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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8190/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana e residente a [...], rappresentata e difesa per delega separata e depositata telematicamente con il ricorso, dall'Avv. Valentina Pontillo (C.F.
[...]
, PEC: Fax n. 1782.719775), con domicilio C.F._2 Email_1 digitale eletto al rispettivo indirizzo P.E.C. e con la richiesta che le comunicazioni e/o notificazioni di rito siano rese ai seguenti r e c a p i t i d i s e g u i t o i n d i c a t i : f a x 1 7 8 2 . 7 1 9 7 7 5 e P . E . C .
v a l e n t i n a . p o n t i l l o @ m i l a n o . p e c a v v o c a t i . i t
RICORRENTE contro
(C.F. ) (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...], titolo di studio scuola professionale, professione artigiano elettricista, per questo procedimento rappresentato e difeso, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla memoria di costituzione dall'Avv.
Giuseppe Parisi del Foro di Monza (C.F ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 5 (tel. 02.6123912 – fax: 02.61247714 – mail: avv.
– pec: (doc. 1) Email_2 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 per Parte_1
AI FINI DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 473 BIS.39 c.p.c.
● Disporre ai sensi dell'art. 473 bis 39, I comma let. a) c.p.c., il provvedimento dell'ammonimento del signor per il mancato rispetto del provvedimento separativo relativo alla frequentazione delle CP_1 bambine, e nel dettaglio:
- rispetto al punto III della sentenza, che prevede che il padre si occupi delle figlie “a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola” per non aver ritirato entrambe le figlie, o solo una, nelle rispettive uscite di scuola nella giornata del venerdì;
- rispetto al punto III della sentenza, che prevede che il padre debba occuparsi delle figlie nei giorni di competenza infrasettimanale e quindi “il martedì e il giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo nelle settimana in cui non le tiene con sé il fine settimana” per non aver ritirato le bambine nei propri giorni di competenza martedì e giovedì alle rispettive uscite di scuola, o con ritardo,
e non averle tenute nel pernotto sino al giorno dopo con riaccompagnamento a scuola;
- rispetto al punto III della sentenza, che prevede che il padre si debba occupare delle figlie nei giorni di competenza infrasettimanale, pernotto incluso quando previsto, e quindi “il martedì con pernottamento e il giovedì fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui le ha con sé il fine settimana”, per non aver ritirato le figlie nelle rispettive uscite di scuola e tenute anche nel pernotto del martedì con accompagnamento a scuola il giorno dopo.
- Per aver posto in essere, come dettagliato sopra, un comportamento che ha e continua ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento giudizialmente definite, nonché dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
● Disporre la condanna ai sensi dell'art. 473bis.39, II comma c.p.c., del signor al risarcimento dei CP_1 danni a favore della signora e delle minori, che si quantifica nell'importo di euro 880,00 per le Pt_1 spese relative ai costi di trasporto e alle persone addette nei pomeriggi paterni sino al 28.01.2025, oltre alle spese successive sostenute sino al momento della decisione del Tribunale sulla questione. Nonché al risarcimento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per il danno profuso alle figlie e alla signora (e ai nonni materni) per il rilevante carico di ansia e stress, il disagio arrecato per il nuovo carico organizzativo necessario per far fronte alle inadempienze del signor e CP_1 della lesione della libertà personale della medesima.
In subordine si chiede nell'esercizio del potere d'ufficio conferito dall'art. 473bis.39 c.p.c. di provvedere come più ritenuto opportuno nell'interesse delle minori. IN VIA DEFINITIVA
● Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte resistente;
● Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e alle Pt_1 CP_1 seguenti condizioni:
● Confermare l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento presso l'abitazione materna;
● Disporre che il padre tenga con sé le figlie in abitazione idonea, come segue, salvi diversi accordi migliorativi:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola di entrambe le bambine (e in periodo non scolastico entro le 8.15, e ove si trovano), fino alla domenica sera, entro le ore 21.00 con riaccompagnamento presso la casa familiare;
pagina 2 di 11 - durante le vacanze scolastiche natalizie il giorno di Santo Stefano e, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 27 dicembre, alle ore 8.15 fino alle ore 10.00 del 31 dicembre, o il periodo dal 31 dicembre ore 10.00 fino al 6 gennaio compreso, ore 21,00;
- durante le vacanze scolastiche pasquali metà del periodo, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua;
- durante le vacanze scolastiche estive, quindici giorni consecutivi in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo prescelto per trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie e un recapito telefonico ove contattare le figlie una volta al giorno;
- ciascun genitore potrà avvalersi dell'ausilio dei propri genitori nella gestione delle figlie;
- salvo gli orari qui sopra definiti, gli orari per il ritiro e il rientro sono 8.15 (ore 10 se la signora non lavora) e 21.
● Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo Via Remigi 2/C, con gli arredi in essa contenuti ad;
Parte_1
● Disporre, con decorrenza dalla domanda, l'aumento del contributo al mantenimento per le figlie a carico di da euro 700,00 mensili ad euro 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), da Controparte_1 versare ad , entro il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
Parte_1
● Porre a carico di il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Controparte_1
Monza, specificando, in deroga alle suddette linee guida, che per ciò che riguarda le spese superiori a euro 100,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
● Disporre che i genitori sostengano al 50% la spesa di almeno un'attività extra scolastica per entrambe le figlie;
● Confermare che l'erogazione e la gestione dell'assegno unico o analoga futura misura per la prole resti interamente in favore di;
Parte_1
● Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civenna (CO) di annotazione negli appositi registri, alle condizioni tutte indicate in narrativa e da ritenersi qui integralmente trascritte;
● Disporre la misura della coordinazione genitoriale.
● In merito alle mancate produzioni documentali da parte della signor valutare, come previsto CP_1 dall'art. 473 bis 18 c.p.c., tali condotte ex art. 112 c.p.c e condannare il resistente al pagamento delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
● In ogni caso con il favore delle spese di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
A) si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c., alla signor ai fini della ricostruzione del suo CP_1 patrimonio, di produrre in giudizio copia del contratto di locazione
per Controparte_1
- nel merito rigettare le avverse richieste perchè infondate in fatto in diritto, per tutto quanto dedotto in parte narrativa;
-) Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Civenna (CO), tra i SIg.ri e in data 09/06/2012, trascritto al n. 2, Controparte_1 Parte_1 Serie B, anno 2012, con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civenna (CO) di procedere alle annotazioni di sua competenza e con tutti i consequenziali provvedimenti di legge;
-) Le minori (nata il [...]) e (nata il [...]) verranno affidate, in via Per_1 Per_2 condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e mantenimento della residenza pagina 3 di 11 anagrafica presso la residenza materna, attualmente sita in Cinisello Balsamo (MI), Via R. Remigi n.
2/C;
-) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni di cura, educazione, istruzione e mantenimento delle due figlie minori, garantendo così un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed altresì conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si danno atto che, nel caso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, nel pieno rispetto della disciplina dell'affidamento condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo ogni decisione e scelta che attiene agli aspetti più importanti dell'educazione, istruzione e cura dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e del superiore interesse dei medesimi. Pertanto i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale salvo per quanto riguarda l'organizzazione della quotidianità e le questioni ordinarie, casi in cui i genitori potranno esercitarla separatamente;
-) Il SI. vedrà e terrà presso di sé le due figlie minori e a week-end alternati, CP_1 Per_1 Per_2 dal venerdì mediante prelievo presso la residenza materna, sino al lunedì mattina, quando si premurerà di accompagnarle entrambe a scuola, ovvero, in caso di sospensione della attività scolastica, il lunedì, alle ore 08.30, presso la residenza materna (che corrisponde alla residenza anagrafica delle due minori); nel week-end di sua competenza, anche nella giornata di mercoledì mediante prelievo presso la residenza materna alle ore 18.00 sino al giovedì quando si premurerà di accompagnarle a scuola ovvero, in caso di sospensione della attività scolastica, presso la residenza materna alle ore 08.30 (che corrisponde alla residenza anagrafica delle due minori); nel week-end non di sua competenza, il SI. vedrà e terrà presso di sé le due figlie minori per n. 2 giorni infrasettimanali, ovvero il martedì e il CP_1 giovedì, mediante prelievo presso la residenza materna alle ore 18.00 sino al giorno successivo (ovvero mercoledì e venerdì) quando il padre si premurerà di accompagnarle a scuola ovvero, in caso di sospensione della attività scolastica, riaccompagnandole presso la residenza materna (che corrisponde alla residenza anagrafica delle due minori) alle ore 08.30 del mercoledì e venerdì; durante le vacanze natalizie, le minori trascorrerranno con ciascun genitore, secondo il principio della alternanza, una settimana, dal 23/12 alle ore 18.00 sino al 30/12 ovvero, dal 30/12 alle ore 18.00 sino al 06/01; con riferimento alle vacanze estive, le minori trascorrerranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi
(decorrenti dal primo week-end utile e secondo il principio della alternanza), da concordarsi entro il
31/05 di ogni anno. Con riferimento al SI. come argomentato in parte fattuale, la sua CP_1 disponibilità, essendo lavoratore autonomo, è limitata al mese di agosto di ciascun anno (il genitore collocatario delle minori durante il suddetto periodo, dovrà riferire all'altro il luogo di villeggiatura e garantire la propria reperibilità telefonica, onde consentire i contatti con le minori); quanto alle festività pasquali e alle feste comandate (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, I maggio, 02
Giugno, Ognissanti), seguiranno, quanto al collocamento, i week-end di spettanza e il principio dell'alternanza. Resta inteso che i coniugi, nel precipuo ed esclusivo interesse della prole, potranno concordare delle variazioni, purchè le stesse vengano effettuate con congruo anticipo;
-) qualora, a seguito della alienazione della casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo (MI), Via R.
Remigi n. 2/C, la SI.ra dovesse reperire una nuova e diversa soluzione abitativa ove vivere con Pt_1 le due minori e , nel raggio di una decina di km di distanza, comportando pertanto il Per_2 Per_1 conseguente cambio di residenza anagrafica e l'istituto scolastico frequentato dalle minori, per il quale, sin d'ora, il SI. presta il suo consenso, occorrerà necessariamente valutare di usufruire Controparte_1 per le minori del prescuola ovvero prevedere che il padre le accompagni presso la residenza materna entro le ore 07.30, onde consentirgli di poter successivamente recarsi sul posto di lavoro;
pagina 4 di 11 -) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie minori e entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 Per_1 Per_2
(diconsi trecentocinquantaeuro/00), ovvero € 175,00 per ciascuna delle 2 figlie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà stabilita in corso di causa. Nel mantenimento sono ricomprese, secondo il protocollo del Tribunale di Monza:
“vitto e mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento comprese le spese per il cambio stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, frequenza del c.d. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola”. Il SI. verserà altresì il 50% delle occorrende spese straordinarie legate alle due CP_1 figlie minori, per le quali il ricorrente si riporta integralmente al contenuto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, che dichiara di conoscere e che produce agli atti in copia fotostatica a segno di recepimento del suo integrale contenuto (doc. 26);
-) Disporre che l'assegno unico erogato dall' in relazione alle figlie minori e CP_2 Per_1 Per_2 venga percepito, in misura integrale, dalla madre SI.ra , stante la formale rinuncia, Parte_1 da parte del SI. , del suo 50% di competenza al medesimo spettante per legge e ciò sin Controparte_1 dalla fase di separazione personale;
-) In caso di alienazione della unità immobiliare adibita a casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo
(MI), Via R. Remigi n. 2/C, disporre che il ricavato della vendita, detratta la somma necessaria per estinguere integralmente il mutuo contratto, venga ripartita, una volta determinati i rapporti di dare/avere tra le parti (con riferimento alle annualità in cui il SI. ha integralmente corrisposto le CP_1 rate di mutuo, nonostante fosse cointestato con la SI.ra ), nella misura del 50% cadauno;
Pt_1
-) In via istruttoria e, unicamente in quanto occorrer possa, disporre l'audizione della minore
[...]
(nata il [...]) nelle forme della audizione protetta, al fine di illustrare al Giudicante i Per_3 rapporti intercorrenti con ciascuno dei due genitori;
-) Sempre in via istruttoria: disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione a carico della
SI.ra della documentazione INPS attestante l'erogazione in suo favore, nella misura Parte_1 del 100%, dell'assegno unico relativo alle due figlie minori e onde poterne Per_1 Per_2 verificare l'entità;
-) Autorizzare le parti al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e le due figlie minori e Per_1 Per_2
-) Con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre documenti nella successiva memoria autorizzata ai sensi dell'art. 171-ter, comma I, c.p.c., anche attraverso l'indicazione di testimoni e/o persone informate sui fatti di causa che la scrivente difesa, in questa fase processuale già di per sé complessa, ha preferito non indicare, seppur già a disposizione dei relativi nominativi e indirizzi. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 5 di 11 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 968/2022 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione in data 3.11.2021, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso delle figlie minori , nata il Per_1
4.6.2013 e il 29.7.2016 con collocamento prevalente presso la madre. Per_2
Nel mese di agosto 2024 il ha comunicato alla che i suoi genitori non avrebbero CP_1 Pt_1 più potuto prelevare le figlie da scuola nei giorni infrasettimanali di competenza del padre
(martedì e giovedì) né tenerle a pranzo, perché devono accudire l'altro figlio, disabile, con loro convivente, mentre il padre è impossibilitato per gli impegni di lavoro, per cui anche nel presente giudizio chiede di poterle prelevare alle 18 da casa della madre nei giorni di sua spettanza.
All'udienza del 21.5.2025 avanti il Giudice delegato le parti hanno dichiarato:
:” I miei genitori vivono a Milano e, nei giorni di mia Parte_1 competenza, mi danno una mano, devono anche andare a trovare mio nonno che è ricoverato. Io non posso chiedere ai miei genitori di venire da Milano a prendere le figlie da scuola anche nei giorni di competenza del padre. L'anno scorso ho dovuto tenere le figlie tutto il mese di agosto perché il padre non poteva tenerle.
Le bambine mi hanno detto che la compagna del padre andrà a convivere con il padre e
sta cercando una scuola nelle vicinanze della nuova casa del padre.” Per_1
pagina 6 di 11 Controparte_1
“Io lavoro con mio fratello, lui ha già preso le ferie nella prima metà di agosto quest'anno. Sono disponibile a tenere le bambine fino al lunedì mattina nel weekend di mia competenza.
Io non posso pagare una baby-sitter che vada a prendere le figlie a scuola nei giorni di mia competenza e non saprei chi delegare. Io posso andare a prenderle alle 18. Mi trasferirò a viverre in una casa più grande al primo piano, adesso vivo al 5 piano senza ascensore, non ho progetti di vita con la mia compagna, con la quale sono fidanzato da tre anni.
Io mi sono presentato al Consultorio per una mediazione familiare, la ha iniziato a Pt_1 piangere dicendo che io la minacciavo, al che ho preferito non proseguire. Sono tutte menzogne, preferisco che si accertino prima i fatti in sede penale.”
Il è un lavoratore autonomo, gestisce la propria attività individuale nel settore elettrico CP_1 con dipendenti e collaboratori, chiede di poter prendere le figlie alle 18 da casa della madre due giorni la settimana e a week end alternati dal venerdì al lunedì mattina. La moglie lavora tutto il giorno in uno studio notarile a Cinisello Balsamo, dove vive e le figlie vanno a scuola, per la gestione delle figlie si avvale dell'aiuto dei suoi genitori che vivono a Milano.
In considerazione del fatto che il padre non riesce a prelevare le figlie da scuola e non può avvalersi dell'aiuto dei suoi familiari o di una baby-sitter, appare opportuno stabilire che tenga le figlie a week-end alternati dal venerdì alle 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Potrà, inoltre, tenere le figlie durante la settimana quando non le tiene nel weekend, un giorno da concordare, in mancanza di accordo il giovedì, prelevandole alle ore 18 dall'abitazione della madre con pernottamento e riaccompagnandole a scuola il giorno successivo, ovvero presso la casa della madre entro le ore 8.30 nei periodi di chiusura della scuola.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, vengono confermate le condizioni della separazione. Quest'anno il padre potrà tenere le figlie dal 14 al 31.8. in quanto l'anno scorso le ha tenute la madre per tutto il mese di agosto.
III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti.
IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
In sede di separazione, con sentenza nr. 21/2024, è stato stabilito un contributo a carico del padre di euro 700 per due figlie sulla base dei seguenti redditi (si trascrive la decisione sul punto):
pagina 7 di 11 “- svolge attività di impiegata dipendente con contratto a tempo Parte_1 indeterminato ed una retribuzione netta mensile di € 1465,00 parametrata su dodici mensilità; sostiene oneri fissi per il mutuo acceso sulla casa coniugale per la quota di competenza pari a € 310,00 mensili;
ha quindi una disponibilità residua di € 1155,00 per le ulteriori spese di mantenimento;
- è titolare di un'impresa individuale che opera nel settore degli impianti Controparte_1 elettrici e negli ultimi due anni ha dichiarato redditi in risalita dopo la contrazione registrata nel 2019, ove il reddito lordo annuo era stato di soli € 17.453,00 a fronte di € 76.546 del 2018; nel 2021 ha infatti dichiarato per l'anno 2020 un reddito imponibile pari a € 26.078, corrispondente a introiti netti mensili di € 2213,00, tenuto conto del credito di imposta maturato, e nel 2022 per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 45.947,00 corrispondente a introiti netti mensili pari a circa € 3050,00, già detratte le imposte;
anch'egli è gravato dell'onere fisso di € 310,00 mensili per la quota parte delle rate di mutuo relativo alla casa coniugale”.
Il reddito della madre è di poco aumentato rispetto alla separazione (nel 2023 ha dichiarato euro 1.585 mensili calcolati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari).
In considerazione della riduzione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, sussistono i presupposti per un incremento del contributo a suo carico per il loro mantenimento, che viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto dopo l'estate del 2024 si sono ridotti i tempi di permanenza delle figlie presso il padre.
Il contributo a carico del padre è stato determinato tenendo conto del fatto che i suoi redditi sono aumentati rispetto a quelli considerati in sede di separazione. Nel 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di euro 73.755 - pari ad euro 4.064 calcolato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo risultante dal al netto degli oneri P.IVA_1 tributari mentre nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di euro 45.947, considerato ai fini della determinazione del contributo in sede di separazione.
Va, inoltre, evidenziato che il ha dichiarato nel 2023 ricavi per euro 505.706 annui e CP_1 negli estratti conto compaiono anche versamenti in contanti.
Il paga un canone di locazione di euro 830 mensili, ma si trasferirà a vivere in un CP_1 immobile più grande, che ha già arredato con mobili acquistati da Mondo Convenienza contraendo un finanziamento.
V. L'assegno unico familiare va attribuito alla madre per intero, come richiesto concordemente dalle parti.
VI. La ricorrente chiede l'ammonimento del ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. per non CP_1 avere ottemperato alle statuizioni della separazione relativamente ai tempi di permanenza delle figlie presso di sé e la condanna al rimborso delle spese di trasporto sostenute in conseguenza di tale inadempimento nonchè il risarcimento del danno in via equitativa. Rileva il Collegio che il padre non ha più potuto avvalersi dell'aiuto dei suoi genitori per il prelievo delle figlie nei giorni infrasettimanali e i suoi orari di lavoro non gli consentivano di provvedervi. Le parti non sono riuscite ad addivenire ad un diverso accordo sul punto, pagina 8 di 11 come non sono riusciti nel presente giudizio, in quanto ciascuno rimane fermo nelle sue posizioni e rivendicazioni, da quelle che si evince dagli screenshot prodotti.
E' stato disposto un incremento del contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie con decorrenza dal deposito del ricorso, anche in considerazione della riduzione dei tempi di permanenza delle figlie presso di lui. Pertanto, la domanda va rigettata.
V. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 9.6.2012 in CIVENNA (trascritto al nr. 1 Parte_1 Controparte_1 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012; II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CIVENNA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Dispone l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed esercizio della responsabilità genitoriale, in via congiunta, per le decisioni di maggiore rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione, religione) e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione;
I rapporti di frequentazione padre-figlie vengono regolati come segue, salvi diversi accordi migliorativi:
- a fine settimana alternati dal venerdì con prelievo dalla casa della madre alle ore 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante le vacanze scolastiche presso la casa della madre entro le ore 8.30;
- quando non le tiene nel weekend, durante la settimana un giorno da concordare, in mancanza di accordo il giovedì, prelevandole alle ore 18 dall'abitazione della madre con pernottamento e riaccompagnandole a scuola il giorno successivo, ovvero presso la casa della madre entro le ore 8.30 nei periodi di chiusura della scuola.
- durante le vacanze scolastiche natalizie il giorno di Natale o la vigilia alternando di anno in anno, oltre al periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre ore 10.00 fino al
6 gennaio compreso, alternando di anno in anno;
- durante le vacanze scolastiche pasquali per metà del periodo, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- durante le vacanze scolastiche estive quindici giorni consecutivi in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Quest'anno il padre le terrà dal 14 al 31.8.25. Se entrambi i genitori possono godere le ferie solo nel mese di agosto, ciascuno di loro le terrà 15 giorni, l'anno prossimo il padre le terrà le prime due settimane e così di seguito di anno in anno;
- ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo prescelto per trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie e un recapito telefonico ove contattare le figlie una volta al pagina 9 di 11 giorno.
Sono salvi diversi accordi tra le parti.
Ciascun genitore potrà avvalersi dell'ausilio dei propri genitori e familiari nella gestione delle figlie;
IV. assegna la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo Via Remigi 2/c, con gli arredi in essa contenuti ad;
Parte_1 V. Pone a carico di l'obbligo di versare con decorrenza dal mese di dicembre Controparte_1
2024 ad , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento delle figlie, l'importo di euro 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia); detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
VI. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali pagina 10 di 11 didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza VII. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
VIII. Rigetta la domanda della ricorrente ex art. 473bis. 39 c.p.c. IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi dott. Laura Gaggiotti
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