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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C.373/2020
CORTE D'APPELLO
DI GG IA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.373/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...],C.F. , Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in C.da Arghillà Sud Cas. Sp. n.40 p.6 i. 17, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Versace C.F. - PEC avv. C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Reggio Email_1
Calabria via Miceli 8/C – Appellante
CONTRO con sede legale in Roma, al Viale Cesare Pavese n 385, Controparte_1 codice fiscale e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Romeo, C.F. - PEC C.F._3
- elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Siderno Email_2
(RC), via Carlo Pisacane n. 40 – Appellata
NONCHÉ CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ivi Controparte_2 C.F._4 residente, in via Spirito Santo n.263 Appellato contumace
1 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 561/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 29.05.2020, proc. R.G. n. 1876/2016.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 1876/2016, adiva il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a seguito di un sinistro stradale, in particolare del danno biologico permanente e temporaneo, della sofferenza morale e delle spese mediche sostenute.
Il sinistro si verificava il 29.08.2011, alle ore 20:35 circa, lungo la via Argine Destro Calopinace, direzione Monte Mare, in Reggio Calabria, mentre l'attore viaggiava come trasportato sul ciclomotore Piaggio targato X45JHS, di proprietà e condotto da , assicurato presso Controparte_2
La collisione avveniva con l'autovettura Alfa Romeo GT 1.9, targata Controparte_3
DA787TR, assicurata presso il cui conducente aveva omesso di concedere precedenza, CP_4 come emergeva dalla denuncia di sinistro.
A seguito dell'impatto, il danneggiato riportava una lesione traumatica falangea al secondo dito della mano sinistra, con parziale amputazione dell'apice ungueale. Veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell' Bianchi Morelli” di Reggio Calabria e sottoposto, nei mesi successivi, a cicli di CP_5 medicazioni, visite chirurgiche ed esami specialistici.
Nel 2015 parte attrice si sottoponeva ad accertamento medico-legale , ed il dr. Persona_1 stimava un'invalidità permanente dell'8%, con 45 giorni di inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità Per_ relativa. La Compagnia Assicurativa, tramite proprio C.T.P. dr. quantificava, invece, la lesione al 2%.
Nonostante l'invito alla negoziazione assistita inoltrato il 25.01.2016 dall'Avv. Barbara Versace, la
Compagnia non aderiva e si limitava a trasmettere un assegno postale di euro 3.800,00 (di cui euro
500,00 per spese legali) a titolo di offerta non formale ex art. 1220 c.c., accettata solo come acconto.
Con l'atto di citazione era quindi proposta richiesta di condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 30.684,64 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.
Con comparsa di risposta del 24.10.2016, la società convenuta si Controparte_1 costituiva nel giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dall'attore, per carenza dell'atto presupposto e genericità dell'esposizione dei fatti. Contestava la propria legittimazione passiva, in quanto non era stata allegata copia della polizza assicurativa. In ogni caso, impugnava nel merito la domanda ritenendola infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur, evidenziando la mancata collaborazione del difensore di parte attrice in sede di accertamenti medico-legalie; deduceva
2 l'assenza di elementi concreti circa la dinamica del sinistro, le lesioni riportate e la responsabilità del conducente del veicolo. Contestava, infine, la congruità delle pretese risarcitorie, sostenendo l'eccessiva dilatazione del danno lamentato e chiedendo l'ammissione di CT medica, riservandosi ogni ulteriore eccezione e deduzione.
Con ordinanza del 26.10.2016, il Giudice rilevava l'insussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, atteso che l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita era stato rivolto unicamente alla Compagnia convenuta e non anche a , parte necessaria del rapporto dedotto in giudizio;
Controparte_2 assegnava, quindi, all'attore termine di quindici giorni per l'espletamento della suddetta procedura nei confronti del predetto che restava, comunque, contumace.
Con altra ordinanza del 25.10.2017, il Giudice Istruttore rilevava la tardiva costituzione della società assicuratrice convenuta con conseguente decadenza dalle eccezioni preliminari di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, riteneva ammissibile la prova per interrogatorio formale e in parte quella per testi dedotta dall'attore.
Veniva, inoltre, disposta CT medico-legale a cura della dott.ssa , che depositava Persona_3 relazionedall'attore ; all'udienza del 31.01.2019, il Giudice procedeva a ispezione visiva del danneggiato, rilevando ictu oculi la riduzione anatomica del dito e invitando la Compagnia a formulare proposta transattiva congrua.
Respinta la proposta di parte attrice (formalizzata per la misura del 5% di danno biologico, mediazione tra la richiesta originaria (8%) e la stima CT (2%), integrata da personalizzazione e compensi legali, per un totale pari a € 17.729,18.) la causa era decisa con sentenza n. 561/2020, che
, determinando il dovuto per euro 4.027,48, comprensiva di danno biologico permanente, temporaneo e spese mediche rivalutate. Detratto l'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicurativa, rivalutato in euro 3.382,50, conannava parte convenuta alla differenza in favore dell'attore pari a euro 644,98, oltre gli interessi compensativi da lucro cessante, calcolati con metodo pro-rata sulla base degli indici ISTAT dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza, con applicazione degli interessi legali successivi sul debito di valuta.
Il Tribunale compensava la metà delle spese, condannando i convenuti in solido al pagamento della residua quota in favore dell'attore, liquidata in euro 450,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Barbara Versace. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio venivano poste interamente a carico dei convenuti, in solido, con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto versato a tale titolo in corso di causa. provvedeva successivamente al versamento di euro 743,00 complessivi, cifra inferiore CP_1 al risarcimento determinato in sentenza.
3 Con atto di citazione in appello del 4.7.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
561/2020 del Tribunale di Reggio Calabria per i seguenti motivi:
1) Con primo motivo contestava l'illegittimità e l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui veniva accolto solo parzialmente il ricorso, lamentando l'omessa valutazione di circostanze decisive ai fini del decidere, nonché l'erroneo esame dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio, ritenuto lacunoso, illogico e contraddittorio. L'appellante evidenziava la non congruità della valutazione del danno biologico permanente, quantificato dal CT in misura pari al
2%, rispetto alla natura e gravità della lesione subìta, consistita in una amputazione parziale della falange ungueale del secondo dito della mano sinistra. Richiamava, al riguardo, la relazione medico- legale di parte che stimava un'invalidità permanente superiore, tra il 5% e l'8%, in base ai criteri medico-legali stabiliti dal D.M. 03.07.2003. Inoltre, censurava la sentenza impugnata per non aver considerato né il danno estetico-funzionale né la sofferenza morale derivante dalla lesione, evidenziando la totale assenza di considerazione delle attività quotidiane precluse al danneggiato e delle ricadute personali e relazionali conseguenti alla menomazione.
2) Con secondo motivo deduceva l'omessa valutazione di un fatto decisivo rappresentato dall'esame visivo effettuato dal primo Giudice titolare della causa, dr.ssa , nel corso Per_4 dell'udienza del 31.01.2019. Secondo l'appellante, tale accertamento visivo confermava l'evidente menomazione dell'arto e suggeriva una percentuale di danno biologico maggiore rispetto a quanto riconosciuto dal CT. A seguito di tale esame, il Giudice invitava le parti a formalizzare una proposta transattiva più congrua, proposta che veniva elaborata dalla difesa dell'attore ma non accettata dalla
Compagnia assicurativa senza fornire giustificazione. Contestava, quindi, la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle osservazioni della CTP, né per aver motivato la decisione sulla sola base delle conclusioni del CT, senza una propria valutazione critica.
3) Con terzo motivo contestava l'erroneità della decisione in punto spese di lite, lamentando l'illegittima compensazione nella misura di metà delle stesse. A parere dell'appellante, non ricorrevano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione, mancando sia una soccombenza reciproca che circostanze eccezionali o di assoluta novità della questione giuridica trattata. Osservava, inoltre, che il divario tra le somme richieste e quelle liquidate derivava da una proposta transattiva avanzata in corso di causa su suggerimento del Giudice, respinta dalla
Compagnia assicurativa. Pertanto, sosteneva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare le spese di giudizio integralmente in favore dell'attore, tenuto conto dell'entità della lite, della complessità della vicenda istruttoria e del comportamento processuale della controparte.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante formulava istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficioe concludeva per l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, per la
4 riforma integrale della sentenza de qua, con riconoscimento del danno subìto secondo criteri equitativi e tecnico-medico-legali conformi alle risultanze istruttorie, nonché per la condanna integrale alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta in appello del 9.11.2020 si costituiva , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Nello specifico, parte appellata sosteneva l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'atto introduttivo dell'appello non delineava in maniera chiara e inequivoca le censure mosse alla sentenza impugnata, né indicava in modo puntuale il quantum appellatum o le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice. Rilevava, in particolare, la mancanza della parte rescindente e di quella rescissoria, ritenute necessarie dalla giurisprudenza consolidata di legittimità. Deduceva, inoltre, che le doglianze si erano limitate a una contestazione del quantum debeatur e del mancato riconoscimento del danno morale, senza offrire argomentazioni idonee a sorreggere una diversa decisione.
Rilevava, inoltre, l'improcedibilità dell'azione introduttiva per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. 132/2014. A tal proposito, osservava che il rinvio della prima udienza di comparizione — disposto dal Giudice per consentire la regolarizzazione da parte dell'attore — aveva determinato una disparità di trattamento, impedendo alla compagnia di sollevare eccezioni processuali rilevanti, tra cui quella di intervenuta prescrizione.
In merito alla consulenza tecnica d'ufficio, parte appellata evidenziava che la percentuale di invalidità fosse congrua, avendo conto delle tabelle vigenti e ritenendo che l'elaborato peritale fosse sufficientemente motivato e che il Giudice di primo grado avesse già valutato l'esame visivo dell'infortunato nell'ambito dell'udienza, richiamando tale circostanza in sede di rinvio per proposta transattiva.
Contestava, infine, il terzo motivo di appello, in ordine alla compensazione delle spese, deducendo la correttezza della decisione impugnata, fondata sul rilevante scostamento tra le somme richieste in citazione e quelle effettivamente riconosciute. Sottolineava che tale divario costituiva motivo idoneo a giustificare la parziale compensazione, ex art. 92 c.p.c., soprattutto in ragione del comportamento processuale dell'attore e dell'assenza di una completa prova sulla dinamica del sinistro.
Sulla scorta dei menzionati motivi, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell'azione introduttiva e con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre che di ogni altro diritto e competenza spettante.
5 A seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data 15.07.2020,
non si costituiva e, pertanto, il Collegio, con ordinanza del 22.07.2021, ne Controparte_2 dichiarava la contumacia.
All'udienza del 9.11.2023, svolta nelle modalità della trattazione scritta, parte appellante insisteva nella richiesta di rinnovazione della CT medico legale, per come argomentato nel primo motivo di appello “Illegittimità ed erroneità della decisione impugnata per l'omessa valutazione di circostanze decisive ai fini della decisione, erroneo esame dell'elaborato peritale mancata considerazione della
CTP: illogicità, carenza e contraddittorietà dell'elaborato della CT”.
Respinta la richiesta istruttoria con ordinanza del 15.12.2023, in esito alla precisazione delle conclusioni la causa era posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata risulta infondata, atteso che l'atto di gravame soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contenendo una compiuta rappresentazione delle doglianze mosse avverso la pronuncia impugnata. Dall'analisi testuale dell'atto, infatti, si evincono in modo puntuale le porzioni del provvedimento oggetto di contestazione, così da escludere qualsivoglia carenza in ordine alla specificità delle censure sollevate. Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui le disposizioni degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, impongono che l'impugnazione rechi una precisa individuazione delle questioni controverse e delle relative argomentazioni critiche, senza necessità di ricorrere a formule sacramentali ovvero alla predisposizione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della perdurante natura di revisione propria del giudizio di appello (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n.
36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere disatteso, perché nessuno dei motivi di appello merita accoglimento.
Il primo motivo mira ad ottenere una maggiore percentuale di invalidità permanente, riconosciuta dal CT nel 2%.
La stima appare invece perfettamente condivisibile e congrua rispetto ai criteri di quantificazione dei danni previsti dal D.M. 03.07.2003 ai quali la consulente d'ufficio si è attenuta, adeguando la percentuale di invalidità al caso concreto.
Il DM 3.7.2003 pubblicato sulla G.U. n. 211 del 11/09/2003, è stato promulgato in attuazione dell'art
138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e succ. modif. e contiene tabella delle menomazioni
6 per lesioni c.d. "micropermanenti", ossia le lesioni che prevedono fino a un massimo di 9 punti di invalidità derivanti da sinistro stradale;
quindi tali tabelle sono state correttamente poste a fondamento della valutazione.
Peraltro l'appellante non contesta l'utilizzo di tali tabelle , né afferma che si sarebbero dovute utilizzare altre e diverse tabelle di classificazione delle menomazioni.
Sulla scorta delle tabelle del DM 3.7.2003, le lesioni alla mano prevedono:
Perdita del medio 7 d. - 6 n.d.
Perdita dell'anulare 6 d. - 5 n.d.
Perdita del mignolo 8 d. - 7 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'indice 5 d. - 4 n.d.
Perdita della falange ungueale del medio 3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'anulare 3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale del mignolo 4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'indice 8 d. - 7 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del medio 5 d. - 4 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare 4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del mignolo 6 d. - 5 n.d.
Come è agevole notare, poiché il dito dell'appellante che ha subito la lesione è il secondo (l'indice) tali tabelle riconoscono un range da 4 a un massimo 5 punti per la perdita dell'intera falange ungueale di tale dito, giungendo a riconoscere i 7-8 punti solo per la perdita di due falangi dello stesso dito indice.
Nella specie la lesione non riguarda neppure la falange intera dell'indice, ma una minima parte apicale della falange ungueale, come si deve ricavare dalla descrizione (la più attendibile perché precisa e tecnica) dell'elaborato peritale.
In esito alla visita del periziato, la drssa ha scritto: <<… Esame obiettivo locale mano Per_3
sinistra: normoatteggiata, normoconformata, non ipotonotrofia dei muscoli dell'eminenza tenar ed ipotenar. In corrispondenza della falange distale del II dito esiti di sub amputazione dell'apice della falange con conservazione dell'unghia.….>>>>
Se risulta amputata solo la parte apicale della falange, e conservata l'unghia, evidentemente l'amputazione è assai limitata, e ciò spiega perché il CT abbia ridotto alla metà la quantificazione della percentuale di invalidità prevista per l'amputazione dell'intera falange (e si noti che l'unghia intera occupa per sé solo una metà della falange del secondo dito, in questo caso non risulta ablata neppure l'unghia per intero).
A conferma di ciò si rinviene in atti l'unica documentazione fotografica della lesione (inserita nella relazione di parte del dr , e prodotta in questa sede quale atti già versato in primo grado). Per_1
7 Dalla fotografia si rileva la perfetta conservazione dell'unghia che riduce la lesione ad una minima parre della falange;
e smentisce palesemente la – meramente affermata – maggiore gravità della lesione ritenuta dal CT . Proprio sulla scorta della fotografia prodotta dalla parte appellante si deve considerare ampiamente satisfattivo , ragionevole e congruo il dimezzamento dell'invalidità prevista per la perdita dell'intera falange.
Tali considerazioni smentiscono le CT di parte cui fa riferimento il , che appaiono CP_2 disattendere o non considerare affatto la (invece vincolante) tabella della menomazioni attribuendo percentuali - tra 8% e 5% - palesemente eccessive e non giustificabili alla luce delle richiamate tabelle perché largamente superiori al tipo di menomazione in concreto rilevabile.
La minima estensione della lesione che deve ricavarsi dalla descrizione della CT esclude che possa incidere il fatto che si tratti di lesione sulla mano sinistra di soggetto mancino, circostanza espressamente considerata dalla relazione peritale, che vi ha fatto cenno
Parimenti inconsistente è l'argomento che pretende di ottenere una “personalizzazione” del danno, per l'incidenza della lesione su attività che il non ha mai neppure menzionato nell'atto di CP_2 citazione , né ha chiesto di provare.
L'asserito svolgimento di attività di suonatore di chitarra e di flauto, è stato meramente dichiarato al CT in sede di operazioni peritali, ma non vi è alcun cenno negli atti introduttivi.
Ciò preclude qualsiasi personalizzazione, sia perché questa “… deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 28.09.2020), ma soprattutto perché la possibilità di applicare tale incremento risarcitorio è condizionata dalla tempestiva allegazione e prova delle circostanze che la giustificano (Cass ord. n. 26805 del 12.09.2022), nella specie totalmente carente.
La minima entità del danno e l'assenza di qualsiasi tempestiva allegazione e prova della incidenza della lesione sulla condizione dell'infortunato esclude parimenti che possa riconoscersi il cd “danno morale”, di cui la giurisprudenza di legittimità riconosce l'autonomia rispetto al danno biologico, trattandosi di una sofferenza interiore, non suscettibile di accertamento medico-legale, ma rilevante ai fini del risarcimento, ove allegata e provata. In particolare, la Corte di Cassazione con Ordinanza
n. 15733 del 17.05.2022ha statuito che: “Il danno morale mantiene integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale.”- cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19922 del 12/07/2023
Nondimeno, anche tale voce di danno richiede allegazione specifica e tempestiva di quali siano state le ricadute anche psicologiche della lesione, potendosi solo da tali allegazioni raggiungere la prova per presunzioni
8 Nel caso di specie, l'onere di allegazione dell'esistenza del danno morale è ancor più incisivo, per l'esigua entità del danno, che on consente alcuna presunzione;
invece la parte appellante si è limitata a richiamare astrattamente la sofferenza morale senza fornire alcun elemento specifico o circostanza oggettiva idonea a fondarne l'accertamento e la liquidazione. Ne consegue l'impossibilità di procedere ad una autonoma valutazione del danno morale o di operare una personalizzazione del danno biologico.
Con riferimento al secondo motivo di appello, basti considerare quanto già detto in ordine alla riproduzione fotografica ed alla descrizione della lesione con termini tecnico- scientifici proveniente dal CT, che dimostra l'esiguità della lesione non può essere sovvertita da interpretazioni e deduzioni meramente soggettive
Pertanto non vi è alcun margine per una rinnovazione della consulenza medica, non risultando proposta alcuna doglianza capace di inficiare l'accertamento del primo CT , e non giustificandosi alcuna ulteriore indagine peritale .
Parimenti infondato è il terzo motivo di doglianza manifestato da parte appellante.
In linea di principio la decisione di compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di accoglimento parziale di domande o di reciproca soccombenza, è discrezionale e non censurabile.
(Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26.04.2019).
Nel caso che occupa, la decisione di compensazione parziale trova giustificazione nell'evidente scostamento tra l'importo richiesto in citazione, pari a euro 30.684,64, e quello effettivamente riconosciuto in sentenza, pari a euro 4.027,48, valore significativamente inferiore
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il rilevante divario tra la pretesa azionata e l'accoglimento della domanda può costituire circostanza idonea a fondare la compensazione, anche in assenza di soccombenza reciproca. Invero “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”(Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 32061 del 31.10.2022).
Restano assorbite dalle considerazioni che precedono tutte le altre eccezioni preliminari
(improcedibilità ecc) avanzate in primo grado e riopropste in appello dalla società assicuratrice
9 Alla luce della disamina che precede, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 561/2020 del Tribunale di Reggio Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante dovrà rifondere alla appellata costituita le spese del presente grado , liquidate ai sensi CP_1 del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, ed in ragione del valore dichiarato della causa
(euro 28.000), che rientra nel range da € 26.001 a € 52.000
Potendo contenere nei minimi – per l'assenza di complessità- l'appellante dovrà corrispondere alla la somma di euro 4.996,00 (fase di studio della controversia, valore Controparte_1 minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00) da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Nulla per le spese con l'appellato contumace
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 561/2020, del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data
29.05.2020, nel procedimento portante il NRG 1876/2016, , così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, da maggiorarsi di IVA Controparte_1
e CPA e spese forfettarie;
- Nulla per le spese nei confronti di , rimasto contumace;
Controparte_2
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso il 17.10.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
10
CORTE D'APPELLO
DI GG IA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.373/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...],C.F. , Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in C.da Arghillà Sud Cas. Sp. n.40 p.6 i. 17, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Versace C.F. - PEC avv. C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Reggio Email_1
Calabria via Miceli 8/C – Appellante
CONTRO con sede legale in Roma, al Viale Cesare Pavese n 385, Controparte_1 codice fiscale e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Romeo, C.F. - PEC C.F._3
- elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Siderno Email_2
(RC), via Carlo Pisacane n. 40 – Appellata
NONCHÉ CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ivi Controparte_2 C.F._4 residente, in via Spirito Santo n.263 Appellato contumace
1 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 561/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 29.05.2020, proc. R.G. n. 1876/2016.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 1876/2016, adiva il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a seguito di un sinistro stradale, in particolare del danno biologico permanente e temporaneo, della sofferenza morale e delle spese mediche sostenute.
Il sinistro si verificava il 29.08.2011, alle ore 20:35 circa, lungo la via Argine Destro Calopinace, direzione Monte Mare, in Reggio Calabria, mentre l'attore viaggiava come trasportato sul ciclomotore Piaggio targato X45JHS, di proprietà e condotto da , assicurato presso Controparte_2
La collisione avveniva con l'autovettura Alfa Romeo GT 1.9, targata Controparte_3
DA787TR, assicurata presso il cui conducente aveva omesso di concedere precedenza, CP_4 come emergeva dalla denuncia di sinistro.
A seguito dell'impatto, il danneggiato riportava una lesione traumatica falangea al secondo dito della mano sinistra, con parziale amputazione dell'apice ungueale. Veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell' Bianchi Morelli” di Reggio Calabria e sottoposto, nei mesi successivi, a cicli di CP_5 medicazioni, visite chirurgiche ed esami specialistici.
Nel 2015 parte attrice si sottoponeva ad accertamento medico-legale , ed il dr. Persona_1 stimava un'invalidità permanente dell'8%, con 45 giorni di inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità Per_ relativa. La Compagnia Assicurativa, tramite proprio C.T.P. dr. quantificava, invece, la lesione al 2%.
Nonostante l'invito alla negoziazione assistita inoltrato il 25.01.2016 dall'Avv. Barbara Versace, la
Compagnia non aderiva e si limitava a trasmettere un assegno postale di euro 3.800,00 (di cui euro
500,00 per spese legali) a titolo di offerta non formale ex art. 1220 c.c., accettata solo come acconto.
Con l'atto di citazione era quindi proposta richiesta di condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 30.684,64 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.
Con comparsa di risposta del 24.10.2016, la società convenuta si Controparte_1 costituiva nel giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dall'attore, per carenza dell'atto presupposto e genericità dell'esposizione dei fatti. Contestava la propria legittimazione passiva, in quanto non era stata allegata copia della polizza assicurativa. In ogni caso, impugnava nel merito la domanda ritenendola infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur, evidenziando la mancata collaborazione del difensore di parte attrice in sede di accertamenti medico-legalie; deduceva
2 l'assenza di elementi concreti circa la dinamica del sinistro, le lesioni riportate e la responsabilità del conducente del veicolo. Contestava, infine, la congruità delle pretese risarcitorie, sostenendo l'eccessiva dilatazione del danno lamentato e chiedendo l'ammissione di CT medica, riservandosi ogni ulteriore eccezione e deduzione.
Con ordinanza del 26.10.2016, il Giudice rilevava l'insussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, atteso che l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita era stato rivolto unicamente alla Compagnia convenuta e non anche a , parte necessaria del rapporto dedotto in giudizio;
Controparte_2 assegnava, quindi, all'attore termine di quindici giorni per l'espletamento della suddetta procedura nei confronti del predetto che restava, comunque, contumace.
Con altra ordinanza del 25.10.2017, il Giudice Istruttore rilevava la tardiva costituzione della società assicuratrice convenuta con conseguente decadenza dalle eccezioni preliminari di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, riteneva ammissibile la prova per interrogatorio formale e in parte quella per testi dedotta dall'attore.
Veniva, inoltre, disposta CT medico-legale a cura della dott.ssa , che depositava Persona_3 relazionedall'attore ; all'udienza del 31.01.2019, il Giudice procedeva a ispezione visiva del danneggiato, rilevando ictu oculi la riduzione anatomica del dito e invitando la Compagnia a formulare proposta transattiva congrua.
Respinta la proposta di parte attrice (formalizzata per la misura del 5% di danno biologico, mediazione tra la richiesta originaria (8%) e la stima CT (2%), integrata da personalizzazione e compensi legali, per un totale pari a € 17.729,18.) la causa era decisa con sentenza n. 561/2020, che
, determinando il dovuto per euro 4.027,48, comprensiva di danno biologico permanente, temporaneo e spese mediche rivalutate. Detratto l'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicurativa, rivalutato in euro 3.382,50, conannava parte convenuta alla differenza in favore dell'attore pari a euro 644,98, oltre gli interessi compensativi da lucro cessante, calcolati con metodo pro-rata sulla base degli indici ISTAT dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza, con applicazione degli interessi legali successivi sul debito di valuta.
Il Tribunale compensava la metà delle spese, condannando i convenuti in solido al pagamento della residua quota in favore dell'attore, liquidata in euro 450,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Barbara Versace. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio venivano poste interamente a carico dei convenuti, in solido, con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto versato a tale titolo in corso di causa. provvedeva successivamente al versamento di euro 743,00 complessivi, cifra inferiore CP_1 al risarcimento determinato in sentenza.
3 Con atto di citazione in appello del 4.7.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
561/2020 del Tribunale di Reggio Calabria per i seguenti motivi:
1) Con primo motivo contestava l'illegittimità e l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui veniva accolto solo parzialmente il ricorso, lamentando l'omessa valutazione di circostanze decisive ai fini del decidere, nonché l'erroneo esame dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio, ritenuto lacunoso, illogico e contraddittorio. L'appellante evidenziava la non congruità della valutazione del danno biologico permanente, quantificato dal CT in misura pari al
2%, rispetto alla natura e gravità della lesione subìta, consistita in una amputazione parziale della falange ungueale del secondo dito della mano sinistra. Richiamava, al riguardo, la relazione medico- legale di parte che stimava un'invalidità permanente superiore, tra il 5% e l'8%, in base ai criteri medico-legali stabiliti dal D.M. 03.07.2003. Inoltre, censurava la sentenza impugnata per non aver considerato né il danno estetico-funzionale né la sofferenza morale derivante dalla lesione, evidenziando la totale assenza di considerazione delle attività quotidiane precluse al danneggiato e delle ricadute personali e relazionali conseguenti alla menomazione.
2) Con secondo motivo deduceva l'omessa valutazione di un fatto decisivo rappresentato dall'esame visivo effettuato dal primo Giudice titolare della causa, dr.ssa , nel corso Per_4 dell'udienza del 31.01.2019. Secondo l'appellante, tale accertamento visivo confermava l'evidente menomazione dell'arto e suggeriva una percentuale di danno biologico maggiore rispetto a quanto riconosciuto dal CT. A seguito di tale esame, il Giudice invitava le parti a formalizzare una proposta transattiva più congrua, proposta che veniva elaborata dalla difesa dell'attore ma non accettata dalla
Compagnia assicurativa senza fornire giustificazione. Contestava, quindi, la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle osservazioni della CTP, né per aver motivato la decisione sulla sola base delle conclusioni del CT, senza una propria valutazione critica.
3) Con terzo motivo contestava l'erroneità della decisione in punto spese di lite, lamentando l'illegittima compensazione nella misura di metà delle stesse. A parere dell'appellante, non ricorrevano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione, mancando sia una soccombenza reciproca che circostanze eccezionali o di assoluta novità della questione giuridica trattata. Osservava, inoltre, che il divario tra le somme richieste e quelle liquidate derivava da una proposta transattiva avanzata in corso di causa su suggerimento del Giudice, respinta dalla
Compagnia assicurativa. Pertanto, sosteneva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare le spese di giudizio integralmente in favore dell'attore, tenuto conto dell'entità della lite, della complessità della vicenda istruttoria e del comportamento processuale della controparte.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante formulava istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficioe concludeva per l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, per la
4 riforma integrale della sentenza de qua, con riconoscimento del danno subìto secondo criteri equitativi e tecnico-medico-legali conformi alle risultanze istruttorie, nonché per la condanna integrale alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta in appello del 9.11.2020 si costituiva , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Nello specifico, parte appellata sosteneva l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'atto introduttivo dell'appello non delineava in maniera chiara e inequivoca le censure mosse alla sentenza impugnata, né indicava in modo puntuale il quantum appellatum o le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice. Rilevava, in particolare, la mancanza della parte rescindente e di quella rescissoria, ritenute necessarie dalla giurisprudenza consolidata di legittimità. Deduceva, inoltre, che le doglianze si erano limitate a una contestazione del quantum debeatur e del mancato riconoscimento del danno morale, senza offrire argomentazioni idonee a sorreggere una diversa decisione.
Rilevava, inoltre, l'improcedibilità dell'azione introduttiva per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. 132/2014. A tal proposito, osservava che il rinvio della prima udienza di comparizione — disposto dal Giudice per consentire la regolarizzazione da parte dell'attore — aveva determinato una disparità di trattamento, impedendo alla compagnia di sollevare eccezioni processuali rilevanti, tra cui quella di intervenuta prescrizione.
In merito alla consulenza tecnica d'ufficio, parte appellata evidenziava che la percentuale di invalidità fosse congrua, avendo conto delle tabelle vigenti e ritenendo che l'elaborato peritale fosse sufficientemente motivato e che il Giudice di primo grado avesse già valutato l'esame visivo dell'infortunato nell'ambito dell'udienza, richiamando tale circostanza in sede di rinvio per proposta transattiva.
Contestava, infine, il terzo motivo di appello, in ordine alla compensazione delle spese, deducendo la correttezza della decisione impugnata, fondata sul rilevante scostamento tra le somme richieste in citazione e quelle effettivamente riconosciute. Sottolineava che tale divario costituiva motivo idoneo a giustificare la parziale compensazione, ex art. 92 c.p.c., soprattutto in ragione del comportamento processuale dell'attore e dell'assenza di una completa prova sulla dinamica del sinistro.
Sulla scorta dei menzionati motivi, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell'azione introduttiva e con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre che di ogni altro diritto e competenza spettante.
5 A seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data 15.07.2020,
non si costituiva e, pertanto, il Collegio, con ordinanza del 22.07.2021, ne Controparte_2 dichiarava la contumacia.
All'udienza del 9.11.2023, svolta nelle modalità della trattazione scritta, parte appellante insisteva nella richiesta di rinnovazione della CT medico legale, per come argomentato nel primo motivo di appello “Illegittimità ed erroneità della decisione impugnata per l'omessa valutazione di circostanze decisive ai fini della decisione, erroneo esame dell'elaborato peritale mancata considerazione della
CTP: illogicità, carenza e contraddittorietà dell'elaborato della CT”.
Respinta la richiesta istruttoria con ordinanza del 15.12.2023, in esito alla precisazione delle conclusioni la causa era posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata risulta infondata, atteso che l'atto di gravame soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contenendo una compiuta rappresentazione delle doglianze mosse avverso la pronuncia impugnata. Dall'analisi testuale dell'atto, infatti, si evincono in modo puntuale le porzioni del provvedimento oggetto di contestazione, così da escludere qualsivoglia carenza in ordine alla specificità delle censure sollevate. Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui le disposizioni degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, impongono che l'impugnazione rechi una precisa individuazione delle questioni controverse e delle relative argomentazioni critiche, senza necessità di ricorrere a formule sacramentali ovvero alla predisposizione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della perdurante natura di revisione propria del giudizio di appello (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n.
36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere disatteso, perché nessuno dei motivi di appello merita accoglimento.
Il primo motivo mira ad ottenere una maggiore percentuale di invalidità permanente, riconosciuta dal CT nel 2%.
La stima appare invece perfettamente condivisibile e congrua rispetto ai criteri di quantificazione dei danni previsti dal D.M. 03.07.2003 ai quali la consulente d'ufficio si è attenuta, adeguando la percentuale di invalidità al caso concreto.
Il DM 3.7.2003 pubblicato sulla G.U. n. 211 del 11/09/2003, è stato promulgato in attuazione dell'art
138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e succ. modif. e contiene tabella delle menomazioni
6 per lesioni c.d. "micropermanenti", ossia le lesioni che prevedono fino a un massimo di 9 punti di invalidità derivanti da sinistro stradale;
quindi tali tabelle sono state correttamente poste a fondamento della valutazione.
Peraltro l'appellante non contesta l'utilizzo di tali tabelle , né afferma che si sarebbero dovute utilizzare altre e diverse tabelle di classificazione delle menomazioni.
Sulla scorta delle tabelle del DM 3.7.2003, le lesioni alla mano prevedono:
Perdita del medio 7 d. - 6 n.d.
Perdita dell'anulare 6 d. - 5 n.d.
Perdita del mignolo 8 d. - 7 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'indice 5 d. - 4 n.d.
Perdita della falange ungueale del medio 3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale dell'anulare 3 d. - 2 n.d.
Perdita della falange ungueale del mignolo 4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'indice 8 d. - 7 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del medio 5 d. - 4 n.d.
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare 4 d. - 3 n.d.
Perdita delle ultime due falangi del mignolo 6 d. - 5 n.d.
Come è agevole notare, poiché il dito dell'appellante che ha subito la lesione è il secondo (l'indice) tali tabelle riconoscono un range da 4 a un massimo 5 punti per la perdita dell'intera falange ungueale di tale dito, giungendo a riconoscere i 7-8 punti solo per la perdita di due falangi dello stesso dito indice.
Nella specie la lesione non riguarda neppure la falange intera dell'indice, ma una minima parte apicale della falange ungueale, come si deve ricavare dalla descrizione (la più attendibile perché precisa e tecnica) dell'elaborato peritale.
In esito alla visita del periziato, la drssa ha scritto: <<… Esame obiettivo locale mano Per_3
sinistra: normoatteggiata, normoconformata, non ipotonotrofia dei muscoli dell'eminenza tenar ed ipotenar. In corrispondenza della falange distale del II dito esiti di sub amputazione dell'apice della falange con conservazione dell'unghia.….>>>>
Se risulta amputata solo la parte apicale della falange, e conservata l'unghia, evidentemente l'amputazione è assai limitata, e ciò spiega perché il CT abbia ridotto alla metà la quantificazione della percentuale di invalidità prevista per l'amputazione dell'intera falange (e si noti che l'unghia intera occupa per sé solo una metà della falange del secondo dito, in questo caso non risulta ablata neppure l'unghia per intero).
A conferma di ciò si rinviene in atti l'unica documentazione fotografica della lesione (inserita nella relazione di parte del dr , e prodotta in questa sede quale atti già versato in primo grado). Per_1
7 Dalla fotografia si rileva la perfetta conservazione dell'unghia che riduce la lesione ad una minima parre della falange;
e smentisce palesemente la – meramente affermata – maggiore gravità della lesione ritenuta dal CT . Proprio sulla scorta della fotografia prodotta dalla parte appellante si deve considerare ampiamente satisfattivo , ragionevole e congruo il dimezzamento dell'invalidità prevista per la perdita dell'intera falange.
Tali considerazioni smentiscono le CT di parte cui fa riferimento il , che appaiono CP_2 disattendere o non considerare affatto la (invece vincolante) tabella della menomazioni attribuendo percentuali - tra 8% e 5% - palesemente eccessive e non giustificabili alla luce delle richiamate tabelle perché largamente superiori al tipo di menomazione in concreto rilevabile.
La minima estensione della lesione che deve ricavarsi dalla descrizione della CT esclude che possa incidere il fatto che si tratti di lesione sulla mano sinistra di soggetto mancino, circostanza espressamente considerata dalla relazione peritale, che vi ha fatto cenno
Parimenti inconsistente è l'argomento che pretende di ottenere una “personalizzazione” del danno, per l'incidenza della lesione su attività che il non ha mai neppure menzionato nell'atto di CP_2 citazione , né ha chiesto di provare.
L'asserito svolgimento di attività di suonatore di chitarra e di flauto, è stato meramente dichiarato al CT in sede di operazioni peritali, ma non vi è alcun cenno negli atti introduttivi.
Ciò preclude qualsiasi personalizzazione, sia perché questa “… deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 28.09.2020), ma soprattutto perché la possibilità di applicare tale incremento risarcitorio è condizionata dalla tempestiva allegazione e prova delle circostanze che la giustificano (Cass ord. n. 26805 del 12.09.2022), nella specie totalmente carente.
La minima entità del danno e l'assenza di qualsiasi tempestiva allegazione e prova della incidenza della lesione sulla condizione dell'infortunato esclude parimenti che possa riconoscersi il cd “danno morale”, di cui la giurisprudenza di legittimità riconosce l'autonomia rispetto al danno biologico, trattandosi di una sofferenza interiore, non suscettibile di accertamento medico-legale, ma rilevante ai fini del risarcimento, ove allegata e provata. In particolare, la Corte di Cassazione con Ordinanza
n. 15733 del 17.05.2022ha statuito che: “Il danno morale mantiene integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale.”- cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19922 del 12/07/2023
Nondimeno, anche tale voce di danno richiede allegazione specifica e tempestiva di quali siano state le ricadute anche psicologiche della lesione, potendosi solo da tali allegazioni raggiungere la prova per presunzioni
8 Nel caso di specie, l'onere di allegazione dell'esistenza del danno morale è ancor più incisivo, per l'esigua entità del danno, che on consente alcuna presunzione;
invece la parte appellante si è limitata a richiamare astrattamente la sofferenza morale senza fornire alcun elemento specifico o circostanza oggettiva idonea a fondarne l'accertamento e la liquidazione. Ne consegue l'impossibilità di procedere ad una autonoma valutazione del danno morale o di operare una personalizzazione del danno biologico.
Con riferimento al secondo motivo di appello, basti considerare quanto già detto in ordine alla riproduzione fotografica ed alla descrizione della lesione con termini tecnico- scientifici proveniente dal CT, che dimostra l'esiguità della lesione non può essere sovvertita da interpretazioni e deduzioni meramente soggettive
Pertanto non vi è alcun margine per una rinnovazione della consulenza medica, non risultando proposta alcuna doglianza capace di inficiare l'accertamento del primo CT , e non giustificandosi alcuna ulteriore indagine peritale .
Parimenti infondato è il terzo motivo di doglianza manifestato da parte appellante.
In linea di principio la decisione di compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di accoglimento parziale di domande o di reciproca soccombenza, è discrezionale e non censurabile.
(Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26.04.2019).
Nel caso che occupa, la decisione di compensazione parziale trova giustificazione nell'evidente scostamento tra l'importo richiesto in citazione, pari a euro 30.684,64, e quello effettivamente riconosciuto in sentenza, pari a euro 4.027,48, valore significativamente inferiore
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il rilevante divario tra la pretesa azionata e l'accoglimento della domanda può costituire circostanza idonea a fondare la compensazione, anche in assenza di soccombenza reciproca. Invero “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”(Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 32061 del 31.10.2022).
Restano assorbite dalle considerazioni che precedono tutte le altre eccezioni preliminari
(improcedibilità ecc) avanzate in primo grado e riopropste in appello dalla società assicuratrice
9 Alla luce della disamina che precede, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 561/2020 del Tribunale di Reggio Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante dovrà rifondere alla appellata costituita le spese del presente grado , liquidate ai sensi CP_1 del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, ed in ragione del valore dichiarato della causa
(euro 28.000), che rientra nel range da € 26.001 a € 52.000
Potendo contenere nei minimi – per l'assenza di complessità- l'appellante dovrà corrispondere alla la somma di euro 4.996,00 (fase di studio della controversia, valore Controparte_1 minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00) da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Nulla per le spese con l'appellato contumace
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 561/2020, del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data
29.05.2020, nel procedimento portante il NRG 1876/2016, , così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, da maggiorarsi di IVA Controparte_1
e CPA e spese forfettarie;
- Nulla per le spese nei confronti di , rimasto contumace;
Controparte_2
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso il 17.10.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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