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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4200/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 con cui elett. dom. in Marcianise, alla via Monte Carso n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n° OI-000356341, notificata in data 28/05/2022, relativa a sanzioni amministrative, per la complessiva somma di € 19.000,00. Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento o la declaratoria di nullità del provvedimento opposto. Si costituiva l' che precisava di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione, CP_1 concludendo rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese. In data 22/04/2024, parte ricorrente depositava modello F/24 di pagamento della sanzione, così come ulteriormente ricalcolata dall' in corso di giudizio (cfr. verbale del CP_1
16/04/2024). La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. ricevuta del modello F/24 depositata il 22/04/2024), non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, nell'importo rideterminato dall' CP_1
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della ria del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento dell'importo, così come rideterminato, oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante l'intervento normativo in corso di causa, che comportava la rideterminazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4200/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 con cui elett. dom. in Marcianise, alla via Monte Carso n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n° OI-000356341, notificata in data 28/05/2022, relativa a sanzioni amministrative, per la complessiva somma di € 19.000,00. Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento o la declaratoria di nullità del provvedimento opposto. Si costituiva l' che precisava di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione, CP_1 concludendo rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese. In data 22/04/2024, parte ricorrente depositava modello F/24 di pagamento della sanzione, così come ulteriormente ricalcolata dall' in corso di giudizio (cfr. verbale del CP_1
16/04/2024). La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. ricevuta del modello F/24 depositata il 22/04/2024), non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, nell'importo rideterminato dall' CP_1
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della ria del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento dell'importo, così come rideterminato, oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante l'intervento normativo in corso di causa, che comportava la rideterminazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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