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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 487/2019 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza n. 4037/2019
emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 5987/2016 in data 4/4/2019 e depositata il 5/4/2019
TRA
- rappresentata da - in qualità di cessionaria del credito Parte_1 Parte_2
di rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano , Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Nocera Inferiore Corso Garibaldi
n. 28- Appellante
E
in proprio e in qualità di erede di ON Per_1
- rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giordano, elettivamente
[...] Controparte_3
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Angri (SA) via Semetelle n. 20 - Appellati - eredi – Appellati contumaci CP_4 CP_5 Persona_1
Ragioni in fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3/10/2016 la – Controparte_1
[... premesso: a) che con contratto stipulato il 27/8/2010 aveva concesso alla società CP_2
un finanziamento dell'importo di euro 90.000,00 da restituire entro dieci anni CP_2 CP_2
mediante il versamento di n. 120 rate mensili comprensive di capitale ed interessi secondo l'allegato piano di ammortamento;
b) che in forza del predetto contratto risultava creditrice della società
[...]
C. della somma di euro 94.824,97 - di cui euro 35.595,71 per rate rimaste insolute ON
relative al periodo dal 30/6/2011 al 30/6/2015 ed euro 59.229,26 per capitale residuo – oltre interessi fino al soddisfo;
c) che con il medesimo contratto del 27/8/2010 , ON Controparte_3
e in qualità di fideiussori, avevano garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte Persona_1
dalla società mutuataria fino all'importo di euro 90.000,00; d) che la ricorrente era debitrice della società alla data del 20/7/2015 dell'ulteriore somma di euro ON
92.639,46 quale saldo debitore del conto corrente originariamente n. 14079,96 e di poi n. 632366,66
accesso il 9/1/2012, oltre interessi fino al soddisfo;
d) che in data 8/10/2004 e ON Per_1
si erano costituiti fideiussori a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla
[...]
società nei confronti della fino ON Controparte_6
all'importo di euro 112.500,00 – ha chiesto che l'adito Tribunale “condannasse la società
[...]
in persona del legale rappresentante, quale debitore principale, ed i Signori ON
anche quale socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni ON
sociali, e , quali fideiussori e nei limiti della fideiussione da Controparte_3 Persona_1
ciascuno di essi prestata al pagamento in favore della della Controparte_7
complessiva somma di euro 187.464,43 oltre interessi” con vittoria delle spese processuali. 1.1. La società e , costituitisi ON ON Controparte_3
in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la Controparte_1
non aveva indicato le “singole voci” del credito azionato;
inoltre hanno rappresentato
[...]
che la domanda involgeva una somma di denaro “sovradimensionata” e per tale ragione hanno chiesto il mutamento del rito per “l'accertamento degli interessi anatocistici indebitamente richiesti”.
I resistenti hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda e nel contempo hanno chiesto il mutamento del rito e la nomina di un C.T.U. per l'esatta determinazione del credito azionato,
con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
invece, non si è costituita in giudizio. Persona_1
1.2.Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza deposita in data 5/4/2019, ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c., ha rigettato la domanda ed ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il Giudice a quo ha richiamato il principio di diritto in forza del quale “ in tema di prova
del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una
dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione
della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito)
dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie
intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
mentre il
saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua
comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a
fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.” Di poi il
Tribunale ha così argomentato: “ tale principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con
riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sicuramente applicabile anche al caso di
specie in quanto rientra nell'onere di allegazione e prova previsto dall'art. 2697 c.c. che l'istituto di credito depositi la copia completa degli estratti conto relativi ai rapporti di cui chiede la condanna
alle somme;
ne consegue che la domanda proposta con il presente ricorso va rigettata”.
1.3. Avverso la predetta sentenza la società rappresentata da Parte_1 Parte_2
ha proposto appello, in qualità di cessionaria del credito della
[...] Controparte_1
con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 6/5/2019 ; ha censurato l'ordinanza
[...]
impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. La società , e , costituitisi ON ON Controparte_3
in giudizio, hanno resistito ed hanno concluso per il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali, chiedendo altresì che l'appellante venisse condannata al pagamento delle spese processuali.
1.5. Nel corso del giudizio a seguito dell'interruzione del processo, per l'intervenuto decesso di Per_1
dichiarata con ordinanza del 3/10/2019 , il processo è stato riassunto su impulso della parte
[...]
appellante con ricorso depositato il 19/12/2019; si è costituito in giudizio anche in ON
qualità di erede di e unitamente alla società e a Persona_1 ON
ha ribadito l'infondatezza dell'interposto gravame;
gli altri eredi di Controparte_3 Persona_1
segnatamente e invece, non si sono costituiti in giudizio. CP_4 CP_5
1.6. La Corte con ordinanza del 28/12/2023, resa all'esito della celebrazione del processo in forma scritta, ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. In primis va dichiarata la contumacia di e in quanto costoro, pur essendo CP_4 CP_5
state regolarmente evocate in giudizio in qualità di eredi di non si sono costituite. Persona_1
A tale riguardo va evidenziato che l'appellante - a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'originaria parte processuale – ha regolarmente notificato a Persona_1
tutti gli eredi di sia il ricorso per riassunzione sia il decreto di fissazione dell'udienza e Persona_1
attraverso la produzione del certificato di famiglia ha provato che , e CP_4 CP_5 [...] sono figli e, dunque, eredi di deceduta in data 22/4/2017 ( cfr. certificato di CP_2 Persona_1
famiglia in atti e certificato di morte di . Persona_1
3. Il Collegio, inoltre, osserva che l'appellante ha provato l'allegata qualità di successore a titolo particolare nel credito sub iudice dell'originaria parte processuale, CP_1 Controparte_1
, in forza di una cessione in blocco ex art 4 legge n. 130/1999 stipulata in data 20/12/2017.
[...]
In diritto giova ricordare che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – espressamente richiamato dall'art. 4 legge n. 130/1999 - nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili)
derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già
singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Nell'ambito di tale cornice normativa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni,
etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI ( cfr. ex multis Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023 anche in motivazione;
Cass. n. 31188/2017). Nel caso di specie la società appellante ha prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale n. 151 parte II
del 23/12/2017, richiamata nell'atto di impugnazione, da cui risulta l'avvenuta cessione in blocco,
per effetto del contratto del 20/12/2017, effettuata dalla in Controparte_1
favore di avente ad oggetto i crediti relativi a “rapporti giuridici regolati dalla Parte_1
legge italiana , sorti in capo a PS ( o a banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31
dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria esercitata in tutte le sue forme,
classificati a sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”, con esclusione dei rapporti per i quali il debitore benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare oppure da o ancora da Controparte_8 Controparte_9
[...]
Orbene il riferimento alla tipologia dei contratti da cui hanno tratto origine i crediti ceduti con indicazione anche del dato temporale, il richiamo alla classificazione a “ sofferenza” dei relativi rapporti, la precisazione che dalla cessione sono esclusi i crediti inerenti a rapporti per i quali il debitore risulti garantito dai soggetti innanzi indicati consentono di affermare che tra i crediti ceduti vanno ricompresi anche quelli in esame.
I rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio ( segnatamente conto corrente e mutuo), infatti,
sono espressamente contemplati nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono sorti nell'arco temporale ivi indicato e vanno classificati come “ a sofferenza” posto che i debitori risultano inadempienti sia alla data del 31/12/2016 sia alla data del 20/12/2017 ( cfr. anche missiva in atti della
[...]
del 6/8/2015 che ha classificato a sofferenza l'esposizione debitoria in Controparte_1
questione); va poi rimarcato che il debitore non risulta garantito dai soggetti indicati nella predetta
Gazzetta Ufficiale.
Non va, poi, sottaciuto che gli appellati, costituitisi in giudizio, non hanno contestato la qualità
dell'appellante di cessionaria del credito sub iudice.
Deve, pertanto, concludersi che sussiste la legittimazione della società ad Parte_1
impugnare la sentenza di primo grado in applicazione della disciplina dettata dall'art. 111 ultimo comma c.p.c. il quale riconosce tale legittimazione al successore a titolo particolare nel diritto controverso ancorchè non sia intervenuto nella pregressa fase del giudizio (cfr. Cass. n. 6444/2009).
Merita ancora di essere segnalato che dall'univoco tenore della procura speciale autenticata in data
1/3/2018 dal Notaio in Roma rep. n. 56183 e racc. n. 28336, prodotta in giudizio Persona_2
dall'appellante, emerge che la società ha conferito alla società Parte_1 Parte_2
il potere di rappresentanza sostanziale e processuale in ordine a tutti i crediti indicati nella
[...]
suindicata Gazzetta Ufficiale n. 151 parte II del 23/12/2017.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.
5. La società ha criticato la sentenza impugnata, deducendo che il Giudice a Parte_1
quo erroneamente è pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la società ricorrente non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente;
il Tribunale – precisa l'appellante – non ha considerato che la aveva provato la pretesa creditoria azionata Controparte_1
attraverso la produzione in giudizio dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., del contratto di finanziamento n. 741565568,83 con la relativa quietanza di erogazione del finanziamento, del contratto di conto corrente n. 632366,66 ( già n. 14079,96) concluso in data 9/1/2012, degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto dal 9/1/2012 al 20/7/2015 e dei contratti di fideiussione.
La critica merita di essere condivisa integralmente con riferimento alla posizione della debitrice principale, la società e del socio illimitatamente responsabile, ON
e soltanto in parte per la posizione dei garanti. ON
E' utile premettere che la come emerge dall'univoco tenore Controparte_1
del ricorso introduttivo, ha posto a fondamento della domanda due crediti: a) l'uno relativo al contratto di finanziamento sottoscritto il 27/8/2010 atteso l'inadempimento della mutuataria, la società , per non avere provveduto al pagamento delle rate ON
concordate; b) l'altro correlato all'esposizione debitoria della predetta società riferibile al contratto di conto corrente stipulato in data 9/1/2012. 5.1. In ordine al primo credito il Collegio osserva che la nel Controparte_1
ricorso introduttivo ha richiamato puntualmente il contratto di finanziamento sottoscritto il
27/8/2010; in particolare ha indicato la somma erogata (euro 90.000,00) , le modalità e i tempi di restituzione della predetta somma (in dieci anni mediante il pagamento di n. 120 rate comprensive di capitale ed interessi secondo l'allegato piano di ammortamento) ed ha precisato di essere debitrice della somma complessiva di euro 94.824,97, di cui euro 35.595,71 per rate rimaste insolute relative al periodo 30/6/2011- 30/6/2015 ed euro 59.229,26 per capitale residuo.
E' agevole rilevare che la ha allegato in maniera specifica i Controparte_1
fatti costitutivi del credito azionato;
inoltre ha adeguatamente provato la pretesa azionata attraverso la produzione in giudizio del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27/8/2010 e dell'allegato piano di ammortamento anche esso sottoscritto dai contraenti ( cfr. in particolare artt. 1, 2 e 4 del contratto ove sono indicati i termini e le modalità di restituzione del finanziamento e il tasso concordato per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori); va altresì evidenziato che l'istituto di credito ha provveduto all'erogazione del finanziamento come risulta sia dalla distinta di versamento in atti dell'importo di euro 90.000,00 sottoscritta dalla società mutuataria sia dall'art. 3
del contratto di finanziamento in cui si legge:“ la consegna la somma di euro 90.000 ( CP_1
novantamila) alla parte mutuataria che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia
e liberatoria quietanza ”.
Ancora va segnalato che la ha prospettato ed ha provato, Controparte_1
attraverso la produzione del suindicato contratto del 27/8/2010 che , ON CP_3
e in qualità di fideiussori, hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni
[...] Persona_1
assunte dalla società mutuataria fino all'importo di euro 90.000,00 ( cfr. in particolare art. 5 del contratto del 27/8/2010 sottoscritto anche dai fideiussori).
E allora a fronte delle specifiche allegazioni del creditore e della documentazione prodotta in giudizio era onere dei debitori eccepire e provare il regolare adempimento delle obbligazioni assunte oppure allegare e provare fatti specifici ( diversi dall'adempimento) idonei a paralizzare o ridimensionare la pretesa azionata dal creditore.
Ebbene – premesso che la debitrice principale ed i garanti non hanno contestato né la stipula del contratto di mutuo né la stipula del contratto di fideiussione – il Collegio osserva che le contestazioni,
come emerge dal tenore della comparsa di costituzione depositata in primo grado, sono del tutto generiche in quanto i resistenti, senza neppure distinguere tra i due crediti azionati dalla ricorrente, si sono limitati a rappresentare che la non aveva specificato “le Controparte_1
voci” della pretesa azionata, aveva agito in giudizio al fine di conseguire una somma
“sovradimensionata” e aveva indebitamente richiesto interessi anatocistici.
Sotto quest'ultimo profilo va rimarcato che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla disamina del contratto del 27/8/2010 e dell'allegato piano di ammortamento si evince che si è in presenza di un mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese che si caratterizza per il fatto che la quota di interesse di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti con la conseguenza che tale modalità di calcolo degli interessi non genera anatocismo (
cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15130/2024 in motivazione;
la suindicata considerazione riguarda un mutuo bancario a tasso fisso ma è valida anche per il mutuo a tasso variabile).
Deve, pertanto, concludersi che la società e il socio ON
illimitatamente responsabile, , vanno condannati al pagamento in solido, in favore ON
della società dell'importo di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso legale a far Parte_1
data dalla domanda e fino al soddisfo.
Merita di essere precisato che non ha contestato la qualità di socio illimitatamente ON
responsabile della società e e per di più tale qualità risulta dal ON
suindicato contratto di mutuo del 27/8/2010 in cui si legge che è socio ON
accomandatario e, quindi, illimitatamente responsabile della predetta società in accomandita semplice. La statuizione di condanna al pagamento in solido in favore della società va Parte_1
emessa anche nei confronti dei garanti, segnatamente , nonché ON Controparte_3
, e in qualità di eredi di nei limiti dell'importo ON CP_4 CP_5 Persona_1
di euro 90.000,00 come previsto nel contratto del 27/8/2010 con la precisazione che, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 754 c.c., gli eredi di vanno condannati in proporzione Persona_1
della loro quota ereditaria.
Con riferimento alla statuizione di condanna di in qualità sia di socio illimitatamente ON
responsabile della società sia di fideiussore della predetta società ON
giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il socio di una società di persone,
ancorchè illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società,
giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità
rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium
excussionis di cui all'art. 2304 c.c. ( cfr. Cass. n. 7139/2018; Cass. n. 4528/2014).
5.2. Passando alla disamina dell'ulteriore credito azionato dalla Controparte_1
correlato all'esposizione debitoria, pari ad euro 92.639,46, della società
[...] ON
alla data del 20/7/2015 in ordine al conto corrente bancario n. 632366,66 ( già n.
[...]
14079,96), la Corte osserva che – come evidenziato dall'appellante con l'interposto gravame - la società ricorrente ha prodotto in giudizio sia il contratto di conto corrente del 9/1/2012 sia gli estratti conto inerenti a tutta la durata del rapporto. Tale considerazione in primo luogo induce ad affermare che non è condivisibile la ratio decidendi
posta a sostegno della sentenza impugnata incentrata sull'argomentazione che l'istituto di credito non avrebbe prodotto in giudizio gli estratti conto.
Il Collegio, inoltre, ritiene che gli estratti conto e il contratto di conto corrente valgono a provare il credito azionato dalla in ragione della già segnalata genericità Controparte_1
delle difese articolate dai resistenti con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado ( cfr. punto 5.1. della presente sentenza).
Merita di essere precisato in ordine alla difesa dei resistenti tesa all'accertamento degli interessi
anatocistici indebitamente richiesti” mediante C.T.U. che dalla disamina del contratto di conto corrente del 9/1/2012 risulta che le parti hanno concordato la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi sicchè la relativa clausola negoziale è valida essendo in linea con i principi fissati dalla delibera CICR del 9/2/2000.
Ne consegue che la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile della predetta società vanno condannati al pagamento in solido, in favore della società dell'importo di euro 92.639,46 oltre interessi. Parte_1
Non ricorrono, invece, le condizioni per condannare in solido al pagamento della predetta somma anche e gli eredi di ( , e ) in ON Persona_1 ON CP_5 CP_4
qualità di fideiussori.
Depone in tal senso la considerazione che la nel ricorso Controparte_1
introduttivo ha posto a fondamento del credito in esame il contratto dell'8/10/2004 con cui
[...]
e si sono costituiti fideiussori, fino all'importo di euro 112.500,00, a garanzia CP_2 Persona_1
dell'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta o che sarebbe stata assunta dalla società
[...]
nei confronti della senza tuttavia allegare ON Controparte_6
alcuna circostanza a giustificazione del fatto che la pretesa azionata si basava su di un contratto di fideiussione omnibus di cui la ricorrente non era parte contraente essendo stato stipulato dalla
[...] in qualità di creditore garantito, e da e in qualità di Controparte_6 ON Persona_1
fideiussori ( cfr. ricorso pag. 2).
Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti di
[...]
e degli eredi di in qualità di fideiussori dell'esposizione debitoria relativa al CP_2 Persona_1
contratto di conto corrente del 9/1/2012 n. 632366,66 già n. 14079,96.
6. In definitiva l'appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va riformata nel senso che : a) la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile, vanno condannati al pagamento in solido, in favore di Parte_1
rappresentata da della somma di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso legale
[...] Parte_2
a far data dalla domanda e fino al soddisfo ed entro l'importo di euro 90.000,00 vanno altresì
condannati in solido, in qualità di fideiussori, , nonché gli eredi ON Controparte_3
di segnatamente , e ciascuno nei limiti della Persona_1 ON CP_5 CP_4
propria quota ereditaria;
b) la società e , in qualità di ON ON ON
socio illimitatamente responsabile, vanno condannati al pagamento in solido, in favore di
[...]
rappresentata da dell'ulteriore somma di euro 92.639,46 oltre interessi Parte_1 Parte_2
al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
La statuizione di condanna va resa in favore di in quanto attuale titolare del Parte_1
credito esaminato.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014). Ne consegue che, in ragione dell'esito complessivo della lite e dunque della soccombenza degli appellati, questi ultimi vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente e tenendo conto dell'attività espletata.
L'incidenza della presente pronuncia anche sulle spese del giudizio di primo grado – quale conseguenza diretta della riforma della sentenza impugnata – determina l'assorbimento dell'ulteriore critica articolata dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado va resa in favore della unica parte attrice del giudizio di primo, Controparte_1
essendo il cessionario del credito intervenuto soltanto nel giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentata da nella qualità in atti, nei confronti della Parte_1 Parte_2
società nonché nei confronti di , in proprio e in ON ON
qualità di erede di di e in qualità di eredi di e Persona_1 CP_4 CP_5 Persona_1
di avverso l'ordinanza n. 4037/2019 emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Controparte_3
Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 5987/2016 in data 4/4/209 e depositata il 5/4/2019 così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
CP_5 CP_4
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a)
condanna la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile della predetta società, al pagamento in solido, in favore di
[...]
rappresentata da della somma di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2
legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo ed entro l'importo di euro 90.000,00 condanna altresì al pagamento in solido, in qualità di fideiussori, , nonché ON Controparte_3 gli eredi di segnatamente , e , ciascuno nei Persona_1 ON CP_5 CP_4
limiti della propria quota ereditaria;
b) condanna la società e ON
, in qualità di socio illimitatamente responsabile della predetta società, al pagamento ON
in solido, in favore di rappresentata da dell'ulteriore somma Parte_1 Parte_2
di euro 92.639,46 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
3. condanna la società , ON ON CP_5 [...]
e al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo CP_4 Controparte_3
grado in favore della spese che liquida in euro 4.300,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. condanna la società , ON ON CP_5 [...]
e al pagamento in solido, in favore di rappresentata da CP_4 Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, spese che liquida in euro Parte_2
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 22/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 487/2019 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza n. 4037/2019
emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 5987/2016 in data 4/4/2019 e depositata il 5/4/2019
TRA
- rappresentata da - in qualità di cessionaria del credito Parte_1 Parte_2
di rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano , Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Nocera Inferiore Corso Garibaldi
n. 28- Appellante
E
in proprio e in qualità di erede di ON Per_1
- rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giordano, elettivamente
[...] Controparte_3
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Angri (SA) via Semetelle n. 20 - Appellati - eredi – Appellati contumaci CP_4 CP_5 Persona_1
Ragioni in fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3/10/2016 la – Controparte_1
[... premesso: a) che con contratto stipulato il 27/8/2010 aveva concesso alla società CP_2
un finanziamento dell'importo di euro 90.000,00 da restituire entro dieci anni CP_2 CP_2
mediante il versamento di n. 120 rate mensili comprensive di capitale ed interessi secondo l'allegato piano di ammortamento;
b) che in forza del predetto contratto risultava creditrice della società
[...]
C. della somma di euro 94.824,97 - di cui euro 35.595,71 per rate rimaste insolute ON
relative al periodo dal 30/6/2011 al 30/6/2015 ed euro 59.229,26 per capitale residuo – oltre interessi fino al soddisfo;
c) che con il medesimo contratto del 27/8/2010 , ON Controparte_3
e in qualità di fideiussori, avevano garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte Persona_1
dalla società mutuataria fino all'importo di euro 90.000,00; d) che la ricorrente era debitrice della società alla data del 20/7/2015 dell'ulteriore somma di euro ON
92.639,46 quale saldo debitore del conto corrente originariamente n. 14079,96 e di poi n. 632366,66
accesso il 9/1/2012, oltre interessi fino al soddisfo;
d) che in data 8/10/2004 e ON Per_1
si erano costituiti fideiussori a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla
[...]
società nei confronti della fino ON Controparte_6
all'importo di euro 112.500,00 – ha chiesto che l'adito Tribunale “condannasse la società
[...]
in persona del legale rappresentante, quale debitore principale, ed i Signori ON
anche quale socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni ON
sociali, e , quali fideiussori e nei limiti della fideiussione da Controparte_3 Persona_1
ciascuno di essi prestata al pagamento in favore della della Controparte_7
complessiva somma di euro 187.464,43 oltre interessi” con vittoria delle spese processuali. 1.1. La società e , costituitisi ON ON Controparte_3
in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la Controparte_1
non aveva indicato le “singole voci” del credito azionato;
inoltre hanno rappresentato
[...]
che la domanda involgeva una somma di denaro “sovradimensionata” e per tale ragione hanno chiesto il mutamento del rito per “l'accertamento degli interessi anatocistici indebitamente richiesti”.
I resistenti hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda e nel contempo hanno chiesto il mutamento del rito e la nomina di un C.T.U. per l'esatta determinazione del credito azionato,
con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
invece, non si è costituita in giudizio. Persona_1
1.2.Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza deposita in data 5/4/2019, ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c., ha rigettato la domanda ed ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il Giudice a quo ha richiamato il principio di diritto in forza del quale “ in tema di prova
del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una
dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione
della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito)
dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie
intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
mentre il
saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua
comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a
fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.” Di poi il
Tribunale ha così argomentato: “ tale principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con
riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sicuramente applicabile anche al caso di
specie in quanto rientra nell'onere di allegazione e prova previsto dall'art. 2697 c.c. che l'istituto di credito depositi la copia completa degli estratti conto relativi ai rapporti di cui chiede la condanna
alle somme;
ne consegue che la domanda proposta con il presente ricorso va rigettata”.
1.3. Avverso la predetta sentenza la società rappresentata da Parte_1 Parte_2
ha proposto appello, in qualità di cessionaria del credito della
[...] Controparte_1
con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 6/5/2019 ; ha censurato l'ordinanza
[...]
impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. La società , e , costituitisi ON ON Controparte_3
in giudizio, hanno resistito ed hanno concluso per il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali, chiedendo altresì che l'appellante venisse condannata al pagamento delle spese processuali.
1.5. Nel corso del giudizio a seguito dell'interruzione del processo, per l'intervenuto decesso di Per_1
dichiarata con ordinanza del 3/10/2019 , il processo è stato riassunto su impulso della parte
[...]
appellante con ricorso depositato il 19/12/2019; si è costituito in giudizio anche in ON
qualità di erede di e unitamente alla società e a Persona_1 ON
ha ribadito l'infondatezza dell'interposto gravame;
gli altri eredi di Controparte_3 Persona_1
segnatamente e invece, non si sono costituiti in giudizio. CP_4 CP_5
1.6. La Corte con ordinanza del 28/12/2023, resa all'esito della celebrazione del processo in forma scritta, ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. In primis va dichiarata la contumacia di e in quanto costoro, pur essendo CP_4 CP_5
state regolarmente evocate in giudizio in qualità di eredi di non si sono costituite. Persona_1
A tale riguardo va evidenziato che l'appellante - a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'originaria parte processuale – ha regolarmente notificato a Persona_1
tutti gli eredi di sia il ricorso per riassunzione sia il decreto di fissazione dell'udienza e Persona_1
attraverso la produzione del certificato di famiglia ha provato che , e CP_4 CP_5 [...] sono figli e, dunque, eredi di deceduta in data 22/4/2017 ( cfr. certificato di CP_2 Persona_1
famiglia in atti e certificato di morte di . Persona_1
3. Il Collegio, inoltre, osserva che l'appellante ha provato l'allegata qualità di successore a titolo particolare nel credito sub iudice dell'originaria parte processuale, CP_1 Controparte_1
, in forza di una cessione in blocco ex art 4 legge n. 130/1999 stipulata in data 20/12/2017.
[...]
In diritto giova ricordare che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – espressamente richiamato dall'art. 4 legge n. 130/1999 - nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili)
derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già
singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Nell'ambito di tale cornice normativa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni,
etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI ( cfr. ex multis Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023 anche in motivazione;
Cass. n. 31188/2017). Nel caso di specie la società appellante ha prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale n. 151 parte II
del 23/12/2017, richiamata nell'atto di impugnazione, da cui risulta l'avvenuta cessione in blocco,
per effetto del contratto del 20/12/2017, effettuata dalla in Controparte_1
favore di avente ad oggetto i crediti relativi a “rapporti giuridici regolati dalla Parte_1
legge italiana , sorti in capo a PS ( o a banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31
dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria esercitata in tutte le sue forme,
classificati a sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”, con esclusione dei rapporti per i quali il debitore benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare oppure da o ancora da Controparte_8 Controparte_9
[...]
Orbene il riferimento alla tipologia dei contratti da cui hanno tratto origine i crediti ceduti con indicazione anche del dato temporale, il richiamo alla classificazione a “ sofferenza” dei relativi rapporti, la precisazione che dalla cessione sono esclusi i crediti inerenti a rapporti per i quali il debitore risulti garantito dai soggetti innanzi indicati consentono di affermare che tra i crediti ceduti vanno ricompresi anche quelli in esame.
I rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio ( segnatamente conto corrente e mutuo), infatti,
sono espressamente contemplati nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono sorti nell'arco temporale ivi indicato e vanno classificati come “ a sofferenza” posto che i debitori risultano inadempienti sia alla data del 31/12/2016 sia alla data del 20/12/2017 ( cfr. anche missiva in atti della
[...]
del 6/8/2015 che ha classificato a sofferenza l'esposizione debitoria in Controparte_1
questione); va poi rimarcato che il debitore non risulta garantito dai soggetti indicati nella predetta
Gazzetta Ufficiale.
Non va, poi, sottaciuto che gli appellati, costituitisi in giudizio, non hanno contestato la qualità
dell'appellante di cessionaria del credito sub iudice.
Deve, pertanto, concludersi che sussiste la legittimazione della società ad Parte_1
impugnare la sentenza di primo grado in applicazione della disciplina dettata dall'art. 111 ultimo comma c.p.c. il quale riconosce tale legittimazione al successore a titolo particolare nel diritto controverso ancorchè non sia intervenuto nella pregressa fase del giudizio (cfr. Cass. n. 6444/2009).
Merita ancora di essere segnalato che dall'univoco tenore della procura speciale autenticata in data
1/3/2018 dal Notaio in Roma rep. n. 56183 e racc. n. 28336, prodotta in giudizio Persona_2
dall'appellante, emerge che la società ha conferito alla società Parte_1 Parte_2
il potere di rappresentanza sostanziale e processuale in ordine a tutti i crediti indicati nella
[...]
suindicata Gazzetta Ufficiale n. 151 parte II del 23/12/2017.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.
5. La società ha criticato la sentenza impugnata, deducendo che il Giudice a Parte_1
quo erroneamente è pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la società ricorrente non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente;
il Tribunale – precisa l'appellante – non ha considerato che la aveva provato la pretesa creditoria azionata Controparte_1
attraverso la produzione in giudizio dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., del contratto di finanziamento n. 741565568,83 con la relativa quietanza di erogazione del finanziamento, del contratto di conto corrente n. 632366,66 ( già n. 14079,96) concluso in data 9/1/2012, degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto dal 9/1/2012 al 20/7/2015 e dei contratti di fideiussione.
La critica merita di essere condivisa integralmente con riferimento alla posizione della debitrice principale, la società e del socio illimitatamente responsabile, ON
e soltanto in parte per la posizione dei garanti. ON
E' utile premettere che la come emerge dall'univoco tenore Controparte_1
del ricorso introduttivo, ha posto a fondamento della domanda due crediti: a) l'uno relativo al contratto di finanziamento sottoscritto il 27/8/2010 atteso l'inadempimento della mutuataria, la società , per non avere provveduto al pagamento delle rate ON
concordate; b) l'altro correlato all'esposizione debitoria della predetta società riferibile al contratto di conto corrente stipulato in data 9/1/2012. 5.1. In ordine al primo credito il Collegio osserva che la nel Controparte_1
ricorso introduttivo ha richiamato puntualmente il contratto di finanziamento sottoscritto il
27/8/2010; in particolare ha indicato la somma erogata (euro 90.000,00) , le modalità e i tempi di restituzione della predetta somma (in dieci anni mediante il pagamento di n. 120 rate comprensive di capitale ed interessi secondo l'allegato piano di ammortamento) ed ha precisato di essere debitrice della somma complessiva di euro 94.824,97, di cui euro 35.595,71 per rate rimaste insolute relative al periodo 30/6/2011- 30/6/2015 ed euro 59.229,26 per capitale residuo.
E' agevole rilevare che la ha allegato in maniera specifica i Controparte_1
fatti costitutivi del credito azionato;
inoltre ha adeguatamente provato la pretesa azionata attraverso la produzione in giudizio del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27/8/2010 e dell'allegato piano di ammortamento anche esso sottoscritto dai contraenti ( cfr. in particolare artt. 1, 2 e 4 del contratto ove sono indicati i termini e le modalità di restituzione del finanziamento e il tasso concordato per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori); va altresì evidenziato che l'istituto di credito ha provveduto all'erogazione del finanziamento come risulta sia dalla distinta di versamento in atti dell'importo di euro 90.000,00 sottoscritta dalla società mutuataria sia dall'art. 3
del contratto di finanziamento in cui si legge:“ la consegna la somma di euro 90.000 ( CP_1
novantamila) alla parte mutuataria che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia
e liberatoria quietanza ”.
Ancora va segnalato che la ha prospettato ed ha provato, Controparte_1
attraverso la produzione del suindicato contratto del 27/8/2010 che , ON CP_3
e in qualità di fideiussori, hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni
[...] Persona_1
assunte dalla società mutuataria fino all'importo di euro 90.000,00 ( cfr. in particolare art. 5 del contratto del 27/8/2010 sottoscritto anche dai fideiussori).
E allora a fronte delle specifiche allegazioni del creditore e della documentazione prodotta in giudizio era onere dei debitori eccepire e provare il regolare adempimento delle obbligazioni assunte oppure allegare e provare fatti specifici ( diversi dall'adempimento) idonei a paralizzare o ridimensionare la pretesa azionata dal creditore.
Ebbene – premesso che la debitrice principale ed i garanti non hanno contestato né la stipula del contratto di mutuo né la stipula del contratto di fideiussione – il Collegio osserva che le contestazioni,
come emerge dal tenore della comparsa di costituzione depositata in primo grado, sono del tutto generiche in quanto i resistenti, senza neppure distinguere tra i due crediti azionati dalla ricorrente, si sono limitati a rappresentare che la non aveva specificato “le Controparte_1
voci” della pretesa azionata, aveva agito in giudizio al fine di conseguire una somma
“sovradimensionata” e aveva indebitamente richiesto interessi anatocistici.
Sotto quest'ultimo profilo va rimarcato che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla disamina del contratto del 27/8/2010 e dell'allegato piano di ammortamento si evince che si è in presenza di un mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese che si caratterizza per il fatto che la quota di interesse di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti con la conseguenza che tale modalità di calcolo degli interessi non genera anatocismo (
cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15130/2024 in motivazione;
la suindicata considerazione riguarda un mutuo bancario a tasso fisso ma è valida anche per il mutuo a tasso variabile).
Deve, pertanto, concludersi che la società e il socio ON
illimitatamente responsabile, , vanno condannati al pagamento in solido, in favore ON
della società dell'importo di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso legale a far Parte_1
data dalla domanda e fino al soddisfo.
Merita di essere precisato che non ha contestato la qualità di socio illimitatamente ON
responsabile della società e e per di più tale qualità risulta dal ON
suindicato contratto di mutuo del 27/8/2010 in cui si legge che è socio ON
accomandatario e, quindi, illimitatamente responsabile della predetta società in accomandita semplice. La statuizione di condanna al pagamento in solido in favore della società va Parte_1
emessa anche nei confronti dei garanti, segnatamente , nonché ON Controparte_3
, e in qualità di eredi di nei limiti dell'importo ON CP_4 CP_5 Persona_1
di euro 90.000,00 come previsto nel contratto del 27/8/2010 con la precisazione che, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 754 c.c., gli eredi di vanno condannati in proporzione Persona_1
della loro quota ereditaria.
Con riferimento alla statuizione di condanna di in qualità sia di socio illimitatamente ON
responsabile della società sia di fideiussore della predetta società ON
giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il socio di una società di persone,
ancorchè illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società,
giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità
rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium
excussionis di cui all'art. 2304 c.c. ( cfr. Cass. n. 7139/2018; Cass. n. 4528/2014).
5.2. Passando alla disamina dell'ulteriore credito azionato dalla Controparte_1
correlato all'esposizione debitoria, pari ad euro 92.639,46, della società
[...] ON
alla data del 20/7/2015 in ordine al conto corrente bancario n. 632366,66 ( già n.
[...]
14079,96), la Corte osserva che – come evidenziato dall'appellante con l'interposto gravame - la società ricorrente ha prodotto in giudizio sia il contratto di conto corrente del 9/1/2012 sia gli estratti conto inerenti a tutta la durata del rapporto. Tale considerazione in primo luogo induce ad affermare che non è condivisibile la ratio decidendi
posta a sostegno della sentenza impugnata incentrata sull'argomentazione che l'istituto di credito non avrebbe prodotto in giudizio gli estratti conto.
Il Collegio, inoltre, ritiene che gli estratti conto e il contratto di conto corrente valgono a provare il credito azionato dalla in ragione della già segnalata genericità Controparte_1
delle difese articolate dai resistenti con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado ( cfr. punto 5.1. della presente sentenza).
Merita di essere precisato in ordine alla difesa dei resistenti tesa all'accertamento degli interessi
anatocistici indebitamente richiesti” mediante C.T.U. che dalla disamina del contratto di conto corrente del 9/1/2012 risulta che le parti hanno concordato la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi sicchè la relativa clausola negoziale è valida essendo in linea con i principi fissati dalla delibera CICR del 9/2/2000.
Ne consegue che la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile della predetta società vanno condannati al pagamento in solido, in favore della società dell'importo di euro 92.639,46 oltre interessi. Parte_1
Non ricorrono, invece, le condizioni per condannare in solido al pagamento della predetta somma anche e gli eredi di ( , e ) in ON Persona_1 ON CP_5 CP_4
qualità di fideiussori.
Depone in tal senso la considerazione che la nel ricorso Controparte_1
introduttivo ha posto a fondamento del credito in esame il contratto dell'8/10/2004 con cui
[...]
e si sono costituiti fideiussori, fino all'importo di euro 112.500,00, a garanzia CP_2 Persona_1
dell'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta o che sarebbe stata assunta dalla società
[...]
nei confronti della senza tuttavia allegare ON Controparte_6
alcuna circostanza a giustificazione del fatto che la pretesa azionata si basava su di un contratto di fideiussione omnibus di cui la ricorrente non era parte contraente essendo stato stipulato dalla
[...] in qualità di creditore garantito, e da e in qualità di Controparte_6 ON Persona_1
fideiussori ( cfr. ricorso pag. 2).
Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti di
[...]
e degli eredi di in qualità di fideiussori dell'esposizione debitoria relativa al CP_2 Persona_1
contratto di conto corrente del 9/1/2012 n. 632366,66 già n. 14079,96.
6. In definitiva l'appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va riformata nel senso che : a) la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile, vanno condannati al pagamento in solido, in favore di Parte_1
rappresentata da della somma di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso legale
[...] Parte_2
a far data dalla domanda e fino al soddisfo ed entro l'importo di euro 90.000,00 vanno altresì
condannati in solido, in qualità di fideiussori, , nonché gli eredi ON Controparte_3
di segnatamente , e ciascuno nei limiti della Persona_1 ON CP_5 CP_4
propria quota ereditaria;
b) la società e , in qualità di ON ON ON
socio illimitatamente responsabile, vanno condannati al pagamento in solido, in favore di
[...]
rappresentata da dell'ulteriore somma di euro 92.639,46 oltre interessi Parte_1 Parte_2
al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
La statuizione di condanna va resa in favore di in quanto attuale titolare del Parte_1
credito esaminato.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014). Ne consegue che, in ragione dell'esito complessivo della lite e dunque della soccombenza degli appellati, questi ultimi vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente e tenendo conto dell'attività espletata.
L'incidenza della presente pronuncia anche sulle spese del giudizio di primo grado – quale conseguenza diretta della riforma della sentenza impugnata – determina l'assorbimento dell'ulteriore critica articolata dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado va resa in favore della unica parte attrice del giudizio di primo, Controparte_1
essendo il cessionario del credito intervenuto soltanto nel giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentata da nella qualità in atti, nei confronti della Parte_1 Parte_2
società nonché nei confronti di , in proprio e in ON ON
qualità di erede di di e in qualità di eredi di e Persona_1 CP_4 CP_5 Persona_1
di avverso l'ordinanza n. 4037/2019 emessa, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Controparte_3
Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 5987/2016 in data 4/4/209 e depositata il 5/4/2019 così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
CP_5 CP_4
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a)
condanna la società e , in qualità di socio ON ON
illimitatamente responsabile della predetta società, al pagamento in solido, in favore di
[...]
rappresentata da della somma di euro 94.824,97 oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2
legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo ed entro l'importo di euro 90.000,00 condanna altresì al pagamento in solido, in qualità di fideiussori, , nonché ON Controparte_3 gli eredi di segnatamente , e , ciascuno nei Persona_1 ON CP_5 CP_4
limiti della propria quota ereditaria;
b) condanna la società e ON
, in qualità di socio illimitatamente responsabile della predetta società, al pagamento ON
in solido, in favore di rappresentata da dell'ulteriore somma Parte_1 Parte_2
di euro 92.639,46 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
3. condanna la società , ON ON CP_5 [...]
e al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo CP_4 Controparte_3
grado in favore della spese che liquida in euro 4.300,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. condanna la società , ON ON CP_5 [...]
e al pagamento in solido, in favore di rappresentata da CP_4 Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, spese che liquida in euro Parte_2
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 22/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli