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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Monza (MB) in [...] Parte_1 C.F._1 30/07/1959, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata ex art. 83 cpc ed allegata alla busta di deposito telematico del ricorso, dall'Avv. Cinzia Colombo del Foro di Monza, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della stessa in Monza, Via Oslavia n. 11, ove ad ogni effetto di legge dichiara di voler ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento al n. di fax 039/2316301 o all'indirizzo pec
[...] ICORRENTE Email_1 contro
(C.F. ) nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...], e domiciliato in Lurago CodiceFiscale_4 D'Erba, Via Don Gnocchi n.8/c, rappresentato e difeso giusta procura come da atto separato dall'Avv. Monica Lovadina (C.F. - del Foro CodiceFiscale_5 Email_2 di Milano, con studio in Arosio (CO), via G. Oberdan 67/b, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa;
difensore che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito al proprio indirizzo pec
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1 pagina 1 di 15 Voglia l'adito Tribunale di Monza, respinta ogni contraria domanda e/o istanza, così giudicare:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A, anno 1986);
2)addebitare la responsabilità della separazione al signor ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 II° comma, c.c.;
3)disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 signora versando alla stessa, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, la somma mensile di € 7.000,00#, o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT della variazione del costo della vita;
4)rigettare ogni altra e diversa richiesta avversaria poiché priva di fondamento sia in fatto che in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'accoglimento delle istanza istruttorie meglio formulate nel ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi del 28/03/2024, nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc comma 1 del 18/09/2024 nonchè nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc comma 3 del 03/10/2024. Parte ricorrente richiedere, dunque, all'Ill.mo Tribunale di essere autorizzata a produrre chiavetta USB contenente registrazione audio delle aggressioni verbali del signor nei confronti della signora CP_1
Parte_1 Si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia incaricare la competente Guardia di Finanza di effettuare indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare e immobiliare del signor con invito a procedere anche ad indagini finanziarie autorizzando Controparte_1 l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti (istituto dall' art. 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui il resistente intrattiene rapporti continuativi, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali, ordinando l'acquisizione di estratti di conto corrente, estratti conto titoli e ogni altra documentazione ritenuta necessaria relativamente agli ultimi tre anni. La difesa di parte ricorrente richiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale voglia:
-ordinare ad (già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San RL n. 156, nonché , in Controparte_4 personale del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente e dei conti titoli intestati e/o cointestati al signor con riferimento agli ultimi tre anni;
Controparte_1
-ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella, Controparte_4 Piazza Gaudenzio Sella n. 1, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente intestati alla società e, in particolare, del conto corrente IBAN Controparte_5 [...], con riferimento agli ultimi tre anni;
-ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Controparte_2 Piazza San RL n. 156, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente intestati alla società ” e, in particolare, del conto corrente n. Controparte_6 03768/1000/00003418, con riferimento agli ultimi tre anni;
-ordinare alla competente sede la produzione in giudizio dell'estratto retributivo, pensioni, CP_7 assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti dal signor
[...]
CP_1 pagina 2 di 15 -ordinare al signor la produzione in giudizio ex art. 210 cpc del contratto di Controparte_1 locazione sottoscritto, in data 18/07/2022, dalla società “Autosam sas di UN IO e RL MA & C.” con riferimento all'immobile commerciale di grandi dimensioni sito in Giussano;
-ordinare al signor la produzione in giudizio ex art. 210 cpc della polizza Controparte_1 assicurativa n. 46506809 contratta con Zurich. Ci si oppone all'accoglimento delle richieste avversarie di ordinarsi produzioni documentali ex art. 210 cpc alla signora stante l'evidente natura defatigatoria e dilatoria degli indicati ordini di Parte_1 esibizione.
per Controparte_1
Nel merito: In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A, anno 1986);
- rigettare perché infondate tanto in fatto quanto in diritto le domande tutte formulate dalla ricorrente Signora Parte_1
- rideterminare in euro 1.500,00 l'assegno di mantenimento da riconoscersi a favore della Signora
Parte_1
In via istruttoria: si integra la produzione documentale di formazione successiva all'ultima udienza:
- Doc.33 comunicazione banca BCC con estratto conto signora Parte_1
- Doc.34 nuovo contratto di locazione signora
CP_1
- Doc.35 bilancio 31 Controparte_5 dicembre 2024;
- Doc.36 ultima dichiarazione dei redditti del signor CP_1 Si reiterano le precedenti istanze istruttorie non ammesse: si chiede: - di essere ammessi per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che negli ultimi venti anni il rapporto matrimoniale della Signora e del Signor Parte_1 è stato caratterizzato da continui e costanti litigi;
CP_1
2) Vero che la Signora ha rifiutato di lavorare per l'autosalone dei fratelli Parte_1 CP_1
3) Vero che la signora mai si è premurata di ricercare una occupazione lavorativa che la Parte_1 rendesse indipendente sostenendo di godere delle entrate della sua partecipazione nella attività della sua famiglia d'origine;
4) Vero che il Dottor (pediatra di ) e la Signora invitati dalla Testimone_1 Per_1 Testimone_2 famiglia -UN per un pranzo sono stati rimandi a casa a seguito del rifiuto della Signora Parte_1 di riceverli;
Parte_1
5) Vero che i Signori non hanno partecipato alla vacanza ad Alassio organizzata Controparte_8 con i coniugi con decisione presa la mattina della partenza per rifiuto della Signora Per_2 Parte_1
6) Vero che nel 2019, i coniugi con la figlia si recavano nella casa in montagna per trascorrere Per_1 alcuni giorni di vacanza, senonché a seguito della solita discussione futile la signora Parte_1 pagina 3 di 15 decideva che lei non voleva stare in montagna con il marito, così prendeva la figlia e si metteva in auto lasciando il marito da solo in montagna senza macchina, con la conseguenza che lo stesso era costretto a tornare da solo in pullman facendosi andare a prendere da un amico, il Signor Testimone_3 (direttore di banca), alla stazione di Sesto Sangiovanni, visto che la moglie si rifiutava di andare a prenderlo.
7) Vero che la Signora nel corso del rapporto matrimoniale era solita denigrare con frasi Parte_1 offensive la famiglia del marito;
8) Vero che la Signora tra il 2021 ed il 2022 ha costretto il marito a dormire in autosalone al Parte_1 freddo a causa di un possibile contatto VI;
9) Vero che nel periodo VI tra il 2021 e il 2022 il Signor ha dormito per una settimana in CP_1 autosalone;
10
10) Vero che il Signor dietro le insistenze della moglie ha acconsentito ad intestarle il 50% CP_1 della proprietà dell'immobile di Seregno, Via verdi n. 100;
11) Vero che la casa di è stata acquistata dal Signora con fondi solo suoi Persona_3 CP_1 e con intestazione anche alla moglie;
12) Vero che il Signor nel 2011 frequentava il Centro Giocatori Anonimi di Monza e che da CP_1 allora non ha più avuto ricadute;
13) Vero che il Signor sono anni che ha risolto il problema avuto con il gioco;
CP_1
14) Vero che negli anni in cui il Signor ha avuto problemi di ludopatia il tenore di vita CP_1 della famiglia è rimasto sempre lo stesso;
15) Vero che il Signor ha venduto il suo rolex acquistato nel 1989 per sostenere i costi della CP_1 riparazione del tetto di un immobile di sua proprietà;
16) Vero che la signora ha in diverse occasioni sminuito il Signor Parte_1 CP_1 insultandolo spesso come incapace nella conduzione degli affari;
17) Vero Che il signor nel periodo intorno al dicembre 2020 ebbe un cedimento di gambe al CP_1 rientro dalla spesa che gli provocò una caduta con sfondamento di una vetrata a seguito della quale riportò una ferita alla testa e fu portato in ambulanza al pronto soccorso di Desio;
18) Vero che la è prossima alla cessazione dell'attività essendo anche priva di sede Controparte_5 dove esercitare l'attività lavorativa;
19) Vero che la ha contratto dei debiti e nello specifico quelli di cui al prospetto sub Controparte_5 doc.23 che si rammostra al teste;
20) Vero che la si appoggiava a per fornire ai clienti il servizio si Controparte_5 CP_4 finanziamento per l'acquisto di autoveicoli;
si indicano a testi: il Signor IO UN, via Garibaldi n.52 Seregno;
la Signora via Garibaldi n.52, di Via Garibaldi 52 Seregno;
Controparte_6 il Signor di Seregno;
il Signor di Giussano di Paina, Via IV Novembre;
Testimone_4 Tes_5 la Signora , la Signora il Signor , il Signor Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 ; oltre agli stessi testi indicati dalla Signora sia a prova diretta e che contraria,
[...] Parte_1 con riserva di altri indicarli. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte perché generici, irrilevanti ed in parte riferiti a circostanze non demandabili alla prova testi ma da provarsi documentalmente. Ci si oppone anche agli ordini di esibizione richiesti perché superati dalla produzione documentale offerta dal resistente. Con rispettoso ossequio e viva preghiera. Arosio, il 18 settembre 2025 Avv. Monica Lovadina
pagina 4 di 15 Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 6.12.2024 avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12.4.1986 in Triuggio e sono comparsi all'udienza del 9.10.2024 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi. II. La moglie ha chiesto l'addebito al marito della separazione, allegando che la crisi coniugale è insorta a causa della ludopatia del marito e alla sua condotta diretta a svilire la moglie In particolare, dall'anno 2022, la vita matrimoniale della signora si sarebbe Parte_1 caratterizzata per un susseguirsi di umiliazioni e prevaricazioni da parte del signor CP_1 che, quotidianamente, senza ragione alcuna, era solito rivolgersi alla moglie con insulti e espressioni svalutanti quali “sei stupida”, “stronza”, “non capisci niente”, “non vali niente come moglie”, “mantenuta”, “troia”, “ammazzati”.
In data 04/08/2023, il signor aggrediva verbalmente la moglie con le parole: “Ti CP_1 devi strangolare”. E, ancora, in data 19/09/2023, il resistente faceva oggetto la signora dell'ennesima condotta verbalmente violenta e minacciosa rivolgendosi alla stessa Parte_1 con le parole: “Puttanona, vacca troia chi ti ha fatta, pompinara, sei una persona schifosa, Vertemati con V di vergogna, resterai sola coma un cane, avrai quello che ti meriti” Il fatto che il marito fosse dedito al gioco d'azzardo è stato ammesso in sede di interrogatorio formale, salvo precisare di avere superato tale situazione dopo aver seguito un percorso dedicato. ratello della ricorrente, sentito quale teste ha dichiarato:. Testimone_10 Sul cap. 2, 3,4 e 5 del ricorso risponde:” Dopo il VI io e mia sorella abbiamo iniziato a sentirci spesso, perchè la sua situazione familiare era peggiorata, lei mi telefonava piangeva, cosa che non faceva in precedenza. Mi diceva che il marito era dedito al gioco e c'erano problemi tra di loro.
“20 o 25 anni fa eravamo al mare insieme e il marito si allontanava per andare a giocare alla sala corse, all'epoca non ho dato peso alla cosa. Quando mia sorella ha iniziato ad aprirsi con me, ho collegato le cose. Pin tempi più recenti, mia sorella mi ha detto che suo marito la ingiuriava pesantemente con parole pesante contro di lei e contro la famiglia Parte_1
pagina 5 di 15 Sul cap. 3:”Mia sorella mi ha detto che il marito, in tempi più recenti, le diceva le parole riportate nel capitolo. Mia sorella era solita trascorrere qualche giorno alle terme e suo marito le diceva che andava a fare la “puttanona” lì. Si tratta di circostanze che mi ha riferito mia sorella. Mia sorella era spaventata, una volta, subito dopo l'ultimo periodo del VI, sono dovuto andare con mia madre a mezza notte sotto casa sua per prelevarla, perché sempre per la solita questione del gioco erano arrivati alle mani. Ho i messaggi dai quali posso ricavare il giorno preciso, perché invitavamo mia sorella a scendere, siamo rimasti sotto casa sua per mezz'ora, mia madre aveva più di 80 anni”. Sul cap. 8:”Mia sorella mi ha riferito che, nel 2022, aveva scoperto che il marito aveva accesso ad app dedicate al gioco d'azzardo”. Sul cap. 9:”Mia nipote e un mio amico, , mi hanno detto di aver visto Per_1 Tes_11 presso il Bar Trezzi di Giussano giocare alle slot machine di Controparte_1 recente.
IO UN in sede di interrogatorio formale sui capitoli ammessi ha risposto:
Sul cap. 2:” Confermo la circostanza. Dopo giorni che mia moglie insultava me e la mia famiglia fino alle 4 del mattino, dicendo che eravamo dei falliti, con epiteti ingiuriosi nei confronti miei e della mia famiglia, cercavo di farla smettere e le ho detto :”ti devi strangolare”, per dirle di smetterla. Io dormivo sul divano”.
Sul cap. 3:”Può darsi che quel giorno abbia detto quelle cose a mia moglie, ero esasperato, registrava tutto. Il mio cellulare era a disposizione di tutti”. Sui cap. 4 – 5 e 6:”Io ero dedito in passato al gioco d'azzardo, ho fatto un debito per 25.000 euro e li ho pagati io nel 2011. Poi sono andato al G.A. per un anno e ne sono uscito, ma in famiglia non è cambiato niente.”
Sul cap. 8:”Io non avevo l'app dedicata al gioco d'azzardo”.
Sul cap. 9:”Confermo che nel mese di agosto 2023 sono andato a comprare le sigarette presso il Bar Trezzi e ho messo il resto nelle slot machine. Non voglio che mia figlia sia coinvolta in questa vicenda.”
Non si è proceduto all'escussione della figlia (11/04/1988) come teste, in quanto il Per_1 padre non ha voluto coinvolgerla nel giudizio di separazione. La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive con la madre. All'esito delle ammissioni in sede di interrogatorio formale e delle prove assunte come sopra riportate, deve ritenersi provato che la crisi coniugale è insorta in quanto, da un lato, il marito era dedito al gioco d'azzardo e non sembra che abbia del tutto superato la dipendenza, il che ha ingenerato una tensione in famiglia, il marito sviliva la moglie, insultandola pesantemente, al punto da indurla a richiedere l'intervento del fratello e dell'anziana madre in piena notte. Pertanto, può ritenersi che la crisi coniugale sia dipesa dalla condotta del marito, come sopra descritta. Consegue la pronuncia di addebito al marito della separazione.
III. La moglie ha chiesto un contributo a carico del marito per il suo mantenimento. pagina 6 di 15 La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che “La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013)”. Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Non è contestato l'an debeatur, bensì il quantum del contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Le questioni afferenti la divisione o vendita degli immobili in comproprietà tra i coniugi non possono essere decise da questo giudice, devono essere frutto di accordo tra le parti ovvero costituire oggetto di un giudizio di divisione.
All'udienza del 9.10.2024 le parti hanno dichiarato: Parte_1
”La società Crive s.r.l. è una società immobiliare gestita da mio fratello. Sono disponibile a vendere la casa coniugale e ad accettare un contributo di euro 5.000 mensili. Posso accettare euro 3.000 al mese con l'auto e la vendita delle due case.”
Controparte_1
”Sono disponibile a versare un contributo di euro 2.000 mensili a mia moglie. Sono disponibile a vendere la casa coniugale e la casa della montagna. Sono disponibile a cedere a mia moglie gratuitamente il 50% della casa coniugale e a versarle euro 2.000 mensili. Sono disponibile a versarle euro 2.500 mensili se vendiamo entrambi gli immobili e ad intestarle l'auto.”
All'esito dell'udienza del 9.10.2024 è stata emessa la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. Rilevato che la ricorrente chiede un contributo al proprio mantenimento di euro 7.000 mensili, il marito è disponibile a versarne 1.500. All'esito dell'odierna udienza, accettando la conforme proposta del Giudice, si è CP_1 dichiarato disponibile a versare euro 2.700 mensili, con l'attribuzione ala moglie dell'auto che ha in uso e la vendita dei due immobili in comproprietà, mentre la moglie insiste per un contributo di euro 3.000 con l'attribuzione dell'auto e la vendita dei due immobili.
pagina 7 di 15 Come si evince dalla visura sub doc.3 del resistente, la è titolare del 40% delle Parte_1 quote della CRIVE S.r.l., di cui sono stati prodotti sub doc. 4 alcuni bilanci e l'elenco degli immobili di proprietà della società. Trattasi di società immobiliare. La moglie non ha mai lavorato durante il matrimonio, ha sempre avuto collaboratrici domestiche. E' proprietaria dei seguenti immobili acquistati durante il matrimonio:
- 50% della casa coniugale di Seregno;
- 50% della casa della montagna sita in , acquistata con denaro che Persona_3 ha ricavato dalla successione dei genitori. CP_1 A seguito della recente morte del padre, la non ha ereditato nulla, in quanto il Parte_1 padre ha nominato il coniuge superstite erede universale. è proprietario nella misura del 50% insieme al fratello che detiene l'altro 50% CP_1 dei seguenti immobili, tutti derivanti dalla successione dei genitori (doc.8 e 9 - dichiarazioni di successione del padre e della madre del Signor , si tratta CP_1 di due appartamenti e due negozi: A. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25 particella 144 sub 703; B. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25 particella 144 sub 702; C. Negozio di Seregno, Via Garibaldi n. 50, identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25 particella 144 sub 810 (identificazione definitiva a seguito di variazioni catastali); D. Negozio di Seregno Via Garibaldi n. 42 identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25 particella 146 sub 701; i magazzini a cui fa riferimento la ricorrente sono parte integrante dei due negozi e sono pertinenziali dei negozi come da doc.10. Attualmente di tali immobili sono locati solo i due negozi (doc.11 - relativi contratti di locazione) e i canoni percepiti sono pari ad euro 25.200 annui per la sua quota. era proprietario anche di un'altra unità immobiliare sita sempre in via Garibaldi CP_1
n. 42 a Seregno, pervenutagli sempre per successione. Detto immobile è stato venduto dal Signor in data 1° marzo 2023 al prezzo di euro 107.000,00. L'intera somma CP_1 ricavata dalla vendita è stata destinata dal Signor nelle casse della società CP_1
per ripianarne i debiti, come risulta dal doc.12, in cui vi sono sia le somme in CP_6 entrata dalla vendita sia quelle in uscita per agenzia immobiliare, per finanziamento soci all' , sia intervento di riparazione legato al ridetto immobile. CP_6 è comproprietario della casa coniugale di Seregno Via Verdi n.100 e della casa CP_1 della montagna di Per_3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- proprietà nella misura del 37,5% delle quote della società (Bilancio Controparte_5 2021 ricavi per euro 983.363);
- aveva anche la proprietà nella misura del 49,50% delle quote della società Autosam S.r.l., quote che sono state cedute giusto atto di cessione di quote ad una società di terzi come da emerge dalla visura sub doc.15. Le somme ricavate da tale vendita vengono pagate mensilmente dagli acquirenti e vengono utilizzate dagli ex soci della Autosam S.r.l. per ripianare i debiti della di cui sono prodotti gli ultimi tre bilanci, quale Controparte_5 doc. 16.
pagina 8 di 15 Dall'esame del Doc. 15 versato in atti da parte resistente, si evince che, in data 3/10/2023, i signori IO UN e hanno ceduto le Controparte_1 Controparte_6 quote sociali della “Autosam srl” alla società “K&S srl” con sede in Milano. Il prezzo complessivo della cessione ammonta ad € 1.540.000,00#. La quota parte del resistente è pari ad € 762.300,00#. Il signor alla data di sottoscrizione dell'atto di cessione CP_1 delle quote sociali, ha già percepito l'importo di € 148.500,00#. La restante somma di € 613.800,00# verrà corrisposta da “K&S srl” al signor CP_1 con le seguenti modalità:
-€ 133.650,00# in nove rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 31/12/2023. L'acquirente ha rilasciato al per l'indicato CP_1 importo, n. 9 effetti cambiari;
-€ 480.150,00# in trentadue rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. La è ancora attiva ma sarebbe prossima alla messa in liquidazione, Controparte_5 avendo debiti che devono essere pagati alle banche. Vive a Lurago d'Erba in un piccolo appartamento in locazione, come da contratto di locazione sub doc.18, il secondo con scadenza a settembre che dovrà rinnovare. CP_1 Per la locazione di tale immobile spende circa 1.000,00 euro mensili tra canone e spese come documentato dagli estratti di conto corrente esibiti (cfr. sub doc. 19 e 20). E' titolare dei seguenti conti correnti:
1. conto corrente presso il NC di Desio n. 1677900 aperto a gennaio del 2023 per poter movimentare le somme derivanti dalla vendita dell'immobile di Seregno, di sua proprietà di cui si è detto sopra (cfr. docc.11 e 12), quando la crisi matrimoniale era conclamata, tutt'ora attivo su cui è accreditata la pensione. Dall'esame degli estratti del conto corrente, doc.19, si evince che le uniche entrate siano state di fatto costituite dalla vendita del ridetto immobile con conseguente devoluzione della somma di euro 100.000,00 quale finanziamento soci nelle casse della società.
2. Conto corrente Credit Agricole acceso dal Signor in data 25 settembre 2023 in CP_1 occasione dell'accordo intercorso con la moglie di prelevare ciascuno la somma di euro 20.000,00 dal conto corrente comune ed è diventato il conto corrente personale del Signor
E' stato prodotto estratto di conto corrente dalla sua apertura al 30 giugno 2024
CP_1 ultima data disponibile, sub doc.20. Conto da cui si il Signor ha pagato le spese
CP_1 della famiglia da settembre 2023, come spese condominiali e F24 per IMu e Tari fino a data precedente il deposito del ricorso per separazione.
3. Conto corrente cointestato con la moglie presso NC BP (doc.21). Negli estratti sono stati evidenziati tutti i versamenti eseguiti dal Signor che dimostrano come tutte
CP_1 le entrate dello stesso fossero versate sul conto corrente cointestato con la moglie e che dimostrano che vi è stata una continuità nei versamenti del signor dal 2020 a
CP_1 metà del 2023 con una media di versamenti mensili di circa euro 2.000,00 oltre all'accredito mensile della pensione. La moglie ha effettuato prelievi mensili di circa 1.000,00 euro e, a febbraio 2024, ha prelevato euro 3000,00 in contanti allo sportello ed euro 69.000,00 con assegno circolare. allega che la moglie da gennaio 2023 sino a fine febbraio 2024 ha prelevato euro
CP_1 82.380,00 oltre ai 20.000,00 concordati con il marito, senza contare gli addebiti della sua pagina 9 di 15 carta di credito nexi appoggiata sul ridetto conto corrente per totali euro 11.332,00, a fronte di prelievi eseguiti dal signor circolati a matita, euro 1.830.00 oltre agli CP_1 euro 20.000,00 prelevati di comune accordo con la moglie ed ad euro 5.024,00 di addebiti della carta di credito utilizzata dal Signor Nello stesso periodo il Signor CP_1 ha alimentato il conto corrente con alcuni versamenti e con la Sua pensione per CP_1 euro 22.029,68. A luglio 2023 nel pieno della crisi coniugale la moglie avrebbe fatto una vacanza spendendo oltre euro 3.000,00 di carta di credito. Non è contestato l'an debeatur, bensì il quantum del contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Le questioni afferenti la divisione o vendita degli immobili in comproprietà tra i coniugi non possono essere decise da questo giudice, devono essere frutto di accordo tra le parti nell'ambito di questo giudizio ovvero costituire oggetto di un giudizio di divisione. In questa sede va stabilito solo il contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Il contributo deve tener conto del fatto che la moglie non ha mai lavorato per cui non avrà diritto neppure ad una pensione e deve esserle garantito un mantenimento tale da garantirle il medesimo tenore di vita, è comproprietaria di due immobili con il marito, acquistati durante il matrimonio, che è stato celebrato nel 1986. Il marito ha una solida situazione patrimoniale, derivante in parte da successione alla morte dei genitori, in parte dall'attività lavorativa, ormai in fase conclusiva (percepisce la pensione e canoni di locazione, ha ceduto le quote di Autosam s.r.l. ricavandone somme importanti). Resta da definire la sorte di che aveva ricavi significativi, come sopra Controparte_5 indicato, provenienti dalla vendita di veicoli nuovi e usati e attività di riparazione. Non può escludersi che avesse finanziamenti, come rappresentato da ma i costi CP_1 più significativi erano rappresentati dall'acquisto di materie prime e spese del personale, ampiamente coperti dai ricavi. Il contributo viene stabilito tenendo conto del fatto che, allo stato, la moglie dovrà farsi carico delle rilevanti spese condominiali e utenze della casa coniugale e dovrà scontare l'IRPEF. Va previsto con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata. La ricorrente chiede l'addebito della separazione, allegando che la crisi coniugale sarebbe insorta a causa del fatto che il marito era dedito al gioco d'azzardo e la insultava pesantemente, per cui vanno ammesse le relative prove
P.Q.M.
Così provvede:
1) Pone a carico di la somma di euro 2.800 entro il giorno 15 Controparte_1 di ogni mese per 12 mensilità con decorrenza dal deposito del ricorso (aprile 2024) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far tempo da aprile 2025;
2) Ammette l'interrogatorio formale e la prova per testi sui capitoli da 2 a 6, 8 e 9 indicati nel ricorso con i testi indicati;
3) Fissa l'udienza del 6.2.2025 ore 10 per l'assunzione di due testi. pagina 10 di 15 Si comunichi. Monza, 9.10.2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
non ha mai lavorato durante il matrimonio per decisione Parte_1 condivisa dai coniugi, che hanno optato per il regime di separazione dei beni. E' titolare del 40% delle quote della CRIVE S.r.l., di cui sono stati prodotti sub doc. 4 alcuni bilanci e l'elenco degli immobili di proprietà della società. Trattasi di società immobiliare, gestita dal fratello della ricorrente. A seguito della recente morte del padre, la non ha ereditato nulla, in quanto il Parte_1 padre ha nominato il coniuge superstite erede universale e lei ha accettato tale disposizione, non rivendicando la quota a lei riservata ex lege.
E' proprietaria dei seguenti immobili acquistati durante il matrimonio:
- 50% della casa coniugale di Seregno;
- 50% della casa della montagna sita in , acquistata con denaro che Persona_3 ha ricavato dalla successione dei genitori. CP_1 Paga euro 6.000 annui circa di spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Ha documentato di aver versato imposte relative al 2024 per euro 5.712,80.
è proprietario nella misura del 50% insieme al fratello che Controparte_1 detiene l'altro 50% dei seguenti immobili, tutti derivanti dalla successione dei genitori (doc.8 e 9 - dichiarazioni di successione del padre e della madre del Signor
[...] : CP_1 A. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25
particella 144 sub 703; B. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25
particella 144 sub 702; C. Negozio di Seregno, Via Garibaldi n. 50, identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25
particella 144 sub 810 (identificazione definitiva a seguito di variazioni catastali); D. Negozio di Seregno Via Garibaldi n. 42 identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25
particella 146 sub 701; i magazzini a cui fa riferimento la ricorrente sono parte integrante dei due negozi e sono pertinenziali dei negozi come da doc.10. Attualmente di tali immobili sono locati solo i due negozi (doc.11 - relativi contratti di locazione) e i canoni percepiti sono pari ad euro 25.200 annui per la sua quota.
era proprietario anche di un'altra unità immobiliare sita sempre in via Garibaldi n. CP_1 42 a Seregno, pervenutagli sempre per successione. Detto immobile è stato venduto dal Signor in data 1° marzo 2023 al prezzo di euro 107.000,00. L'intera somma CP_1 ricavata dalla vendita è stata destinata dal Signor nelle casse della società CP_1
per ripianarne i debiti, come risulta dal doc.12, in cui vi sono sia le somme in CP_6 entrata dalla vendita sia quelle in uscita per agenzia immobiliare, per finanziamento soci all' , sia intervento di riparazione legato al ridetto immobile. CP_6
pagina 11 di 15 è comproprietario della casa coniugale di Seregno Via Verdi n.100 e della casa CP_1 della montagna di . Per_3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:
- proprietà nella misura del 37,5% delle quote della società (Bilancio 2021 Controparte_5 ricavi per euro 983.363);
- aveva anche la proprietà nella misura del 49,50% delle quote della società Autosam S.r.l., quote che sono state cedute giusto atto di cessione di quote ad una società di terzi come da emerge dalla visura sub doc.15. Le somme ricavate da tale vendita vengono pagate mensilmente dagli acquirenti e vengono utilizzate dagli ex soci della Autosam S.r.l. per ripianare i debiti della di cui sono prodotti gli ultimi tre bilanci, quale doc. Controparte_5 16. Dall'esame del doc. 15 versato in atti da parte resistente, si evince che, in data 3/10/2023, i signori IO UN e hanno ceduto le Controparte_1 Controparte_6 quote sociali della “Autosam srl” alla società “K&S srl” con sede in Milano. Il prezzo complessivo della cessione ammonta ad € 1.540.000,00#. La quota parte del resistente è pari ad € 762.300,00#. Il signor alla data di sottoscrizione dell'atto di cessione delle CP_1 quote sociali, ha già percepito l'importo di € 148.500,00#. La restante somma di € 613.800,00# verrà corrisposta da “K&S srl” al signor con CP_1 le seguenti modalità:
-€ 133.650,00# in nove rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 31/12/2023. L'acquirente ha rilasciato al per l'indicato importo, CP_1 n. 9 effetti cambiari;
-€ 480.150,00# in trentadue rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. La è ancora attiva ma posta in liquidazione, avendo debiti che devono Controparte_5 essere pagati alle banche.
unitamente al fratello IO hanno ereditato l'attività di vendita auto dal CP_1 padre deceduto quando gli stessi erano ancora minorenni. La madre del signor CP_1 che era proprietaria e titolare di due società, da cui poi sono derivate le due società di cui i fratelli detengono le quote, aveva costituito appunto due società una era la società CP_1 operativa che si occupava della vendita di auto ed una era la società immobiliare proprietaria del capannone dove veniva esercitata l'attività di vendita auto, che all'epoca era Con una La era (anche se ancora attiva è prossima alla chiusura) la società Controparte_5 operativa e l'Autosam S.r.l. era quella che deteneva il capannone dove la Controparte_5 esercitava l'attività di vendita auto. Visto che entrambi i fratelli sono andati in CP_1 pensione hanno deciso di cedere le quote della Autosam S.r.l. a terzi (K& S S.r.l.) volendo cessare la loro attività, dopo oltre un cinquantennio di lavoro. Le quote sono state cedute agli stessi terzi K& S S.r.l. a cui avevano locato l'immobile in oggetto, alcuni mesi prima. L'Autosam S.r.l. è proprietaria di un solo immobile un capannone, per come emerge dalla documentazione versata in atti, che è passato in uso ai nuovi soci ed il valore dell'immobile è di fatto quello che ha determinato il prezzo di vendita delle quote societarie. Prezzo che per come emerge dall'atto notarile prodotto da questa difesa quale doc. 15 non è stato integralmente pagato e verrà pagato a rate, tant'è che la vendita è stata fatta con patto di riservato dominio. pagina 12 di 15 allega che gli acquirenti hanno sospeso il pagamento delle ultime rate. CP_1 Il resistente ve a Lurago d'Erba in un piccolo appartamento in locazione, come da contratto di locazione sub doc.18, il secondo con scadenza a settembre che doveva CP_1 rinnovare. Per la locazione di tale immobile spende circa 1.000,00 euro mensili tra canone e spese come documentato dagli estratti di conto corrente esibiti (cfr. sub doc. 19 e 20). Sembra che abbia comunicato alla figlia che, terminata la ristrutturazione dei due appartamenti siti in Seregno, Via Garibaldi n. 52, di cui è proprietario, intende trasferirsi a vivere in uno dei medesimi.
E' titolare dei seguenti conti correnti:
1. conto corrente presso il NC di Desio n. 1677900 aperto a gennaio del 2023 per poter movimentare le somme derivanti dalla vendita dell'immobile di Seregno, di sua proprietà di cui si è detto sopra (cfr. docc.11 e 12), quando la crisi matrimoniale era conclamata, tutt'ora attivo su cui è accreditata la pensione. Dall'esame degli estratti del conto corrente, doc.19, si evince che le uniche entrate siano state di fatto costituite dalla vendita del ridetto immobile con conseguente devoluzione della somma di euro 100.000,00 quale finanziamento soci nelle casse della società.
2. Conto corrente Credit Agricole acceso dal Signor in data 25 settembre 2023 in CP_1 occasione dell'accordo intercorso con la moglie di prelevare ciascuno la somma di euro 20.000,00 dal conto corrente comune ed è diventato il conto corrente personale del Signor
E' stato prodotto estratto di conto corrente dalla sua apertura al 30 giugno 2024
CP_1 ultima data disponibile, sub doc.20. Conto da cui si il Signor ha pagato le spese
CP_1 della famiglia da settembre 2023, come spese condominiali e F24 per IMu e Tari fino a data precedente il deposito del ricorso per separazione.
3. Conto corrente cointestato con la moglie presso NC BP (doc.21). Negli estratti sono stati evidenziati tutti i versamenti eseguiti dal Signor che dimostrano come tutte
CP_1 le entrate dello stesso fossero versate sul conto corrente cointestato con la moglie e che dimostrano che vi è stata una continuità nei versamenti del signor dal 2020 a metà
CP_1 del 2023 con una media di versamenti mensili di circa euro 2.000,00 oltre all'accredito mensile della pensione. La moglie ha effettuato prelievi mensili di circa 1.000,00 euro e, a febbraio 2024, ha prelevato euro 3000,00 in contanti allo sportello ed euro 69.000,00 con assegno circolare. allega che la moglie da gennaio 2023 sino a fine febbraio 2024 ha prelevato euro
CP_1 82.380,00 oltre ai 20.000,00 concordati con il marito, senza contare gli addebiti della sua carta di credito nexi appoggiata sul ridetto conto corrente per totali euro 11.332,00, a fronte di prelievi eseguiti dal signor circolati a matita, euro 1.830.00 oltre agli euro
CP_1 20.000,00 prelevati di comune accordo con la moglie ed ad euro 5.024,00 di addebiti della carta di credito utilizzata dal Signor Nello stesso periodo il Signor ha
CP_1 CP_1 alimentato il conto corrente con alcuni versamenti e con la Sua pensione per euro 22.029,68. A luglio 2023 nel pieno della crisi coniugale la moglie avrebbe fatto una vacanza spendendo oltre euro 3.000,00 di carta di credito.
Percepisce i seguenti redditi:
pagina 13 di 15 - € 1.151,39# versate dall' a titolo di pensione per 13 mensilità sul conto corrente n. CP_7
01677900 presso NC di Desio e delle Brianza intestato al signor CP_1 (Doc. 19- Fascicolo di parte resistente);
[...]
- € 2.100,00# soggetti a tassazione ordinaria,a titolo di quota parte di competenza del signor dei canoni di locazione dei negozi siti in Seregno, Via Controparte_1 Garibaldi rispettivamente ai civici n. 42 e 52, versati sul conto corrente n. 03768/1000/00013708 presso (Doc. 25 resistente). Controparte_2 Sul punto va evidenziato che per il negozio sito in Via Garibaldi n. 52, il resistente ha sottoscritto, in data 8/04/2024, contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione con la società “The Napoli Bakery di SI . La locazione ha la durata di 6 anni a CP_9 decorrere dal 1/06/2024 e sino al 31/05/2030. Il canone di locazione annuo è di € 25.200,00# (pari all'importo mensile di € 2.100,00#) per i primi due anni, mentre, a far data dal terzo anno, il canone annuo sarà di € 27.600,00# (pari all'importo mensile di € 2.300,00#). In data 01/02/2024, ha sottoscritto con la società “Officina ” Controparte_10 contratto di locazione per l'immobile ad uso diverso da quello di abitazione con riferimento al negozio sito in Seregno, Via Garibaldi n. 42. La locazione, anche in questo caso, avrà la durata di 6 anni dal 01/03/2024. Il canone di locazione annuo è determinato nella somma di € 25.200,00# pari all'importo mensile di € 2.100,00#. Il tutto risulta dal doc 11 del resistente.
- sta liquidando le società, dismettendo le attività, avrà una rendita di ulteriori € 14.850,00# mensili con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. Allega che avrebbero sospeso i pagamenti, come da mail che ha prodotto.
Relativamente al tenore di vita, la famiglia trascorreva le vacanze un paio di settimane al mare (Bellaria o Cattolica, non le con e i nonni materni sponsorizzate dal Per_4 Per_1 nonno materno e poi in montagna presso la casa di famiglia. allega di aver comprato ed avuto un solo rolex, poi venduto per rifare il tetto di un CP_1 suo immobile. Non ha mai avuto un rolex Datejust che era invece del padre della signora ed il Rolex Esplorer è della signora regalato dal marito. L'orologio Parte_1 Parte_1 Longines del Signor era stato il dono di nozze della moglie che poi si è ripresa CP_1 senza nulla dire al marito. nega di aver mai acquistato anelli di brillanti da CP_1 Tiffany.
Tenuto conto della disparità reddituale e del fatto che la moglie dovrà scontare l'Irpef sul contributo al suo mantenimento che percepisce dal marito, il contributo a carico del marito viene stabilito come da dispositivo. IV. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente per l'addebito della separazione e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
con addebito al marito;
CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIUGGIO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Pone a carico di 'obbligo di versare entro il 20 di ogni mese a la CP_1 Parte_1 somma di euro 3.000 per 12 mensilità con decorrenza dal mese di novembre 2025 a titolo di contributo al suo mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da novembre 2026;
IV. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1 euro 5.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Monza (MB) in [...] Parte_1 C.F._1 30/07/1959, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata ex art. 83 cpc ed allegata alla busta di deposito telematico del ricorso, dall'Avv. Cinzia Colombo del Foro di Monza, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della stessa in Monza, Via Oslavia n. 11, ove ad ogni effetto di legge dichiara di voler ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento al n. di fax 039/2316301 o all'indirizzo pec
[...] ICORRENTE Email_1 contro
(C.F. ) nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...], e domiciliato in Lurago CodiceFiscale_4 D'Erba, Via Don Gnocchi n.8/c, rappresentato e difeso giusta procura come da atto separato dall'Avv. Monica Lovadina (C.F. - del Foro CodiceFiscale_5 Email_2 di Milano, con studio in Arosio (CO), via G. Oberdan 67/b, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa;
difensore che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito al proprio indirizzo pec
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1 pagina 1 di 15 Voglia l'adito Tribunale di Monza, respinta ogni contraria domanda e/o istanza, così giudicare:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A, anno 1986);
2)addebitare la responsabilità della separazione al signor ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 II° comma, c.c.;
3)disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 signora versando alla stessa, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, la somma mensile di € 7.000,00#, o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT della variazione del costo della vita;
4)rigettare ogni altra e diversa richiesta avversaria poiché priva di fondamento sia in fatto che in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'accoglimento delle istanza istruttorie meglio formulate nel ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi del 28/03/2024, nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc comma 1 del 18/09/2024 nonchè nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc comma 3 del 03/10/2024. Parte ricorrente richiedere, dunque, all'Ill.mo Tribunale di essere autorizzata a produrre chiavetta USB contenente registrazione audio delle aggressioni verbali del signor nei confronti della signora CP_1
Parte_1 Si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia incaricare la competente Guardia di Finanza di effettuare indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare e immobiliare del signor con invito a procedere anche ad indagini finanziarie autorizzando Controparte_1 l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti (istituto dall' art. 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui il resistente intrattiene rapporti continuativi, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali, ordinando l'acquisizione di estratti di conto corrente, estratti conto titoli e ogni altra documentazione ritenuta necessaria relativamente agli ultimi tre anni. La difesa di parte ricorrente richiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale voglia:
-ordinare ad (già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San RL n. 156, nonché , in Controparte_4 personale del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente e dei conti titoli intestati e/o cointestati al signor con riferimento agli ultimi tre anni;
Controparte_1
-ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella, Controparte_4 Piazza Gaudenzio Sella n. 1, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente intestati alla società e, in particolare, del conto corrente IBAN Controparte_5 [...], con riferimento agli ultimi tre anni;
-ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Controparte_2 Piazza San RL n. 156, la produzione in giudizio ex art. 210 cpc degli estratti di conto corrente intestati alla società ” e, in particolare, del conto corrente n. Controparte_6 03768/1000/00003418, con riferimento agli ultimi tre anni;
-ordinare alla competente sede la produzione in giudizio dell'estratto retributivo, pensioni, CP_7 assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti dal signor
[...]
CP_1 pagina 2 di 15 -ordinare al signor la produzione in giudizio ex art. 210 cpc del contratto di Controparte_1 locazione sottoscritto, in data 18/07/2022, dalla società “Autosam sas di UN IO e RL MA & C.” con riferimento all'immobile commerciale di grandi dimensioni sito in Giussano;
-ordinare al signor la produzione in giudizio ex art. 210 cpc della polizza Controparte_1 assicurativa n. 46506809 contratta con Zurich. Ci si oppone all'accoglimento delle richieste avversarie di ordinarsi produzioni documentali ex art. 210 cpc alla signora stante l'evidente natura defatigatoria e dilatoria degli indicati ordini di Parte_1 esibizione.
per Controparte_1
Nel merito: In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A, anno 1986);
- rigettare perché infondate tanto in fatto quanto in diritto le domande tutte formulate dalla ricorrente Signora Parte_1
- rideterminare in euro 1.500,00 l'assegno di mantenimento da riconoscersi a favore della Signora
Parte_1
In via istruttoria: si integra la produzione documentale di formazione successiva all'ultima udienza:
- Doc.33 comunicazione banca BCC con estratto conto signora Parte_1
- Doc.34 nuovo contratto di locazione signora
CP_1
- Doc.35 bilancio 31 Controparte_5 dicembre 2024;
- Doc.36 ultima dichiarazione dei redditti del signor CP_1 Si reiterano le precedenti istanze istruttorie non ammesse: si chiede: - di essere ammessi per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che negli ultimi venti anni il rapporto matrimoniale della Signora e del Signor Parte_1 è stato caratterizzato da continui e costanti litigi;
CP_1
2) Vero che la Signora ha rifiutato di lavorare per l'autosalone dei fratelli Parte_1 CP_1
3) Vero che la signora mai si è premurata di ricercare una occupazione lavorativa che la Parte_1 rendesse indipendente sostenendo di godere delle entrate della sua partecipazione nella attività della sua famiglia d'origine;
4) Vero che il Dottor (pediatra di ) e la Signora invitati dalla Testimone_1 Per_1 Testimone_2 famiglia -UN per un pranzo sono stati rimandi a casa a seguito del rifiuto della Signora Parte_1 di riceverli;
Parte_1
5) Vero che i Signori non hanno partecipato alla vacanza ad Alassio organizzata Controparte_8 con i coniugi con decisione presa la mattina della partenza per rifiuto della Signora Per_2 Parte_1
6) Vero che nel 2019, i coniugi con la figlia si recavano nella casa in montagna per trascorrere Per_1 alcuni giorni di vacanza, senonché a seguito della solita discussione futile la signora Parte_1 pagina 3 di 15 decideva che lei non voleva stare in montagna con il marito, così prendeva la figlia e si metteva in auto lasciando il marito da solo in montagna senza macchina, con la conseguenza che lo stesso era costretto a tornare da solo in pullman facendosi andare a prendere da un amico, il Signor Testimone_3 (direttore di banca), alla stazione di Sesto Sangiovanni, visto che la moglie si rifiutava di andare a prenderlo.
7) Vero che la Signora nel corso del rapporto matrimoniale era solita denigrare con frasi Parte_1 offensive la famiglia del marito;
8) Vero che la Signora tra il 2021 ed il 2022 ha costretto il marito a dormire in autosalone al Parte_1 freddo a causa di un possibile contatto VI;
9) Vero che nel periodo VI tra il 2021 e il 2022 il Signor ha dormito per una settimana in CP_1 autosalone;
10
10) Vero che il Signor dietro le insistenze della moglie ha acconsentito ad intestarle il 50% CP_1 della proprietà dell'immobile di Seregno, Via verdi n. 100;
11) Vero che la casa di è stata acquistata dal Signora con fondi solo suoi Persona_3 CP_1 e con intestazione anche alla moglie;
12) Vero che il Signor nel 2011 frequentava il Centro Giocatori Anonimi di Monza e che da CP_1 allora non ha più avuto ricadute;
13) Vero che il Signor sono anni che ha risolto il problema avuto con il gioco;
CP_1
14) Vero che negli anni in cui il Signor ha avuto problemi di ludopatia il tenore di vita CP_1 della famiglia è rimasto sempre lo stesso;
15) Vero che il Signor ha venduto il suo rolex acquistato nel 1989 per sostenere i costi della CP_1 riparazione del tetto di un immobile di sua proprietà;
16) Vero che la signora ha in diverse occasioni sminuito il Signor Parte_1 CP_1 insultandolo spesso come incapace nella conduzione degli affari;
17) Vero Che il signor nel periodo intorno al dicembre 2020 ebbe un cedimento di gambe al CP_1 rientro dalla spesa che gli provocò una caduta con sfondamento di una vetrata a seguito della quale riportò una ferita alla testa e fu portato in ambulanza al pronto soccorso di Desio;
18) Vero che la è prossima alla cessazione dell'attività essendo anche priva di sede Controparte_5 dove esercitare l'attività lavorativa;
19) Vero che la ha contratto dei debiti e nello specifico quelli di cui al prospetto sub Controparte_5 doc.23 che si rammostra al teste;
20) Vero che la si appoggiava a per fornire ai clienti il servizio si Controparte_5 CP_4 finanziamento per l'acquisto di autoveicoli;
si indicano a testi: il Signor IO UN, via Garibaldi n.52 Seregno;
la Signora via Garibaldi n.52, di Via Garibaldi 52 Seregno;
Controparte_6 il Signor di Seregno;
il Signor di Giussano di Paina, Via IV Novembre;
Testimone_4 Tes_5 la Signora , la Signora il Signor , il Signor Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 ; oltre agli stessi testi indicati dalla Signora sia a prova diretta e che contraria,
[...] Parte_1 con riserva di altri indicarli. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte perché generici, irrilevanti ed in parte riferiti a circostanze non demandabili alla prova testi ma da provarsi documentalmente. Ci si oppone anche agli ordini di esibizione richiesti perché superati dalla produzione documentale offerta dal resistente. Con rispettoso ossequio e viva preghiera. Arosio, il 18 settembre 2025 Avv. Monica Lovadina
pagina 4 di 15 Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 6.12.2024 avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12.4.1986 in Triuggio e sono comparsi all'udienza del 9.10.2024 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi. II. La moglie ha chiesto l'addebito al marito della separazione, allegando che la crisi coniugale è insorta a causa della ludopatia del marito e alla sua condotta diretta a svilire la moglie In particolare, dall'anno 2022, la vita matrimoniale della signora si sarebbe Parte_1 caratterizzata per un susseguirsi di umiliazioni e prevaricazioni da parte del signor CP_1 che, quotidianamente, senza ragione alcuna, era solito rivolgersi alla moglie con insulti e espressioni svalutanti quali “sei stupida”, “stronza”, “non capisci niente”, “non vali niente come moglie”, “mantenuta”, “troia”, “ammazzati”.
In data 04/08/2023, il signor aggrediva verbalmente la moglie con le parole: “Ti CP_1 devi strangolare”. E, ancora, in data 19/09/2023, il resistente faceva oggetto la signora dell'ennesima condotta verbalmente violenta e minacciosa rivolgendosi alla stessa Parte_1 con le parole: “Puttanona, vacca troia chi ti ha fatta, pompinara, sei una persona schifosa, Vertemati con V di vergogna, resterai sola coma un cane, avrai quello che ti meriti” Il fatto che il marito fosse dedito al gioco d'azzardo è stato ammesso in sede di interrogatorio formale, salvo precisare di avere superato tale situazione dopo aver seguito un percorso dedicato. ratello della ricorrente, sentito quale teste ha dichiarato:. Testimone_10 Sul cap. 2, 3,4 e 5 del ricorso risponde:” Dopo il VI io e mia sorella abbiamo iniziato a sentirci spesso, perchè la sua situazione familiare era peggiorata, lei mi telefonava piangeva, cosa che non faceva in precedenza. Mi diceva che il marito era dedito al gioco e c'erano problemi tra di loro.
“20 o 25 anni fa eravamo al mare insieme e il marito si allontanava per andare a giocare alla sala corse, all'epoca non ho dato peso alla cosa. Quando mia sorella ha iniziato ad aprirsi con me, ho collegato le cose. Pin tempi più recenti, mia sorella mi ha detto che suo marito la ingiuriava pesantemente con parole pesante contro di lei e contro la famiglia Parte_1
pagina 5 di 15 Sul cap. 3:”Mia sorella mi ha detto che il marito, in tempi più recenti, le diceva le parole riportate nel capitolo. Mia sorella era solita trascorrere qualche giorno alle terme e suo marito le diceva che andava a fare la “puttanona” lì. Si tratta di circostanze che mi ha riferito mia sorella. Mia sorella era spaventata, una volta, subito dopo l'ultimo periodo del VI, sono dovuto andare con mia madre a mezza notte sotto casa sua per prelevarla, perché sempre per la solita questione del gioco erano arrivati alle mani. Ho i messaggi dai quali posso ricavare il giorno preciso, perché invitavamo mia sorella a scendere, siamo rimasti sotto casa sua per mezz'ora, mia madre aveva più di 80 anni”. Sul cap. 8:”Mia sorella mi ha riferito che, nel 2022, aveva scoperto che il marito aveva accesso ad app dedicate al gioco d'azzardo”. Sul cap. 9:”Mia nipote e un mio amico, , mi hanno detto di aver visto Per_1 Tes_11 presso il Bar Trezzi di Giussano giocare alle slot machine di Controparte_1 recente.
IO UN in sede di interrogatorio formale sui capitoli ammessi ha risposto:
Sul cap. 2:” Confermo la circostanza. Dopo giorni che mia moglie insultava me e la mia famiglia fino alle 4 del mattino, dicendo che eravamo dei falliti, con epiteti ingiuriosi nei confronti miei e della mia famiglia, cercavo di farla smettere e le ho detto :”ti devi strangolare”, per dirle di smetterla. Io dormivo sul divano”.
Sul cap. 3:”Può darsi che quel giorno abbia detto quelle cose a mia moglie, ero esasperato, registrava tutto. Il mio cellulare era a disposizione di tutti”. Sui cap. 4 – 5 e 6:”Io ero dedito in passato al gioco d'azzardo, ho fatto un debito per 25.000 euro e li ho pagati io nel 2011. Poi sono andato al G.A. per un anno e ne sono uscito, ma in famiglia non è cambiato niente.”
Sul cap. 8:”Io non avevo l'app dedicata al gioco d'azzardo”.
Sul cap. 9:”Confermo che nel mese di agosto 2023 sono andato a comprare le sigarette presso il Bar Trezzi e ho messo il resto nelle slot machine. Non voglio che mia figlia sia coinvolta in questa vicenda.”
Non si è proceduto all'escussione della figlia (11/04/1988) come teste, in quanto il Per_1 padre non ha voluto coinvolgerla nel giudizio di separazione. La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive con la madre. All'esito delle ammissioni in sede di interrogatorio formale e delle prove assunte come sopra riportate, deve ritenersi provato che la crisi coniugale è insorta in quanto, da un lato, il marito era dedito al gioco d'azzardo e non sembra che abbia del tutto superato la dipendenza, il che ha ingenerato una tensione in famiglia, il marito sviliva la moglie, insultandola pesantemente, al punto da indurla a richiedere l'intervento del fratello e dell'anziana madre in piena notte. Pertanto, può ritenersi che la crisi coniugale sia dipesa dalla condotta del marito, come sopra descritta. Consegue la pronuncia di addebito al marito della separazione.
III. La moglie ha chiesto un contributo a carico del marito per il suo mantenimento. pagina 6 di 15 La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che “La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013)”. Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Non è contestato l'an debeatur, bensì il quantum del contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Le questioni afferenti la divisione o vendita degli immobili in comproprietà tra i coniugi non possono essere decise da questo giudice, devono essere frutto di accordo tra le parti ovvero costituire oggetto di un giudizio di divisione.
All'udienza del 9.10.2024 le parti hanno dichiarato: Parte_1
”La società Crive s.r.l. è una società immobiliare gestita da mio fratello. Sono disponibile a vendere la casa coniugale e ad accettare un contributo di euro 5.000 mensili. Posso accettare euro 3.000 al mese con l'auto e la vendita delle due case.”
Controparte_1
”Sono disponibile a versare un contributo di euro 2.000 mensili a mia moglie. Sono disponibile a vendere la casa coniugale e la casa della montagna. Sono disponibile a cedere a mia moglie gratuitamente il 50% della casa coniugale e a versarle euro 2.000 mensili. Sono disponibile a versarle euro 2.500 mensili se vendiamo entrambi gli immobili e ad intestarle l'auto.”
All'esito dell'udienza del 9.10.2024 è stata emessa la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. Rilevato che la ricorrente chiede un contributo al proprio mantenimento di euro 7.000 mensili, il marito è disponibile a versarne 1.500. All'esito dell'odierna udienza, accettando la conforme proposta del Giudice, si è CP_1 dichiarato disponibile a versare euro 2.700 mensili, con l'attribuzione ala moglie dell'auto che ha in uso e la vendita dei due immobili in comproprietà, mentre la moglie insiste per un contributo di euro 3.000 con l'attribuzione dell'auto e la vendita dei due immobili.
pagina 7 di 15 Come si evince dalla visura sub doc.3 del resistente, la è titolare del 40% delle Parte_1 quote della CRIVE S.r.l., di cui sono stati prodotti sub doc. 4 alcuni bilanci e l'elenco degli immobili di proprietà della società. Trattasi di società immobiliare. La moglie non ha mai lavorato durante il matrimonio, ha sempre avuto collaboratrici domestiche. E' proprietaria dei seguenti immobili acquistati durante il matrimonio:
- 50% della casa coniugale di Seregno;
- 50% della casa della montagna sita in , acquistata con denaro che Persona_3 ha ricavato dalla successione dei genitori. CP_1 A seguito della recente morte del padre, la non ha ereditato nulla, in quanto il Parte_1 padre ha nominato il coniuge superstite erede universale. è proprietario nella misura del 50% insieme al fratello che detiene l'altro 50% CP_1 dei seguenti immobili, tutti derivanti dalla successione dei genitori (doc.8 e 9 - dichiarazioni di successione del padre e della madre del Signor , si tratta CP_1 di due appartamenti e due negozi: A. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25 particella 144 sub 703; B. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25 particella 144 sub 702; C. Negozio di Seregno, Via Garibaldi n. 50, identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25 particella 144 sub 810 (identificazione definitiva a seguito di variazioni catastali); D. Negozio di Seregno Via Garibaldi n. 42 identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25 particella 146 sub 701; i magazzini a cui fa riferimento la ricorrente sono parte integrante dei due negozi e sono pertinenziali dei negozi come da doc.10. Attualmente di tali immobili sono locati solo i due negozi (doc.11 - relativi contratti di locazione) e i canoni percepiti sono pari ad euro 25.200 annui per la sua quota. era proprietario anche di un'altra unità immobiliare sita sempre in via Garibaldi CP_1
n. 42 a Seregno, pervenutagli sempre per successione. Detto immobile è stato venduto dal Signor in data 1° marzo 2023 al prezzo di euro 107.000,00. L'intera somma CP_1 ricavata dalla vendita è stata destinata dal Signor nelle casse della società CP_1
per ripianarne i debiti, come risulta dal doc.12, in cui vi sono sia le somme in CP_6 entrata dalla vendita sia quelle in uscita per agenzia immobiliare, per finanziamento soci all' , sia intervento di riparazione legato al ridetto immobile. CP_6 è comproprietario della casa coniugale di Seregno Via Verdi n.100 e della casa CP_1 della montagna di Per_3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- proprietà nella misura del 37,5% delle quote della società (Bilancio Controparte_5 2021 ricavi per euro 983.363);
- aveva anche la proprietà nella misura del 49,50% delle quote della società Autosam S.r.l., quote che sono state cedute giusto atto di cessione di quote ad una società di terzi come da emerge dalla visura sub doc.15. Le somme ricavate da tale vendita vengono pagate mensilmente dagli acquirenti e vengono utilizzate dagli ex soci della Autosam S.r.l. per ripianare i debiti della di cui sono prodotti gli ultimi tre bilanci, quale Controparte_5 doc. 16.
pagina 8 di 15 Dall'esame del Doc. 15 versato in atti da parte resistente, si evince che, in data 3/10/2023, i signori IO UN e hanno ceduto le Controparte_1 Controparte_6 quote sociali della “Autosam srl” alla società “K&S srl” con sede in Milano. Il prezzo complessivo della cessione ammonta ad € 1.540.000,00#. La quota parte del resistente è pari ad € 762.300,00#. Il signor alla data di sottoscrizione dell'atto di cessione CP_1 delle quote sociali, ha già percepito l'importo di € 148.500,00#. La restante somma di € 613.800,00# verrà corrisposta da “K&S srl” al signor CP_1 con le seguenti modalità:
-€ 133.650,00# in nove rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 31/12/2023. L'acquirente ha rilasciato al per l'indicato CP_1 importo, n. 9 effetti cambiari;
-€ 480.150,00# in trentadue rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. La è ancora attiva ma sarebbe prossima alla messa in liquidazione, Controparte_5 avendo debiti che devono essere pagati alle banche. Vive a Lurago d'Erba in un piccolo appartamento in locazione, come da contratto di locazione sub doc.18, il secondo con scadenza a settembre che dovrà rinnovare. CP_1 Per la locazione di tale immobile spende circa 1.000,00 euro mensili tra canone e spese come documentato dagli estratti di conto corrente esibiti (cfr. sub doc. 19 e 20). E' titolare dei seguenti conti correnti:
1. conto corrente presso il NC di Desio n. 1677900 aperto a gennaio del 2023 per poter movimentare le somme derivanti dalla vendita dell'immobile di Seregno, di sua proprietà di cui si è detto sopra (cfr. docc.11 e 12), quando la crisi matrimoniale era conclamata, tutt'ora attivo su cui è accreditata la pensione. Dall'esame degli estratti del conto corrente, doc.19, si evince che le uniche entrate siano state di fatto costituite dalla vendita del ridetto immobile con conseguente devoluzione della somma di euro 100.000,00 quale finanziamento soci nelle casse della società.
2. Conto corrente Credit Agricole acceso dal Signor in data 25 settembre 2023 in CP_1 occasione dell'accordo intercorso con la moglie di prelevare ciascuno la somma di euro 20.000,00 dal conto corrente comune ed è diventato il conto corrente personale del Signor
E' stato prodotto estratto di conto corrente dalla sua apertura al 30 giugno 2024
CP_1 ultima data disponibile, sub doc.20. Conto da cui si il Signor ha pagato le spese
CP_1 della famiglia da settembre 2023, come spese condominiali e F24 per IMu e Tari fino a data precedente il deposito del ricorso per separazione.
3. Conto corrente cointestato con la moglie presso NC BP (doc.21). Negli estratti sono stati evidenziati tutti i versamenti eseguiti dal Signor che dimostrano come tutte
CP_1 le entrate dello stesso fossero versate sul conto corrente cointestato con la moglie e che dimostrano che vi è stata una continuità nei versamenti del signor dal 2020 a
CP_1 metà del 2023 con una media di versamenti mensili di circa euro 2.000,00 oltre all'accredito mensile della pensione. La moglie ha effettuato prelievi mensili di circa 1.000,00 euro e, a febbraio 2024, ha prelevato euro 3000,00 in contanti allo sportello ed euro 69.000,00 con assegno circolare. allega che la moglie da gennaio 2023 sino a fine febbraio 2024 ha prelevato euro
CP_1 82.380,00 oltre ai 20.000,00 concordati con il marito, senza contare gli addebiti della sua pagina 9 di 15 carta di credito nexi appoggiata sul ridetto conto corrente per totali euro 11.332,00, a fronte di prelievi eseguiti dal signor circolati a matita, euro 1.830.00 oltre agli CP_1 euro 20.000,00 prelevati di comune accordo con la moglie ed ad euro 5.024,00 di addebiti della carta di credito utilizzata dal Signor Nello stesso periodo il Signor CP_1 ha alimentato il conto corrente con alcuni versamenti e con la Sua pensione per CP_1 euro 22.029,68. A luglio 2023 nel pieno della crisi coniugale la moglie avrebbe fatto una vacanza spendendo oltre euro 3.000,00 di carta di credito. Non è contestato l'an debeatur, bensì il quantum del contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Le questioni afferenti la divisione o vendita degli immobili in comproprietà tra i coniugi non possono essere decise da questo giudice, devono essere frutto di accordo tra le parti nell'ambito di questo giudizio ovvero costituire oggetto di un giudizio di divisione. In questa sede va stabilito solo il contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie. Il contributo deve tener conto del fatto che la moglie non ha mai lavorato per cui non avrà diritto neppure ad una pensione e deve esserle garantito un mantenimento tale da garantirle il medesimo tenore di vita, è comproprietaria di due immobili con il marito, acquistati durante il matrimonio, che è stato celebrato nel 1986. Il marito ha una solida situazione patrimoniale, derivante in parte da successione alla morte dei genitori, in parte dall'attività lavorativa, ormai in fase conclusiva (percepisce la pensione e canoni di locazione, ha ceduto le quote di Autosam s.r.l. ricavandone somme importanti). Resta da definire la sorte di che aveva ricavi significativi, come sopra Controparte_5 indicato, provenienti dalla vendita di veicoli nuovi e usati e attività di riparazione. Non può escludersi che avesse finanziamenti, come rappresentato da ma i costi CP_1 più significativi erano rappresentati dall'acquisto di materie prime e spese del personale, ampiamente coperti dai ricavi. Il contributo viene stabilito tenendo conto del fatto che, allo stato, la moglie dovrà farsi carico delle rilevanti spese condominiali e utenze della casa coniugale e dovrà scontare l'IRPEF. Va previsto con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata. La ricorrente chiede l'addebito della separazione, allegando che la crisi coniugale sarebbe insorta a causa del fatto che il marito era dedito al gioco d'azzardo e la insultava pesantemente, per cui vanno ammesse le relative prove
P.Q.M.
Così provvede:
1) Pone a carico di la somma di euro 2.800 entro il giorno 15 Controparte_1 di ogni mese per 12 mensilità con decorrenza dal deposito del ricorso (aprile 2024) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far tempo da aprile 2025;
2) Ammette l'interrogatorio formale e la prova per testi sui capitoli da 2 a 6, 8 e 9 indicati nel ricorso con i testi indicati;
3) Fissa l'udienza del 6.2.2025 ore 10 per l'assunzione di due testi. pagina 10 di 15 Si comunichi. Monza, 9.10.2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
non ha mai lavorato durante il matrimonio per decisione Parte_1 condivisa dai coniugi, che hanno optato per il regime di separazione dei beni. E' titolare del 40% delle quote della CRIVE S.r.l., di cui sono stati prodotti sub doc. 4 alcuni bilanci e l'elenco degli immobili di proprietà della società. Trattasi di società immobiliare, gestita dal fratello della ricorrente. A seguito della recente morte del padre, la non ha ereditato nulla, in quanto il Parte_1 padre ha nominato il coniuge superstite erede universale e lei ha accettato tale disposizione, non rivendicando la quota a lei riservata ex lege.
E' proprietaria dei seguenti immobili acquistati durante il matrimonio:
- 50% della casa coniugale di Seregno;
- 50% della casa della montagna sita in , acquistata con denaro che Persona_3 ha ricavato dalla successione dei genitori. CP_1 Paga euro 6.000 annui circa di spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Ha documentato di aver versato imposte relative al 2024 per euro 5.712,80.
è proprietario nella misura del 50% insieme al fratello che Controparte_1 detiene l'altro 50% dei seguenti immobili, tutti derivanti dalla successione dei genitori (doc.8 e 9 - dichiarazioni di successione del padre e della madre del Signor
[...] : CP_1 A. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25
particella 144 sub 703; B. Appartamento di Seregno, Via Garibaldi n. 52, identificato in catasto al Foglio 25
particella 144 sub 702; C. Negozio di Seregno, Via Garibaldi n. 50, identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25
particella 144 sub 810 (identificazione definitiva a seguito di variazioni catastali); D. Negozio di Seregno Via Garibaldi n. 42 identificato in catasto ai seguenti dati foglio 25
particella 146 sub 701; i magazzini a cui fa riferimento la ricorrente sono parte integrante dei due negozi e sono pertinenziali dei negozi come da doc.10. Attualmente di tali immobili sono locati solo i due negozi (doc.11 - relativi contratti di locazione) e i canoni percepiti sono pari ad euro 25.200 annui per la sua quota.
era proprietario anche di un'altra unità immobiliare sita sempre in via Garibaldi n. CP_1 42 a Seregno, pervenutagli sempre per successione. Detto immobile è stato venduto dal Signor in data 1° marzo 2023 al prezzo di euro 107.000,00. L'intera somma CP_1 ricavata dalla vendita è stata destinata dal Signor nelle casse della società CP_1
per ripianarne i debiti, come risulta dal doc.12, in cui vi sono sia le somme in CP_6 entrata dalla vendita sia quelle in uscita per agenzia immobiliare, per finanziamento soci all' , sia intervento di riparazione legato al ridetto immobile. CP_6
pagina 11 di 15 è comproprietario della casa coniugale di Seregno Via Verdi n.100 e della casa CP_1 della montagna di . Per_3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:
- proprietà nella misura del 37,5% delle quote della società (Bilancio 2021 Controparte_5 ricavi per euro 983.363);
- aveva anche la proprietà nella misura del 49,50% delle quote della società Autosam S.r.l., quote che sono state cedute giusto atto di cessione di quote ad una società di terzi come da emerge dalla visura sub doc.15. Le somme ricavate da tale vendita vengono pagate mensilmente dagli acquirenti e vengono utilizzate dagli ex soci della Autosam S.r.l. per ripianare i debiti della di cui sono prodotti gli ultimi tre bilanci, quale doc. Controparte_5 16. Dall'esame del doc. 15 versato in atti da parte resistente, si evince che, in data 3/10/2023, i signori IO UN e hanno ceduto le Controparte_1 Controparte_6 quote sociali della “Autosam srl” alla società “K&S srl” con sede in Milano. Il prezzo complessivo della cessione ammonta ad € 1.540.000,00#. La quota parte del resistente è pari ad € 762.300,00#. Il signor alla data di sottoscrizione dell'atto di cessione delle CP_1 quote sociali, ha già percepito l'importo di € 148.500,00#. La restante somma di € 613.800,00# verrà corrisposta da “K&S srl” al signor con CP_1 le seguenti modalità:
-€ 133.650,00# in nove rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 31/12/2023. L'acquirente ha rilasciato al per l'indicato importo, CP_1 n. 9 effetti cambiari;
-€ 480.150,00# in trentadue rate mensili dell'importo di € 14.850,00# ciascuna con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. La è ancora attiva ma posta in liquidazione, avendo debiti che devono Controparte_5 essere pagati alle banche.
unitamente al fratello IO hanno ereditato l'attività di vendita auto dal CP_1 padre deceduto quando gli stessi erano ancora minorenni. La madre del signor CP_1 che era proprietaria e titolare di due società, da cui poi sono derivate le due società di cui i fratelli detengono le quote, aveva costituito appunto due società una era la società CP_1 operativa che si occupava della vendita di auto ed una era la società immobiliare proprietaria del capannone dove veniva esercitata l'attività di vendita auto, che all'epoca era Con una La era (anche se ancora attiva è prossima alla chiusura) la società Controparte_5 operativa e l'Autosam S.r.l. era quella che deteneva il capannone dove la Controparte_5 esercitava l'attività di vendita auto. Visto che entrambi i fratelli sono andati in CP_1 pensione hanno deciso di cedere le quote della Autosam S.r.l. a terzi (K& S S.r.l.) volendo cessare la loro attività, dopo oltre un cinquantennio di lavoro. Le quote sono state cedute agli stessi terzi K& S S.r.l. a cui avevano locato l'immobile in oggetto, alcuni mesi prima. L'Autosam S.r.l. è proprietaria di un solo immobile un capannone, per come emerge dalla documentazione versata in atti, che è passato in uso ai nuovi soci ed il valore dell'immobile è di fatto quello che ha determinato il prezzo di vendita delle quote societarie. Prezzo che per come emerge dall'atto notarile prodotto da questa difesa quale doc. 15 non è stato integralmente pagato e verrà pagato a rate, tant'è che la vendita è stata fatta con patto di riservato dominio. pagina 12 di 15 allega che gli acquirenti hanno sospeso il pagamento delle ultime rate. CP_1 Il resistente ve a Lurago d'Erba in un piccolo appartamento in locazione, come da contratto di locazione sub doc.18, il secondo con scadenza a settembre che doveva CP_1 rinnovare. Per la locazione di tale immobile spende circa 1.000,00 euro mensili tra canone e spese come documentato dagli estratti di conto corrente esibiti (cfr. sub doc. 19 e 20). Sembra che abbia comunicato alla figlia che, terminata la ristrutturazione dei due appartamenti siti in Seregno, Via Garibaldi n. 52, di cui è proprietario, intende trasferirsi a vivere in uno dei medesimi.
E' titolare dei seguenti conti correnti:
1. conto corrente presso il NC di Desio n. 1677900 aperto a gennaio del 2023 per poter movimentare le somme derivanti dalla vendita dell'immobile di Seregno, di sua proprietà di cui si è detto sopra (cfr. docc.11 e 12), quando la crisi matrimoniale era conclamata, tutt'ora attivo su cui è accreditata la pensione. Dall'esame degli estratti del conto corrente, doc.19, si evince che le uniche entrate siano state di fatto costituite dalla vendita del ridetto immobile con conseguente devoluzione della somma di euro 100.000,00 quale finanziamento soci nelle casse della società.
2. Conto corrente Credit Agricole acceso dal Signor in data 25 settembre 2023 in CP_1 occasione dell'accordo intercorso con la moglie di prelevare ciascuno la somma di euro 20.000,00 dal conto corrente comune ed è diventato il conto corrente personale del Signor
E' stato prodotto estratto di conto corrente dalla sua apertura al 30 giugno 2024
CP_1 ultima data disponibile, sub doc.20. Conto da cui si il Signor ha pagato le spese
CP_1 della famiglia da settembre 2023, come spese condominiali e F24 per IMu e Tari fino a data precedente il deposito del ricorso per separazione.
3. Conto corrente cointestato con la moglie presso NC BP (doc.21). Negli estratti sono stati evidenziati tutti i versamenti eseguiti dal Signor che dimostrano come tutte
CP_1 le entrate dello stesso fossero versate sul conto corrente cointestato con la moglie e che dimostrano che vi è stata una continuità nei versamenti del signor dal 2020 a metà
CP_1 del 2023 con una media di versamenti mensili di circa euro 2.000,00 oltre all'accredito mensile della pensione. La moglie ha effettuato prelievi mensili di circa 1.000,00 euro e, a febbraio 2024, ha prelevato euro 3000,00 in contanti allo sportello ed euro 69.000,00 con assegno circolare. allega che la moglie da gennaio 2023 sino a fine febbraio 2024 ha prelevato euro
CP_1 82.380,00 oltre ai 20.000,00 concordati con il marito, senza contare gli addebiti della sua carta di credito nexi appoggiata sul ridetto conto corrente per totali euro 11.332,00, a fronte di prelievi eseguiti dal signor circolati a matita, euro 1.830.00 oltre agli euro
CP_1 20.000,00 prelevati di comune accordo con la moglie ed ad euro 5.024,00 di addebiti della carta di credito utilizzata dal Signor Nello stesso periodo il Signor ha
CP_1 CP_1 alimentato il conto corrente con alcuni versamenti e con la Sua pensione per euro 22.029,68. A luglio 2023 nel pieno della crisi coniugale la moglie avrebbe fatto una vacanza spendendo oltre euro 3.000,00 di carta di credito.
Percepisce i seguenti redditi:
pagina 13 di 15 - € 1.151,39# versate dall' a titolo di pensione per 13 mensilità sul conto corrente n. CP_7
01677900 presso NC di Desio e delle Brianza intestato al signor CP_1 (Doc. 19- Fascicolo di parte resistente);
[...]
- € 2.100,00# soggetti a tassazione ordinaria,a titolo di quota parte di competenza del signor dei canoni di locazione dei negozi siti in Seregno, Via Controparte_1 Garibaldi rispettivamente ai civici n. 42 e 52, versati sul conto corrente n. 03768/1000/00013708 presso (Doc. 25 resistente). Controparte_2 Sul punto va evidenziato che per il negozio sito in Via Garibaldi n. 52, il resistente ha sottoscritto, in data 8/04/2024, contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione con la società “The Napoli Bakery di SI . La locazione ha la durata di 6 anni a CP_9 decorrere dal 1/06/2024 e sino al 31/05/2030. Il canone di locazione annuo è di € 25.200,00# (pari all'importo mensile di € 2.100,00#) per i primi due anni, mentre, a far data dal terzo anno, il canone annuo sarà di € 27.600,00# (pari all'importo mensile di € 2.300,00#). In data 01/02/2024, ha sottoscritto con la società “Officina ” Controparte_10 contratto di locazione per l'immobile ad uso diverso da quello di abitazione con riferimento al negozio sito in Seregno, Via Garibaldi n. 42. La locazione, anche in questo caso, avrà la durata di 6 anni dal 01/03/2024. Il canone di locazione annuo è determinato nella somma di € 25.200,00# pari all'importo mensile di € 2.100,00#. Il tutto risulta dal doc 11 del resistente.
- sta liquidando le società, dismettendo le attività, avrà una rendita di ulteriori € 14.850,00# mensili con prima scadenza in data 30/07/2024 e rata finale, scadente in data 30/06/2027, dell'importo di € 4.950,00#. Allega che avrebbero sospeso i pagamenti, come da mail che ha prodotto.
Relativamente al tenore di vita, la famiglia trascorreva le vacanze un paio di settimane al mare (Bellaria o Cattolica, non le con e i nonni materni sponsorizzate dal Per_4 Per_1 nonno materno e poi in montagna presso la casa di famiglia. allega di aver comprato ed avuto un solo rolex, poi venduto per rifare il tetto di un CP_1 suo immobile. Non ha mai avuto un rolex Datejust che era invece del padre della signora ed il Rolex Esplorer è della signora regalato dal marito. L'orologio Parte_1 Parte_1 Longines del Signor era stato il dono di nozze della moglie che poi si è ripresa CP_1 senza nulla dire al marito. nega di aver mai acquistato anelli di brillanti da CP_1 Tiffany.
Tenuto conto della disparità reddituale e del fatto che la moglie dovrà scontare l'Irpef sul contributo al suo mantenimento che percepisce dal marito, il contributo a carico del marito viene stabilito come da dispositivo. IV. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente per l'addebito della separazione e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
con addebito al marito;
CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIUGGIO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Pone a carico di 'obbligo di versare entro il 20 di ogni mese a la CP_1 Parte_1 somma di euro 3.000 per 12 mensilità con decorrenza dal mese di novembre 2025 a titolo di contributo al suo mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da novembre 2026;
IV. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1 euro 5.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi
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