Articolo 94 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 93Articolo 95
Versione
15 dicembre 1981
Art. 94. (Usurpazione)

L' articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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