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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5757 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2022, riassunta con atto del 12.07.2023, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno
29.02.2024, avente ad oggetto: diritto all'iscrizione al Fondo Fasda ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal Organizzazione_1
, con onere a carico della convenuta di versare i contributi
[...] periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva, oppure il diritto al risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al Fondo con Org_2 decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia
TRA
, C.F.: , nato il [...] in [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...];
C.F.: , nato l'[...] in [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...];
, C.F.: nato il [...] in [...]_3 CodiceFiscale_3
CAMPANIA e residente in [...];
C.F.: nato il [...] in [...]_4
OTTAVIANO e residente in [...];
C.F.: , nato il [...] in [...]_5 CodiceFiscale_5
GIUSEPPE VESUVIANO e residente in [...];
, C.F.: , nato il [...] in [...]_6 CodiceFiscale_6
ed ivi residente;
, C.F.: nato il [...] a [...] e Parte_7 CodiceFiscale_7 residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO;
tutti elettivamente domiciliati in ACERRA alla Via C. BATTISTI n.51 presso lo studio dell'avv. Ottavio LEVITA che li rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l' atto introduttivo di lite
RICORRENTI in riassunzione
1 E
, in persona dei curatori e rappresentanti legali Controparte_1 pro-tempore, avv. Rosalba MICERA e dott. Vincenzo GRIMALDI
CONVENUTA, CONTUMACE
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo e delle successive note difensive, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con Parte_8 Parte_6 Parte_7 ricorso in riassunzione depositato il 12 luglio 2023 convenivano in CP_1
Liquidazione Giudiziale innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA rivendicando, nei confronti della società posta in liquidazione e nella veste di (ex) dipendenti della stessa, secondo una articolata perimetrazione di petitum e causa petendi, essenzialmente l'adempimento dell'obbligo della loro iscrizione al fondo FASDA funzionale alle prestazioni sanitarie integrative del
[...]
, in asserita applicazione delle clausole di cui all'art. 68 Fise Organizzazione_3 Org_1
. Org_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto,
[...] in Liquidazione Giudiziale non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata CP_1 contumace.
La causa veniva mandata in decisione sulla base della esaustività del supporto cartolare.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata al 29 febbraio 2024, il
Giudice assegnava la controversia a sentenza.
^ ^ ^
(1)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nella misura in cui le domande ad esso sottese si dirigono verso una s.r.l. in Liquidazione Giudiziale.
Ed invero, anche all'indomani della interruzione dell'originario Giudizio innescato contro e quindi in sede di “riassunzione”, i ricorrenti hanno lasciato CP_1 immutati sia il petitum che la causa petendi valorizzati nei confronti della società
(già) loro datrice di lavoro.
Si legge, infatti, nella sezione terminativa del ricorso in riassunzione.
2 Voglia il Giudice del Lavoro: <a accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al fondo
FASDA, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal
[...]
, con onere a carico della convenuta in Organizzazione_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
b) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, anche ai fini dell'art. 2932 c.c., ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al fondo , ai fini delle prestazioni sanitarie integrative previste dal C.C.N.L. Fise Org_2
e a versare per ciascun ricorrente i contributi periodici previsti dalla Org_1 medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
c) Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta in persona del legale rappresentante-pro tempore, di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al , da Org_4 commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data di Org_4 inizio del rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
In subordine d) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti all'erogazione, direttamente da parte della convenuta delle prestazioni di assistenza CP_1 sanitaria integrativa corrispondenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal
Fondo o, comunque, alle prestazioni equipollenti ritenute di giustizia;
Org_2
e) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro Org_4
o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
In via ulteriormente subordinata:
f) Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad una maggiorazione della retribuzione mensile, compensativa della mancata iscrizione al Fondo FASDA
3 e/o della mancata fruizione di prestazioni equipollenti, da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
g) Per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente la maggiorazione retributiva mensile stabilita ed a pagare gli arretrati maturati dalla data di inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto.
In estremo subordine:
h) nel caso in cui venissero ritenute improponibili le domande di cui sopra, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante protempore, CP_1
ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c, nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto.>
Ora, la prima questione che si pone è puramente formale.
I ricorrenti, pur notificando l'atto di riassunzione alla , Controparte_1 confezionano un petitum finale nel quale rivendicano i loro diritti nei confronti di soggetto giuridico allo stato inesistente. CP_1
Il che, a ben vedere, preclude(rebbe) ogni ulteriore approfondimento della problematica.
Laddove, invece, si volesse valorizzare, in una prospettiva che plana sul versante “processuale”, la figura del destinatario della notifica dell'atto di riassunzione, per concludere che la questione della individuazione in concreto della
“parte convenuta” va risolta non sul piano del soggetto del quale si chiede la condanna e/o nei confronti del quale si chiede un determinato accertamento, ma su quello del soggetto evocato in giudizio, devono approfondirsi alcuni concetti di fondo.
Muovendo, evidentemente, dalle precisazioni veicolate dai ricorrenti, a tanto compulsati dall'Istruttore con apposita ordinanza.
Precisazioni del seguente testuale tenore. <tanto premesso le parti ricorrenti tramite la scrivente difesa in via principale confermano domande tutte formulate nel ricorso riassunzione, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte) con precisazione che l'eventuale condanna al
4 pagamento di somme di denaro sarà eseguita solo nel caso in cui la società fallita dovesse tornare in bonis;
- in via subordinata chiedono di limitare la prosecuzione del giudizio e di perimetrare la fase decisoria al solo accertamento:
In via principale
-del diritto all'iscrizione al Fondo Fasda ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal , con onere a Organizzazione_1 Org_1 carico della società di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- del diritto al risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al Org_4 da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data d Org_4 inizio del rapporto o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riserva di agire in separati giudizi per la quantificazione e per il il risarcimento dei danni stessi (solo se la società torna in bonis);
In via subordinata
- del diritto all'erogazione direttamente dalla parte della società delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa corrispondenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal Fondo Fasda o alle prestazioni equipollenti ritenute di giustizia;
- del diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal Fondo fasda, con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riserva di agire in separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi (solo se la società torna in bonis).>
(2)
I ricorrenti nemmeno con le note “a chiarimenti” mutano lo scenario formale, continuando a fare riferimento ad un petitum che chiama -ancora- in causa
[...]
CP_1
Quanto alla nuova perimetrazione della domanda pare al Giudice che la stessa lascia immutata la questione della pregnanza sostanziale della pretesa azionata.
Destinata ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulla Liquidazione
Giudiziale.
Il “diritto” alla iscrizione continua ad essere associato in maniera indissolubile all'onere, evidentemente economico-patrimoniale, gravante sulla società, e quindi
5 sulla del versamento dei contributi, addirittura accompagnato dalla Controparte_2 individuazione della sua decorrenza.
Ragione per la quale, la stessa “riserva”, per vero formalizzata in maniera ondivaga e residuale, del mutamento in melius della situazione della società finisce per non interferire con la ratio essendi della domanda e con la sua conseguenziale perimetrazione sostanziale.
E lo stesso deve ribadirsi a proposito delle varie “subordinate” che all'evidenza rimandano all'accertamento di diritti -risarcitori o da obbligazione di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica- fonte immediata di oneri a carico della Liquidazione.
A prescindere dall'eventuale, successivo giudizio di quantificazione, ipotizzato con la riserva del mutamento di scenario economico-societario. Peraltro, allo stato, rimasto privo di qualsivoglia riferimento a circostanze concrete. Id est: solo formalmente evocato, ma sostanzialmente inidoneo a dare contezza dell'interesse ad ottenere, al di fuori del contesto della procedura di Liquidazione, una sentenza accertativa “condizionata”. Eventualità in ogni caso connessa -ripetesi- al solo giudizio di quantificazione.
(3)
La conclusione appena paventata, ad avviso del Giudice, è in linea con il tracciato ermeneutico di riferimento.
Ben sintetizzato da Cass. n.2991/2020, di cui si riportano i passaggi di maggiore impatto interpretativo. <la giurisprudenza di questa corte è univoca nel ritenere che “in materia procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla l. fall., art. 24 e dal d.lgs. n. 270 1999, 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie traggono origine fondamento dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass.
17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002).
6 7.6. E' altresì pacifico che il vigente L. Fall., art. 52, nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51″, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) – “salvo diversa disposizione di legge” – anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese.
…
Nella fattispecie in esame, va invece preferito l'orientamento – di cui sopra si è dato conto – favorevole alla attrazione al rito di accertamento del passivo anche della domanda di risoluzione, dichiaratamente proposta al solo fine di ottenere i consequenziali effetti restitutori e risarcitori in sede fallimentare. Invero, le stesse
Sezioni Unite di questa Corte, nel pronunciarsi su altra questione in tema di accertamento del passivo, hanno avuto occasione di rilevare il favor dell'ordinamento per “una soluzione che privilegi la concentrazione in un unico procedimento delle diverse questioni che possono sorgere nella delibazione circa la sussistenza del credito azionato. L'esame congiunto di ogni vicenda costitutiva di detto credito, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente infatti un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di più espletato con un medesimo rito, nel più assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzione spiegante effetti all'interno della stessa procedura ammissiva” (Cass. Sez. U, 16508/2010).
…
12.3. Ciò – si sottolinea – tutte le volte in cui la domanda di risoluzione sia proposta non autonomamente, ma ai soli fini della insinuazione al passivo fallimentare, conformemente ai principi da tempo elaborati anche in materia di lavoro, per cui le domande di mero accertamento o anche costitutive (p.es. annullamento licenziamento e reintegrazione) che siano “mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito” sfuggono alla competenza funzionale del giudice del lavoro, cui restano invece soggette allorquando si fondino “anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei
7 all'esigenza della “par condicio creditorum”” (ex multis, Cass. sez. L, 23418/2017; cfr. Cass. Sez. L, 1646/2018, 7990/201).>
Consegue che la perimetrazione della domanda attorea, sia nella formulazione originaria della “riassunzione”, sia in quella “rimodulata” durante il giudizio -già- riassunto, non consente soluzioni alternative, avuto anche riguardo alla totale mancanza di allegazioni attoree funzionali ad “esporre”, id est: configurare in concreto, l'interesse dei ricorrenti a tutelare le loro posizioni all'interno dell'impresa fallita, in almeno una delle possibili alternative paventate dalla giurisprudenza di legittimità.
(4)
Ritiene, a questo punto, il Giudice sufficiente un richiamo solo incidentale alla pregnanza della domanda attorea originariamente rivolta nei confronti di CP_1
Ciò all'esclusivo fine di segnalarne l'inidoneità anche strutturale a mutamenti compatibili con la perdurante competenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Essa domanda si fonda(va) nella buona sostanza sulle clausole di cui all'art. 68
C.C.N.L. di categoria.
A tenore delle quali:
< ….
1. l'erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, a decorrere dal mese di ottobre 2014, è assicurata attraverso il fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali denominato FASDA, costituito pariteticamente dalle parti stipulanti.
2. Al fine di finanziare tali prestazioni, per ogni lavoratore dipendente in forza col rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale indeterminato, non in prova, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, è stabilito a carico del datore di lavoro un contributo ordinario trimestrale pari ad euro 42, 50, (quarantadue/50) al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di finanziamento del fondo, con inizio del versamento a partire dal 16 luglio 2014
A decorrere dal versamento del 16 luglio 2017, il predetto contributo ordinario trimestrale, al netto del contributo di solidarietà, è aumentato alla misura complessiva di € 69,50 per ogni lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dal successivo capoverso.
Il contributo ordinario viene versato con cadenza trimestrale (16 Aprile;
16 luglio;
16 ottobre;
16 gennaio) a favore dei lavoratori dipendenti di cui al comma due, che risultino iscritti al fondo nell'ultimo giorno del trimestre immediatamente precedente. Il contributo viene corrisposto per intero anche qualora i predetti lavoratori siano passati alle dipendenze del datore di lavoro per effetto del cambio di
8 appalto ovvero abbiano maturato il superamento del periodo di prova nel corso del trimestre. L'onore del versamento compete in ogni caso al datore di lavoro che abbia in forza i predetti dipendenti nell'ultimo giorno del trimestre immediatamente precedente il mese nel quale viene effettuato il versamento contributivo;
a nulla rilevando la circostanza che il datore di lavoro sia subentrato nella gestione del servizio nel corso del trimestre.
Ai fini di cui al presente comma, nessun altro costo diretto o indiretto può essere a carico del datore di lavoro.
3. In caso di mancato versamento del contributo ordinario, è in capo all'azienda inadempiente, che applica il presente il CCNL, la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di chiedere all'azienda il risarcimento del danno subito.>>
Tali disposizioni non sembrano interpretabili nel senso indicato dai ricorrenti che ne ricavano un obbligo giuridico, incombente sull'Azienda datrice, di iscrizione tutelabile anche attraverso il meccanismo previsto dall'art. 2932 c.c.
Il cui strumento operativo, peraltro, sarebbe di ardua configurabilità, venendo in rilievo, nel caso di specie, una pretesa azionata dal “terzo beneficiario” di quell'ipotetico obbligo inerente un diverso contesto intersoggettivo.
Tanto ciò è vero che gli istanti, sul punto specifico, nel ricorso originario hanno delineato una cornice giuridica alquanto nebulosa. <accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al fondo
, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal Org_2 [...]
, con onere a carico della convenuta in Organizzazione_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
b) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, anche ai fini dell'art. 2932 c.c. ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al fondo
, ai fini delle prestazioni sanitarie integrative previste dal C.C.N.L. Org_2 [...]
e a versare per ciascun ricorrente i contributi periodici previsti dalla Org_1 medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
…>
Ciò che, in realtà, fonda una situazione giuridica piena ed immediatamente tutelabile, dall'ottica del lavoratore, è la perdita delle prestazioni sanitarie quale conseguenza della mancata iscrizione al fondo e del successivo mancato versamento
9 dei contributi. Quest'ultima situazione, intrinsecamente inscindibile, si riversa sulla prima, ad evidente sponda in senso lato risarcitoria.
Di qui l'impossibilità di configurare un concreto interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia in sede diversa da quella della Liquidazione Giudiziale, non essendo delineabile una domanda di mero accertamento funzionale a situazioni diverse da quelle tutelabili in sede “fallimentare”.
Questa conclusione, già insita, seppure in fieri, nella struttura della domanda originaria, è diventata ulteriormente ineludibile alla luce delle determinazioni assunte in sede di “riassunzione” nei confronti della Liquidazione Giudiziale.
Con la riassunzione, infatti, in disparte la questione “formale” di cui si è detto, i ricorrenti, archiviato ogni riferimento diretto all'art. 2932 c.c., fondano la pretesa azionata sul nesso “diritto alla iscrizione al fondo/onere aziendale di versamento dei contributi in favore di ciascun iscritto”. In tal modo sollecitando al G.U.L. una pronuncia che non può non essere sostanzialmente di condanna ad una determinata prestazione economico-patrimoniale. In danno di società in Liquidazione Giudiziale.
Il che è precluso all'A.G. “ordinaria”, investita del relativo contenzioso.
Chiedere, infatti, di accertare il diritto alla iscrizione con onere di versamento dei relativi contributi non ha altro significato. Qualunque sia la veste espositiva che si voglia privilegiare.
In caso contrario, considerato che la mera iscrizione al fondo non produrrebbe alcun effetto sul diritto dei lavoratori all'ottenimento delle prestazioni sanitarie, collegate al finanziamento del fondo e quindi al pagamento delle quote contributive, si dovrebbe concludere che non residua, in questa sede, alcun interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
La mancanza di difese della curatela intimata esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D.
VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
dichiara l'improcedibilità della domanda attorea veicolata nei confronti di
[...]
; Controparte_1
10 nulla per le spese di lite.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5757 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2022, riassunta con atto del 12.07.2023, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno
29.02.2024, avente ad oggetto: diritto all'iscrizione al Fondo Fasda ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal Organizzazione_1
, con onere a carico della convenuta di versare i contributi
[...] periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva, oppure il diritto al risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al Fondo con Org_2 decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia
TRA
, C.F.: , nato il [...] in [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...];
C.F.: , nato l'[...] in [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...];
, C.F.: nato il [...] in [...]_3 CodiceFiscale_3
CAMPANIA e residente in [...];
C.F.: nato il [...] in [...]_4
OTTAVIANO e residente in [...];
C.F.: , nato il [...] in [...]_5 CodiceFiscale_5
GIUSEPPE VESUVIANO e residente in [...];
, C.F.: , nato il [...] in [...]_6 CodiceFiscale_6
ed ivi residente;
, C.F.: nato il [...] a [...] e Parte_7 CodiceFiscale_7 residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO;
tutti elettivamente domiciliati in ACERRA alla Via C. BATTISTI n.51 presso lo studio dell'avv. Ottavio LEVITA che li rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l' atto introduttivo di lite
RICORRENTI in riassunzione
1 E
, in persona dei curatori e rappresentanti legali Controparte_1 pro-tempore, avv. Rosalba MICERA e dott. Vincenzo GRIMALDI
CONVENUTA, CONTUMACE
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo e delle successive note difensive, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con Parte_8 Parte_6 Parte_7 ricorso in riassunzione depositato il 12 luglio 2023 convenivano in CP_1
Liquidazione Giudiziale innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA rivendicando, nei confronti della società posta in liquidazione e nella veste di (ex) dipendenti della stessa, secondo una articolata perimetrazione di petitum e causa petendi, essenzialmente l'adempimento dell'obbligo della loro iscrizione al fondo FASDA funzionale alle prestazioni sanitarie integrative del
[...]
, in asserita applicazione delle clausole di cui all'art. 68 Fise Organizzazione_3 Org_1
. Org_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto,
[...] in Liquidazione Giudiziale non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata CP_1 contumace.
La causa veniva mandata in decisione sulla base della esaustività del supporto cartolare.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata al 29 febbraio 2024, il
Giudice assegnava la controversia a sentenza.
^ ^ ^
(1)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nella misura in cui le domande ad esso sottese si dirigono verso una s.r.l. in Liquidazione Giudiziale.
Ed invero, anche all'indomani della interruzione dell'originario Giudizio innescato contro e quindi in sede di “riassunzione”, i ricorrenti hanno lasciato CP_1 immutati sia il petitum che la causa petendi valorizzati nei confronti della società
(già) loro datrice di lavoro.
Si legge, infatti, nella sezione terminativa del ricorso in riassunzione.
2 Voglia il Giudice del Lavoro: <a accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al fondo
FASDA, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal
[...]
, con onere a carico della convenuta in Organizzazione_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
b) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, anche ai fini dell'art. 2932 c.c., ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al fondo , ai fini delle prestazioni sanitarie integrative previste dal C.C.N.L. Fise Org_2
e a versare per ciascun ricorrente i contributi periodici previsti dalla Org_1 medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
c) Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta in persona del legale rappresentante-pro tempore, di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al , da Org_4 commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data di Org_4 inizio del rapporto o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
In subordine d) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti all'erogazione, direttamente da parte della convenuta delle prestazioni di assistenza CP_1 sanitaria integrativa corrispondenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal
Fondo o, comunque, alle prestazioni equipollenti ritenute di giustizia;
Org_2
e) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro Org_4
o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi.
In via ulteriormente subordinata:
f) Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad una maggiorazione della retribuzione mensile, compensativa della mancata iscrizione al Fondo FASDA
3 e/o della mancata fruizione di prestazioni equipollenti, da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
g) Per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente la maggiorazione retributiva mensile stabilita ed a pagare gli arretrati maturati dalla data di inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto.
In estremo subordine:
h) nel caso in cui venissero ritenute improponibili le domande di cui sopra, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante protempore, CP_1
ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c, nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto.>
Ora, la prima questione che si pone è puramente formale.
I ricorrenti, pur notificando l'atto di riassunzione alla , Controparte_1 confezionano un petitum finale nel quale rivendicano i loro diritti nei confronti di soggetto giuridico allo stato inesistente. CP_1
Il che, a ben vedere, preclude(rebbe) ogni ulteriore approfondimento della problematica.
Laddove, invece, si volesse valorizzare, in una prospettiva che plana sul versante “processuale”, la figura del destinatario della notifica dell'atto di riassunzione, per concludere che la questione della individuazione in concreto della
“parte convenuta” va risolta non sul piano del soggetto del quale si chiede la condanna e/o nei confronti del quale si chiede un determinato accertamento, ma su quello del soggetto evocato in giudizio, devono approfondirsi alcuni concetti di fondo.
Muovendo, evidentemente, dalle precisazioni veicolate dai ricorrenti, a tanto compulsati dall'Istruttore con apposita ordinanza.
Precisazioni del seguente testuale tenore. <tanto premesso le parti ricorrenti tramite la scrivente difesa in via principale confermano domande tutte formulate nel ricorso riassunzione, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte) con precisazione che l'eventuale condanna al
4 pagamento di somme di denaro sarà eseguita solo nel caso in cui la società fallita dovesse tornare in bonis;
- in via subordinata chiedono di limitare la prosecuzione del giudizio e di perimetrare la fase decisoria al solo accertamento:
In via principale
-del diritto all'iscrizione al Fondo Fasda ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal , con onere a Organizzazione_1 Org_1 carico della società di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- del diritto al risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione al Org_4 da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari deliberati dal , con decorrenza dalla data d Org_4 inizio del rapporto o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riserva di agire in separati giudizi per la quantificazione e per il il risarcimento dei danni stessi (solo se la società torna in bonis);
In via subordinata
- del diritto all'erogazione direttamente dalla parte della società delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa corrispondenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal Fondo Fasda o alle prestazioni equipollenti ritenute di giustizia;
- del diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari deliberati dal Fondo fasda, con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riserva di agire in separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi (solo se la società torna in bonis).>
(2)
I ricorrenti nemmeno con le note “a chiarimenti” mutano lo scenario formale, continuando a fare riferimento ad un petitum che chiama -ancora- in causa
[...]
CP_1
Quanto alla nuova perimetrazione della domanda pare al Giudice che la stessa lascia immutata la questione della pregnanza sostanziale della pretesa azionata.
Destinata ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulla Liquidazione
Giudiziale.
Il “diritto” alla iscrizione continua ad essere associato in maniera indissolubile all'onere, evidentemente economico-patrimoniale, gravante sulla società, e quindi
5 sulla del versamento dei contributi, addirittura accompagnato dalla Controparte_2 individuazione della sua decorrenza.
Ragione per la quale, la stessa “riserva”, per vero formalizzata in maniera ondivaga e residuale, del mutamento in melius della situazione della società finisce per non interferire con la ratio essendi della domanda e con la sua conseguenziale perimetrazione sostanziale.
E lo stesso deve ribadirsi a proposito delle varie “subordinate” che all'evidenza rimandano all'accertamento di diritti -risarcitori o da obbligazione di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica- fonte immediata di oneri a carico della Liquidazione.
A prescindere dall'eventuale, successivo giudizio di quantificazione, ipotizzato con la riserva del mutamento di scenario economico-societario. Peraltro, allo stato, rimasto privo di qualsivoglia riferimento a circostanze concrete. Id est: solo formalmente evocato, ma sostanzialmente inidoneo a dare contezza dell'interesse ad ottenere, al di fuori del contesto della procedura di Liquidazione, una sentenza accertativa “condizionata”. Eventualità in ogni caso connessa -ripetesi- al solo giudizio di quantificazione.
(3)
La conclusione appena paventata, ad avviso del Giudice, è in linea con il tracciato ermeneutico di riferimento.
Ben sintetizzato da Cass. n.2991/2020, di cui si riportano i passaggi di maggiore impatto interpretativo. <la giurisprudenza di questa corte è univoca nel ritenere che “in materia procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla l. fall., art. 24 e dal d.lgs. n. 270 1999, 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie traggono origine fondamento dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass.
17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002).
6 7.6. E' altresì pacifico che il vigente L. Fall., art. 52, nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51″, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) – “salvo diversa disposizione di legge” – anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese.
…
Nella fattispecie in esame, va invece preferito l'orientamento – di cui sopra si è dato conto – favorevole alla attrazione al rito di accertamento del passivo anche della domanda di risoluzione, dichiaratamente proposta al solo fine di ottenere i consequenziali effetti restitutori e risarcitori in sede fallimentare. Invero, le stesse
Sezioni Unite di questa Corte, nel pronunciarsi su altra questione in tema di accertamento del passivo, hanno avuto occasione di rilevare il favor dell'ordinamento per “una soluzione che privilegi la concentrazione in un unico procedimento delle diverse questioni che possono sorgere nella delibazione circa la sussistenza del credito azionato. L'esame congiunto di ogni vicenda costitutiva di detto credito, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente infatti un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di più espletato con un medesimo rito, nel più assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzione spiegante effetti all'interno della stessa procedura ammissiva” (Cass. Sez. U, 16508/2010).
…
12.3. Ciò – si sottolinea – tutte le volte in cui la domanda di risoluzione sia proposta non autonomamente, ma ai soli fini della insinuazione al passivo fallimentare, conformemente ai principi da tempo elaborati anche in materia di lavoro, per cui le domande di mero accertamento o anche costitutive (p.es. annullamento licenziamento e reintegrazione) che siano “mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito” sfuggono alla competenza funzionale del giudice del lavoro, cui restano invece soggette allorquando si fondino “anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei
7 all'esigenza della “par condicio creditorum”” (ex multis, Cass. sez. L, 23418/2017; cfr. Cass. Sez. L, 1646/2018, 7990/201).>
Consegue che la perimetrazione della domanda attorea, sia nella formulazione originaria della “riassunzione”, sia in quella “rimodulata” durante il giudizio -già- riassunto, non consente soluzioni alternative, avuto anche riguardo alla totale mancanza di allegazioni attoree funzionali ad “esporre”, id est: configurare in concreto, l'interesse dei ricorrenti a tutelare le loro posizioni all'interno dell'impresa fallita, in almeno una delle possibili alternative paventate dalla giurisprudenza di legittimità.
(4)
Ritiene, a questo punto, il Giudice sufficiente un richiamo solo incidentale alla pregnanza della domanda attorea originariamente rivolta nei confronti di CP_1
Ciò all'esclusivo fine di segnalarne l'inidoneità anche strutturale a mutamenti compatibili con la perdurante competenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Essa domanda si fonda(va) nella buona sostanza sulle clausole di cui all'art. 68
C.C.N.L. di categoria.
A tenore delle quali:
< ….
1. l'erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, a decorrere dal mese di ottobre 2014, è assicurata attraverso il fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali denominato FASDA, costituito pariteticamente dalle parti stipulanti.
2. Al fine di finanziare tali prestazioni, per ogni lavoratore dipendente in forza col rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale indeterminato, non in prova, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, è stabilito a carico del datore di lavoro un contributo ordinario trimestrale pari ad euro 42, 50, (quarantadue/50) al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di finanziamento del fondo, con inizio del versamento a partire dal 16 luglio 2014
A decorrere dal versamento del 16 luglio 2017, il predetto contributo ordinario trimestrale, al netto del contributo di solidarietà, è aumentato alla misura complessiva di € 69,50 per ogni lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dal successivo capoverso.
Il contributo ordinario viene versato con cadenza trimestrale (16 Aprile;
16 luglio;
16 ottobre;
16 gennaio) a favore dei lavoratori dipendenti di cui al comma due, che risultino iscritti al fondo nell'ultimo giorno del trimestre immediatamente precedente. Il contributo viene corrisposto per intero anche qualora i predetti lavoratori siano passati alle dipendenze del datore di lavoro per effetto del cambio di
8 appalto ovvero abbiano maturato il superamento del periodo di prova nel corso del trimestre. L'onore del versamento compete in ogni caso al datore di lavoro che abbia in forza i predetti dipendenti nell'ultimo giorno del trimestre immediatamente precedente il mese nel quale viene effettuato il versamento contributivo;
a nulla rilevando la circostanza che il datore di lavoro sia subentrato nella gestione del servizio nel corso del trimestre.
Ai fini di cui al presente comma, nessun altro costo diretto o indiretto può essere a carico del datore di lavoro.
3. In caso di mancato versamento del contributo ordinario, è in capo all'azienda inadempiente, che applica il presente il CCNL, la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di chiedere all'azienda il risarcimento del danno subito.>>
Tali disposizioni non sembrano interpretabili nel senso indicato dai ricorrenti che ne ricavano un obbligo giuridico, incombente sull'Azienda datrice, di iscrizione tutelabile anche attraverso il meccanismo previsto dall'art. 2932 c.c.
Il cui strumento operativo, peraltro, sarebbe di ardua configurabilità, venendo in rilievo, nel caso di specie, una pretesa azionata dal “terzo beneficiario” di quell'ipotetico obbligo inerente un diverso contesto intersoggettivo.
Tanto ciò è vero che gli istanti, sul punto specifico, nel ricorso originario hanno delineato una cornice giuridica alquanto nebulosa. <accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al fondo
, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal Org_2 [...]
, con onere a carico della convenuta in Organizzazione_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di versare i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
b) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, anche ai fini dell'art. 2932 c.c. ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al fondo
, ai fini delle prestazioni sanitarie integrative previste dal C.C.N.L. Org_2 [...]
e a versare per ciascun ricorrente i contributi periodici previsti dalla Org_1 medesima contrattazione collettiva con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
…>
Ciò che, in realtà, fonda una situazione giuridica piena ed immediatamente tutelabile, dall'ottica del lavoratore, è la perdita delle prestazioni sanitarie quale conseguenza della mancata iscrizione al fondo e del successivo mancato versamento
9 dei contributi. Quest'ultima situazione, intrinsecamente inscindibile, si riversa sulla prima, ad evidente sponda in senso lato risarcitoria.
Di qui l'impossibilità di configurare un concreto interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia in sede diversa da quella della Liquidazione Giudiziale, non essendo delineabile una domanda di mero accertamento funzionale a situazioni diverse da quelle tutelabili in sede “fallimentare”.
Questa conclusione, già insita, seppure in fieri, nella struttura della domanda originaria, è diventata ulteriormente ineludibile alla luce delle determinazioni assunte in sede di “riassunzione” nei confronti della Liquidazione Giudiziale.
Con la riassunzione, infatti, in disparte la questione “formale” di cui si è detto, i ricorrenti, archiviato ogni riferimento diretto all'art. 2932 c.c., fondano la pretesa azionata sul nesso “diritto alla iscrizione al fondo/onere aziendale di versamento dei contributi in favore di ciascun iscritto”. In tal modo sollecitando al G.U.L. una pronuncia che non può non essere sostanzialmente di condanna ad una determinata prestazione economico-patrimoniale. In danno di società in Liquidazione Giudiziale.
Il che è precluso all'A.G. “ordinaria”, investita del relativo contenzioso.
Chiedere, infatti, di accertare il diritto alla iscrizione con onere di versamento dei relativi contributi non ha altro significato. Qualunque sia la veste espositiva che si voglia privilegiare.
In caso contrario, considerato che la mera iscrizione al fondo non produrrebbe alcun effetto sul diritto dei lavoratori all'ottenimento delle prestazioni sanitarie, collegate al finanziamento del fondo e quindi al pagamento delle quote contributive, si dovrebbe concludere che non residua, in questa sede, alcun interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
La mancanza di difese della curatela intimata esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D.
VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
dichiara l'improcedibilità della domanda attorea veicolata nei confronti di
[...]
; Controparte_1
10 nulla per le spese di lite.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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