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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel/est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 591/2022 promossa da:
(C.F. nata a [...], il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Monte Rosa n. 3, in proprio e anche nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore
(C.F. ), nato a [...], l'[...] e ivi residente in [...] C.F._2
Monte Rosa n. 3, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Romagna 41 presso lo studio dell'Avv.
Luca Di Natale che la rappresenta e la difenda giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. , nato a [...], il [...], e ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Martiri di Via Fani n. 1, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv. Lorena Spada che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
ex art. 269 c.c. che il minore (nato a [...] l'[...]) è figlio biologico di Persona_1 CP_1
con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e di disporre a carico del convenuto,
[...]
pagina 1 di 8 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di €600,00 mensile con versamento della quota direttamente dal datore di lavoro, oltre il 50% spese straordinarie. Inoltre, la chiedeva la Pt_1
condanna di al versamento del detto contributo a far data dalla nascita del minore o in via CP_1
gradata stabilire un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di con decorrenza dalla data di nascita del minore. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/3/2022, si costituiva il quale non Controparte_1
si opponeva alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità riconoscendosi padre del minore ma si opponeva alle richieste economiche svolte dall'attrice.
In particolare, deduceva di aver provveduto al mantenimento del minore negli anni passati e CP_1
chiedeva che venisse disposto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con una somma non superiore a €150,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, si opponeva alla domanda di corrispondere alla gli arretrati a titolo di mantenimento del minore sin Pt_1
dalla nascita dello stesso.
All'udienza di prima comparizione del 3/5/022, il Giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. così come richiesti dalle parti e rinviava all'udienza cartolare del 15/11/2022 successivamente differita in data 28/2/2023.
Con ordinanza del 28/2/2023, il Giudice ammetteva le prove orali come nella predetta indicate onerando parte convenuta alla produzione delle dichiarazioni dei redditi dalla nascita del minore, rinviando infine all'udienza del 30/05/2023.
All'udienza del 30/05/2023, venivano escussi i testi e All'esito, la Testimone_1 Testimone_2 causa veniva rinviata per l'escussione del teste che veniva sentita all'udienza del Tes_3
21/11/2023.
Con ordinanza del 21/11/2023, il Giudice lette le richieste formulate dalle parti in esito all'udienza del
21.11.2023 fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 10/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento dell'11/9/2024, il Giudice - lette le note depositate dalle parti - poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Il Pubblico ministero non si opponeva alla domanda (visto 10/5/2022).
XXX
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo.
Nel caso di specie, ha aderito alla domanda svolta dalla ricorrente dichiarando di non Controparte_1
aver mai dubitato di essere il padre del minore Persona_1
pagina 2 di 8 Peraltro, le parti prima della proposizione della presente causa hanno verificato con esito positivo al
99,99% il rapporto di filiazione tra il minore e l'odierno convenuto mediante opportuna indagine genetica del DNA.
E' quindi accertata la filiazione biologica del convenuto rispetto al minore Controparte_1 Per_1
con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
[...]
L'attrice ha anche chiesto la statuizione sull'attribuzione del cognome paterno al figlio opponendosi però alla sostituzione con quello materno.
Il resistente nulla ha opposto al riguardo.
Ciò posto, il collegio rileva che la pronuncia sull'attribuzione del cognome di cui all'art. 262 c.c. sia da ritenere consequenziale alla dichiarazione di filiazione di cui all'art. 277 c.c. Ai sensi di tale norma, infatti, la sentenza dichiarativa di filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento e, evidentemente, tra tali effetti deve essere ricompreso il diritto all'assunzione da parte del figlio nato fuori dal matrimonio del cognome del genitore che lo ha riconosciuto o nei cui confronti è stata accertata la filiazione. In tal senso il giudice può operare d'ufficio trattandosi di provvedimenti volti a tutelare l'interesse dei minori e, quindi, sottratti alla disponibilità delle parti. (v. Corte Appello Roma,
16/01/2008, n.174).
Va rilevato inoltre che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo (cfr. Cass.18.6.2015 n.12640).
Tanto precisato, deve rilevarsi che il minore ha oggi nove anni ed ha quindi già acquisito una Per_1
sua identità con il cognome materno nel contesto sociale in cui è inserito sicché appare maggiormente rispondente al suo interesse l'attribuzione del cognome paterno posposto a quello materno.
Vanno inoltre adottate, ai sensi dell'art. 277 c.c., le ulteriori statuizioni conseguenti alla dichiarazione giudiziale di paternità volte a regolamentare i rapporti genitoriali ed economici.
Quanto al regime di affidamento deve rilevarsi che le risultanze processuali non evidenziano ragioni ostative all'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori cosicchè va disposto in tal senso, in conformità, del resto, alla scelta preferenziale espressa dal legislatore.
pagina 3 di 8 Va mantenuta ferma la collocazione del minore presso la madre con cui ha sempre convissuto.
Riguardo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, a fronte delle allegazioni meramente assertive dell'attrice in ordine al disinteresse mostrato dal per il minore, va disposto che, fermi CP_1
liberi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a Per_1 settimana dalle 16 alle 20, il martedì ed il giovedì; a fine settima alterni una volta il sabato e l'altra la domenica per l'intera giornata dalle ore 10 alle ore 20 per un periodo di un anno a far data dalla presente sentenza;
superato detto periodo, che verosimilmente sarà sufficiente al minore per affiatarsi maggiormente al padre, lo stesso potrà tenere con sé il figlio dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20, con pernottamento;
per le principali festività si seguirà il criterio dell'alternanza cosicchè se il primo anno il minore starà con la madre il giorno della vigilia di Natale e con il padre il giorno di
Natale, l'anno seguente si farà al contrario e così anche per l'ultimo dell'anno e il capodanno, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; per il periodo estivo il padre potrà stare con il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, per il primo anno dalle 10 alle 21 di ogni giorno e per gli anni successivi anche tenendolo con sé con pernottamento.
In ordine alla domanda di mantenimento anche per il pregresso va rilevato quanto segue.
In punto di diritto va rammentato che per costante principio del S.C. (v. di recente Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9435) “Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 277 del cc e, quindi, giusta l'articolo 261 del cc, implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 del Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del Cc), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali.
Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte.”
La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione atteso il dovere officioso del giudice di regolamentare il concorso al mantenimento da parte del genitore non collocatario del minore.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento che il deve corrispondere il per il CP_1
figlio va rilevato che dalla documentazione reddituale ( v. CU 2023 versata in atti ) risulta che pagina 4 di 8 nell'anno 2022 lo stesso ha avuto un reddito netto di circa € 17.000 ( € 14.062+ € 5.168- € 2.300 c.a di ritenute) che suddiviso nelle dodici mensilità è pari ad € 1.400 circa.
Tenuto conto che non sono documentati altri oneri economici rispetto a quelli ordinari legati alle normali necessità di vita e tenuto conto anche delle attuali esigenze del minore in relazione all'età - ha già compiuto 9 anni- e alla sua patologia, il collegio stima congruo determinare in € 300 l'assegno di mantenimento da porsi a carico del con decorrenza dal gennaio 2022 (data delle notifica della CP_1
domanda). Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente su base Istat.
Quanto alle spese straordinarie le stesse vanno poste a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno,
e vanno individuate in base al protocollo sottoscritto dal locale COA nel dicembre del 2019.
Passando ora alla domanda di rimborso della quota del pregresso mantenimento sostenuto dalla madre va osservato quanto segue.
In punto di diritto è consolidato il principio secondo cui “In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.” (v. di recente Cassazione civile sez. I, 25/05/2022, n.16916).
Ciò posto, va rilevato che il ha depositato quietanze di pagamento e documentazione varia CP_1
volte a dimostrare di aver contribuito al mantenimento del minore.
Il contesta, infatti, la domanda della sostenendo di aver contribuito al mantenimento del CP_1 Pt_1
minore allegando a tal riprova ricevute di pagamento, dal 2018, aventi quale causale “alimenti Per_1 bambino” nonché ricevute inerenti alla retta dell'asilo “MagicaBula”.
Quanto alle ricevute di pagamento depositate da in allegato alla comparsa di costituzione, CP_1
relative agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, aventi quale causale “alimenti bambino” vi è da dire che l'attrice alla prima udienza di comparizione delle parti del 3.5.2022 ha disconosciuto la firma apposta in calce alla predetta documentazione.
pagina 5 di 8 A fronte del disconoscimento il ha formulato istanza di verificazione solo in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni e pertanto tardivamente oltre il termine preclusivo per l'attività istruttoria, con conseguente inammissibilità della chiesta CTU calligrafica.
Ne consegue che, a fronte del disconoscimento tempestivamente effettuato dall'attrice, le ricevute di pagamento apparentemente a firma della stessa prodotte dal non valgono come prova dei CP_1
relativi pagamenti.
Quanto alle ulteriori risultanze va in primo luogo evidenziato che le testimonianze addotte dall'attrice sono del tutto inconducenti atteso che i testi e hanno riferito di Testimone_1 Testimone_2
avere appreso dalla stessa attrice che al mantenimento del minore aveva provveduto solo lei.
E' evidente che trattandosi di notizie apprese de relato actoris di nessuna rilevanza probatoria sono le testimonianze assunte in assenza di ulteriori riscontri.
La teste , invece, ha riferito su circostanze di sua personale conoscenza avendo dichiarato Tes_3 che : “ADR cap. 2) Ricordo che i pagamenti venivano effettuati dalla mamma di e mi diceva Per_1
che voleva le ricevute in doppia copia perché era il papà a pagare la retta e, quindi, voleva conservare una copia eccetto qualche rata, nell'ultimo periodo scolastico, che l'ha pagata personalmente il papà.
ADR Non ricordo quante rate abbia pagato di persona il papà di Ricordo che erano state Per_1
poche. ADR Non ricordo in quante occasioni la signora mi abbia chiesto la doppia ricevuta. Pt_1
Ricordo che ciò accadeva spesso.”
E' quindi provato che il a contribuito al pagamento della retta scolastica del figlio CP_1 Per_1
Peraltro il ha anche prodotto numerosi scontrini aventi ad oggetto pagamenti effettuati nel CP_1
tempo in favore del figlio e la dal canto suo, ha sostenuto che sono state effettuate ricariche Pt_1
sulla carta postepay intestata alla medesima, con causale “alimenti bambino” o “vestiti bambino” per un ammontare totale di € 7.400,00 dal 2019 al 2022, pur affermando di non essere stata lei a fare i relativi prelievi.
Orbene, il compendio probatorio induce a ritenere che il bbia in certo qual modo concorso alle CP_1
necessità del figlio quanto meno a far data del 2018 ovverosia da quando ha acquisito conferma della sua paternità attraverso il test del DNA.
Non v'è prova invece di un suo concorso al mantenimento per il periodo pregresso a ritroso sino alla nascita del minore (luglio 2015).
Con riferimento al quantum, alla luce delle superiori risultanze (dichiarazioni della teste , Tes_3
ricariche documentate riconosciute dalla pur con le riserve espresse ma non provate), può Pt_1 stimarsi in via equitativa in complessivi € 8.000 l'importo che il ha corrisposto all'attrice per il CP_1
mantenimento del figlio a far data dal 2018.
pagina 6 di 8
Considerato che
il nel periodo 2018, 2019 e 2020 ha avuto un reddito (v. CU prodotti) che al CP_1 netto delle ritenute di legge è stato di circa € 20.000,00 annui e che detto reddito suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1600 e considerate inoltre le esigenze del figlio, il diritto al rimborso può equitativamente determinarsi alla stregua della presumibile capacità del di concorrere al CP_1 mantenimento del figlio in € 400 al mese, mentre per l'anno 2021 -in cui il è stato licenziato- CP_1
detto diritto va determinato in € 150 al mese, ossia in misura parametrata al cosiddetto minimo vitale per prassi adottato da questo Tribunale per genitori privi di occupazione.
Ne consegue che l'importo cui il è tenuto per il periodo in questione è equitativamente pari a CP_1 complessivi € 16.200 (così determinato: anni 2018, 2019 e 2020 : € 400x12 = € 4.800 per ogni annualità; anno 2021 € 150x12 = € 1.800).
Detratto da detto importo di € 16.200 l'importo di € 8.000 corrisposto, il è tenuto a rimborsare CP_1 alla per il periodo in considerazione l'importo equitativamente determinato di € 8.200, oltre Pt_1
interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo (trattandosi di rimborso pecuniario a titolo indennitario).
Per il periodo dalla nascita (luglio 2015) all'anno 2017 il convenuto ha documentato (v. CU in atti) un reddito netto di circa € 16.000 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa €1.300, sicchè il rimborso in favore dell'attrice quale quota parte del mantenimento da parte del padre può essere equitativamente parametrata al contributo al mantenimento che avrebbe potuto porsi a carico dello stesso da determinarsi in € 250 al mese. Ne consegue che l'importo complessivo va quantificato in complessivi € 7.500 ( € 1.500 per mesi 6 relativi al 2015 e € 3.000 per ciascuna annualità 2016 e 2017), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il va quindi condannato a rimborsare all'attrice il complessivo importo di € 15.700, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Alla fondatezza della domanda attorea in parte qua, consegue l'infondatezza della domanda ex art. 96
c.pc. formulata dal convenuto.
Considerato l'esito complessivo della causa le spese vanno compensate per metà con conseguente condanna del convenuto al pagamento in favore dell'Erario –essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato- della restante metà da liquidarsi secondo dispositivo -tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto- nella misura intermedia tra il minimo e il medio dello scaglione per le cause di valore indeterminabile e con la maggiorazione per l'assistenza a due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
pagina 7 di 8 1) dichiara che nato a [...], l'[...] è figlio di nato a [...], Persona_1 Controparte_1
il 15/05/1971;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di provvedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita di con attribuzione del cognome paterno dopo quello materno che Persona_1
resta il primo cognome;
3) affida il minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Persona_1
4) regola il diritto di visita del padre al figlio secondo le modalità previste in parte motiva;
5) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a l'importo di Controparte_1 Parte_1
€300 per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annua su base Istat;
6) dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Controparte_1
Per_1
7) condanna a rimborsare a il complessivo importo di € 15.700, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
8) rigetta nel resto;
9) compensa per metà le spese del giudizio e condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario della retante metà che liquida in complessivi € 3.713,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
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