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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1907/2022
T R A
, in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, Parte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via Diaz n. 11; Appellante
E
nato a [...] il [...] residente in [...]alla Controparte_1
Via Bart. , , nata a [...] il [...] residente in Napoli Controparte_2 Controparte_3 alla via Ponti Rossi n. 210, , nata a [...] il [...] residente ivi alla via Controparte_4
Mianella n.41, nato a [...] il [...] residente ivi alla via dei Controparte_5
Centrangolari n.7, nata a [...] il [...] residente ivi alla via L. Controparte_6
Volpicella n.330, , nato a [...] il [...] residente ivi alla via G. Controparte_7
Gigante n.7, , nata a [...] il [...] residente ivi alla via Controparte_8
Papino Stazio n. 45, nata a [...] il [...] residente Controparte_9 ivi alla via Marano Pianura n. 204 p.1 , nato a [...] il [...] residente Controparte_10 in Napoli alla via Capodimonte n.23, , nata a [...] il [...] CP_11 residente in [...], nato a [...] Controparte_12 il 16/07/1968 residente in [...], , nata a [...] il CP_13
21/11/1950 residente ivi alla via R. De Sangro n.11, , nata a [...] il CP_14
15/03/1967 residente in [...], , nata a [...] il CP_15
26/01/1973 residente ivi alla via Nuova Cartaromana n. 11, , nata a [...] CP_16
Sebastiano al Vesuvio il 20/01/1966 residente ivi alla via A. Gramsci n. 21, , nata CP_17
a Napoli il 08/08/1953 residente in [...],
[...]
nato a [...] il [...] residente in [...], CP_18 nato a [...] il 02/071961 residente ivi alla via Consalvo n. 81, Controparte_19
, nata a [...] il [...] residente in San Sebastiano al Vesuvio (Na) Parte_3 alla via Luca Giordano n. 18, rappresentati difesi dagli avv.ti Stanislao Tramontano e Aniello Verdoliva ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stanislao Tramontano in Castellammare di IA (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 20
Appellati
E
con sede legale a Roma alla via Salaria n.44, in persona di Controparte_20
, quale Segretario generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_21 dall'avv. Tommaso de Grandis ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Fausta Sorrentino in
Castellamare di IA (NA) al C.so Garibaldi n.108;
Appellato interventore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2015 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati, premesso di aver lavorato come docenti di religione cattolica alle dipendenze del sulla base di contratti a tempo determinato di durata Parte_1 annuale reiterati per svariati anni, avevano impugnato i predetti contratti a termine deducendo di essere stati discriminati in ragione della non operatività nei loro confronti del meccanismo di immissione in ruolo di cui all'art. 399 d.lgs. n. 297/94. Avevano pertanto chiesto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n.
368/2001 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del medesimo d.l.gs. e, in subordine, il risarcimento del danno, con eccezione del ricorrente , assunto nel corso del giudizio per il Controparte_18 diverso e distinto insegnamento di Storia e Filosofia, che aveva quindi richiesto il solo risarcimento del danno, rinunciando ad ogni altra domanda.
Si era costituito il eccependo in via preliminare la prescrizione Parte_1 quinquennale o in subordine decennale del diritto azionato e nel merito chiedendo il rigetto della domanda per l'infondatezza.
Con memoria di intervento, si era costituito in giudizio ai sensi dell'art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 la , quale organizzazione sindacale firmataria del Controparte_20
C.C.N.L. 29.11.07, evidenziando tra l'altro la discriminazione perpetrata nei confronti dei docenti di religione dalla L. 107/15, che non consentiva, diversamente dagli altri docenti, la loro stabilizzazione, pur in possesso di identica idoneità all'insegnamento.
Il Giudice di prime cure aveva quindi sollevato innanzi la Corte di Giustizia UE questione interpretativa pregiudiziale, conclusasi con sentenza del 13 gennaio 2022, resa nella causa
C-282/19.
Riassunto il giudizio, con la sentenza n. 2983/2022 pubblicata il 25/05/2022, il Tribunale adito, accertata la condotta abusiva nella reiterazione dei contratti a termine, ha così provveduto:
“1) Condanna il convenuto al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di una Parte_1 indennità pari al numero di mensilità di retribuzione globale di fatto di fianco a ciascuno indicate, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo:
- mensilità 11; Controparte_1 - mensilità 14; Controparte_3
- mensilità 10; Controparte_4
- mensilità 9; Controparte_5
- mensilità 10; Controparte_6
- mensilità 11; Controparte_7
- mensilità 28; Controparte_8
- mensilità 22; Controparte_9
- mensilità 4; Controparte_10
- mensilità 13; CP_11
- mensilità 19; Controparte_12
- mensilità 11; CP_13
- Sito Mariapia mensilità 15;
- mensilità 17; CP_15
- mensilità 11; CP_16
- mensilità 23; CP_17
- mensilità 23; Controparte_18
- mensilità 23; Controparte_19
- mensilità 12. Parte_3
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio dei ricorrenti che si liquidano in euro 52.463,00, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio della O.S. intervenuta che si liquidano in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA, se dovute”.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo dato atto della sentenza del 13.1.2022 (causa C-
282/2019) con cui la Corte di Giustizia UE ha deciso la questione pregiudiziale dallo stesso sollevata statuendo che “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
La C.g.u.e. nella parte motiva della sentenza afferma che:
-“il fatto che taluni lavoratori a tempo determinato, come i ricorrenti nel procedimento principale, non possano beneficiare di una conversione del loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, mentre altri lavoratori dell'insegnamento pubblico che insegnano altre materie e si trovano in una situazione comparabile potevano farlo, costituisce appunto una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato” (punto 74);
-la clausola 5 dell'accordo quadro “ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire delimitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (sentenza del 3 giugno 2021, Instituto Madrileno de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C-726/19, EU:C:2021:439, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 75);
-“…quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato, deve potersi applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, secondo i termini stessi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla direttiva” (punto 84);
-“Pertanto, … nel caso di specie, se risulta che non esiste, nella normativa nazionale di cui al procedimento principale, nessun'altra misura effettiva per prevenire e sanzionare gli abusi eventualmente constatati nei confronti del personale del settore dell'insegnamento pubblico della regione cattolica, una simile situazione sarebbe idonea a pregiudicare l'obiettivo e l'effetto utile della clausola 5 dell'accordo quadro” (punto 85) e “Incombe … al giudice del rinvio valutare entro quali limiti le condizioni per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno costituiscano una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 24 giugno 2021, e , C-550/19, Controparte_22 Persona_1
EU:C:2021:514, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 87).
I Giudici europei hanno poi ricordato che “120. … la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro non è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale. Una tale disposizione del diritto dell'Unione, priva di effetto diretto, non può quindi essere fatta valere, in quanto tale, nell'ambito di una controversia rientrante nel diritto dell'Unione, al fine di escludere l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa contraria. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto a disapplicare una disposizione di diritto nazionale contraria a detta clausola (sentenza del 24 giugno 2021, Controparte_22
e , C-550/19, EU:C:2021:514, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
[...] Persona_1
121. Ciò precisato … nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali devono interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 24 giugno 2021, y Publicos e , C-550/19, CP_22 CP_22 Persona_1
EU:C:2021:514, punto 76 e giurisprudenza ivi citata)… 123. … l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto interno trova il proprio limite nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento a un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Publicos e Acciona Agua, C-550/19,
EU:C:2021:514, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
124. II principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali facciano tutto quanto compete loro, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, y Servicios Publicos e , C- CP_22 Persona_1
550/19, EU:C:2021:514, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare se una simile interpretazione conforme delle disposizioni nazionali sia possibile”.
In virtù di detti principi il primo Giudice ha ritenuto che il criterio risarcitorio dettato dalla S.C.
a Sezioni Unite (sentenza n. 5072/2016) in ipotesi di abuso della reiterazione dei contratti a termine da parte della p.a.. presentasse gravi incongruenze e non rispettasse i canoni di efficacia, proporzionalità, adeguatezza e finalità dissuasiva richiesti dal diritto dell'Unione.
Il Tribunale ha osservato come nella pronuncia delle SS.UU. l'attuazione del diritto dell'Unione sia assicurata attraverso l'applicazione dell'art. 32, comma 5, del c.d. Collegato Lavoro (l. n.
183/10) con una sanzione da un minimo di 2,5 mensilità (anche per il singolo contratto a termine illegittimo) fino ad un massimo di 12 mensilità (anche per una vita lavorativa di abusiva reiterazione di contratti a termine da parte dello stesso datore di lavoro). E' vero che il criterio risarcitorio posto dalla Corte di Cassazione è aumentabile in caso di specifica prova di un danno ulteriore che, tuttavia, siccome di difficilissima provabilità, non è attuativo degli obblighi di appartenenza dell'Italia alla U.E.
Invero, secondo l'impostazione del primo Giudice, la sanzione della trasformazione del contratto di lavoro, in uno con l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, co. 5, della l. 183/10 (settore privato), deve essere equivalente al risarcimento del danno di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. 165/01 (settore pubblico). Ne consegue che è quantomeno dubbia la compatibilità eurounitaria del danno configurato dalla Cassazione perché nessuna posta risarcitoria copre la riqualificazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato a differenza del settore privato. Dunque, il criterio risarcitorio proposto dalla Corte di cassazione a sezioni unite va rivisto, avendo specifico riferimento ai predetti criteri di energicità, dissuasività e proporzionalità, e tenendo conto della durata dei rapporti di lavoro, in alcuni casi pluriventennali, al fine di impedire che maggiore sia l'abuso, minore proporzionalmente il risarcimento.
A tal fine il Tribunale ha valorizzato l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato
- che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge 15 luglio 1966, n. 604") osservando che detto art. 8 L. 604 prevede che il risarcimento del danno in ipotesi di recesso illegittimo nelle aziende sotto soglia di applicazione della tutela reale, fissato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sia maggiorato nel massimo fino a 10 mensilità (con aumento del
66% rispetto alle 6 mensilità) per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità (con aumento del 133%) per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
Mutuando analogo criterio di adattamento nella materia de qua, ha applicato i medesimi incrementi percentuali (66% e 133%) alla indennità risarcitoria massima dell'art. 32 (12 mensilità) e ritenuto così di poter riconoscere fino a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in caso di anzianità di servizio del docente superiore a 10 anni e fino a 28 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni.
Ha quindi individuato l'indennità risarcitoria spettante a ciascun ricorrente per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nelle misure sopra indicate (riconoscendo ad es. n. 4 mensilità a con 4 anni di servizio e n. 28 mensilità a per 27 Controparte_10 Controparte_8 anni di servizio).
Avverso detta statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato Parte_1 il 27.7.2022, censurando con il primo motivo l'omessa delibazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale sollevata in primo grado;
con il secondo motivo, la violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. in tema di misura del risarcimento del danno e contrasto con le sentenze n. 303 del 2011 e n. 226 del 2014 della Corte Costituzionale;
con il terzo motivo, l'errore di diritto nella determinazione delle spese di giudizio e omessa motivazione circa i parametri di riferimento utilizzati e gli eventuali aumenti percentuali applicati.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiararsi la prescrizione quinquennale (in subordine decennale) del diritto al risarcimento del danno ex adverso reclamato in relazione alle pretese di ciascun ricorrente;
di contenere la misura risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 (modulando il quantum in ragione delle diverse posizioni dei ricorrenti) ed, inoltre, scomputando le mensilità necessarie tenuto conto della prescrizione delle annualità eccepite, della condotta omissiva dei ricorrenti nel far ricorso agli strumenti impugnatori previsti dall'ordinamento, della legittimità dei rinnovi contrattuali triennali ai sensi della L. n. 186 del 2003; di rimodulare la misura delle spese di primo grado alla stregua di quanto indicato nei motivi di ricorso in appello;
con vittoria di spese del grado.
Ricostituito il contradittorio, i lavoratori con plurime argomentazioni hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Si è costituita anche l' condividendo le statuizioni del primo Controparte_23
Giudice.
Nel corso del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
In sede di note scritte del 22.5.2025, i docenti hanno invocato la nuova disciplina in tema di abuso nella successione di contratti a tempo determinato posta dagli artt. 11 e 12 del D.L. 131 del 16 settembre 2024, convertito con modificazioni nella L. 166/2024, e hanno chiesto di disporre il risarcimento del danno alla luce dei nuovi parametri individuati all'art. 12 del D.L. n. 131/2024 cit., anche nella corrispondente misura, riconosciuta dal Giudice di prime cure, riallineata alla nuova forbice indennitaria che va da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con l'applicazione di una proporzione lineare.
Acquisite quindi le note di trattazione scritta delle parti costituite, alla odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato la causa in decisione.
1. Occorre premettere che l'appello del si basa su tre motivi che riguardano soltanto il CP_24 quantum della misura risarcitoria (da contenere entro il limite massimo delle 12 mensilità ex art. 32 e da modulare tenendo conto della prescrizione, della ritardata impugnazione e della legittimità dei rapporti a termine fino al triennio) e la determinazione delle spese di giudizio in favore dei docenti, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al carattere abusivo ed illecito del comportamento della amministrazione statale e al diritto risarcitorio dei ricorrenti che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
2. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di censura relativo alla parziale prescrizione del diritto azionato, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato.
Il ha osservato che il diritto risarcitorio consegue ad un illecito extracontrattuale con CP_24 conseguente applicazione della prescrizione quinquennale e irrilevanza dei contratti a tempo determinato sottoscritti tra le parti prima del 31.7.2010 (tenuto conto della data di deposito del ricorso del 31.7.2015 e della mancanza di precedenti atti interruttivi della prescrizione). In subordine ha invocata la prescrizione decennale relativamente ai contratti a termine anteriori alla data del 31.7.2005.
Questa prospettazione è inconsistente.
E' indirizzo consolidato della S.C. che la responsabilità che dà luogo al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine è riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027, e precedenti ivi citati, nonché, per l'espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, già Cass. SS.UU, 15/03/2016, n. 5072 cit.). Ne consegue l'applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione (in tal senso, Cass. Sez. L, Ordinanza 16/09/2022, n. 27331 e
Cass. Sez. L. Ordinanza 08/11/2023 n. 31104).
Inoltre, sul dies a quo del termine di prescrizione la S.C. ha di recente affermato che “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 34741 del 12.12.2023).
Nella motivazione il Supremo Collegio ha osservato che “il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione - da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n.
27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato;
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) - per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall'ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall'ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio. D'altronde, con riferimento ad una questione collegata, la S.C. ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023)” (Cass. 34741/2023 cit.).
Nella specie i lavoratori hanno dedotto che l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte della p.a. è ancora in corso, quantomeno al momento della redazione della memoria di costituzione (del 1.7.2024). La stessa allegazione è stata confermata in sede di costituzione dalla O.S. intervenuta (del 25/6/2024) e detta circostanza non è stata contestata dal
. Parte_1
Permanendo la condotta illecita della amministrazione, ancora almeno nel 2024, certamente il termine di prescrizione non è scaduto e la pretesa dei ricorrenti non si è estinta, neanche con riguardo ai contratti a termine anteriori a luglio 2005 comunque rilevanti ai fini della liquidazione del danno.
3. Sul secondo motivo di gravame relativo alla misura del risarcimento del danno e alla cornice edittale (da 2,5 a 12 mensilità) posta dall'art. 32 co. 5 della L. 183/2010, richiamato dalle Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 5072/2016), l'amministrazione ha osservato, per un verso, che va rispettato il limite massimo delle 12 mensilità previsto dall'art. 32 cit. e che, al fine di recuperare la funzione riparatoria e non meramente sanzionatoria/dissuasiva della indennità in esame, l'eventuale maggior danno sarà sì risarcibile ma va specificamente allegato e provato dal lavoratore. Per altro verso, il ha dedotto che, nella quantificazione della indennità Parte_1 risarcitoria, si deve tenere conto ai sensi dell'art. 1227 c.c. della inerzia dei lavoratori, che hanno impugnato tardivamente i contratti a termine e così contribuito a causare il danno di cui chiedono il risarcimento, nonché della liceità delle assunzioni a termine fino a 36 mesi.
La questione oggetto di causa, relativa alla determinazione della indennità risarcitoria in esame e ai limiti (massimo e minimo) individuati dalla legge va risolta facendo applicazione dello ius superveniens invocato da parte appellata (v. note del 22.5.2025), cioè dell'art. 12 del D.L. n.
131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che così recita:
“Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231. 1. All'articolo 36, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»”.
Il legislatore ha quindi stabilito una nuova cornice edittale (da 4 a 24 mensilità) per il risarcimento del danno in caso di abuso nella successione di contratti a tempo determinato con la p.a., ferma restando la possibilità del lavoratore di provare ed ottenere il maggior danno, precisando che nella individuazione della misura del risarcimento entro la forbice predetta il Giudice deve avere riguardo alla gravità della violazione e tra l'altro al numero di contratti a termine intervenuti e alla durata del rapporto di lavoro.
Rileva il collegio – come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. L, sentenza n. 1552 del 20/01/2017 in tema di contratti a termine, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale) – che “… la questione del risarcimento, in quanto ancora fluida, era entrata nel thema decidendum del giudizio ed imponeva che il giudice tenesse conto dello ius superveniens.
Invero, lo ius superveniens rende proponibile una domanda nuova in appello, allorquando si tratti di una regolamentazione giuridica nuova di una situazione di fatto già dedotta in primo grado (Cass. n. 32/1970). E sicuramente rientra in questa fattispecie la mera precisazione quantitativa del petitum dipendente da un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio come la nuova determinazione legislativa delle conseguenze patrimoniali sanzionatorie in ipotesi di nullità del contratto di lavoro a termine.
In ogni caso l'impugnazione della parte della sentenza riguardante l'illegittimità del termine esprimeva la volontà di caducare pure la parte sul risarcimento del danno per cui la Corte milanese avrebbe potuto fissare, qualora l'avesse ritenuto necessario, anche un termine per
l'eventuale integrazione della domanda ex art. 32 n. 7 legge n. 183/2010 e per l'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.
33. Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nel merito va menzionato il principio di questa
Corte (Cass. Sent. N. 6735/2014; n. 3056/2012; 14996/2012), che questo Collegio condivide, secondo cui l'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall'art. 1 comma 13 della legge n. 92/2012, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell'indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore poiché è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio”.
Nella specie si discute della applicazione di una norma sopravvenuta riguardante la modifica soltanto quantitativa dei limiti della tutela, che resta sempre di natura indennitaria.
Non di applicazione retroattiva della norma si tratta, ma piuttosto di applicazione immediata ai giudizi già in corso: anche in assenza di una norma transitoria (quale era quella dettata dal co. 7 del citato art. 32 cd. collegato lavoro), l'applicazione immediata ai giudizi in corso si giustifica in quanto la disposizione investe una situazione di fatto già dedotta in primo grado, con le implicazioni economiche della stessa come introdotte in contraddittorio tra le parti. Essa inoltre
è indirizzata direttamente al Giudice, che “stabilisce” un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con ciò rafforzando la tesi della applicazione immediata (da parte del Giudice al momento della decisione) anche ai giudizio già in corso.
Deve sottolinearsi poi che si tratta di una norma dettata all'esito di una procedura di infrazione, inserita in un D.L. contenente “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, considerato che “il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare
l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)” e tenuto conto della “straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Secondo la Commissione europea, l'Italia non disponeva delle norme necessarie per vietare la discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro e l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.
Con la norma in esame si è adottato in via d'urgenza, con le forme del decreto legge, un rimedio a tale rilievo: il legislatore ha inteso adeguarsi preventivamente (rispetto alla decisione della Corte di Giustizia), conformandosi ai principi del diritto dell'Unione.
Se il primato del diritto dell'Unione impone la disapplicazione di norme in contrasto con i relativi principi, in tal senso deve procedersi con riguardo alla disciplina previgente, apparendo evidentemente inadeguata la misura massima fissata in relazione alla peculiarità del caso connotato, per gran parte dei docenti in discussione, da una precarizzazione perdurata oltre 10 o addirittura 20 anni.
Ai fini di garantire l'effettività della tutela deve quindi darsi immediata applicazione ad una norma adottata in correlazione con la procedura di infrazione avviata dalla Commissione per non avere l'Italia posto fine all'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie (direttiva 1999/70/CE del Consiglio) e che prevede l'aumento del range per la determinazione dell'indennità.
Sulla quantificazione del danno nell'ambito della nuova cornice edittale, lo stesso art. 12 D.L. 131/2024 menziona la gravità della violazione “anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Va tenuto conto della anzianità di servizio dei docenti, dunque, e anche della legittimità delle assunzioni a termine fino al triennio, come evidenziato dal appellante, rientrando detta Parte_1 circostanza nella “gravità della violazione”.
Si ritiene invece che, nella determinazione del risarcimento del danno, sia ininfluente l'inerzia dei lavoratori che hanno impugnato i rapporti di lavoro a tempo determinato solo nel 2015 (con il ricorso introduttivo di primo grado), con ciò secondo l'impostazione del aggravando il CP_24 danno sofferto.
Invero, l'omesso ricorso agli strumenti di impugnazione dei contratti a termine da parte del lavoratore può essere motivato da svariate ragioni, anche lecite e giustificate (quali ad esempio scongiurare il rischio di mancato rinnovo delle assunzioni a termine ovvero evitare un giudizio dispendioso e dall'esito incerto, tanto più fino a qualche anno fa quando il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di supplenze del personale docente e a.t.a. non era ancora delineato).
In ogni caso nella specie, come sopra osservato, la condotta abusiva della amministrazione è ancora in essere nonostante l'azione giudiziaria intrapresa dai docenti già nel 2015 (cfr. memoria CP_2 di costituzione in appello dei docenti e della . E' quindi evidente che neanche una sollecita impugnazione dei contratti, prima del 2015, avrebbe inciso ed interrotto la condotta illecita della p.a., contenendo le assunzioni a termine e la gravità del relativo danno. Ciò posto, questo Collegio ritiene che l'indennità risarcitoria nelle misure indicate per ciascun ricorrente nella sentenza appellata sia equa, adeguata alla gravità della violazione e conforme alla nuova normativa. Dette misure individuate dal Giudice di prime cure vanno quindi confermate, con la sola esclusione della indennità risarcitoria in favore di , alla Controparte_8 quale il Tribunale, in ragione di n. 27 anni di contratti a termine con il ha riconosciuto n. CP_24
28 mensilità, da ridurre nella nuova misura massima individuata dall'art. 12 del D.L. 131/2024 pari a n. 24 mensilità.
Si ha quindi una indennità pari a:
(dall'a.s. 2005/2006 e dall'a.s. 2007/2008 – anni 9). mensilità 11; Controparte_1
(dall'a.s. 2003/2004 – 12 anni). mensilità 14; Controparte_3
(dall'a.s. 2008/2009 – anni 7), mensilità 10; Controparte_4
(nell'a.s. 2007/2008 e dall'a.s. 2010/2011 – anni 6). mensilità 9; Controparte_5
(negli a.s. 2006/2008, 2007/2009 e dall'a.s. 2011/12 – anni 7), mensilità 10; Controparte_6
(dall'a.s. 2007/2008 – anni 8), mensilità 11; Controparte_7
(dall'a.s. 1988/89 – anni 27), mensilità 24; Controparte_8
(dall'a.s. 1994/95 – anni 21), mensilità 22; Controparte_9
(dall'a.s. 2011/2012 – anni 4), mensilità 4; Controparte_10
(nell'a.s. 1998/99 e dall'a.s. 2005/06 – anni 11), mensilità 13; CP_11
(dall'a.s. 1997/98 - anni 18), mensilità 19; Controparte_12
(dall'a.s. 2007/08 - anni 8), mensilità 11; CP_13
(dall'a.s. 2001/02 – anni 14), mensilità 15; CP_14
(dall'a.s. 1999/00 – anni 16), mensilità 17; CP_15
(dall'.a.s. 2007/08 – anni 8), mensilità 11; CP_16
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; CP_17
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; Controparte_18
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; Controparte_19
(dall'a.s. 2005/06 – anni 10), mensilità 12. Parte_3
4. Infondato è inoltre il terzo motivo di censura sulla quantificazione delle spese del primo grado.
L'amministrazione ha censurato le spese di giudizio liquidate dal primo Giudice in favore dei docenti nella misura di euro 52.463,00 lamentando l'errore di diritto nella determinazione e l'omessa motivazione circa i parametri di riferimento utilizzati e gli eventuali aumenti percentuali applicati (nulla ha dedotto, invece, sulla determinazione delle spese in favore della O.S. intervenuta).
La misura individuata dal Tribunale risulta in realtà rispettosa dei criteri tariffari di cui al D.M.
55/2014 (applicabile ratione temporis), tenendo conto che si tratta di controversia di valore indeterminabile di complessità media con 19 ricorrenti aventi la stessa posizione processuale, sia pur in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
L'art. 4 comma 2 del D.M. 55 cit. statuisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”. Il successivo art. 4 comma 4 statuisce poi “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Ne consegue che in ipotesi, come quella in discussione, in cui il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale e pretese coincidenti, il compenso liquidabile per una sola parte andrà prima ridotto del 30% (art. 4 co. 4) e poi maggiorato del 30% (fino a 10 parti) e 10% (oltre i 10 e fino a 30 clienti;
art. 4 co. 2).
Quindi, considerando lo scaglione tariffario da euro 52.001 ad euro 260.000 (per le cause di valore indeterminabile) e i parametri medi, quanto al Giudizio innanzi al Tribunale, si ottiene per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa quella istruttoria/trattazione, un compenso per il singolo ricorrente di euro 13.430,00 (di cui: studio euro 2430,00; introduttiva euro 1550,00; istruttoria euro 5400,00; decisionale euro 4050,00). Applicando la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 (euro 4029,00) e poi l'aumento del 360% (euro 33.843,6) per la difesa comune di 19 parti con pretese identiche in fatto e in diritto (30% fino al 10° cliente e 10% per gli ulteriori 9 ricorrente), si giunge ad un importo da liquidare pari ad euro 43.244,60 (ossia euro 13.430,00 –
4.029,00 = 9.401,00 + 33.843,6 = 43.244,60).
Quanto al Giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE, utilizzando i medesimi parametri sopra indicati, si ottiene un compenso di euro 14.307,00 che, al netto della riduzione del 30%, diventa euro 10.014,90.
Sommando i due valori (43.244,60 + 10.014,90), si individua il totale da liquidare nella misura di euro 53.259,5, di poco superiore a quanto liquidato dal Giudice di prime cure.
Sul punto la statuizione del Tribunale è, quindi, immune da censure.
Per concludere, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il appellante va condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 24 (anziché 28) mensilità
[...] dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per il resto la sentenza impugnata va confermata, sia in relazione alla misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta agli altri ricorrenti sia sulla determinazione delle spese del grado.
La complessità delle questioni trattate e l'applicazione della normativa sopravvenuta costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, condanna il appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di una indennità pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione di Controparte_8 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa le spese di lite del grado di appello. Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1907/2022
T R A
, in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, Parte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via Diaz n. 11; Appellante
E
nato a [...] il [...] residente in [...]alla Controparte_1
Via Bart. , , nata a [...] il [...] residente in Napoli Controparte_2 Controparte_3 alla via Ponti Rossi n. 210, , nata a [...] il [...] residente ivi alla via Controparte_4
Mianella n.41, nato a [...] il [...] residente ivi alla via dei Controparte_5
Centrangolari n.7, nata a [...] il [...] residente ivi alla via L. Controparte_6
Volpicella n.330, , nato a [...] il [...] residente ivi alla via G. Controparte_7
Gigante n.7, , nata a [...] il [...] residente ivi alla via Controparte_8
Papino Stazio n. 45, nata a [...] il [...] residente Controparte_9 ivi alla via Marano Pianura n. 204 p.1 , nato a [...] il [...] residente Controparte_10 in Napoli alla via Capodimonte n.23, , nata a [...] il [...] CP_11 residente in [...], nato a [...] Controparte_12 il 16/07/1968 residente in [...], , nata a [...] il CP_13
21/11/1950 residente ivi alla via R. De Sangro n.11, , nata a [...] il CP_14
15/03/1967 residente in [...], , nata a [...] il CP_15
26/01/1973 residente ivi alla via Nuova Cartaromana n. 11, , nata a [...] CP_16
Sebastiano al Vesuvio il 20/01/1966 residente ivi alla via A. Gramsci n. 21, , nata CP_17
a Napoli il 08/08/1953 residente in [...],
[...]
nato a [...] il [...] residente in [...], CP_18 nato a [...] il 02/071961 residente ivi alla via Consalvo n. 81, Controparte_19
, nata a [...] il [...] residente in San Sebastiano al Vesuvio (Na) Parte_3 alla via Luca Giordano n. 18, rappresentati difesi dagli avv.ti Stanislao Tramontano e Aniello Verdoliva ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stanislao Tramontano in Castellammare di IA (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 20
Appellati
E
con sede legale a Roma alla via Salaria n.44, in persona di Controparte_20
, quale Segretario generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_21 dall'avv. Tommaso de Grandis ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Fausta Sorrentino in
Castellamare di IA (NA) al C.so Garibaldi n.108;
Appellato interventore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2015 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati, premesso di aver lavorato come docenti di religione cattolica alle dipendenze del sulla base di contratti a tempo determinato di durata Parte_1 annuale reiterati per svariati anni, avevano impugnato i predetti contratti a termine deducendo di essere stati discriminati in ragione della non operatività nei loro confronti del meccanismo di immissione in ruolo di cui all'art. 399 d.lgs. n. 297/94. Avevano pertanto chiesto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n.
368/2001 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del medesimo d.l.gs. e, in subordine, il risarcimento del danno, con eccezione del ricorrente , assunto nel corso del giudizio per il Controparte_18 diverso e distinto insegnamento di Storia e Filosofia, che aveva quindi richiesto il solo risarcimento del danno, rinunciando ad ogni altra domanda.
Si era costituito il eccependo in via preliminare la prescrizione Parte_1 quinquennale o in subordine decennale del diritto azionato e nel merito chiedendo il rigetto della domanda per l'infondatezza.
Con memoria di intervento, si era costituito in giudizio ai sensi dell'art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 la , quale organizzazione sindacale firmataria del Controparte_20
C.C.N.L. 29.11.07, evidenziando tra l'altro la discriminazione perpetrata nei confronti dei docenti di religione dalla L. 107/15, che non consentiva, diversamente dagli altri docenti, la loro stabilizzazione, pur in possesso di identica idoneità all'insegnamento.
Il Giudice di prime cure aveva quindi sollevato innanzi la Corte di Giustizia UE questione interpretativa pregiudiziale, conclusasi con sentenza del 13 gennaio 2022, resa nella causa
C-282/19.
Riassunto il giudizio, con la sentenza n. 2983/2022 pubblicata il 25/05/2022, il Tribunale adito, accertata la condotta abusiva nella reiterazione dei contratti a termine, ha così provveduto:
“1) Condanna il convenuto al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di una Parte_1 indennità pari al numero di mensilità di retribuzione globale di fatto di fianco a ciascuno indicate, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo:
- mensilità 11; Controparte_1 - mensilità 14; Controparte_3
- mensilità 10; Controparte_4
- mensilità 9; Controparte_5
- mensilità 10; Controparte_6
- mensilità 11; Controparte_7
- mensilità 28; Controparte_8
- mensilità 22; Controparte_9
- mensilità 4; Controparte_10
- mensilità 13; CP_11
- mensilità 19; Controparte_12
- mensilità 11; CP_13
- Sito Mariapia mensilità 15;
- mensilità 17; CP_15
- mensilità 11; CP_16
- mensilità 23; CP_17
- mensilità 23; Controparte_18
- mensilità 23; Controparte_19
- mensilità 12. Parte_3
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio dei ricorrenti che si liquidano in euro 52.463,00, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio della O.S. intervenuta che si liquidano in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA, se dovute”.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo dato atto della sentenza del 13.1.2022 (causa C-
282/2019) con cui la Corte di Giustizia UE ha deciso la questione pregiudiziale dallo stesso sollevata statuendo che “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
La C.g.u.e. nella parte motiva della sentenza afferma che:
-“il fatto che taluni lavoratori a tempo determinato, come i ricorrenti nel procedimento principale, non possano beneficiare di una conversione del loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, mentre altri lavoratori dell'insegnamento pubblico che insegnano altre materie e si trovano in una situazione comparabile potevano farlo, costituisce appunto una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato” (punto 74);
-la clausola 5 dell'accordo quadro “ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire delimitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (sentenza del 3 giugno 2021, Instituto Madrileno de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C-726/19, EU:C:2021:439, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 75);
-“…quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato, deve potersi applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, secondo i termini stessi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla direttiva” (punto 84);
-“Pertanto, … nel caso di specie, se risulta che non esiste, nella normativa nazionale di cui al procedimento principale, nessun'altra misura effettiva per prevenire e sanzionare gli abusi eventualmente constatati nei confronti del personale del settore dell'insegnamento pubblico della regione cattolica, una simile situazione sarebbe idonea a pregiudicare l'obiettivo e l'effetto utile della clausola 5 dell'accordo quadro” (punto 85) e “Incombe … al giudice del rinvio valutare entro quali limiti le condizioni per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno costituiscano una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 24 giugno 2021, e , C-550/19, Controparte_22 Persona_1
EU:C:2021:514, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 87).
I Giudici europei hanno poi ricordato che “120. … la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro non è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale. Una tale disposizione del diritto dell'Unione, priva di effetto diretto, non può quindi essere fatta valere, in quanto tale, nell'ambito di una controversia rientrante nel diritto dell'Unione, al fine di escludere l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa contraria. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto a disapplicare una disposizione di diritto nazionale contraria a detta clausola (sentenza del 24 giugno 2021, Controparte_22
e , C-550/19, EU:C:2021:514, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
[...] Persona_1
121. Ciò precisato … nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali devono interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 24 giugno 2021, y Publicos e , C-550/19, CP_22 CP_22 Persona_1
EU:C:2021:514, punto 76 e giurisprudenza ivi citata)… 123. … l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto interno trova il proprio limite nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento a un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Publicos e Acciona Agua, C-550/19,
EU:C:2021:514, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
124. II principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali facciano tutto quanto compete loro, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, y Servicios Publicos e , C- CP_22 Persona_1
550/19, EU:C:2021:514, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare se una simile interpretazione conforme delle disposizioni nazionali sia possibile”.
In virtù di detti principi il primo Giudice ha ritenuto che il criterio risarcitorio dettato dalla S.C.
a Sezioni Unite (sentenza n. 5072/2016) in ipotesi di abuso della reiterazione dei contratti a termine da parte della p.a.. presentasse gravi incongruenze e non rispettasse i canoni di efficacia, proporzionalità, adeguatezza e finalità dissuasiva richiesti dal diritto dell'Unione.
Il Tribunale ha osservato come nella pronuncia delle SS.UU. l'attuazione del diritto dell'Unione sia assicurata attraverso l'applicazione dell'art. 32, comma 5, del c.d. Collegato Lavoro (l. n.
183/10) con una sanzione da un minimo di 2,5 mensilità (anche per il singolo contratto a termine illegittimo) fino ad un massimo di 12 mensilità (anche per una vita lavorativa di abusiva reiterazione di contratti a termine da parte dello stesso datore di lavoro). E' vero che il criterio risarcitorio posto dalla Corte di Cassazione è aumentabile in caso di specifica prova di un danno ulteriore che, tuttavia, siccome di difficilissima provabilità, non è attuativo degli obblighi di appartenenza dell'Italia alla U.E.
Invero, secondo l'impostazione del primo Giudice, la sanzione della trasformazione del contratto di lavoro, in uno con l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, co. 5, della l. 183/10 (settore privato), deve essere equivalente al risarcimento del danno di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. 165/01 (settore pubblico). Ne consegue che è quantomeno dubbia la compatibilità eurounitaria del danno configurato dalla Cassazione perché nessuna posta risarcitoria copre la riqualificazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato a differenza del settore privato. Dunque, il criterio risarcitorio proposto dalla Corte di cassazione a sezioni unite va rivisto, avendo specifico riferimento ai predetti criteri di energicità, dissuasività e proporzionalità, e tenendo conto della durata dei rapporti di lavoro, in alcuni casi pluriventennali, al fine di impedire che maggiore sia l'abuso, minore proporzionalmente il risarcimento.
A tal fine il Tribunale ha valorizzato l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato
- che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge 15 luglio 1966, n. 604") osservando che detto art. 8 L. 604 prevede che il risarcimento del danno in ipotesi di recesso illegittimo nelle aziende sotto soglia di applicazione della tutela reale, fissato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sia maggiorato nel massimo fino a 10 mensilità (con aumento del
66% rispetto alle 6 mensilità) per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità (con aumento del 133%) per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
Mutuando analogo criterio di adattamento nella materia de qua, ha applicato i medesimi incrementi percentuali (66% e 133%) alla indennità risarcitoria massima dell'art. 32 (12 mensilità) e ritenuto così di poter riconoscere fino a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in caso di anzianità di servizio del docente superiore a 10 anni e fino a 28 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni.
Ha quindi individuato l'indennità risarcitoria spettante a ciascun ricorrente per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nelle misure sopra indicate (riconoscendo ad es. n. 4 mensilità a con 4 anni di servizio e n. 28 mensilità a per 27 Controparte_10 Controparte_8 anni di servizio).
Avverso detta statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato Parte_1 il 27.7.2022, censurando con il primo motivo l'omessa delibazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale sollevata in primo grado;
con il secondo motivo, la violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. in tema di misura del risarcimento del danno e contrasto con le sentenze n. 303 del 2011 e n. 226 del 2014 della Corte Costituzionale;
con il terzo motivo, l'errore di diritto nella determinazione delle spese di giudizio e omessa motivazione circa i parametri di riferimento utilizzati e gli eventuali aumenti percentuali applicati.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiararsi la prescrizione quinquennale (in subordine decennale) del diritto al risarcimento del danno ex adverso reclamato in relazione alle pretese di ciascun ricorrente;
di contenere la misura risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 (modulando il quantum in ragione delle diverse posizioni dei ricorrenti) ed, inoltre, scomputando le mensilità necessarie tenuto conto della prescrizione delle annualità eccepite, della condotta omissiva dei ricorrenti nel far ricorso agli strumenti impugnatori previsti dall'ordinamento, della legittimità dei rinnovi contrattuali triennali ai sensi della L. n. 186 del 2003; di rimodulare la misura delle spese di primo grado alla stregua di quanto indicato nei motivi di ricorso in appello;
con vittoria di spese del grado.
Ricostituito il contradittorio, i lavoratori con plurime argomentazioni hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Si è costituita anche l' condividendo le statuizioni del primo Controparte_23
Giudice.
Nel corso del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
In sede di note scritte del 22.5.2025, i docenti hanno invocato la nuova disciplina in tema di abuso nella successione di contratti a tempo determinato posta dagli artt. 11 e 12 del D.L. 131 del 16 settembre 2024, convertito con modificazioni nella L. 166/2024, e hanno chiesto di disporre il risarcimento del danno alla luce dei nuovi parametri individuati all'art. 12 del D.L. n. 131/2024 cit., anche nella corrispondente misura, riconosciuta dal Giudice di prime cure, riallineata alla nuova forbice indennitaria che va da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con l'applicazione di una proporzione lineare.
Acquisite quindi le note di trattazione scritta delle parti costituite, alla odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato la causa in decisione.
1. Occorre premettere che l'appello del si basa su tre motivi che riguardano soltanto il CP_24 quantum della misura risarcitoria (da contenere entro il limite massimo delle 12 mensilità ex art. 32 e da modulare tenendo conto della prescrizione, della ritardata impugnazione e della legittimità dei rapporti a termine fino al triennio) e la determinazione delle spese di giudizio in favore dei docenti, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al carattere abusivo ed illecito del comportamento della amministrazione statale e al diritto risarcitorio dei ricorrenti che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
2. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di censura relativo alla parziale prescrizione del diritto azionato, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato.
Il ha osservato che il diritto risarcitorio consegue ad un illecito extracontrattuale con CP_24 conseguente applicazione della prescrizione quinquennale e irrilevanza dei contratti a tempo determinato sottoscritti tra le parti prima del 31.7.2010 (tenuto conto della data di deposito del ricorso del 31.7.2015 e della mancanza di precedenti atti interruttivi della prescrizione). In subordine ha invocata la prescrizione decennale relativamente ai contratti a termine anteriori alla data del 31.7.2005.
Questa prospettazione è inconsistente.
E' indirizzo consolidato della S.C. che la responsabilità che dà luogo al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine è riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027, e precedenti ivi citati, nonché, per l'espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, già Cass. SS.UU, 15/03/2016, n. 5072 cit.). Ne consegue l'applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione (in tal senso, Cass. Sez. L, Ordinanza 16/09/2022, n. 27331 e
Cass. Sez. L. Ordinanza 08/11/2023 n. 31104).
Inoltre, sul dies a quo del termine di prescrizione la S.C. ha di recente affermato che “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 34741 del 12.12.2023).
Nella motivazione il Supremo Collegio ha osservato che “il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione - da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n.
27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato;
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) - per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall'ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall'ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio. D'altronde, con riferimento ad una questione collegata, la S.C. ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023)” (Cass. 34741/2023 cit.).
Nella specie i lavoratori hanno dedotto che l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte della p.a. è ancora in corso, quantomeno al momento della redazione della memoria di costituzione (del 1.7.2024). La stessa allegazione è stata confermata in sede di costituzione dalla O.S. intervenuta (del 25/6/2024) e detta circostanza non è stata contestata dal
. Parte_1
Permanendo la condotta illecita della amministrazione, ancora almeno nel 2024, certamente il termine di prescrizione non è scaduto e la pretesa dei ricorrenti non si è estinta, neanche con riguardo ai contratti a termine anteriori a luglio 2005 comunque rilevanti ai fini della liquidazione del danno.
3. Sul secondo motivo di gravame relativo alla misura del risarcimento del danno e alla cornice edittale (da 2,5 a 12 mensilità) posta dall'art. 32 co. 5 della L. 183/2010, richiamato dalle Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 5072/2016), l'amministrazione ha osservato, per un verso, che va rispettato il limite massimo delle 12 mensilità previsto dall'art. 32 cit. e che, al fine di recuperare la funzione riparatoria e non meramente sanzionatoria/dissuasiva della indennità in esame, l'eventuale maggior danno sarà sì risarcibile ma va specificamente allegato e provato dal lavoratore. Per altro verso, il ha dedotto che, nella quantificazione della indennità Parte_1 risarcitoria, si deve tenere conto ai sensi dell'art. 1227 c.c. della inerzia dei lavoratori, che hanno impugnato tardivamente i contratti a termine e così contribuito a causare il danno di cui chiedono il risarcimento, nonché della liceità delle assunzioni a termine fino a 36 mesi.
La questione oggetto di causa, relativa alla determinazione della indennità risarcitoria in esame e ai limiti (massimo e minimo) individuati dalla legge va risolta facendo applicazione dello ius superveniens invocato da parte appellata (v. note del 22.5.2025), cioè dell'art. 12 del D.L. n.
131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che così recita:
“Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231. 1. All'articolo 36, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»”.
Il legislatore ha quindi stabilito una nuova cornice edittale (da 4 a 24 mensilità) per il risarcimento del danno in caso di abuso nella successione di contratti a tempo determinato con la p.a., ferma restando la possibilità del lavoratore di provare ed ottenere il maggior danno, precisando che nella individuazione della misura del risarcimento entro la forbice predetta il Giudice deve avere riguardo alla gravità della violazione e tra l'altro al numero di contratti a termine intervenuti e alla durata del rapporto di lavoro.
Rileva il collegio – come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. L, sentenza n. 1552 del 20/01/2017 in tema di contratti a termine, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale) – che “… la questione del risarcimento, in quanto ancora fluida, era entrata nel thema decidendum del giudizio ed imponeva che il giudice tenesse conto dello ius superveniens.
Invero, lo ius superveniens rende proponibile una domanda nuova in appello, allorquando si tratti di una regolamentazione giuridica nuova di una situazione di fatto già dedotta in primo grado (Cass. n. 32/1970). E sicuramente rientra in questa fattispecie la mera precisazione quantitativa del petitum dipendente da un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio come la nuova determinazione legislativa delle conseguenze patrimoniali sanzionatorie in ipotesi di nullità del contratto di lavoro a termine.
In ogni caso l'impugnazione della parte della sentenza riguardante l'illegittimità del termine esprimeva la volontà di caducare pure la parte sul risarcimento del danno per cui la Corte milanese avrebbe potuto fissare, qualora l'avesse ritenuto necessario, anche un termine per
l'eventuale integrazione della domanda ex art. 32 n. 7 legge n. 183/2010 e per l'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.
33. Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nel merito va menzionato il principio di questa
Corte (Cass. Sent. N. 6735/2014; n. 3056/2012; 14996/2012), che questo Collegio condivide, secondo cui l'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall'art. 1 comma 13 della legge n. 92/2012, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell'indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore poiché è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio”.
Nella specie si discute della applicazione di una norma sopravvenuta riguardante la modifica soltanto quantitativa dei limiti della tutela, che resta sempre di natura indennitaria.
Non di applicazione retroattiva della norma si tratta, ma piuttosto di applicazione immediata ai giudizi già in corso: anche in assenza di una norma transitoria (quale era quella dettata dal co. 7 del citato art. 32 cd. collegato lavoro), l'applicazione immediata ai giudizi in corso si giustifica in quanto la disposizione investe una situazione di fatto già dedotta in primo grado, con le implicazioni economiche della stessa come introdotte in contraddittorio tra le parti. Essa inoltre
è indirizzata direttamente al Giudice, che “stabilisce” un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con ciò rafforzando la tesi della applicazione immediata (da parte del Giudice al momento della decisione) anche ai giudizio già in corso.
Deve sottolinearsi poi che si tratta di una norma dettata all'esito di una procedura di infrazione, inserita in un D.L. contenente “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, considerato che “il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare
l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)” e tenuto conto della “straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Secondo la Commissione europea, l'Italia non disponeva delle norme necessarie per vietare la discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro e l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.
Con la norma in esame si è adottato in via d'urgenza, con le forme del decreto legge, un rimedio a tale rilievo: il legislatore ha inteso adeguarsi preventivamente (rispetto alla decisione della Corte di Giustizia), conformandosi ai principi del diritto dell'Unione.
Se il primato del diritto dell'Unione impone la disapplicazione di norme in contrasto con i relativi principi, in tal senso deve procedersi con riguardo alla disciplina previgente, apparendo evidentemente inadeguata la misura massima fissata in relazione alla peculiarità del caso connotato, per gran parte dei docenti in discussione, da una precarizzazione perdurata oltre 10 o addirittura 20 anni.
Ai fini di garantire l'effettività della tutela deve quindi darsi immediata applicazione ad una norma adottata in correlazione con la procedura di infrazione avviata dalla Commissione per non avere l'Italia posto fine all'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie (direttiva 1999/70/CE del Consiglio) e che prevede l'aumento del range per la determinazione dell'indennità.
Sulla quantificazione del danno nell'ambito della nuova cornice edittale, lo stesso art. 12 D.L. 131/2024 menziona la gravità della violazione “anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Va tenuto conto della anzianità di servizio dei docenti, dunque, e anche della legittimità delle assunzioni a termine fino al triennio, come evidenziato dal appellante, rientrando detta Parte_1 circostanza nella “gravità della violazione”.
Si ritiene invece che, nella determinazione del risarcimento del danno, sia ininfluente l'inerzia dei lavoratori che hanno impugnato i rapporti di lavoro a tempo determinato solo nel 2015 (con il ricorso introduttivo di primo grado), con ciò secondo l'impostazione del aggravando il CP_24 danno sofferto.
Invero, l'omesso ricorso agli strumenti di impugnazione dei contratti a termine da parte del lavoratore può essere motivato da svariate ragioni, anche lecite e giustificate (quali ad esempio scongiurare il rischio di mancato rinnovo delle assunzioni a termine ovvero evitare un giudizio dispendioso e dall'esito incerto, tanto più fino a qualche anno fa quando il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di supplenze del personale docente e a.t.a. non era ancora delineato).
In ogni caso nella specie, come sopra osservato, la condotta abusiva della amministrazione è ancora in essere nonostante l'azione giudiziaria intrapresa dai docenti già nel 2015 (cfr. memoria CP_2 di costituzione in appello dei docenti e della . E' quindi evidente che neanche una sollecita impugnazione dei contratti, prima del 2015, avrebbe inciso ed interrotto la condotta illecita della p.a., contenendo le assunzioni a termine e la gravità del relativo danno. Ciò posto, questo Collegio ritiene che l'indennità risarcitoria nelle misure indicate per ciascun ricorrente nella sentenza appellata sia equa, adeguata alla gravità della violazione e conforme alla nuova normativa. Dette misure individuate dal Giudice di prime cure vanno quindi confermate, con la sola esclusione della indennità risarcitoria in favore di , alla Controparte_8 quale il Tribunale, in ragione di n. 27 anni di contratti a termine con il ha riconosciuto n. CP_24
28 mensilità, da ridurre nella nuova misura massima individuata dall'art. 12 del D.L. 131/2024 pari a n. 24 mensilità.
Si ha quindi una indennità pari a:
(dall'a.s. 2005/2006 e dall'a.s. 2007/2008 – anni 9). mensilità 11; Controparte_1
(dall'a.s. 2003/2004 – 12 anni). mensilità 14; Controparte_3
(dall'a.s. 2008/2009 – anni 7), mensilità 10; Controparte_4
(nell'a.s. 2007/2008 e dall'a.s. 2010/2011 – anni 6). mensilità 9; Controparte_5
(negli a.s. 2006/2008, 2007/2009 e dall'a.s. 2011/12 – anni 7), mensilità 10; Controparte_6
(dall'a.s. 2007/2008 – anni 8), mensilità 11; Controparte_7
(dall'a.s. 1988/89 – anni 27), mensilità 24; Controparte_8
(dall'a.s. 1994/95 – anni 21), mensilità 22; Controparte_9
(dall'a.s. 2011/2012 – anni 4), mensilità 4; Controparte_10
(nell'a.s. 1998/99 e dall'a.s. 2005/06 – anni 11), mensilità 13; CP_11
(dall'a.s. 1997/98 - anni 18), mensilità 19; Controparte_12
(dall'a.s. 2007/08 - anni 8), mensilità 11; CP_13
(dall'a.s. 2001/02 – anni 14), mensilità 15; CP_14
(dall'a.s. 1999/00 – anni 16), mensilità 17; CP_15
(dall'.a.s. 2007/08 – anni 8), mensilità 11; CP_16
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; CP_17
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; Controparte_18
(dall'a.s. 1993/94 – anni 22), mensilità 23; Controparte_19
(dall'a.s. 2005/06 – anni 10), mensilità 12. Parte_3
4. Infondato è inoltre il terzo motivo di censura sulla quantificazione delle spese del primo grado.
L'amministrazione ha censurato le spese di giudizio liquidate dal primo Giudice in favore dei docenti nella misura di euro 52.463,00 lamentando l'errore di diritto nella determinazione e l'omessa motivazione circa i parametri di riferimento utilizzati e gli eventuali aumenti percentuali applicati (nulla ha dedotto, invece, sulla determinazione delle spese in favore della O.S. intervenuta).
La misura individuata dal Tribunale risulta in realtà rispettosa dei criteri tariffari di cui al D.M.
55/2014 (applicabile ratione temporis), tenendo conto che si tratta di controversia di valore indeterminabile di complessità media con 19 ricorrenti aventi la stessa posizione processuale, sia pur in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
L'art. 4 comma 2 del D.M. 55 cit. statuisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”. Il successivo art. 4 comma 4 statuisce poi “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Ne consegue che in ipotesi, come quella in discussione, in cui il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale e pretese coincidenti, il compenso liquidabile per una sola parte andrà prima ridotto del 30% (art. 4 co. 4) e poi maggiorato del 30% (fino a 10 parti) e 10% (oltre i 10 e fino a 30 clienti;
art. 4 co. 2).
Quindi, considerando lo scaglione tariffario da euro 52.001 ad euro 260.000 (per le cause di valore indeterminabile) e i parametri medi, quanto al Giudizio innanzi al Tribunale, si ottiene per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa quella istruttoria/trattazione, un compenso per il singolo ricorrente di euro 13.430,00 (di cui: studio euro 2430,00; introduttiva euro 1550,00; istruttoria euro 5400,00; decisionale euro 4050,00). Applicando la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 (euro 4029,00) e poi l'aumento del 360% (euro 33.843,6) per la difesa comune di 19 parti con pretese identiche in fatto e in diritto (30% fino al 10° cliente e 10% per gli ulteriori 9 ricorrente), si giunge ad un importo da liquidare pari ad euro 43.244,60 (ossia euro 13.430,00 –
4.029,00 = 9.401,00 + 33.843,6 = 43.244,60).
Quanto al Giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE, utilizzando i medesimi parametri sopra indicati, si ottiene un compenso di euro 14.307,00 che, al netto della riduzione del 30%, diventa euro 10.014,90.
Sommando i due valori (43.244,60 + 10.014,90), si individua il totale da liquidare nella misura di euro 53.259,5, di poco superiore a quanto liquidato dal Giudice di prime cure.
Sul punto la statuizione del Tribunale è, quindi, immune da censure.
Per concludere, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il appellante va condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 24 (anziché 28) mensilità
[...] dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per il resto la sentenza impugnata va confermata, sia in relazione alla misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta agli altri ricorrenti sia sulla determinazione delle spese del grado.
La complessità delle questioni trattate e l'applicazione della normativa sopravvenuta costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, condanna il appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di una indennità pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione di Controparte_8 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa le spese di lite del grado di appello. Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano