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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2775/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2775/2021 R.G. promossa da
STAZIONE DI RIFORNIMENTO Q8 DI MI EN E
[...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 P.IVA_1 allegato al ricorso, dall'Avv. Milvia Falatti e dall'Avv. Nicoletta Bianchi, presso il cui studio in Firenze, Via Arnolfo n. 43, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in Via del CP_2
Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), società che agisce ai fini del presente atto CP_3 P.IVA_3 non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Controparte_4
(C.F.: ), e per essa
[...] P.IVA_4 Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla
[...] P.IVA_5 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Concio e dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elena Viti, in
Poggibonsi, Via delle Rose n. 1 N. 2775/2021 R.G. 2 / 24
CONVENUTI avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.7.2024, per STAZIONE DI RIFORNIMENTO Q8 DI MI EN E TA
, l'Avv. Milvia Falatti precisa le seguenti conclusioni: “In via CP_1 preliminare: voglia il Tribunale Ecc.mo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della costituita con ogni conseguenza di legge;
CP_5 Controparte_4
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero l'illegittimità, della clausola anatocistica su tutti i rapporti intercorsi tra la ricorrente e la resistente ex L. 147 del 27 dicembre 2013 commi 629 e 749, con conseguente diritto della società ricorrente al ristorno delle somme indebitamente versate per il predetto titolo;
- Accertare e dichiarare la non debenza ovvero l'inefficacia, ovvero
l'illegittimità, di ogni qualsivoglia pretesa della resistente banca per differenza di interessi legali ed ex art. 117 T.U.B., poiché parte ricorrente non ha sottoscritto alcuna linea di credito (malgrado la presenza (di fatto) negli estratti conto di un doppio tasso applicato negli stessi giorni e doppia commissione di massimo scoperto), con conseguente rimborso alla comparente della componente
“differenze interessi legali ed ex art. 117 T.U.B. - Accertare e dichiarare che
l'Istituto bancario convenuto nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi con parte ricorrente ha applicato un tasso di interesse passivo usurario, ove raffrontato con i tassi soglia, e conseguentemente applicare l'art. 1815 c.c. 2°comma, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Accertare e dichiarare la non debenza, ovvero l'inefficacia/nullità ovvero l'illegittimità, di ogni e qualsivoglia addebito di parte convenuta per commissioni di massimo scoperto o altre commissioni, le spese di tenuta conto, voci di spesa e/o oneri, in quanto nulle per indeterminatezza con obbligo di restituzione
a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. -
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e quindi la non debenza, ovvero N. 2775/2021 R.G. 3 / 24
l'illegittimità, di qualunque spesa ed onere addebitato dalla società ricorrente che risulti non contrattualmente pattuito/formalizzato, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. -
Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia ovvero l'illegittimità, delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali rispetto al contenuto prescritto dalla AN
d'TA, a fronte del disposto dell'art. 117 c.8 T.UB., con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Di conseguenza accertare e dichiarare che nulla è dovuto per interessi e competenze derivanti dalle linee di credito delle varie anticipazioni addebitati sul conto corrente, con evidente ristorno degli stessi, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Condannare la in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, in forza dei rapporti contrattuali sopra indicati (c/c
1780477 e c/c 1780477) alla restituzione / riaccredito in favore della Soc. Stazione di Rifornimento Q8 di della Parte_2 somma €. 101.884, 27 ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed indennità da rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo -
Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte CP_2 attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei
BOT; - In via istruttoria, con riferimento alle intercorse integrazioni della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, in tesi, voglia il Tribunale Ecc.mo chiamare a chiarimenti il C.T.U. Dott. sui seguenti punti della relazione peritale: - Per_1
Punto A.6.1, a fronte della sussistenza di errori di calcolo nella ricostruzione nella tabella di cui all'allegato 2 che, una volta sanati, determinerebbero l'espunzione degli interessi dell'operazione 7.10.2005 (€. 2.379,64) e del 9.10.2008 (€.
2.471,48); - Eliminazione degli interessi derivanti da “girocompetenze conto corrente n. 18619,95” per € 27.192,19; - Eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e sostituita con quella semplice finale a fronte del mancato rispetto delle condizioni dettate dalla delibera CICR 9.2.2000; - Calcolo N. 2775/2021 R.G. 4 / 24
del TEG nei vari trimestri di apertura. Con vittoria di competenze legali, spese vive, costi del C.T.P. Per €. 500,00, come da documento allegato. Voglia il
Tribunale Ecc.mo porre a carico delle controparti in solido tra loro, ovvero per la quota ritenuta di giustizia spettante a ciascuna di esse al pagamento dei costi dell'espletata C.T.U.”; per l'Avv. Marco Bianchini Controparte_2 contesta le risultanze di cui alla ctu, si oppone ad ulteriori richieste istruttorie di parte attrice e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
nella comparsa di costituzione e risposta, concludeva affinché l'Ecc.mo Tribunale adito… “voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”; per , l'Avv. Marco Pesenti e l'Avv. Francesco Concio Controparte_4 precisa[no] le conclusioni così come precisate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Siena il
4.11.2021, Stazione di Rifornimento Q8 di e Parte_2 Controparte_1 esponeva di essere stato titolare del conto corrente ordinario n. 1780477
[...] presso e sosteneva che, non essendo Controparte_2 presenti condizioni economiche sottoscritte relativamente ad aperture di credito, ad anticipazioni effetti e/o fatture SBF, ma solo quelle contenute nel contratto di conto corrente, afferenti esclusivamente a situazioni particolari di sconfinamenti se autorizzati, tali condizioni erano indeterminate;
sulla base di una perizia di parte, sosteneva che la AN aveva addebitato nel tempo competenze illegittime, per interessi anatocistici, e ciò anche dopo che la c.d. legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 629 Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva modificato l'art. 120 comma 2 N. 2775/2021 R.G. 5 / 24
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico ANrio –
T.U.B.), per interessi maggiori di quelli sostitutivi ex art. 117 T.U.B., per interessi usurari, per commissione di massimo scoperto, per spese e per anticipazioni bancarie salvo buon fine;
concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e, previa rideterminazione del saldo, la restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la resistente società che agisce ai fini del presente atto non CP_3 in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per Controparte_4 essa dopo avere premesso che Parte_1 Controparte_4 era l'attuale titolare del credito a seguito di cessione dall'originaria creditrice
[...] preliminarmente eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità del rito sommario e chiedeva la conversione del rito;
nel merito, evidenziava la legittimità dell'anatocismo nei contratti stipulati successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, come quello oggetto di causa stipulato nel 2005, e ciò anche successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB da parte della Legge
147/2013 e, quindi, da parte dell'art. 17-bis D.L. 14 febbraio 2016 convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 2016 n. 49; contestava l'applicazione di interessi usurari, evidenziando che l'attrice aveva effettuato il raffronto col TAEG e non col
TEG; sosteneva la validità della commissione di massimo scoperto, per come pattuita;
lamentava la genericità della dedotta illegittima movimentazione di anticipazioni bancarie salvo buon fine;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 702-bis c.p.c. del 23.2.2022, il Giudice, con ordinanza del 25.2.2022, disponeva il mutamento di rito;
l'attrice contestava la legittimazione della cessionaria a sollevare eccezioni relative al rapporto con la AN cedente;
espletato il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e concessi i termini di cui all'art. 183 N. 2775/2021 R.G. 6 / 24
comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del 21.2.2023.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2023 si costituiva anche
[...]
richiamati i principi affermati da Cassazione Controparte_2 civile, sez. unite, 2 dicembre 2010, n. 24418 con riferimento alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ed evidenziato che poteva essere oggetto di ripetizione il solo pagamento di interessi e che un pagamento non era giuridicamente ravvisabile in presenza di mero saldo debitore, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei pagamenti effettuati;
nel merito, contestava l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici, dopo la delibera CICR 9.2.2000 ed anche dopo l'approvazione della legge di stabilità 2014; contestava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali ed usurari, evidenziando che controparte non aveva seguito le istruzioni della AN d'TA in materia;
sosteneva la legittimità della commissione di massimo scoperto e della Par commissione di disponibilità fondi;
evidenziava che l' aveva rilevanza solo a fini di trasparenza ma non di validità del contratto;
contestava la domanda di risarcimento dei danni;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, acquisiti i chiarimenti richiesti al consulente tecnico d'ufficio con ordinanza del 30.11.2023, rigettava una richiesta di ulteriori chiarimenti sulla consulenza tecnica d'ufficio, con successiva ordinanza del 22.2.2024.
Quindi, nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.7.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice Parte_4 Parte_2 Controparte_1 ha proposto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di
[...] N. 2775/2021 R.G. 7 / 24
conto corrente e di rideterminazione del relativo saldo e restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
La domanda è procedibile, in quanto, nel corso del processo, a seguito di apposita indicazione da parte del Giudice su eccezione della convenuta, è stato espletato - con esito negativo - il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratti bancari
(doc. note 12.10.2022 fasc.att.).
Sempre preliminarmente, a fronte della domanda proposta e della richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate ivi contenuta, la CP_2 convenuta, richiamando quanto affermato da Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, ha sostenuto, preliminarmente, che solo il pagamento degli interessi era ripetibile e che non si aveva pagamento giuridicamente ripetibile finché gli interessi erano addebitati in un conto con saldo debitore e, in mancanza di specifica indicazione dell'importo dei pagamenti eseguiti, ha conseguentemente eccepito, sempre preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 163 comma 3° nn. 3 e 4 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma 4° c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163 comma 3° n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio
2013, n. 11751) e che, analogamente, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda di cui all'art. 163 comma 3° n. 3 c.p.c., sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto N. 2775/2021 R.G. 8 / 24
introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2014, n. 20294).
In questo senso, nel caso di specie, la domanda risulta sufficientemente determinata sia sotto il profilo dei fatti posti a fondamento della domanda, in quanto la società attrice ha espressamente indicato le varie ipotesi di nullità contrattuale di cui intendeva dolersi, sia sotto il profilo dell'oggetto della domanda, in quanto la medesima attrice ha chiaramente specificato di voler ottenere il ricalcolo degli importi dovuti sulla base delle dedotte nullità contrattuali ed ha anche allegato gli importi che dovevano essere stornati con riferimento a ciascuna ipotesi di nullità prospettata.
Peraltro, il diritto alla ripetizione riguarda, in generale, tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate e tale ripetizione viene esercitata attraverso l'esclusione di tali somme dal ricalcolo del rapporto dare-avere e, eventualmente, in caso di saldo positivo a favore del cliente, tramite la restituzione delle somme risultanti a saldo dopo il ricalcolo.
La società attrice, dopo avere convenuto in giudizio entrambe le convenute, ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società cessionaria qui rappresentata da e per essa da Controparte_4 CP_3 [...]
Parte_1
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
pertanto, dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono, invece, trasferite N. 2775/2021 R.G. 9 / 24
le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2018,
n. 17727; Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2013 n. 6422).
Nel caso di specie, alla luce dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo all'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale è stata effettuata la cessione di crediti in blocco da a Controparte_2 CP_3
risulta che ha acquistato solo dei crediti ma non l'intera
[...] CP_3 posizione contrattuale. Per tale ragione, si deve ritenere che sia priva di CP_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria proposta dalla società attrice;
la medesima viceversa, appare legittimata passiva rispetto alla CP_3 domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente, che costituisce il presupposto di quella restitutoria, in quanto l'eventuale credito della cessionaria derivi da tale contratto.
In ogni caso, rispetto alla domanda restitutoria in questione, si è comunque costituita in giudizio, anche se tardivamente, anche Controparte_2
la quale non ha sollevato contestazioni sulla propria legittimazione
[...] passiva.
È poi noto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003
n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III,
17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di N. 2775/2021 R.G. 10 / 24
altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n.
7027).
In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla AN deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480) e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948).
Ciò detto, nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta che, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio,
di e ha Parte_4 Parte_2 Controparte_1 stipulato con in data 5.5.2005, un contratto Controparte_2 di apertura di conto corrente, definito “contratto di adesione conto CP_7
” ed ha quindi intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 17804.77 (doc. CP_8
8 fasc.conv.).
In relazione a tale contratto, parte attrice, oltre a depositare il contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario in data 5.5.2005, ha prodotto gli estratti conto a partire dalla data dell'1.10.2005 fino alla chiusura del conto in data
16.10.2005 con saldo € -423,85, con esclusione quindi degli estratti conto relativi al secondo e terzo trimestre del 2005. A fronte di ciò, il conteggio del rapporto dare- avere deve essere effettuato a partire dal saldo iniziale a favore della banca, risultante dal primo estratto conto in atti, pari ad € -32.745,35, in quanto sarebbe stato onere dell'attrice produrre anche la documentazione contabile relativa ai primi due trimestri.
Ciò premesso, la società attrice lamenta anzitutto la nullità derivante dalla mancata pattuizione degli interessi debitori, evidenziando che era stato pattuito il tasso d'interesse debitore “per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” ma non era stata pattuita per scritto alcuna linea di credito, anche se poi il contratto era stato affidato “di fatto”. N. 2775/2021 R.G. 11 / 24
Si deve in proposito premettere che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. 1, 13 gennaio 2022, n. 926).
Nel caso di specie, come accennato, i tassi debitori indicati nel contratto di conto corrente si riferiscono a “sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” ed è altresì precisato che “eventuali affidamenti, concessi dalla a suo insindacabile CP_2 giudizio e utilizzabili sul c/c, sono disciplinati da quanto contenuto nel Documento
“Norme sui servizi”, Sez. III artt.
1-5 come sopra allegato e del relativo contratto di credito”. Tuttavia, l'attrice e la non hanno prodotto alcun “contratto di CP_2 credito” e, in verità, non hanno neanche allegato l'esistenza di tale contratto, redatto per scritto;
né hanno prodotto il documento “Norme sui servizi”; anzi, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, anche i consulenti tecnici di parte hanno convenuto che quello prodotto era l'unico documento contrattuale che regolava i rapporti tra le parti;
si deve pertanto ritenere pacifico che non sia stato stipulato per scritto alcun contratto di apertura di credito.
In questa prospettiva, si deve considerare che l'art. 1284 comma 3° c.c. prevede che
“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e che, a sua volta, l'art. 117 TUB dispone, al comma 4, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…” e, al successivo comma 7 che, “in caso di inosservanza del comma 4 …, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Nel caso di specie, quindi, richiamando quanto appena evidenziato, in mancanza di un contratto di apertura di credito e, conseguentemente, in mancanza N. 2775/2021 R.G. 12 / 24
dell'indicazione del tasso d'interesse debitore entro il fido, al rapporto di conto corrente in esame devono essere applicati gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117
T.U.B..
Gli opponenti hanno anche eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c..
In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c..
È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile, sez.
III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845;
Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione, in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..
In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. e, al comma 3°, ha fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche mentre, al comma
2°, ha previsto, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti N. 2775/2021 R.G. 13 / 24
interessi sugli interessi venissero determinate con delibera del C.I.C.R. - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Successivamente, la norma dell'art. 25 comma 3° D.Lgs. 342/1999 indicata supra, chiaramente dettata allo scopo di risolvere in via legislativa le molteplici problematiche che il mutato orientamento giurisprudenziale aveva sollevato nei rapporti tra le banche e la clientela, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425 in riferimento all'art. 76
Cost. per mancato rispetto della legge delega.
Ed a quel punto, essendosi ricreata la medesima situazione normativa vigente prima della novella normativa, in giurisprudenza si è ribadito il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002 n.
4490; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000
n. 425, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c..
Nel frattempo, il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, oltre a prevedere, all'art. 7, una disciplina transitoria con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, ha consentito, agli artt. 2 e 6, per i nuovi contratti, la possibilità di pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito e purché con clausola specificamente approvata per scritto.
Nel caso di specie, in applicazione di quanto previsto dalla citata delibera C.I.C.R., nel contratto di conto corrente del 5.5.2005, è espressamente prevista la N. 2775/2021 R.G. 14 / 24
capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi. Dunque, sotto questo profilo non vi è alcuna nullità e deve essere applicato l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizione di reciprocità, sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi.
Sulla questione dell'anatocismo, è successivamente intervenuto nuovamente il legislatore che, con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, ha modificato l'art. 120 comma 2° T.U.B., stabilendo che “Il
C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una norma di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad
“interessi periodicamente capitalizzati” ed a “successive operazioni di capitalizzazione” e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia.
Sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit..
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve N. 2775/2021 R.G. 15 / 24
attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perché presuppone che il
C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., dapprima con l'art. 31, comma 1 Decreto Legge 24 giugno 2014
n. 91, soppresso in sede di conversione, e poi con l'art. 17-bis Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49, induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra contenente il divieto di anatocismo non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore.
Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R.
9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il
C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5°
T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
In questo quadro normativo, dunque, la pattuizione della capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, contenuta nel contratto N. 2775/2021 R.G. 16 / 24
di conto corrente in esame, risulta legittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.
E pertanto, la domanda deve essere ritenuta infondata anche sotto questo profilo.
L'attrice, infine, non ha sollevato alcuna contestazione rispetto all'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 T.U.B., come modificato per effetto dell'art. 17-bis Legge 8 aprile
2016 n. 49, e della delibera CICR 3 agosto 2016 di attuazione della disposizione normativa citata. Del resto, il rapporto contrattuale è stato chiuso il 25.10.2016, a distanza di poco tempo dall'introduzione della nuova ulteriore normativa.
Ancora, l'attrice ha lamentato l'illegittimo addebito di interessi usurari.
Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura.
L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito N. 2775/2021 R.G. 17 / 24
della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali.
A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla AN d'TA.
Tanto premesso, il ragionamento posto alla base della domanda attorea, ovvero il fatto che nella determinazione del TEG si dovrebbe applicare una formula diversa da quella indicata dalla AN d'TA, non appare corretto.
In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla AN d'TA è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche “alternative” non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM, con la conseguenza che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'TA con il
TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato. N. 2775/2021 R.G. 18 / 24
Del resto, le istruzioni della AN d'TA hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art.2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. “tasso soglia” per ciascuna categoria di operazione.
Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla AN d'TA, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo.
Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla AN d'TA per la determinazione del TEGM.
In questo senso, nel caso di specie, secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, risultano dei trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura. Conseguentemente, in relazione a tali trimestri, devono essere eliminate le competenze passive addebitate dalla AN.
La società attrice ha quindi lamentato la nullità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
In proposito, si deve premettere che, in realtà, deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L.
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio
2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come
“la remunerazione accordata alla AN per la messa a disposizione dei fondi a N. 2775/2021 R.G. 19 / 24
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del CP_2 denaro da mettere a disposizione del cliente”.
In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico ANrio), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Nel caso di specie, il “contratto di adesione conto oggetto Controparte_9 di causa si limita ad indicare la percentuale (“aliquota 0,7500% - aliquota agg.va
1,2500% su sconfinamento se autorizzato” e il “limite massimo somma commissioni applicate 2,00000%”); manca invece qualsiasi indicazione in merito alla base di calcolo, ai criteri e alla periodicità di addebito. Pertanto, la commissione di massimo scoperto deve essere esclusa dal ricalcolo.
La società attrice ha poi lamentato che la avrebbe effettuato addebiti recanti CP_2 causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri illegittimi.
Tuttavia, la domanda è sotto questo profilo del tutto generica e, come tale deve essere rigettata. N. 2775/2021 R.G. 20 / 24
Parimenti infondata è la doglianza relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, in quanto l'attrice ha solo genericamente lamentato tali variazioni ma non ha in alcun modo allegato, prima ancora che provato, l'esistenza di variazioni unilaterali delle condizioni del contratto ad essa sfavorevoli.
Infine, la società attrice ha lamentato la presenza di movimentazioni inerenti anticipazioni su fatture, effetti salvo buon fine e ricevute bancarie, derivanti da un conto anticipi, portante il n. 18619.95, collegato al contratto di conto corrente ordinario oggetto di causa e ne ha chiesto l'esclusione dal ricalcolo, per €
27.192,19, evidenziando che non vi era prova della stipulazione di tale contratto e che non era stato indicato neanche il relativo ISC.
In effetti, il consulente tecnico d'ufficio, per le ragioni già supra indicate e salvo quanto si avrà modo di evidenziare infra con riferimento ad alcune operazioni, in mancanza di prova di stipulazione per scritto del contratto di apertura di credito, ha escluso dal riconteggio gli interessi presumibilmente provenienti da un conto collegato su cui veniva regolato il rapporto di anticipazione su fatture. Par E ciò a prescindere da ogni considerazione sulla mancata indicazione dell' , che, peraltro, non incide sulla validità del contratto ma solo sulla trasparenza.
D'altro canto, risulta infondata anche la domanda attorea di risarcimento dei danni, posto che tale domanda è assolutamente generica.
Le parti, nelle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e poi negli scritti difensivi conclusionali si sono dilungate sulla questione della prescrizione.
Sul punto, però, si deve considerare che l'eccezione di prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2938 c.c., è un'eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su istanza di parte e, come tale, deve essere sollevata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata nel termine previsto dall'art. 702-bis comma 4° c.p.c. di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.
Ebbene, si è costituita il 22.2.2022 a fronte dell'udienza di Controparte_4 comparizione fissata per il giorno successivo 23.2.2022 e, dunque non si è costituita tempestivamente e, in ogni caso, nella propria comparsa non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione. N. 2775/2021 R.G. 21 / 24
Analogamente, anche che si è costituita Controparte_2 addirittura dopo il mutamento di rito e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., e quindi anch'essa tardivamente, non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione.
Dunque, ogni discussione sul punto è assorbita, nel senso che il credito restitutorio vantato dalla società attrice non è soggetto a prescrizione.
In conclusione, al fine di determinare l'esatto saldo del rapporto dare-avere tra le parti al momento della chiusura del conto, si deve adottare il conteggio operato dal consulente tecnico d'ufficio di cui al punto A.
6.1 della relazione peritale, relativo al caso in cui:
- devono essere eliminate tutte quelle competenze addebitate dalla banca che partecipano anche alla determinazione del TEG secondo la formula di calcolo dell'usura prevista dalla AN d'TA (interessi, CMS, corrispettivo sull'accordato, civ e altre spese), nei trimestri di superamento del tasso soglia;
- mancando l'indicazione del tasso di interesse passivo, si devono applicare gli interessi corrispettivi di periodo, applicando, tempo per tempo (fatta eccezione per i periodi di accertata usura), sui saldi via via rideterminati, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ai sensi dell'art. 117 TUB;
- si deve applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e degli interessi a credito;
- si devono applicare gli interessi, al saggio legale, dalla chiusura del conto.
Tanto premesso, nell'ipotesi appena descritta, il conto corrente di corrispondenza n.
17804.77, alla chiusura del medesimo in data 25.10.2016, porta un saldo, a favore del correntista, pari a € 67.625,50.
Tenuto conto di quanto precede, risulta superfluo chiamare il consulente tecnico d'ufficio a rispondere agli ulteriori chiarimenti richiesti dalle parti, in quanto, da un lato le richieste di parte attrice di supplemento di indagini peritali con riferimento all'anatocismo e alla prescrizione risultano infondate per le ragioni giuridiche già N. 2775/2021 R.G. 22 / 24
indicate supra, mentre la richiesta di chiarimenti sugli errori di calcolo e l'espunzione degli interessi relativi ad alcune operazioni risultano infondate sulla base delle risposte alle osservazioni già fornite dal consulente tecnico d'ufficio da cui emerge, in buona sostanza, che non vi è prova che gli importi indicati dall'attrice corrispondano effettivamente ad interessi, relativi ai primi trimestri (che non sono documentati) o derivanti dal conto anticipi.
E quindi, deve essere condannata a pagare Controparte_2
a la Parte_5 complessiva somma di € 67.625,50, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_3 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e devono essere Parte_1 Controparte_2 condannate a rimborsare a Parte_5 le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono
[...] liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo ritenuto come illegittimamente addebitato e da restituire di € 67.625,50, rientrante nello scaglione di valore tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico delle convenute società che agisce ai fini del presente atto non in proprio CP_3 ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e Parte_1 Controparte_2 N. 2775/2021 R.G. 23 / 24
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale nullità del contratto di conto corrente 17804.77, limitatamente alle clausole di determinazione del tasso d'interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, nonché del contratto di apertura di credito;
dichiara che nel corso del rapporto di conto corrente sono stati applicati interessi usurari, per come specificato in parte motiva;
per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_2 [...] la somma di € Parte_5
67.625,50, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di chiusura del conto
(25.10.2016) al saldo;
condanna società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_3 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
le spese Pt_5 Parte_5 di lite, che liquida in € 406,50 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di società che CP_3 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa e Controparte_4 Parte_1
Controparte_2 N. 2775/2021 R.G.
Siena, 22 luglio 2025
24 / 24
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2775/2021 R.G. promossa da
STAZIONE DI RIFORNIMENTO Q8 DI MI EN E
[...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 P.IVA_1 allegato al ricorso, dall'Avv. Milvia Falatti e dall'Avv. Nicoletta Bianchi, presso il cui studio in Firenze, Via Arnolfo n. 43, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in Via del CP_2
Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), società che agisce ai fini del presente atto CP_3 P.IVA_3 non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Controparte_4
(C.F.: ), e per essa
[...] P.IVA_4 Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla
[...] P.IVA_5 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Concio e dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elena Viti, in
Poggibonsi, Via delle Rose n. 1 N. 2775/2021 R.G. 2 / 24
CONVENUTI avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.7.2024, per STAZIONE DI RIFORNIMENTO Q8 DI MI EN E TA
, l'Avv. Milvia Falatti precisa le seguenti conclusioni: “In via CP_1 preliminare: voglia il Tribunale Ecc.mo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della costituita con ogni conseguenza di legge;
CP_5 Controparte_4
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero l'illegittimità, della clausola anatocistica su tutti i rapporti intercorsi tra la ricorrente e la resistente ex L. 147 del 27 dicembre 2013 commi 629 e 749, con conseguente diritto della società ricorrente al ristorno delle somme indebitamente versate per il predetto titolo;
- Accertare e dichiarare la non debenza ovvero l'inefficacia, ovvero
l'illegittimità, di ogni qualsivoglia pretesa della resistente banca per differenza di interessi legali ed ex art. 117 T.U.B., poiché parte ricorrente non ha sottoscritto alcuna linea di credito (malgrado la presenza (di fatto) negli estratti conto di un doppio tasso applicato negli stessi giorni e doppia commissione di massimo scoperto), con conseguente rimborso alla comparente della componente
“differenze interessi legali ed ex art. 117 T.U.B. - Accertare e dichiarare che
l'Istituto bancario convenuto nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi con parte ricorrente ha applicato un tasso di interesse passivo usurario, ove raffrontato con i tassi soglia, e conseguentemente applicare l'art. 1815 c.c. 2°comma, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Accertare e dichiarare la non debenza, ovvero l'inefficacia/nullità ovvero l'illegittimità, di ogni e qualsivoglia addebito di parte convenuta per commissioni di massimo scoperto o altre commissioni, le spese di tenuta conto, voci di spesa e/o oneri, in quanto nulle per indeterminatezza con obbligo di restituzione
a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. -
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e quindi la non debenza, ovvero N. 2775/2021 R.G. 3 / 24
l'illegittimità, di qualunque spesa ed onere addebitato dalla società ricorrente che risulti non contrattualmente pattuito/formalizzato, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. -
Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia ovvero l'illegittimità, delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali rispetto al contenuto prescritto dalla AN
d'TA, a fronte del disposto dell'art. 117 c.8 T.UB., con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Di conseguenza accertare e dichiarare che nulla è dovuto per interessi e competenze derivanti dalle linee di credito delle varie anticipazioni addebitati sul conto corrente, con evidente ristorno degli stessi, con obbligo di restituzione a parte ricorrente delle somme indebitamente versate per il predetto titolo. - Condannare la in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, in forza dei rapporti contrattuali sopra indicati (c/c
1780477 e c/c 1780477) alla restituzione / riaccredito in favore della Soc. Stazione di Rifornimento Q8 di della Parte_2 somma €. 101.884, 27 ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed indennità da rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo -
Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte CP_2 attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei
BOT; - In via istruttoria, con riferimento alle intercorse integrazioni della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, in tesi, voglia il Tribunale Ecc.mo chiamare a chiarimenti il C.T.U. Dott. sui seguenti punti della relazione peritale: - Per_1
Punto A.6.1, a fronte della sussistenza di errori di calcolo nella ricostruzione nella tabella di cui all'allegato 2 che, una volta sanati, determinerebbero l'espunzione degli interessi dell'operazione 7.10.2005 (€. 2.379,64) e del 9.10.2008 (€.
2.471,48); - Eliminazione degli interessi derivanti da “girocompetenze conto corrente n. 18619,95” per € 27.192,19; - Eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e sostituita con quella semplice finale a fronte del mancato rispetto delle condizioni dettate dalla delibera CICR 9.2.2000; - Calcolo N. 2775/2021 R.G. 4 / 24
del TEG nei vari trimestri di apertura. Con vittoria di competenze legali, spese vive, costi del C.T.P. Per €. 500,00, come da documento allegato. Voglia il
Tribunale Ecc.mo porre a carico delle controparti in solido tra loro, ovvero per la quota ritenuta di giustizia spettante a ciascuna di esse al pagamento dei costi dell'espletata C.T.U.”; per l'Avv. Marco Bianchini Controparte_2 contesta le risultanze di cui alla ctu, si oppone ad ulteriori richieste istruttorie di parte attrice e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
nella comparsa di costituzione e risposta, concludeva affinché l'Ecc.mo Tribunale adito… “voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”; per , l'Avv. Marco Pesenti e l'Avv. Francesco Concio Controparte_4 precisa[no] le conclusioni così come precisate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Siena il
4.11.2021, Stazione di Rifornimento Q8 di e Parte_2 Controparte_1 esponeva di essere stato titolare del conto corrente ordinario n. 1780477
[...] presso e sosteneva che, non essendo Controparte_2 presenti condizioni economiche sottoscritte relativamente ad aperture di credito, ad anticipazioni effetti e/o fatture SBF, ma solo quelle contenute nel contratto di conto corrente, afferenti esclusivamente a situazioni particolari di sconfinamenti se autorizzati, tali condizioni erano indeterminate;
sulla base di una perizia di parte, sosteneva che la AN aveva addebitato nel tempo competenze illegittime, per interessi anatocistici, e ciò anche dopo che la c.d. legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 629 Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva modificato l'art. 120 comma 2 N. 2775/2021 R.G. 5 / 24
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico ANrio –
T.U.B.), per interessi maggiori di quelli sostitutivi ex art. 117 T.U.B., per interessi usurari, per commissione di massimo scoperto, per spese e per anticipazioni bancarie salvo buon fine;
concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e, previa rideterminazione del saldo, la restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la resistente società che agisce ai fini del presente atto non CP_3 in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per Controparte_4 essa dopo avere premesso che Parte_1 Controparte_4 era l'attuale titolare del credito a seguito di cessione dall'originaria creditrice
[...] preliminarmente eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità del rito sommario e chiedeva la conversione del rito;
nel merito, evidenziava la legittimità dell'anatocismo nei contratti stipulati successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, come quello oggetto di causa stipulato nel 2005, e ciò anche successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB da parte della Legge
147/2013 e, quindi, da parte dell'art. 17-bis D.L. 14 febbraio 2016 convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 2016 n. 49; contestava l'applicazione di interessi usurari, evidenziando che l'attrice aveva effettuato il raffronto col TAEG e non col
TEG; sosteneva la validità della commissione di massimo scoperto, per come pattuita;
lamentava la genericità della dedotta illegittima movimentazione di anticipazioni bancarie salvo buon fine;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 702-bis c.p.c. del 23.2.2022, il Giudice, con ordinanza del 25.2.2022, disponeva il mutamento di rito;
l'attrice contestava la legittimazione della cessionaria a sollevare eccezioni relative al rapporto con la AN cedente;
espletato il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e concessi i termini di cui all'art. 183 N. 2775/2021 R.G. 6 / 24
comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del 21.2.2023.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2023 si costituiva anche
[...]
richiamati i principi affermati da Cassazione Controparte_2 civile, sez. unite, 2 dicembre 2010, n. 24418 con riferimento alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ed evidenziato che poteva essere oggetto di ripetizione il solo pagamento di interessi e che un pagamento non era giuridicamente ravvisabile in presenza di mero saldo debitore, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei pagamenti effettuati;
nel merito, contestava l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici, dopo la delibera CICR 9.2.2000 ed anche dopo l'approvazione della legge di stabilità 2014; contestava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali ed usurari, evidenziando che controparte non aveva seguito le istruzioni della AN d'TA in materia;
sosteneva la legittimità della commissione di massimo scoperto e della Par commissione di disponibilità fondi;
evidenziava che l' aveva rilevanza solo a fini di trasparenza ma non di validità del contratto;
contestava la domanda di risarcimento dei danni;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, acquisiti i chiarimenti richiesti al consulente tecnico d'ufficio con ordinanza del 30.11.2023, rigettava una richiesta di ulteriori chiarimenti sulla consulenza tecnica d'ufficio, con successiva ordinanza del 22.2.2024.
Quindi, nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.7.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice Parte_4 Parte_2 Controparte_1 ha proposto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di
[...] N. 2775/2021 R.G. 7 / 24
conto corrente e di rideterminazione del relativo saldo e restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
La domanda è procedibile, in quanto, nel corso del processo, a seguito di apposita indicazione da parte del Giudice su eccezione della convenuta, è stato espletato - con esito negativo - il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratti bancari
(doc. note 12.10.2022 fasc.att.).
Sempre preliminarmente, a fronte della domanda proposta e della richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate ivi contenuta, la CP_2 convenuta, richiamando quanto affermato da Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, ha sostenuto, preliminarmente, che solo il pagamento degli interessi era ripetibile e che non si aveva pagamento giuridicamente ripetibile finché gli interessi erano addebitati in un conto con saldo debitore e, in mancanza di specifica indicazione dell'importo dei pagamenti eseguiti, ha conseguentemente eccepito, sempre preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 163 comma 3° nn. 3 e 4 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma 4° c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163 comma 3° n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio
2013, n. 11751) e che, analogamente, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda di cui all'art. 163 comma 3° n. 3 c.p.c., sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto N. 2775/2021 R.G. 8 / 24
introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2014, n. 20294).
In questo senso, nel caso di specie, la domanda risulta sufficientemente determinata sia sotto il profilo dei fatti posti a fondamento della domanda, in quanto la società attrice ha espressamente indicato le varie ipotesi di nullità contrattuale di cui intendeva dolersi, sia sotto il profilo dell'oggetto della domanda, in quanto la medesima attrice ha chiaramente specificato di voler ottenere il ricalcolo degli importi dovuti sulla base delle dedotte nullità contrattuali ed ha anche allegato gli importi che dovevano essere stornati con riferimento a ciascuna ipotesi di nullità prospettata.
Peraltro, il diritto alla ripetizione riguarda, in generale, tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate e tale ripetizione viene esercitata attraverso l'esclusione di tali somme dal ricalcolo del rapporto dare-avere e, eventualmente, in caso di saldo positivo a favore del cliente, tramite la restituzione delle somme risultanti a saldo dopo il ricalcolo.
La società attrice, dopo avere convenuto in giudizio entrambe le convenute, ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società cessionaria qui rappresentata da e per essa da Controparte_4 CP_3 [...]
Parte_1
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
pertanto, dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono, invece, trasferite N. 2775/2021 R.G. 9 / 24
le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2018,
n. 17727; Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2013 n. 6422).
Nel caso di specie, alla luce dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo all'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale è stata effettuata la cessione di crediti in blocco da a Controparte_2 CP_3
risulta che ha acquistato solo dei crediti ma non l'intera
[...] CP_3 posizione contrattuale. Per tale ragione, si deve ritenere che sia priva di CP_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria proposta dalla società attrice;
la medesima viceversa, appare legittimata passiva rispetto alla CP_3 domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente, che costituisce il presupposto di quella restitutoria, in quanto l'eventuale credito della cessionaria derivi da tale contratto.
In ogni caso, rispetto alla domanda restitutoria in questione, si è comunque costituita in giudizio, anche se tardivamente, anche Controparte_2
la quale non ha sollevato contestazioni sulla propria legittimazione
[...] passiva.
È poi noto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003
n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III,
17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di N. 2775/2021 R.G. 10 / 24
altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n.
7027).
In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla AN deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480) e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948).
Ciò detto, nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta che, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio,
di e ha Parte_4 Parte_2 Controparte_1 stipulato con in data 5.5.2005, un contratto Controparte_2 di apertura di conto corrente, definito “contratto di adesione conto CP_7
” ed ha quindi intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 17804.77 (doc. CP_8
8 fasc.conv.).
In relazione a tale contratto, parte attrice, oltre a depositare il contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario in data 5.5.2005, ha prodotto gli estratti conto a partire dalla data dell'1.10.2005 fino alla chiusura del conto in data
16.10.2005 con saldo € -423,85, con esclusione quindi degli estratti conto relativi al secondo e terzo trimestre del 2005. A fronte di ciò, il conteggio del rapporto dare- avere deve essere effettuato a partire dal saldo iniziale a favore della banca, risultante dal primo estratto conto in atti, pari ad € -32.745,35, in quanto sarebbe stato onere dell'attrice produrre anche la documentazione contabile relativa ai primi due trimestri.
Ciò premesso, la società attrice lamenta anzitutto la nullità derivante dalla mancata pattuizione degli interessi debitori, evidenziando che era stato pattuito il tasso d'interesse debitore “per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” ma non era stata pattuita per scritto alcuna linea di credito, anche se poi il contratto era stato affidato “di fatto”. N. 2775/2021 R.G. 11 / 24
Si deve in proposito premettere che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. 1, 13 gennaio 2022, n. 926).
Nel caso di specie, come accennato, i tassi debitori indicati nel contratto di conto corrente si riferiscono a “sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” ed è altresì precisato che “eventuali affidamenti, concessi dalla a suo insindacabile CP_2 giudizio e utilizzabili sul c/c, sono disciplinati da quanto contenuto nel Documento
“Norme sui servizi”, Sez. III artt.
1-5 come sopra allegato e del relativo contratto di credito”. Tuttavia, l'attrice e la non hanno prodotto alcun “contratto di CP_2 credito” e, in verità, non hanno neanche allegato l'esistenza di tale contratto, redatto per scritto;
né hanno prodotto il documento “Norme sui servizi”; anzi, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, anche i consulenti tecnici di parte hanno convenuto che quello prodotto era l'unico documento contrattuale che regolava i rapporti tra le parti;
si deve pertanto ritenere pacifico che non sia stato stipulato per scritto alcun contratto di apertura di credito.
In questa prospettiva, si deve considerare che l'art. 1284 comma 3° c.c. prevede che
“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e che, a sua volta, l'art. 117 TUB dispone, al comma 4, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…” e, al successivo comma 7 che, “in caso di inosservanza del comma 4 …, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Nel caso di specie, quindi, richiamando quanto appena evidenziato, in mancanza di un contratto di apertura di credito e, conseguentemente, in mancanza N. 2775/2021 R.G. 12 / 24
dell'indicazione del tasso d'interesse debitore entro il fido, al rapporto di conto corrente in esame devono essere applicati gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117
T.U.B..
Gli opponenti hanno anche eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c..
In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c..
È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile, sez.
III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845;
Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione, in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..
In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. e, al comma 3°, ha fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche mentre, al comma
2°, ha previsto, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti N. 2775/2021 R.G. 13 / 24
interessi sugli interessi venissero determinate con delibera del C.I.C.R. - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Successivamente, la norma dell'art. 25 comma 3° D.Lgs. 342/1999 indicata supra, chiaramente dettata allo scopo di risolvere in via legislativa le molteplici problematiche che il mutato orientamento giurisprudenziale aveva sollevato nei rapporti tra le banche e la clientela, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425 in riferimento all'art. 76
Cost. per mancato rispetto della legge delega.
Ed a quel punto, essendosi ricreata la medesima situazione normativa vigente prima della novella normativa, in giurisprudenza si è ribadito il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002 n.
4490; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000
n. 425, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c..
Nel frattempo, il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, oltre a prevedere, all'art. 7, una disciplina transitoria con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, ha consentito, agli artt. 2 e 6, per i nuovi contratti, la possibilità di pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito e purché con clausola specificamente approvata per scritto.
Nel caso di specie, in applicazione di quanto previsto dalla citata delibera C.I.C.R., nel contratto di conto corrente del 5.5.2005, è espressamente prevista la N. 2775/2021 R.G. 14 / 24
capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi. Dunque, sotto questo profilo non vi è alcuna nullità e deve essere applicato l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizione di reciprocità, sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi.
Sulla questione dell'anatocismo, è successivamente intervenuto nuovamente il legislatore che, con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, ha modificato l'art. 120 comma 2° T.U.B., stabilendo che “Il
C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una norma di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad
“interessi periodicamente capitalizzati” ed a “successive operazioni di capitalizzazione” e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia.
Sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit..
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve N. 2775/2021 R.G. 15 / 24
attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perché presuppone che il
C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., dapprima con l'art. 31, comma 1 Decreto Legge 24 giugno 2014
n. 91, soppresso in sede di conversione, e poi con l'art. 17-bis Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49, induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra contenente il divieto di anatocismo non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore.
Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R.
9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il
C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5°
T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
In questo quadro normativo, dunque, la pattuizione della capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, contenuta nel contratto N. 2775/2021 R.G. 16 / 24
di conto corrente in esame, risulta legittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.
E pertanto, la domanda deve essere ritenuta infondata anche sotto questo profilo.
L'attrice, infine, non ha sollevato alcuna contestazione rispetto all'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 T.U.B., come modificato per effetto dell'art. 17-bis Legge 8 aprile
2016 n. 49, e della delibera CICR 3 agosto 2016 di attuazione della disposizione normativa citata. Del resto, il rapporto contrattuale è stato chiuso il 25.10.2016, a distanza di poco tempo dall'introduzione della nuova ulteriore normativa.
Ancora, l'attrice ha lamentato l'illegittimo addebito di interessi usurari.
Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura.
L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito N. 2775/2021 R.G. 17 / 24
della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali.
A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla AN d'TA.
Tanto premesso, il ragionamento posto alla base della domanda attorea, ovvero il fatto che nella determinazione del TEG si dovrebbe applicare una formula diversa da quella indicata dalla AN d'TA, non appare corretto.
In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla AN d'TA è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche “alternative” non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM, con la conseguenza che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'TA con il
TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato. N. 2775/2021 R.G. 18 / 24
Del resto, le istruzioni della AN d'TA hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art.2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. “tasso soglia” per ciascuna categoria di operazione.
Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla AN d'TA, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo.
Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla AN d'TA per la determinazione del TEGM.
In questo senso, nel caso di specie, secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, risultano dei trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura. Conseguentemente, in relazione a tali trimestri, devono essere eliminate le competenze passive addebitate dalla AN.
La società attrice ha quindi lamentato la nullità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
In proposito, si deve premettere che, in realtà, deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L.
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio
2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come
“la remunerazione accordata alla AN per la messa a disposizione dei fondi a N. 2775/2021 R.G. 19 / 24
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del CP_2 denaro da mettere a disposizione del cliente”.
In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico ANrio), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Nel caso di specie, il “contratto di adesione conto oggetto Controparte_9 di causa si limita ad indicare la percentuale (“aliquota 0,7500% - aliquota agg.va
1,2500% su sconfinamento se autorizzato” e il “limite massimo somma commissioni applicate 2,00000%”); manca invece qualsiasi indicazione in merito alla base di calcolo, ai criteri e alla periodicità di addebito. Pertanto, la commissione di massimo scoperto deve essere esclusa dal ricalcolo.
La società attrice ha poi lamentato che la avrebbe effettuato addebiti recanti CP_2 causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri illegittimi.
Tuttavia, la domanda è sotto questo profilo del tutto generica e, come tale deve essere rigettata. N. 2775/2021 R.G. 20 / 24
Parimenti infondata è la doglianza relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, in quanto l'attrice ha solo genericamente lamentato tali variazioni ma non ha in alcun modo allegato, prima ancora che provato, l'esistenza di variazioni unilaterali delle condizioni del contratto ad essa sfavorevoli.
Infine, la società attrice ha lamentato la presenza di movimentazioni inerenti anticipazioni su fatture, effetti salvo buon fine e ricevute bancarie, derivanti da un conto anticipi, portante il n. 18619.95, collegato al contratto di conto corrente ordinario oggetto di causa e ne ha chiesto l'esclusione dal ricalcolo, per €
27.192,19, evidenziando che non vi era prova della stipulazione di tale contratto e che non era stato indicato neanche il relativo ISC.
In effetti, il consulente tecnico d'ufficio, per le ragioni già supra indicate e salvo quanto si avrà modo di evidenziare infra con riferimento ad alcune operazioni, in mancanza di prova di stipulazione per scritto del contratto di apertura di credito, ha escluso dal riconteggio gli interessi presumibilmente provenienti da un conto collegato su cui veniva regolato il rapporto di anticipazione su fatture. Par E ciò a prescindere da ogni considerazione sulla mancata indicazione dell' , che, peraltro, non incide sulla validità del contratto ma solo sulla trasparenza.
D'altro canto, risulta infondata anche la domanda attorea di risarcimento dei danni, posto che tale domanda è assolutamente generica.
Le parti, nelle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e poi negli scritti difensivi conclusionali si sono dilungate sulla questione della prescrizione.
Sul punto, però, si deve considerare che l'eccezione di prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2938 c.c., è un'eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su istanza di parte e, come tale, deve essere sollevata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata nel termine previsto dall'art. 702-bis comma 4° c.p.c. di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.
Ebbene, si è costituita il 22.2.2022 a fronte dell'udienza di Controparte_4 comparizione fissata per il giorno successivo 23.2.2022 e, dunque non si è costituita tempestivamente e, in ogni caso, nella propria comparsa non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione. N. 2775/2021 R.G. 21 / 24
Analogamente, anche che si è costituita Controparte_2 addirittura dopo il mutamento di rito e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., e quindi anch'essa tardivamente, non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione.
Dunque, ogni discussione sul punto è assorbita, nel senso che il credito restitutorio vantato dalla società attrice non è soggetto a prescrizione.
In conclusione, al fine di determinare l'esatto saldo del rapporto dare-avere tra le parti al momento della chiusura del conto, si deve adottare il conteggio operato dal consulente tecnico d'ufficio di cui al punto A.
6.1 della relazione peritale, relativo al caso in cui:
- devono essere eliminate tutte quelle competenze addebitate dalla banca che partecipano anche alla determinazione del TEG secondo la formula di calcolo dell'usura prevista dalla AN d'TA (interessi, CMS, corrispettivo sull'accordato, civ e altre spese), nei trimestri di superamento del tasso soglia;
- mancando l'indicazione del tasso di interesse passivo, si devono applicare gli interessi corrispettivi di periodo, applicando, tempo per tempo (fatta eccezione per i periodi di accertata usura), sui saldi via via rideterminati, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ai sensi dell'art. 117 TUB;
- si deve applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e degli interessi a credito;
- si devono applicare gli interessi, al saggio legale, dalla chiusura del conto.
Tanto premesso, nell'ipotesi appena descritta, il conto corrente di corrispondenza n.
17804.77, alla chiusura del medesimo in data 25.10.2016, porta un saldo, a favore del correntista, pari a € 67.625,50.
Tenuto conto di quanto precede, risulta superfluo chiamare il consulente tecnico d'ufficio a rispondere agli ulteriori chiarimenti richiesti dalle parti, in quanto, da un lato le richieste di parte attrice di supplemento di indagini peritali con riferimento all'anatocismo e alla prescrizione risultano infondate per le ragioni giuridiche già N. 2775/2021 R.G. 22 / 24
indicate supra, mentre la richiesta di chiarimenti sugli errori di calcolo e l'espunzione degli interessi relativi ad alcune operazioni risultano infondate sulla base delle risposte alle osservazioni già fornite dal consulente tecnico d'ufficio da cui emerge, in buona sostanza, che non vi è prova che gli importi indicati dall'attrice corrispondano effettivamente ad interessi, relativi ai primi trimestri (che non sono documentati) o derivanti dal conto anticipi.
E quindi, deve essere condannata a pagare Controparte_2
a la Parte_5 complessiva somma di € 67.625,50, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_3 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e devono essere Parte_1 Controparte_2 condannate a rimborsare a Parte_5 le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono
[...] liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo ritenuto come illegittimamente addebitato e da restituire di € 67.625,50, rientrante nello scaglione di valore tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico delle convenute società che agisce ai fini del presente atto non in proprio CP_3 ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e Parte_1 Controparte_2 N. 2775/2021 R.G. 23 / 24
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale nullità del contratto di conto corrente 17804.77, limitatamente alle clausole di determinazione del tasso d'interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, nonché del contratto di apertura di credito;
dichiara che nel corso del rapporto di conto corrente sono stati applicati interessi usurari, per come specificato in parte motiva;
per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_2 [...] la somma di € Parte_5
67.625,50, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di chiusura del conto
(25.10.2016) al saldo;
condanna società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_3 esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_4 [...]
e a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
le spese Pt_5 Parte_5 di lite, che liquida in € 406,50 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di società che CP_3 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa e Controparte_4 Parte_1
Controparte_2 N. 2775/2021 R.G.
Siena, 22 luglio 2025
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Il Giudice Dott. Michele Moggi