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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 722/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Toschi giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Sordillo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7672/2021, pubblicata in data 27/09/2021 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 2.3.2021, esponeva: Parte_1
-di essere titolare di assegno sociale cat. AS n. 04053489 a decorrere dal
1.12.2009 sul quale, a decorrere dal 1.1.2015 venivano altresì erogate la maggiorazione sociale e l'integrazione al milione;
-che l' senza alcuna comunicazione, aveva operato da novembre 2019 CP_1 una trattenuta mensile di € 30,00 ed infine, da maggio 2020, aveva sospeso l'erogazione;
-che con successiva nota datata 2.4.2020 l' le aveva comunicato di aver CP_1 provveduto al ricalcolo della prestazione a decorrere dal 1.1.2013 con un conseguente indebito di € 1.196,73;
-che con ulteriore nota datata 2.7.2020 l' le comunicava l'ulteriore CP_1 indebito di € 787,93 sull'assegno sociale percepito dal 1.1.2017 a 31.12.2018 per superamento dei limiti reddituali;
-che con nota datata 10.7.2020 l' aveva comunicato il ricalcolo CP_1 dell'assegno sociale con conseguente credito di € 6.471,57 che però veniva compensato con gli indebiti di € 4.679,13 e € 1.792,31, mai in precedenza contestati né richiesti;
-che la sospensione dell'assegno sociale dal maggio 2020 era dovuta alla vendita di due immobili nel 2018 e 2019, da cui però non aveva ricavato alcun reddito, avendo impiegato il corrispettivo delle vendite per l'acquisto di una casa di abitazione;
-che sussisteva il diritto all'assegno sociale anche per gli anni 2019 e 2020, non presentando ella dichiarazione dei redditi in quanto inferiori alla soglia e percependo il proprio coniuge solo la pensione di vecchiaia di circa 7.600,00 euro annui. Svolte articolare considerazioni sull'illegittimità delle trattenute mensili di € 30,00, per complessivi € 180,00 da aprile 2019 ad aprile 2020 nonché sull'illegittimità della trattenuta di € 6.471,57 sulla rata di gennaio 2021, concludeva chiedendo: “a) in via principale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento 3
di contestazione dell'indebito di € 1.196,73, dichiarando detta somma non dovuta, in tutto
o in parte;
b) sempre in via principale, dichiarare che la ricorrente ha diritto al ripristino dell'assegno sociale dal 01.01.2019 con la maggiorazione sociale e con la maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448 del 2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) in misura parziale dati i redditi dell'istante e del coniuge.;
c) conseguentemente, condannare l' resistente … a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di € 6.651,44, illegittimamente recuperato, da maggiorarsi degli accessori di legge.
d) conseguentemente, condannare l resistente … a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di € 4.110,48 a titolo di AS mai erogato da maggio 2020 a dicembre 2020 compresa la 13° esima mensilità da maggiorarsi degli accessori di legge”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese processuali. Premesso che gravava sull'accipiens l'onere di dimostrare il diritto alla prestazione erogatagli, osservava il
Tribunale che l'indebito di € 1.196,73 derivava dall'omesso invio della documentazione reddituale per l'anno 2014, richiesta dall' raccomandata CP_1 del 23.10.2017. Quanto alla spettanza dell'assegno sociale per gli anni 2019 e
2020, posta a fondamento delle domande di illegittimità del recupero di € 6.651,44 e di pagamento di € 4.110,48 a titolo di ratei non corrisposti da maggio a dicembre 2020, il Tribunale rilevava l'avvenuto superamento dei limiti reddituali e l'irrilevanza dell'utilizzo del reddito ricavato dalla vendita degli immobili per l'acquisto della casa di abitazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto di non aver mai ricevuto la nota del 23.10.2017con cui l' richiedeva la dichiarazione CP_1 reddituale per l'anno2014 e di aver comunque comunicato tali redditi in data 14.12.2017, come risultante dal doc. 1 allegato alle note di trattazione scritta.
Con il secondo articolato motivo ha censurato le argomentazioni del Tribunale sulla rilevanza dell'incasso percepito dalla vendita dei due immobili nel 2018 e nel 2019 ai fini del superamento dei limiti reddituali. Con l'ultimo motivo di appello ha ribadito la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la percezione dell'assegno sociale e delle maggiorazioni nella misura richiesta. Ha 4
concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
E' documentato ed incontroverso che la ha comunicato i redditi Pt_1 dell'anno 2014 solo in data 14.12.2017 insieme ai redditi successivi (2015- 2018) mediante presentazione di domanda di ricostruzione dell'assegno sociale. L'odierna appellante non ha mai contestato la ricezione in data 1.12.2017 della nota datata 3.10.2017 (né alla prima udienza né nelle successive note autorizzate) con cui l le comunicava la revoca CP_1 dell'assegno sociale per omessa trasmissione dei dati reddituali dell'anno 2014.
Ne consegue che le deduzioni di non aver mai ricevuto la suddetta nota sono, oltre che irrilevanti, inammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello. L' pertanto ha correttamente proceduto alla revoca della CP_1 prestazione ed al recupero delle somme corrisposte nel corso dell'anno in cui la avrebbe dovuto effettuare la comunicazione reddituale ai sensi Pt_1 dell'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009.
Né possono condividersi le argomentazioni secondo cui la Pt_1 avendo dichiarato integralmente al fisco la propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o quello UNICO sarebbe stata esonerata dall'ulteriore invio della dichiarazione reddituale all' essendo pacifico CP_1 che la stessa non ha mai presentato né era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, non percependo un reddito superiore alla soglia di legge (vd. cap. 24 dell'originario ricorso introduttivo e doc. 6 ad esso allegato).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza per avere, a suo dire, errato il Tribunale nel ritenere non sussistente lo stato di bisogno per la vendita di due immobili rispettivamente negli anni 2018 e 2019. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il corrispettivo delle vendite non era nella sua disponibilità, 5
essendo stato utilizzato per l'acquisto della casa di abitazione, talchè sarebbe irrilevante ad elidere la situazione di bisogno. Afferma, quindi, che non risultava maturato alcun reddito per gli anni in questione, essendo stato l'incasso delle vendite reimpiegato e quindi non effettivamente disponibile.
Il motivo è infondato.
Giova ricordare che in base all'art. 3 comma 6 legge n. 335/1995 “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
L'art. 3, co. 6 L. n. 335 cit. statuisce, infine, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo.
L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, co. 1 Cost., in forza del quale “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. 6
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha rilevato che grava sul soggetto che intenda ottenere la prestazione assistenziale provare la sussistenza dei requisiti di legge: ne consegue che è onere del richiedente, a fronte della specifica contestazione da parte dell'istituto convenuto, provare di trovarsi nelle condizioni reddituali per ottenere l'assegno. L' CP_1 costituendosi tempestivamente, aveva dimostrato che la aveva Pt_1 stipulata un contratto preliminare di compravendita immobiliare del valore di
€ 250.000,00 in data 31.1.2018 e poi, in data 25.6.2019 aveva stipulato, quale venditrice, il contratto definitivo del valore di ulteriori € 28.469,70. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione alcuna.
Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura", talché l'entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF".
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il corrispettivo della vendita sia un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”, quale entrata che consente di escludere la sussistenza dell'effettivo stato di bisogno del richiedente nell'anno di riferimento.
Alla luce delle considerazioni espresse, che consentono di escludere la sussistenza dello stato di bisogno dell'attuale appellante ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, l'appello non è meritevole di accoglimento mentre resta assorbito il terzo motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme rivendicate dall'appellante.
Spese irripetibili avendo l'appellante formulato apposita dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di 7
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 722/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Toschi giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Sordillo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7672/2021, pubblicata in data 27/09/2021 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 2.3.2021, esponeva: Parte_1
-di essere titolare di assegno sociale cat. AS n. 04053489 a decorrere dal
1.12.2009 sul quale, a decorrere dal 1.1.2015 venivano altresì erogate la maggiorazione sociale e l'integrazione al milione;
-che l' senza alcuna comunicazione, aveva operato da novembre 2019 CP_1 una trattenuta mensile di € 30,00 ed infine, da maggio 2020, aveva sospeso l'erogazione;
-che con successiva nota datata 2.4.2020 l' le aveva comunicato di aver CP_1 provveduto al ricalcolo della prestazione a decorrere dal 1.1.2013 con un conseguente indebito di € 1.196,73;
-che con ulteriore nota datata 2.7.2020 l' le comunicava l'ulteriore CP_1 indebito di € 787,93 sull'assegno sociale percepito dal 1.1.2017 a 31.12.2018 per superamento dei limiti reddituali;
-che con nota datata 10.7.2020 l' aveva comunicato il ricalcolo CP_1 dell'assegno sociale con conseguente credito di € 6.471,57 che però veniva compensato con gli indebiti di € 4.679,13 e € 1.792,31, mai in precedenza contestati né richiesti;
-che la sospensione dell'assegno sociale dal maggio 2020 era dovuta alla vendita di due immobili nel 2018 e 2019, da cui però non aveva ricavato alcun reddito, avendo impiegato il corrispettivo delle vendite per l'acquisto di una casa di abitazione;
-che sussisteva il diritto all'assegno sociale anche per gli anni 2019 e 2020, non presentando ella dichiarazione dei redditi in quanto inferiori alla soglia e percependo il proprio coniuge solo la pensione di vecchiaia di circa 7.600,00 euro annui. Svolte articolare considerazioni sull'illegittimità delle trattenute mensili di € 30,00, per complessivi € 180,00 da aprile 2019 ad aprile 2020 nonché sull'illegittimità della trattenuta di € 6.471,57 sulla rata di gennaio 2021, concludeva chiedendo: “a) in via principale, dichiarare l'illegittimità del provvedimento 3
di contestazione dell'indebito di € 1.196,73, dichiarando detta somma non dovuta, in tutto
o in parte;
b) sempre in via principale, dichiarare che la ricorrente ha diritto al ripristino dell'assegno sociale dal 01.01.2019 con la maggiorazione sociale e con la maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448 del 2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) in misura parziale dati i redditi dell'istante e del coniuge.;
c) conseguentemente, condannare l' resistente … a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di € 6.651,44, illegittimamente recuperato, da maggiorarsi degli accessori di legge.
d) conseguentemente, condannare l resistente … a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di € 4.110,48 a titolo di AS mai erogato da maggio 2020 a dicembre 2020 compresa la 13° esima mensilità da maggiorarsi degli accessori di legge”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese processuali. Premesso che gravava sull'accipiens l'onere di dimostrare il diritto alla prestazione erogatagli, osservava il
Tribunale che l'indebito di € 1.196,73 derivava dall'omesso invio della documentazione reddituale per l'anno 2014, richiesta dall' raccomandata CP_1 del 23.10.2017. Quanto alla spettanza dell'assegno sociale per gli anni 2019 e
2020, posta a fondamento delle domande di illegittimità del recupero di € 6.651,44 e di pagamento di € 4.110,48 a titolo di ratei non corrisposti da maggio a dicembre 2020, il Tribunale rilevava l'avvenuto superamento dei limiti reddituali e l'irrilevanza dell'utilizzo del reddito ricavato dalla vendita degli immobili per l'acquisto della casa di abitazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto di non aver mai ricevuto la nota del 23.10.2017con cui l' richiedeva la dichiarazione CP_1 reddituale per l'anno2014 e di aver comunque comunicato tali redditi in data 14.12.2017, come risultante dal doc. 1 allegato alle note di trattazione scritta.
Con il secondo articolato motivo ha censurato le argomentazioni del Tribunale sulla rilevanza dell'incasso percepito dalla vendita dei due immobili nel 2018 e nel 2019 ai fini del superamento dei limiti reddituali. Con l'ultimo motivo di appello ha ribadito la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la percezione dell'assegno sociale e delle maggiorazioni nella misura richiesta. Ha 4
concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
E' documentato ed incontroverso che la ha comunicato i redditi Pt_1 dell'anno 2014 solo in data 14.12.2017 insieme ai redditi successivi (2015- 2018) mediante presentazione di domanda di ricostruzione dell'assegno sociale. L'odierna appellante non ha mai contestato la ricezione in data 1.12.2017 della nota datata 3.10.2017 (né alla prima udienza né nelle successive note autorizzate) con cui l le comunicava la revoca CP_1 dell'assegno sociale per omessa trasmissione dei dati reddituali dell'anno 2014.
Ne consegue che le deduzioni di non aver mai ricevuto la suddetta nota sono, oltre che irrilevanti, inammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello. L' pertanto ha correttamente proceduto alla revoca della CP_1 prestazione ed al recupero delle somme corrisposte nel corso dell'anno in cui la avrebbe dovuto effettuare la comunicazione reddituale ai sensi Pt_1 dell'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009.
Né possono condividersi le argomentazioni secondo cui la Pt_1 avendo dichiarato integralmente al fisco la propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o quello UNICO sarebbe stata esonerata dall'ulteriore invio della dichiarazione reddituale all' essendo pacifico CP_1 che la stessa non ha mai presentato né era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, non percependo un reddito superiore alla soglia di legge (vd. cap. 24 dell'originario ricorso introduttivo e doc. 6 ad esso allegato).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza per avere, a suo dire, errato il Tribunale nel ritenere non sussistente lo stato di bisogno per la vendita di due immobili rispettivamente negli anni 2018 e 2019. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il corrispettivo delle vendite non era nella sua disponibilità, 5
essendo stato utilizzato per l'acquisto della casa di abitazione, talchè sarebbe irrilevante ad elidere la situazione di bisogno. Afferma, quindi, che non risultava maturato alcun reddito per gli anni in questione, essendo stato l'incasso delle vendite reimpiegato e quindi non effettivamente disponibile.
Il motivo è infondato.
Giova ricordare che in base all'art. 3 comma 6 legge n. 335/1995 “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
L'art. 3, co. 6 L. n. 335 cit. statuisce, infine, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo.
L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, co. 1 Cost., in forza del quale “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. 6
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha rilevato che grava sul soggetto che intenda ottenere la prestazione assistenziale provare la sussistenza dei requisiti di legge: ne consegue che è onere del richiedente, a fronte della specifica contestazione da parte dell'istituto convenuto, provare di trovarsi nelle condizioni reddituali per ottenere l'assegno. L' CP_1 costituendosi tempestivamente, aveva dimostrato che la aveva Pt_1 stipulata un contratto preliminare di compravendita immobiliare del valore di
€ 250.000,00 in data 31.1.2018 e poi, in data 25.6.2019 aveva stipulato, quale venditrice, il contratto definitivo del valore di ulteriori € 28.469,70. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione alcuna.
Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura", talché l'entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF".
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il corrispettivo della vendita sia un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”, quale entrata che consente di escludere la sussistenza dell'effettivo stato di bisogno del richiedente nell'anno di riferimento.
Alla luce delle considerazioni espresse, che consentono di escludere la sussistenza dello stato di bisogno dell'attuale appellante ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, l'appello non è meritevole di accoglimento mentre resta assorbito il terzo motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme rivendicate dall'appellante.
Spese irripetibili avendo l'appellante formulato apposita dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di 7
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)