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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019_002_DI_000003894_0_001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2375/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla società Resistente_1 S.
r.l. in liquidazione il pagamento di € 423,75, di cui € 415,00 a titolo di imposta di registro e € 8,75 per spese di notifica, con riferimento al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo.
La società impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che con sentenza n. 1996/2024 annullava l'avviso impugnato nella parte eccedente l'imposta fissa di € 200,00, ritenendo carente la motivazione dell'atto impositivo.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza della propria pretesa e la sufficienza della motivazione.
Si costituiva la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale del
19 dicembre 2025.(cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha evidenziato come l'avviso di liquidazione fosse privo di un'adeguata motivazione, limitandosi a generici richiami normativi senza indicare le concrete ragioni giustificative della maggiore pretesa impositiva.
Tale carenza viola l'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e l'art. 3 della L. n. 241/1990, che impongono che l'atto impositivo contenga l'indicazione specifica degli elementi di fatto e delle disposizioni di legge poste a fondamento della pretesa.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'obbligo di motivazione deve essere assolto ab origine e che non è consentita una motivazione postuma in sede giudiziale (cfr. Cass. n. 30039/2018; n.
2039/2022).
Nel caso in esame, l'avviso non consente al contribuente di comprendere l'esatto fondamento della richiesta ulteriore rispetto all'imposta fissa di € 200,00, determinando una lesione del diritto di difesa.
Ne consegue che correttamente i primi giudici hanno ritenuto nullo l'avviso nella parte eccedente l'imposta fissa e che l'appello dell'Ufficio vada rigettato.
Le spese di lite vengono compensate integralmente, considerato che la controversia trae origine da obiettive incertezze interpretative della normativa di riferimento e che entrambe le parti hanno sostenuto posizioni giuridicamente non pretestuose.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia sezione 19, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglioo del 19 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019_002_DI_000003894_0_001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2375/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla società Resistente_1 S.
r.l. in liquidazione il pagamento di € 423,75, di cui € 415,00 a titolo di imposta di registro e € 8,75 per spese di notifica, con riferimento al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo.
La società impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che con sentenza n. 1996/2024 annullava l'avviso impugnato nella parte eccedente l'imposta fissa di € 200,00, ritenendo carente la motivazione dell'atto impositivo.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza della propria pretesa e la sufficienza della motivazione.
Si costituiva la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale del
19 dicembre 2025.(cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha evidenziato come l'avviso di liquidazione fosse privo di un'adeguata motivazione, limitandosi a generici richiami normativi senza indicare le concrete ragioni giustificative della maggiore pretesa impositiva.
Tale carenza viola l'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e l'art. 3 della L. n. 241/1990, che impongono che l'atto impositivo contenga l'indicazione specifica degli elementi di fatto e delle disposizioni di legge poste a fondamento della pretesa.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'obbligo di motivazione deve essere assolto ab origine e che non è consentita una motivazione postuma in sede giudiziale (cfr. Cass. n. 30039/2018; n.
2039/2022).
Nel caso in esame, l'avviso non consente al contribuente di comprendere l'esatto fondamento della richiesta ulteriore rispetto all'imposta fissa di € 200,00, determinando una lesione del diritto di difesa.
Ne consegue che correttamente i primi giudici hanno ritenuto nullo l'avviso nella parte eccedente l'imposta fissa e che l'appello dell'Ufficio vada rigettato.
Le spese di lite vengono compensate integralmente, considerato che la controversia trae origine da obiettive incertezze interpretative della normativa di riferimento e che entrambe le parti hanno sostenuto posizioni giuridicamente non pretestuose.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia sezione 19, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglioo del 19 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale