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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13102/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], P.zza Martiri della Libertà, n. 20 con l'Avv. Giulia Chiara Gelsomino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Fezzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 20.10.2017
(iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1519, reg. 01, P. I, anno 2017)
separati consensualmente con verbale in data 26.01.2021, omologato dal Tribunale di Milano in data
24.02.2021. con i seguenti figli, entrambi minori di età:
nato il [...], cittadino italiano e francese Persona_1
nata il [...], cittadina italiana e francese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Affidamento, collocamento e accudimento dei figli.
1. e rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Parte_3
genitori, con collocamento presso la mamma, a Biella, dove hanno la propria residenza anagrafica.
2. Quanto all'organizzazione dei tempi con il padre:
- il sig. terrà i ragazzi con sé a fine settimana alternati (dalle 19 del venerdì sera alla Pt_2
20.00 domenica sera).
Nei suoi fine settimana, il padre si recherà a prendere i ragazzi a Biella per le ore 19 il venerdì
e li accompagnerà a Biella per le ore 20 della domenica;
- Nelle occasioni in cui i ragazzi dovranno essere a Milano per una visita medica, colloquio psicologico o per qualsiasi altra ragione i genitori si accorderanno circa le modalità del loro accompagnamento;
- Il padre cenerà con i ragazzi (tenendoli, nell'orario 19.00 – 21.30, a Biella) una volta al mese, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
- I genitori sono d'accordo nel prevedere la possibilità di concordare modifiche, con comunicazione scritta, a:
a) il calendario dei fine settimana o i relativi orari (per esempio in caso di impossibilità del padre di prendere i ragazzi il venerdì sera) in caso di impegni lavorativi anche improvvisi al massimo entro le 48 ore precedenti;
b) il calendario dei fine settimana o i relativi orari in caso di necessità anche personali, previo accordo, al massimo entro il venerdì della settimana precedente;
- Durante le vacanze di Natale: i ragazzi trascorreranno i seguenti periodi, ad anni alterni, con ciascun genitore: dall'ultimo giorno di scuola (ore 19) al 30 dicembre (ore 15) e dal 30 dicembre (ore 15) al 6 gennaio (ore 21.30); per il 2024, i ragazzi passeranno il primo periodo con il papà (da domenica 22 dicembre, in serata) e il secondo periodo con la mamma. Ogni anno i genitori stabiliranno per iscritto l'esatta suddivisione (anche in relazione all'alternanza dei fine settimana) entro il 20 novembre.
- A Pasqua il periodo di vacanza scolastica sarà così suddiviso: con la mamma giovedì, venerdì e martedì; con il papà dal venerdì sera al lunedì sera;
- In occasione di festività e ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1
novembre, : i genitori definiranno entro il 30 settembre di ogni anno, sempre Per_2 per iscritto, la suddivisione dei ponti dell'intero anno;
eventuali esigenze lavorative, che non consentano al padre di prendere ferie nei giorni di chiusura scolastica e che comportino quindi un cambio nella gestione dei ponti andranno comunicate per iscritto con un preavviso di almeno due settimane;
e ciò al fine di ottenere n.2 ponti con la mamma (uno dei quali sarà sempre carnevale) e n. 4 con il papà (dalle 19 dell'ultimo giorno di scuola alle 21.30 dell'ultimo giorno di vacanza);
- Vacanze estive: i ragazzi trascorreranno n. 3 settimane con il papà, non necessariamente consecutive (con possibilità di una quarta se gli impegni lavorativi dovessero consentirlo) e n. 3 settimane con la mamma (con possibilità di una quarta se gli impegni lavorativi dovessero consentirlo) in periodi da concordare, sempre per iscritto, entro il 31 maggio di ogni anno;
3. Quanto alle relazioni tra genitori e figli e tra genitori, le parti concordano inoltre sulla opportuna e necessaria partecipazione del padre nei seguenti ambiti:
- vita scolastica dei figli (inserimento mail e cellulare del padre in mailing list, chat e documenti ufficiali, comunicazione di riunioni, avvisi da diario etc.);
- monitoraggio dei ragazzi e del loro stato di salute psicofisica (dando atto dell'opportunità di un supporto a . I genitori si impegnano a confrontarsi sul punto e concordare Per_1
eventuali supporti per i figli qualora ne ravvisassero la necessità (il costo seguirà la suddivisione delle altre spese straordinarie mediche);
- inserimento graduale dei nuovi partner nella vita dei figli;
- rispetto scrupoloso degli orari e dei giorni concordati, evitando visite improvvise e non concordate;
- esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sul mantenimento dei figli:
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità:
- versamento di un assegno mensile di euro 1.130,00 (millecentrotrenta/00 come in essere) corrispondente ad euro 565,00 (cinquecentosessantacinque/00) a figlio, rivalutato nel marzo
2024 e da rivalutarsi nel marzo di ogni anno (prossima rivalutazione marzo 2025); 5. Le spese extra assegno relative ai figli saranno sostenute in misura del 100% in capo al padre, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I figli rimarranno fiscalmente a carico del padre, in ragione della previsione in tema di spese straordinarie.
6. La sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico in misura integrale. Pt_1
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7. Ad ulteriore regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, il sig. verserà in favore della moglie un importo pari a totali euro 6.500,00 Pt_2
(seimilacinquecento/00) da corrispondere in n. 13 tranches mensili da 500,00 € l'una a decorrere dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza, al fine di permetterle di avviare la propria attività lavorativa in modo continuativo, con partita iva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 20.10.2017 tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], P.zza Martiri della Libertà, n. 20 con l'Avv. Giulia Chiara Gelsomino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Fezzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 20.10.2017
(iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1519, reg. 01, P. I, anno 2017)
separati consensualmente con verbale in data 26.01.2021, omologato dal Tribunale di Milano in data
24.02.2021. con i seguenti figli, entrambi minori di età:
nato il [...], cittadino italiano e francese Persona_1
nata il [...], cittadina italiana e francese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Affidamento, collocamento e accudimento dei figli.
1. e rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Parte_3
genitori, con collocamento presso la mamma, a Biella, dove hanno la propria residenza anagrafica.
2. Quanto all'organizzazione dei tempi con il padre:
- il sig. terrà i ragazzi con sé a fine settimana alternati (dalle 19 del venerdì sera alla Pt_2
20.00 domenica sera).
Nei suoi fine settimana, il padre si recherà a prendere i ragazzi a Biella per le ore 19 il venerdì
e li accompagnerà a Biella per le ore 20 della domenica;
- Nelle occasioni in cui i ragazzi dovranno essere a Milano per una visita medica, colloquio psicologico o per qualsiasi altra ragione i genitori si accorderanno circa le modalità del loro accompagnamento;
- Il padre cenerà con i ragazzi (tenendoli, nell'orario 19.00 – 21.30, a Biella) una volta al mese, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
- I genitori sono d'accordo nel prevedere la possibilità di concordare modifiche, con comunicazione scritta, a:
a) il calendario dei fine settimana o i relativi orari (per esempio in caso di impossibilità del padre di prendere i ragazzi il venerdì sera) in caso di impegni lavorativi anche improvvisi al massimo entro le 48 ore precedenti;
b) il calendario dei fine settimana o i relativi orari in caso di necessità anche personali, previo accordo, al massimo entro il venerdì della settimana precedente;
- Durante le vacanze di Natale: i ragazzi trascorreranno i seguenti periodi, ad anni alterni, con ciascun genitore: dall'ultimo giorno di scuola (ore 19) al 30 dicembre (ore 15) e dal 30 dicembre (ore 15) al 6 gennaio (ore 21.30); per il 2024, i ragazzi passeranno il primo periodo con il papà (da domenica 22 dicembre, in serata) e il secondo periodo con la mamma. Ogni anno i genitori stabiliranno per iscritto l'esatta suddivisione (anche in relazione all'alternanza dei fine settimana) entro il 20 novembre.
- A Pasqua il periodo di vacanza scolastica sarà così suddiviso: con la mamma giovedì, venerdì e martedì; con il papà dal venerdì sera al lunedì sera;
- In occasione di festività e ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1
novembre, : i genitori definiranno entro il 30 settembre di ogni anno, sempre Per_2 per iscritto, la suddivisione dei ponti dell'intero anno;
eventuali esigenze lavorative, che non consentano al padre di prendere ferie nei giorni di chiusura scolastica e che comportino quindi un cambio nella gestione dei ponti andranno comunicate per iscritto con un preavviso di almeno due settimane;
e ciò al fine di ottenere n.2 ponti con la mamma (uno dei quali sarà sempre carnevale) e n. 4 con il papà (dalle 19 dell'ultimo giorno di scuola alle 21.30 dell'ultimo giorno di vacanza);
- Vacanze estive: i ragazzi trascorreranno n. 3 settimane con il papà, non necessariamente consecutive (con possibilità di una quarta se gli impegni lavorativi dovessero consentirlo) e n. 3 settimane con la mamma (con possibilità di una quarta se gli impegni lavorativi dovessero consentirlo) in periodi da concordare, sempre per iscritto, entro il 31 maggio di ogni anno;
3. Quanto alle relazioni tra genitori e figli e tra genitori, le parti concordano inoltre sulla opportuna e necessaria partecipazione del padre nei seguenti ambiti:
- vita scolastica dei figli (inserimento mail e cellulare del padre in mailing list, chat e documenti ufficiali, comunicazione di riunioni, avvisi da diario etc.);
- monitoraggio dei ragazzi e del loro stato di salute psicofisica (dando atto dell'opportunità di un supporto a . I genitori si impegnano a confrontarsi sul punto e concordare Per_1
eventuali supporti per i figli qualora ne ravvisassero la necessità (il costo seguirà la suddivisione delle altre spese straordinarie mediche);
- inserimento graduale dei nuovi partner nella vita dei figli;
- rispetto scrupoloso degli orari e dei giorni concordati, evitando visite improvvise e non concordate;
- esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sul mantenimento dei figli:
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con le seguenti modalità:
- versamento di un assegno mensile di euro 1.130,00 (millecentrotrenta/00 come in essere) corrispondente ad euro 565,00 (cinquecentosessantacinque/00) a figlio, rivalutato nel marzo
2024 e da rivalutarsi nel marzo di ogni anno (prossima rivalutazione marzo 2025); 5. Le spese extra assegno relative ai figli saranno sostenute in misura del 100% in capo al padre, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I figli rimarranno fiscalmente a carico del padre, in ragione della previsione in tema di spese straordinarie.
6. La sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico in misura integrale. Pt_1
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7. Ad ulteriore regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, il sig. verserà in favore della moglie un importo pari a totali euro 6.500,00 Pt_2
(seimilacinquecento/00) da corrispondere in n. 13 tranches mensili da 500,00 € l'una a decorrere dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza, al fine di permetterle di avviare la propria attività lavorativa in modo continuativo, con partita iva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 20.10.2017 tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG