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Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 1494/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
nato a [...] I Ulte, in Kosovo, il 10/11/1964, CUI Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Cavazzini del Foro di Trieste, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2020 ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e
737 e ss. c.p.c. ha impugnato il provvedimento emanato il 7 Parte_1 febbraio 2020 con cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per casi speciali o per protezione speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per cure mediche, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, ha presentato le proprie conclusioni il 16 febbraio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 marzo 2025, fissata per l'audizione del ricorrente, quest'ultimo non è comparso;
la difesa ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha dunque riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione “speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020, prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023.
Non è agli atti il verbale dell'audizione tenutasi in fase amministrativa dinanzi alla Commissione territoriale.
Dal provvedimento impugnato si desume che il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro, proveniente da Zabel I Ulte, ove ha sempre vissuto;
di avere una famiglia composta da tre sorelle e tre fratelli, di cui due residenti a
Trieste, mentre i genitori sono deceduti;
di essere sposato e di avere 4 figli;
di essere di religione musulmana;
di aver studiato fino alla laurea in geografia per poi lavorare come manager delle risorse umane in un grande supermercato a
Komoran.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto all'espatrio, il richiedente ha dichiarato:
Pag. 2 di 15 - di svolgere dal 2000 ad oggi l'incarico nell'ufficio pubblico “Tavola d'aiuto” con il compito di individuare la sede dei seggi elettorali in base alla residenza degli elettori in occasione delle elezioni;
- di essere stato avvicinato ed avere ricevuto il 04/10/2019, pochi giorni prima delle elezioni politiche del 2019, la richiesta di fare pressioni nei confronti degli elettori che si rivolgeranno al suo ufficio perché votassero i partiti AAK,
(Alleanza ) e AKR (Alleanza per il nuovo Kosovo) il che Controparte_2 costituisce in un reato punibile da uno a cinque anni di reclusione e di CP_2 essersi rifiutato ricevendo una minaccia circa le future conseguenze;
- di aver subito, dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, delle minacce in quattro occasioni dall'ottobre al novembre 2019 in un sottopassaggio di un casello autostradale di Komoran e lungo la strada di accesso a casa a 300 metri dalla strada extraurbana;
- di essere stato ripetutamente minacciato anche dopo le elezioni perché fosse un esempio per le future elezioni che si prevede avverranno a breve;
- di non aver presentato denuncia perché sarebbe stato immediatamente ucciso;
- pur essendo stato trattenuto e torturato nel febbraio 1999 dai soldati serbi, di non aver pensato allora di abbandonare il paese ma di esserne stato costretto in questa occasione;
- di avere deciso di lasciare il Paese dopo l'ultimo episodio minatorio del gennaio 2020;
- di avere lasciato il il 24/01/2020 e di essere giunto in Italia il CP_2
27/01/2020.
Con riguardo al timore in caso di rimpatrio, ha Parte_1 dichiarato di temere per le minacce ricevute.
La Commissione territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarati dal richiedente, ma non i motivi posti alla base dell'espatrio in quanto:
Pag. 3 di 15 “L'istruttoria condotta ha rivelato la mancanza di credibilità del fatto narrato relativamente alle riferite minacce in caso le cui dichiarazioni appaiono vaghe e con un livello di dettaglio e coesione (pag. 7 verbale) insuscettibile di evidenziarne con sufficiente probabilità la verosimiglianza.
Pur risultando accertate le riferito minacce al leader della attuale coalizione di governo (Oculus News, AX OT has been arrested for threatening IN UR with murder) vicenda comunque non assimilabile a quella odierna, le istanze di approfondimento non hanno consentito di accertare con un ragionevole e sufficiente grado di verosimiglianza di un pericolo serio e concreto nei confronti dell'odierno istante: alla luce dei risultati elettorali dei partiti per i quali erano stati richieste le pressione al richiedente (Balcan Insight, Kosovo Final Election Result Confirms
Vetevendosje Victory, November 7, 2019), appare implausibile che tali pressioni da parte del richiedente presso la “Tavola d'aiuto” potessero incidere sul risultato stesso
e quindi giustificare le successive reiterate minacce. Così come risulta implausibile il richiedente sia a conoscenza di semplici voci relative ad episodi analoghi alla propria vicenda ma che non abbia approfondito tali notizie (verbale pag. 10)”.
A sostegno della sua domanda di protezione internazionale, Parte_1
in allegato al ricorso introduttivo ha depositato documentazione relativa
[...] al suo stato di salute, in particolare un referto del reparto di Ematologia Clinica di
ASUGI del 6 marzo 2020, da cui risulta un ricovero in day hospital del richiedente per un linfoma martellare classico al IV stadio con avviamento a chemioimmunoterapia di prima linea e trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche, con 4 cicli totali a cadenza ogni 28 giorni – il primo dei quali eseguito tra il 3 e il 6 marzo 2020 - e successiva terapia di mantenimento ogni due mesi per 3 anni.
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta e la situazione del Paese di provenienza, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Pag. 4 di 15 Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, il racconto del richiedente non appare credibile.
Non essendo agli atti il verbale di audizione e non essendosi il richiedente presentato in udienza, non si ha alcuna prova dichiarativa su cui valutare l'inesattezza del giudizio della Commissione territoriale e stabilire la credibilità del racconto di Parte_1
Non può peraltro affermarsi che egli abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_3
“il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale
"in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 5 di 15 Ciò detto con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, va, dunque, rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).
Per i motivi sopra esposti, data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_1 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
Pag. 6 di 15 (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È, quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione. Non si rinvengono, infatti, per rischi di subire intimidazioni o Parte_1 violenze, data la mancanza di credibilità del racconto.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del CP_2 secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15
Pag. 7 di 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – ) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato Per_2 interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Pag. 8 di 15 Il ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione CP_2 europea (Ue) e pertanto, essendo un potenziale candidato per l'adesione all'Ue, è sotto un continuo monitoraggio da parte della Commissione europea1.
Dall'analisi dei report consultati2, sebbene sia stata rilevata una continua instabilità politica nel 2022 e in parte del 2023, la situazione non risulta essere gravemente insicura e conflittuale.
Ciò nonostante, si rileva che la situazione nel nord del Paese rimane difficile, in particolare in termini di corruzione, criminalità organizzata e le condizioni per la libertà di espressione3.
In seguito all'attacco mortale contro agenti di polizia kosovari nel nord del alla fine di settembre 2023 la NATO ha rafforzato la sua missione di pace in CP_2
. In particolare, il Regno Unito il 1° ottobre ha annunciato il dispiegamento CP_2 di circa 200 soldati, la Romania il 3 ottobre ha promesso circa 100 truppe e la
Germania il 6 ottobre ha promesso 155 truppe. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'annuncio della Serbia di ritirare alcune truppe dal confine, ma hanno sottolineato la continua preoccupazione per il “ciclo di tensioni crescenti e violenza sporadica nel settentrionale”4. CP_2
Pag. 9 di 15 L'Ue e gli Stati Uniti hanno esortato e DO a riprendere il CP_6 dialogo. Il premier e quello serbo si sono incontrati il 26 Persona_3 Per_4 ottobre a margine del Consiglio europeo nella capitale belga Bruxelles, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo. Francia, Italia e Germania hanno invitato il
27 ottobre il ad avviare la procedura per la creazione dell'Associazione dei CP_2
Comuni a maggioranza serba e la Serbia a “rispettare il riconoscimento de facto” del . CP_2
Nel 2024 i rapporti tra Serbia e rimangono tesi a causa delle tensioni CP_2 al confine. Il 21 marzo, il premier ha condiviso un filmato di unità Per_3 dell'esercito serbo vicino al confine con il , affermando che DO stava CP_2
“aspettando la migliore occasione possibile per invadere il ”; DO ha CP_2 respinto le accuse come “campagna di disinformazione”5. Lo stesso giorno le forze guidate dalla NATO hanno dichiarato che la situazione è “calma ma fragile”6. Nei mesi successivi si sono caratterizzati per il persistere di una situazione di stallo7. I principali negoziatori di e DO hanno tenuto il 2 luglio un incontro CP_6 trilaterale con il rappresentante speciale dell'UE nel tentativo di Persona_5 riprendere i colloqui di normalizzazione, ma non hanno raggiunto un accordo. Il premier il 17 luglio, ha discusso dell'apertura del ponte sul fiume Ibar, che Per_3 divide Mitrovica Nord, a maggioranza serba, e Mitrovica Sud, a maggioranza albanese, durante l'incontro con gli ambasciatori del (Stati Uniti, Regno CP_7
Per Unito, Germania, Francia e Italia) e dell ha poi affermato che il ponte Per_3 potrebbe servire come “simbolo della normalizzazione”, facilitando la libera circolazione e lo sviluppo economico. Nel frattempo, il 31 luglio il Presidente
Osmani ha riunito diversi partiti politici parlamentari per discutere la possibile data delle elezioni all'inizio del 2025; non hanno partecipato né i rappresentanti del partito al potere né quelli della Lista Serba, il più grande partito politico serbo in . CP_2
Pag. 10 di 15 Nonostante il persistere delle tensioni, dal 2022 a oggi il livello di sicurezza risulta esser nettamente migliorato nel distretto di Mitrovica, teatro delle tensioni nel settentrionale. Nel 2022 ED registrava 59 episodi di violenza CP_2
(violenze contro i civili, battaglie, esplosioni, rivolte, proteste), di cui 16 contro i civili8. L'anno successivo ED riportava, invece, 103 eventi relativi alla sicurezza, di cui 12 contro i civili9. Secondo ED dal 01/01/2024 al
30/08/2024, sono stati infine registrati 11 episodi di violenza, di cui tutti contro la popolazione civile10. Si attesta così nell'ultimo anno una significativa diminuzione degli eventi violenti.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in , il Collegio non ritiene che CP_2 la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C – 285/12 –
Diakité).
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
Pag. 11 di 15 - ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione
Pag. 12 di 15 retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Pag. 13 di 15 Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Con riguardo alla sua situazione in Italia, il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione, né ha allegato o dichiarato alcunché.
In assenza di riferimenti riguardanti la sfera personale di Parte_1
e in generale relativi alla sua integrazione in Italia, considerando peraltro
[...] che la famiglia si trova ancora nel Paese di origine, ove egli ha vissuto la gran parte della sua vita, non può ritenersi che, attualmente, la sua vita privata sia stabilmente radicata sul territorio italiano.
Alla luce di tutti gli elementi presentati dalla difesa e raccolti dal giudice, il
Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, tenuto conto dell'insussistenza di elementi da cui desumere un inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno di in non costituirebbe una lesione del suo diritto al Parte_1 CP_2 rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, se è vero che è documentata la patologia tumorale di cui soffriva il richiedente al momento dell'introduzione del ricorso, la sua situazione di salute non è più stata aggiornata nel corso del giudizio. Stando al referto agli atti, inoltre, ad oggi il ricorrente dovrebbe aver terminato le cure e la successiva terapia di mantenimento.
In assenza di qualsivoglia informazione circa il suo attuale stato di salute, non
è possibile ritenere che, in caso di rimpatrio, il richiedente rischierebbe danni alla salute di qualsivoglia genere.
Anche tale domanda deve dunque essere rigettata.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in quanto il resistente non si CP_1
è costituito.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
4. rigetta la domanda di accertamento del diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 European Commission, Kosovo Report 2022 [SWD(2023) 692 final], 8 novembre 2023 < https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/kosovo-report-2023_en> ultima consultazione 27 marzo 2024. 2 , CR TC (Filters applied: Europe, ) < Controparte_4 CP_2
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Period 01/01/2022- 23/08/2022) < https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 28 agosto 2024 9 ED, ED PL (Filters applied: , Mitrovica, All type of actors, Event type: violence CP_2 against civilians, battle, explosions/remot e, protests, riots;
Period 01/01/2023- 31/12/2023) < https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 28 agosto 2024. 10 ED, ED PL (Filters applied: Kosovo, Mitrovica, All type of actors, Event type: violence against civilians, battle, explosions/remote violence, protests, riots;
Period 01/01/2024- 30/08/2024) < https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 30 agosto 2024.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 1494/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
nato a [...] I Ulte, in Kosovo, il 10/11/1964, CUI Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Cavazzini del Foro di Trieste, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2020 ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e
737 e ss. c.p.c. ha impugnato il provvedimento emanato il 7 Parte_1 febbraio 2020 con cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per casi speciali o per protezione speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per cure mediche, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, ha presentato le proprie conclusioni il 16 febbraio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 marzo 2025, fissata per l'audizione del ricorrente, quest'ultimo non è comparso;
la difesa ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha dunque riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione “speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020, prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023.
Non è agli atti il verbale dell'audizione tenutasi in fase amministrativa dinanzi alla Commissione territoriale.
Dal provvedimento impugnato si desume che il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro, proveniente da Zabel I Ulte, ove ha sempre vissuto;
di avere una famiglia composta da tre sorelle e tre fratelli, di cui due residenti a
Trieste, mentre i genitori sono deceduti;
di essere sposato e di avere 4 figli;
di essere di religione musulmana;
di aver studiato fino alla laurea in geografia per poi lavorare come manager delle risorse umane in un grande supermercato a
Komoran.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto all'espatrio, il richiedente ha dichiarato:
Pag. 2 di 15 - di svolgere dal 2000 ad oggi l'incarico nell'ufficio pubblico “Tavola d'aiuto” con il compito di individuare la sede dei seggi elettorali in base alla residenza degli elettori in occasione delle elezioni;
- di essere stato avvicinato ed avere ricevuto il 04/10/2019, pochi giorni prima delle elezioni politiche del 2019, la richiesta di fare pressioni nei confronti degli elettori che si rivolgeranno al suo ufficio perché votassero i partiti AAK,
(Alleanza ) e AKR (Alleanza per il nuovo Kosovo) il che Controparte_2 costituisce in un reato punibile da uno a cinque anni di reclusione e di CP_2 essersi rifiutato ricevendo una minaccia circa le future conseguenze;
- di aver subito, dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, delle minacce in quattro occasioni dall'ottobre al novembre 2019 in un sottopassaggio di un casello autostradale di Komoran e lungo la strada di accesso a casa a 300 metri dalla strada extraurbana;
- di essere stato ripetutamente minacciato anche dopo le elezioni perché fosse un esempio per le future elezioni che si prevede avverranno a breve;
- di non aver presentato denuncia perché sarebbe stato immediatamente ucciso;
- pur essendo stato trattenuto e torturato nel febbraio 1999 dai soldati serbi, di non aver pensato allora di abbandonare il paese ma di esserne stato costretto in questa occasione;
- di avere deciso di lasciare il Paese dopo l'ultimo episodio minatorio del gennaio 2020;
- di avere lasciato il il 24/01/2020 e di essere giunto in Italia il CP_2
27/01/2020.
Con riguardo al timore in caso di rimpatrio, ha Parte_1 dichiarato di temere per le minacce ricevute.
La Commissione territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarati dal richiedente, ma non i motivi posti alla base dell'espatrio in quanto:
Pag. 3 di 15 “L'istruttoria condotta ha rivelato la mancanza di credibilità del fatto narrato relativamente alle riferite minacce in caso le cui dichiarazioni appaiono vaghe e con un livello di dettaglio e coesione (pag. 7 verbale) insuscettibile di evidenziarne con sufficiente probabilità la verosimiglianza.
Pur risultando accertate le riferito minacce al leader della attuale coalizione di governo (Oculus News, AX OT has been arrested for threatening IN UR with murder) vicenda comunque non assimilabile a quella odierna, le istanze di approfondimento non hanno consentito di accertare con un ragionevole e sufficiente grado di verosimiglianza di un pericolo serio e concreto nei confronti dell'odierno istante: alla luce dei risultati elettorali dei partiti per i quali erano stati richieste le pressione al richiedente (Balcan Insight, Kosovo Final Election Result Confirms
Vetevendosje Victory, November 7, 2019), appare implausibile che tali pressioni da parte del richiedente presso la “Tavola d'aiuto” potessero incidere sul risultato stesso
e quindi giustificare le successive reiterate minacce. Così come risulta implausibile il richiedente sia a conoscenza di semplici voci relative ad episodi analoghi alla propria vicenda ma che non abbia approfondito tali notizie (verbale pag. 10)”.
A sostegno della sua domanda di protezione internazionale, Parte_1
in allegato al ricorso introduttivo ha depositato documentazione relativa
[...] al suo stato di salute, in particolare un referto del reparto di Ematologia Clinica di
ASUGI del 6 marzo 2020, da cui risulta un ricovero in day hospital del richiedente per un linfoma martellare classico al IV stadio con avviamento a chemioimmunoterapia di prima linea e trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche, con 4 cicli totali a cadenza ogni 28 giorni – il primo dei quali eseguito tra il 3 e il 6 marzo 2020 - e successiva terapia di mantenimento ogni due mesi per 3 anni.
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta e la situazione del Paese di provenienza, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Pag. 4 di 15 Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, il racconto del richiedente non appare credibile.
Non essendo agli atti il verbale di audizione e non essendosi il richiedente presentato in udienza, non si ha alcuna prova dichiarativa su cui valutare l'inesattezza del giudizio della Commissione territoriale e stabilire la credibilità del racconto di Parte_1
Non può peraltro affermarsi che egli abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_3
“il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale
"in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 5 di 15 Ciò detto con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, va, dunque, rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).
Per i motivi sopra esposti, data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_1 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
Pag. 6 di 15 (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È, quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione. Non si rinvengono, infatti, per rischi di subire intimidazioni o Parte_1 violenze, data la mancanza di credibilità del racconto.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del CP_2 secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15
Pag. 7 di 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – ) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato Per_2 interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Pag. 8 di 15 Il ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione CP_2 europea (Ue) e pertanto, essendo un potenziale candidato per l'adesione all'Ue, è sotto un continuo monitoraggio da parte della Commissione europea1.
Dall'analisi dei report consultati2, sebbene sia stata rilevata una continua instabilità politica nel 2022 e in parte del 2023, la situazione non risulta essere gravemente insicura e conflittuale.
Ciò nonostante, si rileva che la situazione nel nord del Paese rimane difficile, in particolare in termini di corruzione, criminalità organizzata e le condizioni per la libertà di espressione3.
In seguito all'attacco mortale contro agenti di polizia kosovari nel nord del alla fine di settembre 2023 la NATO ha rafforzato la sua missione di pace in CP_2
. In particolare, il Regno Unito il 1° ottobre ha annunciato il dispiegamento CP_2 di circa 200 soldati, la Romania il 3 ottobre ha promesso circa 100 truppe e la
Germania il 6 ottobre ha promesso 155 truppe. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'annuncio della Serbia di ritirare alcune truppe dal confine, ma hanno sottolineato la continua preoccupazione per il “ciclo di tensioni crescenti e violenza sporadica nel settentrionale”4. CP_2
Pag. 9 di 15 L'Ue e gli Stati Uniti hanno esortato e DO a riprendere il CP_6 dialogo. Il premier e quello serbo si sono incontrati il 26 Persona_3 Per_4 ottobre a margine del Consiglio europeo nella capitale belga Bruxelles, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo. Francia, Italia e Germania hanno invitato il
27 ottobre il ad avviare la procedura per la creazione dell'Associazione dei CP_2
Comuni a maggioranza serba e la Serbia a “rispettare il riconoscimento de facto” del . CP_2
Nel 2024 i rapporti tra Serbia e rimangono tesi a causa delle tensioni CP_2 al confine. Il 21 marzo, il premier ha condiviso un filmato di unità Per_3 dell'esercito serbo vicino al confine con il , affermando che DO stava CP_2
“aspettando la migliore occasione possibile per invadere il ”; DO ha CP_2 respinto le accuse come “campagna di disinformazione”5. Lo stesso giorno le forze guidate dalla NATO hanno dichiarato che la situazione è “calma ma fragile”6. Nei mesi successivi si sono caratterizzati per il persistere di una situazione di stallo7. I principali negoziatori di e DO hanno tenuto il 2 luglio un incontro CP_6 trilaterale con il rappresentante speciale dell'UE nel tentativo di Persona_5 riprendere i colloqui di normalizzazione, ma non hanno raggiunto un accordo. Il premier il 17 luglio, ha discusso dell'apertura del ponte sul fiume Ibar, che Per_3 divide Mitrovica Nord, a maggioranza serba, e Mitrovica Sud, a maggioranza albanese, durante l'incontro con gli ambasciatori del (Stati Uniti, Regno CP_7
Per Unito, Germania, Francia e Italia) e dell ha poi affermato che il ponte Per_3 potrebbe servire come “simbolo della normalizzazione”, facilitando la libera circolazione e lo sviluppo economico. Nel frattempo, il 31 luglio il Presidente
Osmani ha riunito diversi partiti politici parlamentari per discutere la possibile data delle elezioni all'inizio del 2025; non hanno partecipato né i rappresentanti del partito al potere né quelli della Lista Serba, il più grande partito politico serbo in . CP_2
Pag. 10 di 15 Nonostante il persistere delle tensioni, dal 2022 a oggi il livello di sicurezza risulta esser nettamente migliorato nel distretto di Mitrovica, teatro delle tensioni nel settentrionale. Nel 2022 ED registrava 59 episodi di violenza CP_2
(violenze contro i civili, battaglie, esplosioni, rivolte, proteste), di cui 16 contro i civili8. L'anno successivo ED riportava, invece, 103 eventi relativi alla sicurezza, di cui 12 contro i civili9. Secondo ED dal 01/01/2024 al
30/08/2024, sono stati infine registrati 11 episodi di violenza, di cui tutti contro la popolazione civile10. Si attesta così nell'ultimo anno una significativa diminuzione degli eventi violenti.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in , il Collegio non ritiene che CP_2 la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C – 285/12 –
Diakité).
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
Pag. 11 di 15 - ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione
Pag. 12 di 15 retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Pag. 13 di 15 Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Con riguardo alla sua situazione in Italia, il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione, né ha allegato o dichiarato alcunché.
In assenza di riferimenti riguardanti la sfera personale di Parte_1
e in generale relativi alla sua integrazione in Italia, considerando peraltro
[...] che la famiglia si trova ancora nel Paese di origine, ove egli ha vissuto la gran parte della sua vita, non può ritenersi che, attualmente, la sua vita privata sia stabilmente radicata sul territorio italiano.
Alla luce di tutti gli elementi presentati dalla difesa e raccolti dal giudice, il
Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, tenuto conto dell'insussistenza di elementi da cui desumere un inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno di in non costituirebbe una lesione del suo diritto al Parte_1 CP_2 rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, se è vero che è documentata la patologia tumorale di cui soffriva il richiedente al momento dell'introduzione del ricorso, la sua situazione di salute non è più stata aggiornata nel corso del giudizio. Stando al referto agli atti, inoltre, ad oggi il ricorrente dovrebbe aver terminato le cure e la successiva terapia di mantenimento.
In assenza di qualsivoglia informazione circa il suo attuale stato di salute, non
è possibile ritenere che, in caso di rimpatrio, il richiedente rischierebbe danni alla salute di qualsivoglia genere.
Anche tale domanda deve dunque essere rigettata.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in quanto il resistente non si CP_1
è costituito.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale;
4. rigetta la domanda di accertamento del diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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