Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 5 giugno 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
Tribunale di Cosenza
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Florio;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Marianna Brandi;
- opposta -
E
in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
- opposto contumace -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Conclusioni: come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005626943/000, notificata in data pagina 1 di 4
per il pagamento della somma complessiva di € 129.487,18 a titolo di canoni idrici Controparte_2
relativi agli anni 1998, 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010, deducendo: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, tenuto conto dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali solleciti di pagamento e/o di ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Tanto premesso, l'opponente spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Tribunale ordinario di
Cosenza, rigettata e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare: disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
nel merito: dichiarare la nullità, l'inesistenza,
l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, sottesi alla intimazione di pagamento 034 2024 90056269 43/000, richieste dal con le cartelle di Controparte_2
pagamento n. 03420050004852164000, n. 03420060077467658000, n. 03420100011345903000,
n.03420110047020981000, n. 03420140036533964000 e n. 03420170022837740000; accertare e dichiarare non dovute le somma richieste con l'intimazione di pagamento n. 0342024 90056269 43/000 per e ragioni di cui in premessa;
annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione n.
0342024 90056269 43/000 impugnato e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
in ogni caso accertare e dichiarare prescritti gli importi dovuti per gli anni 1998, 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010 ”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.1.2025, si costituiva in giudizio
[...]
resistendo alla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente mediante Controparte_1
l'allegazione di documentazione asseritamente comprovante l'avvenuta notifica di n. 6 cartelle di pagamento e di n. 6 avvisi di intimazione;
eccepiva, quindi, la tardività del motivo di opposizione relativo alla omessa notifica degli atti presupposti rispetto al quale deduceva comunque la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per la inammissibilità della domanda in quanto tardiva e in ogni caso per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 6.2.2025 il giudice rilevava l'avvenuta, tardiva costituzione di in data 29.1.2025 e revocava la dichiarazione di contumacia. Quindi, con ordinanza del CP_3
25.3.2025, disponeva ex art. 615 comma 1 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento opposta e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.6.2025. pagina 2 di 4 All'udienza odierna, dopo la discussione delle parti, viene data lettura della sentenza di seguito motivata.
****
L'opposizione è fondata, dovendo ritenersi l'eccepita prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento relative ai canoni idrici (a ben guardare, l'intimazione impugnata presuppone altre due cartelle di pagamento emesse nel 2016 e nel 2019, rispettivamente per il recupero di acconti IRES anni
2013 e 2015, tuttavia non oggetto di alcuna menzione e contestazione da parte dell'opponente né di alcun rilievo difensivo da parte dell'opposta ). CP_3
Osserva infatti il Tribunale che il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 12.6.1999 n. 6209).
Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Sentenza n. 3162 del 09/02/2011) hanno riconosciuto che, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,
poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.
Ciò posto, il diritto di credito azionato nei confronti del opponente in riferimento ai canoni Parte_1
idrici afferenti le annualità dal 1998 al 2010 risulta prescritto, avuto riguardo alla data di notificazione dell'ingiunzione, avvenuta il 14.5.2024, non avendo l'ente creditore né il concessionario per la riscossione dato la prova dell'effettiva e regolare notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione richiamati nella intimazione impugnata e/o di altri atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
Infatti, l' opposta ha prodotto tardivamente - in allegato alla comparsa di costituzione e risposta CP_3
depositata oltre la scadenza dei termini ex art. 171 ter nr. 1, 2 e 3 c.p.c. - documentazione asseritamente comprovante la notificazione delle cartelle di pagamento afferenti i canoni idrici e richiamate nell'opposizione mentre non vi è alcun riscontro della produzione di n. 6 avvisi di intimazione pure menzionati in comparsa fra gli allegati. pagina 3 di 4 Ne consegue il rilievo di tardività e di inammissibilità della produzione documentale di parte opposta.
L'assenza di prova di atti interruttivi impone dunque l'accoglimento della eccezione di intervenuta prescrizione dei canoni idrici, siccome risalenti agli anni dal 1998 al 2010 e considerato il decorso del termine quinquennale al momento della notifica della intimazione di pagamento opposta.
All'accoglimento della opposizione consegue l'annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente al credito portato dalle cartelle afferenti canoni idrici, dovendosi dichiarare insussistente il diritto del concessionario di procedere alla riscossione coattiva delle relative somme.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) in ragione della natura documentale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'intimazione di pagamento n. n. 03420249005626943/000, notificata in data 14.5.2024 da
, limitatamente al credito portato dalle cartelle afferenti canoni Controparte_1
idrici;
2) condanna i convenuti opposti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Cosenza, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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