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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice nel procedimento r.g. n. 1967/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28.07.2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA VITTORIA GRAVINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data
22.04.1989 e che dalla loro unione sono nati due figli (il 14.03.1993) e AR (il Per_1
16.01.1990); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
B) La casa coniugale di proprietà del IG. viene assegnata a quest'ultimo per Parte_1 uso abitativo mentre la IG.ra , nonostante i cospicui investimenti economici fatti in essa, Pt_2 lascerà tale immobile con beni e arredi ivi contenuti, spostandosi presso nuova abitazione;
C) A tal fine il D riconoscendo sia gli impegni economici affrontati dalla IG.ra nel Pt_1 Pt_2 completamento del fabbricato ad uso familiare, sia la dedizione che il coniuge ha profuso per la famiglia, le riconosce a titolo di impegno economico al fine dell'acquisto di un proprio immobile personale la somma di € 70.000,00 (settantamila,00);
1 D) La a tal fine si è già allontanata dalla casa coniugale dalla data del Parte_2
20.06.2025 come da accordo sottoscritto da entrambi in pari data;
E) Alla IG.ra verrà riconosciuto dal IG. un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 mantenimento di € 650,00 per dodici mensilità da versarsi alla data del 05 di ogni mese previo bonifico su postepay n. 4023601031867815 della IG.ra , tale somma deve Parte_2 intendersi soggetta all'adeguamento automatico del costo della vita secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 50%;
F) Nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento ai figli data la maggiore età e l'autonomia lavorativa;
G) Circa le autovetture esse verranno assegnate nel seguente modo: l'autovettura Citroen Tg.:
FN520EF verrà assegnata alla IG.ra . Su quest'ultima grava l'obbligo del Parte_2 passaggio di proprietà a seguito del deposito del presente ricorso e il pagamento dell'importo totale restante di finanziamento in favore di gravante su tale ultima Parte_1 autovettura, e l'autovettura Lancia y Tg.: DA512WP che rimarrà nelle disponibilità del IG.
Pt_1
H) L'arredo della casa coniugale, compreso le suppellettili resteranno in uso e proprietà esclusiva del IG. Ciascun coniuge resterà proprietario dei doni e regali ricevuti Pt_1 dall'altro in costanza di matrimonio. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei regali di nozze;
I) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni altra questione inerente e/o dipendente dal matrimonio dividendo in parti uguali i risparmi e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per altra causale;
J) Le parti espressamente concordano che l'accordo di cui innanzi avrà valore a tutti gli effetti tra loro a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_2 Pt_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile atto n. 29, parte II, serie A, anno 1989, vol. 0);
3) manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa AR C.V. nella camera di conIGlio del 19.09.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice nel procedimento r.g. n. 1967/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28.07.2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA VITTORIA GRAVINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data
22.04.1989 e che dalla loro unione sono nati due figli (il 14.03.1993) e AR (il Per_1
16.01.1990); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
B) La casa coniugale di proprietà del IG. viene assegnata a quest'ultimo per Parte_1 uso abitativo mentre la IG.ra , nonostante i cospicui investimenti economici fatti in essa, Pt_2 lascerà tale immobile con beni e arredi ivi contenuti, spostandosi presso nuova abitazione;
C) A tal fine il D riconoscendo sia gli impegni economici affrontati dalla IG.ra nel Pt_1 Pt_2 completamento del fabbricato ad uso familiare, sia la dedizione che il coniuge ha profuso per la famiglia, le riconosce a titolo di impegno economico al fine dell'acquisto di un proprio immobile personale la somma di € 70.000,00 (settantamila,00);
1 D) La a tal fine si è già allontanata dalla casa coniugale dalla data del Parte_2
20.06.2025 come da accordo sottoscritto da entrambi in pari data;
E) Alla IG.ra verrà riconosciuto dal IG. un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 mantenimento di € 650,00 per dodici mensilità da versarsi alla data del 05 di ogni mese previo bonifico su postepay n. 4023601031867815 della IG.ra , tale somma deve Parte_2 intendersi soggetta all'adeguamento automatico del costo della vita secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 50%;
F) Nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento ai figli data la maggiore età e l'autonomia lavorativa;
G) Circa le autovetture esse verranno assegnate nel seguente modo: l'autovettura Citroen Tg.:
FN520EF verrà assegnata alla IG.ra . Su quest'ultima grava l'obbligo del Parte_2 passaggio di proprietà a seguito del deposito del presente ricorso e il pagamento dell'importo totale restante di finanziamento in favore di gravante su tale ultima Parte_1 autovettura, e l'autovettura Lancia y Tg.: DA512WP che rimarrà nelle disponibilità del IG.
Pt_1
H) L'arredo della casa coniugale, compreso le suppellettili resteranno in uso e proprietà esclusiva del IG. Ciascun coniuge resterà proprietario dei doni e regali ricevuti Pt_1 dall'altro in costanza di matrimonio. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei regali di nozze;
I) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni altra questione inerente e/o dipendente dal matrimonio dividendo in parti uguali i risparmi e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per altra causale;
J) Le parti espressamente concordano che l'accordo di cui innanzi avrà valore a tutti gli effetti tra loro a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_2 Pt_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile atto n. 29, parte II, serie A, anno 1989, vol. 0);
3) manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa AR C.V. nella camera di conIGlio del 19.09.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni D'Onofrio
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