in [...], 197, Contorno, Ponta Grossa, PR, Brasil, CEP 84060570;
8. nata in [...] il [...], c.f. Controparte_7 C.F._12 residente in [...]de Freitas, 237, ap 181, Bela Vista, Sao Paulo, SP, Brasil, CEP 01308020;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_8 le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che AN IA RO LA, , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, sono Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve di Soligo (TV), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Pieve di Soligo (TV). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (anche noto come Parte_1
o o o Parte_1 Parte_1 Parte_1
o o o Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
o o o o
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
– Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato a [...] il Persona_1
23.09.1876, figlio di e , emigrato in Brasile, ove contraeva Parte_1 Persona_2 matrimonio con , in data 24.09.1904, senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_3 italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva:
• il 01.04.1915, , la quale il 15.09.1936 contraeva matrimonio con Persona_4
(anche noto come , assumendo il nome di Parte_5 Parte_5 Parte_6
o o e dalla loro unione nascevano:
[...] Parte_6 Parte_6
➢ il 20.07.1937, la quale nel 1955 sposava Parte_7 Persona_5 passando a chiamarsi e dalla loro unione nascevano: Parte_8
✓ il 13.01.1958, che nel 1979 sposava Parte_9 Persona_6 assumendo il nome di dalla cui
[...] Parte_10 unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 2
❖ il 15.05.1980, odierna Controparte_5 ricorrente. Dalla relazione con Parte_11 generava:
▪ il 11.04.2002, CP_6 CP_6 odierna ricorrente;
nel 2010 sposava Controparte_5 [...]
assumendo il nome di CP_9 Persona_7
[...]
✓ il 23.05.1970, , odierna ricorrente, la Controparte_3 quale nel 1997 sposava dalla cui Controparte_10 unione nasceva:
❖ il 10.06.2001, , Controparte_4 odierna ricorrente;
nel 2022 contraeva matrimonio con Controparte_3 [...]
adottando il nome di CP_11 Controparte_3 ;
[...]
✓ il 05.09.1971, AN IA RO, odierna ricorrente, che nel 1994 sposava passando a chiamarsi AN IA Controparte_2 RO LA. Dalla loro unione nascevano:
❖ il 11.11.1995, , odierna ricorrente;
Controparte_1
❖ il 04.01.2001, , odierno Controparte_2 ricorrente;
➢ il 16.02.1945, che nel 1965 sposava dalla Persona_8 Persona_9 cui unione nascevano:
✓ il 19.08.1967, il quale nel 2004 sposava Persona_10 [...]
, dalla cui unione nasceva: CP_12
❖ il 25.12.1990, odierna Controparte_7 ricorrente;
I. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
II. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Parte_1
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato a [...] il [...], il quale
[...] contraeva matrimonio, in Brasile, in data 24.09.1904, con la Sig.ra , Persona_3 trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata l'[...], che contraendo Persona_4 matrimonio, in data 15.09.1936, con il Sig. cittadino brasiliano, e procreando Parte_5 prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in
Dott. Giovanni Calasso 3
vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 4
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5