CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2025 e depositato in data 24 novembre Ricorrente_12025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90040531 10 000, notificatale in data 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 726,08 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2012, 2013 e 2014, come da prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0006272627501 ivi richiamata. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per intervenuta prescrizione quinquennale successiva. In data 10 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna di controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026 la Corte, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all'istanza cautelare, rinviava per la decisione della lite all'udienza del 19 febbraio 2026. Depositate da parte ricorrente, in data 26 gennaio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che la prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0006272627501 è stata ritualmente notificata in data 10 agosto 2017 a parte ricorrente. Quest'ultima, del resto, non contesta la notifica di tale cartella di pagamento prodromica, ma eccepisce la successiva intervenuta prescrizione quinquennale. Orbene, alla notifica della cartella prodromica ha fatto seguito la notifica, a mezzo PEC, in data 10 dicembre 2021 (v. ricevuta di consegna prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), dell'intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000, comprensiva (tra le altre) della indicata cartella n. 012 2017 0006272627501, con conseguente interruzione del termine di prescrizione. Pertanto, quanto alla prescrizione successiva, tra la data di notifica di tale atto interruttivo (10 dicembre 2021) e la notifica della intimazione di pagamento impugnata nella presente sede (22 settembre 2025) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Nelle memorie illustrative depositate in data 26 gennaio 2026 parte ricorrente deduce che tale ulteriore intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000 - costituente, come sopra evidenziato, atto interruttivo della prescrizione - è stata da essa impugnata con ricorso iscritto al R.G. al n. 118/2022, definito con sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 461/2022, parzialmente favorevole alla medesima. Secondo la prospettazione difensiva, tale decisione avrebbe comportato l'annullamento anche della cartella sottesa all'ingiunzione oggetto del presente giudizio, per cui nulla sarebbe più dovuto. Osserva, tuttavia, la Corte che dalla lettura della sentenza n. 461/2022 emerge in modo inequivoco che l'accoglimento del ricorso ha riguardato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000, allora impugnata, senza estendersi agli atti presupposti e, in particolare, alla cartella di pagamento in quanto tale. Invero, nel dispositivo di detta sentenza si legge: “Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte l'atto impugnato, limitatamente alle cartelle n. 012201100018571781501 e n. 01220130002734453501, nonché delle cartelle notificate in data successiva al 11.2.2016.” Ne consegue che l'annullamento pronunciato in quella sede ha inciso unicamente sull'atto consequenziale, restando impregiudicata la validità ed efficacia degli atti presupposti, non oggetto di specifica impugnazione né di statuizione demolitoria. In proposito, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'annullamento dell'atto consequenziale non determina l'automatico travolgimento dell'atto presupposto, salvo che quest'ultimo sia stato specificamente impugnato ovvero che il giudice ne abbia espressamente dichiarato l'illegittimità. Diversamente opinando, si attribuirebbe alla pronuncia un'efficacia eccedente i limiti oggettivi della domanda e del giudicato. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. In ordine alla domanda, formulata da parte resistente, di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene il Collegio che la lite in oggetto, pur fondata su istanze rivelatesi infondate (circostanza utile, in via generale, ai fini della statuizione sulle spese di lite), non possa essere considerata fonte di responsabilità aggravata, in assenza di prova dell'elemento soggettivo richiesto per addivenire ad un giudizio di temerarietà della lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da parte resistente;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite, che liquida in euro 552,00 per onorari, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90040531 10 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2025 e depositato in data 24 novembre Ricorrente_12025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90040531 10 000, notificatale in data 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 726,08 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2012, 2013 e 2014, come da prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0006272627501 ivi richiamata. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per intervenuta prescrizione quinquennale successiva. In data 10 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna di controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026 la Corte, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all'istanza cautelare, rinviava per la decisione della lite all'udienza del 19 febbraio 2026. Depositate da parte ricorrente, in data 26 gennaio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che la prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0006272627501 è stata ritualmente notificata in data 10 agosto 2017 a parte ricorrente. Quest'ultima, del resto, non contesta la notifica di tale cartella di pagamento prodromica, ma eccepisce la successiva intervenuta prescrizione quinquennale. Orbene, alla notifica della cartella prodromica ha fatto seguito la notifica, a mezzo PEC, in data 10 dicembre 2021 (v. ricevuta di consegna prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), dell'intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000, comprensiva (tra le altre) della indicata cartella n. 012 2017 0006272627501, con conseguente interruzione del termine di prescrizione. Pertanto, quanto alla prescrizione successiva, tra la data di notifica di tale atto interruttivo (10 dicembre 2021) e la notifica della intimazione di pagamento impugnata nella presente sede (22 settembre 2025) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Nelle memorie illustrative depositate in data 26 gennaio 2026 parte ricorrente deduce che tale ulteriore intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000 - costituente, come sopra evidenziato, atto interruttivo della prescrizione - è stata da essa impugnata con ricorso iscritto al R.G. al n. 118/2022, definito con sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 461/2022, parzialmente favorevole alla medesima. Secondo la prospettazione difensiva, tale decisione avrebbe comportato l'annullamento anche della cartella sottesa all'ingiunzione oggetto del presente giudizio, per cui nulla sarebbe più dovuto. Osserva, tuttavia, la Corte che dalla lettura della sentenza n. 461/2022 emerge in modo inequivoco che l'accoglimento del ricorso ha riguardato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 012 2021 9001216375000, allora impugnata, senza estendersi agli atti presupposti e, in particolare, alla cartella di pagamento in quanto tale. Invero, nel dispositivo di detta sentenza si legge: “Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte l'atto impugnato, limitatamente alle cartelle n. 012201100018571781501 e n. 01220130002734453501, nonché delle cartelle notificate in data successiva al 11.2.2016.” Ne consegue che l'annullamento pronunciato in quella sede ha inciso unicamente sull'atto consequenziale, restando impregiudicata la validità ed efficacia degli atti presupposti, non oggetto di specifica impugnazione né di statuizione demolitoria. In proposito, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'annullamento dell'atto consequenziale non determina l'automatico travolgimento dell'atto presupposto, salvo che quest'ultimo sia stato specificamente impugnato ovvero che il giudice ne abbia espressamente dichiarato l'illegittimità. Diversamente opinando, si attribuirebbe alla pronuncia un'efficacia eccedente i limiti oggettivi della domanda e del giudicato. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. In ordine alla domanda, formulata da parte resistente, di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene il Collegio che la lite in oggetto, pur fondata su istanze rivelatesi infondate (circostanza utile, in via generale, ai fini della statuizione sulle spese di lite), non possa essere considerata fonte di responsabilità aggravata, in assenza di prova dell'elemento soggettivo richiesto per addivenire ad un giudizio di temerarietà della lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da parte resistente;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite, che liquida in euro 552,00 per onorari, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.