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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3122/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), elett.te dom.ta in Roma P.zza Re di Roma n. Parte_1 P.IVA_1
21 presso lo studio dell'avv. Angelo Fiumara (C.F. - pec C.F._1
) che la rapp.ta e difende Email_1
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to. Raffaele Anzisi (C.F. ), e presso lo stesso elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli alla Calata San Marco n°13 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1790/2023 del 27.04.2023, notificata il 26.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 26/06/2023 la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della per l'importo Controparte_1 di euro 6.200,03 oltre interessi e spese, preteso a saldo delle fatture n°170-FE (di € 4.800,02) e n°201 FE di (€ 2.400,01), relative a servizi di trasporto merci effettuati per conto dell'opponente.
La aveva agito in monitorio deducendo di aver effettuato i trasporti fatturati percependo un CP_1 acconto di soli 1.000,00 euro e rimanendo creditrice del residuo importo di euro 6.200,03.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Napoli Nord in favore di quello di Roma, ove essa aveva sede.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e l'eccessività delle somme richieste, precisando che l'importo concordato era pari ad euro 500,00 per ogni viaggio ed era stato era regolarmente versato.
Si costituiva la resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il Tribunale che la competenza territoriale era quella del forum destinatae solutionis, e che la documentazione versata in atti dall'opposta confermava, come prezzo dei trasporti, quello delle fatture azionate in monitorio e non il minore importo invocato dall'opponente.
Con il proposto gravame la ha dedotto l'erroneità della pronuncia chiedendone la riforma nel Parte_1 senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa dell'11.10.2023 (per l'udienza del 15.11.2023, differita di ufficio al 21.11.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, assumendo essere inapplicabile al caso di specie il forum destinatae soluzionis per insussistenza dei requisiti di liquidità e di certezza del credito.
Il motivo è infondato.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021)
Nel caso di specie la liquidità dell'obbligazione è data dalla quantificazione del credito come fatturato, a nulla rilevando, come detto, le contestazioni sull'an e sul quantum.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Con il secondo e con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del credito, per avere il Tribunale fondato la propria decisione solo ed esclusivamente sulla mail del
3 11.06.2020, prodotta dall'opposta a dimostrazione del fatto che il prezzo pattuito per ogni tratta era pari a € 1.200,00 iva compresa.
Assume di avere eccepito che tra le parti era intervenuto un accordo orale di euro 500,00 per ogni tratta, su cui aveva articolato prova, che il Tribunale non aveva ammesso, ed essendo comunque onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, fornire la prova contraria a tale deduzione.
Le doglianze non sono fondate.
Circa la prova orale articolata, il Tribunale l'ha correttamente ritenuta superflua in ragione delle allegazioni documentali delle parti.
Queste sono state correttamente valutate, avuto riguardo alla circostanza, evidenziata in sentenza, che dalla mail sopra menzionata, emergeva che il prezzo accettato dalla opponente per tratta era pari ad 1.200 iva compresa (“Buonasera, come da accordi con il sig. le inoltro l'ordine per il carico di nr 2 atb per domani CP_2
12/06/2020 tratta decal-montichiari-citta di castello € 1.200,00 iva compresa. ...”), e che le fatture azionate contenevano importi costituenti multipli di tale somma.
A fronte di tali emergenze, ogni allegazione orale di senso contrario sarebbe risultata priva di verosimiglianza.
Del resto, quand'anche l'opposta fosse attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, incombeva pur sempre sull'opponente l'onere di provare i fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento delle eccezioni da essa opponente sollevate.
Né risulta in alcun modo contestato l'an della prestazione.
Con il quarto ed ultimo motivo l'opponente si duole del governo delle spese di lite, evidenziando che la liquidazione di euro 4.237,00 oltre spese generali IVA e CAP sia da ritenersi eccessiva e in violazione delle tariffe forensi previste dal DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria né tantomeno lo scambio di conclusionale e replica per la fase decisoria.
Ne consegue che sarebbe stato congruo applicare le tariffe minime dello scaglione.
Anche tale doglianza è infondata, ove si consideri che il giudice aveva formulato proposta conciliativa, cui la parte opponente non aveva inteso aderire, e di tale circostanza occorre tener conto in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c.
4 Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Raffaele Anzisi;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3122/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), elett.te dom.ta in Roma P.zza Re di Roma n. Parte_1 P.IVA_1
21 presso lo studio dell'avv. Angelo Fiumara (C.F. - pec C.F._1
) che la rapp.ta e difende Email_1
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to. Raffaele Anzisi (C.F. ), e presso lo stesso elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli alla Calata San Marco n°13 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1790/2023 del 27.04.2023, notificata il 26.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 26/06/2023 la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della per l'importo Controparte_1 di euro 6.200,03 oltre interessi e spese, preteso a saldo delle fatture n°170-FE (di € 4.800,02) e n°201 FE di (€ 2.400,01), relative a servizi di trasporto merci effettuati per conto dell'opponente.
La aveva agito in monitorio deducendo di aver effettuato i trasporti fatturati percependo un CP_1 acconto di soli 1.000,00 euro e rimanendo creditrice del residuo importo di euro 6.200,03.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Napoli Nord in favore di quello di Roma, ove essa aveva sede.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e l'eccessività delle somme richieste, precisando che l'importo concordato era pari ad euro 500,00 per ogni viaggio ed era stato era regolarmente versato.
Si costituiva la resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il Tribunale che la competenza territoriale era quella del forum destinatae solutionis, e che la documentazione versata in atti dall'opposta confermava, come prezzo dei trasporti, quello delle fatture azionate in monitorio e non il minore importo invocato dall'opponente.
Con il proposto gravame la ha dedotto l'erroneità della pronuncia chiedendone la riforma nel Parte_1 senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con comparsa dell'11.10.2023 (per l'udienza del 15.11.2023, differita di ufficio al 21.11.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, assumendo essere inapplicabile al caso di specie il forum destinatae soluzionis per insussistenza dei requisiti di liquidità e di certezza del credito.
Il motivo è infondato.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021)
Nel caso di specie la liquidità dell'obbligazione è data dalla quantificazione del credito come fatturato, a nulla rilevando, come detto, le contestazioni sull'an e sul quantum.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Con il secondo e con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del credito, per avere il Tribunale fondato la propria decisione solo ed esclusivamente sulla mail del
3 11.06.2020, prodotta dall'opposta a dimostrazione del fatto che il prezzo pattuito per ogni tratta era pari a € 1.200,00 iva compresa.
Assume di avere eccepito che tra le parti era intervenuto un accordo orale di euro 500,00 per ogni tratta, su cui aveva articolato prova, che il Tribunale non aveva ammesso, ed essendo comunque onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, fornire la prova contraria a tale deduzione.
Le doglianze non sono fondate.
Circa la prova orale articolata, il Tribunale l'ha correttamente ritenuta superflua in ragione delle allegazioni documentali delle parti.
Queste sono state correttamente valutate, avuto riguardo alla circostanza, evidenziata in sentenza, che dalla mail sopra menzionata, emergeva che il prezzo accettato dalla opponente per tratta era pari ad 1.200 iva compresa (“Buonasera, come da accordi con il sig. le inoltro l'ordine per il carico di nr 2 atb per domani CP_2
12/06/2020 tratta decal-montichiari-citta di castello € 1.200,00 iva compresa. ...”), e che le fatture azionate contenevano importi costituenti multipli di tale somma.
A fronte di tali emergenze, ogni allegazione orale di senso contrario sarebbe risultata priva di verosimiglianza.
Del resto, quand'anche l'opposta fosse attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, incombeva pur sempre sull'opponente l'onere di provare i fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento delle eccezioni da essa opponente sollevate.
Né risulta in alcun modo contestato l'an della prestazione.
Con il quarto ed ultimo motivo l'opponente si duole del governo delle spese di lite, evidenziando che la liquidazione di euro 4.237,00 oltre spese generali IVA e CAP sia da ritenersi eccessiva e in violazione delle tariffe forensi previste dal DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria né tantomeno lo scambio di conclusionale e replica per la fase decisoria.
Ne consegue che sarebbe stato congruo applicare le tariffe minime dello scaglione.
Anche tale doglianza è infondata, ove si consideri che il giudice aveva formulato proposta conciliativa, cui la parte opponente non aveva inteso aderire, e di tale circostanza occorre tener conto in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c.
4 Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Raffaele Anzisi;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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