Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 120/2023 avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal Tribunale di Imperia in data 04/10/2022
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Morini, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Corso Garibaldi 97/4 -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Adriano Battistotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo,
C.so G. Matteotti 34 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria;
- dare atto che l'Appellante, come da “Atto di accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.” depositato in data 30.05.2023, aveva dichiarato di accettare la proposta conciliativa di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello; - dare atto che l' Controparte_1 ha viceversa dichiarato di non volerla accettare, come da “Note di Trattazione Scritta” del 05.10.2023; - accogliere le conclusioni dell'Atto di Citazione in Appello;
salvis juribus”.
PER L'APPELLATA:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma respingere il proposto appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Imperia n. 564/2022. Con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto:
con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che nel Parte_1
percorrere, alla guida del motociclo AL tg DJ69182 di proprietà di Controparte_2
la corsia lato monte di via Madonna della Ruota di Bordighera con direzione verso monte, in data
19.9.2019, veniva urtata e scaraventata a terra dal motociclo YA tg DS30656 assicurato per
RCA obbligatoria con il cui conducente e proprietario Controparte_1
durante la manovra di sorpasso si spostava verso destra, lamentato di Parte_2 aver riportato, all'esito del sinistro, lesioni personali nonchè danni materiali agli occhiali ed al vestiario indossato, rilevato che la aveva formulato offerta Controparte_1
reale di complessivi euro 4.297,84 di cui 3.600,00 a titolo di capitale e di euro 697,84 le spese legali stragiudiziali, contestato che, pur preannunciata, non accreditava la ulteriore somma di euro 7.500,00, evocava in giudizio e la Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir dichiarare
[...] Parte_2
civilmente responsabile della causazione del sinistro con conseguente condanna dello
[...]
stesso e della al risarcimento dei s danni, materiali e da lesioni Controparte_1
personali, patiti in dipendenza del sinistro da quantificare in corso di causa, alla condanna degli stessi al residuo pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla fase stragiudiziale, con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre a favore del difensore antistatario.
1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che, invocata l'applicazione della presunzione del pari concorso di responsabilità dei due conducenti ex art. 20542 Cc, contestata la quantificazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente nonché la entità dei danni materiali non avendo dimostrato la rovina dei capi di abbigliamento ed il danneggiamento delle lenti e della montatura degli occhiali indossati, osservato di aver corrisposto a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 3.600,00 avendo ricevuto la n indennizzo dall'INAIL per euro 6.017,36 che Pt_1
poi agiva in rivalsa nei confronti della instava per il rigetto di Controparte_1
ogni ulteriore pretesa risarcitoria, con vittoria di spese.
1.2) Nella contumacia di assunta la prova orale (interpello di Parte_2
e di teste di parte attrice , Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 licenziata TU medico-legale sulla persona di , la causa veniva rinviata Parte_1 all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281sexies Cpc, nella quale le parti, richiamandosi all'atto introduttivo, alla comparsa di costituzione e alle note conclusive autorizzate e depositate, concludevano come da separato verbale.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 564/2022 del 4.10.2022, con la quale il Tribunale di
Imperia così decideva: “1) accoglie parzialmente la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna
e , in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1
della somma di euro 2.870,14 a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale e spese mediche, oltre ad interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (19.09.2019) e quindi annualmente rivalutata, e decorrenti dalla medesima data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza. Su tutte le somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi sono dovuti ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di reale soddisfo;
2) compensa le spese legali tra le parti;
3) pone le spese di TU, nonché quelle relative al contributo unificato ed alle anticipazioni forfettarie, definitivamente a carico di e , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro.”
Il Tribunale, sulla responsabilità del sinistro, riteneva doversi applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II c cc, in quanto gli interrogatori formali dell'attrice e del convenuto riferivano versioni contrastanti, mentre quella dell'unico teste non forniva alcun elemento utile ad avvalorare l'una o l'altra versione, non avendo visto l'impatto. Il rapporto dei
Carabinieri non conteneva il rilievo planimetrico perché, al loro arrivo, i mezzi coinvolti erano stati spostati dalla posizione di quiete dopo l'urto e, anche al Pronto Soccorso, la non Pt_1
riferiva la dinamica del sinistro in quanto riferiva ai sanitari di non ricordare alcunché.
Il Tribunale procedeva alla valutazione del danno subito dall'attrice sulla base della TU esperita in corso di causa, sulla base delle tabelle milanesi: “4.3) Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta alla parte attrice, ammonta ad € 3.836,25 in moneta attuale (euro
1.856,25 per gg. 25 di invalidità parziale al 75%; euro 1.237,50 per giorni 25 di invalidità parziale al 50%; euro 742,50 per giorni 30 di invalidità parziale al 25%). Tenuto conto che al momento della causazione del danno aveva 57 anni, secondo le tabelle meneghine la Parte_1 somma dovuta a titolo di danno biologico permanente da lesione all'integrità psicofisica ammonta ad € 20.391,00 in moneta attuale. Pertanto, la somma totale dovuta a titolo di danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 24.927,25, comprese le spese mediche per euro 700,00.
3 4.4) In ragione della quota di responsabilità in apo a , l'importo va ridotto Parte_1
della metà e dunque alla petterebbe la somma di euro 12.487,5. Avendo già ricevuto Pt_1 da e da INAIL l'importo complessivo di euro 9.617,36 (euro Controparte_1
3.600,00 + euro 6.017,36), il danno differenziale ammonta ad euro 2.870,14.” (cfr sentenza), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione. Il Tribunale escludeva il danno materiale per il danneggiamento degli occhiali e del vestiario, non ritenendo raggiunta la relativa prova. Il Tribunale, infine, riteneva congruo il riconoscimento di € 697,84 per le spese legali della fase stragiudiziale, già corrisposte dall'assicurazione, mentre, per le spese di lite, riteneva sussistere la soccombenza reciproca con conseguente compensazione integrale. Quelle di TU venivano poste a carico dei convenuti in solido.
Con atto di citazione 3.02.2023, proponeva appello al fine di ottenere la Parte_1
riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: 1 – errore in fatto ed in diritto per aver applicato la presunzione di colpa ex art. 2054 II c cc;
2 - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto congruo l'importo di € 697,84 a titolo di pagamento delle spese legali stragiudiziali;
3 - errore in fatto ed in diritto per aver proceduto all'integrale compensazione delle spese di causa in mancanza di soccombenza reciproca ma di accoglimento, sia pure parziale, dell'unica domanda proposta. Chiedeva l'accoglimento dei motivi e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento dei maggiori danni e spese. Vinte le spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione 5.5.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_3 contestava l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado.
Rimaneva contumace nonostante la rinnovazione della notifica Parte_2 disposta dalla Corte, la quale, con l'ordinanza 17.5.2023, enunciava la seguente proposta conciliativa: “- rilevato che le parti potrebbero, pertanto, valutare concretamente una definizione transattiva, tenuto conto delle possibili incertezze inerenti le responsabilità relative al sinistro per cui è causa, apparendo degne di considerazione le tematiche avanzate dalla parte appellante relative alla violazione dell'art. 148 C.d.S. da parte del motociclo del in fase di Parte_2 sorpasso al momento del sinistro, ma tenuto conto al tempo stesso dell'assenza di testimoni oculari, salva, altresì, la questione della valutazione della deposizione de relato del teste escusso, mediante il pagamento da parte della appellata all'appellante di Controparte_4 una somma che la Corte ritiene di quantificare in via puramente transattiva nell'importo di euro
6.220,00, importo ulteriore rispetto al quantum di condanna del Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro;
nonché mediante un contributo spese di lite a favore
4 dell'appellante, che si ritiene di quantificare in euro 3.000,00 omnicomprensivi per il giudizio di primo grado (stragiudiziale e giudiziale) e in euro 1.800,00 per la fase di appello, oltre accessori di legge;
”.
Con note scritte 5.10.2023, la proposta non veniva accettata da Controparte_3
All'udienza, tenuta in forma cartolare, del 18.6.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti, la Corte non condivide la motivazione della sentenza gravata che ha ritenuto non superabile la presunzione ex art. 2054 II c cc.
Non è contestato, ed è ammesso dallo stesso appellato in sede di Parte_2
interrogatorio formale (ud. 15.10.21), che il sinistro si è verificato durante la manovra di sorpasso, dallo stesso posta in essere rispetto allo scooter condotto dall'appellante. Sul capitolo n' 3 di prova ha risposto: “io sopraggiungeva, la signora andava molto lentamente e si teneva sulla destra, io non andavo più veloce della signora, l'ho superata rimanendo nella stessa corsia, e nel momento in cui la sorpassavo io mi sono sentito toccare di scarico che rimaneva sulla mia destra. Ho avuto un piccolo scossone, ma sono rimasto in piedi e dallo specchietto retrovisore ho visto che invece la signora stava cadendo.”.
Rileva la Corte che lo stesso non ha mai riferito di un eventuale spostamento a sinistra Parte_2
della Pt_1
L'art. 148 c.d.s. prescrive al comma 2. “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
- omissis –“ ed al comma 3: “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.”.
Dall'attento esame della documentazione in atti e dell'istruttoria, emerge che la strada su cui procedevano i due scooter presenta una carreggiata ristretta, con le due corsie riservate, alla marcia
5 nei due sensi, separate da una striscia bianca continua che vieta il sorpasso ed una leggera semicurva volgente a destra per i mezzi coinvolti. Le circostanze di luogo, striscia bianca continua fra le due corsie su carreggiata ristretta e leggera semicurva, imponevano, al conducente che decide di effettuare un sorpasso, con divieto di superamento della striscia bianca continua, di adottare tutte le precauzioni sia di spazio antistante che di distanza laterale dal mezzo sorpassato. Sul punto, la sentenza del 30 novembre 2018 n. 31009, la Terza Sezione Civile della Cassazione afferma che “… il sorpasso debba essere effettuato soltanto in condizioni di assoluta sicurezza e sia necessario evitarlo nel caso in cui, a seguito di una valutazione di comune prudenza, non vi sia abbastanza spazio libero per effettuare tale manovra”.
Devesi ricordare che la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. in ipotesi di sorpasso di un velocipede da parte di un autoveicolo: “Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato;
tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile)” (Cassa con rinvio, Corte d'Appello di Venezia, 05/01/2015) (così Cass. civ. Sez. III
Sent., 30/11/2018, n. 31009). Il principio affermato dalla Corte può trovare applicazione anche nel caso in esame posto che il conducente del mezzo che sorpassa ha in ogni caso l'onere, soprattutto in caso di strada stretta di astenersi dal sorpasso o da tenere in ogni caso adeguata distanza laterale di sicurezza.
La responsabilità del conducente che ha effettuato il sorpasso trova, poi, conferma – a differenza di quanto affermato dal Tribunale, nella dichiarazione del teste (ud, 15.10.21) Parte_3 il quale riferiva, in risposta al capitolo 3: “cap. 3), «vero che durante l'esecuzione di detta manovra di sorpasso, il conducente di detto motociclo NT si spostava sulla destra, urtando e
6 scaraventando a terra lo scooter condotto dall'esponente, unitamente a quest'ultima?», così risponde: “non lo so, non ho visto l'impatto. Posso solo dire che questa è la versione fornitami dal signore che ha urtato la signora”.
Sul punto, la sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 1320 del 19/01/2017, ha stabilito che: “La deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza "de relato"”.
Nel caso di cui trattasi, pertanto, sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto per ritenere che il conducente dello scooter, che ha posto in essere il sorpasso, lo ha fatto in violazione delle norme di comune prudenza imposte dalla circolazione stradale ed in presenza di condizioni specifiche, anche di luogo, che avrebbero dovuto consigliare di evitarlo. Le suddette valutazioni impediscono e superano la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c 2 c.c..
Di contro nessuna circostanza di fatto è emersa e/o è stata provata, neppure livello indiziario. sulla condotta di guida dell'appellante. Infatti, giova ribadire, non è emerso alcun elemento che potesse consentire di ritenere, durante il sorpasso, uno spostamento da parte della conducente dello scooter sorpassato.
La Corte, conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la piena responsabilità nella causazione del sinistro di e, per tale motivo, condanna in Parte_2
solido e al pagamento della somma di € 24.927,25 da cui va Parte_2 Controparte_3 detratto l'importo complessivo di euro 9.617,36 (euro 3.600,00 + euro 6.017,36), ricevuto ante causam da da INAIL, per un importo differenziale che ammonta Controparte_1 di € 15.309,89, oltre rivalutazione ed interessi legali come stabilito nella sentenza gravata.
È infondato il motivo di appello sulla non congruità della liquidazione delle spese stragiudiziali.
In relazione alle spese legali stragiudiziali, con l'ordinanza n. 15732 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura di danno emergente delle stesse, ma ha anche precisato che, qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali (inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l'onere di fornire prova, in giudizio, sia dell'effettività
e della consistenza della prestazione, sia l'avvenuto pagamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.).
7 Nel caso di cui trattasi, a fronte del pagamento della somma di € 550,00 oltre accessori, di cui è stata prodotta la relativa fattura, non sono state fornite prove dell'attività prestata, rimasta limitata alla produzione del documento “8) pec Avv. Morini / del 29/062020” con cui veniva CP_1 richiesto il risarcimento dei danni e del documento “12) pec Avv. Morini / del CP_1
03/09/2020 con allegata perizia”, con cui veniva inviata alla la perizia medico-legale CP_1 sulle lesioni subite dall'appellante. Nessun'altra attività stragiudiziale è stata provata ma neppure indicata nei capitoli di citazione da parte dell'appellante, con la conseguenza della mancanza di prova per la liquidazione di ulteriori somme a titolo di compensi legali.
È fondato, invece, il motivo di appello in relazione alle spese giudiziali.
La Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 ha statuito che vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente, dettando il principio che “preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
Nel caso di cui è appello, l'eventuale riduzione della domanda proposta non determina una reciproca soccombenza (come affermato dal Tribunale), specie a seguito dell'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza con condanna dell'appellata CP_5
al pagamento in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario, delle spese
[...]
di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum (5.201/26.000), tenuto conto della non complessità della questione e con esclusione in appello della fase trattazione/istruzione: - 1 grado: Fase di studio: € 900,00; Fase introduttiva:
€ 700,00; Fase istruttoria: € 1.100,00; Fase decisionale: € 1.200,00 = compensi € 3.900,00; - 2 grado: Fase di studio: € 700,00; Fase introduttiva: € 600,00; Fase decisionale: € 1.100,00 = €
2.400,00.
P.Q.M.
8 LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 120/2023 avverso la sentenza n.
564/2022 emessa dal Tribunale di Imperia in data 04/10/2022 così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la piena responsabilità nella causazione del sinistro di e condanna in Parte_2 solido ed al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1 Pt_4
della somma di € 15.309,89, oltre rivalutazione ed interessi legali come stabilito nella
[...] sentenza gravata;
2. Condanna alla refusione delle spese dei due gradi in favore Controparte_1 del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario, che liquida, per il primo grado, in € 3.900,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge e, per il secondo grado in € 2.400,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge;
3. Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 27 dicembre 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott.sa Valeria Albino
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