Sentenza 18 aprile 2025
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- 1. Azioni petitorie a difesa della proprietàStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 10 dicembre 2025
Le azioni petitorie rappresentano il principale strumento di tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento. A differenza delle azioni possessorie, che proteggono la situazione di fatto del possesso, le azioni petitorie sono volte all'accertamento e all'affermazione della titolarità del diritto reale contro chiunque lo contesti o ne turbi l'esercizio [Tribunale di Varese, Sentenza n.382 del 4 aprile 2024][Tribunale Ordinario Napoli, sez. 9, sentenza n. 11053/2017]. Il Codice Civile italiano disciplina quattro tipi di azioni petitorie: l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, l'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini. A …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 1182/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1182/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto proprietà e vertente tra
, C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Caso Pasquale
-Attore- contro
C.F.: , Controparte_1 C.F._2 [...]
, C.F.: , rappresentati e difesi Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. Bianchi Nicola
-Convenuti-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1
Con atto di citazione, notificato il 03.03.2020, evocava in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_2 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la illegittimità delle opere eseguite da descritte nella CP_1
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) n. 1671 del 27 maggio 2016 e nella consulenza tecnica di parte a firma del Geom. , sul tetto di copertura sovrastante la Controparte_3
abitazione di proprietà di , sita in Lucera alla Via Giambattista Parte_1
Gifuni n. 13 e, per l'effetto,
2. Condannare gli eredi e Controparte_2 Controparte_1
in solido, a cura e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi
[...]
mediante la realizzazione dell'originario muretto divisorio in latero-cemento e rete metallica, la rimozione della pavimentazione ed il ripristino della guaina bituminosa;
3. Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno per la occupazione illegittima della porzione di tetto oggetto di causa dal 2016 all'effettiva rimessione in pristino, nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, contenuta nella somma di € 10.000,00;
4. Condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della domanda, parte attrice - premettendo di essere proprietario dell'abitazione sita in Lucera alla Via Giambattista Gifuni n. 13 e del tetto di copertura soprastante, composto “…in gran parte di tegole e in minima parte terrazzo rivestito con guaina…” - esponeva che, padre dei convenuti (deceduto il Persona_1
10.04.2019) e proprietario dell'immobile confinante, “…aveva demolito il muretto divisorio in latero-cemento e rete metallica esistente a delimitazione dei rispettivi terrazzi ed aveva realizzato una pavimentazione su tutta la superficie del lastrico solare, in origine coperto solo con guaina bituminosa, eseguendo anche opere di recinzione perimetrale, collocandovi anche un serbatoio di acqua per riserva idrica…”, modificando lo stato dei luoghi e comprimendo il suo diritto di proprietà.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 20.06.2017, si costituivano in giudizio, e Controparte_2 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
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1) In via principale nel merito, accertare e dichiarare che la porzione di terrazzo oggetto di causa è stata di proprietà per acquisto a titolo derivativo di , poi Persona_2 di , poi di e per successione di quest'ultimo degli CP_4 Persona_1
odierni convenuti, previa dichiarazione di apertura, e per l'effetto rigettare la domanda attorea perché infondata;
2) In via subordinata, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare
e dichiarare che la proprietà della porzione di terrazzo indicata nell'atto di citazione ovvero del terrazzo che si affaccia su proprietà insistente sulla camera Per_3
dell'abitazione in Lucera Via Ciaburri n. 13, come descritta nell'atto pubblico per notar
del 18.12.2017, rep. 57.470 e racc. 27414, è stata usucapita, anche mediante la Per_4
somma del possesso, da , e e Persona_2 CP_4 Persona_1 trasferita per successione di quest'ultimo, previa dichiarazione di apertura, degli odierni convenuti;
3) In ulteriore subordine, solo qualora sia dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale, voglia il giudice intendere la domanda di usucapione e ogni evidenza probatoria a sostegno, come eccezione riconvenzionale, accertandone e dichiarandone la fondatezza;
per l'effetto rigettare la domanda attorea.
Vinte le spese di causa.
In particolare, i convenuti - dichiaratisi eredi legittimi del - Persona_1
contestavano la domanda attorea, assumendo che la porzione di terrazzo oggetto di lite fosse di proprietà di famiglia a far data dal 1972. Sostenendo, altresì, di aver esercitato sul bene de quo un possesso pacifico, continuato ed ininterrotto, spiegavano domanda riconvenzionale tesa ad accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva a mezzo di C.T.U.-tecnica, con l'Ing. Persona_5
Precisate le conclusioni, alla udienza del 10.06.2024, il giudizio veniva riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Seguendo l'ordine logico delle questioni, vanno - anzitutto - disattese le richieste di parte convenuta di rinnovazione della C.T.U. e di rimessione in istruttoria della causa per l'ammissione delle prove richieste a supporto della domanda riconvenzionale, in quanto si
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ritengono superflui tali adempimenti, disponendosi di materiale sufficiente per la decisione della controversia senza che occorrano ulteriori approfondimenti.
Ciò posto, la domanda attorea - da qualificarsi alla stregua di actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. - è fondata e come tale deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'actio negatoria servitutis è diretta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 949, II co.,
c.c. - non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Cass. n. 27405/2014).
Si tratta, comunque, di un'azione che presuppone che il proprietario abbia la disponibilità anche materiale della cosa e lamenti delle “ingerenze” o “interferenze”, in fatto e/o in diritto, da parte di terzi non aventi titolo legittimante e che incidono sul pacifico godimento del diritto di proprietà.
L'actio negatoria, quindi, non ha una finalità recuperatoria, né mira ad ottenere una condanna alla “riconsegna”. Al contrario, è finalizzata esclusivamente ad accertare l'insussistenza di diritti dei terzi sul bene in proprietà e godimento (azione di accertamento)
e, correlativamente, all'eventuale condanna a carico degli stessi a cessare comportamenti illegittimi (azione inibitoria), nonché, eventualmente, sussistendone i presupposti, alla condanna al risarcimento dei danni subiti (azione risarcitoria - riparatoria).
Trattandosi, pertanto, di un'azione diretta all'accertamento non della proprietà di chi agisce, ma della libertà del bene da pretese o diritti di terzi, l'onere della prova incombente sull'attore è meno rigoroso, concernendo il solo aspetto della legittimazione ad agire ed essendo, quindi, limitato alla dimostrazione di un valido titolo di acquisto, non dovendo l'attore nemmeno dare la prova negativa dell'inesistenza del diritto altrui, al contrario gravando sul convenuto l'onere di eccepire e dimostrare l'esistenza del proprio diritto vantato sulla cosa, ex art. 2967, co. 2, c.c..
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “…la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l' inesistenza dell'altrui diritto di servitù su
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un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte…”
(Cass. n. 1905/2023).
Nel caso di specie, l'attore ha assolto l'onere probatorio richiesto, sia attraverso la produzione in giudizio della copia del contratto di compravendita (cfr. doc. 1 del fascicolo attoreo | copia atto di compravendita per notar del 18.12.2017 rep. n. Persona_6
57.470) per effetto del quale è divenuto proprietario dell'abitazione sita in Lucera alla Via
Giambattista Gifuni n. 13, riportata in catasto al foglio 29, p.lla 5251 sub. 14, e “…del tetto di copertura, in gran parte di tegole ed in minima parte terrazzo rivestito in guaina, insistente, quest'ultima parte, sulla camera con balconcino che si affaccia su proprietà
”, nonché la prova, anche attraverso la C.T.P. versata in atti (cfr. doc. 2 del Pt_2
fascicolo attoreo | copia relazione tecnica di parte - Geom con rilievi Controparte_3
fotografici) di un pregiudizio potenziale al diritto di proprietà e quindi la turbativa nel godimento del bene.
A tal riguardo, parte convenuta ha - in prima battuta - contestato la titolarità, in capo all'attore, del diritto di proprietà sul bene de quo.
Orbene, sulla scorta delle evidenze processuali, si ritiene che detta contestazione sia priva di fondamento.
Ad avvalorare tale convincimento militano anche le conclusioni rese dal C.T.U. - Ing.
- le cui valutazioni appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto Persona_5
della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
In particolare, l'Ing. - compiutamente identificato e descritto il bene oggetto Persona_5
di causa (“…il bene oggetto di causa è un terrazzo/lastrico solare ubicato nel comune di
Lucera, sito all'interno del centro storico e sovrastante l'abitazione riconosciuta
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attualmente al NCEU come sub. 14, della p.lla 5251 F.29. L'area totale, cioè quella posta a copertura di entrambe le abitazioni (sub 14 e sub 27), e più precisamente a copertura del bagno e della lavanderia del sub 27 e della “camera con balconcino” del sub 14, è di circa
29 mq, mentre l'area oggetto di contesa è di circa 16 mq e ricopre la sola “camera con balconcino” del sub 14 (…) il bene oggetto di causa, unito alla porzione di copertura sovrastante bagno e lavanderia del sub. 27, riveste, e rivestiva, le caratteristiche per metà di terrazzo e per metà di lastrico solare (…) La parte A, di certa appartenenza dell‟u.i. con ingesso dal civico 17 di via G. Gifuni, attualmente di proprietà del sig. ed CP_1
identificata al NCEU come sub. 27, della p.lla 5251 F.29, mostra le caratteristiche proprie di un terrazzo, ovvero: parapetti su tutti i lati, affaccio e accessibilità (con scala di accesso da altro terrazzo posto al primo piano ed esistente già prima dei lavori del 2016, come da documentazione allegata dall'avv. Bianchi in data 21/05/2021, alle Memorie DE NICOLA art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c. all. 4 foto scala accesso al terrazzo oggetto di controversia). La parte B, oggetto di controversia, mostra il parapetto esclusivamente in continuità con quello della proprietà e con affaccio sulla corte interna, verso p.za , CP_1 Per_7
tutti gli altri lati non presentano parapetto fisso, bensì fermapiedi con tiranti amovibili in acciaio, di recente installazione, e non ha accesso diretto. Pertanto la parte B della copertura, sovrastante la stanza con balconcino del sub. 14 è assibilabile ad un lastrico solare…”) - all'esito della disamina dei titoli di provenienza delle abitazioni delle parti, ha dichiarato che “…l'unico ad aver posseduto e possedere il bene oggetto di perizia è
l'attore, ” (specificando, inoltre, a supporto di quanto dichiarato gli Persona_8 elementi di seguito indicati: “…1. la precisione e il dettaglio con cui entrambi gli immobili alienati vengono descritti, non lasciando dubbio alcuno sulle aree oggetto di vendita nei singoli atti.
2. In tutti gli atti in cui è stato trasmesso, negli anni, il bene attualmente di proprietà dell'attore, sig. , viene costantemente menzionata la “terrazza Parte_1 soprastante”, nessuna menzione, invece, negli atti relativi alla proprietà del convenuto sig.
(…) Gli unici due atti in cui si parla di “terrazza” o “area Controparte_1 soprastante” sono: L'atto del 1964 con cui la sig. acquista il bene da Persona_2
, e , in data 14/11/1964, Persona_9 Persona_10 CP_5
presso il Notaio trascritto a Lucera in atti dal 27/11/1964 al numero 820. Persona_11
Nell'atto il notaio descrive chiaramente l'immobile sito al primo piano, composto da soli
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due vani con terrazza a livello, pertanto anche la terrazza è posta al primo piano e non al secondo ed è confinante con altra terrazza di proprietà dei venditori.
L'atto del 1972 con cui sempre la sig.ra acquista un'altra parte Persona_2
dell'appartamento dai sigg. , e Persona_9 Persona_10 CP_5
, in data 06/04/1972 presso il Notaio , trascritto a Lucera il
[...] Persona_12
21/04/1972 ai numeri 8409 e 278292.
Nonostante le numerose piccole parti alienate in questo atto, è chiara e precisa
l'individuazione di quanto ceduto.
Anche in questo caso ed in continuità con l'atto del 1946, viene ceduta (al punto c) una terrazza confinante con terrazza già di proprietà della parte acquirente, posta su un terraneo, pertanto posta, ancora una volta, al primo piano e non al secondo.
Il notaio aveva ben chiara la situazione e la distribuzione degli spazi, delle altezze e dei piani, in quanto descrive la porzione posta al secondo piano con estrema chiarezza, descrivendola come segue: “area sovrastante il piccolo ambiente adibito a bagno, facente parte tale bagno dell'appartamento di via Ciaburri, 17” e non 13.
La chiara differenza tra “terrazza sovrastante il terraneo” e “copertura soprastante porzioni specifiche dell'abitazione” (quella che copre il piccolo ambiente adibito a bagno) presente nello stesso atto, ad opera dello stesso notaio e degli stessi venditori, nonché
l'assenza totale di riferimenti ad eventuale “area sovrastante” abitazione di altra proprietà dell'allora stesso venditore (fino all'11 dello stesso mese e anno) con riferimento all'accesso da via Ciaburri, 13, come pure i confini indicati nell'atto, escludono con certezza l'inclusione nel bene trasmesso, della porzione oggetto di contesa…”).
In detto contesto, deve - quindi - dichiararsi illegittima la condotta posta in essere dal de cuius per aver leso il diritto di proprietà esclusiva del Persona_1 Parte_1
sul lastrico solare per cui è causa, con “…la demolizione di un muretto divisorio,
[...] la realizzazione di pavimentazione ed opere di recinzione perimetrali…”.
Sicché, - unico proprietario dell'immobile a confine Controparte_1
con quello del - e quindi unico legittimato passivo della azione reale Parte_1
(come risulta dal testamento olografo del de cuius dell'08.05.2016, Persona_1
pubblicato in data 18.6.2020) - va condannato alla rimozione di tutte le opere eseguite sul lastrico solare di proprietà attorea ed all'integrale ripristino dello status quo ante, mediante
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la realizzazione dell'originario muretto divisorio in latero-cemento e rete metallica, la rimozione della pavimentazione ed il ripristino della guaina bituminosa.
Non merita, invece, accoglimento la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione sine titulo della porzione di lastrico solare oggetto di causa.
L'attore, infatti, si è limitato a quantificare i detti danni nella misura di € 10.000,00, non allegando, tuttavia, alcun indice da cui desumere l'entità sia del danno emergente che del lucro cessante: segnatamente, non ha precisato in che cosa sarebbe consistito, in concreto, il nocumento al suo di diritto di proprietà sull'immobile, né ha provato adeguatamente i danni che avrebbe subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto.
A tal riguardo, deve osservarsi che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è, infatti, tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Per quanto già chiarito nella parte iniziale della motivazione, dall'accoglimento della domanda di negatoria servitutis, proposta dall'attore, discende il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta.
Al riguardo preme evidenziare che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare.
La prova del possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto di un bene immobile per anni 20 necessari ad usucapire ben può essere sostenuta da prove testimoniali o da documenti (quali pratiche edilizie, pagamento di utenze), sintomatiche dell'esercizio del possesso uti dominus.
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Nella fattispecie, non è stata fornita alcuna prova dell'esercizio del possesso per il tempo necessario ad usucapire.
Difatti, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ad opera del de cuius Persona_1
sul lastrico solare di proprietà attorea avveniva nell'anno 2016. Ciò esclude in radice la ricorrenza del presupposto del possesso ventennale per una eventuale usucapione del diritto.
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (Cass. Civ., SS.UU. n. 29523/2008).
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea, limitatamente alla condanna di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo convenuto, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , C.F.: contro Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: , Controparte_1 C.F._2 [...]
, C.F.: , reietta ogni contraria istanza, così Controparte_2 C.F._3
decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,
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− CONDANNA all'immediata rimozione di tutte le opere Controparte_1
eseguite sul lastrico solare di proprietà attorea ed all'integrale ripristino dello status quo ante, mediante la realizzazione dell'originario muretto divisorio in latero-cemento e rete metallica, la rimozione della pavimentazione ed il ripristino della guaina bituminosa;
− RIGETTA la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione sine titulo, in quanto priva del necessario supporto probatorio;
− RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto per le ragioni esposte nella parte motiva;
− CONDANNA, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali - già compensate di 1/3 - liquidate in complessivi €
[...]
3.892,36, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto, quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia il 10.04.2025
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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