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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 390/2023 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. NOVEMBRE Parte_1 Parte_2
GIANFRANCO e l'avv. ANGIUS ANDREA
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale, con l'avv. GASTALDI ALESSANDRO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1066 del 2022 con cui il Tribunale di Sassari su istanza della società convenuta ha loro ingiunto il pagamento della somma di Euro
25.563,06, oltre interessi e spese. Richiamate le vicende poste all'origine dell'esposizione debitoria, hanno affermato di aver avviato una procedura finalizzata alla liquidazione del loro patrimonio e alla loro esdebitazione e invocato il divieto di iniziare o perseguire azioni cautelari o esecutive individuali dopo l'apertura delle procedure di composizione della crisi di cui agli artt. 10, 12 bis e 14 quinques della legge 3 del 2012. Esposta la loro difficile condizione economica, gravata anche da un pignoramento dello stipendio del hanno insistito per la sospensione della Pt_1
provvisoria esecuzione del decreto ex art. 649 c.p.c. e la , assumendo di aver Pt_2
prestato fideiussione in favore del coniuge e rilevando come la vettura al cui acquisto
è stato destinato il finanziamento sia stata intestata soltanto al ha eccepito la Pt_1
decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Hanno concluso in conformità ai motivi di opposizione, insistendo in via pregiudiziale per la revoca del decreto ingiuntivo, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Si è costituita la convenuta, rilevando come i fatti costitutivi della sua pretesa creditizia, adeguatamente provata con la documentazione versata già in sede monitoria, non siano mai stati contestati dagli opponenti. Presa posizione in ordine alla condizione di procedibilità, ha sostenuto l'ininfluenza della procedura di sovraindebitamento (non ancora giunta all'omologa del piano del consumatore) sulle azioni di recupero del credito e la qualifica di coobbligata in solido della , Pt_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata nel titolo.
Espletato il procedimento di mediazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è approdata alla decisione previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note sostitutive della discussione orale.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Superata ogni questione di procedibilità della domanda della convenuta, attrice sostanziale, essendo stato espletato il procedimento di mediazione in corso di causa, deve rilevarsi come l'art. 10 della legge 3 del 2012 preveda che sia il Giudice a disporre il divieto di inizio o di prosecuzione delle attività esecutive individuali, di ottenimento di sequestri conservativi o di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore istante. Detto provvedimento, di cui non vi è alcun riscontro documentale, non avrebbe comunque incidenza su questo procedimento che non ha né funzione esecutiva né funzione cautelare, essendo destinato unicamente alla formazione di un titolo che consacri il credito azionato in via monitoria. Analoghe considerazioni valgono per l'eventuale provvedimento di sospensione di singoli procedimenti esecutivi confliggenti con l'attuazione del piano di gestione del sovraindebitamento di cui all'art. 12 bis della medesima legge e al provvedimento del
Giudice della procedura di divieto, a pena di nullità, di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisto di diritti di prelazione di cui al successivo art. 14 quinques. La procedura richiamata, pertanto, non costituisce limite alla tutela del credito azionato in via monitoria e tanto si precisa nonostante non vi sia neppure una conclusione sul punto nell'atto di citazione. In effetti, oltre alle richieste di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto (che per il vero non è mai stato emesso come provvisoriamente esecutivo), la sola domanda di merito contenuta nell'atto introduttivo di questo giudizio mira a far riconoscere l'intervenuta decadenza della creditrice dall'azione nei confronti della fideiubente. Detta eccezione deve essere rigettata, essendo del tutto chiaro dall'esame del contratto prodotto dalla convenuta che la non ha prestato garanzia personale per le obbligazioni contratte dal Pt_2
ma le ha direttamente assunte e condivise come coobbligato in solido (figura Pt_1
del tutto compatibile con la pluralità soggettiva delle obbligazioni di matrice codicistica), a nulla rilevando che il finanziamento sia stato diretto all'acquisto di un bene intestato solo al coobbligato. Non occorrendo, dunque, neppure esaminare l'eccezione ex art. 1957 c.c. proposta dalla , mancando nell'opposizione Pt_2
contestazioni del credito avversario, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1066 del 2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1066 del 2022 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna e del , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore per l'Italia delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi Euro 2,540,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 9.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 390/2023 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. NOVEMBRE Parte_1 Parte_2
GIANFRANCO e l'avv. ANGIUS ANDREA
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale, con l'avv. GASTALDI ALESSANDRO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1066 del 2022 con cui il Tribunale di Sassari su istanza della società convenuta ha loro ingiunto il pagamento della somma di Euro
25.563,06, oltre interessi e spese. Richiamate le vicende poste all'origine dell'esposizione debitoria, hanno affermato di aver avviato una procedura finalizzata alla liquidazione del loro patrimonio e alla loro esdebitazione e invocato il divieto di iniziare o perseguire azioni cautelari o esecutive individuali dopo l'apertura delle procedure di composizione della crisi di cui agli artt. 10, 12 bis e 14 quinques della legge 3 del 2012. Esposta la loro difficile condizione economica, gravata anche da un pignoramento dello stipendio del hanno insistito per la sospensione della Pt_1
provvisoria esecuzione del decreto ex art. 649 c.p.c. e la , assumendo di aver Pt_2
prestato fideiussione in favore del coniuge e rilevando come la vettura al cui acquisto
è stato destinato il finanziamento sia stata intestata soltanto al ha eccepito la Pt_1
decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Hanno concluso in conformità ai motivi di opposizione, insistendo in via pregiudiziale per la revoca del decreto ingiuntivo, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Si è costituita la convenuta, rilevando come i fatti costitutivi della sua pretesa creditizia, adeguatamente provata con la documentazione versata già in sede monitoria, non siano mai stati contestati dagli opponenti. Presa posizione in ordine alla condizione di procedibilità, ha sostenuto l'ininfluenza della procedura di sovraindebitamento (non ancora giunta all'omologa del piano del consumatore) sulle azioni di recupero del credito e la qualifica di coobbligata in solido della , Pt_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata nel titolo.
Espletato il procedimento di mediazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è approdata alla decisione previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note sostitutive della discussione orale.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Superata ogni questione di procedibilità della domanda della convenuta, attrice sostanziale, essendo stato espletato il procedimento di mediazione in corso di causa, deve rilevarsi come l'art. 10 della legge 3 del 2012 preveda che sia il Giudice a disporre il divieto di inizio o di prosecuzione delle attività esecutive individuali, di ottenimento di sequestri conservativi o di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore istante. Detto provvedimento, di cui non vi è alcun riscontro documentale, non avrebbe comunque incidenza su questo procedimento che non ha né funzione esecutiva né funzione cautelare, essendo destinato unicamente alla formazione di un titolo che consacri il credito azionato in via monitoria. Analoghe considerazioni valgono per l'eventuale provvedimento di sospensione di singoli procedimenti esecutivi confliggenti con l'attuazione del piano di gestione del sovraindebitamento di cui all'art. 12 bis della medesima legge e al provvedimento del
Giudice della procedura di divieto, a pena di nullità, di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisto di diritti di prelazione di cui al successivo art. 14 quinques. La procedura richiamata, pertanto, non costituisce limite alla tutela del credito azionato in via monitoria e tanto si precisa nonostante non vi sia neppure una conclusione sul punto nell'atto di citazione. In effetti, oltre alle richieste di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto (che per il vero non è mai stato emesso come provvisoriamente esecutivo), la sola domanda di merito contenuta nell'atto introduttivo di questo giudizio mira a far riconoscere l'intervenuta decadenza della creditrice dall'azione nei confronti della fideiubente. Detta eccezione deve essere rigettata, essendo del tutto chiaro dall'esame del contratto prodotto dalla convenuta che la non ha prestato garanzia personale per le obbligazioni contratte dal Pt_2
ma le ha direttamente assunte e condivise come coobbligato in solido (figura Pt_1
del tutto compatibile con la pluralità soggettiva delle obbligazioni di matrice codicistica), a nulla rilevando che il finanziamento sia stato diretto all'acquisto di un bene intestato solo al coobbligato. Non occorrendo, dunque, neppure esaminare l'eccezione ex art. 1957 c.c. proposta dalla , mancando nell'opposizione Pt_2
contestazioni del credito avversario, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1066 del 2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1066 del 2022 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna e del , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore per l'Italia delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi Euro 2,540,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 9.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella