Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto da
GI NN, PE NN, VI NN e GI NN, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Di Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ices s.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Carmina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2047 del 2 agosto 2017, resa dal T.A.R. Sicilia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Ravanusa e di Ices s.r.l. in liquidazione;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il ricorso in esame, parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui questo Tribunale ha in parte accolto la domanda formulata nell’originario procedimento R.G. 1915/2015: “ deve essere chiarito che le domande formulate (restituzione, risarcimento da occupazione illegittima) possono trovare accoglimento, nei sensi e nei limiti appresso specificato, solo per quanto concerne la superficie effettivamente occupata ed utilizzata, in quanto costituente l’oggetto dello spossessamento poi divenuto illecito, la quale parte ricorrente aggancia la domanda risarcitoria. Resta pertanto fuori dal perimetro dell’odierna controversia la questione relativa alla porzione di area oggetto della convenzione ma poi non occupata, per la quale, peraltro, parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica domanda; ne ha fornito prova dell’eventuale pregiudizio subito in relazione a tale porzione residua, che non risulta essere stata utilizzata per scopi di interesse pubblico ”; con ciò limitando inequivocabilmente la spettanza dei privati alla porzione dell’area irrimediabilmente trasformata, cioè destinata in concreto a finalità pubbliche;
Rilevato che la menzionata pronuncia è stata confermata dal C.G.A.R.S., con sentenza n. 630 del 28 giugno 2021 e che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4281 del 10 febbraio 2023, il successivo ricorso proposto per motivi di giurisdizione avverso la pronuncia di appello;
Rilevato che il presente ricorso sia ammissibile anche nei confronti della Ices s.r.l. in liquidazione perché parte del giudizio in cui è stata resa la sentenza da eseguire; difatti a mente dell’art. 114, comma 1, c.p.a. “ l’azione [di ottemperanza] si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta ”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione comunale di provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla restituzione dei fondi irreversibilmente trasformati, ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, con liquidazione del danno patito nei termini specificamente indicati nella pronuncia da eseguire (v. capo D punti 1 e 2); nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), il Segretario Comunale del Comune di Licata, con l’utilizzo dei più ampi poteri sostitutivi dell’ente locale rimasto inerte e con piena disponibilità dei beni strumentali e materiali del Comune di Ravanusa per adempiere all’incarico di Giustizia;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari a euro 200,00 (duecento/00) per ogni settimana di ulteriore ritardo, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta );
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Ravanusa di dare integrale esecuzione al titolo per la parte rimasta non eseguita.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Segretario Comunale del Comune di Licata, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Condanna il Comune di Ravanusa a corrispondere euro 200,00 (duecento/00) a titolo di penalità di mora per ogni settimana di ulteriore ritardo nell’esecuzione, nel senso di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ravanusa e la Ices s.r.l. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO