Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1951, n. 104
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24 marzo 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1 dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente:
"I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote.
"Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833 ".

Entrata in vigore il 24 marzo 1951