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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Giuseppe Marino , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4745/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata in [...] il [...], c.f: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avvocato Francesco Silluzio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso , per procura generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: Accertamento insussistenza indebito
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note 1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, deduceva Parte_1
quanto segue: - che in data 18.03.2024, aveva ricevuto un provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione CAT INVCIV
n.07210058 per il periodo 01.02.2018 – 31.03.2018 - in via preliminare eccepiva la prescrizione delle somme richieste stante che nessuna notifica interruttiva si era avuta negli anni precedenti e, in subordine, ove vi fosse stata , certamente non era mai stata conosciuta dalla ricorrente o dalla beneficiaria;
che la richiesta di restituzione e disconoscimento e quant'altro risultava assolutamente infondata, atteso che la giurisprudenza oramai afferma che i benefici erroneamente erogati dall' non devono essere CP_1
restituiti sulla base dell'art. 52, comma 2 della L. n. 88 del 1986, il quale ha disposto che in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario, detto principio è stato confermato anche dall'art. 13 della L. n. 412/1991; che tale provvedimento era paradossale, considerato che la IG era stata riconosciuta Pt_1
invalida civile nel massimo grado come da verbali allegati avendo quindi diritto di percepire tali somme relative alla pensione di invalidità.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
“Riconoscere che nessuna somma la ricorrente deve al resistente a titolo di invalidità civile, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari ”.
2 Si costituiva, in data 20.09.2024, l' il quale premetteva in fatto che CP_1
l'indebito per cui è causa (cfr. comunicazione indebito, in all.) scaturiva da un provvedimento di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV, di cui la ricorrente è titolare, a seguito di un cambio fascia inv. Civ. per effetto di revisione sanitaria;
la stessa, come si evinceva dall'estratto allegato , da settembre 2016 era titolare di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, e nel mese di dicembre 2017 le era stata inviata convocazione a visita medica per il 17/01/2018, il cui verbale dell'effettuata visita, in data 23/01/2018 era stata spedita la raccomandata con verbale contenente l'esito della visita, recapitato direttamente alla ricorrente in data 30/01/2018 ( avviso di ricevimento in allegato.) Tale verbale del
17.01.2018 aveva riconosciuto il 100% di invalidità civile, e quindi il diritto
(ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti) della sola pensione di inabilità, ma non ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, in precedenza riconosciuto a seguito di altro verbale, e conseguentemente percepito. La comunicazione di tale verbale, pertanto, era avvenuta ancor prima che venisse accreditata il rateo del mese di febbraio 2018; quindi la ricorrente, che peraltro ha ritirato personalmente la corrispondenza, aveva avuto piena contezza del venir meno del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Dopo la ricezione del verbale, la ricorrente in data 06/02/2018, aveva inoltrato, tramite il patronato, modello AP70 per la riliquidazione della prestazione, firmando l'attestazione di responsabilità allegata al modello e allegando copia del documento di identità.
Osservava che l' necessitava di tempi minimi necessari per poter porre CP_1
in essere i successivi adempimenti connessi alla nuova valutazione sanitaria scaturente dal verbale di visita e necessitava altresì considerare che le pensioni da corrispondere per il mese successivo vengono poste in pagamento,
3 con l'estrazione della rata i primi giorni del mese precedente (ad es. la pensione di febbraio viene posta in pagamento i primi giorni del mese di gennaio), pertanto tecnicamente non vi erano i tempi per poter bloccare la corresponsione dell'indennità di accompagnamento per le mensilità di febbraio e marzo 2018, oggetto dell'indebito impugnato, infatti il provvedimento di ricostituzione per cambio fascia era stato infatti adottato in data 08/03/2018 e solo a decorrere dalla predetta data si è potuto effettuare il blocco dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, che, difatti, dal mese di aprile è stata sospesa.
Evidenziava che l'indebito era stato formato nel marzo 2018, e notificato con esito positivo in data 29/09/2021; nel mese di novembre 2021 era stato notificata altresì comunicazione di attivazione di un piano di recupero con trattenuta su pensione a decorrere dal mese di gennaio 2022; la pensione era poi stata revocata e, quindi, il piano di recupero era stato interrotto.
Successivamente era stato inviato sollecito di pagamento delle somme indebitamente corrisposte, con la comunicazione ricevuta il 06.04.2024 dalla ricorrente impugnata, che era stata preceduta da plurime comunicazioni di invito al pagamento.
Rilevava quindi che in considerazione di quanto evidenziato appariva dunque evidente che l'indebito impugnato era scaturito dalla valutazione in sede medico legale operata a seguito di verifica e che dell'esito della suddetta revisione il ricorrente era stato pienamente a conoscenza, come anche affermato dal medesimo in ricorso e comprovato dalla documentazione, che si allega, che attesta che l'esito della visita era stato regolarmente a questi notificato.
In punto di diritto, in riferimento all'indebito oggetto dell'odierno contenzioso l' , in via preliminare rilevava l'inammissibilità e/o CP_1
4 l'improcedibilità dell'avverso ricorso, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n.
269/2003, convertito in L. 326/2003, sottolineando, in particolare che si era maturata con riferimento alla mancata impugnativa giudiziale del verbale della Commissione medica, con il quale è stato riconosciuto in capo a controparte l'invalidità civile nella misura del 100%, senza, però, riconoscerne lo status invalidante atto a concretarne il diritto all'indennità di accompagnamento, sottolineando che il verbale in questione era stato regolarmente comunicato a controparte in data 30.01.2018, e ad esso non aveva fatto seguito l'obbligatorio espletamento dell'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.. e che in applicazione della normativa ratione temporis vigente, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso giudiziario avverso il mancato riconoscimento del requisito sanitario di cui al verbale relativo alla visita del
23.01.2018; non avendolo fatto, l'odierna azione giudiziaria è inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l. n. 269/2003, poiché l'odierno ricorso giudiziario era stato depositato soltanto il 15.05.2024 e, quindi, ben oltre il termine semestrale sopra evidenziato
In via preliminare eccepiva l'infondatezza eccezione di prescrizione in quanto, alla luce della documentazione prodotta in atti doveva disattendersi l'avversa eccezione di prescrizione, in quanto l'indebito in questione, come detto, afferiva al periodo 1.2.2018-31.03.2018, e la relativa comunicazione era stata ricevuta dalla ricorrente il 26.10.2021 ed ad essa, peraltro, avevano fatto seguito comunicazione di recupero rateale e sollecito di pagamento, anch'essi regolarmente ricevuti osservando che nell'ipotesi in esame, trattandosi di ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, trovava pacificamente applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione, ex art. 2033 c.c..
Sempre in via preliminare l' eccepiva, altresì, il mancato assolvimento CP_1
dell'onere probatorio incombente sul ricorrente in ordine alla sussistenza di 5 tutti i presupposti per farsi luogo al beneficio preteso, essendo evidente che la stessa aveva mancato di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a ritenere le somme indebitamente percepite sulla prestazione di invalidità civile, ma senza nulla dire su tutti gli altri elementi idonei a incidere sul diritto e sull'entità della prestazione (quali, come meglio si dirà in seguito,
l'ammontare della prestazione da incrementare, rilevante, come si dirà, sull'incremento, sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, etc.)
Evidenziava l' , altresì, che l'odierna pretesa redibitoria Controparte_2
scaturiva dal venir meno dei requisiti sanitari, e la cui disciplina della ripetibilità dell'indebito appariva comunque sensibilmente differente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sull'argomento, come si dirà più avanti e quanto all'indebito in questione, contestava recisamente l'applicabilità al caso in esame della normativa in tema di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52, legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, l.n. 412/1991, da controparte invocata, innanzi tutto per la preliminare, dirimente circostanza, che nel caso in esame non si era in presenza di un indebito previdenziale/pensionistico, poiché la prestazione oggetto della richiesta redibitoria aveva natura assistenziale;
si trattava, dunque, di indebito connesso al venir meno dei requisiti sanitari, ed il recupero concerne i periodi successivi alla visita di verifica.
Nel caso specifico, dunque era da ritenersi che dovesse trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Osservava, inoltre, che nel caso di specie alcun "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale poteva vantare la ricorrente, in difetto della sussistenza del presupposto ineludibile richiesto dalla legge n. 18/1980 per farsi luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
6 L' , evidenziava che nel caso specifico, dunque, si trattava Controparte_2
di mancanza, ab origine, dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, non ricorrendo lo status invalidante atto a concretare in capo al ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento, sottolineando comunque, che non andava assolutamente effettuata alcuna indagine in ordine alla presunta buona fede dal momento si era in presenza di applicazione della normativa dell'indebito oggettivo.
Osservava, ancora, che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sull'argomento, l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari
“consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica”
Osservava che nel caso di specie la visita medica era stata effettuata nel gennaio 2018, e dunque del tutto legittima appariva la ricostituzione della prestazione effettuata nel marzo 2018, con conseguente formazione dell'indebito relativo a due mensilità. Sebbene, come detto, attesa la peculiarità della fattispecie, si ritiene che debba essere applicato il principio dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ove dovesse occorrere, va comunque ribadito come nel caso all'esame alcuna buona fede, né affidamento, siano nello specifico ravvisabili, giacché la ricorrente, analogamente alla fattispecie presa in esame dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 34013/2019 ha regolarmente ricevuto la notifica del verbale, attestante la sussistenza dello status invalidante nella misura del 100% non utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
essa, dunque, era ben consapevole dell'insussistenza del diritto alla percezione della provvidenza;
in considerazione di quanto sopra si riteneva dunque che la condotta omissiva di controparte integrasse la fattispecie di dolosa percezione della prestazione in questione.
7 Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue: “ rigettare CP_1
l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma del provvedimento di indebito ex adverso impugnato”
All'udienza di discussione del 25 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003 proposta dall' , in quanto nella CP_1
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di richiesta di accesso ad un trattamento previdenziale o assistenziale, ma si verte in ipotesi di indebito assistenziale
Quanto al merito, la pretesa restitutoria riguardava somme corrisposte alla ricorrente dall' a titolo di indennità di accompagnamento in relazione CP_1
al periodo dal di febbraio e marzo 2018, in conseguenza del cambio di fascia
INVALIDITA' CIVILE per effetto di revisione sanitaria;
la ricorrente da settembre 2016 era titolare di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento.
8 Per un corretto approccio inerente al merito, va preliminarmente precisato che l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale, riguardando un trattamento di invalidità civile.
In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost.
Sentenze n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993)"
Su questa premessa, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n.
12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla
(...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di
9 protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale ( Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In relazione alla variazione del requisito sanitario che ha escluso il diritto all'indennità di accompagnamento, il principio immanente alla fattispecie assistenziale è l'obbligo di restituzione di tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013) e a decorrere dalla sua comunicazione al pensionato, ciò in quanto la cessazione 10 dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca;
pertanto il beneficio decade automaticamente con il venir meno dei requisiti sanitari, mentre il provvedimento di revoca ha carattere meramente ricognitivo
Questo decidente non trascura che di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Suprema – Corte di
Cassazione n. 4668 del 22.02.2021, secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole CP_1
dell'art. 37, comma 8 della Legge n.448/1998 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la
Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato al riguardo che, CP_1
rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe,
Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
11 Tuttavia ritiene questo decidente che, la superiore pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione si pone quale precedente giurisprudenziale isolato a fronte del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale sancisce che per il caso di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, opera il principio di ripetizione integrale dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, a prescindere dal mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, anche perché l'assistito non versa in stato di legittimo affidamento essendo a conoscenza dell'esito della visita di revisione.
Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo decidente, deve, pertanto applicarsi la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per come correttamente argomentato dalla difesa dell' CP_3
l' ha provato che la ricorrente ha avuto notificato in data 30
[...] CP_1
gennaio 2018 il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità, attestante il cambio fascia relativamente alla prestazione assistenziale, escludendo il diritto all'indennità di accompagnamento, di tal chè dunque, si versa in un ipotesi di mancanza, ab origine, dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, non ricorrendo lo status invalidante atto a inverare in capo alla IG Pt_1
il diritto all'indennità di accompagnamento.
Dunque la Signor sapeva perfettamente fin dalla visita Parte_1
del 17 gennaio 2018 di non essere più riconosciuto invalido assoluto con necessità di accompagnamento;
da ciò ne consegue anche che non si versa assolutamente in un caso di conclamata buona fede, la sola situazione giuridica
12 che potrebbe configurare un eccezione al principio di ripetibilità integrale dell'indebito.
Inoltre mette conto osservare che dopo la ricezione del verbale, la ricorrente in data 06/02/2018, ha inoltrato, tramite il patronato, modello
AP70 per la riliquidazione della prestazione, firmando l'attestazione di responsabilità allegata al modello e allegando copia del documento di identità,
a dimostrazione che la ricorrente fosse a conoscenza della perdita del diritto all'indennità di accompagnamento.
E' stato, altresì, provato dall' che l'indebito era stato Controparte_2
formato nel marzo 2018, e notificato con esito positivo in data 29/09/2021
e che successivamente nel mese di novembre 2021 era stato notificata altresì comunicazione (i di attivazione di un piano di recupero con trattenuta su pensione a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Per tali ragioni il ricorso dunque deve essere rigettato
Ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della natura delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Rigetta l'opposizione proposta dalla IG . Parte_1
Compensa le spese di lite
Catania 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
13 G.O.T. Dott. Giuseppe Marino
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