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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO OGGIANO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. STEFANO GIUSEPPE SUSSARELLO CP_1
OPPOSTO
Oggetto: appalto privato - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale dichiarare Parte_1
[... in persona del legale rappresentante p.t. creditrice di , per le ragioni in espositiva, Parte_2 della somma di euro 14.212,54 (quattordicimiladuecentododici/54) oltre iva di legge e così per complessivi euro 17.339,298 (diciasettemilatrecentotrentanove/29); - Compensare l'accertando credito di con la caparra vantata dal e dichiarare la società opponente debitrice Parte_1 CP_1 dell'opposta unicamente della somma di euro 2.660,70 o quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
Con favore delle spese di lite”
PER L'OPPOSTO: “- Rigettare l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo CP_2
738/2023 del Tribunale di Sassari, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. Parte_1
39 n° 10 p. i.v.a. al versamento di € 21.182,57 (e/o della diversa somma risultante di P.IVA_2 giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - condannare in persona del legale rapp.te pro tempore ex art. 96 cpc per aver ha agito in Parte_1 giudizio con mala fede o colpa grave;
-In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
Si dà atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e della conseguente richiesta di pagamento, l'opponente ha provveduto a corrispondere capitale ed interessi, per complessivi € 21.182,55; è, viceversa, rimasta inadempiente relativamente al pagamento delle spese (…)” pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29 gennaio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
proponendo tempestiva opposizione al decreto n.738/2023 del 20 dicembre 2023 con cui le era CP_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di 21182,57 euro, oltre interessi e spese, in accoglimento del ricorso proposto dal . CP_1
Assumeva il ricorrente che detta somma gli era dovuta a titolo di restituzione della caparra penitenziale versata alla società in occasione della conclusione, con scrittura privata del 30 agosto 2022, di un appalto relativo ad opere di efficientamento energetico, beneficiante del cosiddetto superbonus 110%.
L'appaltatrice opponeva in compensazione col credito azionato in monitorio i costi Parte_1 sostenuti per l'attualizzazione del credito che, secondo il suo assunto, andavano posti a carico del committente cedente, non essendone consentita la rinuncia. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, agendo in via riconvenzionale per il recupero del credito maturato, secondo il suo assunto, per gli oneri collegati alla cessione del credito fiscale a terzi, comunque gravanti sul contribuente, odierno opposto. Concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependone l'infondatezza alla CP_1 stregua delle chiare pattuizioni contenute nella scrittura contrattuale e sottolineando come l'eventuale imposizione degli oneri di attualizzazione a carico del committente-contribuente avrebbe dovuto essere espressamente concordata fra le parti, mentre nella specie alcuna convenzione era intervenuta al riguardo.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa.
Con il contratto di appalto stipulato fra le parti il 1° marzo 2022 (indiscusse autenticità, validità ed efficacia della relativa scrittura privata) il sig. aveva affidato all'impresa gestita da CP_1 Parte_1
l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico beneficianti del cosiddetto “superbonus”, per un corrispettivo concordato di oltre 104.000 euro, saldato dal committente mediante la cessione del relativo credito d'imposta, quindi attraverso lo sconto in fattura, pattuizione che consente all'impresa di ricavare a sua volta il compenso dell'appalto beneficiando del credito fiscale, oppure cedendolo a sua volta a terzi.
Con la clausola sub 15 del medesimo contratto le parti avevano dato atto dell'avvenuto versamento da parte del committente, il 15 giugno 2021, dell'importo di 20.000,00 euro a titolo di caparra penitenziale, somma espressamente convenuta come fruttifera e che l'appaltatrice si era obbligata a restituire entro dieci giorni dall'accredito sul suo conto corrente dell'importo dovutole quale credito d'imposta. Essendo del tutto pacifico l'avvenuto perfezionamento della cessione del credito fiscale da parte del sig. e il conseguente accredito del relativo importo sul conto dell'appaltatrice, non vi sono ragioni CP_1 per escludere l'obbligo di restituzione dell'intera somma, con gli interessi nel frattempo maturati, essendo altrettanto indiscusso che nessuna delle parti aveva esercitato il diritto di recedere dal contratto, ex art. 1386, c.c. pagina 2 di 3 Non è infatti prevista nella scrittura contrattuale, né risulta prescritta da alcuna disposizione con valenza integrativa dell'accordo, la detrazione da detto importo degli oneri sostenuti dall'impresa per l'“attualizzazione” del credito, dato che il testo del richiamato accordo non ne fa alcuna menzione né tale effetto può ricondursi alla disciplina della caparra penitenziale dettata dalla norma codicistica, espressamente richiamata dalle parti.
Le ragioni addotte dalla società opponente si palesano pertanto infondate.
Il decreto ingiuntivo dev'essere, tuttavia, revocato, essendo intervenuto nelle more il pagamento della somma portata dal titolo, come rappresentato dallo stesso opposto nella nota di precisazione delle conclusioni, e dev'essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, già Parte_1 liquidate in € 685,50, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € 685,50, oltre IVA e CPA come per legge, CP_1 per la fase monitoria e in ulteriori € 5000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge per quella a cognizione piena.
Sassari, 14 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO OGGIANO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. STEFANO GIUSEPPE SUSSARELLO CP_1
OPPOSTO
Oggetto: appalto privato - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale dichiarare Parte_1
[... in persona del legale rappresentante p.t. creditrice di , per le ragioni in espositiva, Parte_2 della somma di euro 14.212,54 (quattordicimiladuecentododici/54) oltre iva di legge e così per complessivi euro 17.339,298 (diciasettemilatrecentotrentanove/29); - Compensare l'accertando credito di con la caparra vantata dal e dichiarare la società opponente debitrice Parte_1 CP_1 dell'opposta unicamente della somma di euro 2.660,70 o quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa;
Con favore delle spese di lite”
PER L'OPPOSTO: “- Rigettare l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo CP_2
738/2023 del Tribunale di Sassari, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. Parte_1
39 n° 10 p. i.v.a. al versamento di € 21.182,57 (e/o della diversa somma risultante di P.IVA_2 giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - condannare in persona del legale rapp.te pro tempore ex art. 96 cpc per aver ha agito in Parte_1 giudizio con mala fede o colpa grave;
-In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
Si dà atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e della conseguente richiesta di pagamento, l'opponente ha provveduto a corrispondere capitale ed interessi, per complessivi € 21.182,55; è, viceversa, rimasta inadempiente relativamente al pagamento delle spese (…)” pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29 gennaio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
proponendo tempestiva opposizione al decreto n.738/2023 del 20 dicembre 2023 con cui le era CP_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di 21182,57 euro, oltre interessi e spese, in accoglimento del ricorso proposto dal . CP_1
Assumeva il ricorrente che detta somma gli era dovuta a titolo di restituzione della caparra penitenziale versata alla società in occasione della conclusione, con scrittura privata del 30 agosto 2022, di un appalto relativo ad opere di efficientamento energetico, beneficiante del cosiddetto superbonus 110%.
L'appaltatrice opponeva in compensazione col credito azionato in monitorio i costi Parte_1 sostenuti per l'attualizzazione del credito che, secondo il suo assunto, andavano posti a carico del committente cedente, non essendone consentita la rinuncia. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, agendo in via riconvenzionale per il recupero del credito maturato, secondo il suo assunto, per gli oneri collegati alla cessione del credito fiscale a terzi, comunque gravanti sul contribuente, odierno opposto. Concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependone l'infondatezza alla CP_1 stregua delle chiare pattuizioni contenute nella scrittura contrattuale e sottolineando come l'eventuale imposizione degli oneri di attualizzazione a carico del committente-contribuente avrebbe dovuto essere espressamente concordata fra le parti, mentre nella specie alcuna convenzione era intervenuta al riguardo.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa.
Con il contratto di appalto stipulato fra le parti il 1° marzo 2022 (indiscusse autenticità, validità ed efficacia della relativa scrittura privata) il sig. aveva affidato all'impresa gestita da CP_1 Parte_1
l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico beneficianti del cosiddetto “superbonus”, per un corrispettivo concordato di oltre 104.000 euro, saldato dal committente mediante la cessione del relativo credito d'imposta, quindi attraverso lo sconto in fattura, pattuizione che consente all'impresa di ricavare a sua volta il compenso dell'appalto beneficiando del credito fiscale, oppure cedendolo a sua volta a terzi.
Con la clausola sub 15 del medesimo contratto le parti avevano dato atto dell'avvenuto versamento da parte del committente, il 15 giugno 2021, dell'importo di 20.000,00 euro a titolo di caparra penitenziale, somma espressamente convenuta come fruttifera e che l'appaltatrice si era obbligata a restituire entro dieci giorni dall'accredito sul suo conto corrente dell'importo dovutole quale credito d'imposta. Essendo del tutto pacifico l'avvenuto perfezionamento della cessione del credito fiscale da parte del sig. e il conseguente accredito del relativo importo sul conto dell'appaltatrice, non vi sono ragioni CP_1 per escludere l'obbligo di restituzione dell'intera somma, con gli interessi nel frattempo maturati, essendo altrettanto indiscusso che nessuna delle parti aveva esercitato il diritto di recedere dal contratto, ex art. 1386, c.c. pagina 2 di 3 Non è infatti prevista nella scrittura contrattuale, né risulta prescritta da alcuna disposizione con valenza integrativa dell'accordo, la detrazione da detto importo degli oneri sostenuti dall'impresa per l'“attualizzazione” del credito, dato che il testo del richiamato accordo non ne fa alcuna menzione né tale effetto può ricondursi alla disciplina della caparra penitenziale dettata dalla norma codicistica, espressamente richiamata dalle parti.
Le ragioni addotte dalla società opponente si palesano pertanto infondate.
Il decreto ingiuntivo dev'essere, tuttavia, revocato, essendo intervenuto nelle more il pagamento della somma portata dal titolo, come rappresentato dallo stesso opposto nella nota di precisazione delle conclusioni, e dev'essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, già Parte_1 liquidate in € 685,50, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € 685,50, oltre IVA e CPA come per legge, CP_1 per la fase monitoria e in ulteriori € 5000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge per quella a cognizione piena.
Sassari, 14 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3