Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6769/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
1) nata Milano (MI), il 16 maggio 1973, cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente a [...] C.F._1 con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente a [...] ma di fatto domiciliato a C.F._2
Milano in Via Bettino da Trezzo n. 14 con l'Avv. Elena Marchetto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 8 giugno 2002 in Milano (anno 2002 atto n. 627 parte II serie A), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2
Separati con sentenza n. 1355/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 26.09.2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
2024 e pubblicata in data 26 settembre 2024, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto tra i Signori [nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e [nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
] i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, C.F._3 in data 8 giugno 2002 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al
N. 627, Parte 2, Serie A, Anno 2002), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza. 2) Dare atto che i coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Dare atto che il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi Per_2 Per_ i genitori e prevalentemente collocato presso la madre, e che , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, attualmente convivente con la madre, manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Dare atto che la ex casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Zuccoli n. 26, di esclusiva proprietà del Signor rimarrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, Parte_2 unitamente alle relative pertinenze compreso il box situato nel medesimo condominio di Via
Zuccoli n. 26 e sino a quando i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, alla
Signora dandosi atto le parti che il Signor che se ne è già da tempo Parte_1 Pt_2 allontanato, ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali e che egli provvederà tempestivamente al cambio della propria residenza anagrafica. Rimane inteso tra le parti che, come per legge, le spese condominiali ordinarie saranno a carico dell'assegnataria, mentre quelle straordinarie a carico del proprietario. Il Signor in deroga a quanto precede, avrà l'uso della cantina e del solaio Pt_2 pertinenziali dell'immobile sito a Milano in Via Zuccoli n. 26.
5) Dare atto che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e fino a quando i figli convivranno con la madre e/o sino al raggiungimento da parte loro Per_ dell'autosufficienza economica, contribuirà al mantenimento dei figli e con Per_2 le seguenti modalità:
(a) mediante il versamento dell'assegno mensile complessivo di € 1.000,00 (vale a dire
€ 500,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024);
(b) mediante la copertura del 50% delle loro spese extra assegno, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
(c) mediante la copertura diretta e integrale delle utenze di luce e gas dell'immobile sito a Milano, Via Zuccoli n. 26, assegnato alla Signora Pt_1
(d) mediante la cessione alla Signora della propria quota dell'Assegno Unico Pt_1 relativo ai figli, con la precisazione che il Signor presterà ogni necessaria Pt_2 collaborazione al fine della ripresentazione della domanda a nome della sola Signora
Pt_1
6) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, possa incontrare e tenere con sé il figlio minore : Per_2
- nei tempi ordinari, tenuto conto dell'età del minore, sulla base di accordi direttamente assunti con lo stesso, dandosi atto le parti che, quantomeno, il ragazzo pernotterà complessivamente per una settimana al mese presso il padre;
- durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per 15 giorni, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e con la precisazione che, allorquando non sarà in vacanza con uno dei due genitori o in Per_2 vacanza autonoma, proseguirà l'ordinario diritto di visita come sopra disciplinato;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre e nel rispetto dell'alternanza in essere, per il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio per il secondo periodo comprensivo del Capodanno, lo avrà anche per il giorno della Vigilia di Natale, sino alle ore 10,00 del 25 dicembre. Fatto salvo il principio dell'alternanza, eventuali diversi accordi genitoriali sulle vacanze di Natale andranno assunti entro il 15 novembre antecedente;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni e nel rispetto dell'alternanza in essere, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il figlio per Pasqua, lo terrà per le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale. Fatto salvo il principio dell'alternanza, eventuali diversi accordi genitoriali sulle vacanze di Pasqua e Carnevale andranno assunti con 4 settimane di anticipo;
- per i c.d. “ponti” scolastici nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana (dunque, con la precisazione che i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana più prossimo).
7) Dare atto che, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e scaturenti dal rapporto di coniugio, le parti hanno dato corso agli accordi intervenuti, ovvero che il Signor anche tenuto conto dell'apporto dato dalla Parte_2
Signora ll'acquisto dello stesso, ha trasferito, a fronte dell'accollo avvenuto del mutuo residuo Pt_1 attualmente gravante sull'immobile con le modalità di cui alla clausola 8) che segue, alla Signora
che ha accettato il trasferimento, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile Parte_1 sito a Cesenatico, Viale Trento n. 51/E (all'interno del condominio denominato “De Amicis”), con tutto quanto in esso contenuto (arredi e suppellettili), il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesenatico (cfr. doc. 4):
- quanto all'immobile, appartamento posto al piano secondo, di due vani più servizi, foglio 9, mappale 180, sub. 11, P. 2, z.c. 1, Cat. A/3, classe 5, vani 3,5, R.C. proposta Euro 343,44, confinante con parti comuni, ragioni Liverani, ragioni Medri, salvo altri.
Le parti convengono che il Notaio presso cui è stato formalizzato il trasferimento immobiliare
è stato scelto dalla Signora e che ogni spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro Parte_1 costo connesso al trasferimento che precede è stato interamente sostenuto dalla stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti si sono avvalse dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 Corte
Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento retro descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e patrimoniale tra i coniugi.
8) Dare atto che la Signora in ragione del trasferimento che precede e a titolo di Pt_1 prezzo dello stesso, ha proceduto all'accollo liberatorio in favore del Signor del mutuo Pt_2 residuo, attualmente pari a € 101.436,27, ancora gravante sull'immobile stesso e che era cointestato alle parti (contratto n° 1727418 Banca Intesa San Paolo). La Signora con decorrenza dal Pt_1 trasferimento dell'immobile a proprio favore, terrà in ogni caso a proprio diretto ed integrale carico il pagamento del mutuo ancora gravante sull'immobile sino a completa estinzione dello stesso, manlevando espressamente il Signor da ogni e qualunque responsabilità di quest'ultimo nei Pt_2 confronti dell'istituto bancario erogante.
9) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento. 10) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
11) Dare atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . Per_2
12) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 8 giugno
2002, tra i Signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG