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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/07/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 79-1/2024 PU da: (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Davide Parte_1 P.IVA_1
Sarina e Giulia Galati
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Sassari, Strada Provinciale 42 Dei Due Controparte_1
Mari Km 11 s.n. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro P.IVA_2
Bilotta
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 è stata proposta da Parte_1 rappresentata da , istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei Controparte_2 confronti di lamentando il mancato pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 698.925,14, ancora dovuta, anche a seguito di parziale soddisfazione del credito in sede esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo n. 66/2018 del Tribunale di Sassari in data 16.01.2018, divenuto definitivamente esecutivo in seguito alla cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 1314/2018 (doc.ti 5 e 6).
pagina 1 di 5 La società resistente si è costituita in data 14.1.2025, contestando la legittimazione della ricorrente - non essendo provata l'esistenza della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB da Intesa Sanpaolo Spa ad , né l'inclusione del credito in Parte_1 questione nella cessione medesima – la rappresentanza sostanziale e processuale in capo ad nonché la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, Controparte_2 comma 1 let. d) CCI e dello stato di insolvenza. Concessi termini alle parti per il deposito di memorie in cui meglio argomentare le rispettive difese, nonché un successivo rinvio per acquisire informativa da parte dell'Agenzia delle Entrate e per tentare una definizione tramite accordo bonario come richiesto dalla resistente, all'udienza del 14.5.2025 il presente procedimento è stato infine rimesso in decisione al Collegio. Preliminarmente, va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di estrazione di Controparte_1 materiali da cava. Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, oggetto di contestazione da parte della società resistente, il Tribunale, pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da Intesa Sanpaolo a ritiene dimostrata, anche in via Parte_1 presuntiva, la titolarità del credito in capo alla cessionaria (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023), sulla base dei seguenti elementi, complessivamente considerati: produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.4.2022 (doc. 1 ricorso) e dell'elenco dei crediti ceduti (doc.1 memoria di replica); deposito della dichiarazione della Banca cedente che conferma l'intervenuta cessione dei crediti di cui trattasi ad (doc. 2); disponibilità materiale da parte della Parte_1 ricorrente del titolo esecutivo, rappresentato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo ottenuto dalla cedente (doc. 5). In ordine poi al preteso difetto di rappresentanza in capo ad , si osserva che, CP_2 contrariamente a quanto allegato dalla resistente, la procura speciale per atto Notaio in data 20.4.2022 Rep. 33134, Racc. 22224 (All. A) reca la specifica Per_1 indicazione, tra i poteri conferiti da ad , di “(b) compiere tutte le attività Pt_1 CP_2 dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori” e di “(t) promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari, immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione di pagamento, proporre istanze di sequestro e dissequestro per titoli, valori e beni”.
pagina 2 di 5 Priva di pregio è, altresì, la doglianza di in merito all'omessa Controparte_1 iscrizione di così come di all'albo vigilato da Banca Parte_1 Controparte_2
d'Italia di cui all'art. 106 TUB. In proposito, infatti, si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha risolto la questione, affermando che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica” (Cass. 18/03/2024, n. 7243). La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 5 ed informative pervenute da , e Controparte_3 CP_4
) consente, inoltre, di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati CP_5 sia ben superiore ad euro 30.000,00, come del resto non è contestato dalla debitrice (art. 49, u.c., CCI). Quanto poi all'eccepito mancato superamento delle soglie previste dagli artt. 2, comma I let. d) e 121 CCI, il Tribunale - premesso che l'onere della prova del mancato possesso dei requisiti dimensionali fissati ex lege grava sul debitore che assume di essere
“impresa minore” - rileva che, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dal titolo esecutivo definitivo per oltre € 690.000 prodotto dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, nonché dalle informative pervenute da Agenzia delle Entrate (da cui risultano debiti per € 3.302.770,93), (che vanta CP_4 crediti per € 461.526,41) e (con debiti iscritti a ruolo per € 55.982,41), emerge il CP_5 netto superamento della soglia di € 500.000 prevista per i debiti. A dispetto delle mere e generiche allegazioni di risulta altresì Controparte_1 provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Sassari RGE 118/2012, conclusasi con riparto in favore della ricorrente per la sola somma di € 84.743,20, con conseguente permanere di un credito, non contestato dalla resistente, di oltre € 690.000 (doc.ti 8 e 9); rilevantissima esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia per oltre euro tre milioni, nonché nei confronti Controparte_6 di per oltre 460.000 €; omesso deposito dei bilanci successivamente al 2017. CP_4
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 3 di 5 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Sassari, Strada Provinciale 42 Dei Due Mari Km 11 s.n. (C.F. e P.I. ), P.IVA_2 esercente, tra l'altro, l'attività di estrazione di materiali da cava, n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_2 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 5 novembre 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 21/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 79-1/2024 PU da: (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Davide Parte_1 P.IVA_1
Sarina e Giulia Galati
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Sassari, Strada Provinciale 42 Dei Due Controparte_1
Mari Km 11 s.n. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro P.IVA_2
Bilotta
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 è stata proposta da Parte_1 rappresentata da , istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei Controparte_2 confronti di lamentando il mancato pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 698.925,14, ancora dovuta, anche a seguito di parziale soddisfazione del credito in sede esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo n. 66/2018 del Tribunale di Sassari in data 16.01.2018, divenuto definitivamente esecutivo in seguito alla cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 1314/2018 (doc.ti 5 e 6).
pagina 1 di 5 La società resistente si è costituita in data 14.1.2025, contestando la legittimazione della ricorrente - non essendo provata l'esistenza della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB da Intesa Sanpaolo Spa ad , né l'inclusione del credito in Parte_1 questione nella cessione medesima – la rappresentanza sostanziale e processuale in capo ad nonché la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, Controparte_2 comma 1 let. d) CCI e dello stato di insolvenza. Concessi termini alle parti per il deposito di memorie in cui meglio argomentare le rispettive difese, nonché un successivo rinvio per acquisire informativa da parte dell'Agenzia delle Entrate e per tentare una definizione tramite accordo bonario come richiesto dalla resistente, all'udienza del 14.5.2025 il presente procedimento è stato infine rimesso in decisione al Collegio. Preliminarmente, va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di estrazione di Controparte_1 materiali da cava. Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, oggetto di contestazione da parte della società resistente, il Tribunale, pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da Intesa Sanpaolo a ritiene dimostrata, anche in via Parte_1 presuntiva, la titolarità del credito in capo alla cessionaria (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023), sulla base dei seguenti elementi, complessivamente considerati: produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.4.2022 (doc. 1 ricorso) e dell'elenco dei crediti ceduti (doc.1 memoria di replica); deposito della dichiarazione della Banca cedente che conferma l'intervenuta cessione dei crediti di cui trattasi ad (doc. 2); disponibilità materiale da parte della Parte_1 ricorrente del titolo esecutivo, rappresentato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo ottenuto dalla cedente (doc. 5). In ordine poi al preteso difetto di rappresentanza in capo ad , si osserva che, CP_2 contrariamente a quanto allegato dalla resistente, la procura speciale per atto Notaio in data 20.4.2022 Rep. 33134, Racc. 22224 (All. A) reca la specifica Per_1 indicazione, tra i poteri conferiti da ad , di “(b) compiere tutte le attività Pt_1 CP_2 dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori” e di “(t) promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari, immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione di pagamento, proporre istanze di sequestro e dissequestro per titoli, valori e beni”.
pagina 2 di 5 Priva di pregio è, altresì, la doglianza di in merito all'omessa Controparte_1 iscrizione di così come di all'albo vigilato da Banca Parte_1 Controparte_2
d'Italia di cui all'art. 106 TUB. In proposito, infatti, si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha risolto la questione, affermando che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica” (Cass. 18/03/2024, n. 7243). La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 5 ed informative pervenute da , e Controparte_3 CP_4
) consente, inoltre, di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati CP_5 sia ben superiore ad euro 30.000,00, come del resto non è contestato dalla debitrice (art. 49, u.c., CCI). Quanto poi all'eccepito mancato superamento delle soglie previste dagli artt. 2, comma I let. d) e 121 CCI, il Tribunale - premesso che l'onere della prova del mancato possesso dei requisiti dimensionali fissati ex lege grava sul debitore che assume di essere
“impresa minore” - rileva che, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dal titolo esecutivo definitivo per oltre € 690.000 prodotto dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, nonché dalle informative pervenute da Agenzia delle Entrate (da cui risultano debiti per € 3.302.770,93), (che vanta CP_4 crediti per € 461.526,41) e (con debiti iscritti a ruolo per € 55.982,41), emerge il CP_5 netto superamento della soglia di € 500.000 prevista per i debiti. A dispetto delle mere e generiche allegazioni di risulta altresì Controparte_1 provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Sassari RGE 118/2012, conclusasi con riparto in favore della ricorrente per la sola somma di € 84.743,20, con conseguente permanere di un credito, non contestato dalla resistente, di oltre € 690.000 (doc.ti 8 e 9); rilevantissima esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia per oltre euro tre milioni, nonché nei confronti Controparte_6 di per oltre 460.000 €; omesso deposito dei bilanci successivamente al 2017. CP_4
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 3 di 5 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Sassari, Strada Provinciale 42 Dei Due Mari Km 11 s.n. (C.F. e P.I. ), P.IVA_2 esercente, tra l'altro, l'attività di estrazione di materiali da cava, n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_2 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 5 novembre 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 21/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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