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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 715/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da:
IN PROPRIO (C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VAUDETTI CARLO per procura C.F._2 allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE VITTORIO e presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in C.SO CASTELFIDARDO, 1 10128 TORINO, per procura allegata alla comparsa di risposta, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: revocazione ordinaria ex art. 395 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte ecc.ma, a) previa se del caso chiamata del CTU arch. a chiarimenti o per il conferimento Persona_1 di nuovo mandato volto a quantificare l'effettivo credito per cui è causa con particolare riferimento all'applicazione di percentuale maggiorata per la voce compensi accessori conglobati;
b) previa per quanto occorrer possa assunzione dei mezzi istruttori dedotti in prime cure con memorie ex art. 183 n. 2) e 3) cpc in data 16/4/2007 e 7/5/2007 (per la parte non
pagina 1 di 14 ancora ammessa); c) previa acquisizione dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio;
d) revocare parzialmente la sentenza di questa ecc.ma Corte di appello di Torino, Sezione I civile, n. 1253/2022, depositata in data 5/12/2022, resa a definizione del procedimento RG 1262/2020, non notificata;
quindi in sede rescissoria e) accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il a corrispondere a e l'importo Controparte_1 Parte_1 Parte_2 capitale di: - € 1.083.329,57, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 1.065.570,76; - in subordine, salvo gravame,
€ 1.022.310,75, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 1.004.551,94; - in ulteriore subordine, salvo gravame, €
961.291,93, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 943.533,12, salvo importo veriore determinando, oltre
CNPAIA ed IVA sull'imponibile nel caso veriore determinando, oltre in ogni caso interessi di legge, anche semestralmente composti ex art. 1283 cc dal 1/6/2023 (data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), fino al saldo, e salvi gli acconti nelle more dal debitore versati in esecuzione della Sentenza del Tribunale;
f) Rideterminare il regime delle spese di lite e di CTU dei precedenti gradi di giudizio in funzione del canone della soccombenza e dei profili esposti in parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in particolare riconsiderando lo scaglione di valore e addebitando dette spese per intero al escluse compensazioni o quanto meno con Controparte_1 compensazioni inferiori al 50%. g) Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate, confermando la sentenza della medesima Corte, quale Giudice del rinvio, n. 1253/2022, depositata in data 5.12.2022, non notificata, nell'ambito del giudizio R.G. 1262/2020. Voglia, altresì, rigettare le istanze istruttorie avversarie, in quanto irrilevanti, inammissibili e, comunque, incompatibili con i limiti del giudizio revocatorio. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i mezzi istruttori richiesti da controparte, vorrà questa Ecc.ma Corte disporre, qualora ritenuto necessario, la rinnovazione della CTU già svolta in primo grado, ovvero, la convocazione a chiarimenti del CTU Arch. sui temi di indagine rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio revocatorio e, sempre per quanto Persona_1 occorrer possa, l'assunzione dei mezzi istruttori declinati da questa parte convenuta con le memorie in primo grado ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17.04.2007, e ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 3.05.2007 (dep. il 4.05.2007), con riferimento a quelli allo stato non ammessi. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio ex D.M.
10.03.2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 13/08/2022, n. 147, oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia trae origine dal rapporto professionale intercorso tra gli architetti e Parte_1 [...]
e il avente ad oggetto la progettazione e direzione Parte_2 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 14 lavori di un ampio complesso industriale nel comune di , composto da trentuno lotti destinati ad CP_1 accogliere edifici a destinazione produttiva con relativi uffici ed infrastrutture comuni.
Il rapporto è stato regolato inizialmente dal disciplinare di incarico del 31 luglio 2001, con il quale i professionisti si erano impegnati a svolgere l'attività di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/1996, sia con riferimento ai singoli lotti che alle opere di urbanizzazione denominate "Sezione Infrastrutture".
Tale disciplinare prevedeva, attraverso le tabelle allegate, una riduzione del 30% rispetto ai minimi della tariffa professionale allora vigente (L. 143/1949) per ciascuna categoria di prestazione, assumendo quale base di calcolo un importo forfettario dei lavori per tutti i trentuno lotti del complesso.
Successivamente, a fronte della parcellizzazione dei lavori tra varie imprese che ha comportato la necessità per i professionisti di eseguire progettazione e direzione lavori "su misura" per ciascun lotto secondo le specifiche esigenze dei singoli consorziati assegnatari, le parti hanno sottoscritto in data 31 marzo 2004 un accordo integrativo. Tale accordo ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico da parte del , si CP_1 sarebbero intesi come decaduti il contenuto e le condizioni del disciplinare originario e per tutte le prestazioni svolte e documentate alla data della revoca sarebbero stati riconosciuti i compensi professionali secondo i minimi tariffari calcolati in base alla Legge 143/1949, eventualmente vidimati da uno dei due ordini professionali di appartenenza.
Gli architetti hanno prestato la loro opera in via pressoché esclusiva per oltre quattro anni consecutivi, fino all'insorgere di contrasti con il nei primi mesi del 2005 in relazione alla contabilizzazione delle CP_1 lavorazioni eseguite dall'appaltatore SIRIO s.r.l. Con missiva dell'8 luglio 2005 i professionisti hanno comunicato la loro autosospensione dall'incarico, adducendo il mancato pagamento di compensi per €
100.000,00 pur avendo ricevuto fino ad allora il pagamento di parcelle per complessivi € 634.151,64 oltre
IVA. È seguita una nutrita corrispondenza nella quale il ha contestato le pretese dei CP_1 professionisti e la loro ingiustificata autosospensione, mentre questi ultimi hanno ribadito le proprie argomentazioni rivendicando il mancato pagamento dei compensi.
Con successiva missiva del 6 ottobre 2006 il ha formalizzato la revoca dell'incarico degli CP_1 architetti e , contestando loro gravi e rilevanti vizi e difetti relativamente a diversi Parte_2 Pt_1 capannoni realizzati sotto la loro direzione dei lavori, nonché carenze nella situazione delle pratiche edilizie comunali e progettuali dei singoli lotti e la mancata riconsegna di tutta la documentazione in loro possesso relativa all'incarico professionale.
In tale contesto gli architetti hanno richiesto all'Ordine professionale la liquidazione delle spettanze secondo i minimi tariffari vigenti per l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico. L'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino ha liquidato gli onorari in complessivi € 1.775.708,11 oltre IVA e CNPAIA,
pagina 3 di 14 considerando tra l'altro una percentuale per conglobamento dei compensi accessori del 30% per i fabbricati e del 35% per le infrastrutture e l'area servizi.
A fronte del mancato pagamento del saldo, detratti gli acconti già versati dal per € 520.684,18 CP_1 oltre IVA e CNPAIA, gli architetti hanno ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n.
3810/2006 del 12 aprile 2006 per l'importo di € 1.272.782,74 (di cui € 1.255.023,93 per onorari imponibili ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella) oltre accessori.
Il Consorzio ha proposto opposizione contestando l'autenticità dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, deducendo il grave inadempimento dei professionisti e chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente diritto alla restituzione degli acconti versati per € 538.914,54 e al risarcimento dei danni quantificati in € 361.324,20 oltre ulteriori importi da determinarsi. La vicenda processuale che ne è seguita ha visto il susseguirsi di tre gradi di giudizio, fino alla sentenza oggi impugnata per revocazione, attraverso i quali si è progressivamente definito l'inquadramento giuridico del rapporto, con particolare riferimento alla qualificazione del comportamento dei professionisti (autosospensione anziché recesso) e alla conseguente applicabilità dell'accordo integrativo del 2004 ai fini della determinazione dei compensi secondo i minimi tariffari.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NEI PRECEDENTI GRADI
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Torino ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. , per accertare la sussistenza delle contestazioni mosse dal Persona_1 in relazione alla prestazione professionale degli architetti e verificare la congruità della parcella CP_1 posta a base del decreto ingiuntivo. Il CTU ha proceduto alla quantificazione dei compensi secondo due ipotesi alternative: la prima in applicazione del disciplinare del 31 luglio 2001, con le riduzioni ivi previste rispetto alla tariffa professionale, pervenendo all'importo di € 1.154.628,64; la seconda in applicazione dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, facendo riferimento ai minimi tariffari senza riduzioni, determinando l'importo di € 1.464.451,68. In entrambe le ipotesi il CTU si è discostato in senso riduttivo dai criteri di liquidazione seguiti dall'Ordine professionale, in particolare considerando il conglobamento dei compensi accessori nella misura del 20% anziché del 30-35%.
Con sentenza n. 7398/2011 del 14 dicembre 2011 il Tribunale, verificata attraverso CTU grafologica l'autenticità della sottoscrizione dell'accordo integrativo del 2004 e respinti i restanti profili di opposizione del , tuttavia riteneva che nel caso di specie non si fosse verificato il presupposto per la CP_1 determinazione dei compensi secondo tariffa previsto dall'accordo integrativo, avendo i professionisti manifestato il loro recesso dal contratto con la missiva dell'8 luglio 2005. Di conseguenza ha determinato il compenso sulla base del disciplinare del 2001 e, aderendo alle valutazioni del CTU, ha operato alcune ulteriori riduzioni con particolare riferimento alla voce per conglobamento compensi accessori. In
pagina 4 di 14 definitiva, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il al pagamento dell'importo di € CP_1
651.468,89 oltre accessori.
La Corte d'Appello di Torino, adita da entrambe le parti, con sentenza n. 945/2015 del 19 maggio 2015 respingeva sia l'appello principale del che quello incidentale degli architetti, confermando CP_1 integralmente la decisione di primo grado. In particolare, ha ritenuto che il comportamento dei professionisti fosse qualificabile come recesso dall'incarico e che pertanto non trovasse applicazione l'accordo integrativo del 2004 con i relativi minimi tariffari non scontati.
Gli architetti hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva qualificato il loro comportamento come recesso anziché come eccezione di inadempimento, con conseguente erronea esclusione dell'applicabilità dell'accordo integrativo del 2004. La Suprema Corte, con sentenza n. 17217/2020 del 18 agosto 2020, accoglieva il ricorso, rilevando che il giudice d'appello aveva errato nel considerare l'autosospensione dei professionisti alla stregua di una manifestazione di recesso, trascurando di valutare che il loro comportamento avrebbe potuto connotarsi in termini di eccezione di inadempimento.
In particolare, la Cassazione rimetteva alla Corte d'Appello la necessaria rivalutazione de "la portata delle dichiarazioni svolte dagli odierni ricorrenti nella loro missiva dell'8/7/2005 alla luce della differenza tra cessazione e sospensione della prestazione, tenendo altresì conto del complessivo contegno delle parti, quale risultante dalla corrispondenza tra le stesse intercorse". La Suprema Corte quindi precisava che "la cassazione della statuizione secondo cui il rapporto professionale era cessato per recesso degli architetti implica la necessità di riesaminare, in sede di rinvio, la questione della regolazione del compenso ai medesimi spettante secondo i patti di cui al disciplinare del 31/7/2001 o quelli di cui all'accordo integrativo del 31/3/2004, alla luce del nuovo accertamento che tale giudice svolgerà in ordine alla questione se il rapporto
d'opera sia cessato per recesso dei professionisti, manifestato con la loro lettera dell'8/7/2005, o per la successiva revoca dell'incarico da parte del committente".
Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1253/2022, depositata in data 5 dicembre 2022 (pronunciata nel giudizio di rinvio R.G. 1262/2020 a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte con sentenza n. 17217/2020), oggi impugnata, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per revocazione, qualificava il comportamento dei professionisti in termini di legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento e ha conseguentemente ritenuto applicabile l'accordo integrativo del 2004, determinando il compenso secondo i criteri ivi previsti ma contenendolo nei limiti del petitum originario.
Tale decisione è stata seguita da un tentativo degli architetti di ottenere la correzione di quello che ritenevano un errore materiale nella quantificazione del credito, rigettato dalla Corte con ordinanza del 21 marzo 2023 sul rilievo che non si trattava di mera svista ma della richiesta di sostituire la decisione con altra fondata su diversa ricostruzione dell'importo dovuto.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE pagina 5 di 14 La sentenza che ha definito il giudizio di rinvio, nell'operare la rivalutazione della causa di cessazione del rapporto professionale controverso, secondo quanto commesso dalla Corte di Cassazione nella ricordata pronuncia, ha dunque qualificato il comportamento degli architetti e in termini di Pt_1 Parte_2 legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento, anziché di recesso dal contratto di prestazione professionale come ritenuto nei precedenti gradi. Tale diversa qualificazione ha comportato l'applicabilità al rapporto dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, in luogo del disciplinare di incarico del 31 luglio 2001, con conseguente diritto dei professionisti alla liquidazione dei compensi secondo i minimi tariffari previsti dalla Legge n. 143/1949, senza le riduzioni contemplate nel disciplinare originario.
La Corte territoriale ha quindi proceduto alla quantificazione del compenso spettante agli architetti e Pt_1 facendo riferimento ai criteri dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004 e condividendo il Parte_2 conteggio alternativo effettuato dal CTU in primo grado, il quale aveva riconosciuto la maggiorazione del
25% per incarico parziale ma aveva conteggiato il conglobamento dei compensi accessori nella percentuale del 20%, a fronte di quella del 30% liquidata dall'Ordine professionale.
La sentenza rilevava che il CTU, applicando l'art. 13 comma 2 della tariffa professionale, era pervenuto ad un valore di € 1.464.451,68, superiore all'originario petitum azionato con il ricorso monitorio quantificato in € 1.272.782,74. Di conseguenza, la Corte riteneva di dover contenere la condanna nei limiti della domanda, liquidando il corrispettivo spettante agli attori in € 1.272.782,74, oltre accessori, dal quale, detratti gli acconti già versati dal per € 520.918,56, ha determinato il residuo dovuto in € CP_1
751.864,18, cui ha aggiunto € 17.758,81 per spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale.
In definitiva, il dispositivo della sentenza impugnata ha condannato il al Controparte_1 pagamento in favore degli architetti e della somma complessiva di € 769.622,99, oltre Pt_1 Parte_2
CNPAIA ed IVA di legge sull'importo di € 751.864,18, nonché interessi legali dalla data della domanda monitoria (12 aprile 2006) sino al saldo.
Quanto alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, la Corte le ha liquidate con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 520.000 a € 1.000.000 e per le fasi effettivamente svolte, disponendone la compensazione nella misura del 50% e ponendo la residua quota a carico del . Analogamente ha CP_1 confermato la ripartizione al 50% delle spese di CTU di primo grado.
Gli architetti e come cennato, hanno dapprima tentato la via della correzione dell'errore Pt_1 Parte_2 materiale con istanza del 9 febbraio 2023, rigettata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 21 marzo 2023 sul rilievo che non si trattava di mera svista o dimenticanza emergente dalla motivazione della sentenza, bensì della richiesta di sostituire la decisione con altra fondata su diversa ricostruzione dell'importo a credito al netto degli acconti, talché l'errore di fatto non poteva formare oggetto di mero intervento rettificativo, semmai di revocazione per errore materiale, ove ne sussistessero tutti i presupposti di legge. pagina 6 di 14 La sentenza impugnata costituisce dunque l'epilogo di un complesso iter processuale che ha visto susseguirsi, nell'arco di oltre 17 anni, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il giudizio di cassazione e infine il giudizio di rinvio, nel corso dei quali si è progressivamente definito l'inquadramento giuridico del rapporto tra le parti, con particolare riferimento alla qualificazione del comportamento dei professionisti e alla conseguente individuazione della disciplina contrattuale applicabile ai fini della determinazione dei compensi, ma permane oggetto di contestazione la quantificazione del corrispettivo postulata dalla Corte territoriale nella sentenza gravata, limitatamente al calcolo dello stesso, per errore di fatto in cui il collegio sarebbe incorso.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Con atto di citazione per revocazione notificato il 1° giugno 2023 gli architetti e hanno Pt_1 Parte_2 impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1253/2022 deducendo tre motivi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo gli attori lamentano l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74 oltre accessori. Sostengono che tale importo rappresentava in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale in € 1.775.708,11 e gli acconti già versati dal per € 520.684,18. Evidenziano come CP_1 la sentenza impugnata abbia erroneamente raffrontato l'importo di € 1.272.782,74, che costituiva il residuo credito al netto degli acconti, con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti al lordo degli acconti. Tale errore avrebbe indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti della domanda, non considerando che il petitum originario era in realtà superiore all'importo determinato dal CTU.
Con il secondo motivo, conseguente al primo, gli attori censurano la mancata rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale. Rilevano che la Corte, pur avendo affermato che "una differente valutazione dei compensi accessori non sarebbe in linea di principio impedita", non ha poi proceduto a tale rivalutazione ritenendo erroneamente che la condanna dovesse essere contenuta nei limiti della domanda. Sostengono che, applicando la percentuale del 30% per i compensi accessori conglobati in luogo di quella del 20% considerata dal CTU, il compenso complessivo ammonterebbe a € 1.586.489,32, da cui, detratti gli acconti, deriverebbe un credito residuo di €
1.065.570,76 oltre spese di liquidazione parcella per € 17.758,81.
Con il terzo motivo gli attori chiedono la revisione del regime delle spese di lite, sia in relazione allo scaglione di valore applicabile, che dovrebbe essere quello da € 1.000.000 a € 2.000.000 considerando anche gli interessi sul credito risalente agli anni 2001-2005, sia in relazione alla compensazione disposta nella misura del 50%, ritenuta eccessiva alla luce del sostanziale accoglimento delle loro ragioni e della totale soccombenza del sulle domande riconvenzionali. CP_1 pagina 7 di 14 Il si è costituito con comparsa del 13 settembre 2023 contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di revocazione.
In particolare, quanto al primo motivo, eccepisce che non ricorrerebbe un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., dovendo la fattispecie essere eventualmente censurata con ricorso per cassazione ex art. 360 nn. 3, 4 o 5 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e/o 115 c.p.c. Sostiene che la sentenza non avrebbe affermato che la liquidazione dell'Ordine professionale fosse di importo diverso da quello risultante dal documento e che l'eventuale errore nell'interpretazione della domanda non potrebbe dar luogo a revocazione.
Quanto al secondo motivo, il deduce che la Corte avrebbe espressamente condiviso la CP_1 quantificazione dei compensi accessori operata dal CTU nella misura del 20% e che tale valutazione non potrebbe essere sindacata in sede di revocazione. Evidenzia come il CTU avesse ritenuto congrua tale percentuale in quanto oggetto di preventivo accordo nel disciplinare del 31 luglio 2001.
Sul terzo motivo relativo alle spese, il convenuto sostiene che non vi sarebbe alcuna connessione tra l'errore invocato dagli attori e il punto della decisione concernente la liquidazione delle spese di lite, essendo i presupposti della compensazione (esito complessivo della controversia e accoglimento parziale delle domande) destinati a rimanere invariati anche in caso di accoglimento della revocazione.
Con le memorie conclusionali depositate il 23 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, ribadendo gli argomenti già svolti negli atti introduttivi. Gli architetti hanno in particolare insistito sulla natura di errore revocatorio dell'errata individuazione del petitum originario, evidenziando come esso emerga dal mero raffronto tra la sentenza e gli atti di causa senza necessità di particolari indagini. Il ha invece ribadito che si tratterebbe di un errore di giudizio CP_1 nell'interpretazione della domanda, come tale non censurabile attraverso il rimedio della revocazione.
Con le note di replica del 10 febbraio 2025 gli attori hanno ulteriormente precisato che l'originario petitum cui si riferisce la sentenza impugnata è il credito maturato al lordo degli acconti, come si ricaverebbe dal richiamo operato dalla Corte alla CTU nella parte in cui ha determinato la spettanza complessiva in €
1.464.451,68.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Deve preliminarmente darsi atto che si è formato il giudicato interno sui seguenti punti: la qualificazione del comportamento degli architetti e in termini di legittima eccezione di inadempimento Pt_1 Parte_2 anziché di recesso dal contratto;
la conseguente applicabilità dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004 ai fini della determinazione dei compensi secondo i minimi tariffari previsti dalla Legge n. 143/1949;
l'autenticità della sottoscrizione dell'accordo integrativo da parte del legale rappresentante del;
CP_1
l'infondatezza delle domande riconvenzionali proposte dal CON.I.G. in relazione all'asserito inadempimento dei professionisti. pagina 8 di 14 È altresì pacifico tra le parti che il CTU arch. , nell'ipotesi alternativa di calcolo basata Per_1 sull'accordo integrativo del 2004, ha determinato il compenso complessivo spettante ai professionisti in €
1.464.451,68, applicando una percentuale del 20% per il conglobamento dei compensi accessori, e che l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino aveva invece liquidato gli onorari in complessivi €
1.775.708,11 considerando una percentuale del 30% per i fabbricati e del 35% per le infrastrutture. Non è contestato neppure l'ammontare degli acconti versati dal , quantificati in € 520.918,56. CP_1
Le questioni controverse sottoposte all'esame della Corte attengono alla sussistenza dei presupposti per la revocazione della sentenza impugnata sotto tre distinti profili.
Il primo motivo di revocazione concerne l'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74. Secondo gli attori tale importo rappresenterebbe in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale (€ 1.775.708,11) e gli acconti già versati (€ 520.684,18), mentre la Corte avrebbe erroneamente raffrontato tale importo, che costituiva il residuo credito al netto degli acconti, con quello di
€ 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo al lordo degli acconti. Il CP_1 contesta che si tratti di errore revocatorio, sostenendo che l'eventuale errata interpretazione della domanda potrebbe essere censurata solo con ricorso per cassazione.
Il secondo motivo, nella prospettazione di parte appellante conseguenziale al primo, riguarda la mancata rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale (30-
35%). Gli attori sostengono che la Corte, pur avendo affermato che "una differente valutazione dei compensi accessori non sarebbe in linea di principio impedita", non vi ha poi proceduto ritenendo erroneamente che la condanna dovesse essere contenuta nei limiti della domanda. Il replica che CP_1 la Corte avrebbe espressamente condiviso la quantificazione operata dal CTU nella misura del 20% e che tale valutazione non potrebbe essere sindacata in sede di revocazione.
Il terzo motivo attiene alla revisione del regime delle spese di lite sotto due profili: lo scaglione di valore applicabile, che secondo gli attori dovrebbe essere quello da € 1.000.000 a € 2.000.000 considerando anche gli interessi sul credito risalente agli anni 2001-2005; la compensazione disposta nella misura del 50%, ritenuta eccessiva alla luce del sostanziale accoglimento delle loro ragioni. Il eccepisce che non vi CP_1 sarebbe connessione tra l'errore invocato e il punto della decisione relativo alle spese.
Le conclusioni formulate dagli attori sono articolate in via principale e subordinata: in via principale chiedono la condanna del al pagamento di € 1.083.329,57 (di cui € 1.065.570,76 per compensi, CP_1 calcolati applicando la percentuale del 30% per compensi accessori, ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella); in subordine € 1.022.310,75 (di cui € 1.004.551,94 per compensi, calcolati con percentuale del 25%, ed € 17.758,81 per spese liquidazione); in ulteriore subordine € 961.291,93 (di cui €
pagina 9 di 14 943.533,12 per compensi ed € 17.758,81 per spese liquidazione). Il tutto oltre accessori e con revisione del regime delle spese di lite.
Il ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e CP_1 comunque infondate, con conferma della sentenza impugnata.
La Corte è dunque chiamata a verificare: se l'errata individuazione dell'originario petitum costituisca errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.; se, in caso affermativo, debba procedersi alla rideterminazione dei compensi accessori conglobati in misura superiore al 20%; se il diverso importo eventualmente riconosciuto comporti la necessità di rivedere il regime delle spese di lite quanto allo scaglione di valore e alla misura della compensazione.
Va preliminarmente dato atto della corretta proposizione del ricorso per revocazione direttamente davanti a questa Corte, in conformità al disposto dell'art. 398 c.p.c. secondo cui 'La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata'. Nel caso di specie, sussiste la legittimazione degli attori in quanto parti del precedente giudizio e parzialmente soccombenti rispetto alle loro pretese.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di revocazione proposta dagli architetti e si fonda dunque sull'asserita Pt_1 Parte_2 sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. che avrebbe inficiato la sentenza n.
1253/2022 di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74 oltre accessori, operando su tale base un raffronto con l'importo di €
1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza civile (cfr. infra), l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti cumulativi: 1) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale;
2) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
3) deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in modo incontestabile che:
a) l'Ordine degli Architetti ha liquidato il compenso complessivo in € 1.775.708,11;
b) gli acconti versati ammontavano a € 520.684,18;
c) la differenza di € 1.255.023,93, sommata alle spese di liquidazione parcella di € 17.758,81, ha determinato l'importo di € 1.272.782,74 per cui è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
pagina 10 di 14 La sentenza impugnata, nel quantificare il credito spettante agli architetti, ha erroneamente considerato l'importo di € 1.272.782,74 quale petitum originario al lordo degli acconti, confrontandolo con la quantificazione operata dal CTU in € 1.464.451,68, anch'essa al lordo degli acconti.
Nel caso in esame, si ravvisa proprio tale svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, in quanto:
1) è pacifico tra le parti che la tariffa applicabile sia quella più favorevole agli architetti, come stabilito dall'accordo integrativo del 31.3.2004;
2) non è controversa la quantificazione operata dal CTU sulla base di tale tariffa in € 1.464.451,68;
3) è documentalmente accertato che il petitum originario al lordo degli acconti ammontava a €
1.775.708,11, come liquidato dall'Ordine professionale;
4) è incontestata l'entità degli acconti versati, quantificati dal CTU in € 520.918,56 con minimo scostamento rispetto all'importo di € 520.684,18 indicato nel ricorso monitorio.
L'errore della Corte non attiene dunque all'interpretazione della domanda o alla scelta dei criteri di liquidazione, profili sui quali si è formato il giudicato interno, ma consiste nella mera svista percettiva che ha portato a confrontare due grandezze non omogenee: l'importo di € 1.272.782,74, che rappresentava il residuo credito al netto degli acconti, con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU al lordo degli acconti.
Tale errore emerge ictu oculi dal semplice raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di complesse indagini interpretative, ed ha carattere decisivo avendo indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti di un petitum erroneamente individuato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con costante orientamento che l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti cumulativi e concorrenti. Come affermato dalla
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6159 del 7 marzo 2024, l'errore revocatorio "deve consistere in una falsa percezione della realtà oggettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato". Tale errore deve presentare tre requisiti fondamentali: deve risultare con immediatezza ed obiettività senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa;
non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato.
Nel caso di specie, l'errore denunciato dagli architetti ricorrenti con il primo motivo presenta tutti i caratteri dell'errore revocatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, nel quantificare il credito spettante ai professionisti, ha rilevato che "l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio era di complessivi € 1.272.782,74, oltre CNPAIA ed IVA di legge, oltre € 17.758,81 per spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale" e ha raffrontato tale importo con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti. pagina 11 di 14 Tuttavia, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in modo incontrovertibile che gli architetti hanno esposto che "il corrispettivo maturato per tutta questa attività è stato liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino in complessivi Euro 1.775.708,11 (oltre IVA e C.N.P.A.I.A.)" e che "nonostante i reiterati solleciti, per questa loro attività essi hanno tuttavia percepito soltanto taluni acconti, nella misura di complessivi Euro
520.684,18 (oltre Iva e C.n.p.a.i.a.), di guisa che ad oggi sono tuttora in credito della residua somma di Euro
1.255.023,93, oltre IVA e C.N.P.A.I.A., cui deve essere aggiunto l'importo di Euro 17.758,81, quale rimborso del costo sostenuto per la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine".
L'errore commesso dalla Corte d'Appello in sede di rinvio consiste pertanto in una svista percettiva oggettivamente rilevabile dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. Come precisato dalla
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3362 del 10 febbraio 2025, nel solco di un consolidato e risalente orientamento, l'errore revocatorio "deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa".
Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha erroneamente considerato l'importo di € 1.272.782,74 quale
"originario petitum" al lordo degli acconti, mentre tale somma rappresentava in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale in € 1.775.708,11 e gli acconti già versati dal
. Tale errore ha indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti di un petitum CP_1 erroneamente individuato, non considerando che il petitum originario era superiore all'importo di €
1.464.451,68 determinato dal CTU.
La natura revocatoria dell'errore emerge con particolare evidenza dalla circostanza che la sentenza impugnata, nel richiamare la quantificazione operata dal CTU, si è riferita espressamente al credito al lordo degli acconti, come risulta dal passaggio in cui afferma che "il CTU di primo grado, con motivata e condivisibile valutazione, operata applicando quanto previsto dall'art. 13, comma 2 della Tariffa professionale (L. 2.3.1949, n. 143), è pervenuto ad un valore addirittura superiore (€ 1.464.451,68) all'originario petitum". È evidente che il raffronto operato dalla Corte doveva avvenire tra grandezze omogenee, ossia tra l'importo di € 1.464.451,68 determinato dal CTU al lordo degli acconti e l'importo di € 1.775.708,11 liquidato dall'Ordine professionale, anch'esso al lordo degli acconti.
Nel caso in esame, è evidente che, corretto l'errore percettivo, la decisione non avrebbe potuto mantenere la sua base logico-giuridica, dovendo riconoscere agli architetti il maggior credito derivante dalla corretta applicazione dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004.
L'errore presenta inoltre il carattere della non controversialità, non avendo costituito oggetto di specifica contestazione tra le parti. Come emerge dagli atti di causa, l'importo di € 1.775.708,11 quale liquidazione dell'Ordine professionale non è mai stato contestato dal , che si è limitato a eccepire CP_1
l'inapplicabilità dell'accordo integrativo del 2004 e la necessità di applicare le riduzioni previste dal pagina 12 di 14 disciplinare del 2001. La questione dell'entità della liquidazione dell' non ha mai Parte_3 costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia dovuto pronunciarsi.
La natura meramente percettiva dell'errore esclude che possa configurarsi un'attività valutativa del giudice sindacabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata nella parte in cui ha contenuto la condanna nei limiti dell'importo di € 1.272.782,74, dovendosi invece riconoscere agli architetti il credito di €
943.533,12 (pari alla differenza tra € 1.464.451,68 determinato dal CTU ed € 520.918,56 versato in acconto), oltre € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella, per un totale di € 961.291,93.
Quanto al secondo motivo di revocazione, relativo alla rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale (30-35% anziché 20%), esso non può trovare accoglimento in questa sede, attenendo non già ad un errore percettivo ma ad una valutazione di merito operata dal CTU
e condivisa dalla Corte con motivazione immune da vizi revocatori. La sentenza impugnata ha espressamente motivato ritenendo "motivata e condivisibile" la valutazione operata dal CTU che ha quantificato tali compensi nella misura del 20%.
Nel caso di specie, la quantificazione dei compensi accessori nella misura del 20% costituisce una valutazione tecnica operata dal CTU e condivisa dalla Corte sulla base di criteri motivati, non una svista percettiva. La Corte ha infatti espressamente considerato che tale percentuale era stata oggetto di preventivo accordo tra le parti nel disciplinare del 31 luglio 2001 e che il CTU aveva motivato tale scelta sulla base di criteri tecnici apprezzabili.
Infondata, infine, è la richiesta di riconoscimento degli interessi anatocistici, introdotta per la prima volta con l'atto di citazione per revocazione, poiché il giudizio di revocazione non può essere utilizzato per introdurre domande nuove rispetto a quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata. Non
v'è luogo, poi, alla modifica della misura della compensazione (50%) e alla quantificazione delle spese secondo un diverso scaglione, posto che entrambe le statuizioni ineriscono prettamente le determinazioni volitive della corte e non sono frutto di un errore percettivo ictu oculi. Va peraltro considerato che la compensazione parziale mantiene una sua logica consequenzialità anche all'esito della rimozione degli effetti dell'errore, ben sussistendo un fenomeno di sostanziale reciproca soccombenza parziale.
In conclusione, pur nella consapevolezza della natura eccezionale del rimedio revocatorio, nel caso specifico sussistono tutti i presupposti per il suo accoglimento, limitatamente al primo motivo, trattandosi di un errore che attiene alla mera percezione di dati numerici pacifici e che ha determinato un'erronea quantificazione del credito.
Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si pongono a carico del
, liquidandosi come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i CP_1 valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa che, considerato l'importo capitale pagina 13 di 14 individuato, resta ancorato a quello relativo a controversie di valore non superiore al milione di euro, limitatamente alle fasi concretamente esperite (dunque esclusa quella di trattazione/istruttoria) e così è €
5706,00 per quella di studio, € 3318,00 per quella introduttiva ed € 9487,00 per quella decisoria, pari ad €
18.511 (arrotondata ad € 18.500).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dagli architetti e avverso la sentenza n. 1253/2022 Parte_1 Parte_2 di questa Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di revocazione proposta avverso la sentenza n. 1253/2022 depositata il 5 dicembre 2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore degli architetti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 961.291,93 (di cui € 943.533,12 per compensi professionali ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella), oltre CNPAIA ed IVA di legge sull'importo di € 943.533,12, nonché interessi legali dalla data della domanda monitoria sino al saldo;
2) rigetta nel resto la domanda di revocazione;
3) condanna il alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 giudizio di revocazione, che liquida in complessivi € 18.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi documentati (marca e contributo unificato);
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 4 aprile
2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Silvia Orlando
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da:
IN PROPRIO (C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VAUDETTI CARLO per procura C.F._2 allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE VITTORIO e presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in C.SO CASTELFIDARDO, 1 10128 TORINO, per procura allegata alla comparsa di risposta, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: revocazione ordinaria ex art. 395 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte ecc.ma, a) previa se del caso chiamata del CTU arch. a chiarimenti o per il conferimento Persona_1 di nuovo mandato volto a quantificare l'effettivo credito per cui è causa con particolare riferimento all'applicazione di percentuale maggiorata per la voce compensi accessori conglobati;
b) previa per quanto occorrer possa assunzione dei mezzi istruttori dedotti in prime cure con memorie ex art. 183 n. 2) e 3) cpc in data 16/4/2007 e 7/5/2007 (per la parte non
pagina 1 di 14 ancora ammessa); c) previa acquisizione dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio;
d) revocare parzialmente la sentenza di questa ecc.ma Corte di appello di Torino, Sezione I civile, n. 1253/2022, depositata in data 5/12/2022, resa a definizione del procedimento RG 1262/2020, non notificata;
quindi in sede rescissoria e) accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il a corrispondere a e l'importo Controparte_1 Parte_1 Parte_2 capitale di: - € 1.083.329,57, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 1.065.570,76; - in subordine, salvo gravame,
€ 1.022.310,75, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 1.004.551,94; - in ulteriore subordine, salvo gravame, €
961.291,93, oltre CNPAIA ed IVA sull'imponibile di € 943.533,12, salvo importo veriore determinando, oltre
CNPAIA ed IVA sull'imponibile nel caso veriore determinando, oltre in ogni caso interessi di legge, anche semestralmente composti ex art. 1283 cc dal 1/6/2023 (data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), fino al saldo, e salvi gli acconti nelle more dal debitore versati in esecuzione della Sentenza del Tribunale;
f) Rideterminare il regime delle spese di lite e di CTU dei precedenti gradi di giudizio in funzione del canone della soccombenza e dei profili esposti in parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in particolare riconsiderando lo scaglione di valore e addebitando dette spese per intero al escluse compensazioni o quanto meno con Controparte_1 compensazioni inferiori al 50%. g) Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate, confermando la sentenza della medesima Corte, quale Giudice del rinvio, n. 1253/2022, depositata in data 5.12.2022, non notificata, nell'ambito del giudizio R.G. 1262/2020. Voglia, altresì, rigettare le istanze istruttorie avversarie, in quanto irrilevanti, inammissibili e, comunque, incompatibili con i limiti del giudizio revocatorio. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i mezzi istruttori richiesti da controparte, vorrà questa Ecc.ma Corte disporre, qualora ritenuto necessario, la rinnovazione della CTU già svolta in primo grado, ovvero, la convocazione a chiarimenti del CTU Arch. sui temi di indagine rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio revocatorio e, sempre per quanto Persona_1 occorrer possa, l'assunzione dei mezzi istruttori declinati da questa parte convenuta con le memorie in primo grado ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17.04.2007, e ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 3.05.2007 (dep. il 4.05.2007), con riferimento a quelli allo stato non ammessi. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio ex D.M.
10.03.2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 13/08/2022, n. 147, oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia trae origine dal rapporto professionale intercorso tra gli architetti e Parte_1 [...]
e il avente ad oggetto la progettazione e direzione Parte_2 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 14 lavori di un ampio complesso industriale nel comune di , composto da trentuno lotti destinati ad CP_1 accogliere edifici a destinazione produttiva con relativi uffici ed infrastrutture comuni.
Il rapporto è stato regolato inizialmente dal disciplinare di incarico del 31 luglio 2001, con il quale i professionisti si erano impegnati a svolgere l'attività di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/1996, sia con riferimento ai singoli lotti che alle opere di urbanizzazione denominate "Sezione Infrastrutture".
Tale disciplinare prevedeva, attraverso le tabelle allegate, una riduzione del 30% rispetto ai minimi della tariffa professionale allora vigente (L. 143/1949) per ciascuna categoria di prestazione, assumendo quale base di calcolo un importo forfettario dei lavori per tutti i trentuno lotti del complesso.
Successivamente, a fronte della parcellizzazione dei lavori tra varie imprese che ha comportato la necessità per i professionisti di eseguire progettazione e direzione lavori "su misura" per ciascun lotto secondo le specifiche esigenze dei singoli consorziati assegnatari, le parti hanno sottoscritto in data 31 marzo 2004 un accordo integrativo. Tale accordo ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico da parte del , si CP_1 sarebbero intesi come decaduti il contenuto e le condizioni del disciplinare originario e per tutte le prestazioni svolte e documentate alla data della revoca sarebbero stati riconosciuti i compensi professionali secondo i minimi tariffari calcolati in base alla Legge 143/1949, eventualmente vidimati da uno dei due ordini professionali di appartenenza.
Gli architetti hanno prestato la loro opera in via pressoché esclusiva per oltre quattro anni consecutivi, fino all'insorgere di contrasti con il nei primi mesi del 2005 in relazione alla contabilizzazione delle CP_1 lavorazioni eseguite dall'appaltatore SIRIO s.r.l. Con missiva dell'8 luglio 2005 i professionisti hanno comunicato la loro autosospensione dall'incarico, adducendo il mancato pagamento di compensi per €
100.000,00 pur avendo ricevuto fino ad allora il pagamento di parcelle per complessivi € 634.151,64 oltre
IVA. È seguita una nutrita corrispondenza nella quale il ha contestato le pretese dei CP_1 professionisti e la loro ingiustificata autosospensione, mentre questi ultimi hanno ribadito le proprie argomentazioni rivendicando il mancato pagamento dei compensi.
Con successiva missiva del 6 ottobre 2006 il ha formalizzato la revoca dell'incarico degli CP_1 architetti e , contestando loro gravi e rilevanti vizi e difetti relativamente a diversi Parte_2 Pt_1 capannoni realizzati sotto la loro direzione dei lavori, nonché carenze nella situazione delle pratiche edilizie comunali e progettuali dei singoli lotti e la mancata riconsegna di tutta la documentazione in loro possesso relativa all'incarico professionale.
In tale contesto gli architetti hanno richiesto all'Ordine professionale la liquidazione delle spettanze secondo i minimi tariffari vigenti per l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico. L'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino ha liquidato gli onorari in complessivi € 1.775.708,11 oltre IVA e CNPAIA,
pagina 3 di 14 considerando tra l'altro una percentuale per conglobamento dei compensi accessori del 30% per i fabbricati e del 35% per le infrastrutture e l'area servizi.
A fronte del mancato pagamento del saldo, detratti gli acconti già versati dal per € 520.684,18 CP_1 oltre IVA e CNPAIA, gli architetti hanno ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n.
3810/2006 del 12 aprile 2006 per l'importo di € 1.272.782,74 (di cui € 1.255.023,93 per onorari imponibili ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella) oltre accessori.
Il Consorzio ha proposto opposizione contestando l'autenticità dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, deducendo il grave inadempimento dei professionisti e chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente diritto alla restituzione degli acconti versati per € 538.914,54 e al risarcimento dei danni quantificati in € 361.324,20 oltre ulteriori importi da determinarsi. La vicenda processuale che ne è seguita ha visto il susseguirsi di tre gradi di giudizio, fino alla sentenza oggi impugnata per revocazione, attraverso i quali si è progressivamente definito l'inquadramento giuridico del rapporto, con particolare riferimento alla qualificazione del comportamento dei professionisti (autosospensione anziché recesso) e alla conseguente applicabilità dell'accordo integrativo del 2004 ai fini della determinazione dei compensi secondo i minimi tariffari.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NEI PRECEDENTI GRADI
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Torino ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. , per accertare la sussistenza delle contestazioni mosse dal Persona_1 in relazione alla prestazione professionale degli architetti e verificare la congruità della parcella CP_1 posta a base del decreto ingiuntivo. Il CTU ha proceduto alla quantificazione dei compensi secondo due ipotesi alternative: la prima in applicazione del disciplinare del 31 luglio 2001, con le riduzioni ivi previste rispetto alla tariffa professionale, pervenendo all'importo di € 1.154.628,64; la seconda in applicazione dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, facendo riferimento ai minimi tariffari senza riduzioni, determinando l'importo di € 1.464.451,68. In entrambe le ipotesi il CTU si è discostato in senso riduttivo dai criteri di liquidazione seguiti dall'Ordine professionale, in particolare considerando il conglobamento dei compensi accessori nella misura del 20% anziché del 30-35%.
Con sentenza n. 7398/2011 del 14 dicembre 2011 il Tribunale, verificata attraverso CTU grafologica l'autenticità della sottoscrizione dell'accordo integrativo del 2004 e respinti i restanti profili di opposizione del , tuttavia riteneva che nel caso di specie non si fosse verificato il presupposto per la CP_1 determinazione dei compensi secondo tariffa previsto dall'accordo integrativo, avendo i professionisti manifestato il loro recesso dal contratto con la missiva dell'8 luglio 2005. Di conseguenza ha determinato il compenso sulla base del disciplinare del 2001 e, aderendo alle valutazioni del CTU, ha operato alcune ulteriori riduzioni con particolare riferimento alla voce per conglobamento compensi accessori. In
pagina 4 di 14 definitiva, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il al pagamento dell'importo di € CP_1
651.468,89 oltre accessori.
La Corte d'Appello di Torino, adita da entrambe le parti, con sentenza n. 945/2015 del 19 maggio 2015 respingeva sia l'appello principale del che quello incidentale degli architetti, confermando CP_1 integralmente la decisione di primo grado. In particolare, ha ritenuto che il comportamento dei professionisti fosse qualificabile come recesso dall'incarico e che pertanto non trovasse applicazione l'accordo integrativo del 2004 con i relativi minimi tariffari non scontati.
Gli architetti hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva qualificato il loro comportamento come recesso anziché come eccezione di inadempimento, con conseguente erronea esclusione dell'applicabilità dell'accordo integrativo del 2004. La Suprema Corte, con sentenza n. 17217/2020 del 18 agosto 2020, accoglieva il ricorso, rilevando che il giudice d'appello aveva errato nel considerare l'autosospensione dei professionisti alla stregua di una manifestazione di recesso, trascurando di valutare che il loro comportamento avrebbe potuto connotarsi in termini di eccezione di inadempimento.
In particolare, la Cassazione rimetteva alla Corte d'Appello la necessaria rivalutazione de "la portata delle dichiarazioni svolte dagli odierni ricorrenti nella loro missiva dell'8/7/2005 alla luce della differenza tra cessazione e sospensione della prestazione, tenendo altresì conto del complessivo contegno delle parti, quale risultante dalla corrispondenza tra le stesse intercorse". La Suprema Corte quindi precisava che "la cassazione della statuizione secondo cui il rapporto professionale era cessato per recesso degli architetti implica la necessità di riesaminare, in sede di rinvio, la questione della regolazione del compenso ai medesimi spettante secondo i patti di cui al disciplinare del 31/7/2001 o quelli di cui all'accordo integrativo del 31/3/2004, alla luce del nuovo accertamento che tale giudice svolgerà in ordine alla questione se il rapporto
d'opera sia cessato per recesso dei professionisti, manifestato con la loro lettera dell'8/7/2005, o per la successiva revoca dell'incarico da parte del committente".
Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1253/2022, depositata in data 5 dicembre 2022 (pronunciata nel giudizio di rinvio R.G. 1262/2020 a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte con sentenza n. 17217/2020), oggi impugnata, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per revocazione, qualificava il comportamento dei professionisti in termini di legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento e ha conseguentemente ritenuto applicabile l'accordo integrativo del 2004, determinando il compenso secondo i criteri ivi previsti ma contenendolo nei limiti del petitum originario.
Tale decisione è stata seguita da un tentativo degli architetti di ottenere la correzione di quello che ritenevano un errore materiale nella quantificazione del credito, rigettato dalla Corte con ordinanza del 21 marzo 2023 sul rilievo che non si trattava di mera svista ma della richiesta di sostituire la decisione con altra fondata su diversa ricostruzione dell'importo dovuto.
3. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE pagina 5 di 14 La sentenza che ha definito il giudizio di rinvio, nell'operare la rivalutazione della causa di cessazione del rapporto professionale controverso, secondo quanto commesso dalla Corte di Cassazione nella ricordata pronuncia, ha dunque qualificato il comportamento degli architetti e in termini di Pt_1 Parte_2 legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento, anziché di recesso dal contratto di prestazione professionale come ritenuto nei precedenti gradi. Tale diversa qualificazione ha comportato l'applicabilità al rapporto dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004, in luogo del disciplinare di incarico del 31 luglio 2001, con conseguente diritto dei professionisti alla liquidazione dei compensi secondo i minimi tariffari previsti dalla Legge n. 143/1949, senza le riduzioni contemplate nel disciplinare originario.
La Corte territoriale ha quindi proceduto alla quantificazione del compenso spettante agli architetti e Pt_1 facendo riferimento ai criteri dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004 e condividendo il Parte_2 conteggio alternativo effettuato dal CTU in primo grado, il quale aveva riconosciuto la maggiorazione del
25% per incarico parziale ma aveva conteggiato il conglobamento dei compensi accessori nella percentuale del 20%, a fronte di quella del 30% liquidata dall'Ordine professionale.
La sentenza rilevava che il CTU, applicando l'art. 13 comma 2 della tariffa professionale, era pervenuto ad un valore di € 1.464.451,68, superiore all'originario petitum azionato con il ricorso monitorio quantificato in € 1.272.782,74. Di conseguenza, la Corte riteneva di dover contenere la condanna nei limiti della domanda, liquidando il corrispettivo spettante agli attori in € 1.272.782,74, oltre accessori, dal quale, detratti gli acconti già versati dal per € 520.918,56, ha determinato il residuo dovuto in € CP_1
751.864,18, cui ha aggiunto € 17.758,81 per spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale.
In definitiva, il dispositivo della sentenza impugnata ha condannato il al Controparte_1 pagamento in favore degli architetti e della somma complessiva di € 769.622,99, oltre Pt_1 Parte_2
CNPAIA ed IVA di legge sull'importo di € 751.864,18, nonché interessi legali dalla data della domanda monitoria (12 aprile 2006) sino al saldo.
Quanto alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, la Corte le ha liquidate con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 520.000 a € 1.000.000 e per le fasi effettivamente svolte, disponendone la compensazione nella misura del 50% e ponendo la residua quota a carico del . Analogamente ha CP_1 confermato la ripartizione al 50% delle spese di CTU di primo grado.
Gli architetti e come cennato, hanno dapprima tentato la via della correzione dell'errore Pt_1 Parte_2 materiale con istanza del 9 febbraio 2023, rigettata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 21 marzo 2023 sul rilievo che non si trattava di mera svista o dimenticanza emergente dalla motivazione della sentenza, bensì della richiesta di sostituire la decisione con altra fondata su diversa ricostruzione dell'importo a credito al netto degli acconti, talché l'errore di fatto non poteva formare oggetto di mero intervento rettificativo, semmai di revocazione per errore materiale, ove ne sussistessero tutti i presupposti di legge. pagina 6 di 14 La sentenza impugnata costituisce dunque l'epilogo di un complesso iter processuale che ha visto susseguirsi, nell'arco di oltre 17 anni, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il giudizio di cassazione e infine il giudizio di rinvio, nel corso dei quali si è progressivamente definito l'inquadramento giuridico del rapporto tra le parti, con particolare riferimento alla qualificazione del comportamento dei professionisti e alla conseguente individuazione della disciplina contrattuale applicabile ai fini della determinazione dei compensi, ma permane oggetto di contestazione la quantificazione del corrispettivo postulata dalla Corte territoriale nella sentenza gravata, limitatamente al calcolo dello stesso, per errore di fatto in cui il collegio sarebbe incorso.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Con atto di citazione per revocazione notificato il 1° giugno 2023 gli architetti e hanno Pt_1 Parte_2 impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1253/2022 deducendo tre motivi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo gli attori lamentano l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74 oltre accessori. Sostengono che tale importo rappresentava in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale in € 1.775.708,11 e gli acconti già versati dal per € 520.684,18. Evidenziano come CP_1 la sentenza impugnata abbia erroneamente raffrontato l'importo di € 1.272.782,74, che costituiva il residuo credito al netto degli acconti, con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti al lordo degli acconti. Tale errore avrebbe indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti della domanda, non considerando che il petitum originario era in realtà superiore all'importo determinato dal CTU.
Con il secondo motivo, conseguente al primo, gli attori censurano la mancata rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale. Rilevano che la Corte, pur avendo affermato che "una differente valutazione dei compensi accessori non sarebbe in linea di principio impedita", non ha poi proceduto a tale rivalutazione ritenendo erroneamente che la condanna dovesse essere contenuta nei limiti della domanda. Sostengono che, applicando la percentuale del 30% per i compensi accessori conglobati in luogo di quella del 20% considerata dal CTU, il compenso complessivo ammonterebbe a € 1.586.489,32, da cui, detratti gli acconti, deriverebbe un credito residuo di €
1.065.570,76 oltre spese di liquidazione parcella per € 17.758,81.
Con il terzo motivo gli attori chiedono la revisione del regime delle spese di lite, sia in relazione allo scaglione di valore applicabile, che dovrebbe essere quello da € 1.000.000 a € 2.000.000 considerando anche gli interessi sul credito risalente agli anni 2001-2005, sia in relazione alla compensazione disposta nella misura del 50%, ritenuta eccessiva alla luce del sostanziale accoglimento delle loro ragioni e della totale soccombenza del sulle domande riconvenzionali. CP_1 pagina 7 di 14 Il si è costituito con comparsa del 13 settembre 2023 contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di revocazione.
In particolare, quanto al primo motivo, eccepisce che non ricorrerebbe un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., dovendo la fattispecie essere eventualmente censurata con ricorso per cassazione ex art. 360 nn. 3, 4 o 5 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e/o 115 c.p.c. Sostiene che la sentenza non avrebbe affermato che la liquidazione dell'Ordine professionale fosse di importo diverso da quello risultante dal documento e che l'eventuale errore nell'interpretazione della domanda non potrebbe dar luogo a revocazione.
Quanto al secondo motivo, il deduce che la Corte avrebbe espressamente condiviso la CP_1 quantificazione dei compensi accessori operata dal CTU nella misura del 20% e che tale valutazione non potrebbe essere sindacata in sede di revocazione. Evidenzia come il CTU avesse ritenuto congrua tale percentuale in quanto oggetto di preventivo accordo nel disciplinare del 31 luglio 2001.
Sul terzo motivo relativo alle spese, il convenuto sostiene che non vi sarebbe alcuna connessione tra l'errore invocato dagli attori e il punto della decisione concernente la liquidazione delle spese di lite, essendo i presupposti della compensazione (esito complessivo della controversia e accoglimento parziale delle domande) destinati a rimanere invariati anche in caso di accoglimento della revocazione.
Con le memorie conclusionali depositate il 23 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, ribadendo gli argomenti già svolti negli atti introduttivi. Gli architetti hanno in particolare insistito sulla natura di errore revocatorio dell'errata individuazione del petitum originario, evidenziando come esso emerga dal mero raffronto tra la sentenza e gli atti di causa senza necessità di particolari indagini. Il ha invece ribadito che si tratterebbe di un errore di giudizio CP_1 nell'interpretazione della domanda, come tale non censurabile attraverso il rimedio della revocazione.
Con le note di replica del 10 febbraio 2025 gli attori hanno ulteriormente precisato che l'originario petitum cui si riferisce la sentenza impugnata è il credito maturato al lordo degli acconti, come si ricaverebbe dal richiamo operato dalla Corte alla CTU nella parte in cui ha determinato la spettanza complessiva in €
1.464.451,68.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Deve preliminarmente darsi atto che si è formato il giudicato interno sui seguenti punti: la qualificazione del comportamento degli architetti e in termini di legittima eccezione di inadempimento Pt_1 Parte_2 anziché di recesso dal contratto;
la conseguente applicabilità dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004 ai fini della determinazione dei compensi secondo i minimi tariffari previsti dalla Legge n. 143/1949;
l'autenticità della sottoscrizione dell'accordo integrativo da parte del legale rappresentante del;
CP_1
l'infondatezza delle domande riconvenzionali proposte dal CON.I.G. in relazione all'asserito inadempimento dei professionisti. pagina 8 di 14 È altresì pacifico tra le parti che il CTU arch. , nell'ipotesi alternativa di calcolo basata Per_1 sull'accordo integrativo del 2004, ha determinato il compenso complessivo spettante ai professionisti in €
1.464.451,68, applicando una percentuale del 20% per il conglobamento dei compensi accessori, e che l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino aveva invece liquidato gli onorari in complessivi €
1.775.708,11 considerando una percentuale del 30% per i fabbricati e del 35% per le infrastrutture. Non è contestato neppure l'ammontare degli acconti versati dal , quantificati in € 520.918,56. CP_1
Le questioni controverse sottoposte all'esame della Corte attengono alla sussistenza dei presupposti per la revocazione della sentenza impugnata sotto tre distinti profili.
Il primo motivo di revocazione concerne l'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74. Secondo gli attori tale importo rappresenterebbe in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale (€ 1.775.708,11) e gli acconti già versati (€ 520.684,18), mentre la Corte avrebbe erroneamente raffrontato tale importo, che costituiva il residuo credito al netto degli acconti, con quello di
€ 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo al lordo degli acconti. Il CP_1 contesta che si tratti di errore revocatorio, sostenendo che l'eventuale errata interpretazione della domanda potrebbe essere censurata solo con ricorso per cassazione.
Il secondo motivo, nella prospettazione di parte appellante conseguenziale al primo, riguarda la mancata rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale (30-
35%). Gli attori sostengono che la Corte, pur avendo affermato che "una differente valutazione dei compensi accessori non sarebbe in linea di principio impedita", non vi ha poi proceduto ritenendo erroneamente che la condanna dovesse essere contenuta nei limiti della domanda. Il replica che CP_1 la Corte avrebbe espressamente condiviso la quantificazione operata dal CTU nella misura del 20% e che tale valutazione non potrebbe essere sindacata in sede di revocazione.
Il terzo motivo attiene alla revisione del regime delle spese di lite sotto due profili: lo scaglione di valore applicabile, che secondo gli attori dovrebbe essere quello da € 1.000.000 a € 2.000.000 considerando anche gli interessi sul credito risalente agli anni 2001-2005; la compensazione disposta nella misura del 50%, ritenuta eccessiva alla luce del sostanziale accoglimento delle loro ragioni. Il eccepisce che non vi CP_1 sarebbe connessione tra l'errore invocato e il punto della decisione relativo alle spese.
Le conclusioni formulate dagli attori sono articolate in via principale e subordinata: in via principale chiedono la condanna del al pagamento di € 1.083.329,57 (di cui € 1.065.570,76 per compensi, CP_1 calcolati applicando la percentuale del 30% per compensi accessori, ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella); in subordine € 1.022.310,75 (di cui € 1.004.551,94 per compensi, calcolati con percentuale del 25%, ed € 17.758,81 per spese liquidazione); in ulteriore subordine € 961.291,93 (di cui €
pagina 9 di 14 943.533,12 per compensi ed € 17.758,81 per spese liquidazione). Il tutto oltre accessori e con revisione del regime delle spese di lite.
Il ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e CP_1 comunque infondate, con conferma della sentenza impugnata.
La Corte è dunque chiamata a verificare: se l'errata individuazione dell'originario petitum costituisca errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.; se, in caso affermativo, debba procedersi alla rideterminazione dei compensi accessori conglobati in misura superiore al 20%; se il diverso importo eventualmente riconosciuto comporti la necessità di rivedere il regime delle spese di lite quanto allo scaglione di valore e alla misura della compensazione.
Va preliminarmente dato atto della corretta proposizione del ricorso per revocazione direttamente davanti a questa Corte, in conformità al disposto dell'art. 398 c.p.c. secondo cui 'La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata'. Nel caso di specie, sussiste la legittimazione degli attori in quanto parti del precedente giudizio e parzialmente soccombenti rispetto alle loro pretese.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di revocazione proposta dagli architetti e si fonda dunque sull'asserita Pt_1 Parte_2 sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. che avrebbe inficiato la sentenza n.
1253/2022 di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto che l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio fosse di € 1.272.782,74 oltre accessori, operando su tale base un raffronto con l'importo di €
1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza civile (cfr. infra), l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti cumulativi: 1) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale;
2) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
3) deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in modo incontestabile che:
a) l'Ordine degli Architetti ha liquidato il compenso complessivo in € 1.775.708,11;
b) gli acconti versati ammontavano a € 520.684,18;
c) la differenza di € 1.255.023,93, sommata alle spese di liquidazione parcella di € 17.758,81, ha determinato l'importo di € 1.272.782,74 per cui è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
pagina 10 di 14 La sentenza impugnata, nel quantificare il credito spettante agli architetti, ha erroneamente considerato l'importo di € 1.272.782,74 quale petitum originario al lordo degli acconti, confrontandolo con la quantificazione operata dal CTU in € 1.464.451,68, anch'essa al lordo degli acconti.
Nel caso in esame, si ravvisa proprio tale svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, in quanto:
1) è pacifico tra le parti che la tariffa applicabile sia quella più favorevole agli architetti, come stabilito dall'accordo integrativo del 31.3.2004;
2) non è controversa la quantificazione operata dal CTU sulla base di tale tariffa in € 1.464.451,68;
3) è documentalmente accertato che il petitum originario al lordo degli acconti ammontava a €
1.775.708,11, come liquidato dall'Ordine professionale;
4) è incontestata l'entità degli acconti versati, quantificati dal CTU in € 520.918,56 con minimo scostamento rispetto all'importo di € 520.684,18 indicato nel ricorso monitorio.
L'errore della Corte non attiene dunque all'interpretazione della domanda o alla scelta dei criteri di liquidazione, profili sui quali si è formato il giudicato interno, ma consiste nella mera svista percettiva che ha portato a confrontare due grandezze non omogenee: l'importo di € 1.272.782,74, che rappresentava il residuo credito al netto degli acconti, con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU al lordo degli acconti.
Tale errore emerge ictu oculi dal semplice raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di complesse indagini interpretative, ed ha carattere decisivo avendo indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti di un petitum erroneamente individuato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con costante orientamento che l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti cumulativi e concorrenti. Come affermato dalla
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6159 del 7 marzo 2024, l'errore revocatorio "deve consistere in una falsa percezione della realtà oggettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato". Tale errore deve presentare tre requisiti fondamentali: deve risultare con immediatezza ed obiettività senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa;
non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato.
Nel caso di specie, l'errore denunciato dagli architetti ricorrenti con il primo motivo presenta tutti i caratteri dell'errore revocatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, nel quantificare il credito spettante ai professionisti, ha rilevato che "l'originario petitum azionato con il ricorso monitorio era di complessivi € 1.272.782,74, oltre CNPAIA ed IVA di legge, oltre € 17.758,81 per spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale" e ha raffrontato tale importo con quello di € 1.464.451,68 determinato dal CTU quale compenso complessivo spettante ai professionisti. pagina 11 di 14 Tuttavia, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in modo incontrovertibile che gli architetti hanno esposto che "il corrispettivo maturato per tutta questa attività è stato liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino in complessivi Euro 1.775.708,11 (oltre IVA e C.N.P.A.I.A.)" e che "nonostante i reiterati solleciti, per questa loro attività essi hanno tuttavia percepito soltanto taluni acconti, nella misura di complessivi Euro
520.684,18 (oltre Iva e C.n.p.a.i.a.), di guisa che ad oggi sono tuttora in credito della residua somma di Euro
1.255.023,93, oltre IVA e C.N.P.A.I.A., cui deve essere aggiunto l'importo di Euro 17.758,81, quale rimborso del costo sostenuto per la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine".
L'errore commesso dalla Corte d'Appello in sede di rinvio consiste pertanto in una svista percettiva oggettivamente rilevabile dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. Come precisato dalla
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3362 del 10 febbraio 2025, nel solco di un consolidato e risalente orientamento, l'errore revocatorio "deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa".
Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha erroneamente considerato l'importo di € 1.272.782,74 quale
"originario petitum" al lordo degli acconti, mentre tale somma rappresentava in realtà la differenza tra il credito complessivo liquidato dall'Ordine professionale in € 1.775.708,11 e gli acconti già versati dal
. Tale errore ha indotto la Corte a contenere illegittimamente la condanna nei limiti di un petitum CP_1 erroneamente individuato, non considerando che il petitum originario era superiore all'importo di €
1.464.451,68 determinato dal CTU.
La natura revocatoria dell'errore emerge con particolare evidenza dalla circostanza che la sentenza impugnata, nel richiamare la quantificazione operata dal CTU, si è riferita espressamente al credito al lordo degli acconti, come risulta dal passaggio in cui afferma che "il CTU di primo grado, con motivata e condivisibile valutazione, operata applicando quanto previsto dall'art. 13, comma 2 della Tariffa professionale (L. 2.3.1949, n. 143), è pervenuto ad un valore addirittura superiore (€ 1.464.451,68) all'originario petitum". È evidente che il raffronto operato dalla Corte doveva avvenire tra grandezze omogenee, ossia tra l'importo di € 1.464.451,68 determinato dal CTU al lordo degli acconti e l'importo di € 1.775.708,11 liquidato dall'Ordine professionale, anch'esso al lordo degli acconti.
Nel caso in esame, è evidente che, corretto l'errore percettivo, la decisione non avrebbe potuto mantenere la sua base logico-giuridica, dovendo riconoscere agli architetti il maggior credito derivante dalla corretta applicazione dell'accordo integrativo del 31 marzo 2004.
L'errore presenta inoltre il carattere della non controversialità, non avendo costituito oggetto di specifica contestazione tra le parti. Come emerge dagli atti di causa, l'importo di € 1.775.708,11 quale liquidazione dell'Ordine professionale non è mai stato contestato dal , che si è limitato a eccepire CP_1
l'inapplicabilità dell'accordo integrativo del 2004 e la necessità di applicare le riduzioni previste dal pagina 12 di 14 disciplinare del 2001. La questione dell'entità della liquidazione dell' non ha mai Parte_3 costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia dovuto pronunciarsi.
La natura meramente percettiva dell'errore esclude che possa configurarsi un'attività valutativa del giudice sindacabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata nella parte in cui ha contenuto la condanna nei limiti dell'importo di € 1.272.782,74, dovendosi invece riconoscere agli architetti il credito di €
943.533,12 (pari alla differenza tra € 1.464.451,68 determinato dal CTU ed € 520.918,56 versato in acconto), oltre € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella, per un totale di € 961.291,93.
Quanto al secondo motivo di revocazione, relativo alla rideterminazione dei compensi accessori conglobati nei termini liquidati dall'Ordine professionale (30-35% anziché 20%), esso non può trovare accoglimento in questa sede, attenendo non già ad un errore percettivo ma ad una valutazione di merito operata dal CTU
e condivisa dalla Corte con motivazione immune da vizi revocatori. La sentenza impugnata ha espressamente motivato ritenendo "motivata e condivisibile" la valutazione operata dal CTU che ha quantificato tali compensi nella misura del 20%.
Nel caso di specie, la quantificazione dei compensi accessori nella misura del 20% costituisce una valutazione tecnica operata dal CTU e condivisa dalla Corte sulla base di criteri motivati, non una svista percettiva. La Corte ha infatti espressamente considerato che tale percentuale era stata oggetto di preventivo accordo tra le parti nel disciplinare del 31 luglio 2001 e che il CTU aveva motivato tale scelta sulla base di criteri tecnici apprezzabili.
Infondata, infine, è la richiesta di riconoscimento degli interessi anatocistici, introdotta per la prima volta con l'atto di citazione per revocazione, poiché il giudizio di revocazione non può essere utilizzato per introdurre domande nuove rispetto a quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata. Non
v'è luogo, poi, alla modifica della misura della compensazione (50%) e alla quantificazione delle spese secondo un diverso scaglione, posto che entrambe le statuizioni ineriscono prettamente le determinazioni volitive della corte e non sono frutto di un errore percettivo ictu oculi. Va peraltro considerato che la compensazione parziale mantiene una sua logica consequenzialità anche all'esito della rimozione degli effetti dell'errore, ben sussistendo un fenomeno di sostanziale reciproca soccombenza parziale.
In conclusione, pur nella consapevolezza della natura eccezionale del rimedio revocatorio, nel caso specifico sussistono tutti i presupposti per il suo accoglimento, limitatamente al primo motivo, trattandosi di un errore che attiene alla mera percezione di dati numerici pacifici e che ha determinato un'erronea quantificazione del credito.
Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si pongono a carico del
, liquidandosi come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i CP_1 valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa che, considerato l'importo capitale pagina 13 di 14 individuato, resta ancorato a quello relativo a controversie di valore non superiore al milione di euro, limitatamente alle fasi concretamente esperite (dunque esclusa quella di trattazione/istruttoria) e così è €
5706,00 per quella di studio, € 3318,00 per quella introduttiva ed € 9487,00 per quella decisoria, pari ad €
18.511 (arrotondata ad € 18.500).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dagli architetti e avverso la sentenza n. 1253/2022 Parte_1 Parte_2 di questa Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di revocazione proposta avverso la sentenza n. 1253/2022 depositata il 5 dicembre 2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore degli architetti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 961.291,93 (di cui € 943.533,12 per compensi professionali ed € 17.758,81 per spese di liquidazione parcella), oltre CNPAIA ed IVA di legge sull'importo di € 943.533,12, nonché interessi legali dalla data della domanda monitoria sino al saldo;
2) rigetta nel resto la domanda di revocazione;
3) condanna il alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 giudizio di revocazione, che liquida in complessivi € 18.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi documentati (marca e contributo unificato);
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 4 aprile
2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Silvia Orlando
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