TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14038/2021 R.G. avente ad oggetto: joint venture promossa da con sede in Catania, via Cesare Beccaria n. Parte_1
14, partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore ed P.IVA_1 amministratore unico e in persona dell'amministratore giudiziario Parte_2 dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia Maria Tomarchio, giusta Parte_3 procura in atti, autorizzata ad agire in giudizio con decreto del GIP di Gela del 19.10.2021 opponente contro
, con sede in Lugano – CH-6901 Svizzera – viale Franscini Controparte_1
n. 1, n. IVA , in persona dell'amministratore unico, dott. C.F._1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Moramarco, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 05.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3877/2021, emesso dal Tribunale di
1 Catania, con il quale ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
255.285,76 a fronte dell'attività di consulenza-compravendita e mediazione in materie prime agricole. L'odierna società opponente ha eccepito: l'improcedibilità della domanda monitoria, stante la sottoposizione dell'opponente alla procedura di amministrazione giudiziaria conseguente all'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Gela;
il difetto di giurisdizione per deferimento della controversia all'arbitraggio; l'inammissibilità ed infondatezza della prestazione;
l'illegittima individuazione del quantum debeatur e la contestuale erronea determinazione degli interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.02.2022 si è costituita Controparte_1
[...
, aderendo espressamente all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente e deducendo di essere venuta a conoscenza della misura preventiva solo successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, mediante comunicazione inviata dall'amministratore giudiziario a mezzo pec. L'opposta ha anche espressamente rinunciato all'azione esecutiva intrapresa.
All'udienza del 05.05.2025, preso atto della richiesta di condanna alle spese con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dall'opponente, la ha chiesto Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
3. Esposti i fatti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'opposta aderito all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla
[...]
conseguente all'emissione del sequestro preventivo ed alla necessità di Parte_1 rispettare la procedura di accertamento dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. d. lgs. 159/2011.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con 2 riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione” (Cass.
n. 8428/2014).
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, atteso che la cessazione della materia del contendere determina la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale". Ed infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. n.
21757/2021, Cass. n. 1257/2023).
Nel caso di specie, considerato che la è stata sottoposta a Parte_1 sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal GIP del Tribunale di Gela, con decorrenza 08.04.2021, era onere dell'opposta effettuare una visura camerale e verificare l'iscrizione del sequestro, prima di procedere al deposito del ricorso monitorio.
La circostanza che l'amministratore giudiziario abbia comunicato formalmente all'opposta in data 14.9.2021 (a mezzo pec) l'esecuzione del sequestro preventivo del 8.4.2021, ovvero il giorno successivo rispetto al deposito del ricorso monitorio del 13.9.2021 (cfr. fascicolo telematico monitorio), non avrebbe esonerato l'opposta alla previa verifica della pendenza della procedura di amministrazione giudiziaria risultante dai pubblici registri.
Per quanto sopra, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, le spese processuali vanno poste a carico di parte opposta.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.940, somma ottenuta riducendo del 3 cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552:2) ed introduttiva (euro
1.628:2), senza considerare le fasi di trattazione e decisionale, stante la tempestiva adesione dell'opposta all'eccezione di improcedibilità e la sostanziale irrilevanza degli scritti conclusivi a fronte dell'acclarata cessazione della materia del contendere.
Le spese sopra liquidate vanno corrisposte in favore dell'avvocato Grazia Maria Tomarchio, difensore antistatario, come da istanza ex art. 93 c.p.c. formulata all'udienza del 05.05.2025.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 14038/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3877/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Grazia Maria Tomarchio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 1.940, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14038/2021 R.G. avente ad oggetto: joint venture promossa da con sede in Catania, via Cesare Beccaria n. Parte_1
14, partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore ed P.IVA_1 amministratore unico e in persona dell'amministratore giudiziario Parte_2 dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia Maria Tomarchio, giusta Parte_3 procura in atti, autorizzata ad agire in giudizio con decreto del GIP di Gela del 19.10.2021 opponente contro
, con sede in Lugano – CH-6901 Svizzera – viale Franscini Controparte_1
n. 1, n. IVA , in persona dell'amministratore unico, dott. C.F._1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Moramarco, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 05.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3877/2021, emesso dal Tribunale di
1 Catania, con il quale ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
255.285,76 a fronte dell'attività di consulenza-compravendita e mediazione in materie prime agricole. L'odierna società opponente ha eccepito: l'improcedibilità della domanda monitoria, stante la sottoposizione dell'opponente alla procedura di amministrazione giudiziaria conseguente all'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Gela;
il difetto di giurisdizione per deferimento della controversia all'arbitraggio; l'inammissibilità ed infondatezza della prestazione;
l'illegittima individuazione del quantum debeatur e la contestuale erronea determinazione degli interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.02.2022 si è costituita Controparte_1
[...
, aderendo espressamente all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente e deducendo di essere venuta a conoscenza della misura preventiva solo successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, mediante comunicazione inviata dall'amministratore giudiziario a mezzo pec. L'opposta ha anche espressamente rinunciato all'azione esecutiva intrapresa.
All'udienza del 05.05.2025, preso atto della richiesta di condanna alle spese con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dall'opponente, la ha chiesto Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
3. Esposti i fatti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'opposta aderito all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla
[...]
conseguente all'emissione del sequestro preventivo ed alla necessità di Parte_1 rispettare la procedura di accertamento dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. d. lgs. 159/2011.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con 2 riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione” (Cass.
n. 8428/2014).
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, atteso che la cessazione della materia del contendere determina la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale". Ed infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. n.
21757/2021, Cass. n. 1257/2023).
Nel caso di specie, considerato che la è stata sottoposta a Parte_1 sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal GIP del Tribunale di Gela, con decorrenza 08.04.2021, era onere dell'opposta effettuare una visura camerale e verificare l'iscrizione del sequestro, prima di procedere al deposito del ricorso monitorio.
La circostanza che l'amministratore giudiziario abbia comunicato formalmente all'opposta in data 14.9.2021 (a mezzo pec) l'esecuzione del sequestro preventivo del 8.4.2021, ovvero il giorno successivo rispetto al deposito del ricorso monitorio del 13.9.2021 (cfr. fascicolo telematico monitorio), non avrebbe esonerato l'opposta alla previa verifica della pendenza della procedura di amministrazione giudiziaria risultante dai pubblici registri.
Per quanto sopra, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, le spese processuali vanno poste a carico di parte opposta.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.940, somma ottenuta riducendo del 3 cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552:2) ed introduttiva (euro
1.628:2), senza considerare le fasi di trattazione e decisionale, stante la tempestiva adesione dell'opposta all'eccezione di improcedibilità e la sostanziale irrilevanza degli scritti conclusivi a fronte dell'acclarata cessazione della materia del contendere.
Le spese sopra liquidate vanno corrisposte in favore dell'avvocato Grazia Maria Tomarchio, difensore antistatario, come da istanza ex art. 93 c.p.c. formulata all'udienza del 05.05.2025.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 14038/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3877/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Grazia Maria Tomarchio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 1.940, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4