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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1911/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1911/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Parte_1 P.IVA_1
ER RA e Luca RC, come da procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
DO VI DALLA BARATTA, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente:
2. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte in sede monitoria per tutti i motivi in narrativa, dichiarando in ogni caso che non è tenuta a effettuare Parte_1
i pagamenti richiesti da Controparte, ovvero in subordine ridurre il quantum richiesto in via monitoria da Controparte nella misura ritenuta di giustizia;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari.
pagina 1 di 13 Per parte convenuta:
In via preliminare: confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. R.G. Lav. 1330/2022, n. ING.
565/2022, emesso dal Tribunale di Padova dott. Dallacasa depositato in data 08.08.2022.
Con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
L'opposizione di è in parte fondata, per i motivi e nei termini di seguito Parte_1 esposti. Part
1.La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 565/2022 con il Parte_1 quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.936,65 oltre rivalutazione, interessi e spese a favore del signor a titolo retributivo per il periodo CP_1 dall'1.6.2021 al 31.5.202l. La società opponente ha ritenuto, per diversi e complessi ordini di ragioni, non essere tenuta al pagamento della predetta somma, sì da concludere per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Il signor si è costituito sostenendo che, essendo stata CP_1 giudizialmente dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia del trasferimento del ramo di azienda cui egli apparteneva da a tenuto conto della messa a Parte_1 CP_2
Part disposizione a favore di , le vicende processuali del rapporto (di fatto) con CP_2
Part erano del tutto irrilevanti con riguardo al rapporto con la cedente , sulla quale permaneva l'obbligo retributivo (e non risarcitorio).
Ciò sosteneva il signor richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di CP_1
Cassazione, secondo la quale, in ipotesi di trasferimento di azienda di cui sia stata accertata l'illegittimità, i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del cedente per effetto del mancato ripristino nel rapporto da parte di quest'ultimo hanno natura retributiva e non risarcitoria;
contestava inoltre l'operazione societaria che avrebbe portato alla successiva pagina 2 di 13 cessione del suo rapporto di lavoro da a non essendo applicabile Parte_1 CP_3
Part l'art. 2112 c.c. per non avere , nonostante l'offerta delle prestazioni, mai ricostituito il rapporto, rimanendo inadempiente alla propria obbligazione retributiva.
Il signor ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
3. La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti e di quelli successivamente acquisiti, a seguito della precisazione dei conteggi ed autorizzate le parti al deposito di note conclusive.
4. Il signor aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, qui opposto, sul presupposto di essere stato alle dipendenze di dal 5.7.1998 al 31.12.2015; in data 29.12.2015 era comunicato da Parte_1 che il rapporto sarebbe proseguito con la predetta società a seguito del Controparte_4 conferimento del ramo di azienda cui egli era addetto;
con lettera del 10.2.16 aveva contestato la legittimità del trasferimento e con sentenza dell'1.2.19 il Tribunale aveva dichiarato “inefficace la cessione del contatto di lavoro di a CP_1 CP_5
[... e condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato o in altro equipollente”; nelle more del predetto giudizio era stato licenziato senza preavviso da con lettera del 9.3.2018 e decorrenza 1.3.2018; con Controparte_4 la lettera con cui aveva contestato la cessione del ramo d'azienda aveva anche offerto la propria prestazione alla cedente.
La domanda monitoria era stata azionata dal signor sulla base del richiamato CP_1 principio della Cassazione in base al quale “dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d'azienda, in uno con la messa in mora operata dal lavoratore, vi è obbligo dell'impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire il danno” (Cass. 28.1.2020, n. 7877).
Il signor aveva perciò sostenuto il diritto a percepire la retribuzione da CP_1 [...]
, azionando in particolare la domanda monitoria per il periodo dall'1.6.021 al Pt_1
31.5.2022.
5. Con il ricorso in opposizione ha evidenziato in particolare, in fatto, che a Parte_1 seguito della conferma da parte della Corte di Appello di Venezia della sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione d'azienda era pendente il termine per il pagina 3 di 13 ricorso in Cassazione;
in ogni caso dal'1.1.2016 aveva regolarmente provveduto a CP_2 versare al lavoratore la retribuzione dovuta;
a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado di inefficacia della cessione del ramo di azienda il lavoratore aveva chiesto a Part
il ripristino del rapporto;
il signor , nel giudizio relativo al licenziamento CP_1 comunicato da nel marzo del 2018, aveva convenuto solo chiedendo ad
CP_2 CP_2 essa di essere reintegrata;
con sentenza del 14 aprile 2022 il Tribunale di Padova aveva condannato alla reintegrazione del Casonato nel posto di lavoro;
a seguito della
CP_2 risoluzione del rapporto di lavoro da parte di il lavoratore aveva percepito altri
CP_2 redditi da lavoro, tra cui quelli dovuti da in forza dei menzionati provvedimenti di
CP_2 reintegrazione in stessa. Inoltre, l'1.9.2021 aveva acquisito efficacia la scissione
CP_2 di , la quale trasferiva a il ramo di azienda denominato Managed Parte_1 CP_6
Infrastructure Services e costituito da tutti i beni, i contratti, le attività, le passività, gli oneri, i rapporti di lavoro afferenti alle attività di fornitura di servizi infrastrutturali, trai quali anche quello del signor , come risultante dall'allegato B all'atto di CP_1 scissione, sicché la era subentrata a far data dall'1.9.2021 anche nel rapporto di CP_6 lavoro con il lavoratore opposto, senza che nessuno dei circa 1000 lavoratori trasferiti alla predetta società avesse contestato o impugnato detto trasferimento nei termini di cui all'art. 32 comma 4, lett. c) della L. 183/2010.
a sostegno dell'infondatezza delle pretese creditorie del signor , Parte_1 CP_1 ha sostenuto: l'incompatibilità tra la pretesa e la richiesta di reintegrazione in poi CP_2 ottenuta all'esito dell'impugnazione del licenziamento intimato da l'inefficacia CP_2
Part della richieste di ripristino del rapporto ai fini della messa in mora di e comunque l'assenza di una effettiva e valida offerta della prestazione lavorativa;
in ogni caso, Part l'insussistenza di qualsiasi obbligo retributivo o di altra natura in capo a per il Part periodo successivo al 31 agosto 2021, con la conseguenza che comunque a non potrebbe essere imposto il pagamento della somma di € 27.648,45, pari alle 9 mensilità di retribuzione asseritamente maturare dal lavoratore nel periodo da settembre del 2021 al maggio del 2022.
L'opponente ha inoltre contestato la correttezza del principio di diritto della Cassazione – sul quale il signor ha fondato la sua pretesa retributiva nei suoi confronti – che CP_1 configura in capo al cedente inadempiente rispetto all'obbligo di ripristino del rapporto del pagina 4 di 13 rapporto in termini retributivi, ritenendo invece corretto il precedente e diverso orientamento della Cassazione secondo cui “in caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al rispristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento” (Cass. 25.6.2018, n. 16694; Cass. 30.5.2019, n. 14797).
5. Vero è che la Suprema Corte, superando il precedente orientamento interpretativo, dal
2019 ha affermato e poi ribadito il diverso principio di diritto – richiamato dal signor a fondamento della sue pretesa retributiva nei confronti della – CP_1 Controparte_7 secondo cui “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. 3.7.2019, n. 17784). Così ancora “In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.
(Cass. 7.8.2019, n. 21158).
Ancora più recentemente, la Cassazione ha ribadito tale linea interpretativa, affermando che “Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua Pt_2 obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum
pagina 5 di 13 attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni (Cass.
27.5.2024, n. 14712).
5.2. Come approfondito in dottrina, tale mutamento interpretativo si fonda sulla considerazione che, una volta accertata l'invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall' art. 2112) e l'inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione)
l'originario rapporto di lavoro con la cedente non si trasferisce e, pertanto, non è possibile parlare di “continuità” della prestazione nei confronti del cessionario.
Se, infatti, a causa della invalidità/inefficacia della cessione, il rapporto con il cedente non
è mai venuto meno, essendo rimasto quiescente e successivamente ripristinato de jure per effetto della declaratoria giudiziale, ne segue che quello instaurato con il cessionario, non avendo come causa giustificativa l'originario contratto di lavoro, resta fondato solo “sul fatto” dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Si vengono così a configurare due piani del tutto autonomi fra loro e cioè quello, de iure, nei confronti del cedente, e quello de facto, nei confronti del già e non più cessionario.
Tale innovato principio di diritto si pone in continuità e costituisce logica conseguenza del
“diritto vivente” maturatosi a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 2990 del 7 febbraio 2018, poi avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 28 febbraio 2019 , a superamento del dibattito sviluppatosi attorno alla natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio per effetto di un ordine giudiziale non ottemperato dal datore di lavoro, in caso di trasferimento di azienda dichiarato illegittimo.
Il precedente orientamento della Suprema Corte, a favore della natura risarcitoria dei crediti del lavoratore nei confronti del cedente, risultava il più coerente da un lato con il principio secondo cui essendo quello di lavoro un contratto a prestazioni corrispettive,
l'erogazione di un trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce una eccezione, che deve essere oggetto di una espressa previsione di legge o di un contratto;
dall'altro con la circostanza che, nel caso di cessione di azienda, la prestazione lavorativa era sempre la medesima, con evidente inconfigurabilità di un diritto la retribuzione verso il pagina 6 di 13 cedente, una volta che il corrispettivo dell'attività lavorativa era stato già corrisposto dal cessionario
È però poi intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 2990 del 7 febbraio 2018 la quale, superando il precedente orientamento, ha avvalorato la tesi della natura retributiva di quanto dovuto dal datore di lavoro a seguito dell'inutile intimazione e messa a disposizione a suo favore delle energie lavorative da parte del lavoratore, sulla base della base della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011 la quale, in relazione alla ipotesi di conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, aveva affermato il diritto del lavoratore, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa della nullità del termine, ad ottenere «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva».
Le sentenze più recenti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla detraibilità o meno, una volta accertata l'illegittimità della cessione del ramo di azienda e ripristinato il rapporto di lavoro presso l'originario datore di lavoro, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività prestata alle dipendenze della cessionaria, muovendo dagli esiti interpretativi delle Sezioni Unite, ha escluso la detraibilità dell'eventuale aliunde perceptum, distinguendo ancor più nettamente il rapporto sostanziale, di mero fatto, instaurato con il cessionario, rispetto a quello de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro.
In particolare è stato affermato che “accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione del ramo di azienda, abbia istaurato un rapporto di lavoro di fatto, se ne determina un'altra, giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto” (Cass. 28.2.2019, n. 5998)
Non potendo essere configurato quale attuazione del rapporto formale, quello sostanziale è produttivo di effetti giuridici ai sensi dell'art. 2126 c.c. e ciò comporta che colui il quale utilizza concretamente la prestazione lavorativa del ceduto nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale, resta assoggettato, per ciò solo, ai connessi doveri retributivi.
pagina 7 di 13 La netta distinzione, conseguente all'accertamento della illegittimità della cessione, tra rapporto di fatto e di diritto, infatti, se da un lato obbliga l'originario datore di lavoro, a riammettere in servizio il lavoratore, pena l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere le retribuzioni a garanzia di un “rimedio effettivo” per il lavoratore, dall'altro non può che comportare l'insensibilità del cedente rispetto a tutte le vicende riguardanti il rapporto di lavoro, de facto, rimasto in vita con il già e non più cessionario.
5.3. Tale soluzione interpretativa, divenuta oramai diritto vivente, se risulta convincente sul piano della ricostruzione dogmatica, lascia però al contempo dei dubbi quanto alle conseguenze, laddove può condurre in concreto ad attribuire al lavoratore una
“doppia retribuzione”.
5.4. In ragione di ciò, si comprendono i dubbi di legittimità costituzionali, espressi dalla difesa della opponente, del combinato disposto degli artt.
1206,1207,1217,1218,2043,2094,2099 e 2112 c.c. in relazione agli artt. 3, 24,36 e 11
Costituzione per come interpretati dalla più recente giurisprudenza più recente di legittimità.
Rileva in particolare l'opponente che la configurazione in termini di obbligazione retributiva piena dell'obbligazione in capo al cedente inadempiente rispetto all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, di cui il lavoratore abbia richiesto l'esecuzione: si pone in contrasto con il canone di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. e con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui il lavoratore avrebbe diritto a percepire dal cedente una retribuzione piena senza prestare alcuna attività lavorativa, ossia nella medesima misura di qualsiasi altro lavoratore alle dipendenze del cedente che invece, a parità di mansioni, renda effettivamente prestazione;
configurerebbe una manifesta disparità di trattamento con la situazione, sostanzialmente analoga, del lavoratore illegittimamente licenziato beneficiario di un ordine giudiziale di reintegrazione che non venga effettivamente richiamato in servizio dal datore di lavoro. E infatti in questo caso – come si è visto – stando a quanto ribadito di recente dalla Corte
Costituzionale, il lavoratore avrebbe diritto non già al pagamento della retribuzione, bensì al risarcimento del danno, riducibile per effetto del meccanismo del c.d. aliunde perceptum et percipiendum; configurerebbe una manifesta disparità di trattamento anche con la generalità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito del diritto civile, in pagina 8 di 13 cui tra gli effetti della mora del creditore non c'è quello della permanenza del diritto alla controprestazione da parte del debitore.
5.5. Tuttavia, la prospettata questione di legittimità costituzionale non risulta, nella fattispecie concreta, rilevante, per le ragioni di seguito esposte.
6. Con il decreto ingiuntivo qui opposto il signor ha chiesto il pagamento da CP_1 parte di delle retribuzioni per il periodo dall'1.6.2021 al 31.05.2022. Parte_1
6.1. Orbene, in relazione al periodo dall'1.6.2021 al 31.8.2021 (diversamente da quanto inteso con l'ordinanza del 2.1.2023, con la quale era stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo), il signor non ha ricevuto anche la CP_1 retribuzione da parte della cessionaria CP_4
Come allegato da entrambe le parti – e confermato dalla documentazione prodotta – il signor , a seguito della cessione a del ramo di azienda (solo CP_1 CP_2 successivamente dichiarato inefficace), è stato licenziato da nel marzo del 2018. CP_2
Con la sentenza n. 239/2022 del 14.4.2022 il Tribunale di Padova ha dichiarato
“illegittimità del licenziamento intimato il 9.3.2018 da e lo annulla. Controparte_4
Condanna alla reintegrazione di nel posto e al pagamento di CP_4 CP_1 una indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità…..”.
Non è contestato che il signor , in luogo della reintegrazione, abbia optato per le CP_1
15 mensilità sostitutive e che, come dallo stesso affermato, “nulla abbia richiesto a titolo di risarcimento per le mancate retribuzioni stante quanto già percepito in virtù del decreto ingiuntivo n. 669/2019”.
Dalle produzioni documentali seguite all'ordine di esibizione, è risultato che
[...]
in conseguenza della sentenza n. 239/2022 che ha accertato l'illegittimità del CP_4 licenziamento comunicato nel marzo del 2018, ha versato al signor soltanto CP_1
l'indennità sostitutiva della reintegra (cfr. doc. 1 della nota di deposito 26.10.2022 parte opposta). Inoltre, inoltre, dopo il licenziamento irrogato da il signor Controparte_4
non è più stato titolare di un diverso rapporto di lavoro subordinato;
dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi prodotte si evince che le uniche somme percepite dal signor sono stati gli importi pagati da a seguito delle analoghe procedute CP_1 Parte_1 monitorie.
pagina 9 di 13 Per quanto in particolare interessa, in relazione dall'1.6.2021 al 31.8.2021, il signor non ha ricevuto alcuna retribuzione dalla e nemmeno da CP_1 Controparte_4 altro datore di lavoro.
Pertanto, in relazione a tale periodo, in conseguenza dell'accertata illegittimità della cessione del ramo d'azienda, il signor ha diritto al pagamento delle CP_1 retribuzioni da parte della quantificate da entrambe le parti nella somma Parte_1 sostanzialmente coincidente di € 9.9984,16 (cfr. prospetti prodotti nel corso del giudizio a seguito dell'ordine di esibizione).
6.2. Diversamente, non è tenuta al pagamento a favore del signor Parte_1 [...]
delle retribuzioni per il periodo dall'1.9.2021 al 31.5.2022, non essendo da CP_1 allora più titolare del rapporto di lavoro con l'opposto, come affermato e Parte_1 documentato dalla società opponente.
E' stata in particolare documentata l'operazione di scissione societaria effettuata a livello nazionale da , a sua volta inserita nel contesto di una più ampia operazione di Parte_1 livello globale realizzata da tutto il Gruppo Internazionale IBM (cfr. docc. 15, 16, 17, 18, Part 20 e 21 opponente): ha trasferito a nell'ambito della suddetta scissione, il CP_6 ramo d'azienda denominato Managed Infrastructure Services (di seguito ramo “MIS”) e costituito da tutti i beni, i contratti, le attività, le passività, gli oneri, i rapporti di lavoro ecc. afferenti alle attività di fornitura di servizi infrastrutturali;
il ramo c.d. MIS ha incluso l'intera Contr Part Divisione (Global Technology Services) di , con la sola eccezione dei settori di Part attività c.d. come risulta anche dal comunicato sindacale prodotto (cfr. doc. doc. 16 opponente: «il passaggio vedrà, come ormai noto, il trasferimento delle persone allocate Contr su attività IS che rappresentano l'85% della mentre il restante 15%, allocato su attività di manutenzione hardware (TSS), rimarrà di pertinenza di . Il ramo Parte_1
d'azienda è completato dai dipendenti impiegati in funzioni amministrative a supporto della GTS-IS stessa»); per il periodo decorrente dal 1° settembre 2021, in forza dei chiari Part contenuti della clausola E dell'atto di scissione, è subentrata a nella CP_6 responsabilità «in via esclusiva» di ogni onere e passività (sia di natura economica, sia di natura “reale” in termini di obbligo di riammissione in servizio) – oneri e passività ceduti come parte integrante del compendio scisso – derivanti dalle diverse pregresse statuizioni pagina 10 di 13 di invalidazione giudiziale, sotto il profilo giuslavoristico, della precedente cessione di Part ramo d'azienda da a CP_2
6.3. Tenuto conto di tale complessa operazione di scissione, l'opponente ha evidenziato che, in relazione alla posizione del , “al momento della menzionata scissione CP_1 societaria, sussisteva una situazione di oggettiva incertezza derivante (i) dal fatto che aveva licenziato il sig. nel marzo 2018 e (ii) dalla sovrapposizione di due CP_2 CP_1
Par contemporanei ordini giudiziali di ripristino del rapporto di lavoro, l'uno a carico di
e l'altro a carico di (il primo emesso all'esito del giudizio sulla pregressa CP_2 fattispecie traslativa ex art. 2112 c.c. del 2016, e il secondo emesso all'esito CP_9 del giudizio di impugnazione del licenziamento nelle more intimato al sig. da CP_1 stessa) e (iii) dalla pendenza, in primo grado o in grado di impugnazione, di CP_2
Par diversi giudizi istaurati dal sig. contro , ma anche
contro
CP_1 CP_2
Par Ed è per queste ragioni che, proprio per il caso di ritenuta persistenza in capo a di Par ripristinare il rapporto col sig. , stessa ha considerato anche la posizione CP_1 del sig. , che come si è visto prima del gennaio 2016 era impiegato nella CP_1 divisione GTS.
Ciò in effetti spiega la circostanza che sia stata considerata anche la posizione del Part
, sebbene di fatto non inserito in al momento della scissione. CP_1
6.4. Dai documenti prodotti, risulta che la neo costituita società risultante dalla CP_6 scissione, oltre a essere subentrata in migliaia di contratti/rapporti di lavoro Part precedentemente in capo a , dal 1° settembre 2021 è espressamente subentrata anche nella titolarità del rapporto di lavoro “de iure” del ricostituito dalla sentenza che CP_1
Part aveva ritenuto illegittima la cessione di ramo d'azienda da a del 2016. CP_2
In particolare, parte opponente evidenzia che l'allegato B dell'atto di scissione indica anche il rapporto di lavoro con il sig. tra quelli ricompresi nel compendio scisso, CP_1 come risulta dalla menzione del codice personale da ultimo attribuito in seno Part Part all'organizzazione di (23638, preceduto negli ultimi cedolini paga dal
“prefisso” 00, e invece nell'allegato B dell'atto di scissione dal “prefisso” 758: che indica la c.d. country italiana nella nomenclatura di IBM Corporation a livello internazionale).
Inoltre, è indicato il nominativo di nel medesimo allegato B scambiato via PEC CP_1
“in chiaro” tra le due società (cfr. ns. docc. 21, 21bis e 23 opponente).
pagina 11 di 13 Tali evidenze documentali sono sufficienti a dimostrare che, a seguito di tale operazione di scissione, dall'1.9.2021 non è più titolare del rapporto di lavoro con il Parte_1 signor -ricostituito de iure per effetto della precedente sentenza del CP_1
Tribunale di Padova che ha accertato l'illegittimità del pregresso subentro di e, CP_2 dunque, da allora non è tenuta al pagamento delle retribuzioni.
Né risulta che il signor abbia impugnato tale trasferimento a nel proprio CP_1 CP_6 rapporto di lavoro, avendo inoltre l'opponente eccepito la decadenza dall'impugnazione ex art. 32 della l. n. 183/2010, decorrendo il relativo termine dalla “data del trasferimento”.
6.5. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “la tutela prevista dall'art.
2112cod. civ. in caso di trasferimento di ramo d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma (“in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano”), è affidata all'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro» (Cass. 11.3.2022 n. 8039, in motivazione).
Ed ancora secondo la Suprema Corte (Cass. 6.7.2022, n. 21453) “l'applicazione dell'art.
2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento (Cass. n. 5909 del 1998; Cass.
n. 8228 del 2003, Cass. n. 1220 del 2013). Part
6.6. In conclusione, per il periodo successivo al 31 agosto 2021 non è più titolare del rapporto di lavoro con i signor e, dunque, non è più tenuta al pagamento Parte_4 delle retribuzioni maturate, in particolare, dall'1 settembre 2021 al 31 maggio 2022, sicché Part
non è tenuta al pagamento della somma di € 27.648,45 (pari alle 9 mensilità di retribuzione asseritamente maturate dal Lavoratore nel menzionato periodo settembre
2021 / maggio 2022, quale risultante dai conteggi prodotti dalle parti.
pagina 12 di 13 6.7. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la va condannata a corrispondere al signor Parte_1 [...]
la minor somma lorda di € 9.984,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1 dal dovuto al saldo.
7. L'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio, mentre la residua metà – nella misura liquidata in dispositivo - è posta a carico della opponente secondo soccombenza
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a corrispondere al signor la minor Parte_1 CP_1 somma lorda di € 9.984,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società opponente a rifondere al convenuto opposto la metà delle spese del procedimento, liquidate in detta misura in € 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario, compensata la residua metà.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova , 12 giugno 2025
Il giudice del lavoro
LV RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1911/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Parte_1 P.IVA_1
ER RA e Luca RC, come da procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
DO VI DALLA BARATTA, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente:
2. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte in sede monitoria per tutti i motivi in narrativa, dichiarando in ogni caso che non è tenuta a effettuare Parte_1
i pagamenti richiesti da Controparte, ovvero in subordine ridurre il quantum richiesto in via monitoria da Controparte nella misura ritenuta di giustizia;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari.
pagina 1 di 13 Per parte convenuta:
In via preliminare: confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. R.G. Lav. 1330/2022, n. ING.
565/2022, emesso dal Tribunale di Padova dott. Dallacasa depositato in data 08.08.2022.
Con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
L'opposizione di è in parte fondata, per i motivi e nei termini di seguito Parte_1 esposti. Part
1.La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 565/2022 con il Parte_1 quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.936,65 oltre rivalutazione, interessi e spese a favore del signor a titolo retributivo per il periodo CP_1 dall'1.6.2021 al 31.5.202l. La società opponente ha ritenuto, per diversi e complessi ordini di ragioni, non essere tenuta al pagamento della predetta somma, sì da concludere per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Il signor si è costituito sostenendo che, essendo stata CP_1 giudizialmente dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia del trasferimento del ramo di azienda cui egli apparteneva da a tenuto conto della messa a Parte_1 CP_2
Part disposizione a favore di , le vicende processuali del rapporto (di fatto) con CP_2
Part erano del tutto irrilevanti con riguardo al rapporto con la cedente , sulla quale permaneva l'obbligo retributivo (e non risarcitorio).
Ciò sosteneva il signor richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di CP_1
Cassazione, secondo la quale, in ipotesi di trasferimento di azienda di cui sia stata accertata l'illegittimità, i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del cedente per effetto del mancato ripristino nel rapporto da parte di quest'ultimo hanno natura retributiva e non risarcitoria;
contestava inoltre l'operazione societaria che avrebbe portato alla successiva pagina 2 di 13 cessione del suo rapporto di lavoro da a non essendo applicabile Parte_1 CP_3
Part l'art. 2112 c.c. per non avere , nonostante l'offerta delle prestazioni, mai ricostituito il rapporto, rimanendo inadempiente alla propria obbligazione retributiva.
Il signor ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
3. La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti e di quelli successivamente acquisiti, a seguito della precisazione dei conteggi ed autorizzate le parti al deposito di note conclusive.
4. Il signor aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, qui opposto, sul presupposto di essere stato alle dipendenze di dal 5.7.1998 al 31.12.2015; in data 29.12.2015 era comunicato da Parte_1 che il rapporto sarebbe proseguito con la predetta società a seguito del Controparte_4 conferimento del ramo di azienda cui egli era addetto;
con lettera del 10.2.16 aveva contestato la legittimità del trasferimento e con sentenza dell'1.2.19 il Tribunale aveva dichiarato “inefficace la cessione del contatto di lavoro di a CP_1 CP_5
[... e condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato o in altro equipollente”; nelle more del predetto giudizio era stato licenziato senza preavviso da con lettera del 9.3.2018 e decorrenza 1.3.2018; con Controparte_4 la lettera con cui aveva contestato la cessione del ramo d'azienda aveva anche offerto la propria prestazione alla cedente.
La domanda monitoria era stata azionata dal signor sulla base del richiamato CP_1 principio della Cassazione in base al quale “dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d'azienda, in uno con la messa in mora operata dal lavoratore, vi è obbligo dell'impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire il danno” (Cass. 28.1.2020, n. 7877).
Il signor aveva perciò sostenuto il diritto a percepire la retribuzione da CP_1 [...]
, azionando in particolare la domanda monitoria per il periodo dall'1.6.021 al Pt_1
31.5.2022.
5. Con il ricorso in opposizione ha evidenziato in particolare, in fatto, che a Parte_1 seguito della conferma da parte della Corte di Appello di Venezia della sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione d'azienda era pendente il termine per il pagina 3 di 13 ricorso in Cassazione;
in ogni caso dal'1.1.2016 aveva regolarmente provveduto a CP_2 versare al lavoratore la retribuzione dovuta;
a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado di inefficacia della cessione del ramo di azienda il lavoratore aveva chiesto a Part
il ripristino del rapporto;
il signor , nel giudizio relativo al licenziamento CP_1 comunicato da nel marzo del 2018, aveva convenuto solo chiedendo ad
CP_2 CP_2 essa di essere reintegrata;
con sentenza del 14 aprile 2022 il Tribunale di Padova aveva condannato alla reintegrazione del Casonato nel posto di lavoro;
a seguito della
CP_2 risoluzione del rapporto di lavoro da parte di il lavoratore aveva percepito altri
CP_2 redditi da lavoro, tra cui quelli dovuti da in forza dei menzionati provvedimenti di
CP_2 reintegrazione in stessa. Inoltre, l'1.9.2021 aveva acquisito efficacia la scissione
CP_2 di , la quale trasferiva a il ramo di azienda denominato Managed Parte_1 CP_6
Infrastructure Services e costituito da tutti i beni, i contratti, le attività, le passività, gli oneri, i rapporti di lavoro afferenti alle attività di fornitura di servizi infrastrutturali, trai quali anche quello del signor , come risultante dall'allegato B all'atto di CP_1 scissione, sicché la era subentrata a far data dall'1.9.2021 anche nel rapporto di CP_6 lavoro con il lavoratore opposto, senza che nessuno dei circa 1000 lavoratori trasferiti alla predetta società avesse contestato o impugnato detto trasferimento nei termini di cui all'art. 32 comma 4, lett. c) della L. 183/2010.
a sostegno dell'infondatezza delle pretese creditorie del signor , Parte_1 CP_1 ha sostenuto: l'incompatibilità tra la pretesa e la richiesta di reintegrazione in poi CP_2 ottenuta all'esito dell'impugnazione del licenziamento intimato da l'inefficacia CP_2
Part della richieste di ripristino del rapporto ai fini della messa in mora di e comunque l'assenza di una effettiva e valida offerta della prestazione lavorativa;
in ogni caso, Part l'insussistenza di qualsiasi obbligo retributivo o di altra natura in capo a per il Part periodo successivo al 31 agosto 2021, con la conseguenza che comunque a non potrebbe essere imposto il pagamento della somma di € 27.648,45, pari alle 9 mensilità di retribuzione asseritamente maturare dal lavoratore nel periodo da settembre del 2021 al maggio del 2022.
L'opponente ha inoltre contestato la correttezza del principio di diritto della Cassazione – sul quale il signor ha fondato la sua pretesa retributiva nei suoi confronti – che CP_1 configura in capo al cedente inadempiente rispetto all'obbligo di ripristino del rapporto del pagina 4 di 13 rapporto in termini retributivi, ritenendo invece corretto il precedente e diverso orientamento della Cassazione secondo cui “in caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al rispristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento” (Cass. 25.6.2018, n. 16694; Cass. 30.5.2019, n. 14797).
5. Vero è che la Suprema Corte, superando il precedente orientamento interpretativo, dal
2019 ha affermato e poi ribadito il diverso principio di diritto – richiamato dal signor a fondamento della sue pretesa retributiva nei confronti della – CP_1 Controparte_7 secondo cui “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. 3.7.2019, n. 17784). Così ancora “In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.
(Cass. 7.8.2019, n. 21158).
Ancora più recentemente, la Cassazione ha ribadito tale linea interpretativa, affermando che “Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua Pt_2 obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum
pagina 5 di 13 attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni (Cass.
27.5.2024, n. 14712).
5.2. Come approfondito in dottrina, tale mutamento interpretativo si fonda sulla considerazione che, una volta accertata l'invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall' art. 2112) e l'inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione)
l'originario rapporto di lavoro con la cedente non si trasferisce e, pertanto, non è possibile parlare di “continuità” della prestazione nei confronti del cessionario.
Se, infatti, a causa della invalidità/inefficacia della cessione, il rapporto con il cedente non
è mai venuto meno, essendo rimasto quiescente e successivamente ripristinato de jure per effetto della declaratoria giudiziale, ne segue che quello instaurato con il cessionario, non avendo come causa giustificativa l'originario contratto di lavoro, resta fondato solo “sul fatto” dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Si vengono così a configurare due piani del tutto autonomi fra loro e cioè quello, de iure, nei confronti del cedente, e quello de facto, nei confronti del già e non più cessionario.
Tale innovato principio di diritto si pone in continuità e costituisce logica conseguenza del
“diritto vivente” maturatosi a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 2990 del 7 febbraio 2018, poi avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 28 febbraio 2019 , a superamento del dibattito sviluppatosi attorno alla natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio per effetto di un ordine giudiziale non ottemperato dal datore di lavoro, in caso di trasferimento di azienda dichiarato illegittimo.
Il precedente orientamento della Suprema Corte, a favore della natura risarcitoria dei crediti del lavoratore nei confronti del cedente, risultava il più coerente da un lato con il principio secondo cui essendo quello di lavoro un contratto a prestazioni corrispettive,
l'erogazione di un trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce una eccezione, che deve essere oggetto di una espressa previsione di legge o di un contratto;
dall'altro con la circostanza che, nel caso di cessione di azienda, la prestazione lavorativa era sempre la medesima, con evidente inconfigurabilità di un diritto la retribuzione verso il pagina 6 di 13 cedente, una volta che il corrispettivo dell'attività lavorativa era stato già corrisposto dal cessionario
È però poi intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 2990 del 7 febbraio 2018 la quale, superando il precedente orientamento, ha avvalorato la tesi della natura retributiva di quanto dovuto dal datore di lavoro a seguito dell'inutile intimazione e messa a disposizione a suo favore delle energie lavorative da parte del lavoratore, sulla base della base della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011 la quale, in relazione alla ipotesi di conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, aveva affermato il diritto del lavoratore, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa della nullità del termine, ad ottenere «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva».
Le sentenze più recenti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla detraibilità o meno, una volta accertata l'illegittimità della cessione del ramo di azienda e ripristinato il rapporto di lavoro presso l'originario datore di lavoro, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività prestata alle dipendenze della cessionaria, muovendo dagli esiti interpretativi delle Sezioni Unite, ha escluso la detraibilità dell'eventuale aliunde perceptum, distinguendo ancor più nettamente il rapporto sostanziale, di mero fatto, instaurato con il cessionario, rispetto a quello de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro.
In particolare è stato affermato che “accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione del ramo di azienda, abbia istaurato un rapporto di lavoro di fatto, se ne determina un'altra, giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto” (Cass. 28.2.2019, n. 5998)
Non potendo essere configurato quale attuazione del rapporto formale, quello sostanziale è produttivo di effetti giuridici ai sensi dell'art. 2126 c.c. e ciò comporta che colui il quale utilizza concretamente la prestazione lavorativa del ceduto nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale, resta assoggettato, per ciò solo, ai connessi doveri retributivi.
pagina 7 di 13 La netta distinzione, conseguente all'accertamento della illegittimità della cessione, tra rapporto di fatto e di diritto, infatti, se da un lato obbliga l'originario datore di lavoro, a riammettere in servizio il lavoratore, pena l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere le retribuzioni a garanzia di un “rimedio effettivo” per il lavoratore, dall'altro non può che comportare l'insensibilità del cedente rispetto a tutte le vicende riguardanti il rapporto di lavoro, de facto, rimasto in vita con il già e non più cessionario.
5.3. Tale soluzione interpretativa, divenuta oramai diritto vivente, se risulta convincente sul piano della ricostruzione dogmatica, lascia però al contempo dei dubbi quanto alle conseguenze, laddove può condurre in concreto ad attribuire al lavoratore una
“doppia retribuzione”.
5.4. In ragione di ciò, si comprendono i dubbi di legittimità costituzionali, espressi dalla difesa della opponente, del combinato disposto degli artt.
1206,1207,1217,1218,2043,2094,2099 e 2112 c.c. in relazione agli artt. 3, 24,36 e 11
Costituzione per come interpretati dalla più recente giurisprudenza più recente di legittimità.
Rileva in particolare l'opponente che la configurazione in termini di obbligazione retributiva piena dell'obbligazione in capo al cedente inadempiente rispetto all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, di cui il lavoratore abbia richiesto l'esecuzione: si pone in contrasto con il canone di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. e con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui il lavoratore avrebbe diritto a percepire dal cedente una retribuzione piena senza prestare alcuna attività lavorativa, ossia nella medesima misura di qualsiasi altro lavoratore alle dipendenze del cedente che invece, a parità di mansioni, renda effettivamente prestazione;
configurerebbe una manifesta disparità di trattamento con la situazione, sostanzialmente analoga, del lavoratore illegittimamente licenziato beneficiario di un ordine giudiziale di reintegrazione che non venga effettivamente richiamato in servizio dal datore di lavoro. E infatti in questo caso – come si è visto – stando a quanto ribadito di recente dalla Corte
Costituzionale, il lavoratore avrebbe diritto non già al pagamento della retribuzione, bensì al risarcimento del danno, riducibile per effetto del meccanismo del c.d. aliunde perceptum et percipiendum; configurerebbe una manifesta disparità di trattamento anche con la generalità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito del diritto civile, in pagina 8 di 13 cui tra gli effetti della mora del creditore non c'è quello della permanenza del diritto alla controprestazione da parte del debitore.
5.5. Tuttavia, la prospettata questione di legittimità costituzionale non risulta, nella fattispecie concreta, rilevante, per le ragioni di seguito esposte.
6. Con il decreto ingiuntivo qui opposto il signor ha chiesto il pagamento da CP_1 parte di delle retribuzioni per il periodo dall'1.6.2021 al 31.05.2022. Parte_1
6.1. Orbene, in relazione al periodo dall'1.6.2021 al 31.8.2021 (diversamente da quanto inteso con l'ordinanza del 2.1.2023, con la quale era stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo), il signor non ha ricevuto anche la CP_1 retribuzione da parte della cessionaria CP_4
Come allegato da entrambe le parti – e confermato dalla documentazione prodotta – il signor , a seguito della cessione a del ramo di azienda (solo CP_1 CP_2 successivamente dichiarato inefficace), è stato licenziato da nel marzo del 2018. CP_2
Con la sentenza n. 239/2022 del 14.4.2022 il Tribunale di Padova ha dichiarato
“illegittimità del licenziamento intimato il 9.3.2018 da e lo annulla. Controparte_4
Condanna alla reintegrazione di nel posto e al pagamento di CP_4 CP_1 una indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità…..”.
Non è contestato che il signor , in luogo della reintegrazione, abbia optato per le CP_1
15 mensilità sostitutive e che, come dallo stesso affermato, “nulla abbia richiesto a titolo di risarcimento per le mancate retribuzioni stante quanto già percepito in virtù del decreto ingiuntivo n. 669/2019”.
Dalle produzioni documentali seguite all'ordine di esibizione, è risultato che
[...]
in conseguenza della sentenza n. 239/2022 che ha accertato l'illegittimità del CP_4 licenziamento comunicato nel marzo del 2018, ha versato al signor soltanto CP_1
l'indennità sostitutiva della reintegra (cfr. doc. 1 della nota di deposito 26.10.2022 parte opposta). Inoltre, inoltre, dopo il licenziamento irrogato da il signor Controparte_4
non è più stato titolare di un diverso rapporto di lavoro subordinato;
dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi prodotte si evince che le uniche somme percepite dal signor sono stati gli importi pagati da a seguito delle analoghe procedute CP_1 Parte_1 monitorie.
pagina 9 di 13 Per quanto in particolare interessa, in relazione dall'1.6.2021 al 31.8.2021, il signor non ha ricevuto alcuna retribuzione dalla e nemmeno da CP_1 Controparte_4 altro datore di lavoro.
Pertanto, in relazione a tale periodo, in conseguenza dell'accertata illegittimità della cessione del ramo d'azienda, il signor ha diritto al pagamento delle CP_1 retribuzioni da parte della quantificate da entrambe le parti nella somma Parte_1 sostanzialmente coincidente di € 9.9984,16 (cfr. prospetti prodotti nel corso del giudizio a seguito dell'ordine di esibizione).
6.2. Diversamente, non è tenuta al pagamento a favore del signor Parte_1 [...]
delle retribuzioni per il periodo dall'1.9.2021 al 31.5.2022, non essendo da CP_1 allora più titolare del rapporto di lavoro con l'opposto, come affermato e Parte_1 documentato dalla società opponente.
E' stata in particolare documentata l'operazione di scissione societaria effettuata a livello nazionale da , a sua volta inserita nel contesto di una più ampia operazione di Parte_1 livello globale realizzata da tutto il Gruppo Internazionale IBM (cfr. docc. 15, 16, 17, 18, Part 20 e 21 opponente): ha trasferito a nell'ambito della suddetta scissione, il CP_6 ramo d'azienda denominato Managed Infrastructure Services (di seguito ramo “MIS”) e costituito da tutti i beni, i contratti, le attività, le passività, gli oneri, i rapporti di lavoro ecc. afferenti alle attività di fornitura di servizi infrastrutturali;
il ramo c.d. MIS ha incluso l'intera Contr Part Divisione (Global Technology Services) di , con la sola eccezione dei settori di Part attività c.d. come risulta anche dal comunicato sindacale prodotto (cfr. doc. doc. 16 opponente: «il passaggio vedrà, come ormai noto, il trasferimento delle persone allocate Contr su attività IS che rappresentano l'85% della mentre il restante 15%, allocato su attività di manutenzione hardware (TSS), rimarrà di pertinenza di . Il ramo Parte_1
d'azienda è completato dai dipendenti impiegati in funzioni amministrative a supporto della GTS-IS stessa»); per il periodo decorrente dal 1° settembre 2021, in forza dei chiari Part contenuti della clausola E dell'atto di scissione, è subentrata a nella CP_6 responsabilità «in via esclusiva» di ogni onere e passività (sia di natura economica, sia di natura “reale” in termini di obbligo di riammissione in servizio) – oneri e passività ceduti come parte integrante del compendio scisso – derivanti dalle diverse pregresse statuizioni pagina 10 di 13 di invalidazione giudiziale, sotto il profilo giuslavoristico, della precedente cessione di Part ramo d'azienda da a CP_2
6.3. Tenuto conto di tale complessa operazione di scissione, l'opponente ha evidenziato che, in relazione alla posizione del , “al momento della menzionata scissione CP_1 societaria, sussisteva una situazione di oggettiva incertezza derivante (i) dal fatto che aveva licenziato il sig. nel marzo 2018 e (ii) dalla sovrapposizione di due CP_2 CP_1
Par contemporanei ordini giudiziali di ripristino del rapporto di lavoro, l'uno a carico di
e l'altro a carico di (il primo emesso all'esito del giudizio sulla pregressa CP_2 fattispecie traslativa ex art. 2112 c.c. del 2016, e il secondo emesso all'esito CP_9 del giudizio di impugnazione del licenziamento nelle more intimato al sig. da CP_1 stessa) e (iii) dalla pendenza, in primo grado o in grado di impugnazione, di CP_2
Par diversi giudizi istaurati dal sig. contro , ma anche
contro
CP_1 CP_2
Par Ed è per queste ragioni che, proprio per il caso di ritenuta persistenza in capo a di Par ripristinare il rapporto col sig. , stessa ha considerato anche la posizione CP_1 del sig. , che come si è visto prima del gennaio 2016 era impiegato nella CP_1 divisione GTS.
Ciò in effetti spiega la circostanza che sia stata considerata anche la posizione del Part
, sebbene di fatto non inserito in al momento della scissione. CP_1
6.4. Dai documenti prodotti, risulta che la neo costituita società risultante dalla CP_6 scissione, oltre a essere subentrata in migliaia di contratti/rapporti di lavoro Part precedentemente in capo a , dal 1° settembre 2021 è espressamente subentrata anche nella titolarità del rapporto di lavoro “de iure” del ricostituito dalla sentenza che CP_1
Part aveva ritenuto illegittima la cessione di ramo d'azienda da a del 2016. CP_2
In particolare, parte opponente evidenzia che l'allegato B dell'atto di scissione indica anche il rapporto di lavoro con il sig. tra quelli ricompresi nel compendio scisso, CP_1 come risulta dalla menzione del codice personale da ultimo attribuito in seno Part Part all'organizzazione di (23638, preceduto negli ultimi cedolini paga dal
“prefisso” 00, e invece nell'allegato B dell'atto di scissione dal “prefisso” 758: che indica la c.d. country italiana nella nomenclatura di IBM Corporation a livello internazionale).
Inoltre, è indicato il nominativo di nel medesimo allegato B scambiato via PEC CP_1
“in chiaro” tra le due società (cfr. ns. docc. 21, 21bis e 23 opponente).
pagina 11 di 13 Tali evidenze documentali sono sufficienti a dimostrare che, a seguito di tale operazione di scissione, dall'1.9.2021 non è più titolare del rapporto di lavoro con il Parte_1 signor -ricostituito de iure per effetto della precedente sentenza del CP_1
Tribunale di Padova che ha accertato l'illegittimità del pregresso subentro di e, CP_2 dunque, da allora non è tenuta al pagamento delle retribuzioni.
Né risulta che il signor abbia impugnato tale trasferimento a nel proprio CP_1 CP_6 rapporto di lavoro, avendo inoltre l'opponente eccepito la decadenza dall'impugnazione ex art. 32 della l. n. 183/2010, decorrendo il relativo termine dalla “data del trasferimento”.
6.5. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “la tutela prevista dall'art.
2112cod. civ. in caso di trasferimento di ramo d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma (“in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano”), è affidata all'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro» (Cass. 11.3.2022 n. 8039, in motivazione).
Ed ancora secondo la Suprema Corte (Cass. 6.7.2022, n. 21453) “l'applicazione dell'art.
2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento (Cass. n. 5909 del 1998; Cass.
n. 8228 del 2003, Cass. n. 1220 del 2013). Part
6.6. In conclusione, per il periodo successivo al 31 agosto 2021 non è più titolare del rapporto di lavoro con i signor e, dunque, non è più tenuta al pagamento Parte_4 delle retribuzioni maturate, in particolare, dall'1 settembre 2021 al 31 maggio 2022, sicché Part
non è tenuta al pagamento della somma di € 27.648,45 (pari alle 9 mensilità di retribuzione asseritamente maturate dal Lavoratore nel menzionato periodo settembre
2021 / maggio 2022, quale risultante dai conteggi prodotti dalle parti.
pagina 12 di 13 6.7. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la va condannata a corrispondere al signor Parte_1 [...]
la minor somma lorda di € 9.984,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1 dal dovuto al saldo.
7. L'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio, mentre la residua metà – nella misura liquidata in dispositivo - è posta a carico della opponente secondo soccombenza
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a corrispondere al signor la minor Parte_1 CP_1 somma lorda di € 9.984,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società opponente a rifondere al convenuto opposto la metà delle spese del procedimento, liquidate in detta misura in € 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario, compensata la residua metà.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova , 12 giugno 2025
Il giudice del lavoro
LV RI
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