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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3518 - 2024 r.g. avente ad oggetto divorzio-
cessazione degli effetti civili,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA CRACA, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in RT NC (TA) in data 11/07/2015, con , CP_1
che dalla loro unione non erano nati figli e in data 20.12.2021era stata pronunciata la loro separazione personale dei coniugi dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RT
NC (TA) adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, la parte convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 12.02.2025 il ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dall'ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RT NC (TA) in data 20.12.2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevato che non vi è alcun ulteriore provvedimento economico da adottare attesa la indipendenza economica dei
2 coniugi e l'assenza di figli. Inoltre, la parte convenuta decidendo di non costituirsi in giudizio nulla ha inteso dedurre in senso contrario.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT
NC (TA) in data 11/07/2015 da , nato a [...] Parte_1
(BR) il 02/10/1985, e , nato a [...] il CP_1
10/03/1975, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RT NC
(TA) dell'anno 2015 (atto n. 54, p. II, s. A);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 02/05/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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