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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4171/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
e nato a [...], il [...], entrambi difesi e rappresentati Parte_2 dall'Avv. Giuliano Gambardella del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, Via della Conciliazione n.10;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025; il P.M è intervenuto FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 28/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
471/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e all'udienza pagina 1 di 2 del 01/04/2025 hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata in [...], Parte_1
il 17/08/1974, e nato a [...], il [...], celebrato a BOLOGNA Parte_2
L'08/07/2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 280 parte I anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) conferma l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della
Via Fani n.6 al Sig. Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
___9.4.2025_________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4171/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
e nato a [...], il [...], entrambi difesi e rappresentati Parte_2 dall'Avv. Giuliano Gambardella del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, Via della Conciliazione n.10;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025; il P.M è intervenuto FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 28/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
471/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e all'udienza pagina 1 di 2 del 01/04/2025 hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata in [...], Parte_1
il 17/08/1974, e nato a [...], il [...], celebrato a BOLOGNA Parte_2
L'08/07/2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 280 parte I anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) conferma l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della
Via Fani n.6 al Sig. Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
___9.4.2025_________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2