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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. IORI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTRICE contro
C.F. ). CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali da reato (art. 185 c.p.).
Le parti hanno concluso come segue: per l'attrice: “nel merito, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per i danni CP_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla signora in ragione delle condotte Parte_1 perpetrate nei suoi confronti;
condannare conseguentemente al risarcimento del CP_1 danno tutto cagionato a quantificabile in Euro 60.000,00 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa comprensive di rimborso delle spese generali, di IVA e CNPA come per legge”.
Per il convenuto: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 17/10/2024 a norma dell'art. 281-decies c.p.c., l'attrice proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del convenuto sulla base delle CP_1 seguenti allegazioni.
Ha avuto una frequentazione sentimentale col convenuto dal 2019 a giugno 2022. Il rapporto è stato chiuso su volontà dell'attrice per atteggiamento aggressivo del convenuto nei suoi confronti. Già in precedenza, a partire da ottobre 2019, a seguito dell'iscrizione dell'attrice ad un sito di incontri, l'odierno convenuto, in anonimo o servendosi di due numeri di telefono non identificati, aveva iniziato a telefonare ripetutamente all'attrice e a persone a lei vicine, quali le amiche e il figlio,
[...] insultando e denigrando l'attrice facendo riferimenti alla sua vita privata e minacciando i Per_1 soggetti chiamati, tanto che l'attrice aveva sporto denuncia contro ignoti in data 06.02.2020. Si era poi rivolta a un investigatore privato che aveva scoperto che sui due cellulari utilizzati dall'attrice erano stati installati dei programmi spia e che i numeri di telefono da cui provenivano le chiamate moleste erano intestati al convenuto. Egli, tuttavia, dichiarò di non aver mai acquistato o delegato alcun soggetto ad acquistare a suo nome e sporse a sua volta querela per sostituzione di Pt_2 persona (cfr. doc. 41). Il procedimento penale si concluse, pertanto, con archiviazione per mancanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio a carico del convenuto.
A causa del perpetrarsi delle condotte persecutorie nei confronti dell'attrice, che, oltre a continue chiamate, sfociavano in scritte ingiuriose effettuate con bomboletta spray davanti al muro di casa, imbrattamenti del citofono e disegni di falli accanto al cancello del condominio dove vive, plurimi danneggiamenti ai tergicristalli dell'autovettura dell'attrice, rinvenimenti di biancheria intima e forme falliche costruite con fil di ferro attaccate a specchietti e tergicristalli dell'autovettura, imbrattamenti con bomboletta spray dei cerchioni dell'automobile, invio di lettere e bigliettini intimidatori, anche con riferimento al luogo di abitazione e di lavoro del figlio sia a Persona_1 casa dell'attrice che di suo figlio, la stessa sporgeva una nuova querela contro ignoti il 20.04.2022.
Nel frattempo, il convenuto, col quale la frequentazione era all'epoca ancora in corso (cfr.doc. 12, pag. 2), aveva in diverse occasioni mostrato segni di gelosia nei confronti dell'attrice, finché, a seguito dell'impossibilità della stessa di vederlo per un appuntamento, egli manifestava un forte atteggiamento aggressivo, motivo per il quale l'attrice manifestava la volontà di porre fine alla loro frequentazione. Il convenuto iniziava così ad importunare l'attrice con plurimi messaggi offensivi e a minacciarla che, se avesse continuato a non volerlo incontrare, avrebbe inoltrato al figlio e mostrato ad altre persone le foto intime che le aveva scattato nel 2019; come effettivamente avvenne a luglio 2022, quando inviò le foto a e ne utilizzò una come immagine del Persona_1 proprio profilo di WhatsApp. L'attrice, a quel punto, ricercando tra vecchi messaggi, ritrovava una registrazione audio effettuata su una chiamata anonima ricevuta da un'amica a settembre 2021 nella quale un uomo non identificato affermava “la morirà”, riconoscendo, senza alcun dubbio, la Pt_1 voce del convenuto e riuscendo così ad attribuire a “le pene da me sofferte negli CP_1 ultimi 3 anni” (cfr. integrazione di querela dd. 07.07.2022 sub doc. 17).
A seguito della denuncia e delle plurime integrazioni presentate dall'attrice, si è instaurato un nuovo procedimento penale a carico del convenuto, per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), con le aggravanti di aver commesso i fatti essendo legato da relazione affettiva alla persona offesa e attraverso strumenti informatici o telematici. pagina 2 di 9 Con ordinanza dd. 08/07/2022 del G.I.P. del Tribunale di Rovereto, veniva disposta, a carico dell'odierno convenuto, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'odierna attrice (cfr. doc. 6). Il procedimento si è concluso con sentenza del
Tribunale di Rovereto c.d. di patteggiamento dd. 26.10.2022, con applicazione della pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione (cfr. doc. 2). Le condotte illecite oggetto della sentenza appena indicate sono quelle poste in essere dall'imputato sia prima che dopo l'interruzione della relazione sentimentale con l'odierna attrice, ossia “iniziate dall'inizio del mese di giugno 2020 e culminate nel corso di marzo 2021, protrattesi sino al 04.07.2022” (così il capo di imputazione con riferimento al reato di atti persecutori). Viceversa, il reato di diffusione di immagini sessualmente esplicite è indicato come commesso il 01.07.2022.
Le condotte illecite poste in essere dal convenuto da giugno 2020 al luglio 2022, per un periodo complessivo di circa 2 anni e 9 mesi, sia antecedenti che successivi alla rottura della frequentazione con l'attrice, hanno fatto insorgere in lei un rilevante stato di ansia e timore per la propria incolumità, con comparsa di disturbi allo stomaco e all'esofago e la necessità di assumere sonniferi per dormire la notte, oltre ad arrecarle un profondo senso di disagio nella vita quotidiana, fino al punto di non uscire quasi più di casa e di aver bisogno di un sostegno psicologico. Inoltre, le plurime telefonate alle amiche e al figlio, l'imbrattamento delle aree condominiali e l'invio delle foto intime al figlio hanno causato l'incrinatura dei rapporti famigliari, di amicizia e di vicinato.
Chiedeva, pertanto, l'attrice il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ai reati commessi dal convenuto, stimati in complessivi €60.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
Alla prima udienza del 15.01.2024, dichiarata la contumacia del convenuto, questo Giudice all'esito dell'interpretazione dell'atto introduttivo chiariva che non riteneva proposta alcuna domanda di risarcimento di un danno biologico, non essendo stato allegato il relativo fatto costitutivo rappresentato da una patologia clinicamente accertabile, tale non potendosi considerare il fugace accenno a pg. 2 del ricorso a “disturbi all'esofago ed allo stomaco che l'ha costretta a svariati esami clinici (doc. 23-29) ed a sottoporsi a cura farmacologica”, ovvero l'ulteriore fugace accenno a pg. 5 al “danno biologico” in sede di richieste di prove orali, dovendosi invece ritenere che la domanda proposta abbia ad oggetto unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale da reato
(ar.t 185 c.p.), sia sul versante c.d. morale (patema e turbamento d'animo) che su quello c.d. esistenziale (incidenza sullo stile di vita e sulle relazioni umane), oltre al danno patrimoniale allegato.
Il difensore della ricorrente si riservava di argomentare in merito in un successivo momento, cosa che tuttavia non avveniva e deve quindi ritenersi che l'interpretazione dell'atto introduttivo sia stata condivisa.
Alla medesima udienza veniva disposta l'acquisizione integrale del fascicolo penale ed ammessa prova testimoniale in ordine al danno subito dall'attrice. Esaminati i testi e all'udienza del 26.02.2025, precisate le Testimone_1 Persona_1 conclusioni, la difesa del ricorrente svolgeva la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e questo Giudice si riservava il deposito della presente sentenza nel termine di gg. 30.
La domanda dell'attrice è fondata e va pertanto accolta, almeno nei limiti che si andranno di seguito a precisare.
Nel merito, l'attrice ha provato tutti i fatti costitutivi della domanda, ossia la commissione da parte pagina 3 di 9 del convenuto del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), mediante continue telefonate a lei, alle amiche e al figlio, plurimi danneggiamenti dell'autovettura e plurimi imbrattamenti dei muri adiacenti alla sua abitazione, commesso in continuazione (art. 81 c.p.) per oltre 2 anni (da giugno
2020 a luglio 2022) e del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), per aver inviato, in data 01.07.2022, le foto dell'attrice, prodotte sub. doc.8 pag. 20 ss., certamente destinate a rimanere private e senza suo consenso, al figlio e aver Persona_1 utilizzato una di queste fotografie come immagine del proprio profilo di WhatsApp (giugno 2022), così rendendole visibili ad un numero indeterminato di persone.
Questa conclusione si fonda, in primo luogo, sulla sentenza di patteggiamento del Tribunale di
Rovereto del 26.10.2022, irrevocabile il 12.11.2022, relativa ai fatti sopra descritti (cfr. doc. 2 attrice). Se, infatti, la sentenza di patteggiamento non costituisce una vera e propria sentenza di condanna, alla quale difatti è equiparata solo a determinati fini, a norma dell'art. 445 c.p.p. e non può, pertanto, assumere nei giudizi civili la medesima efficacia di giudicato prevista per le sentenze di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è altrettanto vero che la giurisprudenza della Cassazione civile è costante nel riconoscerle il ruolo di un importante elemento di prova di cui il giudice civile può e deve tenere conto, da valutare insieme alle altre risultanze probatorie, e che può essere disatteso solo a seguito di adeguata motivazione tesa a spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe implicitamente ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr., ex multis, Cass., 31.01.2024, nr. 2897; Cass., 07.11.2023, nr.
31010; Cass., 11.10.2023, nr. 28328; Cass., 30.07.2018, nr. 20170; Cass., 02.02.2017, nr. 2695;
Cass., 29.02.2016, nr. 3980). La sentenza di patteggiamento resta quindi una piena prova liberamente apprezzabile dal giudice civile, che può anche da sola sorreggere l'accoglimento della domanda, che il giudice ha l'obbligo di considerare e che può disattendere solo sulla base di adeguata motivazione. Insomma, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova ma solo un obbligo aggiuntivo di motivazione a carico del giudice, nel caso intenda disattenderla. Si ritiene, quindi, conforme al diritto positivo la tesi che consente la sua libera utilizzazione al fine di concorre al convincimento del Giudice, unitamente a tutte le altre prove assunte nel processo.
A ben vedere, infatti, la sentenza di patteggiamento si compone di due distinti elementi. In primo luogo, un sommario accertamento effettuato dal Giudice, condotto sulla falsa riga della regola di giudizio in ordine alla mancanza delle condizioni di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. art. 444, comma 2 c.p.p.), che ancora non sarebbe in grado di giustificare l'applicazione di una sanzione penale. In secondo luogo, il consenso dell'imputato che consente di colmare il deficit di accertamento compiuto dal giudice. La sintesi di queste due distinte componenti confluisce nel risultato di un accertamento pieno che solo può giustificare l'applicazione di una sanzione penale, in osservanza del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2
Cost.).
Questa conclusione è, del resto, avvalorata dall'inversione di rotta della giurisprudenza penale della Cassazione sulla natura della sentenza di patteggiamento, operata a seguito della legge nr. 134 del 2003 (legge sul c.d. patteggiamento allargato), con abbandono dello schema della “sentenza senza giudizio” ossia senza accertamento sostituito dalla comune volontà delle parti, in precedenza adottato (cfr. Cass. Sez. Un. 15.05.1992, nr. 5777; su questo presupposto si era negato che la sentenza di patteggiamento possa essere causa di revoca della sospensione condizionale della pena,
pagina 4 di 9 cfr. Cass. Sez. Un., 18.04.1997, nr. 3600 e Cass. Sez. Un., 03.05.2001, nr. 31 e che possa essere oggetto di giudizio di revisione, cfr. Cass. Sez. Un., 08.07.1998, nr. 6), per accogliere l'opposta visione della sentenza di patteggiamento come implicante un accertamento di responsabilità, per quanto sommario ed incompleto (cfr. Cass. sez. Un., 29.11.2005, nr. 17781).
Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento trova piena conferma negli atti di indagine del procedimento penale il cui fascicolo si è provveduto ad acquisire integralmente, pienamente utilizzabili nella presente sede quali “prove atipiche” e che confermano pienamente la responsabilità del convenuto in ordine ai reati contestatigli.
Detto fascicolo contiene, anzitutto, il verbale della querela sporta dall'attrice in data 22.04.2022 presso la Stazione Carabinieri di Arco e delle successive integrazioni, il verbale di consegna ai Carabinieri di Arco degli oggetti rinvenuti sull'autovettura dell'attrice, le fotografie dei plurimi imbrattamenti compiuti a danno dell'edificio di abitazione dell'attrice, la registrazione di una telefonata anonima proveniente dal molestatore al figlio dell'attrice, la stampa dei Persona_1 messaggi scambiati tra l'attrice e il convenuto e gli appunti da lei redatti con le date e orari della telefonate anonime ricevute, le quali, per numero, orari e frequenza non possono che indicare un persistente intento di molestia e vessazione. Inoltre, il fascicolo contiene gli accertamenti esperiti dal personale della Stazione Carabinieri di Arco sui valichi stradali del Comune di Malcesine (VR)
e in autostrada del Brennero A22, foto e video registrati dalla foto trappola installata sul balcone dell'attrice, decreto e verbale di perquisizione e verbale di sequestro, fascicolo con la richiesta e l'emissione della misura cautelare e interrogatorio dell'odierno convenuto, verbale di sommarie informazioni assunte dal figlio dell'attrice, con le fotografie del luogo di lavoro di Persona_1 quest'ultimo e le immagini fotografiche, a sfondo sessuale dell'attrice, inviategli dal convenuto, tra cui quella che quest'ultimo ha utilizzato come immagine del proprio profilo di WhatsApp.
Particolarmente pregnante, ai fini della sicura individuazione del convenuto quale autore dei reati, è la circostanza certa che a seguito di perquisizione sono state rinvenute a casa del convenuto non solo le foto dell'attrice poi inviate al figlio o diffuse mediante il proprio profilo WhatsApp ma anche materiale riconducibile agli episodi denunziati, quali bombolette spray ed etichette adesive, come argomentato anche dal GIP nell'ordinanza di misura cautelare dd. 08.07.2022 (cfr. doc. 6), in modo del tutto condivisibile. Nel corso della perquisizione, oltre alle bombolette spray di colore nero, bianco e rosso, è stato rinvenuto anche del nastro adesivo bicolore verde e giallo;
tutti elementi, questi, che sembrano corrispondere alle allegazioni di parte attrice, dalle quali emerge da un lato l'utilizzo di bombolette spray rossa e nera per imbrattare pareti, campanello, cassetta delle lettere e copricerchi della macchina, sia l'utilizzo di nastro adesivo giallo/verde per rivestire il fil di ferro rinvenuto sulla vettura. Inoltre, all'interno dell'auto targata FW817VY di proprietà del convenuto, è stata rivenuta una busta gialla, recante gli indirizzi dell'attrice e del figlio, identica a quelle trovate nella cassetta delle lettere nelle giornate del 20, 27 e 28 giugno 2022 e denunciate pochi giorni dopo dalla ricorrente.
Altri elementi rilevanti si desumono dalle risultanze dei tabulati autostradali, i quali permettono di stabilire con un elevato grado di probabilità, se non proprio di certezza, la perpetrazione dei fatti ad opera del convenuto, in quanto gli orari di ingresso e uscita dall'autostrada trovano una corrispondenza con le date in cui sono stati rinvenuti gli oggetti minatori da parte dell'attrice, come dichiarato nei verbali di querela. Più precisamente, dalle riprese effettuate mediante fototrappola sul pagina 5 di 9 balcone della querelante in data 15/06/2022, si rilevava l'avvicinamento di un uomo al cancello di ingresso dell'edificio alle ore 03:54:35 del mattino, stessa notte in cui i tabulati autostradali comprovano l'uscita di dal casello di Ala Avio alle ore 03:22:37 (cfr. fg. 74 ss. del fascicolo CP_1 penale) del fascicolo penale. Il giorno seguente l'attrice veniva a conoscenza che nella notte ignoti avevano imbrattato le due colonne del cancello di ingresso con vernice nera spray, potendosi attribuire pertanto la commissione del fatto al convenuto.
Altrettanto, pregnante è la prova emergente dai tabulati telefonici acquisiti dagli inquirenti attestanti ripetute telefonate eseguite dal convenuto sul cellulare in uso all'attrice nel periodo tra il maggio e il giugno 2022, utilizzando le utenze 371/4973151 e 348/7425022 certamente in uso al convenuto (la prima intestata alla madre del convenuto e la seconda in suo uso, per sua stessa ammissione nella dichiarazione sub doc. 40). Consultando detti tabulati, risultano pienamente riconducibili a tali utenze le telefonate “anonime” denunciate dalla persona offesa, provenienti da numero privato: tra le altre, il 10/06/2022 alle ore 22:15, 22:16, 22:17; l'11/06/2022 alle ore 01:50, 02:09, 02:10, ma anche i giorni 13, 14 e 15 dello stesso mese (cfr. fg. 268 ss. fascicolo penale).
La prova del dolo intenzionale e di particolare intensità perché fondato su una lucida volontà di arrecare danno e sofferenza alla persona offesa, si desume senza margini di incertezza dai messaggi whatsapp prodotti ed inviati dal convenuto all'attrice, tra i quali è possibile leggere il seguente: “mi farò filmare quando farò vedere le foto a tuo figlio sabato prossimo e poi te le giro … ora di distruggo moralmente e mentalmente sono sicuro e poi si vedrà… Non ti libererai di me facilmente mi prendo tutto quello ke ti ho dato con interess” (cfr. doc. 8, pg. 12) .
Del resto, piena conferma a queste conclusioni viene anche dalle testimonianze rese dai testi escussi.
In particolare, amica da circa 30 anni della ricorrente, che frequenta solo Testimone_1 saltuariamente (2-3 volte all'anno) ma con la quale si sente telefonicamente con cadenza quasi quotidiana ha dichiarato di aver ricevuto, in moltissime occasioni, sia di giorno che di notte, telefonate da un numero anonimo con le quali una voce maschile pronunziava insulti e minacce verso la del tipo “la è una puttana”, lo saprà anche il figlio”, morirà”, facendo a Pt_1 Pt_1 volte riferimento a persone appartenenti alla sfera di conoscenti della ricorrente;
ne parlò subito con l'amica, la quale inizialmente non aveva idea di chi potesse essere e poiché non cessavano e durarono oltre un anno decise di sporgere denunzia;
la ricorrente le disse che anche altre amiche ricevevano telefonate simili e le disse di aver paura di uscire di casa, tanto che si limitava ad uscire, di subire un forte stress che si manifestava con problemi allo stomaco;
ad un certo punto le riferì che l'autore era il che la ricorrente per un periodo aveva frequentato;
l'amica aggiunse che CP_1 telefonate simili erano giunte sia al figlio che la fratello della ricorrente e che a seguito di questa vicenda si sono interrotte le frequentazioni col fratello, prima invece regolari almeno nelle ricorrenze festive, come Natale e Pasqua e forti tensioni vi furono anche col figlio e la ricorrente per questo era disperata e piangeva spesso.
A sua volta il teste figlio della ricorrente, ha dichiarato che: il rapporto con la madre Persona_1 prima di questa vicenda era del tutto regolare;
poiché vive in Lombardia con la propria famiglia la vedeva all'incirca una volta al mese;
ad un certo punto iniziò a ricevere numerose telefonate, stimate in circa un centinaio, forse anche più, nelle quali si diceva che la “ era una puttana Pt_1
pagina 6 di 9 di Rovereto”; la cosa andò avanti per circa 2 anni e ne parlò molto con la madre la quale ad un certo punto gli disse che l'ignoto interlocutore riferiva notizie su di lui, sul luogo di residenza e sulla moglie e addirittura alla madre fu inviato la foto del suo cancello di casa di , in provincia di Pt_3
Lecco; a questo punto nacquero forti tensioni con la madre anche perché la moglie si era spaventata;
poco dopo gli arrivarono sul cellulare foto della madre mezza nuda ed anche per questo vi fu un litigio con la madre;
da questi eventi il rapporto si è incrinato e non è più tornato come prima anche se la madre viene a trovare i nipoti di anni 4 e 6.
Come si è visto formalmente la domanda attiene anche a condotte che si assume poste in essere prima dell'interruzione della relazione sentimentale, intorno al 2019, rispetto alle quali pure l'attrice aveva sporto a suo tempo querela. Considerando, tuttavia, che in quel caso il procedimento penale si era chiuso con un provvedimento di archiviazione, per l'impossibilità di individuare l'autore delle denunziate condotte persecutorie e che l'attrice non ha provato né chiesto di provare che anche queste condotte potessero essere effettivamente riconducibili al convenuto, per questa parte la domanda va disattesa. Vale solo la pena di precisare che questa conclusione non ha grande incidenza sulla condanna risarcitoria essendo pacifico che le condotte di maggiore portata lesiva, oggetto della sentenza di patteggiamento, sono state commesse nel periodo successivo e, in particolare, dopo la rottura della relazione sentimentale.
Si deve, pertanto, in definitiva ritenere accertati tutti i reati sopra descritti, essendosi integrati i relativi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva, commessi dal convenuto ai danni dell'attrice.
In accoglimento della domanda il convenuto va pertanto condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dei suddetti reati, a norma dell'art. 185 c.p.
Quanto ai primi, l'attrice ha sostenuto la spesa per il pagamento dell'investigatore privato e per le riparazioni della sua autovettura e dell'ingresso dell'abitazione (cfr. doc. 30-35) e, in dettaglio: € 30,02 e € 107,76 per i danni all'autovettura (cfr. doc. 30-31); € 732,00 per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'attrice a causa degli atti vandalici posti in essere dal convenuto (cfr. doc. 32); € 732,00 e € 199,99 per l'investigazione privata (cfr. doc. 33-34), per un totale di € 1.801,77.
Quanto ai danni non patrimoniali, invece, trattasi sia di un danno morale, consistente nella necessaria sofferenza che le continue molestie commesse a suo danno hanno inevitabilmente comportato, sia di un danno esistenziale, inteso come danno non patrimoniale implicante un oggettivo cambiamento nello stile di vita imposto dal convenuto all'attrice e nelle relazioni umane. Al riguardo, va osservato che la condotta persecutoria tenuta dal convenuto ha fatto sorgere nell'attrice un forte stress che le ha causato problemi sia fisici che psicologici: quanto ai primi, in particolare, dolori allo stomaco e all'esofago, per i quali si è più volte sottoposta ad accertamenti clinici, e difficoltà a dormire la notte, motivo per il quale ha iniziato ad assumere sonniferi;
mentre, dal punto di vista psicologico, ha iniziato a provare una forte paura al pensiero di uscire di casa, con conseguente bisogno di nascondersi, tenendo addirittura le tapparelle abbassate mentre si trovava all'interno della propria abitazione;
paura per affrontare la quale ha ritenuto opportuno iniziare un percorso di sostegno psicologico a partire da luglio 2022 (cfr. documentazione clinica sub doc.ti 23-
27). Inoltre, si è dovuta recare ripetutamente presso le forze dell'ordine per segnalare gli illeciti pagina 7 di 9 contegni di molestia e minaccia posti in essere dal convenuto;
illeciti che, senza dubbio e secondo comuni presunzioni (l'id quod plerumque accidit), integrano conseguenze pregiudizievoli di questo tipo, giustificando un risarcimento.
Riguardo alla liquidazione di questi danni non patrimoniali si deve necessariamente procedere ad una liquidazione meramente equitativa, posto che la prassi giudiziaria non ha elaborato criteri uniformi di liquidazione degli stessi. Tenendo in principale considerazione la notevole durata temporale nel corso della quale sono stati commessi i fatti di reato (circa 2 anni: da giugno 2020 a luglio 2022), la circostanza del coinvolgimento di altri soggetti vicini all'attrice, quali i vicini e le amiche, ma in particolare il figlio, a cui ha inviato le foto sub. doc. 8, l'entità del patema d'animo, di sicura pregnanza che può essere derivato alla persona offesa dai reati commessi ai suoi danni, con conseguente intensa modificazione del suo stile di vita, la notevole incidenza su relazioni affettive significative, come quella col figlio, il danno non patrimoniale complessivo può essere stimato nella complessiva somma di € 40.000,00. A ulteriore giustificazione della liquidazione di un danno non patrimoniale tanto significativo può essere sottolineata anche la notevole intensità del dolo, di sicura natura intenzionale e caratterizzato dal chiaro intento di arrecare nocumento grave a beni primari della personalità, quali l'onore e la reputazione nel contesto sociale di riferimento, le relazioni familiari, la tranquillità e serenità di vita. Benché sia noto che la responsabilità civile non svolga ordinariamente una funzione propriamente punitiva, che invece è svolta dalla responsabilità penale, con riferimento alla quale la gravità del reato è desunta anche dall'intensità del dolo (cfr. art. 133, comma 1 nr. 3), ma protettiva della vittima, si deve comunque osservare, da un lato, che quanto l'illecito sia di natura penale non può escludersi a priori una concorrente ed accessoria funzione sanzionatoria dell'autore del reato e, dall'altro e in ogni caso, come un dolo particolarmente intenso, come nel caso in esame, possa essere assunto, sulla base di massime di comune esperienza, come indice presuntivo di un turbamento d'animo della vittima di maggiore intensità e gravità.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della somma di € 41.801,77 di cui € 1.801,77 a titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dall'illecito al saldo effettivo. Poiché l'illecito si è protratto per un lungo corso di tempo e non è possibile fissare decorrenze differenziate per le singole conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima, ritiene opportuno questo Giudice fissare un momento di decorrenza convenzionale al 01.07.2022, corrispondete alla illecita diffusione delle foto dell'attrice che si deve ritenere il fatto maggiormente lesivo tra quelli compiuti.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite della ricorrente che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi relativi allo scaglione di riferimento individuato in base al danno risarcito e non alla domanda, con condanna in favore dello Stato, considerando che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Rovereto dd. 14.10.2022 (cfr. doc. 45), a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia. Si precisa che l'importo liquidato in pagina 8 di 9 dispositivo è ridotto della metà rispetto ai criteri di liquidazione sopra indicati a norma dell'art. 130 T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1 CP_1
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna a pagare in favore di CP_1 [...]
la somma di € 41.801,77, oltre al 3% annuo dal 01.07.2022 al saldo effettivo. Pt_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite di , che liquida nella CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 3.808,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia.
Rovereto, 26.02.2025.
IL DI
(dr. Riccardo Dies)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. IORI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTRICE contro
C.F. ). CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali da reato (art. 185 c.p.).
Le parti hanno concluso come segue: per l'attrice: “nel merito, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per i danni CP_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla signora in ragione delle condotte Parte_1 perpetrate nei suoi confronti;
condannare conseguentemente al risarcimento del CP_1 danno tutto cagionato a quantificabile in Euro 60.000,00 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa comprensive di rimborso delle spese generali, di IVA e CNPA come per legge”.
Per il convenuto: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 17/10/2024 a norma dell'art. 281-decies c.p.c., l'attrice proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del convenuto sulla base delle CP_1 seguenti allegazioni.
Ha avuto una frequentazione sentimentale col convenuto dal 2019 a giugno 2022. Il rapporto è stato chiuso su volontà dell'attrice per atteggiamento aggressivo del convenuto nei suoi confronti. Già in precedenza, a partire da ottobre 2019, a seguito dell'iscrizione dell'attrice ad un sito di incontri, l'odierno convenuto, in anonimo o servendosi di due numeri di telefono non identificati, aveva iniziato a telefonare ripetutamente all'attrice e a persone a lei vicine, quali le amiche e il figlio,
[...] insultando e denigrando l'attrice facendo riferimenti alla sua vita privata e minacciando i Per_1 soggetti chiamati, tanto che l'attrice aveva sporto denuncia contro ignoti in data 06.02.2020. Si era poi rivolta a un investigatore privato che aveva scoperto che sui due cellulari utilizzati dall'attrice erano stati installati dei programmi spia e che i numeri di telefono da cui provenivano le chiamate moleste erano intestati al convenuto. Egli, tuttavia, dichiarò di non aver mai acquistato o delegato alcun soggetto ad acquistare a suo nome e sporse a sua volta querela per sostituzione di Pt_2 persona (cfr. doc. 41). Il procedimento penale si concluse, pertanto, con archiviazione per mancanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio a carico del convenuto.
A causa del perpetrarsi delle condotte persecutorie nei confronti dell'attrice, che, oltre a continue chiamate, sfociavano in scritte ingiuriose effettuate con bomboletta spray davanti al muro di casa, imbrattamenti del citofono e disegni di falli accanto al cancello del condominio dove vive, plurimi danneggiamenti ai tergicristalli dell'autovettura dell'attrice, rinvenimenti di biancheria intima e forme falliche costruite con fil di ferro attaccate a specchietti e tergicristalli dell'autovettura, imbrattamenti con bomboletta spray dei cerchioni dell'automobile, invio di lettere e bigliettini intimidatori, anche con riferimento al luogo di abitazione e di lavoro del figlio sia a Persona_1 casa dell'attrice che di suo figlio, la stessa sporgeva una nuova querela contro ignoti il 20.04.2022.
Nel frattempo, il convenuto, col quale la frequentazione era all'epoca ancora in corso (cfr.doc. 12, pag. 2), aveva in diverse occasioni mostrato segni di gelosia nei confronti dell'attrice, finché, a seguito dell'impossibilità della stessa di vederlo per un appuntamento, egli manifestava un forte atteggiamento aggressivo, motivo per il quale l'attrice manifestava la volontà di porre fine alla loro frequentazione. Il convenuto iniziava così ad importunare l'attrice con plurimi messaggi offensivi e a minacciarla che, se avesse continuato a non volerlo incontrare, avrebbe inoltrato al figlio e mostrato ad altre persone le foto intime che le aveva scattato nel 2019; come effettivamente avvenne a luglio 2022, quando inviò le foto a e ne utilizzò una come immagine del Persona_1 proprio profilo di WhatsApp. L'attrice, a quel punto, ricercando tra vecchi messaggi, ritrovava una registrazione audio effettuata su una chiamata anonima ricevuta da un'amica a settembre 2021 nella quale un uomo non identificato affermava “la morirà”, riconoscendo, senza alcun dubbio, la Pt_1 voce del convenuto e riuscendo così ad attribuire a “le pene da me sofferte negli CP_1 ultimi 3 anni” (cfr. integrazione di querela dd. 07.07.2022 sub doc. 17).
A seguito della denuncia e delle plurime integrazioni presentate dall'attrice, si è instaurato un nuovo procedimento penale a carico del convenuto, per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), con le aggravanti di aver commesso i fatti essendo legato da relazione affettiva alla persona offesa e attraverso strumenti informatici o telematici. pagina 2 di 9 Con ordinanza dd. 08/07/2022 del G.I.P. del Tribunale di Rovereto, veniva disposta, a carico dell'odierno convenuto, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'odierna attrice (cfr. doc. 6). Il procedimento si è concluso con sentenza del
Tribunale di Rovereto c.d. di patteggiamento dd. 26.10.2022, con applicazione della pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione (cfr. doc. 2). Le condotte illecite oggetto della sentenza appena indicate sono quelle poste in essere dall'imputato sia prima che dopo l'interruzione della relazione sentimentale con l'odierna attrice, ossia “iniziate dall'inizio del mese di giugno 2020 e culminate nel corso di marzo 2021, protrattesi sino al 04.07.2022” (così il capo di imputazione con riferimento al reato di atti persecutori). Viceversa, il reato di diffusione di immagini sessualmente esplicite è indicato come commesso il 01.07.2022.
Le condotte illecite poste in essere dal convenuto da giugno 2020 al luglio 2022, per un periodo complessivo di circa 2 anni e 9 mesi, sia antecedenti che successivi alla rottura della frequentazione con l'attrice, hanno fatto insorgere in lei un rilevante stato di ansia e timore per la propria incolumità, con comparsa di disturbi allo stomaco e all'esofago e la necessità di assumere sonniferi per dormire la notte, oltre ad arrecarle un profondo senso di disagio nella vita quotidiana, fino al punto di non uscire quasi più di casa e di aver bisogno di un sostegno psicologico. Inoltre, le plurime telefonate alle amiche e al figlio, l'imbrattamento delle aree condominiali e l'invio delle foto intime al figlio hanno causato l'incrinatura dei rapporti famigliari, di amicizia e di vicinato.
Chiedeva, pertanto, l'attrice il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ai reati commessi dal convenuto, stimati in complessivi €60.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
Alla prima udienza del 15.01.2024, dichiarata la contumacia del convenuto, questo Giudice all'esito dell'interpretazione dell'atto introduttivo chiariva che non riteneva proposta alcuna domanda di risarcimento di un danno biologico, non essendo stato allegato il relativo fatto costitutivo rappresentato da una patologia clinicamente accertabile, tale non potendosi considerare il fugace accenno a pg. 2 del ricorso a “disturbi all'esofago ed allo stomaco che l'ha costretta a svariati esami clinici (doc. 23-29) ed a sottoporsi a cura farmacologica”, ovvero l'ulteriore fugace accenno a pg. 5 al “danno biologico” in sede di richieste di prove orali, dovendosi invece ritenere che la domanda proposta abbia ad oggetto unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale da reato
(ar.t 185 c.p.), sia sul versante c.d. morale (patema e turbamento d'animo) che su quello c.d. esistenziale (incidenza sullo stile di vita e sulle relazioni umane), oltre al danno patrimoniale allegato.
Il difensore della ricorrente si riservava di argomentare in merito in un successivo momento, cosa che tuttavia non avveniva e deve quindi ritenersi che l'interpretazione dell'atto introduttivo sia stata condivisa.
Alla medesima udienza veniva disposta l'acquisizione integrale del fascicolo penale ed ammessa prova testimoniale in ordine al danno subito dall'attrice. Esaminati i testi e all'udienza del 26.02.2025, precisate le Testimone_1 Persona_1 conclusioni, la difesa del ricorrente svolgeva la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e questo Giudice si riservava il deposito della presente sentenza nel termine di gg. 30.
La domanda dell'attrice è fondata e va pertanto accolta, almeno nei limiti che si andranno di seguito a precisare.
Nel merito, l'attrice ha provato tutti i fatti costitutivi della domanda, ossia la commissione da parte pagina 3 di 9 del convenuto del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), mediante continue telefonate a lei, alle amiche e al figlio, plurimi danneggiamenti dell'autovettura e plurimi imbrattamenti dei muri adiacenti alla sua abitazione, commesso in continuazione (art. 81 c.p.) per oltre 2 anni (da giugno
2020 a luglio 2022) e del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), per aver inviato, in data 01.07.2022, le foto dell'attrice, prodotte sub. doc.8 pag. 20 ss., certamente destinate a rimanere private e senza suo consenso, al figlio e aver Persona_1 utilizzato una di queste fotografie come immagine del proprio profilo di WhatsApp (giugno 2022), così rendendole visibili ad un numero indeterminato di persone.
Questa conclusione si fonda, in primo luogo, sulla sentenza di patteggiamento del Tribunale di
Rovereto del 26.10.2022, irrevocabile il 12.11.2022, relativa ai fatti sopra descritti (cfr. doc. 2 attrice). Se, infatti, la sentenza di patteggiamento non costituisce una vera e propria sentenza di condanna, alla quale difatti è equiparata solo a determinati fini, a norma dell'art. 445 c.p.p. e non può, pertanto, assumere nei giudizi civili la medesima efficacia di giudicato prevista per le sentenze di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è altrettanto vero che la giurisprudenza della Cassazione civile è costante nel riconoscerle il ruolo di un importante elemento di prova di cui il giudice civile può e deve tenere conto, da valutare insieme alle altre risultanze probatorie, e che può essere disatteso solo a seguito di adeguata motivazione tesa a spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe implicitamente ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr., ex multis, Cass., 31.01.2024, nr. 2897; Cass., 07.11.2023, nr.
31010; Cass., 11.10.2023, nr. 28328; Cass., 30.07.2018, nr. 20170; Cass., 02.02.2017, nr. 2695;
Cass., 29.02.2016, nr. 3980). La sentenza di patteggiamento resta quindi una piena prova liberamente apprezzabile dal giudice civile, che può anche da sola sorreggere l'accoglimento della domanda, che il giudice ha l'obbligo di considerare e che può disattendere solo sulla base di adeguata motivazione. Insomma, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova ma solo un obbligo aggiuntivo di motivazione a carico del giudice, nel caso intenda disattenderla. Si ritiene, quindi, conforme al diritto positivo la tesi che consente la sua libera utilizzazione al fine di concorre al convincimento del Giudice, unitamente a tutte le altre prove assunte nel processo.
A ben vedere, infatti, la sentenza di patteggiamento si compone di due distinti elementi. In primo luogo, un sommario accertamento effettuato dal Giudice, condotto sulla falsa riga della regola di giudizio in ordine alla mancanza delle condizioni di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. art. 444, comma 2 c.p.p.), che ancora non sarebbe in grado di giustificare l'applicazione di una sanzione penale. In secondo luogo, il consenso dell'imputato che consente di colmare il deficit di accertamento compiuto dal giudice. La sintesi di queste due distinte componenti confluisce nel risultato di un accertamento pieno che solo può giustificare l'applicazione di una sanzione penale, in osservanza del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2
Cost.).
Questa conclusione è, del resto, avvalorata dall'inversione di rotta della giurisprudenza penale della Cassazione sulla natura della sentenza di patteggiamento, operata a seguito della legge nr. 134 del 2003 (legge sul c.d. patteggiamento allargato), con abbandono dello schema della “sentenza senza giudizio” ossia senza accertamento sostituito dalla comune volontà delle parti, in precedenza adottato (cfr. Cass. Sez. Un. 15.05.1992, nr. 5777; su questo presupposto si era negato che la sentenza di patteggiamento possa essere causa di revoca della sospensione condizionale della pena,
pagina 4 di 9 cfr. Cass. Sez. Un., 18.04.1997, nr. 3600 e Cass. Sez. Un., 03.05.2001, nr. 31 e che possa essere oggetto di giudizio di revisione, cfr. Cass. Sez. Un., 08.07.1998, nr. 6), per accogliere l'opposta visione della sentenza di patteggiamento come implicante un accertamento di responsabilità, per quanto sommario ed incompleto (cfr. Cass. sez. Un., 29.11.2005, nr. 17781).
Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento trova piena conferma negli atti di indagine del procedimento penale il cui fascicolo si è provveduto ad acquisire integralmente, pienamente utilizzabili nella presente sede quali “prove atipiche” e che confermano pienamente la responsabilità del convenuto in ordine ai reati contestatigli.
Detto fascicolo contiene, anzitutto, il verbale della querela sporta dall'attrice in data 22.04.2022 presso la Stazione Carabinieri di Arco e delle successive integrazioni, il verbale di consegna ai Carabinieri di Arco degli oggetti rinvenuti sull'autovettura dell'attrice, le fotografie dei plurimi imbrattamenti compiuti a danno dell'edificio di abitazione dell'attrice, la registrazione di una telefonata anonima proveniente dal molestatore al figlio dell'attrice, la stampa dei Persona_1 messaggi scambiati tra l'attrice e il convenuto e gli appunti da lei redatti con le date e orari della telefonate anonime ricevute, le quali, per numero, orari e frequenza non possono che indicare un persistente intento di molestia e vessazione. Inoltre, il fascicolo contiene gli accertamenti esperiti dal personale della Stazione Carabinieri di Arco sui valichi stradali del Comune di Malcesine (VR)
e in autostrada del Brennero A22, foto e video registrati dalla foto trappola installata sul balcone dell'attrice, decreto e verbale di perquisizione e verbale di sequestro, fascicolo con la richiesta e l'emissione della misura cautelare e interrogatorio dell'odierno convenuto, verbale di sommarie informazioni assunte dal figlio dell'attrice, con le fotografie del luogo di lavoro di Persona_1 quest'ultimo e le immagini fotografiche, a sfondo sessuale dell'attrice, inviategli dal convenuto, tra cui quella che quest'ultimo ha utilizzato come immagine del proprio profilo di WhatsApp.
Particolarmente pregnante, ai fini della sicura individuazione del convenuto quale autore dei reati, è la circostanza certa che a seguito di perquisizione sono state rinvenute a casa del convenuto non solo le foto dell'attrice poi inviate al figlio o diffuse mediante il proprio profilo WhatsApp ma anche materiale riconducibile agli episodi denunziati, quali bombolette spray ed etichette adesive, come argomentato anche dal GIP nell'ordinanza di misura cautelare dd. 08.07.2022 (cfr. doc. 6), in modo del tutto condivisibile. Nel corso della perquisizione, oltre alle bombolette spray di colore nero, bianco e rosso, è stato rinvenuto anche del nastro adesivo bicolore verde e giallo;
tutti elementi, questi, che sembrano corrispondere alle allegazioni di parte attrice, dalle quali emerge da un lato l'utilizzo di bombolette spray rossa e nera per imbrattare pareti, campanello, cassetta delle lettere e copricerchi della macchina, sia l'utilizzo di nastro adesivo giallo/verde per rivestire il fil di ferro rinvenuto sulla vettura. Inoltre, all'interno dell'auto targata FW817VY di proprietà del convenuto, è stata rivenuta una busta gialla, recante gli indirizzi dell'attrice e del figlio, identica a quelle trovate nella cassetta delle lettere nelle giornate del 20, 27 e 28 giugno 2022 e denunciate pochi giorni dopo dalla ricorrente.
Altri elementi rilevanti si desumono dalle risultanze dei tabulati autostradali, i quali permettono di stabilire con un elevato grado di probabilità, se non proprio di certezza, la perpetrazione dei fatti ad opera del convenuto, in quanto gli orari di ingresso e uscita dall'autostrada trovano una corrispondenza con le date in cui sono stati rinvenuti gli oggetti minatori da parte dell'attrice, come dichiarato nei verbali di querela. Più precisamente, dalle riprese effettuate mediante fototrappola sul pagina 5 di 9 balcone della querelante in data 15/06/2022, si rilevava l'avvicinamento di un uomo al cancello di ingresso dell'edificio alle ore 03:54:35 del mattino, stessa notte in cui i tabulati autostradali comprovano l'uscita di dal casello di Ala Avio alle ore 03:22:37 (cfr. fg. 74 ss. del fascicolo CP_1 penale) del fascicolo penale. Il giorno seguente l'attrice veniva a conoscenza che nella notte ignoti avevano imbrattato le due colonne del cancello di ingresso con vernice nera spray, potendosi attribuire pertanto la commissione del fatto al convenuto.
Altrettanto, pregnante è la prova emergente dai tabulati telefonici acquisiti dagli inquirenti attestanti ripetute telefonate eseguite dal convenuto sul cellulare in uso all'attrice nel periodo tra il maggio e il giugno 2022, utilizzando le utenze 371/4973151 e 348/7425022 certamente in uso al convenuto (la prima intestata alla madre del convenuto e la seconda in suo uso, per sua stessa ammissione nella dichiarazione sub doc. 40). Consultando detti tabulati, risultano pienamente riconducibili a tali utenze le telefonate “anonime” denunciate dalla persona offesa, provenienti da numero privato: tra le altre, il 10/06/2022 alle ore 22:15, 22:16, 22:17; l'11/06/2022 alle ore 01:50, 02:09, 02:10, ma anche i giorni 13, 14 e 15 dello stesso mese (cfr. fg. 268 ss. fascicolo penale).
La prova del dolo intenzionale e di particolare intensità perché fondato su una lucida volontà di arrecare danno e sofferenza alla persona offesa, si desume senza margini di incertezza dai messaggi whatsapp prodotti ed inviati dal convenuto all'attrice, tra i quali è possibile leggere il seguente: “mi farò filmare quando farò vedere le foto a tuo figlio sabato prossimo e poi te le giro … ora di distruggo moralmente e mentalmente sono sicuro e poi si vedrà… Non ti libererai di me facilmente mi prendo tutto quello ke ti ho dato con interess” (cfr. doc. 8, pg. 12) .
Del resto, piena conferma a queste conclusioni viene anche dalle testimonianze rese dai testi escussi.
In particolare, amica da circa 30 anni della ricorrente, che frequenta solo Testimone_1 saltuariamente (2-3 volte all'anno) ma con la quale si sente telefonicamente con cadenza quasi quotidiana ha dichiarato di aver ricevuto, in moltissime occasioni, sia di giorno che di notte, telefonate da un numero anonimo con le quali una voce maschile pronunziava insulti e minacce verso la del tipo “la è una puttana”, lo saprà anche il figlio”, morirà”, facendo a Pt_1 Pt_1 volte riferimento a persone appartenenti alla sfera di conoscenti della ricorrente;
ne parlò subito con l'amica, la quale inizialmente non aveva idea di chi potesse essere e poiché non cessavano e durarono oltre un anno decise di sporgere denunzia;
la ricorrente le disse che anche altre amiche ricevevano telefonate simili e le disse di aver paura di uscire di casa, tanto che si limitava ad uscire, di subire un forte stress che si manifestava con problemi allo stomaco;
ad un certo punto le riferì che l'autore era il che la ricorrente per un periodo aveva frequentato;
l'amica aggiunse che CP_1 telefonate simili erano giunte sia al figlio che la fratello della ricorrente e che a seguito di questa vicenda si sono interrotte le frequentazioni col fratello, prima invece regolari almeno nelle ricorrenze festive, come Natale e Pasqua e forti tensioni vi furono anche col figlio e la ricorrente per questo era disperata e piangeva spesso.
A sua volta il teste figlio della ricorrente, ha dichiarato che: il rapporto con la madre Persona_1 prima di questa vicenda era del tutto regolare;
poiché vive in Lombardia con la propria famiglia la vedeva all'incirca una volta al mese;
ad un certo punto iniziò a ricevere numerose telefonate, stimate in circa un centinaio, forse anche più, nelle quali si diceva che la “ era una puttana Pt_1
pagina 6 di 9 di Rovereto”; la cosa andò avanti per circa 2 anni e ne parlò molto con la madre la quale ad un certo punto gli disse che l'ignoto interlocutore riferiva notizie su di lui, sul luogo di residenza e sulla moglie e addirittura alla madre fu inviato la foto del suo cancello di casa di , in provincia di Pt_3
Lecco; a questo punto nacquero forti tensioni con la madre anche perché la moglie si era spaventata;
poco dopo gli arrivarono sul cellulare foto della madre mezza nuda ed anche per questo vi fu un litigio con la madre;
da questi eventi il rapporto si è incrinato e non è più tornato come prima anche se la madre viene a trovare i nipoti di anni 4 e 6.
Come si è visto formalmente la domanda attiene anche a condotte che si assume poste in essere prima dell'interruzione della relazione sentimentale, intorno al 2019, rispetto alle quali pure l'attrice aveva sporto a suo tempo querela. Considerando, tuttavia, che in quel caso il procedimento penale si era chiuso con un provvedimento di archiviazione, per l'impossibilità di individuare l'autore delle denunziate condotte persecutorie e che l'attrice non ha provato né chiesto di provare che anche queste condotte potessero essere effettivamente riconducibili al convenuto, per questa parte la domanda va disattesa. Vale solo la pena di precisare che questa conclusione non ha grande incidenza sulla condanna risarcitoria essendo pacifico che le condotte di maggiore portata lesiva, oggetto della sentenza di patteggiamento, sono state commesse nel periodo successivo e, in particolare, dopo la rottura della relazione sentimentale.
Si deve, pertanto, in definitiva ritenere accertati tutti i reati sopra descritti, essendosi integrati i relativi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva, commessi dal convenuto ai danni dell'attrice.
In accoglimento della domanda il convenuto va pertanto condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dei suddetti reati, a norma dell'art. 185 c.p.
Quanto ai primi, l'attrice ha sostenuto la spesa per il pagamento dell'investigatore privato e per le riparazioni della sua autovettura e dell'ingresso dell'abitazione (cfr. doc. 30-35) e, in dettaglio: € 30,02 e € 107,76 per i danni all'autovettura (cfr. doc. 30-31); € 732,00 per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'attrice a causa degli atti vandalici posti in essere dal convenuto (cfr. doc. 32); € 732,00 e € 199,99 per l'investigazione privata (cfr. doc. 33-34), per un totale di € 1.801,77.
Quanto ai danni non patrimoniali, invece, trattasi sia di un danno morale, consistente nella necessaria sofferenza che le continue molestie commesse a suo danno hanno inevitabilmente comportato, sia di un danno esistenziale, inteso come danno non patrimoniale implicante un oggettivo cambiamento nello stile di vita imposto dal convenuto all'attrice e nelle relazioni umane. Al riguardo, va osservato che la condotta persecutoria tenuta dal convenuto ha fatto sorgere nell'attrice un forte stress che le ha causato problemi sia fisici che psicologici: quanto ai primi, in particolare, dolori allo stomaco e all'esofago, per i quali si è più volte sottoposta ad accertamenti clinici, e difficoltà a dormire la notte, motivo per il quale ha iniziato ad assumere sonniferi;
mentre, dal punto di vista psicologico, ha iniziato a provare una forte paura al pensiero di uscire di casa, con conseguente bisogno di nascondersi, tenendo addirittura le tapparelle abbassate mentre si trovava all'interno della propria abitazione;
paura per affrontare la quale ha ritenuto opportuno iniziare un percorso di sostegno psicologico a partire da luglio 2022 (cfr. documentazione clinica sub doc.ti 23-
27). Inoltre, si è dovuta recare ripetutamente presso le forze dell'ordine per segnalare gli illeciti pagina 7 di 9 contegni di molestia e minaccia posti in essere dal convenuto;
illeciti che, senza dubbio e secondo comuni presunzioni (l'id quod plerumque accidit), integrano conseguenze pregiudizievoli di questo tipo, giustificando un risarcimento.
Riguardo alla liquidazione di questi danni non patrimoniali si deve necessariamente procedere ad una liquidazione meramente equitativa, posto che la prassi giudiziaria non ha elaborato criteri uniformi di liquidazione degli stessi. Tenendo in principale considerazione la notevole durata temporale nel corso della quale sono stati commessi i fatti di reato (circa 2 anni: da giugno 2020 a luglio 2022), la circostanza del coinvolgimento di altri soggetti vicini all'attrice, quali i vicini e le amiche, ma in particolare il figlio, a cui ha inviato le foto sub. doc. 8, l'entità del patema d'animo, di sicura pregnanza che può essere derivato alla persona offesa dai reati commessi ai suoi danni, con conseguente intensa modificazione del suo stile di vita, la notevole incidenza su relazioni affettive significative, come quella col figlio, il danno non patrimoniale complessivo può essere stimato nella complessiva somma di € 40.000,00. A ulteriore giustificazione della liquidazione di un danno non patrimoniale tanto significativo può essere sottolineata anche la notevole intensità del dolo, di sicura natura intenzionale e caratterizzato dal chiaro intento di arrecare nocumento grave a beni primari della personalità, quali l'onore e la reputazione nel contesto sociale di riferimento, le relazioni familiari, la tranquillità e serenità di vita. Benché sia noto che la responsabilità civile non svolga ordinariamente una funzione propriamente punitiva, che invece è svolta dalla responsabilità penale, con riferimento alla quale la gravità del reato è desunta anche dall'intensità del dolo (cfr. art. 133, comma 1 nr. 3), ma protettiva della vittima, si deve comunque osservare, da un lato, che quanto l'illecito sia di natura penale non può escludersi a priori una concorrente ed accessoria funzione sanzionatoria dell'autore del reato e, dall'altro e in ogni caso, come un dolo particolarmente intenso, come nel caso in esame, possa essere assunto, sulla base di massime di comune esperienza, come indice presuntivo di un turbamento d'animo della vittima di maggiore intensità e gravità.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della somma di € 41.801,77 di cui € 1.801,77 a titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dall'illecito al saldo effettivo. Poiché l'illecito si è protratto per un lungo corso di tempo e non è possibile fissare decorrenze differenziate per le singole conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima, ritiene opportuno questo Giudice fissare un momento di decorrenza convenzionale al 01.07.2022, corrispondete alla illecita diffusione delle foto dell'attrice che si deve ritenere il fatto maggiormente lesivo tra quelli compiuti.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite della ricorrente che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi relativi allo scaglione di riferimento individuato in base al danno risarcito e non alla domanda, con condanna in favore dello Stato, considerando che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Rovereto dd. 14.10.2022 (cfr. doc. 45), a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia. Si precisa che l'importo liquidato in pagina 8 di 9 dispositivo è ridotto della metà rispetto ai criteri di liquidazione sopra indicati a norma dell'art. 130 T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1 CP_1
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna a pagare in favore di CP_1 [...]
la somma di € 41.801,77, oltre al 3% annuo dal 01.07.2022 al saldo effettivo. Pt_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite di , che liquida nella CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 3.808,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia.
Rovereto, 26.02.2025.
IL DI
(dr. Riccardo Dies)
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