Art. 13. Circolazione delle apparecchiature 1. Ai fini della libera circolazione delle apparecchiature, oggetto delle presenti regole tecniche, nell'ambito dei Paesi della Comunita' europea, vengono accettati i certificati di conformita' basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro, o su parti di tali specifiche, per la parte compatibile con le presenti regole. Le prove di conformita' alle regole vengono riconosciute se effettuate in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita'. Le apparecchiature fabbricate o commercializzate legalmente negli altri Stati membri della Comunita' vanno considerate equivalenti a quelle nazionali se rispettano le presenti regole. Per le apparecchiature corredate da certificati di conformita' o di omologazione per prescrizioni difformi da quelle riportate nelle presenti regole, sono effettuate in Italia le sole prove non coperte da detti certificati. La documentazione a corredo delle apparecchiature puo' essere redatta in lingua italiana o in lingua francese, inglese, spagnola, eccetto che per il manuale di cui al punto a) dell'art. 2, comma 2, per il quale si richiede la lingua italiana.
Articolo 13 del Decreto 21 gennaio 1993, n. 43
Articolo 12
- Decreto 21 gennaio 1993, n. 43
Articolo 13 del Decreto 21 gennaio 1993, n. 43
Versione
12 marzo 1993
12 marzo 1993