Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5240/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUIDETTI PAOLO
LIPPARINI AR (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. APICELLA C.F._2
CARLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7
IA PP, in comune accordo e con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale e trasferito la propria residenza anagrafica altrove in Modena, Via Giardini n. 20/2. Il sig.
PP ha già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti personali e i beni di sua proprietà per i quali ha già preso accordi con la sig.ra ù Persona_1
2) Le figlie minorenni e saranno affidate ad entrambi i genitori. Le decisioni di R_ Per_3
maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla loro salute saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle stesse.
3) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé e quando lo vorrà, compatibilmente R_ Per_3
con i loro impegni e interessi, e comunque potrà vederle e tenerle con sé, due pomeriggi alla settimana,
indicativamente nella giornata del mercoledì e del venerdì dalla fine della scuola e fino alla sera verso le ore 21.00, curandosi del loro prelievo e del loro ri-accompagnamento presso l'abitazione della madre, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo con la sig.ra Persona_1
In caso di indisposizione e malattia di una o di entrambe le figlie, i coniugi convengono che il diritto di frequentazione del padre sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di quest'ultimo di recuperare le giornate perdute per tali ragioni.
Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé e un week-end ogni due dal venerdì sera R_ Per_3
alla domenica pomeriggio intorno alle ore 20.00 circa, ciò chiaramente salvo diverso accordo e tenendo conto dei supremi interessi delle minori e dei loro impegni e interessi attuali e futuri.
Durante le vacanze estive e trascorreranno due settimane con il padre e due settimane R_ Per_3
con la madre, anche non consecutive, mentre trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore durante le vacanze invernali, e metà delle vacanze pasquali, compatibilmente con le ferie dal lavoro dei genitori, alternando le festività della Vigilia e Natale, Capodanno, Pasqua e lunedì
pagina 2 di 7 dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Per le vacanze natalizie 2024 e R_ Per_3
trascorreranno con il padre i giorni della Vigilia e di Natale sino alla mattina del 26/12, mentre trascorreranno con la madre i giorni del 31/12 e 01/01; e così alternativamente di anno in anno, salvo diverso accordo.
Ogni genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie estivo entro la fine del mese di aprile.
4) A titolo di contributo al mantenimento di e , il sig. PP verserà, con decorrenza R_ Per_3
dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 21 di ogni mese, alla sig.ra tramite Persona_1
bonifico sul conto corrente a lei intestato e che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 500,00,
somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. L'assegno unico familiare, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra Le ricevute e le fatture delle spese Persona_1
straordinarie affrontate per e saranno portate in detrazione dal padre e dalla madre in R_ Per_3
parti eguali.
5) Le spese straordinarie per e saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno. R_ Per_3
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, qui riportato:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 3 di 7 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) La casa coniugale sita in Modena, Viale Vittorio Veneto n. 59 interno 13, di proprietà della sola sig.ra viene assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla insieme a e Persona_1 R_
. e pertanto manterranno la residenza anagrafica presso la madre. Le utenze Per_3 R_ Per_3
domestiche e di telefonia verranno alla sig.ra volturate. Per l'acquisto della casa Persona_1
coniugale le parti danno atto di aver acceso un mutuo ipotecario in data 14 settembre 2017 con l'Istituto di Credito Intesa San Paolo attualmente intestato alla sola sig.ra pagina 4 di 7 ma con firma a garanzia del sig. PP, con rata mensile di circa € 1.092,00 e Persona_1
con residuo all'estinzione di € 169.000,00 circa. La sig.ra si impegna a saldare le Persona_1
rimanenti rate del mutuo manlevando il sig. PP da ogni onere o spesa a riguardo.
7) Il sig. PP riconosce di proprietà esclusiva alla moglie dei beni mobili e gli arredi presenti nella abitazione familiare ad eccezione di quelli che sono già stati prelevati e/o che verranno da lui prelevati di comune accordo con la stessa.
8) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai rispettivi parenti il rapporto significativo con le figlie minori nell'esclusivo interesse delle stesse.
9) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno di e e alle R_ Per_3
eventuali celebrazioni e eventi che le riguardano (Cresima, eventi sportivi ecc…) possano essere entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici, salvo chiaramente diverso accordo tra loro.
10) Entrambi i coniugi danno atto che la figlia di anni 14, frequenta la scuola Liceo R_
Linguistico Selmi di Modena nella classe I.
Entrambi i coniugi danno atto che la figlia , di anni 12, frequenta la scuola media San Carlo di Per_3
Modena nella classe II. inoltre frequenta e continuerà a frequentare, sempre di comune Per_3
accordo tra i genitori, le seguenti attività/corsi: attività degli Scout presso la CDR di Modena.
11) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità
valevole per l'estero, anche in favore delle figlie minorenni per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro di un assegno di mantenimento.
13) Le parti convengono di applicare le condizioni sopra riportate a far tempo dal giorno del deposito del presente ricorso.
pagina 5 di 7 14) Le parti, infine, dichiarano di aver raggiunto un accordo in merito alla divisione tra loro del conto corrente cointestato accesso presso Intesa San Paolo avente il seguente nn. 3238 presso Sede di
Modena. Da detto conto corrente verrà prelevata dalla sig.ra la somma Persona_1
complessiva corrispondente al 50% mediante bonifico in denaro su un conto corrente suo personale o mediante cessione della titolarità di titoli e/o azioni per pari importo. I rimanenti titoli/azioni, e/o il loro controvalore in denaro, viene riconosciuto dalle parti di piena proprietà del sig. PP.
15) Le spese della presente causa sono compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e LIPPARINI Parte_1
AR nato a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31 marzo 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 197 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in pagina 6 di 7 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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