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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 380 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso ex se come da art. 86 c.p.c.; Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCESCO
GABRIELLA, giusta procura depositata telematicamente;
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
MARIA RITA ORNELLA COSTA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 14.2.23 conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_2
e l' impugnando la cartella di
[...] Controparte_3 pagamento n. 291 2022 00005347 37, relativa a somme dovute alla
[...]
a vario titolo (contributo soggettivo, contributo integrativo Controparte_2 sanzioni e interessi) per complessivi €. 8.680,40.
Eccepiva la prescrizione, il difetto di motivazione, la illegittimità della richiesta degli accessori, il pagamento del contributo soggettivo.
Si costituivano i resistenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso;
l'Ente previdenziale, in via riconvenzionale, chiedeva comunque la condanna al pagamento dell'importo richiesto in ipotesi di annullamento del ruolo.
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.1.25.
1 Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie, la parte eccependo la prescrizione opposizione di merito recuperatoria, anche in ordine all'eccezione di mancata notifica degli atti
2 presupposti –utile comunque al maturarsi della prestazione - nonché opposizione agli atti ex art. 617 cpc per quel che riguarda l'eccezione di carenza di motivazione.
Deve rilevarsi che è documentale, nonchè pacifico tra le parti che il ricorrente è iscritto all'Albo professionale forense di Agrigento dal 1992 ed alla dal CP_2
1995 (doc.1 fasc, . CP_2
Ciononostante, ometteva di effettuare la comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2009 a mezzo Mod 5/2010 e conseguentemente la a seguito CP_2 controlli incrociati con il Fisco, ha accertato i redditi del professionista ed i conseguenziali contributi dovuti. Pertanto, con nota 28 luglio 2020, trasmessa a mezzo pec il 31 luglio 2020, (doc. 2, 5 e 6 fasc. avviava procedimento CP_2 sanzionatorio, contestando l'omissione dichiarativa, accertando i redditi prodotti e quindi i contributi dovuti, in uno alle sanzioni previste, invitando il professionista a regolarizzare la propria posizione.
Successivamente, in data 27.1.23 notificava la cartella di pagamento n. CP_4
291 2022 00005347 37 oggi impugnata. Tanto premesso, in ordine all'eccezione di prescrizione l'art. 3 della legge 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, ma successivamente l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato (v. Cass.n. 6729/2013) con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12, ha ritenuto che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, il principio secondo cui la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
Nel caso di specie, la prescrizione –quinquennale al momento dell'esigibilità- dei crediti contributivi derivanti dai redditi del 2009 non era ancora maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, con conseguente operatività della nuova disposizione di legge che ha trasformato il termine in decennale.
Quanto al dies a quo, opera il disposto della L. n. 576 del 1980, art. 19, secondo cui "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23", ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (viceversa la
3 prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito).
Nel caso di specie, non vertendosi in ordine al contributo soggettivo minimo, bensì a quello dovuto in proporzione al reddito – che per l'annualità 2009 non è stato comunicato- deve ritenersi che la prescrizione sia iniziata a decorrere nel
2016, nel momento in cui la ha avuto la possibilità di effettuare le verifiche CP_2 reddituali con il Fisco. Solo da tale momento, infatti, il credito è divenuto esigibile.
Ebbene, dal 2016 la ha dapprima inviato –e parte ricorrente non ha opposto CP_2 alcuna contestazione specifica sul punto- una pec il 31 luglio 2020, (doc. 2, 5 e 6 fasc. con contestazione dell'omissione dichiarativa, accertando i redditi CP_2 prodotti e quindi i contributi dovuti, in uno alle sanzioni previste, invitando il professionista a regolarizzare la propria posizione;
si rammenta che, con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie,
l'irrogazione di sanzioni da parte della Controparte_2
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt.
[...]
13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l.
n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio (Sez. L - , Sentenza n. 17702 del 25/08/2020).
La comunicazione in esame vale come contestazione dell'addebito.
Successivamente, in mancanza di riscontri, in data 27.1.23 notificava la CP_4 cartella di pagamento n. 291 2022 00005347 37 oggi impugnata.
Tale successione di atti interruttivi dimostra che il termine prescrizionale, al momento della notifica della cartella, non era ancora spirato. Lo stesso dicasi per gli interessi e gli accessori ad essi intrinsecamente collegati, come espressamente previsto dall'art. 19 sopra richiamato.
Al contrario la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_2 dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori. (Sez. L - , Sentenza n. 17258 del 02/07/2018 ).
4 Nel caso di specie, trattandosi dell'annualità 2009, la sanzione risulta ampiamente prescritta già prima della contestazione del debito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione, la cartella risulta redatta in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall' , non è Controparte_5 annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che la caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. Sul punto la Cassazione (v. Ordinanza n. 21065/2022) ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa.
Nel caso di specie, la cartella in esame contiene tutti gli elementi sopra richiamati, tanto che la parte si è compiutamente difesa in giudizio.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzione per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_2
dell'ammontare del reddito professionale.
[...]
La domanda riconvenzionale rimane in parte assorbita, e in parte va respinta;
ciò nei limiti della dichiarata prescrizione, in quanto il maturarsi della stessa deve essere imputato all'inattività dell'ente previdenziale stesso. Le spese, dato l'esito della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso: dichiara la prescrizione delle somme richieste con la cartella di pagamento n. 291
2022 00005347 37 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_2
dell'ammontare del reddito professionale;
[...] rigetta per il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 23/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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