Art. 7.
Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non abbiano superato il 35°. Detto limite e' elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di eta';
2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di composizione;
b) diploma per strumentazione per banda;
c) diploma di canto corale;
d) licenza di compimento medio di composizione;
e) licenza di compimento inferiore di composizione.
I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non abbiano superato il 35°. Detto limite e' elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di eta';
2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di composizione;
b) diploma per strumentazione per banda;
c) diploma di canto corale;
d) licenza di compimento medio di composizione;
e) licenza di compimento inferiore di composizione.
I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.