Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento
della responsabilità dell'Ente datoriale per aver comandato il proprio dipendente nelle missioni di pace in Bosnia e Kosovo nel periodo 1999-2002, in zone altamente inquinate da sostanze tossiche e nocive, senza fornirgli idonei mezzi di protezione individuale atti a contenere se non ad eliminare i pericoli per la salute, oltretutto omettendo di fornirgli informazioni sugli straordinari rischi connessi all'impiego militare in quei territori contaminati;
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente per le gravi infermità permanentemente invalidanti, dirette e conseguenti, riportate a causa della sua partecipazione alle suddette missioni, quantificabili in € 1.330.227,36, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa LV De CE e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - militare dell’Esercito italiano fino all’anno 2010 - agisce nel presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ritiene di aver subito in conseguenza della partecipazione a due missioni internazionali di pace:
- dal 7 ottobre 1999 al 2 marzo 2000 in Bosnia, in forza al contingente italiano della SFOR (Stabilization Force) della Nato, nell’ambito dell’operazione “Costant Forge”;
- dal primo marzo 2002 al 30 aprile 2002 in Kosovo, in forza al contingente italiano, nell’ambito dell’operazione “Joint GUn” (Decisive Endeavour).
Egli sostiene che in tali occasioni, come riportato nelle relazione dei superiori, avrebbe svolto molteplici attività a diretto e continuativo contatto con ambienti altamente degradati, in territori sottoposti a bombardamenti per un decennio e perciò caratterizzati dalla presenza, a terra e nell’aria, di residui tossici nocivi derivanti dalla dispersione delle nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall’esplosione delle munizioni impiegate per le operazioni belliche, tra cui i proiettili all’uranio impoverito utilizzati dagli alleati. Le suddette attività, inoltre, sarebbero state svolte in assenza di dispositivi di protezione individuale idonei a evitare l’inalazione di sostanze tossiche e nocive e il contatto con agenti radioattivi presenti negli ambienti in cui lo stesso svolgeva la propria attività (cfr. docc. 2 e 3 di parte ricorrente).
Il ricorrente afferma che l’esposizione alle sostanze nocive presenti nelle aree di missione avrebbe causato l’insorgere delle gravi patologie che lo hanno colpito nell’anno 2007.
In tale anno, infatti, gli è stata formulata una prima diagnosi di “localizzazioni secondarie di neoplasia testicolare” ed è stato perciò sottoposto ad un intervento chirurgico di orchifunicolectomia sinistra, con posizionamento di protesi; in un secondo momento, gli sono state riscontrate anche “localizzazioni secondarie di neoplasia polmonare”, che hanno condotto ad un ulteriore intervento chirurgico, per l’asportazione di parte del polmone sinistro.
1.2. Il ricorrente, in punto di fatto evidenzia che la Commissione Medica Ospedaliera competente ha ascritto la sua invalidità alla 5^ categoria ai fini dell’equo indennizzo, giudicandolo non idoneo al servizio militare, in via permanente e in modo assoluto, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile. Per tale motivo egli è transitato nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, a far data dal 2 novembre 2010, per poi presentare, in data primo aprile 2015, le proprie dimissioni a causa dei postumi e del grave stato depressivo causatogli dalle infermità contratte a causa di servizio.
Il ricorrente dà infine atto che il competente Comitato di Verifica ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità “Esiti di intervento di exeresi nodulazioni lobo inferiore e superiore polmone sn da localizzazioni secondarie di carcinoma embrionario del testicolo sn trattato con orchifunicolectomia e ct” e che, con decreto ministeriale n. 14 del 16 novembre 2011, gli è stata attribuita la speciale elargizione in qualità di soggetto “Equiparato alle Vittime del Dovere” (cfr. doc. 16 di parte ricorrente); con decreto ministeriale n. 2048 del 6 novembre 2013, gli è stato riconosciuto anche l’equo indennizzo per invalidità dipendente da causa di servizio (cfr. 18 di parte ricorrente).
1.3. In punto di diritto, il ricorrente sostiene che nel caso di specie sarebbe ravvisabile la condotta colpevole dell’Amministrazione datrice di lavoro che, in violazione dei doveri di protezione imposti dall’art. 2087 c.c., non avrebbe attentamente valutato i rischi cui era sottoposto il militare, né adottato misure idonee a eliminarli o, quanto meno, ad attenuarli; fattori di rischio che, in base alle conoscenze scientifiche dell’epoca, sarebbero stati ben noti all’Amministrazione.
La patologia neoplastica che ha colpito il ricorrente, inoltre, sarebbe causalmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, come dimostrato dall’ampia letteratura scientifica sul tema e dal fatto che il Ministero ha riconosciuto la dipendenza di tale infermità da causa di servizio, arrivando ad equiparare il militare alle vittime del dovere e ad attribuirgli i benefici assistenziali previsti in caso di esposizione del personale a particolari fattori di rischio, ai sensi degli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010.
A ulteriore e definitiva riprova di quanto precede, soccorrerebbero infine gli esiti delle indagini nanodiagnostiche sui reperti bioptici prelevati al ricorrente, nei quali è stata rilevata la presenza di residui metallici.
1.4. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, liquidato in un importo complessivo di € 728.973,00.
Ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, riconducibile:
- alla impossibilità di proseguire la carriera militare e di partecipare ad ulteriori missioni all’estero, con i connessi benefici economici;
- alla perdita di guadagno futuro e del trattamento pensionistico spettante, causata dalle dimissioni anticipate che egli si è visto costretto a presentare nell’anno 2015, dopo il transito nei ruoli civili, a causa delle gravi conseguenze, fisiche e psicologiche, causate dalle infermità contratte;
- alle spese sostenute per far fronte ai trattamenti e ai controlli medici cui lo stesso è costantemente sottoposto.
Il danno patrimoniale è stato liquidato nel ricorso in € 601.254,36
In totale, quindi, il ricorrente ha quantificato il danno risarcibile in € 1.330.227,36.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e, oltre a negare la sussistenza dei presupposti per l’accertamento del diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno, ha rilevato che nel caso di specie si dovrebbe fare luogo alla compensazione dei crediti risarcitori vantati con gli indennizzi che sono stati da tempo riconosciuti all’interessato (a titolo di speciale elargizione, di equo indennizzo e di assegni vitalizi), sia in riferimento alle somme già corrisposte, sia per quelle future, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
L’Amministrazione ha quindi prodotto in giudizio ampia documentazione a dimostrazione dei benefici attribuiti al ricorrente e una nota riepilogativa nella quale sono dettagliatamente indicate le somme già erogate al ricorrente e quelle che gli saranno corrisposte mensilmente, per il resto della vita.
L’importo complessivo così calcolato ammonta a € 1.830.397,27.
3. Nell’udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata discussa alla presenza del difensore di parte ricorrente e trattenuta in decisione.
4. L’eccezione di compensazione formulata dal Ministero della Difesa - che si esamina in via prioritaria per ragioni logiche e di economia processuale - è fondata.
Ciò consente - a prescindere da ogni ulteriore approfondimento - di rigettare la domanda di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme richieste dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
Al riguardo si ricorda che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 23 febbraio 2018, ha affermato che “la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario” (Cons. di Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1).
La giurisprudenza civile, a sua volta, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della così detta compensatio lucri cum damno , “I criteri filtranti sono tre: l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e il beneficio; la valutazione della ragione giustificatrice del beneficio; la previsione legislativa di un meccanismo di surroga o rivalsa. [...]
Quanto al primo di detti filtri, viene in rilievo il congiunto operare dei già menzionati principio di c.d. indifferenza (il patrimonio del danneggiato non deve patire le conseguenze negative derivate dal fatto illecito, ma neppure giovarsi di questo) e regola della causalità giuridica (in questo caso anzitutto come "regola di struttura", prima ancora che "regola di funzione"), che segna il criterio in base al quale - ossia secondo la teoria della cd. regolarità causale, fondata sull'id quod plerumque accidit - danno e vantaggio devono essere collegati eziologicamente all'illecito e ciò a prescindere dal titolo attributivo (legge o contratto che sia).
Il secondo criterio prescelto è [...] quello della ‘ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato', in quanto il sistema ordinamentale non ammetterebbe la compensatio in forza di una mera operazione contabile, di ‘una regola categoriale destinata ad operare in modo bilancistico', ma pretende la ‘giustizia del beneficio' e così suggerisce di verificare a fondo la causa della sua attribuzione, perché solo se questa esibisse una funzione analoga a quella risarcitoria, propria dell'illecito, ne consentirebbe lo scomputo dal risarcimento stesso. [...]
[I]l terzo dei menzionati criteri filtranti [...] non assume rilevanza là dove, come nella fattispecie, è unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della posta indennitaria.
In questo caso trova applicazione il principio secondo il quale nelle ‘ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (...) vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa’ (così le citate sentenze delle Sezioni Unite. In precedenza, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 584, Cass., 14 marzo 2013, n. 6573, Cons. Stato, A.P., n. 1 del 2018; successivamente, tra le altre, Cass., 30 novembre 2018, n. 31007)” (cfr. Cass., sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757).
In base a tali principi, pertanto, dalle somme spettanti a titolo risarcitorio devono essere detratti gli importi percepiti a titolo di equo indennizzo, di assegno vitalizio, di speciale assegno vitalizio, di speciale elargizione e di pensione di privilegio, determinandosi, altrimenti, un ingiustificato arricchimento dei soggetti danneggiati.
Difatti, “I presupposti alla base della speciale elargizione e dell'equo indennizzo, nonché degli assegni vitalizi, sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, quand'anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l'impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico. Ma le somme complessivamente intese, accomunate dall'identica funzione di reintegrare il danneggiato nella sua sfera giuridica antecedente alla lesione subita per effetto dell'altrui fatto ingiusto, costituiscono il ristoro a favore di quest'ultimo ovvero dei soggetti subentranti allo stesso. La funzione compensativa ora accennata, tipica della responsabilità civile, verrebbe invece snaturata se gli indennizzi ottenuti in ragione del medesimo fatto non venissero considerati, in favore di una concezione punitiva nei confronti del danneggiante estranea all'istituto (in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1)” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6402).
La giurisprudenza ha infine chiarito che il defalco dall'entità del risarcimento spettante opera anche per i ratei futuri di un’erogazione indennitaria determinata o determinabile nel suo complessivo ammontare, previa trasformazione del valore di una rendita percepibile per un certo numero di anni in un capitale di valore equivalente (cfr. a tal riguardo Cass. civ., III, 6 dicembre 2028, n. 31543).
Ebbene, in base alla documentazione prodotta e ai conteggi effettuati dal Ministero resistente, è stato dimostrato che al ricorrente, fino al mese di marzo 2023, sono stati erogati € 510.432,02 e che allo stesso, secondo le sue attuali aspettative di vita (calcolate secondo i dati statistici contenuti nel rapporto Istat per il 2019), saranno corrisposte ulteriori somme, con cadenza mensile, per un importo complessivo di € 1.319.965,25 (cfr., in particolare, allegato 12 e 13 di parte resistente).
Solo per tali voci, al ricorrente è stata quindi riconosciuta la spettanza di una somma complessiva pari a € 1.830.397,27, nettamente superiore a quella di € 1.330.227,36 chiesta a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che egli afferma di aver subìto.
Al ricorrente, inoltre, è stata attribuita, dal 2 novembre 2010, la pensione privilegiata, anch’essa soggetta a detrazione dall’importo spettante a titolo di risarcimento del danno.
Va detto anche che in merito alla documentazione e ai conteggi prodotti dall’Amministrazione, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione; lo stesso si è invero limitato, nella propria memoria di replica, a negare che possa operare la compensazione tra le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno e quelle - già erogate o da erogare - attribuite a titolo di benefici assistenziali, stante la differente ragione giustificatrice sottostante a tali voci; tesi che, tuttavia, in base alla giurisprudenza poco sopra richiamata, non può condividersi.
Alla luce di quanto esposto, appare dunque evidente che - anche a voler riconoscere per intero la somma richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento danni - la stessa, nel caso di specie, risulterebbe integralmente compensata dalle somme già riconosciute dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo, di assegno vitalizio, di speciale assegno vitalizio, di speciale elargizione e di pensione di privilegio.
Tanto basta a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento avanzata con il presente ricorso.
5. Le spese, considerata la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
LV De CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De CE | LV La GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.