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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 1/8/2024 ed infine trattata nelle forme dell'art. 127-ter cpc, da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce 929, Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile Parte riassumente – già appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
F. Controparte_3 CodiceFiscale_3
( ), CP_4 CodiceFiscale_4 tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Marchesan, Elisa Pavanello e Giulia Perin, elettivamente domiciliate presso lo Studio dei primi due avvocati in Padova - via Rismondo 2/e, Parte riassunta – già appellata
*
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14127/2024 depositata il 21.05.2024 nella causa RG 123/2017 a seguito di sentenza n. 291/2016 resa dalla Corte d'Appello di Venezia che aveva in parte riformato la pronuncia di primo grado n. 269/2013 resa dal Tribunale di Venezia.
In punto: lavoro interinale.
*
CONCLUSIONI
Congiunte delle parti: piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, dichiarare le parti appellate tenute a corrispondere all' in restituzione e, per l'effetto, condannarle a corrispondere le seguenti somme Pt_1 percepite quali p produttività relativi a periodi prescritti: quanto a € 1.794,59 Controparte_1 quale sorte capitale netta, oltre € 246,91 quali interessi legali sino al 30.09.2025; quanto a Parte_2
[..
[...] € 6.352,98 quale sorte capitale netta oltre € 874,08 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
[...] Controparte_ quanto a € 2.338,74 quale sorte capitale netta oltre € 321,78 quali interessi legali sino al 30.09.20 € 3.697,82 quale sorte capitale netta oltre € 508,77 quali CP_4 interessi legali sino al 30.09.2025. Con compensazione delle spese di lite del grado.
*
Motivi della decisione
1. Le lavoratrici, odierne parti riassunte, hanno prestato servizio, in somministrazione, presso la Direzione Controparte_5
, nei seguenti periodi:
[...]
➢ AT : Pt_3
o dal 27 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
o dal 2 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 17 marzo 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ ES CO:
o dal 4 ottobre 2004 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Worknet Spa);
o dal 2 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 17 marzo 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ EL IA:
o dal 1 marzo 2005 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
o dal 10 settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 20 gennaio 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ TO GD:
o dal 27 dicembre 2004 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
2 o dal 10 settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 20 gennaio 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
1.1. Le suddette, per quanto ancora oggi di interesse, hanno quindi ottenuto in proprio favore la condanna della parte riassumente alla corresponsione degli
“incentivi” previsti per il personale dipendente comparabile. In particolare, il Tribunale di Venezia (sentenza n. 269/2013), condannava a pagare le Pt_1 seguenti somme maggiorate <di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo>>:
➢ in favore di € 35.571,30; CP_1
➢ in favore di € 45.457,46; CP_2
➢ in favore di € 36.196,18; CP_3
➢ in favore di € 37.749,40. CP_4
Le suddette somme – come peraltro anche confermato dalle parti nel corso dell'udienza innanzi a questo Collegio in data 19/6/2025 – sono state poi in effetti pagata avendo le lavoratrici percepito importi netti pari alle cifre sopra indicate decurtate del 23%.
Inoltre il Tribunale di Venezia – ciò non essendo materia oggetto di giudizio in tale fase di riassunzione – dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro somministrato e pronunciava condanna al relativo risarcimento del danno. Di contro, rigettava le domande della e CP_4 della , relative all'asserito svolgimento di mansioni superiori CP_2
1.2. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 291/2016, rivisitava la pronuncia di primo grado, ritoccando la misura del risarcimento con riferimento all'affermata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro ed inoltre, limitando il diritto delle lavoratrici a percepire, sulle somme sopra indicate, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Precisava la Corte d'Appello [e solo ed esclusivamente su tale aspetto si incentra il presente giudizio in riassunzione], posto che la pronuncia di primo grado era rimasta sul punto silente, che la decorrenza della prescrizione era da collocarsi alla data della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Rilevava infatti la Corte come alcuna prescrizione fosse maturata atteso che il rapporto di lavoro doveva intendersi – come in effetti affermato dalla
3 pronuncia di primo grado – unitario e come la prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto (unitario), tenuto conto anche del fatto che le lavoratici avevano posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione:
termine rapp interr. presc. proc 1° grado
16/7/2010 18/11/2011 anno 2011 NB : trattasi di CP_1 dati
16/7/2010 17/1/2011 anno 2011 CP_2 incontroversi
17/1/2011 anno 2011 Parte_4
16/7/2010 27/12/2010 anno 2011 CP_4
1.3. Proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza da parte di il Supremo Collegio ne accoglieva il quinto motivo di impugnazione, Pt_1 rigettati i restanti motivi di ricorso.
Con il quinto motivo, accolto, l'odierna riassumente – come dalla stessa chiarito in atto di riassunzione - eccepiva <la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto la maturazione parziale della prescrizione, pur tempestivamente eccepita in primo grado e reiterata in appello, sia con riguardo al richiesto risarcimento del danno che alle richieste di condanna al pagamento dei premi di produzione, tornando ad eccepire come la prescrizione fosse stata fatta erroneamente decorrere dal termine dei rapporti di lavoro, sulla base dell'erroneo presupposto che il rapporto instaurato dalle lavoratrici sia unitario e continuativo, così errando nella individuazione del termine di prescrizione quinquennale, che avrebbe dovuto essere individuato, invece, alla scadenza di ciascuno dei rapporti in somministrazione con le singole agenzie di riferimento (come specificamente indicati a pag. 34 del ricorso)>>.
La Corte, in particolare, affermava i principii di cui a cass. civ SS.UU. n. 36197 del 2023 ritenendo quindi che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorra, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione.
2. Al fine dell'applicazione del suddetto principio propone ricorso in riassunzione evidenziando come ai lavoratori fossero stati Pt_1 CP_5 erogati i seguenti premi:
4 premio locale premio collettivo totale
2004 1.130,00 7.350,43 8.480,43 NB : trattasi di dati
2005 1.623,46 7.695,90 9.319,36 parimenti incontroversi
2006 1.560,05 7.695,90 9.255,95
2007 1.522,05 6.860,04 8.382,04
2008 1.630,00 6.560,04 8.190,04
2009 1.630,00 6.560,04 8.190,04
Tali importi discendono dai conteggi depositati dalle parti con le note dd. 13.02.2013 e 27.03.2013 (ricorrenti). Pt_1
Ed inoltre come le lavoratrici avessero interrotto la prescrizione con l'invio di raccomandate dall'Ente ricevute nelle seguenti date di modo che dovevano intendersi prescritti i crediti sorti anteriormente al quinto anno a ritroso dalla ricezione degli atti di messa in mora:
racc. ricevuta Apocrifa (?) Prescrizione
21.01.2011 ante 21.01.2006 NB : trattasi CP_1
20.01.2011 ante 20.01.2006 di dati CP_2
21.01.2011 ante 21.01.2006 parimenti CP_3 incontroversi
21.01.2011 29.12.2010 ante 21.01.2006 CP_4
Conseguentemente, secondo parte appellante, con riferimento a:
- ES CO: <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 18.339,72>>;
- <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta CP_4 prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>;
- : <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione Controparte_3 degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>;
- : <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_1 prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>.
5 Domanda in definitiva affermando di avere dato esecuzione alle Pt_1 sentenze di primo e di secondo grado, la restituzione delle differenze con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
3. Si sono costituite le lavoratrici riassunte con memoria depositata in data 28/2/2025 dando innanzitutto atto della sussistenza degli ambiti (effettivi) di non contestazione tra le parti ed evidenziando, per il resto, quanto segue.
3.1. Nella memoria difensiva di primo grado, non aveva espressamente Pt_1 esteso l'eccezione di prescrizione ai premi incentivanti, invero concentrandosi sui contratti di somministrazione – nullità e conseguenze - e sulla domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte di due sole lavoratrici, di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Secondo parte riassunta è decaduta dal fare valere l'estinzione del diritto per prescrizione dello Pt_1 stesso.
3.2. nel chiarire in grado di appello l'estensione della propria eccezione Pt_1
e, quindi, nel depositare apposita memoria al riguardo (datata 10/5/2015), aveva autolimitato la data di maturazione della prescrizione, peraltro solo rispetto a tre lavoratrici, alla data del 30/9/2005. Avendo invece esplicitamente escluso <di eccepire la prescrizione con riferimento alla dott.ssa
proprio perché quest'ultima aveva iniziato a prestare servizio presso l'Ente CP_1 pubblico solo a fine ottobre del 2005>>.
3.3. Contestano le lavoratrici riassunte il criterio implicitamente utilizzato da al fine di determinare l'entità del credito delle lavoratrici e, quindi, la Pt_1 misura della somma da restituire.
Rilevano infatti le appellate come possano dirsi prescritti solamente i crediti sorti in data posteriore al maturare della prescrizione evidenziando quindi come il premio di produttività di cui si discute, legato alla produttività nell'ambito di un determinato anno, fosse pagabile/esigibile al momento di accertabilità del risultato e, quindi, alla fine dell'anno, di modo che, ad esempio, il diritto al premio per l'anno 2006 sorge non prima della data del 31/12/2006.
Evidenziano inoltre le lavoratrici come la contrattazione collettiva integrativa abbia stabilito il pagamento con la seguente cadenza: 30% a luglio, 30% a novembre ed il saldo a marzo dell'anno successivo. Pertanto, secondo la ricostruzione di parte riassunta, il diritto di credito può dirsi sorto, con riferimento ad un determinato anno, solamente a marzo dell'anno successivo
6 allorquando l'amministrazione svolge le finali verifiche di sussistenza dei requisiti per l'erogazione del premio.
Se così fosse, conclude parte riassunta, e quindi <se il diritto al premio di produttività sorge solo nel mese di marzo successivo all'anno rilevante, le uniche somme per cui è decorso il termine di prescrizione e che quindi dovranno essere restituite all' sono Pt_1 quelle percepite dalla dott.ssa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre CP_2
2004>>.
A chiusura della considerazione di cui sopra, a confutazione della possibile eccezione di e, quindi, a motivazione delle superiori argomentazioni Pt_1 circa il momento di insorgenza del diritto di credito, rileva come <La Corte di Cassazione, nella sentenza che ha determinato la presente riassunzione, ha infatti affermato che i Giudici possono acquisire i contratti collettivi d'ufficio, nel caso in cui si tratti di Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, è calato il giudicato e, pertanto, in caso di dubbio, questo Giudice potrà prendere conoscenza del contenuto di tali contratti collettivi, acquisendoli di ufficio. Si allegano i contratti collettivi integrativi dell'Ente per i premi di produttività degli anni 2005 e 2006 (All. A) che la Corte potrà esaminare nel caso in cui ritenga condivisibile la tesi appena indicata sull'acquisibilità di ufficio di tali atti>>.
3.4. Con un quarto considerando, parte appellata rileva come <Il Tribunale di primo grado, nel momento in cui ha determinato le somme dovute alle lavoratrici ha utilizzato il metodo pro quota: se una lavoratrice aveva lavorato solo per due mesi, il premio è stato riproporzionato e non riconosciuto per intero. Del tutto erroneamente, pertanto, l' chiede la restituzione degli importi determinandoli su base annua: tali importi non Pt_1 sono, infatti, mai entrati nel patrimonio delle lavoratrici nel caso in cui le stesse non abbiano lavorato per tutti i 12 mesi relativi all'anno in questione>>.
Alla luce di quanto sopra, parte appellata ricostruisce nei seguenti termini le somme percepite, ed in eventualità da restituire, da parte delle stesse:
Anno Importo
CP_2 Parte_5 Totale Annuale (€) 2004 8.480,43 Importo riconosciuto dal
- -
Tribunale di primo grado per 3 mesi di lavoro per un totale lordo di 2.120,11 € 2005 9.319,36 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo
Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per
Tribunale di primo
Tribunale di
Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per
9.319,36 € di lavoro per un
10 mesi di lavoro 2 mesi di lavoro totale lordo di (inizio attività (inizio attività 9.319,36 € marzo 2005) per fine ottobre un totale lordo 2005) per un
7 di 7.766,13 € totale lordo di 1.553,20 €
2006 9.255,95 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di Tribunale Tribunale di un totale lordo di primo grado per di primo grado primo grado 9.255,95 € 12 mesi di lavoro per 12 mesi di per 12 mesi di per un totale lavoro per un lavoro per un lordo di 9.255,95 totale lordo di totale lordo di
€ 9.255,95 € 9.255,95 €
2007 8.382,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 4 mesi di primo grado per primo grado per 8.382,04 lavoro (assenza per 4 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro maternità) per un (assenza per per un totale totale lordo di maternità) per lordo di 8.382,04 2.794,01 € un totale lordo di 2.794,01 € 2008 8.190,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per 8.190,04 € di lavoro per un 12 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro totale lordo di per un totale per un totale 8.190,04 € lordo di 8.190,04 lordo di 8.190,04
€
€ 2009 8.190,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per 8.190,04 € di lavoro per un 12 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro totale lordo di per un totale per un totale 8.190,04 € lordo di 8.190,04 lordo di 8.190,04
€
€ TOTALE lordo 45.457,46 € 37.749,40 € 36.196,18 € 35.571,30 € riconosciuto a ciascuna lavoratrice nella sentenza di primo grado
3.5. Rilevano quindi le appellate come le somme da restituire possano avvenire solo con riferimento agli importi netti effettivamente percepiti delle lavoratrici.
3.6. Rilevano infine le appellate come, nella determinazione delle spese di giudizio, si dovrà in ogni caso tenere conto della non piena fondatezza delle pretese di sollevate nel presente grado di riassunzione, inoltre, nel Pt_1 giudizio svoltosi innanzi alla Corte di cassazione
4. La causa, iscritta a ruolo in data 1/8/2024, a seguito di rinvii del 4/3/2025 e del 9/4/2025 per ragioni organizzative, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19/6/2025 nell'ambito della quale sono state discusse ipotesi conciliative alla luce delle difese sviluppate dalle parti.
8 Alla successiva udienza del 18/9/2025 le parti, chiedendo la fissazione di una successiva udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, hanno dato atto di essere pervenute ad un accordo conciliativo e così hanno prospettato la possibilità di pervenire a conclusioni congiunte sulla base di conteggi dalle stesse elaborati in coerenza con le indicazioni fornite dalle Corte.
Le parti hanno quindi depositato in data 7/10/2025, in piena conformità, nota ai sensi dell'art. 127 ter cpc chiedendo la decisione della causa secondo quanto dalle stesse concordemente richiesto;
ciò alla luce del seguente conteggio condiviso:
NOMINATIVO TT CAPITALE INTERESSI TOTALE TT
€ 1794,59 € 246,91 € 2041,50 Controparte_6
€ 6.352,98 € 874,08 € 7.227,06 Controparte_2
€ 2.338,74 € 321,78 € 2.660,52 Controparte_3
€ 3697,82 € 508,77 € 4206,59 CP_4
5. Il Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti e valutatane la conformità al diritto e, in ogni caso, preso atto della sostanziale cessazione della materia del contendere in ragione della condivisione delle conclusioni rassegnate, ritiene di poter accogliere le richieste delle parti così come formulate con nota depositata il data 7/10/2025; con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado, ferme restando le residuali statuizioni (estranee al presente giudizio ed al principio espresso dalla Corte di cassazione) di cui alla sentenza n. 291/2016 rese da questa Corte.
6. Quanto alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di cui alla pronuncia già resa da questa Corte e solo in parte cassata, possono essere accolte le richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in riforma parziale del capo n. 4 della sentenza appella, confermato nel resto, dichiara le parti riassunte tenute a corrispondere in restituzione ad e per Pt_1
l'effetto le condanna a corrispondere al detto Ente previdenziale, le seguenti somme percepite quali premi di produttività relativi a periodi prescritti:
- quanto a : € 1.794,59 quale sorte capitale Controparte_1 netta, oltre € 246,91 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
9 - quanto a € 6.352,98 quale sorte capitale netta Controparte_2 oltre € 874,08 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- quanto a : € 2.338,74 quale sorte capitale netta oltre Controparte_3
€ 321,78 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- quanto a € 3.697,82 quale sorte capitale netta CP_4 oltre € 508,77 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- ferme le statuizioni sulle spese di cui ai precedenti gradi di giudizio, compensa tra le parti le spese di lite con riferimento al presente grado di riassunzione ed al giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte di cassazione.
Venezia, 6 novembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 1/8/2024 ed infine trattata nelle forme dell'art. 127-ter cpc, da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce 929, Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile Parte riassumente – già appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
F. Controparte_3 CodiceFiscale_3
( ), CP_4 CodiceFiscale_4 tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Marchesan, Elisa Pavanello e Giulia Perin, elettivamente domiciliate presso lo Studio dei primi due avvocati in Padova - via Rismondo 2/e, Parte riassunta – già appellata
*
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14127/2024 depositata il 21.05.2024 nella causa RG 123/2017 a seguito di sentenza n. 291/2016 resa dalla Corte d'Appello di Venezia che aveva in parte riformato la pronuncia di primo grado n. 269/2013 resa dal Tribunale di Venezia.
In punto: lavoro interinale.
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CONCLUSIONI
Congiunte delle parti: piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, dichiarare le parti appellate tenute a corrispondere all' in restituzione e, per l'effetto, condannarle a corrispondere le seguenti somme Pt_1 percepite quali p produttività relativi a periodi prescritti: quanto a € 1.794,59 Controparte_1 quale sorte capitale netta, oltre € 246,91 quali interessi legali sino al 30.09.2025; quanto a Parte_2
[..
[...] € 6.352,98 quale sorte capitale netta oltre € 874,08 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
[...] Controparte_ quanto a € 2.338,74 quale sorte capitale netta oltre € 321,78 quali interessi legali sino al 30.09.20 € 3.697,82 quale sorte capitale netta oltre € 508,77 quali CP_4 interessi legali sino al 30.09.2025. Con compensazione delle spese di lite del grado.
*
Motivi della decisione
1. Le lavoratrici, odierne parti riassunte, hanno prestato servizio, in somministrazione, presso la Direzione Controparte_5
, nei seguenti periodi:
[...]
➢ AT : Pt_3
o dal 27 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
o dal 2 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 17 marzo 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ ES CO:
o dal 4 ottobre 2004 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Worknet Spa);
o dal 2 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 17 marzo 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ EL IA:
o dal 1 marzo 2005 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
o dal 10 settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 20 gennaio 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
➢ TO GD:
o dal 27 dicembre 2004 e sino al 30 settembre 2005 (Articolo 1 Spa);
o dal 3 ottobre 2005 e sino al 29 dicembre 2006 (Metis Spa);
2 o dal 10 settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 (Adecco Spa);
o dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009 (Umana Spa);
o dal 20 gennaio 2010 e sino al 16 luglio 2010 (In Job Spa).
1.1. Le suddette, per quanto ancora oggi di interesse, hanno quindi ottenuto in proprio favore la condanna della parte riassumente alla corresponsione degli
“incentivi” previsti per il personale dipendente comparabile. In particolare, il Tribunale di Venezia (sentenza n. 269/2013), condannava a pagare le Pt_1 seguenti somme maggiorate <di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo>>:
➢ in favore di € 35.571,30; CP_1
➢ in favore di € 45.457,46; CP_2
➢ in favore di € 36.196,18; CP_3
➢ in favore di € 37.749,40. CP_4
Le suddette somme – come peraltro anche confermato dalle parti nel corso dell'udienza innanzi a questo Collegio in data 19/6/2025 – sono state poi in effetti pagata avendo le lavoratrici percepito importi netti pari alle cifre sopra indicate decurtate del 23%.
Inoltre il Tribunale di Venezia – ciò non essendo materia oggetto di giudizio in tale fase di riassunzione – dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro somministrato e pronunciava condanna al relativo risarcimento del danno. Di contro, rigettava le domande della e CP_4 della , relative all'asserito svolgimento di mansioni superiori CP_2
1.2. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 291/2016, rivisitava la pronuncia di primo grado, ritoccando la misura del risarcimento con riferimento all'affermata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro ed inoltre, limitando il diritto delle lavoratrici a percepire, sulle somme sopra indicate, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Precisava la Corte d'Appello [e solo ed esclusivamente su tale aspetto si incentra il presente giudizio in riassunzione], posto che la pronuncia di primo grado era rimasta sul punto silente, che la decorrenza della prescrizione era da collocarsi alla data della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Rilevava infatti la Corte come alcuna prescrizione fosse maturata atteso che il rapporto di lavoro doveva intendersi – come in effetti affermato dalla
3 pronuncia di primo grado – unitario e come la prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto (unitario), tenuto conto anche del fatto che le lavoratici avevano posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione:
termine rapp interr. presc. proc 1° grado
16/7/2010 18/11/2011 anno 2011 NB : trattasi di CP_1 dati
16/7/2010 17/1/2011 anno 2011 CP_2 incontroversi
17/1/2011 anno 2011 Parte_4
16/7/2010 27/12/2010 anno 2011 CP_4
1.3. Proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza da parte di il Supremo Collegio ne accoglieva il quinto motivo di impugnazione, Pt_1 rigettati i restanti motivi di ricorso.
Con il quinto motivo, accolto, l'odierna riassumente – come dalla stessa chiarito in atto di riassunzione - eccepiva <la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto la maturazione parziale della prescrizione, pur tempestivamente eccepita in primo grado e reiterata in appello, sia con riguardo al richiesto risarcimento del danno che alle richieste di condanna al pagamento dei premi di produzione, tornando ad eccepire come la prescrizione fosse stata fatta erroneamente decorrere dal termine dei rapporti di lavoro, sulla base dell'erroneo presupposto che il rapporto instaurato dalle lavoratrici sia unitario e continuativo, così errando nella individuazione del termine di prescrizione quinquennale, che avrebbe dovuto essere individuato, invece, alla scadenza di ciascuno dei rapporti in somministrazione con le singole agenzie di riferimento (come specificamente indicati a pag. 34 del ricorso)>>.
La Corte, in particolare, affermava i principii di cui a cass. civ SS.UU. n. 36197 del 2023 ritenendo quindi che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorra, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione.
2. Al fine dell'applicazione del suddetto principio propone ricorso in riassunzione evidenziando come ai lavoratori fossero stati Pt_1 CP_5 erogati i seguenti premi:
4 premio locale premio collettivo totale
2004 1.130,00 7.350,43 8.480,43 NB : trattasi di dati
2005 1.623,46 7.695,90 9.319,36 parimenti incontroversi
2006 1.560,05 7.695,90 9.255,95
2007 1.522,05 6.860,04 8.382,04
2008 1.630,00 6.560,04 8.190,04
2009 1.630,00 6.560,04 8.190,04
Tali importi discendono dai conteggi depositati dalle parti con le note dd. 13.02.2013 e 27.03.2013 (ricorrenti). Pt_1
Ed inoltre come le lavoratrici avessero interrotto la prescrizione con l'invio di raccomandate dall'Ente ricevute nelle seguenti date di modo che dovevano intendersi prescritti i crediti sorti anteriormente al quinto anno a ritroso dalla ricezione degli atti di messa in mora:
racc. ricevuta Apocrifa (?) Prescrizione
21.01.2011 ante 21.01.2006 NB : trattasi CP_1
20.01.2011 ante 20.01.2006 di dati CP_2
21.01.2011 ante 21.01.2006 parimenti CP_3 incontroversi
21.01.2011 29.12.2010 ante 21.01.2006 CP_4
Conseguentemente, secondo parte appellante, con riferimento a:
- ES CO: <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 18.339,72>>;
- <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta CP_4 prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>;
- : <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione Controparte_3 degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>;
- : <dovrà essere accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_1 prescrizione degli importi corrisposti negli anni 2004 (€ 8.480,43) e 2005 (€ 9.319,36) in relazione alle voci sopra emarginate e dei 21/30 del rateo mensile relativo alla retribuzione premiale del 2006 pari ad € 540,00 e così per complessivi € 9.859,29>>.
5 Domanda in definitiva affermando di avere dato esecuzione alle Pt_1 sentenze di primo e di secondo grado, la restituzione delle differenze con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
3. Si sono costituite le lavoratrici riassunte con memoria depositata in data 28/2/2025 dando innanzitutto atto della sussistenza degli ambiti (effettivi) di non contestazione tra le parti ed evidenziando, per il resto, quanto segue.
3.1. Nella memoria difensiva di primo grado, non aveva espressamente Pt_1 esteso l'eccezione di prescrizione ai premi incentivanti, invero concentrandosi sui contratti di somministrazione – nullità e conseguenze - e sulla domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte di due sole lavoratrici, di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Secondo parte riassunta è decaduta dal fare valere l'estinzione del diritto per prescrizione dello Pt_1 stesso.
3.2. nel chiarire in grado di appello l'estensione della propria eccezione Pt_1
e, quindi, nel depositare apposita memoria al riguardo (datata 10/5/2015), aveva autolimitato la data di maturazione della prescrizione, peraltro solo rispetto a tre lavoratrici, alla data del 30/9/2005. Avendo invece esplicitamente escluso <di eccepire la prescrizione con riferimento alla dott.ssa
proprio perché quest'ultima aveva iniziato a prestare servizio presso l'Ente CP_1 pubblico solo a fine ottobre del 2005>>.
3.3. Contestano le lavoratrici riassunte il criterio implicitamente utilizzato da al fine di determinare l'entità del credito delle lavoratrici e, quindi, la Pt_1 misura della somma da restituire.
Rilevano infatti le appellate come possano dirsi prescritti solamente i crediti sorti in data posteriore al maturare della prescrizione evidenziando quindi come il premio di produttività di cui si discute, legato alla produttività nell'ambito di un determinato anno, fosse pagabile/esigibile al momento di accertabilità del risultato e, quindi, alla fine dell'anno, di modo che, ad esempio, il diritto al premio per l'anno 2006 sorge non prima della data del 31/12/2006.
Evidenziano inoltre le lavoratrici come la contrattazione collettiva integrativa abbia stabilito il pagamento con la seguente cadenza: 30% a luglio, 30% a novembre ed il saldo a marzo dell'anno successivo. Pertanto, secondo la ricostruzione di parte riassunta, il diritto di credito può dirsi sorto, con riferimento ad un determinato anno, solamente a marzo dell'anno successivo
6 allorquando l'amministrazione svolge le finali verifiche di sussistenza dei requisiti per l'erogazione del premio.
Se così fosse, conclude parte riassunta, e quindi <se il diritto al premio di produttività sorge solo nel mese di marzo successivo all'anno rilevante, le uniche somme per cui è decorso il termine di prescrizione e che quindi dovranno essere restituite all' sono Pt_1 quelle percepite dalla dott.ssa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre CP_2
2004>>.
A chiusura della considerazione di cui sopra, a confutazione della possibile eccezione di e, quindi, a motivazione delle superiori argomentazioni Pt_1 circa il momento di insorgenza del diritto di credito, rileva come <La Corte di Cassazione, nella sentenza che ha determinato la presente riassunzione, ha infatti affermato che i Giudici possono acquisire i contratti collettivi d'ufficio, nel caso in cui si tratti di Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, è calato il giudicato e, pertanto, in caso di dubbio, questo Giudice potrà prendere conoscenza del contenuto di tali contratti collettivi, acquisendoli di ufficio. Si allegano i contratti collettivi integrativi dell'Ente per i premi di produttività degli anni 2005 e 2006 (All. A) che la Corte potrà esaminare nel caso in cui ritenga condivisibile la tesi appena indicata sull'acquisibilità di ufficio di tali atti>>.
3.4. Con un quarto considerando, parte appellata rileva come <Il Tribunale di primo grado, nel momento in cui ha determinato le somme dovute alle lavoratrici ha utilizzato il metodo pro quota: se una lavoratrice aveva lavorato solo per due mesi, il premio è stato riproporzionato e non riconosciuto per intero. Del tutto erroneamente, pertanto, l' chiede la restituzione degli importi determinandoli su base annua: tali importi non Pt_1 sono, infatti, mai entrati nel patrimonio delle lavoratrici nel caso in cui le stesse non abbiano lavorato per tutti i 12 mesi relativi all'anno in questione>>.
Alla luce di quanto sopra, parte appellata ricostruisce nei seguenti termini le somme percepite, ed in eventualità da restituire, da parte delle stesse:
Anno Importo
CP_2 Parte_5 Totale Annuale (€) 2004 8.480,43 Importo riconosciuto dal
- -
Tribunale di primo grado per 3 mesi di lavoro per un totale lordo di 2.120,11 € 2005 9.319,36 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo
Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per
Tribunale di primo
Tribunale di
Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per
9.319,36 € di lavoro per un
10 mesi di lavoro 2 mesi di lavoro totale lordo di (inizio attività (inizio attività 9.319,36 € marzo 2005) per fine ottobre un totale lordo 2005) per un
7 di 7.766,13 € totale lordo di 1.553,20 €
2006 9.255,95 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di Tribunale Tribunale di un totale lordo di primo grado per di primo grado primo grado 9.255,95 € 12 mesi di lavoro per 12 mesi di per 12 mesi di per un totale lavoro per un lavoro per un lordo di 9.255,95 totale lordo di totale lordo di
€ 9.255,95 € 9.255,95 €
2007 8.382,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 4 mesi di primo grado per primo grado per 8.382,04 lavoro (assenza per 4 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro maternità) per un (assenza per per un totale totale lordo di maternità) per lordo di 8.382,04 2.794,01 € un totale lordo di 2.794,01 € 2008 8.190,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per 8.190,04 € di lavoro per un 12 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro totale lordo di per un totale per un totale 8.190,04 € lordo di 8.190,04 lordo di 8.190,04
€
€ 2009 8.190,04 Importo riconosciuto dal Importo Importo Importo Tribunale di primo grado riconosciuto dal riconosciuto dal riconosciuto dal per 12 mesi di lavoro per Tribunale di primo Tribunale di Tribunale di un totale lordo di grado per 12 mesi primo grado per primo grado per 8.190,04 € di lavoro per un 12 mesi di lavoro 12 mesi di lavoro totale lordo di per un totale per un totale 8.190,04 € lordo di 8.190,04 lordo di 8.190,04
€
€ TOTALE lordo 45.457,46 € 37.749,40 € 36.196,18 € 35.571,30 € riconosciuto a ciascuna lavoratrice nella sentenza di primo grado
3.5. Rilevano quindi le appellate come le somme da restituire possano avvenire solo con riferimento agli importi netti effettivamente percepiti delle lavoratrici.
3.6. Rilevano infine le appellate come, nella determinazione delle spese di giudizio, si dovrà in ogni caso tenere conto della non piena fondatezza delle pretese di sollevate nel presente grado di riassunzione, inoltre, nel Pt_1 giudizio svoltosi innanzi alla Corte di cassazione
4. La causa, iscritta a ruolo in data 1/8/2024, a seguito di rinvii del 4/3/2025 e del 9/4/2025 per ragioni organizzative, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19/6/2025 nell'ambito della quale sono state discusse ipotesi conciliative alla luce delle difese sviluppate dalle parti.
8 Alla successiva udienza del 18/9/2025 le parti, chiedendo la fissazione di una successiva udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, hanno dato atto di essere pervenute ad un accordo conciliativo e così hanno prospettato la possibilità di pervenire a conclusioni congiunte sulla base di conteggi dalle stesse elaborati in coerenza con le indicazioni fornite dalle Corte.
Le parti hanno quindi depositato in data 7/10/2025, in piena conformità, nota ai sensi dell'art. 127 ter cpc chiedendo la decisione della causa secondo quanto dalle stesse concordemente richiesto;
ciò alla luce del seguente conteggio condiviso:
NOMINATIVO TT CAPITALE INTERESSI TOTALE TT
€ 1794,59 € 246,91 € 2041,50 Controparte_6
€ 6.352,98 € 874,08 € 7.227,06 Controparte_2
€ 2.338,74 € 321,78 € 2.660,52 Controparte_3
€ 3697,82 € 508,77 € 4206,59 CP_4
5. Il Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti e valutatane la conformità al diritto e, in ogni caso, preso atto della sostanziale cessazione della materia del contendere in ragione della condivisione delle conclusioni rassegnate, ritiene di poter accogliere le richieste delle parti così come formulate con nota depositata il data 7/10/2025; con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado, ferme restando le residuali statuizioni (estranee al presente giudizio ed al principio espresso dalla Corte di cassazione) di cui alla sentenza n. 291/2016 rese da questa Corte.
6. Quanto alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di cui alla pronuncia già resa da questa Corte e solo in parte cassata, possono essere accolte le richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in riforma parziale del capo n. 4 della sentenza appella, confermato nel resto, dichiara le parti riassunte tenute a corrispondere in restituzione ad e per Pt_1
l'effetto le condanna a corrispondere al detto Ente previdenziale, le seguenti somme percepite quali premi di produttività relativi a periodi prescritti:
- quanto a : € 1.794,59 quale sorte capitale Controparte_1 netta, oltre € 246,91 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
9 - quanto a € 6.352,98 quale sorte capitale netta Controparte_2 oltre € 874,08 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- quanto a : € 2.338,74 quale sorte capitale netta oltre Controparte_3
€ 321,78 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- quanto a € 3.697,82 quale sorte capitale netta CP_4 oltre € 508,77 quali interessi legali sino al 30.09.2025;
- ferme le statuizioni sulle spese di cui ai precedenti gradi di giudizio, compensa tra le parti le spese di lite con riferimento al presente grado di riassunzione ed al giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte di cassazione.
Venezia, 6 novembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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